Comune di Guarene PROVINCIA DI CUNEO
Comune di Guarene | |
PROVINCIA DI CUNEO |
CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL COMPENDIO SPORTIVO DELLA FRAZIONE VACCHERIA.
ART. 1 OGGETTO E FINALITA’
1. In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 114 del 21.08.2020 il Comune affida in gestione il compendio sportivo sito in Frazione VACCHERIA costituito da:
campo di calcio dotato di impianto di illuminazione con spogliatoi e servizi collocati in adiacenza all’edificio palestra (escluso locale utilizzato dagli alpini e il locale utilizzato da Associazione Locale) un ufficio e locale infermeria, area esterna ad uso parcheggio con alberi, aiuola, campo da calcetto.
2. La gestione comporta l’uso, la manutenzione e la custodia degli immobili affidati.
3. Le finalità che l’amministrazione Comunale intende perseguire tramite la gestione convenzionata sono:
1) la Promozione della socializzazione tra i cittadini e l’incremento della pratica sportiva, sia essa amatoriale, dilettantistica o agonistica.
2) Incentivare le attività sportive per giovani e anziani al fine di ridurre i fenomeni di disagio
3) garantire alle scolaresche l’accesso e l’utilizzo degli impianti in orario scolastico
4) consentire alla società sportiva concessionaria lo svolgimento delle attività sportive aggregative e ricreative che il gestore stesso intende svolgere nell’ambito della propria discrezionalità.
ART. 2 DURATA
1. L’affidamento in concessione dell’impianto in oggetto ha la durata di anni 5 (CINQUE), decorrenti dalla data della stipula del contratto di gestione.
ART. 3 CANONE A CARICO DEL GESTORE
1. Il canone a base d’asta è stabilito in euro 1.000,00 annuali oltre all’I.V.A. che dovrà essere versato in due rate semestrali posticipate scadenti rispettivamente il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e che non sarà soggetto ad alcun adeguamento ISTAT;
L’offerta è a rialzo sul prezzo a base d’asta. Non saranno ammesse offerte inferiori o pari alla base d’asta.
ART. 4 MIGLIORIE
Il compendio e le attrezzature sono di proprietà comunale. Si intendono acquisiti alla proprietà comunale, senza diritto del gestore ad indennizzo o compenso alcuno, eventuali opere di miglioria eseguite dal gestore stesso. Il Comune ha la facoltà, in ogni momento , di modificare opere, di acquistare arredi, mobili, attrezzature.
ART. 5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del gestore, come previsto i seguenti soggetti anche in forma associata o raggruppamento temporaneo di imprese:
a. Società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e discipline associate riconosciute dal CONI;
b. Enti di promozione sportiva o società aderenti riconosciuti dal CONI;
c. Federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal CONI;
d. Associazioni senza scopo di lucro che abbiano nel loro statuto lo svolgimento di un’attività sportiva;
2. Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a. non aver subito procedure fallimentari;
b. non essere in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione o inadempienti agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
c. non aver utilizzato gli impianti in maniera scorretta e/o risultino morosi nei confronti dell’amministrazione Comunale di Guarene, senza aver presentato un piano di rateizzazione e o rientro;
ART. 6 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO
L’aggiudicazione avrà luogo mediante gara, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa delle offerte pervenute.
L’Amministrazione, per la valutazione delle offerte, avrà a disposizione fino a cento punti, ripartiti secondo la griglia di seguito riportata, ed alla fine stilerà apposita graduatoria.
- Totale punti attribuibili max 100.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza qualora la proposta venga ritenuta congrua ed abbia raggiunto un punteggio minimo di 60 punti.
L’attribuzione del punteggio, ai fini dell’aggiudicazione, avverrà sulla base dei seguenti criteri:
OFFERTA ECONOMICA
Max. punti 30 - La valutazione avverrà in base ai seguenti elementi:
Offerta economica recante il canone annuale di affitto offerto (base di gara stabilita in 1.000,00 euro oltre IVA): max punti 30
a) all’offerta economica di importo più alto, espressa quale rialzo in percentuale rispetto alla base di gara, verrà attribuito il punteggio massimo definito in punti 30.
