RELAZIONE PROGETTUALE
Servizio di trasporto e accompagnamento con vettura di persone disabili
OGGETTO
RELAZIONE PROGETTUALE
SOMMARIO
STAZIONE UNICA APPALTANTE
pagina
ANALISI DI CONTESTO 2 TIPOLOGIA DI CONTRATTO 5 IMPORTO A BASE DI GARA 6 CONDIZIONI PARTICOLARI 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 11 DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 11
ANALISI DI CONTESTO
L’iniziativa di acquisto è finalizzata all’affidamento unitario dei servizi di trasporto e accompagnamento con vettura rivolti alle persone con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, rientranti nelle competenze del Comune di Genova e della Città Metropolitana.
L’analisi di contesto e i dati relativi all’utenza e al fabbisogno sono stati elaborati dagli uffici delle amministrazioni competenti all’erogazione dei servizi.
Servizio di trasporto ed accompagnamento scolastico
Il Comune di Genova garantisce il diritto allo studio degli alunni disabili secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dall’art. 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 15, per gli alunni del primo ciclo di istruzione e i servizi per l’infanzia.
Tra i servizi erogati dal Comune con le suddette finalità è ricompreso il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico per alunni disabili.
Il servizio è rivolto agli alunni che a causa della specifica disabilità non riescono ad utilizzare i mezzi pubblici di linea e necessitano quindi di un servizio di accompagnamento assistito personalizzato per poter raggiungere le scuole frequentate.
Il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico con vettura si riferisce alle seguenti tipologie di prestazioni:
▪ di tipo esclusivamente scolastico
servizio effettuato a favore di alunni/studenti disabili iscritti presso le scuole del primo ciclo di istruzione e dei servizi per l’infanzia; il servizio può essere effettuato anche a favore di altri soggetti (esempio studenti universitari) a seguito di specifici accordi con gli Enti competenti che ne sostengono i costi e autorizzano gli utenti secondo regole da loro fissate (attualmente 3 studenti);
▪ per la frequenza dei centri estivi
servizio effettuato a favore di alunni frequentanti i centri estivi, istituiti presso le sezioni particolarmente attrezzate e presso strutture diverse nell’ambito delle attività L.E.T. (Laboratori Educativi Territoriali);
▪ verso i centri sanitari convenzionati specializzati nella riabilitazione delle disabilità
servizio effettuato da o per i centri di riabilitazione in orario scolastico; il servizio viene effettuato nel limite delle due corse giornaliere previste per il servizio scolastico; è obbligatoria la presenza a scuola ed entrambe le corse devono prevedere come punto di partenza o arrivo la scuola.
A prescindere dalla tipologia del trasporto possono essere previste al massimo due corse giornaliere.
Per il Comune di Genova il servizio è rivolto complessivamente a circa 156 alunni con disabilità fisica, psichica, sensoriale o pluridisabilità attestata ai sensi della Legge n. 104/1992, residenti/domiciliati nel comune e frequentanti scuole ubicate nel territorio comunale genovese.
I centri estivi sono ubicati nel territorio comunale di Genova; i centri di riabilitazione possono non essere ubicati all’interno di tale perimetro.
La Città Metropolitana di Genova garantisce il diritto allo studio degli alunni/studenti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e della formazione professionale residenti nel Comune di Genova.
A tal fine, la Città Metropolitana assicura il servizio di trasporto scolastico agli alunni/studenti che in base alla tipologia di disabilità fisica e/o sensoriale e/o psichica non possono spostarsi con mezzi pubblici di linea e necessitano pertanto di un servizio di accompagnamento assistito personalizzato (con eventuale presenza di un secondo accompagnatore).
A differenza del Comune, per la Città Metropolitana il trasporto scolastico con vettura di alunni/studenti disabili in gravità è l’unica tipologia di servizio oggetto della presente gara.
