Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per i servizi strumentali
Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di gestione del micronido aziendale della PCM
Presidenza del Consiglio dei ministri
SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura di affidamento su MePA della gestione del servizio di micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri, xxxxxx xx xxxx xx Xxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00 – Roma.
CIG 922392822F
INDICE
1. PRESENTAZIONE GENERALE DELL’APPALTO 4
1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4
2.1 STAZIONE APPALTANTE PER LA FASE DELL’AFFIDAMENTO 5
2.2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 5
2.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 6
2.4 OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE, SOGGETTI BENEFICIARI 6
2.5 DURATA DELLA PRESTAZIONE 7
2.6 IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DELL’APPALTO 7
3. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA 7
3.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI D’ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE 7
3.2 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 9
3.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 9
3.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 10
3.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 11
3.7 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 14
3.8 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E SOPRALLUOGO 14
3.9 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 15
3.10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 16
3.11 CONTENUTO DEI FILE DI CARICAMENTO BUSTA VIRTUALE - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 16
3.12 CONTENUTO DEI FILE DI CARICAMENTO BUSTA VIRTUALE OFFERTA TECNICA 18
3.13 CONTENUTO DEI FILE DI CARICAMENTO BUSTA VIRTUALE - OFFERTA ECONOMICA 20
3.14 CRITERI DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 21
3.15 COMMISSIONE GIUDICATRICE 27
3.16 SEGGIO DI GARA E PRIMA SEDUTA 28
3.18 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 28
3.19 EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 29
4. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO TRAMITE MEPA 29
4.1 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 29
4.3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ONERI FISCALI 30
5. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO 31
5.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 31
5.2 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI RETRIBUZIONE, ASSISTENZA, PREVIDENZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI PROPRI LAVORATORI 31
5.4 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI; CIG; MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 33
6. ESTINZIONE E MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 34
6.3 ESECUZIONE DELLA PROCEDURA IN DANNO 34
6.4 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 34
7. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA E TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI 34
7.1 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 35
7.2 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 35
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 35
9. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 36
1. PRESENTAZIONE GENERALE DELL’APPALTO
1.1 PREMESSE
La Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominata anche “Amministrazione” o “Stazione appaltante” o “PCM”, con Determina del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia del 27/04/2022, ha disposto di procedere all’affidamento della gestione del servizio di micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da una sezione ubicata presso la sede di Via della Mercede, n. 96 – Roma, per il periodo dal 1 settembre 2022 – 31 luglio 2024, per un importo massimo presunto pari ad € 237.600,00 (Iva esente).
L’Amministrazione ha, pertanto, indetto apposita procedura di affidamento su Mepa ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b e dell’art. 142, comma 5-octies del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (denominato in questa sede Codice), secondo il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett a) del Codice.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, la Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento gli atti di gara o l’intera procedura.
1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e successive modifiche e integrazioni;
• Legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i. recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
• Legge n. 196/2009 e s.m.i., recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sul procedimento amministrativo;
• Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
• Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e s.m.i., recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
• Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato dalla disciplina prevista dal Regolamento 2016/679 UE del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche GDPR);
• Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
• Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante il “Codice dei contratti pubblici”;
• DPCM 22 novembre 2010 e s.m.i. recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
• Legge Regione Lazio 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia” e relativo regolamento di attuazione 16 luglio 2021, n. 12;
• Tutte le norme emanate e/o emanande dalle autorità governative nazionali nonché dagli enti territoriali e locali, recanti misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
• CCNL di comparto;
• Condizioni dettate dal bando di gara, dal presente disciplinare di gara nonché dal Capitolato tecnico e dagli altri documenti di gara comunque denominati.
2.1 STAZIONE APPALTANTE PER LA FASE DELL’AFFIDAMENTO
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale - Dipartimento per i servizi strumentali (D.S.S).
