PROCEDURA APERTA PER L'ATTIVAZIONE DI – CONTRATTO DI DISPONIBILITA' EX ART. 188 D.LGS 50/2016 PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO E MANUTENZIONE PLURIENNALE DI N. 1 EDIFICIO DESTINATO ALLA NUOVA CITTADELLA DELLA...
UOC INGEGNERIA CLINICA IMPIANTISTICA EDILE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L'ATTIVAZIONE DI – CONTRATTO DI DISPONIBILITA' EX ART. 188 D.LGS 50/2016 PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO E MANUTENZIONE PLURIENNALE DI N. 1 EDIFICIO DESTINATO ALLA NUOVA CITTADELLA DELLA SALUTE AD USO UFFICI/AMBULATORI SITO NEL COMUNE DI VETRALLA-
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE | VIA XXXXXX XXXXX, 15 | |
VITERBO | 00000 XXXXXXX | |
PARTITA IVA 00000000000 | TEL. x00 0000 0000 |
CAPITOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Art 1.1) SCOPO E OGGETTO DELL'APPALTO
E’ intenzione dell’ Azienda ASL di Viterbo far realizzare un nuovo Edificio destinata all’erogazione di servizi sanitari ed attività amministrative, che garantisca un confort ed una efficienza adeguati ai nuovi standard sanitari, nonché un corretto inserimento dell’immobile nel contesto urbano, sulla base del Capitolato Prestazionale posto a base di gara, allegato al presente CSA.
Le caratteristiche dell’area su cui deve sorgere l’immobile, nonché le caratteristiche dell’immobile stesso sono specificate nel già citato Capitolato prestazionale.
L’appalto ha per oggetto l’attivazione di un “Contratto di disponibilità ex art. 188 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti” e s.m.i. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO E MANUTENZIONE PLURIENNALE DI N. 1 EDIFICIO DESTINATO ALLA NUOVA CITTADELLA DELLA SALUTE AD USO UFFICI/AMBULATORI SITO NEL
COMUNE DI VETRALLA- da mettere a disposizione dell’ASL di Viterbo per un periodo di anni 18 (diciotto) dalla presa in consegna dell’immobile, con trasferimento della proprietà alla stessa ASL di Viterbo alla scadenza del periodo contrattuale.
L’aggiudicazione e la stipula del Contratto di disponibilità sono subordinate ad autorizzazione da parte dei competenti organi della Regione Lazio. Pertanto, in caso di assenza della predetta autorizzazione, l’Azienda si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del Contratto: in tal caso non è previsto indennizzo alcuno e il Concorrente dichiara di accettare espressamente e incondizionatamente tale facoltà.
Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è 7685934960 e il Codice Unico di Progetto (CUP) G65F18000000005
Art 1.2) FORMA DELL'APPALTO
Il presente appalto è dato nella forma del contratto di disponibilità.
L’ Azienda, per godere della disponibilità dell’opera, deve quindi corrispondere all’affidatario un canone periodico al termine del quale l’edificio diverrà automaticamente di proprietà dell’Azienda ASL di Viterbo senza nessun altro onere aggiuntivo per l’Azienda stessa.
Il Contratto di Disponibilità da stipularsi fra l’Azienda ASL di Viterbo e l'Affidatario avrà durata di anni 18 (diciotto) oltre il tempo offerto in sede di gara per la progettazione ed esecuzione delle opere, e comunque a partire dalla data di presa in carico dell’immobile da parte dell’Azienda.
Il canone annuale omnicomprensivo relativo ai lavori ed oneri compresi nell'appalto è costituito per l’80% (ottanta per cento) da un anticipo sul prezzo di cessione e per il rimanente 20% (venti per cento) dal canone per il godimento dell’immobile, la manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese accessorie.
L'importo complessivo dei canoni omnicomprensivi ammonta quindi a Euro 4.410.000,00 (euro quattromilioniquattrocentodiecimilamila/00) oltre IVA.
Art 1.3) AMMONTARE DELL'APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto (art. 35 del D.lgs n.50/2016) è fissato dalla sommatoria dei diciotto presunti canoni annuali al netto dell’IVA, ed è uguale a Euro 4.356.000,00 (euro quattromilionitrecentocinquantaseimila/00) oltre a euro 54000,00 (euro cinquantaquattromila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, per complessivi euro 4.410.000,00 (euro quattromilioni- cinquecentomila/00) oltre IVA.