Il servizio presenta caratteristiche sue proprie dipendenti dalla fragilità degli alunni/studenti e delle loro famiglie; necessita pertanto di essere svolto con massima professionalità al fine di garantirne agli utenti un’efficace fruizione.
Il servizio prevede per ogni utente l’effettuazione di 2 corse giornaliere nell’ambito del territorio del Comune di Genova: dall’abitazione all’istituto scolastico/formativo di destinazione e viceversa.
Per la Città Metropolitana, negli ultimi anni scolastici si è registrato un costante incremento degli utenti. Il servizio è attualmente rivolto a circa 115 alunni/studenti disabili residenti e frequentanti scuole situate nel territorio comunale genovese. La variazione annua del numero degli utenti, tenuto conto sia delle rinunce che dei nuovi inserimenti, è stata pari, di norma, a poche unità.
Il servizio è erogato a seguito di presentazione di richiesta (scheda medica) da parte dei sanitari di riferimento e successiva valutazione da parte della Commissione Mista Interistituzionale appositamente nominata.
Sulla scheda medica sono indicate le modalità di esecuzione del servizio che possono riguardare:
▪ necessità della presenza del secondo accompagnatore;
▪ necessità di viaggiare da solo;
▪ necessità di vetture attrezzate con pedana per le carrozzine non pieghevoli;
▪ necessità di sistemi atti a ridurre il rischio di traumi durante il trasporto.
Tutti gli alunni/studenti devono essere aiutati nelle operazioni di salita e discesa dall’automezzo.
Servizio di trasporto ed accompagnamento a fini lavorativi e riabilitativi:
Il Comune di Genova fornisce inoltre un servizio destinato a persone con disabilità motoria, psichica, sensoriale, che non possono spostarsi con mezzi pubblici di linea e necessitano di un servizio di trasporto e accompagnamento assistito personalizzato per raggiungere i centri di riabilitazione o i luoghi di lavoro.
In relazione alla finalità, il servizio è prestato:
▪ a fini lavorativi, dall’abitazione alla sede lavorativa e viceversa; comprende anche il trasporto e l’accompagnamento a tirocini di inserimento lavorativo.
▪ a fini riabilitativi, dall’abitazione al luogo ove è realizzata l’attività e viceversa; la riabilitazione è quella prescritta e realizzata dall'ASL3 in forma diretta o attraverso centri accreditati o presso i poli riabilitativi della stessa.
Il servizio è garantito nei giorni feriali sabato compreso e/o festivi limitatamente agli utenti del trasporto lavorativo (personale turnista). L’orario previsto nel contratto in corso è dalle ore 06:00 alle ore 21:00.
Il servizio è svolto da personale qualificato e formato, con mezzi di adeguata capienza e provvisti di pedana/sollevatore, per le persone che ne necessitano.
Il Comune definisce le regole d’accesso e gli eventuali criteri di compartecipazione alla spesa, autorizza gli utenti alla fruizione del servizio fornendo all’Appaltatore, per ciascuna autorizzazione, le informazioni necessarie per il corretto svolgimento del servizio: dati relativi all’utente, destinazione, tempi, modalità di accompagnamento, necessità di un accompagnatore oltre all’autista; verifica, inoltre, il corretto adempimento delle prestazioni.
L’Appaltatore riceve dal Comune l’autorizzazione al servizio e provvede a realizzare, nel rispetto delle autorizzazioni, un piano di servizio cittadino degli accompagnamenti; assicura l’esecuzione completa e corretta del servizio; provvede alla gestione operativa del servizio di trasporto e accompagnamento e trasmette agli Uffici della Direzione Politiche Sociali la reportistica sul servizio effettuato.
I servizi gestiti dal Comune di Genova sono attualmente oggetto di due contratti separati facendo riferimento a due diversi centri di responsabilità.
