Agenti e Rappresentanti - Accordo Economico 30/06/1938 RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Agenti e Rappresentanti - Accordo Economico 30/06/1938 RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale
Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale (1) (2)
L'anno 1938, addì 30 giugno, in Roma, tra la Confederazione fascista degli industriali rappresentata dal presidente S. E. l'xx. xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx di Misurata e dal vice presidente xxxx. Xxxxx Xxxxxxx; la Confederazione fascista dei commercianti rappresentata dal presidente xx. Xxxxx Xxxxxxx; le Federazioni nazionali fasciste delle cooperative interessate, rappresentate dall'xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, presidente dell'E.N.F.C., e la Federazione nazionale fascista agenti e rappresentanti di commercio rappresentata dal presidente comandante Xxxxxxx Xxxxxxx; si è stipulato il presente accordo economico collettivo ai sensi del n. 3, primo comma, dell'art. 12 della legge 20, marzo 1930, n. 206/482, da sottoporre alla ratifica del Comitato corporativo centrale ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.
1. Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i rappresentanti di commercio, rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, e le ditte industriali e commerciali, rappresentate rispettivamente dalla Confederazione fascista degli industriali e dalla Confederazione fascista dei commercianti, nonché le aziende cooperative similari rappresentate dalle Federazioni nazionali fasciste di cooperative aderenti all'Ente nazionale della cooperazione.
Agli effetti di esso è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività suddette.
Il presente accordo non è applicabile a coloro che svolgono le attività di cui sopra insieme all'esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti, salvo patto scritto in contrario.
Il presente accordo non è inoltre applicabile a coloro che come agenti o rappresentanti hanno incarico da ditte industriali o commerciali di vendere merci esclusivamente a privati consumatori. Per tali agenti o rappresentanti saranno conclusi separati accordi.
2. Salvo patto in contrario, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona, e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né
l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra loro.
Il divieto di cui sopra non si estende salvo patto contrario, all'assunzione da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.
3. L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
4. L'agente o rappresentante è pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.
Nessuna provvigione spetta all'agente o rappresentante, neppure in caso di insolvenza parziale del compratore, anche se dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione. Nel caso che la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo delle provvigioni sulle consegne già effettuate, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza.
Salvo patto in contrario la provvigione non spetta all'agente o rappresentante di commercio per i contratti stornati dalla ditta.
L'agente o rappresentante ha però sempre diritto in questo caso, a titolo di concorso nelle spese per la conclusione del contratto, al 25% delle provvigioni che gli sarebbero spettate nel caso di esecuzione del contratto stesso, salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore o da altre gravi cause non imputabili alla ditta.
Salvo patto in contrario nella zona in cui l'agente o rappresentante tratta in esclusiva gli affari di una ditta, egli ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del contratto salvo, in ogni caso, le disposizioni in cui i commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.
5. Le provvigioni saranno liquidate almeno alla fine di ogni semestre con la spedizione all'agente o rappresentante del conto provvigioni e pagate entro i 60 giorni dall'approvazione del conto relativo.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad un anticipo, nel corso del semestre, non superiore al 30% del suo credito per tale titolo, salvo che l'agente o rappresentante risulti debitore della ditta per altro titolo.
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività, salvo patto in contrario.
6. Quando sia pattuito a titolo di penale uno «star del credere» a carico dell'agente o rappresentante per inadempienza totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il 20% della perdita subita dalla ditta.
Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso della penale su di essa conteggiata.
Tuttavia, ove l'ammontare della penale a carico dell'agente o rappresentante, in un anno, superi la metà dell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell'agente o rappresentante. In tal caso se la ditta intenda risolvere il rapporto sarà esonerata dall'obbligo del preavviso.
Eventuali deroghe alla norma di cui al primo comma del presente articolo potranno essere convenute tra la Federazione nazionale Fascista degli agenti e rappresentanti e le singole Federazioni nazionali di categoria aderenti alle associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12%.
7. In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato all'agente o rappresentante un preavviso di almeno tre mesi.
Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro lo agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all'anno, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
Ad analogo obbligo è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della ditta in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante. La ditta può rinunciare al preavviso da parte dell'agente o rappresentante.
8. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato non provocata da fatto e colpa dell'agente o rappresentante, sarà corrisposta dalla ditta allo stesso, una indennità secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
9. L'indennità di cui all'articolo precedente è fissata nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate dalla ditta all'agente o rappresentante durante il periodo di tempo in cui il rapporto è rimasto in vigore.
Non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e specificatamente, sotto qualsiasi forma a titolo di rimborso o di concorso spese.
10. L'indennità di cui all'art. 8 verrà corrisposta sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nell'anno fino al limite di L. 50.000.
Qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, tale limite è elevato a L. 70.000.
11. L'indennità di cui agli articoli precedenti sarà corrisposta anche in caso di invalidità permanente totale all'agente o rappresentante.
L'indennità stessa sarà pure corrisposta in caso di morte dell'agente o rappresentante agli eredi testamentari ed in mancanza agli eredi legittimi entro il quarto grado.
