ACCORDO
CUP E61B17000520005
ACCORDO
TRA
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione Regionale per la Campania (di seguito denominato INAIL), con sede in Napoli, via Nuova Poggioreale, nella persona del Direttore Regionale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx;
E
Università degli studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX – Dipartimento di Farmacia (di seguito denominata UNINA), con sede in Napoli, rappresentato dal Direttore del dipartimento Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica nella sede del Dipartimento in xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00
di seguito denominate Parti
PREMESSO CHE
- Il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/08 s.m.i.) colloca l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione ;
- L’ INAIL persegue le proprie attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in sinergia con diversi attori del sistema prevenzionale nazionale;
- Le linee operative per la prevenzione 2017 emanate dalla DC Prevenzione prevedono la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione della sicurezza e salute e alla diffusione delle informazioni attinenti alla cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- Il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX” ha presentato un’ipotesi progettuale in tema di sostegno della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha come obiettivo la formazione specialistica nel campo della prevenzione attraverso la realizzazione di un percorso formativo di specializzazione finalizzato a fornire le basi metodologiche, le conoscenze e le competenze necessarie per valutare e gestire il rischio chimico;
- l’INAIL ha valutato gli obiettivi proposti nel progetto come rispondenti alle sue finalità istituzionali ed ai criteri di efficacia ed efficienza della sua attività;
- sussiste la convergenza di interessi diretti a programmare concrete azioni per il perseguimento dell’obiettivo primario di migliorare la sicurezza e la protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
Tutto quanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Finalità e contenuti dell’accordo
Con il presente accordo le parti intendono realizzare iniziative finalizzate a sviluppare azioni sinergiche per la promozione della cultura della prevenzione e la realizzazione di strumenti, azioni ed eventi informativi in materia di salute e sicurezza.
Art. 2 – Modalità di attuazione
Le Parti individuano le finalità e gli obiettivi che intendono realizzare con il presente accordo secondo quanto indicato e declinato nel progetto allegato 1, denominato “Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico”.
Ciascuna parte si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dall’art. 1, come indicato negli allegati n. 1 e 2.
Gli allegati 1 e 2 al presente accordo ne formano parte integrante.
Art. 3 - Verifiche e relazioni sull’attività
Le parti si impegnano:
- a portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, e per quanto riconducibile alla propria competenza, la realizzazione delle attività progettuali oggetto dell’Accordo. Per il dettaglio delle attività le Parti fanno riferimento al progetto che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo (all.1);
- a condividere, entro giorni quindici dalla scadenza di ogni semestre di attività, un rapporto tecnico e un rapporto finanziario che riporti analiticamente le spese sostenute, sulla base delle linee guida per la rendicontazione contenute nelle LIOP.
Art. 4 – Gruppo di lavoro
Al fine di dare concreta attuazione alle attività previste dal presente accordo verrà istituito un Gruppo di lavoro composto da referenti individuati dai sottoscrittori del presente accordo.
I referenti del Gruppo di lavoro dovranno relazionare, a conclusione delle attività, sullo stato di avanzamento della progettualità loro affidata, sulla rispondenza tra i risultati ottenuti e quelli preventivati.
I nominativi dei referenti individuati saranno oggetto di successive comunicazioni tra i Partners dell’Accordo.
Art. 5 - Obblighi dei partner
Le attività di cui al presente Accordo si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale e secondo le indicazioni previste dalle sopracitate LIOP.
In particolare, nell’attuazione delle singole linee progettuali, le parti si impegnano:
a) ad adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al regime di compartecipazione;
b) a garantire la regolare comunicazione degli stati di avanzamento finanziario e procedurale, conformemente alle modalità previste dal presente Accordo;
c) a fornire ai partner tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo;
d) a non modificare il progetto approvato senza che ne sia stata data preventiva comunicazione formale alle altre parti e vi sia stata formale autorizzazione da parte del Gruppo di lavoro;
e) a conservare e tenere a disposizione dell’INAIL - Direzione regionale Campania e degli organi di controllo tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) concernenti le spese, ed i controlli relativi all’intervento realizzato, consentendo agli organi di controllo l’accesso a detta documentazione giustificativa;
f) a rispettare le norme dettate dal Reg. (CE) 1828/2006 in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento all’apposizione di cartelloni e targhe esplicative nei luoghi oggetto di interventi in regime di compartecipazione;
g) ad utilizzare, in modo evidente, il logo di ciascun partner su tutta la documentazione inerente la realizzazione delle attività progettuali;
h) ad informare preventivamente e tempestivamente le altre parti sull’organizzazione di eventi, specificando le modalità di comunicazione, informazione e pubblicità da adottare relativamente alle attività progettuali compartecipate.