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’app1icazione della seguente formula:
A/B) x 30 dove:
A = offerta economica oggetto di valutazione; B = offerta economica migliore.
Per l’ attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola
n. b non sono ammesse offerte al ribasso o pari al base d’asta
OFFERTA TECNICA
Max. punti 70 - La valutazione avverrà in base ai seguenti elementi
Elementi di valutazione | ||
A | Struttura organizzativa (evidenziare la struttura del concorrente indicando anche i ruoli e gli addetti preposti alla gestione e alla sicurezza ) | Max punti 5 |
B | Programma di gestione operativa della struttura | Max punti 35 di cui: |
B1) | Programma di manutenzione ordinaria | Punti 10 |
Modalità del servizio di pulizia dei locali (frequenza, prodotti) | Punti 10 | |
Proposte di manutenzione ordinaria migliorative da svolgersi nel quinquennio con relativo cronoprogramma | Punti 15 | |
C | programma attività proposte | Max punti 30 di cui |
C1 | programma attività proposte per utilizzo a pieno dell’impianto | punti 15 |
C2 | programma attività collaterali e accessorie per migliorare i rapporti con il tessuto sociale e associativo per progetti di collaborazione anche interdisciplinare | punti 15 |
La valutazione delle offerte in relazione agli elementi di valutazione sarà effettuata mediante l’attribuzione di punteggio discrezionale da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice.
Ciascun componente attribuirà discrezionalmente per ogni criterio un giudizio a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1, come di seguito:
ECCELLENTE 1,00
BUONO 0,80
DISCRETO 0,60
SUFFICIENTE 0,40
SCARSO 0,20
NON CLASSIFICABILE 0,00
La Commissione calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai componenti, procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni criterio in coefficienti definitivi riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Determinato il punteggio tecnico si procederà alla riparametrazione del punteggio medesimo (riparametrazione finale) attribuendo alla proposta che ha ottenuto il maggior punteggio attribuibile e, proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore mediante la seguente formula:
R = (Ri/Rmax) X punteggio previsto Dove
R = Punteggio riparametrato
Ri = Punteggio attribuito al concorrente
Rmax = Punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione
I punteggi totali e parziali attribuiti ai concorrenti verranno espressi in cifre fino a due decimali. In caso di valori con più di due cifre decimali, gli stessi verranno sempre arrotondati alla seconda cifra decimale. Se il terzo decimale avrà un valore compreso tra zero e quattro, arrotondamento sarà per difetto (ossia non si terra conto della terza cifra decimale);
se invece il terzo decimale avrà un valore compreso tra 5 e 9 l’arrotondamento sarà per eccesso (ossia la seconda cifra decimale passerà all’unita superiore).
ART. 7 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E TARIFFE
Il Comune si riserva il diritto di disporre gratuitamente direttamente degli impianti per l’uso scolastico degli alunni delle scuole elementari e materne secondo gli orari stabiliti dalla direzione scolastica.
Il Comune si riserva altresì per lo svolgimento di manifestazioni sportive e culturali compatibili con le strutture del compendio, previo preavviso per queste ultime di giorni otto al gestore e fino a n. 10 eventi annuali .
Il gestore inoltre in tali casi dovrà provvedere a garantire gratuitamente l’apertura, la custodia e la pulizia degli impianti, e la pulizia. La chiusura totale o parziale degli impianti per causa di forza maggiore, ordine pubblico e motivi di sicurezza, disposta dal COMUNE o da altre autorità, non costituisce titolo per chiedere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura.
L’ingresso e l’accesso agli impianti è libero a tutti, mentre la fruizione è subordinata , nel caso la struttura venga concessa ad un’associazione affiliata al tesseramento annuale
Il gestore può fissare quote per l’uso degli impianti ed è autorizzato alla loro riscossione.
Le quote sono di competenza del gestore che dovrà entro il 30 aprile dell’anno successivo presentare rendiconto al Comune.
Il gestore applicherà le tariffe proposte solo dopo che le stesse siano state approvate con delibera della Giunta Municipale.
