Contract
Università della Svizzera italiana - Raccolta delle basi legali e dei regolamenti |
Regolamento organico Contratto collettivo di lavoro per il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario dell’Università della Svizzera italiana |
Regolamento organico – Contratto collettivo di lavoro per il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario dell’Università della Svizzera italiana1
visti la Legge sull’Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995 (art.10), il Regolamento di applicazione della LUni del 18 febbraio 2014, lo Statuto dell’USI del 2 maggio 2003
Il consiglio dell’Università della Svizzera italiana e le altre parti contraenti indicate in calce decretano:
1 Il personale operante nei servizi e nelle facoltà dell’USI ai sensi dell’Art. 48 dello Statuto dell’Università della Svizzera italiana (USI), non compresi il Segretario generale, il Direttore amministrativo e il Direttore amministrativo aggiunto, nonché specificatamente designati membri della Direzione allargata.
1. Principi Generali
Scopo
1. Il presente Regolamento organico – Contratto collettivo di lavoro (di seguito: Regolamento organico) ha lo scopo di:
a) promuovere e realizzare una uniforme applicazione delle condizioni di lavoro del personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario (di seguito: personale amministrativo o collaboratore) occupato presso l’Università della Svizzera italiana (di seguito: USI);
b) migliorare la collaborazione fra organi direttivi e dipendenti nell’interesse della qualità dei servizi offerti;
c) garantire un clima di lavoro favorevole alla collaborazione e al perseguimento dell’eccellenza.
2. Le denominazioni professionali utilizzate nel presente documento s’intendono al maschile e al femminile.
Campo di applicazione
1. Il presente Regolamento organico disciplina il rapporto di lavoro tra l’USI e il suo personale amministrativo.
2. Le condizioni di lavoro per il personale assunto per collaborazioni puntuali a tempo determinato (per esempio: monitori di attività sportive, praticanti, volontari) sono regolate da speciali disposizioni (vedi Allegati 2 e 3).
3. Per gli apprendisti valgono le disposizioni emanate dalla CPC (Commissione Paritetica Cantonale).
4. Il rapporto d’impiego è stabilito mediante contratto scritto e diventa effettivo trascorso il periodo di prova. Il rapporto è generalmente a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le funzioni del collaboratore implicano un’attività didattica o di ricerca insieme con un’attività amministrativa valgono le disposizioni relative agli assistenti, ai collaboratori scientifici e didattici e ai ricercatori per la parte didattica o scientifica dell’attività, quelle per il personale amministrativo per la parte amministrativa.
5. Nel caso in cui le funzioni del collaboratore implicano un’attività didattica o di ricerca insieme con un’attività amministrativa valgono le disposizioni relative agli assistenti, ai collaboratori scientifici e didattici e ai ricercatori per la parte didattica o scientifica dell’attività, quelle per il personale amministrativo per la parte amministrativa.
Relazione con la visione e gli obiettivi dell’USI
1. Il rapporto di lavoro è basato sulla fiducia. I suoi contenuti sono definiti nei contratti di lavoro individuali, nel rispetto della visione dell’USI.
2. L’USI promuove il principio di pari opportunità.
2. Costituzione del rapporto di impiego
Modalità e assunzione
1. L’USI mette a concorso pubblico le posizioni del personale amministrativo, stabilendo norme particolari (pubblicazione, qualifiche, esami di ammissione, ecc.).
2. Non sono sottoposti alla pubblicazione del concorso:
a) le promozioni per le funzioni di carriera interna;
b) i trasferimenti interni a pari funzione;
c) i casi eccezionali e di urgenza;
d) i casi specifici dove la direzione amministrativa decide di rinunciare al pubblico concorso.
Contratto individuale
Il contratto individuale, sottoscritto dal collaboratore e dalla direzione amministrativa, definisce almeno la funzione, i compiti, la retribuzione iniziale, la data d’inizio del contratto, la sua durata, la sede di lavoro, il grado d’occupazione ed il riferimento al presente documento come parte integrante del rapporto contrattuale.
Natura e portata del rapporto di lavoro
1. La forma scritta è necessaria per le modifiche del contratto di lavoro individuale riguardanti le mansioni e il rapporto di impiego.
2. Le disposizioni del presente documento possono essere richiamate contrattualmente e applicate per analogia – segnatamente per quanto concerne gli aspetti organizzativi del lavoro – ai collaboratori puntuali a tempo determinato.
Tipo e durata del rapporto di lavoro
1. L’USI prevede, a seconda dei casi, la conclusione di contratti di lavoro per tempo indeterminato o per tempo determinato.
2. Se il contratto di lavoro è stipulato per una durata determinata, il rapporto di lavoro cessa senza disdetta al termine stabilito, oppure prima del termine secondo quanto previsto agli artt.8, 28, 58 e 59. L’eventuale rinnovo dovrà essere nuovamente stipulato per iscritto.
3. Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro continua fintanto che non venga disdetto dal collaboratore o dall’USI.
4. In caso subentri un’invalidità parziale, le parti cercano di adeguare il rapporto di lavoro nel settore lavorativo originario alle capacità di guadagno e di lavoro residuale oppure di trovare una soluzione alternativa.
Periodo di prova e termine di disdetta durante il periodo di prova
1. Il periodo di prova è di 3 mesi.
2. Durante il periodo di prova, il contratto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, da ambedue le parti, con un preavviso di 7 giorni.
3. Il periodo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.
Valutazioni
1. La prestazione di ogni collaboratore è oggetto di valutazione periodica e viene discussa individualmente, secondo apposite disposizioni della direzione amministrativa.
