Città di Alessandria
Città di Alessandria
Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità Allegato 2
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E PULIZIA DEI CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE SANITARIO COMUNALE E GESTIONE DEL GATTILE SANITARIO E DEL CANILE RIFUGIO CASCINA ROSA DALL’ 1/11/17 AL 31/10/18.
CONVENZIONE
Convenzione avente a oggetto la promozione e la tutela dei diritti degli animali a mezzo del sostegno delle attività di ricovero, tutela, cura, mantenimento, nutrizione e pulizia di cani e gatti randagi presso le strutture comunali ( Canile e Gattile Sanitario – Canile Rifugio “Cascina Rosa”) Richiamate:
- La legge n. 281 del 14/08/1991 e la Legge Regionale n. 34 del 26/07/1993 affidano ai comuni specifici compiti per la prevenzione del randagismo canino e la tutela degli animali che vivono nei territori di /propria competenza;
- La legge n. 266 del 11/08/1991 (Legge quadro sul volontariato) e la legge regione Piemonte n. 38 del 29/08/1994 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
- La Delibera G.C. n. 270 del 12/10/2016
- La Determinazione Dirigenziale n. _ del con cui si affida la gestione del canile sanitario , del gattile e del canile rifugio Cascina Rosa a
Tutto ciò premesso
tra
…………………………….., nato ad………………………il , Direttore della
Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, P.IVA
E
………………………………….., nato a……………………………………..il in qualità
di Presidente dell’Associazione avente sede in
………………………………Via………………………………………………………….
C.F…………………………………………….
L’anno………………………., il giorno……………………del mese di nella residenza
comunale, ai sensi dell’art. 7 della Legge 266/1991 e dell’art. 9 della Legge Regione Piemonte n. 38/94 si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – FINALITÀ E OGGETTO
1. La presente convenzione ha come finalità il rafforzamento della sinergia instaurabile tra il Co- mune e le Associazioni animaliste, per il perseguimento della tutela delle migliori condizioni di vita dei cani e dei gatti versanti in situazione di abbandono, nonché la salvaguardia delle esi- genze sanitarie e ambientali in attuazione alle leggi e ai regolamenti vigenti.
2. L’ Associazione di volontariato animalista e zoofila risulta essere in possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali da almeno 6 mesi, con operatività da almeno un anno;
Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato;
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 56/2016) ovvero inesistenza di cause e/o situazioni che possano determinare l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
aver gestito un canile sanitario e un gattile da almeno un anno.
3. Oggetto di dettaglio della presente convenzione è la disciplina delle modalità con le quali l’Associazione interverrà in merito alle attività di seguito precisate:
a) assistenza a cani randagi tramite l’espletamento di attività di ricovero, tutela, cura, mante- nimento e nutrizione in conformità alle finalità perseguite dalla normativa vigente in mate- ria e da realizzarsi presso il Canile Sanitario, oltreché il ricovero, tutela, cura, mantenimen- to e nutrizione alle stesse condizioni per almeno altri 120 cani presso il Canile Rifugio “Cascina Rosa”, considerabili aggiuntivamente a quelli ordinariamente accoglibili all’interno della struttura del Canile Sanitario, allorquando abbiano favorevolmente supera- to il periodo di osservazione presso la suddetta struttura sanitaria;
b) assistenza a gatti randagi da garantirsi anch’essa tramite l’espletamento di attività di rico- vero, tutela, cura, mantenimento e nutrizione secondo le finalità perseguite dalla normativa vigente in materia e da realizzarsi presso il Gattile Sanitario
4. Gli animali ivi considerati sono quelli randagi, in difficoltà, vittime di incidenti o maltrat- tamenti, abbandonati, siano essi esemplari adulti oppure facenti parte di cucciolate, compresi
quelli segnalati dalle Forze di Polizia, dal Servizio Veterinario ASL AL, dall’Ufficio Tutela Animali del Comune di Alessandria, compresi altresì quelli sottoposti a sequestro amministra- tivo avvenuto sul territorio del Comune di Alessandria.