Tali quote di utilizzo possono comprendere abbonamenti annuali, semestrali, mensili, quote orarie, rimborso spese per uso di illuminazione dei campi ed ogni altra forma che il gestore riterrà opportuna.
Il pagamento delle tariffe deve avvenire dietro rilascio da parte del gestore di ricevuta numerata composta da due parti, di cui una da staccarsi e da rilasciare all'utente.
Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal gestore.
Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori e deve essere redatto su carta intestata del Comune.
Il Gestore dovrà favorire lo sviluppo di iniziative sportive a favore delle fasce più deboli della popolazione (bambini ragazzi under diciotto , anziani ultra sessantacinquenni) promuovendo corsi o iniziative a tariffe concordate. Per tali iniziative, preventivamente sottoposte all’approvazione della Giunta, potrà essere riconosciuto un sconto sui rimborsi dovuti ai sensi dell’art. 11 comma 2 del presente capitolato.
Il gestore può organizzare tornei nel rispetto dei regolamenti sportivi, fissare quote di partecipazione, premi , orari.
In ogni caso i tornei dovranno essere organizzati in modo tale da non impedire il normale e regolare utilizzo delle attrezzature sportive da parte di coloro che non partecipano ai tornei, sia in ordine alla frequenza dei tornei stessi.
Gli incassi e i pagamenti relativi a tale attività sono di competenza del gestore.
Annualmente il gestore deve sottoporre all’Amministrazione comunale il rendiconto finanziario della gestione relativa entro il 30 giugno di ogni anno.
Eventuali perdite di gestione sono ad esclusivo carico del gestore.
Per il periodo 01 ottobre al 31.05.2021 dovrà essere garantita alle associazioni che hanno già programmato con il precedente gestore le attività l’utilizzo degli impianti alle condizioni già pattuite per quanto concerne i giorni e le ore di utilizzo.
ART. 8 –ORARI
Il gestore deve provvedere a proprie cure e spese all’apertura e chiusura dell’impianto sportivo.
Il gestore fissa gli orari di utilizzo degli impianti garantendo la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta, previa consenso dell’Amministrazione comunale, ed è responsabile dell’osservanza da parte degli utenti degli orari prefissati.
Il gestore deve comunque garantire un orario minimo di apertura settimanale di 36 ore su almeno 6 giorni con almeno 6 ore giornaliere che ricomprendano obbligatoriamente il sabato e la domenica, inoltre dovrà garantire gli obblighi di apertura, chiusura e pulizia quando l’impianto venga utilizzato dalle scolaresche o dal Comune.
E’ fatto obbligo al gestore di concedere alle Associazioni, Gruppi e Comitati guarenesi gli impianti nei seguenti termini: almeno un giorno da concordarsi con il gestore previo preavviso di 20 giorni prima. L’impianto deve essere aperto al pubblico in ogni periodo dell’anno ad eccezioni di un periodo di giorni 15 giorni di calendario consecutivi da concordarsi con le P.A .
ART. 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sono a carico del Comune tutti i lavori di manutenzione straordinaria e i lavori di varianti e di modifiche agli immobili e agli impianti che si rendessero necessari per mantenere gli impianti sportivi efficienti e per la buona conservazione degli immobili.
Sono considerati lavori di manutenzione straordinaria: tinteggiatura esterna, rifacimento delle gronde, rappezzi agli intonaci, cambio dei serramenti, interventi sugli impianti, quali il cambio della caldaia o la sostituzione dei corpi radianti, rinnovo di condutture, rifacimento di pavimentazioni interne ed esterne, revisione annuale delle caldaie e dei bruciatori che sono anche a servizio delle scuole elementari e materne, fornitura del sale per l’addolcitore dell’acqua, sostituzione degli impianti di illuminazione del campo da calcio e calcetto, del locale palestra e spogliatoi.
E’ a carico del Comune la potatura degli alberi e la semina delle aree verdi, senza altri oneri di manutenzione quali annaffiatura o taglio.