2. Le valutazioni ed i colloqui motivazionali sono disciplinati in un apposito regolamento.
3. Quest’ultimo tiene conto sia di aspetti tecnici che comportamentali, del contesto organizzativo in cui opera il collaboratore, delle qualità gestionali del collaboratore e del responsabile.
4. I colloqui motivazionali devono essere verbalizzati e discussi con la direzione amministrativa di regola una volta all’anno.
3. Obblighi del collaboratore
Orario e sede di lavoro
1. L’orario normale di lavoro è di 42 ore settimanali.
2. La ripartizione sull’arco della settimana e dell’anno, come pure la definizione dell’orario giornaliero sono di competenza della direzione amministrativa.
3. I collaboratori sono tenuti a svolgere l’intera prestazione lavorativa nella sede di servizio, tranne quando i compiti lo richiedono.
4. La direzione amministrativa può autorizzare il collaboratore, a condizione che la posizione ricoperta lo consenta, per adeguati motivi, a svolgere parte dell’onere lavorativo a distanza (telelavoro), fino ad un massimo corrispondente al 40% del rapporto d’impiego. Le modalità sono definite nell’apposita direttiva (vedi Allegato 4).
Mansionario in generale
1. Il tasso di occupazione inserito nel contratto individuale non può superare il 100%.
2. Le attività accessorie sono regolate in un apposito articolo di questo Regolamento organico.
3. Le attività del personale amministrativo sono attribuite per la prima volta al momento dell’assunzione, con l’indicazione della quota di impiego prevista.
4. Le stesse attività possono di seguito essere modificate di comune accordo.
5. I collaboratori sono tenuti a fornire, su richiesta della direzione amministrativa, indicazioni dettagliate sulle attività svolte.
Compiti
1. Ogni collaboratore riceve al momento dell’assunzione indicazioni precise relative ai compiti ed alle responsabilità affidate.
2. L’attività stessa dei collaboratori deve soddisfare gli obiettivi di qualità e i risultati prefissati dalla direzione amministrativa o dalla direzione degli istituti in accordo con la direzione amministrativa.
Diligenza e fedeltà
1. Il collaboratore deve eseguire personalmente, con diligenza e spirito di collaborazione il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi dell’USI, nel rispetto della struttura organizzativa, di colleghi, superiori e delle direttive interne.
2. Egli deve adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili, il mobilio e le installazioni tecniche nonché i veicoli dell’USI e trattarli con cura, come pure il materiale messo a sua disposizione. L’USI si riserva il diritto di procedere al recupero delle spese per danni intenzionali o dovuti a negligenza grave.
3. Durante il rapporto di lavoro, il collaboratore non può utilizzare né rivelare fatti di natura confidenziale di cui ha avuto conoscenza al servizio dell’USI; egli è tenuto al segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi dell’USI lo esiga. Chi viola il segreto d’ufficio o chi incita a farlo è punibile per legge (art. 162 CP).
Lavoro straordinario
1. Quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto, o il superiore lo richiede, il collaboratore è tenuto a prestare ore supplementari nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede.
2. Di regola il totale delle ore straordinarie cumulate non deve superare le 42 ore al mese, fino a un massimo di 170 ore all’anno. Le ore di lavoro straordinarie sono monitorate mensilmente dal superiore diretto e annualmente dalla direzione amministrativa.
3. Le ore lavorative straordinarie autorizzate sono di regola compensate mediante congedo di durata corrispondente entro il limite fissato per la compensazione delle vacanze come da art. 35. Il periodo di congedo deve essere concordato con il superiore e conformemente alle direttive sul lavoro notturno e domenicale previste dalla LL (art.17b, cpv.1 e art.19, cpv.3).
Picchetto
1. Per alcune funzioni i contratti di lavoro possono prevedere picchetti di reperibilità e di prestazioni fuori orario.
2. Il servizio di picchetto durante il quale il collaboratore deve mettersi a disposizione al di fuori dell’orario normale viene compensato con un congedo adeguato oppure indennizzato con modalità definite a contratto.
Sede di servizio e spese di trasferta
1. Al collaboratore è fissata una sede di servizio che è di regola quella dove egli è tenuto a svolgere in misura preponderante i suoi compiti.
2. Al collaboratore che svolge l’attività regolarmente presso più sedi di servizio vengono riconosciute le indennità di trasferta.
3. Il rimborso delle spese di trasferta è riconosciuto a partire solo dalla sede di servizio.
Missioni di servizio
1. I collaboratori programmano e svolgono le missioni di servizio richieste e autorizzate preventivamente dal superiore diretto, secondo criteri di razionalità e di economicità.
2. Per i viaggi di servizio il collaboratore è tenuto ad utilizzare prioritariamente i mezzi pubblici di trasporto.
3. Le indennità riconosciute sono precisate da apposite disposizioni.
Mobilità e trasferimenti
1. L’USI per esigenze organizzative può trasferire il collaboratore ad altri servizi o campus, a condizione di non ledere la sua dignità professionale e impregiudicato il diritto allo stipendio percepito.
2. L’USI può parimenti trasferire ad altra funzione il collaboratore che – senza sua colpa – si rivelasse oggettivamente impossibilitato a svolgere le sue mansioni.
3. Il trasferimento ad altra funzione è assimilato ad una nuova assunzione ai fini del periodo di prova. In caso di esito insoddisfacente, il collaboratore è reintegrato nella precedente attività oppure le parti cercano una soluzione alternativa.
4. Nel caso in cui il trasferimento ad altra funzione di grado inferiore fosse richiesto dal collaboratore, lo stipendio sarà quello corrispondente alla relativa classe inferiore.