Sia nei contratti del Comune di Genova che in quello della Città Metropolitana, oltre alle prestazioni a misura di trasporto e accompagnamento, erano richiesti servizi gestionali a supporto delle attività (gestione e manutenzione parco vetture, call center, servizi amministrativi, di rendicontazione, ecc.).
I contratti di trasporto e accompagnamento scolastico del Comune e della Città Metropolitana sono prezzati a misura con riferimento al costo chilometrico (€/km). Il corrispettivo del contratto di trasporto e accompagnamento riabilitativo è sempre a misura ma come importo unitario il costo orario.
I dati riferiti al 2017 e relativi ai servizi ordinati sono i seguenti:
Km di percorrenza | COMUNE SOCIALE | COMUNE SCUOLA | CM SCUOLA |
solo autista | 708.840 | 130.974 | 181.290 |
autista + accompagnatore | 130.680 | 77.356 | 10.500 |
TOTALE | 839.520 | 208.330 | 191.790 |
Numero di utenti | COMUNE SOCIALE | COMUNE SCUOLA | CM SCUOLA |
solo autista | 240 | 109 | 101 |
autista + accompagnatore | 47 | 47 | 14 |
TOTALE | 287 | 156 | 115 |
TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Per raggiungere lo scopo dell’iniziativa di acquisto si è ritenuto che la formula dell’accordo quadro, previsto dall’articolo 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia la più idonea ad assicurare l’omogeneità e la standardizzazione dei servizi.
In presenza di un quadro economico costantemente in evoluzione e composto in quota parte da risorse trasferite (stato e regione) l’accordo quadro assicura una maggiore flessibilità di ordinazione e gestione delle prestazioni. Garantisce altresì economie di scala attraverso la razionalizzazione dell’utilizzo dei mezzi e dell’organizzazione delle corse, nonché mediante l’unificazione dei servizi gestionali (definiti nel capitolato speciale d’oneri azioni di sistema).
L’accordo quadro è infatti sostanzialmente un contratto normativo, dal quale discendono per le amministrazioni committenti non tanto obblighi esecutivi ma un vincolo di esclusività nei confronti del fornitore per tutto il periodo di validità del contratto alle condizioni predefinite nell’accordo quadro medesimo (in tal senso si è espressa anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione - Parere ANAC 22 giugno 2011, AG 08/2011).
Nella definizione di un accordo quadro risultano rilevanti il valore economico e il periodo di validità.
Validità ed efficacia dell’accordo quadro
Le caratteristiche dell’accordo quadro, come sopra evidenziate, implicherebbero una durata temporale estesa. Tuttavia in considerazione del fatto che trattasi della prima esperienza tra le amministrazioni aderenti e della necessità di valutare l’efficacia di questa impostazione si è ritenuto preferibile stabilire una durata biennale con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Il valore dell’accordo quadro rappresenta l’ammontare delle prestazioni che costituiscono l’oggetto dei contratti derivati nel periodo di validità dello stesso.
L’efficacia dell’accordo quadro è il risultato della combinazione dei due elementi; le condizioni contrattuali hanno cercato di garantire la massima utilizzazione del budget previsto sui contratti derivati attraverso i seguenti meccanismi:
a) Esaurimento del valore (e dell’eventuale quinto d’obbligo) prima della scadenza del periodo di validità dell’accordo quadro: soccorre l’opzione di rinnovo o la stipula di un nuovo accordo quadro;
b) Scadenza dell’accordo quadro senza esaurimento del budget: è prevista la possibilità di prorogare l’accordo fino a un massimo di 12 mesi.
Per quanto riguarda i contratti derivati è stata fatta la scelta di massima flessibilità degli stessi, con possibilità di prevedere durate da 1 a 24 mesi. Inoltre i contratti derivati possono avere durata fino ad un massimo di 12 mesi successivi alla scadenza dell’accordo quadro (ultrattività), a condizione che vi sia la relativa capienza nell’accordo quadro e che il contratto sia affidato prima della scadenza dell’accordo.