Il Comune, in caso di impossibilità ad eseguire le manutenzioni di cui al presente articolo potrà provvedere ad affidarle al gestore con le seguenti modalità:
a) segnalazione da parte del gestore delle opere necessarie e relativo preventivo di spesa per l’esecuzione;
b) parere di congruità e di necessità dell’Ufficio Tecnico Comunale;
c) autorizzazione da parte della Giunta Comunale di riconoscimento della necessità ed utilità dell’intervento o dell’acquisto ai fini del riconoscimento del rimborso
Tali affidamenti potranno essere autorizzati nei limiti della quota prevista quali rimborsi di cui all’art. 11, sulla scorta dei dati dell’anno precedente, e saranno riconosciuti a scomputo delle spese dovute dal gestore così come previste dall’art. 11 comma 2. Non verranno riconosciuti rimborsi per lavori non preventivamente autorizzati
ART. 10 MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA IMPIANTO
Sono a carico del gestore tutti i lavori necessari per il funzionamento e l’uso degli impianti e per la conservazione di ogni bene di proprietà comunale.
Si intendono opere di manutenzione ordinaria, relativamente ai fabbricati, tutte le piccole riparazioni di serramenti e arredi, degli impianti idrici (sostituzione rubinetti, ecc..) ritocchi alle tinteggiature specialmente alle opere in ferro, sostituzione di lampadine, anche esterne, ad eccezione di quanto specificato all’art. 09, sostituzione di vetri dei serramenti ed ogni altro onere
per mantenere i fabbricati dei servizi perfettamente agibile ed utilizzabili, manutenzione degli estintori e del defibrillatore in uso.
Di eventuali danni arrecati ai fabbricati, ai mobili, agli attrezzi, agli impianti, causati dal non corretto uso degli utenti, è responsabile il gestore.
Si intendono altresì opere di manutenzione ordinaria, relativamente agli impianti esterni, tutti i lavori e le forniture necessarie per mantenere agibili gli stessi, preparazione e manutenzione del campo di calcio taglio erba e conferimento in discarica, manutenzioni dell’area esterna ad uso parcheggio, con taglio erbacce e conferimento in discarica, del locale palestra con annessi servizi, e spogliatoi, dei passaggi interni, delle aiuole, degli alberi ad eccezione della potatura, cura degli attrezzi, sostituzione delle reti di pallavolo, pallacanestro, tennis e calcio.
Il gestore dovrà rispettare il programma di manutenzione ordinaria prefissato in sede di offerta tecnica.
Il gestore è responsabile del corretto funzionamento di tutti gli impianti (riscaldamento, idrico, elettrico) deve pertanto provvedere a tutti gli oneri perché essi funzionino, siano utilizzati razionalmente in un ottica di risparmio , non si deteriorino e deve segnalare tempestivamente la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria.
Il gestore si impegna a mantenere la pulizia dei locali, dei servizi, degli spogliatoi locali infermeria, attesa e servizi igienici. Il gestore dovrà rispettare scrupolosamente il programma di pulizia prefissato in sede di offerta tecnica.
E’ a carico del gestore ogni altro onere per mantenere tutta l’area decorosa e pulita.
ART. 11 UTENZE
Sono a carico del Comune gli oneri relativi alla fornitura del combustibile per il riscaldamento di tutti gli edifici, alla fornitura dell’energia elettrica anche degli impianti esterni, dell’acqua e del gas. Il Gestore è tenuto al versamento, ogni anno, su richiesta dell’Ente, al rimborso integrale delle spese di cui al precedente comma. L’ufficio tecnico terrà conto delle spese derivanti dagli utilizzi previsti dall’art. 7 comma 12 che saranno opportunamente decurtate. Dai rimborsi delle spese verrà scalato altresì scomputo quanto sostenuto dal Gestore per lavori di manutenzione straordinaria se gli stessi sono stati autorizzati ai sensi dell’art. 09 e le iniziative di cui all’art. 7 comma 12.