Mobilità interna e sostituzioni
1. Se ragioni di servizio lo esigono, il collaboratore può essere chiamato a sostituire o ad aiutare i colleghi, anche di altri servizi, secondo le disposizioni del superiore diretto, senza alcun compenso supplementare, riservato quanto previsto al cpv.3.
2. La direzione amministrativa può assegnare ai collaboratori, compatibilmente con l’interesse dell’USI e nel limite del normale orario di lavoro e dell’idoneità personale, mansioni o incarichi non previste dal contratto, senza che ciò implichi compenso supplementare.
3. Il collaboratore che sostituisce un collega di maggiore responsabilità per un periodo di oltre 30 giorni consecutivi, ha diritto per l’intero periodo di supplenza ad un’indennità da concordare con la direzione amministrativa.
Attività accessorie
1. È considerata attività accessoria ogni attività remunerata anche se temporanea.
2. Per l’esercizio di un’attività accessoria occorre l’autorizzazione preventiva della direzione amministrativa.
3. L’autorizzazione è negata se l’attività accessoria è incompatibile con la funzione o se arreca danno all’adempimento dei compiti definiti a contratto o se costituisce concorrenza nel campo professionale.
4. Il collaboratore occupato presso l’USI a tempo parziale è tenuto ad informare la direzione amministrativa sul genere delle eventuali altre attività svolte.
5. Prestazioni a terzi che esulano dai compiti di servizio e che fanno uso di locali, apparecchiature o altri collaboratori dell’USI, devono in ogni caso essere concordate con la direzione amministrativa.
Cariche pubbliche
Per accettare una carica pubblica o altri obblighi che potrebbero impegnarlo durante il tempo di lavoro, il collaboratore deve ottenere il permesso dalla direzione amministrativa.
Doni
È vietato ai collaboratori chiedere, accettare o farsi promettere, per sé o per altri, doni o altri profitti, per atti inerenti alla loro attività all’USI.
Informazione su mutazioni di carattere personale
Il collaboratore deve comunicare tempestivamente al superiore diretto e alla direzione amministrativa le mutazioni di carattere personale (indirizzo, stato civile, diritto agli assegni per figli, attività accessorie, ecc.) che possono avere influenza sul rapporto contrattuale.
Assegno per i figli
Ai collaboratori con figli a carico l’USI versa l’assegno per i figli a norma di legge.
Assicurazione responsabilità civile
1. I collaboratori dell’USI sono assicurati per la responsabilità derivante da danni da loro procurati nell'esercizio della loro attività.
2. I premi di quest'assicurazione sono pagati dall’USI.
Accordi bilaterali Svizzera - Unione europea
1. Il presente articolo riguarda i collaboratori che svolgono attività remunerate in Svizzera ed in uno Stato dell’Unione Europea.
2. Il collaboratore USI che adempie alle condizioni di cui all’art.14 cpv.2 lett.b) i) Reg.CEE 1408/71, si fa carico degli obblighi del datore di lavoro (USI) per quanto attiene al versamento degli oneri sociali nei confronti dell’autorità competente estera, e ciò conformemente alle disposizioni dell’art.109 del Regolamento CEE 574/72.
Diritti su opere e invenzioni
1. Ad eccezione dei diritti d’autore, tutti i diritti sui beni immateriali costituiti nell’esercizio dell’attività di servizio dai propri collaboratori, appartengono all’USI.
2. I diritti esclusivi d’uso di programmi informatici creati dai collaboratori nell’esercizio dei rapporti di lavoro appartengono all’USI, che può convenire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore concernenti le altre categorie d’opera.
3. Alla norma del cpv. 1 fanno eccezione le eventuali disposizioni contenute in mandati o contratti che coinvolgono partner esterni all’ateneo. Un’eventuale partecipazione dei collaboratori a questi diritti sarà definita caso per caso.
4. Le opere e le invenzioni nate da un rapporto remunerato dall’USI possono essere usate al suo interno senza che per questo nasca per l’autore un diritto a un’indennità. Restano riservate norme contrastanti, definite nel quadro di mandati con partner esterni.
Infrazioni agli obblighi di servizio
1. Le infrazioni agli obblighi di servizio sono punite dalla direzione amministrativa:
a) con ammonimento scritto nei casi di lieve entità, in caso di recidiva è possibile procedere al licenziamento;
b) con la sospensione dall’impiego e la relativa trattenuta dallo stipendio nei casi più gravi;
c) con licenziamento immediato per cause molto gravi (art.337 del CO).
2. In ogni caso l’interessato deve essere informato e sentito.
4. Diritti del collaboratore
Principi della retribuzione dei collaboratori
1. I collaboratori hanno diritto a salari uguali per mansioni o funzioni equivalenti. L’introduzione del nuovo sistema di retribuzione non deve generare discriminazioni.
2. All’entrata in vigore del presente Regolamento organico i salari correnti saranno riclassificati nelle rispettive classi (con posizionamento sulla fascia di merito media) e – laddove necessario – la direzione amministrativa procederà ad adeguamenti, all’occorrenza in modo graduale. Nei casi in cui si dovesse constatare che il salario attuale eccede il salario di competenza, la direzione amministrativa può bloccare il salario finché questo non rientra nella classe o vi siano i presupposti per uno spostamento ad altra classe.
3. Il presente Regolamento organico definisce:
a) le classi di stipendio;
b) i criteri di evoluzione dei salari.