Il canone di disponibilità annuale posto a base di gara è di euro 242.000,00 (euro duecentoquarantaduemila/00) oltre IVA, oltre a euro 3000,00 (euro tremila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 245.000,00 (euro duecentoquarantacinquemila/00) oltre IVA di legge, così ripartito:
Euro 193.600,00 (euro centonovantatremilaseicento/00), oltre a Euro 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 196.000,00 (euro centonovantaseimali/00) oltre IVA di legge per anticipo sul prezzo di cessione, Euro 48.400,00 (euro quarantottomilaquattrocento/00), oltre a euro 600,00 (euro seicento/00), per complessivi euro 49.000,00 (euro quarantanovemila/00), oltre IVA di legge, per il godimento dell’immobile, la manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese accessorie.
Il pagamento del canone annuale verrà corrisposto in due rate semestrali costanti posticipate, a partire dalla data di presa in carico dell’immobile da parte dell’azienda, quale risultante dal Verbale di Consegna previo avvenuto positivo collaudo delle opere, attestazione di agibilità e rilascio delle relative attestazioni di conformità da parte degli enti preposti (VV.FF. e ASL).
L’importo contrattuale corrisponde alla somma dell’importo dei lavori come risultante dall’offerta dell’aggiudicatario presentata in sede di gara sull’importo soggetto a ribasso d’asta aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere non soggetto a ribasso ai sensi dell’art.100 del D.Lgs.81/2008.
Nel caso in cui, in base alle risultanze del certificato di collaudo, si verifichi il mancato raggiungimento degli standard offerti in sede di gara, il valore del canone di disponibilità sarà abbattuto delle eventuali detrazioni stabilite dal collaudatore in ottemperanza all’Art 188, comma 6, D.Lgs. 50/2016 proporzionalmente alla riduzione del valore dell’opera in termini qualitativi e quantitativi, purché le caratteristiche essenziali dell’opera siano tali da consentirne comunque l’accettazione.
Il valore del Canone di Disponibilità da corrispondersi all’aggiudicatario, è costante per tutta la durata del contratto ed in ogni caso soggetto a riduzione secondo quanto previsto dalle norme e dal presente Capitolato, ed è soggetto alle sopra richiamate eventuali detrazioni stabilite dal collaudatore in ottemperanza all’Art. 188, comma 6, D. Lgs 50/2016.
Al fine di trasferire completamente il Rischio di Disponibilità - così come raccomandato da EUROSTAT e come indicato al comma 3 dell’Art 180 del D.Lgs 50/2016 - il pagamento dei Canoni di Disponibilità è correlato all'effettivo ottenimento del servizio reso e la Stazione Appaltante ha il diritto di ridurre i propri pagamenti relativi a tali Canoni nel caso in cui i parametri prestabiliti (sia per quanto riguarda la Disponibilità dell’ Opera, sia per quanto riguarda i servizi erogati) non vengano raggiunti.
