CASSA RISCHIO VITA
CASSA RISCHIO VITA
REGOLAMENTO - AGGIORNATO AL 01.01.2021
Indice
Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione Art. 3 – Obbligo contributivo
Art. 4 – Decorrenza delle prestazioni
Art. 5 - Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni.
Riattivazione delle prestazioni.
Art. 6 - Decadenza dall’iscrizione alla Cassa Art. 7 – Fondo morosità
Art. 8 – Piano di copertura assicurativa
Art. 9 – Richiamo alla Convenzione Assicurativa
Art. 10 – Privacy e tutela dei dati personali e sensibili
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Assicurativa per il Rischio Vita per i Lavoratori Dipendenti dell’Industria Alimentare, in seguito più brevemente denominato Cassa Rischio Vita costituita con atto pubblico il 26 gennaio 2010 in attuazione dell’accordo di rinnovo, datato 21 luglio 2007, del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro (C.C.N.L.) per l’industria alimentare e successive modifiche e integrazioni.
La Xxxxx Xxxxxxx Vita ha lo scopo di garantire uno strumento che consenta collettivamente e mutualisticamente la copertura economica relativa all’obbligo posto dal C.C.N.L. di fornire una prestazione assistenziale, tramite erogazione di un capitale assicurato agli eredi di cui all’art. 536 cc, nel caso di decesso dei lavoratori dipendenti con contratto a durata indeterminata in costanza del rapporto di lavoro. In assenza di eredi legittimi ex art. 536 cc, hanno diritto alla prestazione assicurativa i beneficiari eventualmente designati dal lavoratore.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s’intendono richiamate le norme dell’atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni del vigente
C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle Industrie Alimentari riguardanti la Cassa Rischio Vita.
Art. 2 – REQUISITI, OBBLIGATORIETÀ E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le aziende destinatarie, esplicitamente o anche implicitamente, del C.C.N.L. di cui all’articolo 1 hanno l’obbligo di iscrivere alla Xxxxx Xxxxxxx Vita tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (definiti Assicurati), con età fino a 69 anni e 6 mesi, esclusi i dirigenti.
E’ altresì consentita l’iscrizione alla Cassa Rischio Vita dei dipendenti a tempo indeterminato delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. Industria alimentare e dei settori affini, delle Organizzazioni Collegate e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 purché vi sia un’espressa dichiarazione degli enti che assumono l’obbligo di contribuzione.
In particolare si definiscono Assicurati tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non dirigenti, assunti con contrato a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese o Enti ai quali si applica il C.C.N.L. per l’industria alimentare.
Assumono la qualifica di Assicurati anche i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, non dirigenti, da Enti, Holding, Aziende, Centri Servizi facenti parte di un gruppo ai quali si applichi il C.C.N.L. per l’industria alimentare. Assumono, altresì, la qualifica di Assicurati i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della Federalimentare, delle Organizzazioni firmatarie stipulanti i C.C.N.L. per l’industria alimentare nonché quelli dipendenti a tempo indeterminato delle società controllate da tali Organizzazioni, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali Organizzazioni.
Assumono la qualifica di Assicurati anche i lavoratori (non dirigenti, con contratto a tempo indeterminato) ceduti da un’impresa ad aziende terze, qualora sia stato sancito espressamente l’obbligo di applicazione ai medesimi del predetto C.C.N.L.. Possono inoltre essere Assicurati coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione e ai quali la Cassa autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione. Non possono assumere la qualifica di Assicurati i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che fruiscano nelle imprese di appartenenza, in forza di accordi o regolamenti aziendali, di forme di copertura assicurativa analoghe o equipollenti.
2.1. Modalità di iscrizione
L’iscrizione alla Xxxxx Xxxxxxx Vita presuppone e comporta la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche.
L’iscrizione o la cessazione – da effettuarsi in occasione rispettivamente del primo o dell’ultimo versamento mensile – si realizza automaticamente attraverso il versamento del premio tramite F24 e l’elencazione dei relativi dipendenti attraverso l’UNIEMENS. Qualora per qualsiasi motivo i dati pervenuti dall’Inps agli uffici della Cassa Rischio Vita non siano completi o esatti gli uffici della Cassa contatteranno l’Azienda per avere i dati per un corretto abbinamento delle posizioni (anagrafica lavoratori/versamenti). La mancata collaborazione della Azienda a questa attività può comportare il mancato invio dei pagamenti alla Compagnia di Assicurazione e di conseguenza la non copertura dei lavoratori in caso di sinistro.
In alternativa, ove non si faccia ricorso a tali procedure, la domanda di iscrizione si intende perfezionata mediante la procedura informatizzata presente nell’area di iscrizione del sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx a valere dal mese di competenza.
Le aziende che avranno effettuato la registrazione e comunicato un proprio indirizzo di posta elettronica – ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato - riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la password necessarie per l’iscrizione dei lavoratori, il pagamento della contribuzione, la verifica della propria situazione contabile ed ogni altra comunicazione prioritaria.
L’iscrizione delle Aziende può avvenire direttamente o tramite Centri Servizi o Consulenti. Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all’Azienda interessata, al Centro Servizi o al Consulente.
E’ facoltà dei Consulenti, Centri Servizi, gruppi di aziende, trasmettere esclusivamente on-line, i dati in un unico file seguendo le specifiche tecniche stabilite dalla Cassa Rischio Vita.
Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni o passaggi alla qualifica di dirigente) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicate attraverso la procedura informatica presente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx, alla Xxxxx Xxxxxxx Vita in occasione del versamento periodico dei contributi.