Classi di stipendio
1. Il sistema retributivo si basa su classi di stipendio afferenti le diverse categorie professionali presenti nel personale amministrativo dell’USI, nonché le diverse mansioni o funzioni all’interno di dette categorie.
2. I collaboratori sono assegnati alle classi di stipendio sulla base della funzione ricoperta e delle connesse competenze e responsabilità. Le specializzazioni sono riconosciute ai fini dello stipendio solo se utilizzate.
3. Il salario iniziale individuale viene fissato dalla direzione amministrativa al momento dell’assunzione. La posizione all’interno della relativa classe di stipendio viene stabilita sulla base dell’esperienza professionale e del livello di responsabilità e competenze richieste, considerando inoltre la struttura salariale complessiva della categoria professionale.
4. Le classi di stipendio, comprensive della tredicesima mensilità, sono stabilite come segue:
Minimo CHF | Xxxxxxx XXX | |
Classe 1 | 52'000.— | 58'000.— |
Classe 2 | 55'000.— | 62'000.— |
Classe 3 | 58'000.— | 65'000.— |
Classe 4 | 60'000.— | 68'000.— |
Classe 5 | 62'000.— | 70'000.— |
Classe 6 | 65'000.— | 77'000.— |
Classe 7 | 68'000.— | 80'000.— |
Classe 8 | 80'000.— | 95'000.— |
Classe 9 | 90'000.— | 105'000.— |
Classe 10 | 95'000.— | 112'000.— |
Classe 11 | 110'000.— | 130'000.— |
Il massimo dello stipendio è raggiunto con il seguente numero di aumenti annui:
12 per la classe 1;
14 per le classi 2 e 3;
16 per le classi 4 e 5;
24 per le classi 6 e 7;
30 per le classi 8, 9 e 10;
35 per la classe 11.
5. Il collaboratore ha diritto all’aumento se all’inizio dell’anno civile ha compiuto almeno 6 mesi di servizio.
6. L’Allegato 1 raffigura in forma tabellare le classi di stipendio ed i passaggi dal valore minimo al valore massimo, attraverso tre fasce di merito in funzione della valutazione annuale. Annualmente il passaggio avviene solo fra fasce di merito contigue.
7. In caso di valutazione insoddisfacente o di condotta scorretta, il collaboratore non beneficerà dell’aumento annuale e di nessun tipo di adeguamento.
8. In caso di comprovata crescita professionale e delle mansioni svolte, il collaboratore può beneficiare di più passaggi in un solo anno (cfr. anche art.29 cpv.1).
Evoluzione dei salari
1. Determinanti ai fini dell’evoluzione annuale dei salari sono i mezzi finanziari stanziati dal Consiglio dell’Università nell’ambito del budget annuale, tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’USI, dell’evoluzione della massa salariale delle altre categorie professionali presenti all’interno dell’USI, della situazione politica ed economica generale, dell’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo.
2. L’evoluzione dei salari può avvenire per adeguamenti generali e/o individuali.
Il Consiglio dell’Università fissa le quote disponibili per gli adeguamenti generali e per quelli individuali.
3. Tali quote (importo totale e suddivisione) vengono discussi prima della decisione definitiva con la direzione amministrativa, che si impegna ad informare tempestivamente i rappresentanti dei collaboratori.
4. Costituiscono adeguamenti generali dei salari quelli che di regola valgono per tutti i collaboratori, tipicamente l’adeguamento per il rincaro.
5. Costituiscono adeguamenti individuali dei salari quelli che interessano singoli collaboratori o determinati gruppi o categorie professionali.
6. Adeguamenti individuali di stipendio sono possibili nei seguenti casi:
a) scatti annuali per anzianità di servizio (cfr. art.30 e Allegato 1);
b) cambio di funzione, con conseguente variazione di compiti e responsabilità (cfr. anche artt.18 e 19);
c) avanzamento di merito all’interno della propria classe salariale; determinante per questo caso è la valutazione periodica della prestazione del collaboratore (cfr. art.9 e Allegato 1).
7. Gli adeguamenti individuali di stipendio sono decisi dalla direzione amministrativa.
I collaboratori devono essere sentiti e hanno diritto di ricevere informazioni sulla loro evoluzione salariale.
8. In aggiunta al salario ed indipendentemente dagli adeguamenti generali ed individuali, possono essere previste gratifiche speciali una tantum. Queste possono essere erogate in caso di impegno o risultati eccezionali, quali per esempio la conclusione di grandi progetti, l’implementazione di proposte di riorganizzazione, l’impegno straordinario connesso ad eventi rilevanti per il team di appartenenza.
Salario e tredicesima mensilità
1. Il contratto di lavoro individuale precisa il salario lordo annuo, come pure il numero delle mensilità.
2. Di regola il salario è versato in 13 mensilità, la 13a rata è versata in dicembre, proporzionalmente alla durata dell'attività prestata durante l'anno.
Pagamento del salario
1. Il salario è versato alla fine di ciascun mese.
2. L’avviso di salario sul quale figurano le indicazioni relative alle deduzioni sociali è trasmesso al collaboratore.
Vacanze
1. I collaboratori hanno diritto alle seguenti vacanze per ogni anno intero di occupazione:
a) 5 settimane da 20 a 49 anni compiuti;
b) 6 settimane fino a 20 anni compiuti e a contare dall’anno in cui compiono 50 anni.
2. Per il personale amministrativo occupato a tempo parziale i giorni di vacanza sono calcolati proporzionalmente al grado di impiego.