2.2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di affidamento su MePA, ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b), e dall’ art. 142, comma 5-octies del Codice, mediante RdO aperta a tutti gli operatori economici
iscritti al Bando “Servizi” - Settore merceologico “Servizi sociali e welfare” - Categoria di abilitazione “Servizi sociali vari” (nuova classificazione di abilitazione bandi MePA sistema E-procurement).
2.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3, lett. a) del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
a. Offerta tecnica 70 punti
b. Offerta economica 30 punti.
Per quanto attiene all’offerta economica, il concorrente dovrà formulare il prezzo omnicomprensivo per l’intero periodo. Dovranno essere chiaramente indicati i propri costi della manodopera, gli oneri a proprio carico derivanti dal rispetto delle specifiche del Capitolato e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché valida e ritenuta congrua.
L’Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall’art. 133, comma 8, del Codice.
2.4 OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE, SOGGETTI BENEFICIARI
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di micronido della Presidenza del Consiglio dei ministri, ubicato presso la sede di Via della Mercede, n. 96 in Roma, destinato all’accoglienza di un numero massimo di 12 (dodici) bambini di età compresa tra 3 (tre) mesi compiuti e 36 (trentasei) mesi non compiuti, salvo le eventuali modifiche che dovessero essere apportate rispetto al numero massimo di ospiti consentiti, derivanti dalle disposizioni emanate ed emanande sul distanziamento sociale.
Il servizio dovrà essere articolato secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico di cui all’allegato “a”.
Il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, e-mail x.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Il CIG è: 922392822F.
2.5 DURATA DELLA PRESTAZIONE
Dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2024, fatta salva l’applicabilità degli artt. 106, comma 11 e 107, del Codice dei contratti pubblici.
2.6 IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo massimo presunto ammonta ad € 237.600,00 (duecentotrentasettemilaseicento/00), IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inclusi oneri per la sicurezza inerenti i rischi da interferenza non soggetti a ribasso di cui all’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a € 866,32 (euro ottocentosessantasei/32), Iva esente come indicato nello schema di D.U.V.R.I. in allegato “d”.
2.7 SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del Codice.
3. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA
3.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI D’ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE
La partecipazione alla gara è riservata a tutti gli operatori economici iscritti, entro e non oltre i termini di presentazione dell’offerta, al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) al Bando “Servizi” - Settore merceologico “Servizi sociali e welfare” - Categoria di abilitazione “Servizi sociali vari”.
Nel rispetto del precedente requisito, sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, come meglio descritto all’art. 45 del medesimo Codice, che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all’art. 80 ed in possesso dei requisiti prescritti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice dei contratti.
In particolare, sono ammessi a partecipare:
1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45, comma 2, del Codice dei contratti;
2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico - GEIE), dell’art. 45, comma 2, del Codice dei contratti, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del citato Xxxxxx;
3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice dei contratti.
La partecipazione alla procedura di gara dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Raggruppamenti Temporanei è ammessa secondo le modalità stabilite dall'art. 48 del Codice dei contratti.
I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti, dovranno indicare in sede d'offerta per quali consorziati concorrono.
L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto di concessione in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dalla selezione dell'impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'impresa partecipa.
È vietata l'associazione in partecipazione e, salvo quanto disposto dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice dei contratti pubblici, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede d'offerta.
Ai fini della partecipazione, non è indispensabile la costituzione con atto formale, ma è sufficiente che nel Documento di partecipazione alla gara sottoscritto da tutte le imprese interessate venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto, che l’atto costitutivo, ovvero l’impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:
- l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
- la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi del servizio in caso di aggiudicazione. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico- finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell’art. 92 del Regolamento del Codice.
3.2 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle fattispecie e/o situazioni previste dall’articolo 80 del Codice dei contratti, né in altra ipotesi di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente. È fatto obbligo al Concorrente di comunicare all’Amministrazione procedente le eventuali condizioni ostative o ipotesi di incapacità a contrarre di cui al presente punto ivi incluse le eventuali condanne penali per le quali ha beneficiato della “non menzione”.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
La verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice avverrà tramite il Sistema AVC Pass, messo a disposizione dall’ Autorità nazionale anticorruzione (denominata ANAC). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al Sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE da produrre in sede di partecipazione alla gara. Nel caso in cui una ditta concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, l’Amministrazione provvederà ad assegnare un termine per la registrazione e/o l’acquisizione del PASSOE.
Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse in capo ad un operatore economico, in qualunque momento della procedura, il venir meno delle condizioni elencate dal comma 1 al comma 5 dell’art. 80 del Codice, procederà alla sua esclusione.
3.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del Codice dei contratti, il concorrente deve, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti seguenti.
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Compatibilità della natura giuridica del concorrente e del suo scopo sociale con le attività oggetto dell’affidamento.
c) In caso di aggiudicazione, possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regione Lazio 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia” e relativo regolamento di attuazione 16 luglio 2021, n. 12.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente con la partecipazione alla procedura di gara assicura di:
i. avere piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente Disciplinare di gara, nel capitolato tecnico (all. a) e negli altri documenti di gara (comprese le F.A.Q.) comunque denominati accettandone le condizioni ivi previste;
ii. tenere conto di tutti gli elementi che possono influire sulla elaborazione e sulla determinazione dell’offerta e ritiene pertanto la propria offerta del tutto remunerativa;
iii. applicare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e antinfortunistica di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonché tutte le normative emanate ed emanande in materia di prevenzione dal rischio di contagio dovuto alla pandemia di Covid-19.;
iv. tenere altresì conto, nella determinazione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal
C.C.N.L. di categoria, degli accordi integrativi locali, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio e di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento dei minori;
v. impegnarsi a non divulgare notizie e fatti relativi alla Stazione appaltante dei quali sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
3.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici il concorrente deve:
a) aver prodotto un fatturato medio relativo agli ultimi 5 esercizi finanziari disponibili pari almeno ad € 100.000,00 (centomila/00). Ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice, si precisa che tale requisito è richiesto al fine di garantire all’Amministrazione la partecipazione di operatori economici in grado di sostenere gli eventuali aggravi economici rispetto alle modifiche della gestione del servizio dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19, senza pericolo per la salute ed il sostentamento dei propri dipendenti. Il concorrente potrà dichiarare tale requisito all’interno del DGUE.
Per l’eventuale comprova del requisito, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, l’Amministrazione si riserva di richiedere:
- per le società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
3.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6, del Codice dei contratti pubblici il concorrente deve presentare un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara eseguiti negli ultimi 3 anni di cui almeno un contratto svolto in favore di Organismo di diritto pubblico, con indicazione degli importi, delle date, dell’oggetto dell’affidamento e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi e relative attestazioni di buon esito del servizio svolto.
La comprova del suddetto requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dei dati sopra richiesti.
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito del fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, in misura adeguata alle parti di servizio che ciascun componente, in sede di gara, dichiara di eseguire; in ogni caso detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Il requisito dei servizi analoghi, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto e documentato sia dalla mandataria sia dalle mandanti, in misura adeguata alle parti di servizio che ciascun componente, in sede di gara, dichiara di eseguire. Detto requisito deve essere posseduto, in ogni caso, in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto esclusivamente dalla mandataria.
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
3.6 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA]. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
3.7 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Ai sensi del comma 8 del citato art. 93, l’offerta è corredata, salvo l’appartenenza del candidato alle categorie di micro, piccola e media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
3.8 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E SOPRALLUOGO
Per valutare l’effettiva consistenza delle prestazioni da eseguire ed al fine di predisporre adeguatamente l’offerta, è prevista la possibilità di effettuare un sopralluogo dei locali interessati dal servizio.
Gli operatori economici interessati potranno effettuare i sopralluoghi prenotando l’appuntamento attraverso il portale Mepa - sezione “comunicazioni”.
In caso di rinuncia al suddetto sopralluogo, nulla potrà essere eccepito circa la mancata conoscenza dei luoghi.