5. L’Associazione dovrà indicare il Medico Veterinario Libero Professionista responsabile sani- tario delle strutture. L’Associazione dovrà altresì indicare i riferimenti di un Medico Veterina- rio Comportamentalista di cui si dovrà avvalere in caso di animali problematici , al fine di po- terli gestire in modo sicuro da parte degli operatori all’interno delle strutture e in vista di un lo- ro futuro affidamento.
6. Fatte salve le disposizioni di dettaglio valevoli per le parti e contenute nella presente conven- zione, il Comune e l’Associazione convengono che quest’ultima si assume ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi soggetto per ogni eventuale e possibile danno derivante a causa delle proprie azioni operate nell’ambito dell’esecuzione delle attività di cui al comma 2, lettere a) e
b) del presente articolo e degli interventi in generale previsti dalla convenzione, manlevando conseguentemente il Comune da ogni onere e responsabilità direttamente o indirettamente ad essi connessi.
Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata complessiva di 1 anno , dal 1° Novembre 2017 al 31 Ottobre 2018, salvo i casi di risoluzione disciplinati al successivo art. 10 e potrà essere rinnovato per uguale periodo alle medesime condizioni, a giudizio dell’Amministrazione, mediante esplicito provvedi- mento.
Art. 3 – INTERVENTI DELL’ASSOCIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ OPERATIVE
1. In funzione della finalità enunciata nella presente convenzione all’art. 1, comma 1 e per il mi- gliore espletamento delle attività precisate al successivo comma 2, l’Associazione si impegna a sostenere e a promuovere ogni possibile iniziativa di sua pertinenza onde addivenire all’affidamento a nuovo proprietario dei cani registrati – anche con microchip – ovvero regi- strati per la prima volta nei casi di accoglimento di cani non ancora registrati a quel momento, la cui proprietà non sia stata reclamata e che hanno favorevolmente superato il prescritto perio- do di osservazione presso il Canile Sanitario.
2. L’Associazione adotta idonee modalità di affidamento anche relativamente ai gatti ricovera- ti/accolti presso il Gattile Sanitario poiché perseguente anche per essi le stesse finalità di tutela già indicate.
3. L’Associazione si impegna altresì a fornire la propria assistenza al Servizio Veterinario dell’ASL AL e al Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria – dando atto che in via eccezionale questo ultimo potrà usufruire del Canile Sanitario per ricoveri di animali non recuperati sul territorio comunale ma sotto tutela sanitaria – e a promuovere forme di collabo- razione con Enti Protezionistici prevedendo accessi alle strutture interessabili, e più in generale, attivandosi nei confronti di Enti di qualsivoglia natura e di singoli privati onde raggiungere i migliori risultati nell’affidamento degli animali in questione.
4. Da un punto di vista operativo – organizzativo l’Associazione si impegna inoltre a provvedere a sue cure e spese all’effettuazione di quanto di seguito precisato:
a. collaborazione con il Servizio Veterinario competente per l’identificazione, registrazione e inserimento microchip, quest’ultimo nel caso in cui l’animale ne sia sprovvisto, e relativa iscrizione all’anagrafe canina regionale;
b. affido degli animali in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro 60 gg. dall’accalappiamento o in forma temporanea prima che sia decorso tale termine, ma non prima che siano trascorsi 10 gg;
c. tenuta e regolare aggiornamento dei registri degli animali, sia in merito agli ingressi che alle uscite da tutte le strutture utilizzate dall’Associazione a scopo di ricovero e/o rifugio;
d. tenuta dello schedario relativo agli affidi. All’atto dell’affido di animali a Enti o a privati dovrà essere compilata l’apposita scheda in 4 copie, riportante tutte le informazioni utili e della quale una copia sarà consegnata all’affidatario, una sarà trasmessa al Servizio Veteri- nario competente, una al competente Ufficio Tutela Animali e infine una trattenuta dall’Associazione;