ART.12 - ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008
In relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008 e sue modificazioni ed integrazioni) il gestore è tenuto a dotarsi e ed aggiornare periodicamente il Piano di Sicurezza e valutazione dei rischi per l’uso degli impianti deve nominare il responsabile della sicurezza nonchè i soggetti incaricati ad operare negli impianti stessi, provvede alla formazione del personale ai sensi del D.lgs. 81/2008;
deve assumere tutti gli oneri e le responsabilità inerenti e derivanti dalla funzione svolta;
deve assicurarsi che gli utilizzatori degli impianti, ciascuno per la propria responsabilità, siano in regola con il piano di sicurezza e valutazione dei rischi per le attività svolte. Resta a carico del gestore la dotazione, per tutto il personale impiegato in servizio, di dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad uso promiscuo, necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
Deve Adottare i protocolli e linee guida COVID 19
ART. 13 RAPPORTI
All’atto della consegna il Comune redigerà in contraddittorio con il gestore apposito verbale di consistenza nel quale dovranno poi essere riportati di volta in volta gli attrezzi, i beni mobili successivamente acquisitati dal Comune e/o dal gestore.
Tale verbale sarà redatto in duplice copia di cui una sarà custodita presso il Comune e l’altra nelle sede del gestore.
In deroga a quanto sopra stabilito tale elenco e le successive modificazioni potranno contenere in dettaglio i beni strumentali, attrezzature ed arredi di esclusiva proprietà del gestore, ma acquistabili dal Comune alla scadenza della presente. Il gestore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione agli impianti senza il preventivo consenso scritto della Giunta Comunale, assumendosi nel caso di specie ogni responsabilità conseguente alle modificazioni prodotte ed esonerando il Comune da ogni forma di responsabilità;
Il gestore è responsabile della custodia dei beni di proprietà comunale.
Deve avere cura che il patrimonio sia conservato e mantenuto nel miglior modo possibile. Ogni uso degli impianti diverso dalla destinazione propria degli impianti stessi dovrà essere autorizzato dalla Giunta Comunale. Il Gestore” deve comunicare al COMUNE il nominativo e il recapito personale di un responsabile del funzionamento degli impianti che dovrà garantire la sua reperibilità anche al di fuori degli orari di apertura degli impianti.
ART. 14 RESPONSABILITA’ OBBLIGHI GESTORE
I servizi dell’impianto saranno a carico del gestore che vi provvederà con propri capitali e strutture organizzative
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per danni a persone o cose causati o occasionati dal godimento dell’impianto così pure per danni a giocatori nonché verso terzi. Il gestore è tenuto a contrarre una polizza per la responsabilità civile di durata pari alla gestione da valere per il pubblico, gli atleti e per chiunque sia presente, nell’area delle attrezzature o all’uso delle attrezzature del massimale di 3.000.000,00 copia della polizza dovrà essere, prima della stipula, del contratto, depositata presso gli uffici comunali ed annualmente sarò cura del gestore presentare quietanza di pagamento del premio. Il COMUNE ha il diritto di richiedere adeguamenti della polizza qualora riscontrasse, a suo insindacabile giudizio, la non idoneità ovvero l’insufficienza di quella stipulata dal gestore . Per il caso in cui il COMUNE fosse tenuto al risarcimento di danni subiti da terzi per fatto ad esso non imputabili, avrà piena rivalsa nei confronti del gestore.
Il Comune non assume alcun obbligo nei confronti di terzi, compresi soci e dipendenti del Gestore, per lo svolgimento di attività connesse alla gestione degli impianti sportivi e sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalla coperture assicurative stipulate dal gestore.
Qualora il Gestore si avvalesse di personale dipendente deve rispettare la normativa in materia di rapporti di lavoro subordinato nonché in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. E’ tenuto in tale caso su richiesta del COMUNE a trasmettere la documentazione comprovante il pagamento dei contributi e la regolare gestione del rapporto di lavoro.
Il gestore deve vigilare sul comportamento assunto dal personale, a qualsiasi titolo, addetto ai servizi affinché mantenga un comportamento corretto e riguardoso verso l’utenza e la struttura.
Per lo svolgimento di attività sportive rivolte al pubblico e gestite direttamente deve utilizzarsi personale in possesso di abilitazioni specifiche rilasciate dalle federazioni sportive o altri enti abilitanti
ART. 15 GARANZIE- INCAMERAMENTO
Il gestore è tenuto, prima di attivare la gestione, a prestare idonea cauzione, anche nella forma della polizza fidejussoria, a garanzia degli adempimenti relativi alla presente convenzione, per un importo di Euro 50.000,00.