Art. 1.4) DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere oggetto dell'appalto, meglio descritte nell’allegato Capitolato descrittivo e prestazionale, comprendono tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’opera e alla finalizzazione del Contratto di disponibilità, assicurandone la piena disponibilità e fruibilità nel tempo per l’Azienda nel corso dell’intera durata contrattuale e comunque fino al definitivo trasferimento della stessa all’Azienda. In particolare, sono comprese nell’appalto tutte le seguenti attività e gli oneri economici relativi, nessuno escluso:
• il finanziamento dell’opera, che potrà essere sostenuto autonomamente dall’Aggiudicatario, oppure attraverso il ricorso al mercato Bancario e/o Finanziario;
• l’acquisizione dell’area edificabile su cui sorgerà l’edificio;
• il piano economico e finanziario presentato in sede d’offerta sulla base del Capitolato Prestazionale, su cui si è basata la Progettazione Definitiva;
• le indagini geologiche e geotecniche e le relative relazioni;
• la progettazione definitiva;
• la progettazione esecutiva;
• il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con e la valutazione analitica dei costi relativi alla sicurezza;
• il piano di manutenzione dell’opera;
• tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l’opera completamente compiuta, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati;
• la direzione lavori e la progettazione di eventuali varianti in corso d’opera con tutti i relativi oneri economici;
• il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
• gli oneri di sicurezza;
• tutte le spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
• le certificazioni dei materiali e degli impianti e i costi delle prove relative;
• tutti i costi di approvazione e verifica degli elaborati progettuali;
• i costi per i collaudi statico, tecnico, impiantistico ed amministravo, che verranno comunque effettuati da soggetti incaricati dell’Azienda ASL Viterbo;
• la certificazione energetica dell’edificio;
• tutti i costi relativi alle opere di urbanizzazione;
• tutti i costi relativi all’allacciamento ai pubblici servizi;
• tutte le spese per imposte e attività tecnico-amministrative: spese notarili, accatastamento, imposte catastali, imposte di registro ecc.;
• spese di gara: spese per la commissione giudicatrice; spese di pubblicazione bando;
• gli oneri e le attività connessi all’ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta e certificazioni delle competenti autorità per la costruzione e manutenzione del plesso;
• la messa a disposizione dell’ASL di Viterbo dell’immobile e la costante fruibilità dell'immobile, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto medesimo, per tutta la durata del contratto;
• la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, a partire dalla data di presa in carico dell’immobile e per tutta la durata del contratto, compresa la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti, nonché l’adeguamento tecnico conseguente a sopravvenute modifiche di norme o provvedimenti cogenti;
• tutte le spese amministrative per la gestione del contratto;
• le spese assicurative relative all’immobile fino al trasferimento di proprietà all’ASL di Viterbo.
Le caratteristiche dell’area edificabile e dell’edificio da realizzare debbono essere rispondenti a quanto prescritto nel Capitolato descrittivo e prestazionale e comunque essere aderenti a quelle previste in sede d’offerta.
Trattandosi di opera destinata ad essere trasferita ad un’Azienda pubblica, i contenuti degli elaborati progettuali dovranno essere conformi a quelli previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici.
Art. 1.5) CONTROPARTITE ECONOMICHE PER L’AFFIDATARIO
Ai sensi del comma 2 dell’art. 180 del D. Lgs. 50/2016, le contropartite economiche per l’affidatario sono costituite, oltre che dal canone annuo versato dall’Azienda, anche dall’introito diretto derivante, per tutta la durata contrattuale (18 anni), dalla gestione del servizio commerciale di bar/ristoro diretto all’utenza esterna.
Al termine del periodo contrattuale, con il trasferimento di proprietà dell’immobile, anche detta gestione è trasferita all’Azienda.
Art. 1.6) VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
L'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dall’amministrazione aggiudicatrice e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti. Le varianti in corso d'opera sono soggette all’approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, alla quale devono essere preventivamente trasmesse, e sono comunque soggette, ove prescritto, alla preventiva trasmissione alle terze autorità competenti, ai fini dell’ottenimento delle relative autorizzazioni. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte dell’Amministrazione o di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.
L’esercizio della facoltà d’introduzione delle varianti da parte dell’affidatario non costituisce in alcun modo motivo per richieste di sospensione dei lavori o di proroga del termine di ultimazione.
Nel caso, tuttavia, in cui le varianti si rendano necessarie per sopravvenute modifiche di norme o provvedimenti di pubbliche autorità, potranno essere motivatamente richieste sospensioni o proroghe al RUP, che, ove le ritenga giustificate, può autorizzarle con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.
L’introduzione di varianti non giustificate, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta la rimessa in pristino, a carico dell'affidatario, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del RUP.
Gli oneri economici derivanti dall’introduzione delle varianti sono comunque a totale carico dell’affidatario, pertanto in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
CAPITOLO 2
2.1 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
2.1.1 Progettazione e realizzazione delle opere
Il tempo massimo per la progettazione esecutiva, per l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, per l'esecuzione dei lavori e per la messa a disposizione dell’opera, è pari a complessivi 500 (cinquecento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di Disponibilità dell’opera pubblica.
In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio.
L’Azienda ASL di Viterbo si riserva comunque la facoltà di convocare, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DLGS 127/2016 e ss.mm.ii , Conferenza di servizi.
Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è stabilita una penale pari all’uno per mille dell’importo dei lavori, così come risultante dal progetto definitivo presentato dall’affidatario in sede d’offerta, fino alla concorrenza del 10% del medesimo importo.
L’importo della penale sarà detratto dalla prima rata del canone.
Nel caso in cui l’importo delle penale superi il 10% dell’importo dei lavori, il contratto s’intende risolto e l’Azienda avrà titolo per l’escussione della cauzione definitiva.
2.1.2 Disponibilità e fruibilità dell’opera
Nel caso in cui gli esiti del Collaudo siano tali da non consentire l’accettazione dell’opera e comunque nel caso di mancato accreditamento presso la Regione Lazio, il contratto s’intende risolto e l’Azienda avrà titolo per l’escussione della cauzione definitiva.
Per un periodo di 18 (diciotto) anni a partire dalla data di presa in carico dell’immobile da parte dell’Azienda e comunque fino al suo definitivo trasferimento, l’affidatario deve garantire all’Azienda la piena disponibilità e la piena fruibilità dell’immobile.
Nel caso in cui la mancata disponibilità o piena fruizione derivi dalla necessità di adeguamento per sopravvenute modifiche di normative o provvedimenti di pubbliche autorità cogenti, non si dà luogo, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione degli interventi e previa autorizzazione del RUP, a riduzioni del canone.
In caso di mancata disponibilità o piena fruizione dell’opera, a qualsivoglia altro titolo ascrivibile all’affidatario, si opererà una riduzione del canone annuo.
La riduzione del canone sarà proporzionale alla riduzione di disponibilità, sia in termini temporali, sia in termini di superficie dei locali destinati all’erogazione dei servizi.
Detto C il canone annuo, la riduzione RCg giornaliera, per ogni giorno naturale, anche non consecutivo, sarà così determinata:
per ogni giorno di indisponibilità totale dell’edificio: RCg=2,0 x C/365;
per ogni giorno di indisponibilità parziale del singolo servizio j-esimo erogato, detta Sind,j la superficie netta indisponibile destinata all’erogazione di detto servizio: RCg=3,0 x C x Sind,j / (365 x Σi Si), ove Σi Si è la somma delle superfici nette destinate all’erogazione dei servizi. Ove l’indisponibilità di un servizio sia totale, la riduzione corrispondente sarà maggiorata del 50%. Le predette riduzioni si sommano.
Quando l’importo complessivo delle penali, conseguenti a mancata disponibilità o piena fruizione dell’opera anche per periodi non consecutivi, raggiunge il valore del canone annuo, il contratto s’intende risolto per inadempienza dell’affidatario, il quale è tenuto a restituire all’Azienda, oltre all’importo della penale, anche le quote di canone fin lì percepite come anticipo sulla vendita, maggiorate degli interessi legali, ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del DL 12/09/ 2014 n. 133, convertito con la legge 11/11/2014, n. 164.
CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 3.1) OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale allegato, nel Capitolato Generale d'Appalto, nel Disciplinare di Gara e nell’Offerta presenta dall’affidatario.
Le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi a quelle previste Capitolato Descrittivo e Prestazionale e a quelle previsti in sede d’offerta e, per quanto non in contrasto con i documenti precedenti, negli elaborati progettuali approvati.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme EN, CEI, UNI, CNR.
- Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia; DM 17 gennaio 2018 Xxxxx Xxxxxxxx per le Costruzioni e s.m.i., e relative circolari esplicative
Art. 3.2) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Descrittivo e Prestazionale allegato, il Disciplinare di Gara, l’Offerta presentata dall’affidatario in sede di gara,
il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato, o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) Le Leggi, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
d) il Progetto definitivo presentato in sede d’offerta sulla base del Capitolato Prestazionale, incluso il piano economico finanziario, le indagini geologiche e geotecniche e le relative relazioni;
e) titoli comprovanti la proprietà dell’area edificabile proposta;
f) il progetto definitivo;
g) il progetto esecutivo;
h) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
i) la lista delle categorie e il computo metrico allegati ai progetti;
j) Il Cronoprogramma;
k) Le polizze di garanzia;
l) il piano di manutenzione dell’opera;
I documenti sopra elencati, possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto il Capitolato Descrittivo e Prestazionale allegato, il Disciplinare di Gara, l’Offerta presentata dall’affidatario in sede di gara.