3. Le vacanze comprendono giorni e/o periodi indicati dalle rispettive direzioni amministrative.
4. I collaboratori possono chiedere la conversione in giorni di vacanza della 13a mensilità fino ad un massimo di 2/3.
Regole per la gestione dei giorni di vacanza
1. Le vacanze devono essere concordate con il superiore diretto con adeguato anticipo, tenendo conto delle esigenze di lavoro e dei desideri del collaboratore.
2. Di regola le vacanze devono essere effettuate durante l’anno in cui esse maturano.
3. Le vacanze non godute nell’arco dell’anno civile possono essere effettuate fino al 31 agosto dell’anno civile successivo; oltre tale data verranno considerate decadute, senza diritto ad indennizzo alcuno.
Riduzione
1. Nel caso in cui le assenze dovute a servizio militare, servizio civile o protezione civile obbligatori, a malattia o infortunio e a congedo non pagato superano 2 mesi nel corso dell’anno civile, il diritto alle vacanze è ridotto proporzionalmente a tale eccedenza.
2. Il diritto alle vacanze non viene ridotto per assenze dovute a congedo pagato di maternità.
Congedo maternità e paternità
1. In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane durante il quale sarà corrisposto l’intero salario.
2. Il congedo di maternità inizia al più tardi al momento del parto; la collaboratrice può effettuare al massimo 6 settimane di congedo immediatamente prima del parto.
3. La collaboratrice può beneficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi; in alternativa, il congedo può essere ottenuto interamente o parzialmente dal padre.
4. Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare durante il primo anno di vita secondo quanto previsto dalla OLL1 art. 16.
5. In caso di paternità, il collaboratore ha diritto a 10 giorni consecutivi pagati entro due mesi dalla nascita del figlio; il congedo è convertibile in lavoro a tempo parziale compatibilmente con le esigenze di servizio.
Congedo per adozione
1. In caso di adozione di bambini di età non superiore ai 10 anni, il collaboratore, ha diritto a un congedo pagato fino ad un massimo di 16 settimane.
2. In caso di adozione il collaboratore può beneficiare di un congedo, totale o parziale, non pagato per un massimo di 9 mesi.
3. I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi i genitori sono dipendenti USI. In questo caso essi possono ripartirsi liberamente il periodo di congedo.
Congedi pagati
1. Il collaboratore può beneficiare, nel momento stesso in cui si manifesta l’evento, dei seguenti congedi straordinari pagati, non deducibili dalle vacanze:
a) 5 giorni consecutivi in caso di matrimonio;
b) su presentazione di un certificato medico, il collaboratore con responsabilità familiari ha diritto a un congedo fino a tre giorni per evento per la cura dei figli ammalati:
(cfr. art. 36 LL)
c) al massimo 10 giorni complessivi all’anno per grave malattia del coniuge, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, se la presenza personale è indispensabile e l’evento improvviso;
d) 3 giorni consecutivi in caso di decesso di un genitore, del coniuge/partner, di un figlio, di fratelli o sorelle;
e) 1 giorno in caso di matrimonio di figli o fratelli, di decesso di parenti prossimi (nonni, suoceri, xxx, xxxxxxx) e in caso di trasloco;
f) al massimo 10 giorni lavorativi all’anno per cariche pubbliche che comportino un impegno sostanziale durante l’orario di lavoro (es.: municipale) e attività sportiva d’élite (possessori della Swiss Olympic Card), compatibilmente con le esigenze di servizio;
g) al massimo 5 giorni lavorativi all’anno per documentate attività di volontariato (intese non remunerate) per un ente riconosciuto, nell’ambito di soccorso in caso di catastrofe, d’incidente o di pronto intervento.
2. Il convivente e il partner in caso di unione domestica registrata sono parificati al coniuge.
3. Il collaboratore deve sempre informare in tempo utile il suo superiore diretto.
Congedi non pagati
1. Il personale, in accordo con la direzione amministrativa e compatibilmente con le esigenze di servizio, può chiedere un congedo non pagato fino a 1 anno.
2. La direzione amministrativa – su richiesta – motiverà per iscritto eventuali rifiuti.
3. Per gravi motivi familiari documentati il personale ha diritto fino a 30 giorni di congedo non retribuito all’anno.
Notifica scritta
Ogni assenza prevedibile deve essere notificata con adeguato anticipo e per iscritto al superiore diretto, secondo le modalità dallo stesso concordate con la direzione amministrativa.
Assenze per malattia o infortunio
1. Il collaboratore, in caso di malattia o d’infortunio:
a) deve avvertire immediatamente e mantenere informato il superiore diretto, anche se il collaboratore si ammala o subisce un infortunio durante le vacanze;
b) se l’assenza supera tre giorni lavorativi consecutivi, deve far certificare il motivo dal medico curante e spedire il certificato all’Ufficio del personale con copia al superiore diretto entro una settimana dall’inizio dell’assenza;
c) dopo 3 assenze per ragioni di salute inferiori ai 3 giorni, il collaboratore dovrà produrre il certificato medico per qualsiasi ulteriore assenza si verifichi nel corso dell’anno;
d) Il certificato medico deve inoltre essere presentato in caso di assenze immediatamente precedenti o posteriori alle vacanze.
2. La direzione amministrativa può promuovere visite mediche di controllo.
3. Le assenze programmabili di visite mediche, fisioterapia e simili devono tenere conto delle esigenze di servizio.
4. Chi lavora a tempo parziale deve di regola programmare queste assenze durante il tempo libero.
5. In caso di mancato avviso e di mancata presentazione del certificato l’assenza è considerata ingiustificata.
6. Assenze ingiustificate possono comportare deduzioni salariali per la corrispondente durata e la disdetta del rapporto di lavoro.