I danni che gli immobili, gli impianti e le attrezzature e gli arredi dovessero subire per qualsiasi causa, non esclusa quella connessa ad atti di vandalismo, risultano a carico del gestore, eccetto
quelli coperti dalla polizza degli stabili comunali, che prevede esplicita rinuncia nei confronti dello stesso al diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.
E' fatto salvo il diritto di rivalsa del concedente nei confronti dei danneggiatori.
In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni, o il pagamento di penalità, il concedente ha l'obbligo dell'atto di diffida al gestore perché provveda nel termine di trenta giorni. Scaduto il termine il comune ha diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dal gestore pena decadenza della concessione stessa.
Se la cauzione è versata in forma fidejussoria deve essere riportata sulla polizza la dichiarazione del fidejussore di pagare la somma garantita o una sua parte a semplice richiesta, ancorché motivata, dal concedente.
La cauzione in qualsiasi forma sia prestata, le spese relative, nonché il capitale che eventualmente il fidejussore richiede al gestore quale garanzia per il rilascio della polizza, non possono essere considerati come voci da porre nel bilancio di gestione, essendo connessi a fatti o comportamenti che il gestore ha l'obbligo di evitare.
ART. 16 ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI
Al gestore è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente.
Al gestore fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo comma.
Entrate ed uscite relative alle attività previste dal presente articolo costituiscono parte integrante del bilancio della gestione: dette attività sono da documentare adeguatamente.
Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella del presente contratto. Deve essere garantita la piena disponibilità, da persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata di detta convenzione.
E' data facoltà al gestore di stipulare per tale attività economiche collaterali un contratto di affitto di ramo d’azienda previa comunicazione all’amministrazione. Tale contratto dovrà comunque essere operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.
L’affittuario di azienda ed il gestore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
Il gestore avrà diritto ad esercitare la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità;
In deroga a quanto sopra fino al 31.07.2021 dovrà essere garantita all’attuale affittuario di azienda la gestione del locale bar.
ART. 17 DIVIETI
Al gestore è fatto espresso divieto di:
a) esercitare all’interno degli impianti attività non contemplate nel presente atto e comunque non consone alla vocazione del complesso;
b) pretendere dall’utenza tariffe diverse da quelle stabilite secondo quando fissato dall’art. 14 che devono essere rese pubbliche all’interno dell’impianto;
c) favorire od impedire l’accesso agli impianti con scelte discrezionali. E’ fatta salva la facoltà per il Gestore di impedire lo svolgimento di pratiche sportive che possano risultare pericolose o dannose per l’utenza o per gli impianti. Eventuali dinieghi all’uso degli impianti dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale e supportati da specifiche motivazioni;
d) apportare modifiche alle strutture e agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
e) di porre in essere alcun atto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di sub-concessione, locazione, comodato, associazione in partecipazione, ecc.) che comporti, di fatto, il trasferimento a terzi della gestione dell’impianto
ART. 18 CONTROLLI
Il COMUNE, a mezzo di suoi incaricati, può effettuare, in qualunque momento, controlli sulla gestione funzionale del complesso e sullo stato di conservazione e manutenzione dello stesso da parte del Gestore . In caso di controlli al COMUNE verrà garantita dal Gestore la massima collaborazione.
ART. 19 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Con la cessazione di efficacia del presente atto il gestore deve restituire gli impianti e le attrezzature indicate nell’inventario nelle medesime condizioni di consegna, con esclusione del deterioramento dovuto all’uso. Eventuali migliorie apportate dal Gestore saranno acquisite dal COMUNE senza diritto di indennizzo
Eventuali danni che il gestore dovesse arrecare a causa di un uso non corretto alla struttura e degli impianti costituiranno titolo al risarcimento a favore del Comune di Guarene. Il concedente non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.