12. In relazione alla costituzione da parte della Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, dell'«Ente nazionale fascista di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio», viene istituito un trattamento di previdenza a favore degli agenti e rappresentanti i cui rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo mediante il versamento da parte delle ditte di un contributo del 3% sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti entro i limiti di cui all'art. 10 e sono versati, di volta in volta, all'Ente menzionato, all'atto del pagamento delle provvigioni come indicato all'art. 5; in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi fuori di detto termine, le ditte, se richieste dall'Ente, sono tenute a versare altresì le spese e gli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.
Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti all'Ente di cui sopra, entro i sei mesi dall'inizio del rapporto di agenzia e per quelli in corso entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo comunicando le successive eventuali variazioni.
Il trattamento di previdenza di cui al presente articolo, assorbe il trattamento dovuto dalle ditte agli agenti o rappresentanti in caso di risoluzione del rapporto previsto agli artt. 8, 9, 10 e 11 del presente accordo.
Nei casi di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, o per suo fatto e colpa, l'ammontare dei contributi di cui sopra, per la parte versata dalla ditta, verrà a questa rimborsata.
Qualora il rapporto tra la ditta e l'agente o rappresentante duri ininterrottamente da 25 anni, ivi compresi i periodi di guerra, e l'agente o rappresentante abbia raggiunto il 65° anno di età, esso potrà ; richiedere la risoluzione del rapporto mantenendo il diritto alla liquidazione del suo conto di previdenza.
Nei contratti a termine, in caso di anticipata risoluzione del rapporto, il trattamento di previdenza per l'agente o rappresentante od il rimborso di cui al 5° comma del presente articolo, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno a carico della parte inadempiente.
Gli interessati, in base alle norme del presente accordo, a conseguire pagamenti, liquidazioni, restituzioni di contributi, ecc., decadono dai loro diritti in favore dell'Ente summenzionato ove non provvedano a farli valere entro il termine di due anni.
Nel regolamento per la previdenza saranno inserite particolari norme riguardanti le modalità di applicazione del presente articolo alle società di agenzia o rappresentanza commerciale.
13. Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.
14. Le controversie circa l'interpretazione e la applicazione del presente accordo dovranno essere sottoposte per il tentativo di conciliazione all'esame delle associazioni stipulanti con la procedura che verrà dalle stesse determinata.
15. Disposizione transitoria.
Per i rapporti in atto all'entrata in vigore del presente accordo, non si terrà conto delle provvigioni liquidate fino al 31 dicembre 1933. Per il periodo successivo le ditte dovranno, entro il quadriennio dalla entrata in vigore del presente accordo ed in quattro rate annuali uguali, versare in dipendenza degli obblighi di cui all'art. 7 dell'accordo economico stipulato tra la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti e la Federazione nazionale fascista agenti e rappresentanti di commercio il 25 maggio 1935 e pubblicato con decreto del Capo del Governo in data 5 luglio 1935, n. 1203, nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1935, n. 161, il 3% delle provvigioni liquidate dal 1° gennaio 1934 alla entrata in vigore del presente accordo.
Per gli agenti o rappresentanti il cui rapporto è tuttora in vigore e che al 1° gennaio 1934 prestavano ininterrottamente da venti o più anni, ivi compreso il periodo di richiamo alle armi durante la guerra, la loro attività per conto della stessa ditta, questa sarà tenuta a versare in dipendenza degli obblighi di cui all'art. 10 dell'accordo economico 25 maggio 1935, citato nel comma precedente, all'Ente di cui all'art. 12 del presente accordo, entro i termini e con le modalità di
cui al comma precedente, il 4% delle provvigioni liquidate negli anni dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1938.
Nessun versamento dovrà essere effettuato dalle ditte ai sensi dei comma precedenti, qualora nel periodo considerato la media annuale delle provvigioni liquidate superi le L. 40.000.
16. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed avrà la durata di tre anni. Xxx non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, esso si intenderà rinnovato di anno in anno.
Xxx intervenga la disdetta, il presente accordo manterrà tuttavia la propria efficacia fino al perfezionamento del nuovo accordo che dovrà sostituirlo.
Per il periodo dal 1° gennaio 1937 alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente accordo, le parti convengono di richiamare in vigore l'accordo economico precedente del 25 maggio 1935, fatta eccezione per i rapporti esauriti in tale periodo.
(1) Rimasto in vigore anche dopo la soppressione dell'ordinamento sindacale fascista, a norma dell'art. 43, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 (in Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 95). “Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni”.
L’articolo 43 stabilisce: “Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli artt. 10 e 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563, agli artt. 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e gli artt. 4 e 5 del regio decreto-legge 9 agosto
1943, n. 721”.
(2) Modificato, dopo la soppressione dell'ordinamento sindacale fascista, dall’accordo del 29 novembre 1947 e da quello del 15 maggio 1951.
Tali accordi avevano natura di accordi collettivi privatistici ed erano efficaci solo per gli iscritti alle associazioni sindacali.
Hanno invece assunto forza di legge, con il procedimento di recezione previsto dalla L. 14 luglio 1959, n. 741, l'accordo economico 13 ottobre 1958, modificativo del presente per gli agenti e rappresentanti di commercio, e gli accordi 20 giugno 1956 e 17 luglio 1957, per gli agenti di imprese industriali.