È prevista poi la proroga tecnica dei contratti derivati nel caso sia necessario dare continuità ai servizi nelle more del perfezionamento della procedura per la stipula di un nuovo accordo quadro o appalto.
Luogo di esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni previste dall’accordo quadro sono rivolte a persone residenti o domiciliate nel territorio del comune di Genova.
Le destinazioni dei percorsi possono essere ubicate anche fuori dal territorio del comune di Genova con riconoscimento all’appaltatore dell’intera tratta A/R.
È prevista anche la possibilità per l’utenza, al di fuori del servizio contrattuale, di ordinare direttamente all’appaltatore, senza oneri a carico delle amministrazioni, servizi aggiuntivi alle condizioni previste dal contratto.
IMPORTO A BASE DI GARA
Trattandosi di un appalto a misura per i servizi operativi e a corpo per le azioni di sistema (servizi gestionali), l’importo a base di gara è determinato prevalentemente dall’applicazione degli importi unitari dei servizi operativi di trasporto e accompagnamento con solo autista e di trasporto e accompagnamento con autista + accompagnatore alle percorrenze chilometriche stimate.
L’accordo quadro uniforma l’unità di misura del corrispettivo per i servizi in ambito scolastico e per i servizi riabilitativi facendo riferimento al prezzo €/km.
Nella determinazione degli importi unitari a base di gara si è tenuto conto dei seguenti fattori:
▪ costo orario base della manodopera
▪ costo a km delle autovetture impiegate come da stima ACI. Tale valore tiene conto dei costi di consumo, dei pedaggi autostradali, dell’ammortamento relativo agli automezzi di cilindrata media categorie Euro 5 – Euro 6
▪ costi accessori pari al 5% dei costi della manodopera impiegata nei servizi operativi che comprende le spese di trasporto per raggiungere il punto di partenza del servizio, il costo dei tesserini di riconoscimento e varie
▪ costo di allestimento e ammortamento dei mezzi con pedana pari al 25% del costo a km di un mezzo
▪ utile d’impresa pari al 6% dei costi
Alcuni di questi fattori hanno come unità di misura il costo orario, è stato pertanto necessario definire il parametro di conversione del costo orario in costo chilometrico, denominato tempo di percorrenza.
Tempo di percorrenza
Nella costruzione della base di gara è stato stimato un tempo di percorrenza per ogni utente trasportato, sono stati quantificati i tempi verticali (intesi come xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx) xxxx x 00 (xxxxx) minuti ad utente e una velocità commerciale media (intesa come rapporto tra la distanza percorsa e il tempo impiegato per percorrerla) pari a 15 (quindici) Km all’ora.
Il costo chilometrico del servizio è stato calcolato dividendo i costi orari per i Km percorsi in un’ora.
I costi unitari, al netto degli oneri fiscali, da porre a base di gara per i servizi operativi sono risultati i seguenti:
tariffa a chilometro con solo autista € 2,38 tariffa a chilometro con autista e accompagnatore € 4,32 Costo dei servizi gestionali
Questa voce di costo fa riferimento al funzionamento di un centro operativo di coordinamento dell’attività di trasporto delle persone disabili. Esso è stato calcolato in base ai seguenti parametri:
▪ costo orario operatore
▪ costo orario direttore
▪ utile d’impresa al 6%
Il costo dei servizi gestionali è stato determinato su base annua in € 178.118,16 da corrispondersi a corpo nei periodi di attivazione dei contratti derivati in relazione al valore degli stessi sulla base di un rapporto d’incidenza derivante dal ribasso offerto.