Il presente accordo viene realizzato con un apporto partecipativo tendenzialmente paritario tra i firmatari. I risultati ottenuti e gli eventuali prodotti realizzati nell’ambito delle attività oggetto del presente accordo rimarranno di proprietà dell’INAIL, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, nelle modalità che riterrà più opportune.
Art. 6 – Aspetti economici e normativi
Il costo totale previsionale del progetto ammonta a € 41.000,00 come da piano economico riportato nell’Allegato 2, che allegato al presente accordo ne forma parte integrante.
L’INAIL mette a disposizione le proprie professionalità tecniche ed amministrative per la realizzazione del progetto e partecipa con un costo di € 19.000,00.
L’INAIL trasferirà all’Università degli studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX – Dipartimento di Farmacia l’importo di 19.000,00 (diciannovemila/00), come riportato nel preventivo costi e ripartizione tra i sottoscrittori (Allegato 2), a conclusione di tutte le attività del progetto (Allegato 1) e previa presentazione di una relazione del gruppo di lavoro attestante le attività svolte, tenendo conto dei vincoli di contabilità (verifica della posizione contributiva e assicurativa), nonché di regolare documentazione corredata di rendiconto analitico delle entrate e delle spese sostenute, la copia conforme della documentazione di spesa e ogni altro documento utile alla verifica del valore dell’intero progetto.
L’importo che INAIL corrisponderà non verrà in alcun modo impiegato per l’erogazione di emolumenti di qualsiasi genere ai dipendenti Inail nell’ambito dell’attività di collaborazione.
Le parti si impegnano ad attivare tutte le procedure ad evidenza pubblica ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Le parti si impegnano ad applicare per l’affidamento di eventuali incarichi esterni e per l’acquisizione di beni e/o servizi strumentali al progetto i criteri di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, garantendo altresì i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i..
Per l’esecuzione delle attività progettuali di cui all’art. 1, le Parti si impegnano a farsi carico reciprocamente degli oneri e delle spese connessi alla realizzazione del progetto “Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico”, come definiti nel piano economico finanziario (all. 2) nella misura di una percentuale complessiva pari al 50% ciascuno. Per il dettaglio delle voci di spesa le Parti fanno riferimento al precitato piano economico finanziario allegato, che forma parte integrante del presente Accordo (all. 2). Le Parti si impegnano a realizzare il progetto in regime di compartecipazione ed a rendicontare i costi sostenuti singolarmente, sulla base della normativa richiamata e sulla base della documentazione prodotta di cui all’art. 5 del presente Accordo.
Tutti i documenti dovranno recare esplicita indicazione del CUP di progetto.
Premesso che le attività da realizzarsi nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali non sono soggette a IVA ai sensi del D.P.R. n.633 del 1972 e s.m.i si rimanda alla medesima normativa nel caso in cui l’IVA costituirà un costo e potrà essere calcolata nell’ambito delle spese. Inoltre l’art. 1 del decreto legge n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, innovando la normativa precedente (art. 17 ter del DPR n. 633/1972), ha ricompreso l’Istituto nella platea dei soggetti destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment)
Art. 7 - Copertura assicurativa
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste. Il personale in servizio presso le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi alla normativa di sicurezza vigente nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nonché alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. .
Art. 8 - Natura e durata dell’accordo
Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata 24 mesi dalla sua attivazione.
Art. 9 – Promozione dell’immagine e Piano di comunicazione
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e\o concessione e\o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle Parti per fini commerciali e\o pubblicitari. L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art.2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata. Le parti approveranno il piano di comunicazione che verrà redatto in raccordo con l’Ufficio competente della Direzione Regionale Inail Campania.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
I dati personali eventualmente forniti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..
Art. 11 Proprietà Intellettuali
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto. I
risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Art. 12 – Modifiche e integrazioni
Ogni eventuale variazione al presente accordo successivamente alla sua stipula deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
Art. 13- Recesso
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno
Art. 14 – Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 31, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.
Art. 15 – Foro competente
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo.
Ove non sia possibile il bonario componimento, il Foro competente sarà quello di Napoli.
Art. 16 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
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Inail Direzione Regionale per la Campania Università degli studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX
Dipartimento di Farmacia
x.xx Il Direttore regionale x.xx Il Direttore del dipartimento
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Allegati:
1 Progetto
2 Piano economico