Assenze per affari personali
Xxxxx assenze temporanee per affari personali devono essere preventivamente autorizzate dal superiore diretto e sempre recuperate.
Assenze per servizio militare, servizio civile e protezione civile
1. In caso di servizio militare, di servizio civile o di protezione civile obbligatori, il collaboratore deve avvertire il superiore diretto non appena gli è nota la chiamata, producendo su richiesta l’ordine di marcia.
2. Il collaboratore è tenuto a trasmettere alla direzione amministrativa il formulario IPG entro 15 giorni dal termine dell’assenza.
Servizio militare, servizio civile o di protezione civile
1. Durante le assenze per servizio militare, di protezione civile o di servizio civile obbligatori, ai collaboratori verrà versato l'intero stipendio per la durata di un mese nel corso di un anno.
2. Per eventuali assenze che superano un mese nel corso di un anno, lo stipendio verrà ridotto e fissato dalla direzione amministrativa.
3. L'indennità per perdita di guadagno spetta all’USI nella misura in cui questa versa lo stipendio al collaboratore.
Protezione delle donne incinte
Le donne incinte possono essere occupate solo nell’orario normale e possono assentarsi informando immediatamente il diretto superiore.
Assicurazione infortuni
1. L’USI assicura tutti i collaboratori contro gli infortuni professionali e non professionali, secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni.
2. L’USI, dietro presentazione di certificato medico, versa ai collaboratori l'intero stipendio fino ad un massimo di 720 giorni.
3. Il diritto allo stipendio secondo i precedenti cpv. può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la malattia o l’infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un’azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art.37 LAINF e art.7 della Legge federale sull’assicurazione militare.
4. Le indennità versate dall’assicurazione infortuni spettano all’USI nella misura in cui questa versa lo stipendio al collaboratore.
5. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico dell’USI, mentre quelli per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del collaboratore.
6. I collaboratori che lavorano meno di 8 ore alla settimana (su un totale di 42) sono assicurati solo contro gli infortuni professionali.
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia
1. L’USI assicura tutti i collaboratori contro la perdita di guadagno in caso di malattia.
2. L’USI versa ai collaboratori:
a) l'intero stipendio per i primi 30 giorni d'assenza (anche discontinui);
b) e l’80% dello stipendio dal 31° giorno fino ad un massimo di 690 giorni di assenza (anche discontinui).
3. Se dopo almeno due anni dall’inizio della prima assenza per malattia il collaboratore riprende il lavoro in modo continuato per più di tre mesi, egli riacquista il diritto di ricevere lo stipendio in caso di assenza secondo i capoversi precedenti.
4. Il diritto allo stipendio secondo i precedenti cpv. può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la malattia o l’infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un’azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art.37 LAINF e art.7 della Legge federale sull’assicurazione militare.
5. L'indennità versata dall'assicurazione perdita di guadagno spetta all’USI nella misura in cui questa versa lo stipendio al collaboratore.
6. I premi dell'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia sono pagati interamente dall’USI.
Formazione e congedi
1. Il proprio aggiornamento professionale costituisce un diritto e un dovere per tutti i collaboratori.
2. La direzione amministrativa, se di interesse per l’USI, può concedere congedi pagati e/o non pagati e partecipare ai costi dell’aggiornamento.
3. La partecipazione ai costi può essere condizionata alla successiva durata del rapporto di collaborazione, e prevedere un rimborso in caso di durata inferiore per volontà del collaboratore.
4. La frequenza di corsi professionali di aggiornamento può essere dichiarata obbligatoria. In tal caso il tempo necessario è considerato tempo di lavoro.
Certificato di lavoro
1. A ogni collaboratore che lascia il servizio viene rilasciato un attestato che indica la natura e la durata del rapporto d’impiego e si pronuncia sulle sue prestazioni e sulla sua condotta.
2. A richiesta esplicita del collaboratore, l’attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto d’impiego.
Protezione dati
Il datore di lavoro può trattare dati concernenti il collaboratore soltanto in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione del contratto di lavoro. Inoltre, sono applicabili le disposizioni dell’ordinamento normativo vigente.
Protezione della personalità
1. Nei rapporti di lavoro l’USI deve rispettare e proteggere la personalità del collaboratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare deve vigilare affinché il collaboratore non subisca molestie sessuali e/o psicologiche, e se lo stesso ne fosse vittima non subisca ulteriori svantaggi.
2. In caso di molestie sessuali e/o psicologiche, o di altri comportamenti lesivi della personalità, il collaboratore ha diritto di chiedere alla direzione amministrativa di promuovere i necessari accertamenti e provvedimenti, e di essere informato sull’esito.
Gratifica per anzianità di servizio
1. Il collaboratore ha diritto alla gratifica per anzianità di servizio se il suo grado di occupazione è almeno del 50%.
2. La gratifica consiste in un supplemento una tantum di CHF 500 ogni 10 anni.
3. L’applicazione decorre per ciascun collaboratore dall’entrata in servizio.
4. I collaboratori in servizio da almeno 10 anni all’entrata in vigore del presente Regolamento organico beneficiano di una gratifica di CHF 500.
5. Previdenza professionale
Cassa pensione
1. L’Università assicura tutti i collaboratori ai sensi della Legge sulla Previdenza Professionale (LPP) se viene superato il salario minimo coordinato.
2. Sulla base di una richiesta scritta del collaboratore o di un accordo sottoscritto dal collaboratore, previa verifica ed autorizzazione da parte degli organi preposti della Cassa pensione, può essere accordato l’esonero dal pagamento dei contributi ai sensi dell’art.1, OPP2.