e. l’Associazione non potrà accettare la consegna diretta di animali se non previo ottenimento di autorizzazione scritta e motivata da parte del Comune che ne richiede la presa in carico;
f. l’accesso alle strutture adibite alle attività di ricovero, tutela, cura, mantenimento e nutrizio- ne degli animali, di norma dovrà essere consentito al pubblico per almeno due ore al gior- no;
g. aggiornamento costante sul sito Internet dell’Associazione dei dati dei cani e dei gatti segui- ti, e su richiesta del Comune, l’inserimento e l’aggiornamento dei medesimi dati anche sul sito istituzionale del Comune alla pagina Internet dedicata al “Benessere Animale”;
5. Nei limiti del proprio budget economico l’Associazione si impegna altresì a realizzare in favore dei minori frequentanti le scuole locali delle azioni/interventi di carattere educativo in merito ai diritti degli animali. A tale proposito, previo raggiungimento di accordi con gli organismi sco- lastici preposti alla gestione delle scuole interessabili, si avvale di propri beni, mezzi, e volonta- ri adeguatamente formati e in possesso di idonee qualifiche. L’Associazione potrà presentare altresì progetti in materia di prevenzione al randagismo e di diffusione della cultura animalista, da realizzarsi in collaborazione del Comune di Alessandria, nei modi da stabilirsi in sede di presentazione del summenzionato progetto.
6. Oltre all’espletamento di tutte le attività/interventi indicate agli artt. 1, 3 e 4 l’Associazione si impegna a compiere i possibili interventi – di nuova implementazione e/o accessori alle attività già definite e programmate – che dovessero palesarsi come necessari al fine di garantire il mi- gliore perseguimento delle finalità individuate con la presente convenzione e più in generale di tutela dei diritti degli animali seguiti.
Art. 4 – INTERVENTI MANUTENTIVI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE
1. Relativamente allo svolgimento delle attività/interventi previsti dalla presente convenzione so- no inoltre a carico dell’Associazione:
a. la manutenzione, la pulizia e l’igienizzazione, i consumi relativi al funzionamento degli im- pianti elettrici, idrici e di gas-metano, delle strutture, fabbricati e aree utilizzate;
b. la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
c. la manutenzione e l’eventuale acquisto di tutte le attrezzature necessarie;
d. l’incenerimento degli animali deceduti.
Art. 5 – CONTRIBUTO COMUNALE
1. Per tutto quanto previsto nella presente Convenzione il Comune corrisponderà a titolo di com- partecipazione economica finalizzata al rimborso spese sostenute dall’Associazione un contri-
buto forfettario omnicomprensivo pari a complessivi Euro 78.000,00 (settantottomila) per l’intero periodo precisato all’art. 2, comma ( 1 un anno) ; tale somma è comprensiva di un con- tributo per le attività di ricovero, tutela, cura, pulizia, mantenimento e nutrizione di cani e gatti randagi, di cui ai precedenti articoli, fino all’intera capienza delle strutture. Con il suddetto con- tributo l’Associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere nei confronti del Comune, sia per gli oneri connessi che conseguenti e senza diritto a maggiori compensi o indennizzi di sorta che non siano stati preventivamente concordati con il Direttore di compe- tenza e finanziati con apposito atto.
2. Il pagamento del contributo sarà corrisposto con decorrenza 1°novembre 2017, con scadenza trimestrale posticipata per la prima rata e a saldo alla scadenza del periodo stabilito all’art. 2, comma 1 (31 ottobre 2018), previo accertamento da parte del Comune della realizzazione delle attività/interventi convenuti essere di pertinenza dell’Associazione a mezzo della presente con- venzione.
3. Per la finalità di cui al comma 2 del presente articolo l’Associazione dovrà presentare una rela- zione finale comprendente un resoconto relativo all’utilizzo del contributo ottenuto dal Comune e alle azioni/interventi posti in essere durante il periodo di riferimento, indicandovi fra l’altro il numero di animali introdotti, deceduti e ceduti a privati.