ART. 20 – REVOCA
Il concedente può procedere con motivata deliberazione alla revoca della concessione nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico;
c) per il venir meno della fiducia nei confronti del gestore dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.
Nessuna pretesa il gestore può avanzare a seguito dell'atto di revoca.
La revoca comporta l’automatico trasferimento del possesso degli immobili, fatto constare in verbale di assunzione del possesso.
Il concessionario non potrà pretendere somme o risarcimenti.
ART. 21 RECESSO
Il concessionario potrà recedere dalla concessione, motivando la rinuncia in modo esplicito e dettagliato, con un preavviso minimo di n. 6 (sei) mesi
È infine ammissibile, per autonoma valutazione delle parti la risoluzione contrattuale in forma consensuale del contratto fatte salve la continuità degli obblighi di servizio nella stagione sportiva in cui si forma tale volontà delle parti
ART. 22 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. La presente convenzione può essere risolta per inadempimento previa diffida a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il gestore:
a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e sanitaria;
b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e al programma presentato in sede di gara;
c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce.
e) utilizzo dell’impianto per attività o finalità diverse da quelle indicate all’art. 1, senza la prescritta autorizzazione
f) sospensione od abbandono del servizio di gestione senza causa e senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
g) mancata organizzazione delle attività nella qualità / quantità indicate in sede di offerta all’interno del Piano di utilizzazione, per fatto addebitabile al gestore;
a) reiterata violazione degli orari concordati, risultante da contestazioni del concedente;
b) mancato pagamento del canone
c) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
d) effettuazione di modifiche strutturali dell’impianto senza preventiva autorizzazione del Comune, fatte salve eventuali sanzioni
e) applicazioni di corrispettivi d'uso maggiori (o comunque diversi) rispetto al tariffario vigente;
f) contravvenzioni al divieto di subaffidamento o cessione del contratto ;
g) omessa presentazione nei termini previsti dal presente capitolato del rendiconto della gestione
h) accertato occultamento di avanzi economici; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
3. Il gestore è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.
ART. 23 PENALI
Per i seguenti inadempimenti o inosservanze della presente convenzione, che non costituiscano motivo di revoca o risoluzione per inadempimento - si applicano le seguenti penali:
a) € 100,00 per ogni violazione,
2.I fatti di cui al comma precedente devono essere contestati dal concedente al gestore che presenterà, entro il termine fissato, le proprie controdeduzioni.
La penale viene applicata con Determinazione del responsabile del servizio
ART. 24 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la “Gestione” anche successivamente alla scadenza della convenzione saranno di competenza del Tribunale di Asti.
ART. 25 – REFERENTE
Il Gestore” fornirà il nominativo e il recapito di una persona che fungerà da referente interlocutore primario del COMUNE. Ai fini del presente atto il gestore sottoscrivente elegge domicilio legale presso il Comune di Guarene Frazione Vaccheria.
ART. 26 PRINCIPIO DI TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA
In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti di comune accordo dispongono che:
a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi al gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al concedente; allo stesso fine gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente al concedente;
b) a cura del concedente all'ingresso del complesso sportivo può essere posta una cassetta chiusa con fessura, ove chiunque può inserire doglianze o suggerimenti; periodicamente il concedente ritira il contenuto;
c) il tariffario esposto all'ingresso del complesso sportivo deve contenere l'avviso che chiunque può richiedere al gestore, ovvero anche al concedente, in visione il regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi e copia della presente convenzione.
Il concedente, tramite il personale preposto verificherà la veridicità delle affermazioni degli utenti
con ispezioni e richieste d'informazioni presso il gestore.
ART. 27 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Ai sensi dell’art. 2 del DPR N. 62 del 16.04.2013 il gestore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta per quanto compatibili previsti nel codice di comportamento dell’ente che è visionabile sul sito sezione Amministrazione Trasparente. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.
ART. 28 PRIVACY
Ai sensi del GDPR si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dal Comune di GUARENE esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula del contratto.
ART. 29 – SPESE
Tutte le spese di bollo e registro della presente convenzione sono a carico del gestore
Allegati planimetria impianto oggetto di gestione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO X.xx (GEOM. XXXXX XXXX)