Costo della manodopera
I costi della manodopera sono stati calcolati prendendo a riferimento il costo orario base derivante dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti e i soci delle cooperative, tenendo conto delle seguenti professionalità:
▪ autista accompagnatore o secondo accompagnatore
▪ operatore centro coordinamento
▪ direttore servizi gestionali
Il costo orario del personale è stato costruito facendo riferimento alla tabella della Regione Liguria del costo orario dei dipendenti delle cooperative sociali in quanto non si tratta di un mero servizio di trasporto, ma la componente dell’accompagnamento valorizza il supporto alla persona promuovendo, proteggendo e assicurando il superamento delle condizioni di esclusione sociale e discriminazione nell’accesso al diritto allo studio, al lavoro e alla salute. Gli operatori dedicati alla realizzazione del servizio oggetto di gara devono, infatti, essere in possesso di specifiche competenze professionali e di specifica formazione sui temi della disabilità, pertanto il servizio può qualificarsi come “sociale”.
Tale tabella è stata confrontata con quella relativa al costo del personale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, che presentava, per il profilo di riferimento degli autisti di autovettura, un valore inferiore a quello indicato nella tabella regionale delle cooperative sociali.
I costi della manodopera per tutte le prestazioni contrattuali sono stati stimati su base annua in € 2.728.548,90.
Sulla base dei prezzi unitari sopra enunciati l’importo a base di gara su base annua risulta il seguente:
COMUNE SOCIALE | COMUNE SCUOLA | CM SCUOLA | |
Km solo autista | 851.400 | 130.974 | 272.090 |
Km autista + accompagnatore | 192.060 | 77.356 | 19.964 |
TOTALE KM | 1.043.460 | 208.330 | 292.054 |
Importo servizi operativi | € 2.856.031,20 | € 645.896,04 | € 733.818,68 |
Importo azioni di sistema | € 111.000,00 | € 31.121,21 | € 35.996,95 |
TOTALE | € 2.967.031,20 | € 677.017,25 | € 769.815,63 |
per complessivi € 4.413.864,08 |
L’importo complessivo a base di gara si riferisce alla durata iniziale (due anni) dell’accordo quadro e rileva sulla definizione dei requisiti di qualificazione (capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale) dei concorrenti:
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 8.827.728,16
Il valore dell’accordo quadro deve essere calcolato considerando tutte le ipotesi di rinnovo e proroga contrattuale ed è necessario ai fini dell’applicazione delle soglie normative e del pagamento del contributo unico di gara (CIG).
VALORE COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO............€ 17 655.456,32
Nei provvedimenti di attivazione dei contratti derivati dovranno essere considerati gli oneri fiscali da calcolarsi sull’importo di ciascuno di essi.
Non sono stati indicati oneri della sicurezza in quanto gli uffici hanno ritenuto che le caratteristiche e le modalità di esecuzione delle prestazioni non comportino rischi interferenziali. Inoltre è da considerare che i mezzi di trasporto e i luoghi di esecuzione sono per loro natura soggetti a normative specifiche finalizzate ad assicurare l’esercizio in sicurezza delle attività.
Non è stata prevista la suddivisione in lotti per le seguenti motivazioni:
a) Necessità di fornire un servizio identico per mezzi e qualità
b) Contenimento dei costi: la gara a lotto unico permette l’attivazione di un unico centro di coordinamento con conseguente riduzione della spesa rispetto a due o più centri
c) Ottenimento di economie di scala a seguito della gestione unitaria delle assenze degli utenti che consente l’ottimizzazione dei percorsi, degli accompagnatori e degli equipaggi.
d) Percorsi che travalicano i confini municipali rendendo impropria la suddivisione del territorio in lotti. Infatti gli utenti residenti in un Municipio possono frequentare scuole svolgere attività lavorativa o seguire percorsi terapeutici in altri territori.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Termini di pagamento
In applicazione all’art. 1 Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”, è stato previsto il termine di pagamento in gg 60 in considerazione delle seguenti circostanze:
1) molteplicità dei soggetti interessati al processo di ordinazione;
2) dimensioni e specifiche caratteristiche del servizio di accompagnamento socio-assistenziale di alunni disabili;
3) modalità e tipologia dei controlli da eseguirsi prima del pagamento delle fatture che richiedono verifiche puntuali sui Km percorsi, sul numero degli accompagnatori, sugli itinerari autorizzati nonché sulle presenze degli utenti.