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante e dovranno essere controfirmati dai contraenti.
Gli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo entreranno a far parte del contratto una volta accettati dall’Azienda.
Una copia degli elaborati accettati dalla Stazione Appaltante, con esplicita indicazione degli estremi dell’accettazione, dovrà essere conservata in cantiere, a cura dell’Affidatorio, unitamente alla documentazione obbligatoria per legge,
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto Capitolato Descrittivo e Prestazionale, Disciplinare di Gara, Offerta presentata dall’affidatario - lista delle categorie - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 3.3 ) QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante attestazione SOA in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate a coprire i lavori e la progettazione, così come individuati in appresso:
Descrizione dei Lavori :
CATEGORIA PREVALENTE (esclusi oneri della sicurezza) | OG1 - Edifici Civili e Industriali | Importo Lavori da eseguire € 1.440,800,00 |
CATEGORIA SCORPORABILE (esclusi oneri della sicurezza) | OG11 - Impianti tecnologici | Importo Lavori da eseguire € 480.00,00 |
Art. 3.4 ) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Affidatario con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o
comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Quando il collaudatore o il responsabile dell’esecuzione del contratto accertino un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, Il responsabile dell’esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell’esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto prima della consegna dell’opera l'affidatario non ha diritto a pagamenti, ed è comunque tenuto a corrispondere all’Azienda gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 3.5 ) GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- l’importo della garanzia da prestare è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, tra i documenti a corredo dell’offerta, producono la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, la riduzione del 50% è consentita mediante possesso di certificazione UNI EN ISO 9000 da parte di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
- l’importo della garanzia da prestare è ridotto del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto di un ulteriore 30%, cumulabile con al riduzione di cui al primo periodo, per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) oppure è ridotto di un ulteriore 20% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di cui al punto A.1) di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma Uni En Iso 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma Uni Iso/Ts 14067;
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la dichiarazione di essere in possesso delle certificazioni sopra indicate conformi alle norme europee in corso di validità, deve essere resa dai soggetti qualificati per le categorie richieste facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Art. 3.6 ) GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice,
- l’importo della garanzia da prestare è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, tra i documenti a corredo dell’offerta, producono la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, la riduzione del 50% è consentita mediante possesso di certificazione UNI EN ISO 9000 da parte di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
- l’importo della garanzia da prestare è ridotto del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto di un ulteriore 30%, cumulabile con al riduzione di cui al primo periodo, per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) oppure è ridotto di un ulteriore 20% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di cui al punto A.1) di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma Uni En Iso 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma Uni Iso/Ts 14067;
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la dichiarazione di essere in possesso delle certificazioni sopra indicate conformi alle norme europee in corso di validità, deve essere resa dai soggetti qualificati per le categorie richieste facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
Art. 3.7 ) COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compreso quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. L’importo della somma da assicurare è fissato in euro 4.410.000,00 (euro quattromilioniquattrocentodiecimila/00).
Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000,00 euro
La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
A far data dal certificato di collaudo per tutta la durata dell’operazione di Contratto di Disponibilità, a Garanzia dei Danni all’Opera, in conseguenza di un qualsiasi evento naturale e/o artificiale (Incendio, Scoppio, Terremoto, Alluvione, Fulmine, etc) che possa incidere negativamente sulla fruibilità dell'opera, o su porzioni di essa, dopo la sua messa a disposizione con un massimale che deve essere almeno pari a €. 1.920.000,00- identico al 100% del costo di costruzione dell'Opera.
Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, per tutta la durata dell’operazione di Contratto di Disponibilità, che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a terzi con un massimale che deve essere almeno pari a € 500.000,00;
Polizza Indennitaria, per tutta la durata dell’operazione di Contratto di Disponibilità, a garanzia della buona esecuzione dei lavori e di difetti costruttivi e/o occulti. La somma assicurata deve essere almeno pari a €. 500.000,00.
Garanzia della Disponibilità: L’Aggiudicatario contestualmente alla messa in Disponibilità dell’Opera all’Amministrazione, ovvero alla consegna dell’Opera, dovrà fornire una cauzione a Garanzia della Costante Disponibilità, da prestare a favore dell’Amministrazione procedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa per un importo di valore pari al 100% (centopercento) del Canone di Disponibilità Annuale (iva esclusa) così come risultante dall’offerta in sede di Gara. Tale garanzia fideiussoria, per l’intera durata contrattuale.