3. Nel caso del cpv.2 il collaboratore ha il dovere:
a) di mettere a disposizione le informazioni richieste per la decisione;
b) di notificare immediatamente per iscritto alla direzione amministrativa ogni cambiamento che possa portare a dover riconsiderare l’esonero dal pagamento dei contributi LPP (es.: cambiamenti di retribuzione per l’attività principale tali da non raggiungere più con questa il massimo LPP, cambiamenti ufficiali dello statuto di indipendente).
4. Per ogni questione inerente la Cassa pensione fa stato il regolamento della cassa pensione rispettiva.
5. I collaboratori sono assicurati alla Cassa pensione dell’USI, fatta eccezione per i casi definiti nella convenzione con la Cassa pensione dello Stato.
6. Fine del rapporto di impiego
Fine del rapporto di impiego: casistica
La cessazione del rapporto di impiego avviene per:
a) raggiunti limiti di età;
b) decesso;
c) dimissioni e/o disdetta;
d) licenziamento;
e) soppressione della funzione;
f) assenza per malattia o infortunio.
Limite di età
1. Ogni rapporto di impiego cessa di regola al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS. Eventuali deroghe, quali il prolungamento del rapporto di lavoro oltre l’età di pensionamento o il prepensionamento (vedi cpv.2), possono essere concesse solo con l’autorizzazione della direzione amministrativa.
2. Il collaboratore ha la possibilità di far cessare il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età a partire dal 58o anno, la cessazione del rapporto di lavoro non deve causare all’USI oneri supplementari. Per questo fa stato il regolamento del Fondo di previdenza.
Indennità in caso di decesso
1. In caso di decesso il rapporto di lavoro si estingue.
2. L’USI versa ai superstiti lo stipendio per un altro mese o, nel caso di collaboratori con almeno 5 anni di servizio, lo stipendio per due altri mesi.
3. Ai sensi del cpv.2 l’indennità è versata solo se quali superstiti vi è il coniuge o partner registrato, o figli minorenni, o altre persone verso le quali vi era un obbligo di assistenza da parte del deceduto.
Disdetta dopo il periodo di prova
1. Dopo il periodo di prova il contratto può essere interrotto con disdetta ordinaria da entrambe le parti per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.
2. A partire dal quinto anno di servizio con il compimento di 50 anni di età, il periodo di disdetta è di quattro mesi.
3. Per la decorrenza dei termini di disdetta fanno stato le disposizioni degli artt.334 e seguenti del CO.
Disdetta immediata
Il contratto può essere disdetto in ogni momento per gravi motivi (art.337 CO).
Soppressione della funzione
1. In caso di soppressione di servizio o funzione, prima di procedere al licenziamento l’USI cercherà, tenendo conto delle proprie esigenze, di trovare al collaboratore un impiego in settori interni analoghi, mettendo in atto, se del caso, misure di riqualificazione.
2. L’avviso sarà dato dalla direzione amministrativa almeno sei mesi prima.
3. Il collaboratore deve dimostrare di avere le attitudini e le capacità richieste dalla nuova funzione ed è sottoposto alle disposizioni sul periodo di prova del presente Regolamento organico.
Assenza per malattia o infortunio
Quando la malattia o l’infortunio si protrae per oltre 720 giorni consecutivi, il dipendente si riterrà dimissionario e messo a beneficio delle prestazioni previdenziali secondo lo statuto del Fondo di previdenza.
7. Contestazioni relative al rapporto di lavoro
Conciliazione
In caso di contestazioni relative al rapporto d’impiego la conciliazione va cercata in prima istanza presso la Commissione di conciliazione (cfr. art.68).
8. Commissioni
Commissioni
Per promuovere una collaborazione fondata sulla lealtà e la fiducia reciproche tra le parti contraenti e per attuare il presente Regolamento organico, vengono istituite le seguenti Commissioni:
• la Commissione del personale;
• la Commissione di conciliazione;
• la Commissione paritetica;
• la Commissione speciale di ricorso.
Commissione del personale, composizione
La Commissione del personale è composta da 3 a 5 membri eletti dall’assemblea dei dipendenti del personale amministrativo.
Commissione del personale, competenze
1. La Commissione del personale è organo consultivo della Direzione dell’USI e può chiedere di essere sentita dalla stessa sulle questioni generali che interessano i collaboratori, l’organizzazione del lavoro e gli obiettivi dell’USI.
2. E’ riconosciuta alla Commissione del personale la facoltà di richiedere annualmente un incontro con la Direzione dell’USI per informazione e discussione sulla situazione e sugli obiettivi dell’ateneo.
3. Il funzionamento della Commissione del personale sarà regolato da speciale regolamento, emanato dalla Commissione paritetica.
4. Il tempo che i membri della Commissione del personale dedicano alla preparazione delle sedute è considerato tempo di lavoro nei termini concordati con la direzione amministrativa.
Commissione di conciliazione, composizione
1. La Commissione di conciliazione è composta da 2 membri e 1 supplente rappresentanti l’USI e 2 membri e 1 supplente della Commissione del personale rappresentanti il personale amministrativo.
2. La Commissione nomina al suo interno un presidente e un segretario. Il presidente e il segretario non possono appartenere alla stessa delegazione.
Commissione di conciliazione, competenze
1. La Commissione di conciliazione è l’organo consultivo di prima istanza per tutte le questioni legate ai rapporti di lavoro tra il personale amministrativo e la direzione USI, consiglia le parti in caso di controversie, ed ha come obiettivo il raggiungimento di una soluzione consensuale.