4. Nella fase di avvio della presente convenzione, al fine di agevolare la fruibilità del canile rifu- gio “Cascina Rosa”, è previsto un contributo straordinario di €. 25.000,00 , da liquidarsi con apposito atto entro il 31/12/2017, finalizzato alla realizzazione di un’area di sgambamento da ricavare in apposito sedime di proprietà comunale adiacente ad ovest al canile (identificato a catasto F. 7 - mappali n. 293 e n. 24). La sistemazione di detta area dovrà essere definita d’intesa con il Comune di Alessandria – Servizio Tutela Animali, previa presentazione di spe- cifico elaborato progettuale predisposto dall’Associazione.
Art. 6 – INTERVENTI DEL COMUNE
1. Il Comune si impegna a riconoscere all’Associazione quanto segue:
a. l’uso del Canile Sanitario, attualmente composto da n. 28 box così destinati:
n. 1 box per l’isolamento;
n. 16 box per l’osservazione sanitaria;
n. 11 box per la detenzione dei cani dal decimo al sessantesimo giorno. Questi ultimi pos- sono contenere massimo 22 cani di grossa taglia oppure 33 di piccola taglia, fermo restan- do il fatto che in caso di necessità anche questi 11 box potranno essere utilizzati per l’osservazione sanitaria. Detti box dovranno essere utilizzati in conformità a quanto stabili- to dalla presente convenzione e dalle norme vigenti;
b. l’uso del Gattile Sanitario;
c. l’uso del nuovo canile rifugio sito in Xxxx. Xxxxxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxx. Xxxxx, avente ca- pienza effettiva massima per n. 150 cani;
d. la manutenzione straordinaria delle strutture di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è a cari- co del Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere al recupero a proprio favore e secondo le seguenti modalità delle spese sostenute per cani catturati ma di proprietà: pagamento di una quota di Eu- ro 50,00 come spesa di rimborso di intervento di cattura e di una spesa giornaliera di Euro 3,50, da versarsi attraverso bollettino postale intestato al Comune di Alessandria – c/c postale n.
17002155 contenente la seguente causale di versamento “Ritiro cane di proprietà da Canile Comunale”. Il pagamento delle somme così dovute è condizione necessaria al fine del ritiro dell’animale.
Art. 7 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ
1. Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni del personale e dei vo- lontari incaricati sono a carico dell’Associazione, la quale è esclusivamente e direttamente re- sponsabile con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa e indennizzo nei confronti del Comune. L’Associazione è perciò direttamente responsabile verso il Comune e verso i terzi in relazione a quanto previsto con la presente convenzione.
2. Per tutta la durata del periodo di cui all’art. 2, comma 1 il Comune è pertanto tenuto indenne da ogni responsabilità per incidenti a persone, animali, e cose, che venissero provocati nel corso dello svolgimento delle attività/interventi previsti dalla presente convenzione.
3. L’Associazione deve possedere – ovvero stipulare qualora sprovvista – idonea polizza assicura- tiva da prodursi in copia all’atto della stipula della presente convenzione. Tale polizza assicura- tiva deve potere fornire la copertura per il periodo di cui all’art. 2, comma 1, per i rischi di re- sponsabilità civile per danni alle persone, alle cose e agli animali, nonché comprendere la co- pertura del rischio dei volontari addetti oltreché di ogni altro possibile rischio derivante delle attività/interventi posti in essere, compresi quelli eventualmente provocabili dagli animali cu- stoditi.
4. La copertura assicurativa di cui al comma 3 del presente articolo deve inoltre coprire i rischi in caso di incendio, scoppio, fulmini e similari, relativamente a tutte le possibili strutture che l’Associazione utilizzerà per la realizzazione delle attività/interventi previsti dalla presente convenzione.
Art. 8 – RICOVERO PRESSO IL CANILE SANITARIO DI CANI RANDAGI E CONFERI- TI DAI COMUNI APPARTENENTI AL DISTRETTO VETERINARIO DI ALESSANDRIA DELL’ASL AL
1. I Comuni appartenenti al Distretto Veterinario di Alessandria dell’ASL AL potranno conferire cani randagi presso il Canile Sanitario previa stipula di apposita convenzione con il Comune. L’elenco dei Comuni convenzionati sarà trasmesso all’Associazione.