Ad ogni buon fine, al fine di fornire agli operatori economici elementi utili per la formulazione dell’offerta, si allega la planimetria dei locali interessati dal servizio.
3.9 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara, messa a disposizione dei concorrenti, oltre il presente disciplinare, comprende i seguenti allegati:
All. a) – Capitolato tecnico;
All. b) – DGUE e dichiarazioni integrative; All. c) – Patto di integrità;
All. d) – Schema di D.U.V.R.I.
Eventuali modifiche o integrazioni apportate ufficialmente ai documenti di gara dalla stazione appaltante, fino alla presentazione delle offerte, sono da considerarsi parte integrante del presente Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e della annessa documentazione di gara, e formano un unico corpus documentale.
La documentazione di gara sarà, inoltre, disponibile sul sito della Stazione Appaltante xxxx://xxx.xxxxxxx.xx – Sezione Amministrazione trasparente – Sotto Sezione Gare e contratti.
É possibile ottenere chiarimenti sulla documentazione di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo MEPA attraverso l’apposita area “Comunicazioni” ovvero, esclusivamente in caso di malfunzionamento del sopra citato Sistema, mediante pec all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx, entro e non oltre 8 (otto) giorni precedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima delle FAQ sul MEPA. L’Amministrazione procedente pubblicherà i chiarimenti e/o le eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, anche sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Sezione amministrazione trasparente, al seguente link:
xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/XxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/XxxxxXxxxxxxxx/Xxxxxxxxx_XxxxxxXxxxxx ureServizi/AvvisiBandiInviti/Gestione_micronido/index.html
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le FAQ faranno parte integrante della documentazione di gara.
3.10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere presentata, entro i termini indicati, rispettando le seguenti condizioni:
BUSTA VIRTUALE “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” - i documenti prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo paragrafo 3.11.
BUSTA VIRTUALE “OFFERTA TECNICA” - i documenti prescritti di cui al successivo paragrafo
3.12.
BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA” - i documenti prescritti di cui al successivo
paragrafo 3.13.
3.11 CONTENUTO DEI FILE DI CARICAMENTO BUSTA VIRTUALE - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
La documentazione amministrativa che il concorrente dovrà inserire nel Portale è la seguente:
1) CAPITOLATO TECNICO firmato digitalmente dal legale rappresentante;
2) DGUE sulla base del fac-simile in all. “b” e del fac-simile in all. b.1 e b.2 delle dichiarazioni integrative al DGUE, il tutto firmato digitalmente dal legale rappresentante;
3) “PASSOE” dell’offerente, rilasciato dall’ANAC nell’ambito del Sistema AVCPass;
4) IMPEGNO di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto;
5) PATTO DI INTEGRITÀ in conformità al fac-simile in all. “c” firmato digitalmente dal legale rappresentante;
6) Eventuale documentazione relativa all’avvalimento;
7) Eventuali atti relativi a R.T.I., xxxxxxxx, aggregazioni, GEIE;
8) Comprova avvenuto pagamento contributo ANAC.
DGUE
Ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al momento della presentazione delle offerte, le Stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che dovrà essere compilato da ogni concorrente esclusivamente in versione elettronica avvalendosi del fac-simile messo a disposizione dall’Amministrazione in allegato b e corredato delle dichiarazioni integrative di cui agli allegati b.1 e b.2.
In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il DGUE relativo all’ausiliaria.
PASSOE
Il concorrente dovrà allegare a sistema, nell’apposita sezione, il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016.