Art. 3 – OBBLIGO CONTRIBUTIVO
3.1 – Obbligo contrattuale
L’obbligo contrattuale viene assolto mediante il versamento del contributo ordinario a carico del datore di lavoro.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 la misura della contribuzione potrà essere modificata soltanto dalle parti stipulanti il C.C.N.L. per i lavoratori dell’industria alimentare.
Contributo ordinario: tutte le Aziende che applicano il Contratto di cui all’art. 1 sono tenute a corrispondere alla Cassa un contributo ordinario con le seguenti modalità:
per tutti i dipendenti a tempo pieno o a part-time con contratto a tempo indeterminato cui si applica il C.C.N.L. per i lavoratori dell’industria alimentare, l’importo pro capite è pari a euro 30 annui, ripartito in euro 2,50 mensili pro capite per dodici mensilità.
La contribuzione ordinaria decorre dal mese di assunzione a tempo indeterminato. Se la cessazione del rapporto avviene nel corso del mese la contribuzione è dovuta per tutto il mese.
Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere inviata agli indirizzi e-mail presenti sul sito.
In caso di versamento errato, saranno valutate le modalità di restituzione o compensazione, purché l’errore sia segnalato prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture assicurative e, comunque, entro tre mesi dal versamento.
3.2 – Modalità di versamento contribuzione
Per ogni dipendente in servizio, il versamento dei contributi ordinari avviene, con cadenza mensile posticipata, attraverso il modello F 24.
Per le Aziende che, in alternativa, utilizzano il portale internet il versamento verrà effettuato tramite bonifico bancario.
Art. 4 – DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI
La decorrenza delle coperture e delle prestazioni assicurative è regolata dalla Convenzione di cui al successivo articolo 9
Art. 5 – MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI RIATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI.
L’eventuale mancato versamento del contributo mensile dovrà essere sanato previa comunicazione alla Cassa con il versamento del contributo del mese successivo.
In mancanza di tale sanatoria, non sarà garantita la copertura assicurativa e la prestazione assistenziale di cui al C.C.N.L. resta a carico del datore di lavoro.
La Xxxxx Xxxxxxx Vita si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie all’incasso dei contributi dovuti dalle aziende.
5.1. Successivamente alla fase di primo avvio della Xxxxx Xxxxxxx Vita (a partire dai versamenti del mese di gennaio 2011), in tutti i casi di ritardato versamento dei contributi, si applicherà una contribuzione addizionale (finalizzata a coprire le spese amministrative di verifica e quadratura) pari a 0,50 euro per mese di ritardo riferito a ciascuna posizione assicurata. Nel caso di comunicazione tardiva di cessazione dell’azienda o di applicazione di altro CCNL, eventuali richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati non possono essere accolte qualora inoltrate dopo che i contributi siano stati utilizzati per la copertura assicurativa.
5.2. In caso di mancato versamento dei contributi oltre il mese di ritardo, le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell’effettivo pagamento delle mensilità mancanti mediante bonifico bancario. Si intende che la copertura assicurativa per il lavoratore si riattiverà dal mese successivo a quello in cui si effettua il versamento. La relativa ricevuta e la comunicazione di ravvedimento, andranno trasmessi alla Cassa.
Ricevuta la comunicazione, la Cassa svolgerà le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, riattiverà la copertura assicurativa, dandone conferma all’azienda.
Art. 6 - DECADENZA DALL’ISCRIZIONE ALLA CASSA
L’iscrizione alla Cassa decade per:
1. scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa Rischio Vita;
2. decesso del dipendente;
3. cessazione del rapporto di lavoro dipendente o sua trasformazione a tempo determinato;
4. esclusione disposta in presenza di omissioni, irregolarità o abusi;
5. nomina a Dirigente;
6. superamento, da parte del lavoratore, dei 69 anni e 6 mesi di età.
Art. 7 – FONDO DI MOROSITÀ
Il Fondo di Morosità viene alimentato dai contributi addizionali di cui all’art. 5, versati dalle aziende morose, che non possono più essere destinati alle originarie coperture assicurative previste dal presente regolamento previa deduzione delle spese legali affrontate per il recupero dei contributi stessi.
Gli importi da conteggiare in detto Fondo vengono destinati secondo gli scopi e le finalità specificati dallo Statuto, prevalentemente a copertura delle spese di gestione amministrativa delle pratiche per il recupero stesso della Cassa Rischio Vita.
Art. 8 – IL PIANO DI COPERTURA ASSICURATIVA
Il Consiglio di Amministrazione approva ed aggiorna con specifica delibera che diviene parte integrante del presente Regolamento, il Piano di Copertura Assicurativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione, selezionando all’uopo una o più compagnie di assicurazioni con cui sottoscrivere una Convenzione che tenga conto di quanto stabilito in merito al Piano di Copertura Assicurativa in oggetto.
Tale Convenzione viene negoziata dalla Xxxxx Xxxxxxx Vita contraente (quale Ente bilaterale istituito della Parti sociali stipulanti il C.C.N.L.) nell’interesse dei datori di lavoro che versano il contributo al solo scopo di adempiere al proprio obbligo di garantire l’erogazione ai Beneficiari di un indennizzo al verificarsi del decesso dell’Assicurato.
Art. 9 - RICHIAMO ALLA CONVENZIONE ASSICURATIVA
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla Convenzione assicurativa che costituisce parte integrante dello stesso pubblicata e disponibile sul sito internet della Cassa all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxx.xx
Art. 10 - PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Tutti i dati saranno trattati da Xxxxx Xxxxxxx Vita esclusivamente per le finalità assicurative e/o quelle strettamente connesse e saranno conservati per i tempi previsti per gli usi di legge. In ogni caso i trattamenti si svolgeranno in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 2016/697 in merito al trattamento dei dati.
ROMA 9 DICEMBRE 2020