Polizza di responsabilità civile professionale del progettista: Per quanto attiene all’attività di Progettazione, il Concorrente o i Soggetti incaricati della progettazione in appalto, devono presentare una “Polizza Assicurativa” contro i rischi professionali per un importo non inferiore a €. 1.000.00,00 ai sensi dell’Art. 83, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016 .
Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 3.8 ) DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Si rinvia all'art. 105 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 3.9) ACCERTAMENTO DEI RITARDI PER LE PENALI
Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
Art. 3.10) SICUREZZA DEI LAVORI
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Art. 3.11) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 3.12) ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Non si dà luogo a anticipazioni o pagamenti in acconto.
Art. 3.13) COLLAUDO
L’Azienda prima dell’inizio dei lavori e comunque entro la data di consegna dei lavori attribuisce l'incarico dei collaudo in corso d'opera. statico, tecnico, degli impianti e amministrativo, a soggetti di specifica qualificazione professionale.
Il collaudo stesso deve essere concluso entro i termini di legge. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell’affidatario quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'affidatario non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
L'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente
eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'affidatario, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’affidatario risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, per tutta la durata del contratto e fino al trasferimento definitivo della proprietà.
Art. 3.14) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:
· la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
· i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
· la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
· la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
· le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
· l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
· l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori e dal Collaudatore su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;
· la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
· il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
· la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
· l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
· la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
· l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
· le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
· l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
· il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
· la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
· il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
· l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
· il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
· la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
· l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
· la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
· la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
· la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il RUP e il Direzione dei Lavori hanno il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'affidatario è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali;
· la redazione e l’aggiornamento di tutta la documentazione fotografica e grafica, da fornire con cadenza al RUP almeno mensile, attestante l’avanzamento dei lavori.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Art. 3.15) CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a
m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 3.16) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE –
In caso di contenzioso si applicherà quanto previsto dal D.Lgs.50/2016.
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere sui diritti soggettivi in relazione all'esecuzione del presente affidamento sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Viterbo. E' escluso in ogni caso il ricorso all’arbitrato.
Art. 3.17)DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL CANONE E ALLA SUA COSTANZA NEL TEMPO
Il canone annuale, così come risultante dal ribasso offerto in fase di gara e dalle riduzioni praticate dall’organo di collaudo, è da ritenere costante nel tempo e non soggetto a rivalutazioni in base all’indice FOI ISTAT. Sono, ovviamente fatte salve le riduzioni del canone stesso conseguenti all’applicazione delle penali.
Sommario
CAPITOLO 1 2
OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 2
Art 1.1) SCOPO E OGGETTO DELL'APPALTO 2
Art 1.2) FORMA DELL'APPALTO 2
Art 1.3) XXXXXXXXXXXXX'XXXXXXX 0
Art. 1.4) DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 4
Art. 1.5) CONTROPARTITE ECONOMICHE PER L’AFFIDATARIO 6
Art. 1.6) VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 6
CAPITOLO 2 7
2.1 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI 7
2.1.1 Progettazione e realizzazione delle opere 7
2.1.2 Disponibilità e fruibilità dell’opera 7
CAPITOLO 3 9
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 9
Art. 3.1) OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 9
Art. 3.2) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 9
Art. 3.3 ) QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE 11
Art. 3.4 ) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
Art. 3.5 ) GARANZIA PROVVISORIA 13
Art. 3.6 ) GARANZIA DEFINITIVA 14
Art. 3.7 ) COPERTURE ASSICURATIVE 16
Art. 3.8 ) DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 17
Art. 3.9) ACCERTAMENTO DEI RITARDI PER LE PENALI 17
Art. 3.10) SICUREZZA DEI LAVORI 18
Art. 3.11) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 20
Art. 3.12) ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 21
Art. 3.13) COLLAUDO 21
Art. 3.14) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
........................................................................................................................................................................... 22
Art. 3.15) CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE 25
Art. 3.16) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 25
Art. 3.17)DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL CANONE E ALLA SUA COSTANZA NEL TEMPO 25