Clausola sociale
L’obiettivo indicato dalle Amministrazioni è quello di dare massima tutela ai lavoratori impiegati nei precedenti contratti. Questo tipo di salvaguardia non è pienamente assicurato dalla clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice dei contratti pubblici e indicata nel bando tipo ANAC, come di seguito riportata:
“Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.”
In considerazione del fatto che l’impostazione della gara non modifica in termini sostanziali l’organizzazione dei servizi, come precedentemente configurata e che la tutela dei lavoratori rappresenta comunque un’azione a sostegno del tessuto economico del territorio è stata pertanto inserita, su indicazione degli Amministratori, una clausola di assorbimento totale del personale con rapporto di lavoro subordinato, precedentemente impiegato in detto servizio, il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione di gara. La formula riproduce l’art. 16 della Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33:
“Tutto il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio prosegue il proprio rapporto di lavoro nell’ambito dell’azienda subentrante senza soluzione di continuità, mantenendo tutte le proprie condizioni economiche e normative derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale”.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di selezione degli operatori economici, in conformità a quanto previsto dall’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stati individuati come di seguito indicato.
Requisiti di idoneità professionale
Coerentemente con le indicazioni contenute nel bando tipo predisposto da ANAC si prevede:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Le caratteristiche del contratto hanno portato a considerare referenze più utili ad assicurare la qualità delle prestazioni requisiti di tipo tecnico e professionale, che nella formulazione scelta possono essere funzionali anche a considerare la solidità finanziaria degli operatori economici.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
Trattandosi di appalto a misura la capacità potenziale dell’operatore economico di gestire le prestazioni non è stata considerata sul valore complessivo dell’appalto ma sulla capacità di gestire un numero di utenti complessivo nell’ambito di un determinato periodo temporale (anno di esercizio).
Conseguentemente a quanto sopra i requisiti di qualificazione per l’ammissione alla saranno espressi nel modo seguente.
Avere eseguito per un periodo non inferiore a nove mesi (o anno scolastico) nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara contratti relativi a servizi analoghi al trasporto e accompagnamento con vettura di persone disabili (trasporto personalizzato) di ammontare complessivo pari a € 3.000.00,00, oneri fiscali esclusi.
L’importo può essere dimostrato cumulando contratti affidati da committenti diversi oppure contratti di durata inferiore purché affidati in sequenza dallo stesso committente.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo e corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di domanda. La restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna in misura corrispondente alla quota di partecipazione dichiarata in sede di domanda.
Avere gestito per un periodo non inferiore a dodici mesi, anche non continuativi, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara un bacino di utenza medio non inferiore a 150 persone.
Il requisito può essere dimostrato cumulando contratti relativi a servizi analoghi al trasporto e accompagnamento con vettura di persone disabili (trasporto individualizzato), affidati da committenti diversi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito dovrà essere posseduto dall’operatore economico capogruppo-mandatario in misura non inferiore all’80%.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è 80 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica.
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
La documentazione contrattuale, predisposta in conformità alla presente relazione progettuale, comprende:
ACCORDO QUADRO che regola i rapporti tra la Stazione Appaltante, i Committenti e l’Appaltatore rispetto all’attivazione e alla gestione dei contratti
derivati.
CONDIZIONI GENERALI che contengo clausole applicabili sia al rapporto Stazione Appaltante
- Appaltatore, sia ai contratti derivati.
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI che definisce le prestazioni oggetto dei contratti derivati.
PROGETTO OFFERTA che stabilisce i criteri per la valutazione delle offerte e che fornisce ai concorrenti indicazioni e modalità per la presentazione delle offerte.