2. I cani introdotti dovranno essere trattenuti per non più di 10 (dieci) giorni.
3. La spesa del ricovero, assistenza e mantenimento per tutto il periodo di effettiva permanenza sarà a carico del Comune di provenienza, che dovrà versare al Comune di Alessandria secondo le modalità stabilite.
4. Trascorso il periodo di permanenza massima indicato al comma 2 del presente articolo, l’animale non ritirato verrà collocato dall’Associazione presso idonea struttura a spese del Co- mune di provenienza.
Art. 9 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO, VIGILANZA E CONTROLLO
1. L’attività dell’Associazione è soggetta alla Vigilanza Veterinaria esercitata con periodicità al- meno trimestrale da parte dei Servizi Veterinari dell’ASL AL e del Presidio Multizonale di Pro- filassi e Polizia Veterinaria mediante sopralluoghi dei luoghi segnalati. Il Corpo di Polizia Mu- nicipale potrà inoltre esperire i controlli previsti dalla vigente normativa.
2. Aggiuntivamente è previsto un servizio di supporto zooantropologico coordinato dall'apposito Ufficio Tutela Animali del Comune.
Art. 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione in presenza delle situazioni di seguito enunciate, fermo restando l’impegno dell’Associazione a garantire ad ogni modo la continuità nello svolgimento delle attività/interventi previsti in capo alla stessa e per un periodo di tempo necessario affinché il Comune possa provvedere al fine di evitare pregiudizio alla già raggiunta tutela degli animali del caso. Le condizioni per la risolu- zione sono:
a. per inosservanze delle disposizioni normative vigenti;
b. a seguite di reiterate inadempienze riguardo agli impegni assunti con la presente convenzio- ne;
c. sopravvenuti mutamenti di carattere organizzativo.
3. Le eventuali inadempienze di cui alla lettera b. del comma 1 del presente articolo dovranno es- sere contestate a mezzo di raccomandata R. R., con fissazione di un congruo termine temporale per la relativa regolarizzazione.
4. La risoluzione della presente convenzione produrrà, indipendentemente dalla ragione per la quale potrà avvenire, una variazione in diminuzione dell’entità del contributo forfettario comu- nale stabilito all’art. 5, comma 1, da quantificarsi in maniera proporzionale all’effettivo periodo di avvenuta esecuzione del rapporto convenzionale.
Art. 11 – OSSERVANZA DELLE NORME
1. In riferimento allo svolgimento delle attività/interventi definiti con la presente convenzione, l’Associazione è tenuta alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia, e in particolare:
a. la Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo;
b. la Legge Regione Piemonte 26 luglio 1993, n. 34 avente per oggetto “Tutela e controllo de- gli animali da affezione”;
c. il Regolamento di attuazione della Legge Regione Piemonte 26 luglio 1993, n. 34, promul- gato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 93, che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della citata Legge;
d. la Legge Regione Piemonte 19 luglio 2004, n. 18 “Identificazione elettronica degli animali d'affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale n. 20 del
13.04.92 Istituzione anagrafe canina”;
e. tutte le altre disposizioni normative che in materia potranno essere emanate.
Art. 12 – SPESE A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE
1. Sono a carico dell’Associazione tutte le eventuali spese accessorie e conseguenti in relazione alla stipula della presente convenzione, con rinuncia dell’Associazione al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.
Art. 13 – DEROGHE
1. In deroga a quanto stabilito dall’art. 3 p. 4 lettera e), l’A.T.A. potrà essere autorizzata dal Co- mune di Alessandria a stipulare convenzioni con altri Comuni per il ritiro e cura di cani randa- gi, in numero da concordare di volta in volta, ma comunque da non superare la capacità ricetti- va massima delle strutture.