2. La Commissione di conciliazione accerta i fatti con l’aiuto delle parti e, nell’ambito della procedura di conciliazione, tenta di indurle a un accordo.
3. La richiesta di aprire la procedura di conciliazione è indirizzata per iscritto al presidente della Commissione di conciliazione con indicazioni sui fatti provocanti controversia e sulle pretese nei confronti del datore di lavoro. Se una decisione è già stata presa, essa va allegata alla richiesta.
4. La Commissione di conciliazione sollecita la controparte a prendere posizione per iscritto e invita le parti a un’udienza orale. Le parti compaiono di regola personalmente.
5. In udienza le parti hanno la possibilità di ribadire nel dettaglio la propria posizione e addurre ulteriori elementi di prova. La Commissione di conciliazione chiarisce i fatti d’ufficio, interroga nuovamente le parti, le consiglia, e aiuta a trovare una soluzione che possa essere accettata da entrambe le parti. Vige il segreto d’ufficio.
6. Qualora non si giunga a una conciliazione, la Commissione stende un verbale e la parte che fa valere la controversia può rivolgersi alla Commissione paritetica, o in caso esista già una decisione, di procedere a ricorso presso la Commissione speciale di ricorso.
Commissione paritetica, composizione
1. La Commissione Paritetica è composta da 3 membri e 2 supplenti rappresentanti l’USI e 3 membri e 2 supplenti rappresentanti, proporzionalmente ai rispettivi aderenti, le altre parti firmatarie del CCL.
2. La Commissione nomina al suo interno un presidente e un segretario. Il presidente e il segretario non possono appartenere alla stessa delegazione.
Commissione paritetica, competenze
Alla Commissione Paritetica incombono i seguenti compiti:
a) vigilare sull’applicazione e l’interpretazione del presente Regolamento organico;
b) procedere di propria iniziativa o a richiesta di una delle parti a controlli sull’applicazione del Regolamento organico;
c) fungere da organo consultivo per tutte le controversie non appianate in sede di Commissione di conciliazione;
d) prendere decisioni sulle controversie derivanti dall’applicazione del Regolamento organico e dal rapporto d’impiego.
Commissione speciale di ricorso: composizione e nomina
1. La Commissione speciale di ricorso è un tribunale arbitrale e statuisce definitivamente in tutte le vertenze fra l’USI e i collaboratori derivanti dal rapporto di lavoro.
2. La Commissione speciale di ricorso è composta da un rappresentante dell’USI, da un rappresentante delle parti firmatarie del CCL e da un membro neutro scelto di comune accordo; quest’ultimo è di regola scelto fra i magistrati giudiziari ticinesi.
3. La Commissione speciale di ricorso è nominata dalle parti firmatarie del CCL.
Commissione speciale di ricorso: competenze
1. La Commissione speciale di ricorso è l’autorità preposta ad esaminare i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione paritetica.
2. Essa può dare pareri giuridici sull’interpretazione delle norme del Regolamento organico.
Commissione speciale di ricorso: procedura
1. La procedura davanti alla Commissione speciale di ricorso è quella prevista dal concordato sull’arbitrato del 27.3.1969, ritenuto ch’essa deve essere semplice, rapida e, per le controversie sino a CHF 30'000.—, in ogni caso gratuita, e ritenuto che la Commissione accerta d’ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove.
2. Le sue decisioni sono inappellabili.
Contributo alle spese d’esecuzione
1. Il datore di lavoro preleva dai collaboratori rientranti nell’ambito di applicazione del presente Regolamento organico, che non sono membri di una parte contraente, un contributo alle spese di esecuzione dell’importo mensile di:
a) CHF 10.00 per i collaboratori con grado di occupazione maggiore o uguale al 50%;
b) CHF 5.00 per i collaboratori con grado di occupazione inferiore al 50%.
2. I collaboratori, con la sottoscrizione del contratto di lavoro, confermano di essere d’accordo con la detrazione dal salario del contributo alle spese di esecuzione.
3. Il contributo alle spese di esecuzione non viene detratto dal salario qualora al collaboratore venga effettuata una detrazione dal salario per la quota associativa a una delle parti contraenti.
4. I contributi alle spese d’esecuzione vengono versati su un fondo dei contributi. Il fondo dei contributi viene gestito dalla Commissione paritetica.
9. Disposizioni finali
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento organico – Contratto collettivo di lavoro, approvato dal Consiglio dell’Università della Svizzera italiana e dalle altre parti contraenti il 18 dicembre 2018, entra in vigore il 1 gennaio 2019 ed avrà validità fino al termine del contratto di prestazione tra Cantone Ticino e USI. Xxxx diventa parte integrante di tutti i contratti individuali di lavoro dell’USI, anche di quelli già stipulati.
2. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento organico fanno stato le disposizioni del Codice delle obbligazioni, nonché le disposizioni cantonali e federali in materia di diritto e contratto di lavoro.
3. In caso di eventi non prevedibili con effetti sulle capacità di finanziamento dell’USI e conseguente comprovata grave situazione finanziaria, le parti si impegnano a incontrarsi per introdurre le opportune modifiche ai disposti normativi e salariali del presente Regolamento organico.
4. Alla sua scadenza il Regolamento organico può essere ridiscusso dalle parti, se necessario modificato in accordo tra le parti e rinnovato.
10. Le parti contraenti
USI
Università della Svizzera italiana
APUSI
Associazione del personale dei servizi accademici dell’USI e degli istituti affiliati
OCST
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese
SIT
Sindacati Indipendenti Ticinesi
VPOD
Sindacato Svizzero dei Servizi Pubblici