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
PATTO DI INTEGRITÀ
Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione delle parti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il soggetto aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal D.P.C.M. 16 settembre 2014 (Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
In ogni caso, il contratto dovrà considerarsi risolto in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVALIMENTO
Il concorrente che, ai sensi della normativa vigente, intenda avvalersi dei requisiti di carattere economico e finanziario e/o tecnico professionale posseduti da un altro soggetto, dovrà produrre, a pena di esclusione, l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del citato decreto legislativo non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il concorrente dovrà inviare, attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuale documentazione relativa all’avvalimento”, una propria dichiarazione di avvalimento contenente:
a) dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente attestante il ricorso all’avvalimento e l’identità dell’ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante:
- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla procedura in proprio o associata o consorziata;
c) copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
CONTRIBUTO ANAC
Gli operatori economici devono produrre Attestazione di pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ai sensi della delibera dell’ANAC - 21 dicembre 2021,
n. 830 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
3.12 CONTENUTO DEI FILE DI CARICAMENTO BUSTA VIRTUALE - OFFERTA TECNICA
Il Concorrente, a pena d’esclusione, dovrà inserire nel Portale MePA la seguente documentazione:
I. PROGETTO TECNICO EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO, che dovrà essere redatto in un numero massimo di (30) trenta facciate formato A4, in carattere Arial di dimensione (11) undici pt e interlinea 1,5 righe, in lingua italiana, su carta intestata del partecipante, sottoscritto digitalmente dallo stesso soggetto firmatario della offerta tecnica e dell’offerta economica. Nel progetto tecnico educativo ed organizzativo il candidato dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando tutti gli elementi di seguito elencati:
I.1. Elementi relativi al progetto pedagogico-educativo
- progetto educativo
o finalità generali in relazione agli orientamenti psicopedagogici di riferimento e relative linee progettuali, nel più generale quadro della tutela dei diritti fondamentali dell’infanzia;
o articolazione in relazione alle aree di sviluppo del bambino al fine di favorirne lo sviluppo armonico;
o obiettivi per quanto attiene ai processi di interazione/socializzazione e di apprendimento, alla valorizzazione delle capacità individuali e dell’autonomia;
o metodologia con particolare riferimento alle modalità di presentazione e realizzazione delle attività educative.
o strumenti di documentazione e valutazione utili a restituire, non tanto i prodotti dei bambini, quanto i contenuti del progetto educativo, attraverso il racconto anche fotografico del loro “fare”; uso di strumenti tecnici di valutazione quali la programmazione, l’osservazione, la verifica, il lavoro collegiale;
o cronoprogramma di realizzazione in riferimento alle fasi per il raggiungimento degli obiettivi e ai sistemi di valutazione previsti;
- attività educativo-didattiche in relazione al livello di sviluppo e ai bisogni dei bambini;
- giochi e materiale ludico-didattico con particolare attenzione al “gioco euristico” e all’utilizzo di materiali naturali;
- organizzazione della giornata al nido con particolare riguardo alle attività di cura del bambino (cure di routine, somministrazione dei pasti, sonno, ecc.);
- forme di gestione dei bambini diversamente abili;
- servizi innovativi sperimentali e migliorativi in favore degli utenti, anche extra calendario scolastico (es: gestione delle “differenze” connesse a: handicap fisico, etnico-culturale, ecc., corso di lingue, corso di musica, ecc.), specificando se con o senza oneri per l’utenza (cfr. art. 8 del Capitolato tecnico).
I.2. Elementi relativi ai rapporti con le famiglie:
- fase di inserimento ed ambientamento del bambino al nido;
- modalità di accoglienza giornaliera;
- momento del re - incontro con il familiare;
- modalità di partecipazione/coinvolgimento/informazione;
- strumenti per la comunicazione dei servizi in relazione a opuscoli, campagne mirate, brochure o altri mezzi di informazione.
I.3. Elementi relativi all’organizzazione del servizio educativo:
- proposta di organizzazione del servizio tenendo conto della ricettività del Micronido, stabilendo le turnazioni del personale, la specificazione dei ruoli (compreso quello del coordinatore pedagogico), dei compiti e dei profili professionali, specificando modalità e tempi di sostituzione e supplenza del personale;
- programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste.
I.4. Elementi relativi alla gestione organizzativa:
Una sezione particolare del progetto educativo ed organizzativo deve essere dedicata alla gestione delle annualità contrattuali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la sezione dovrà contenere i seguenti punti:
- modalità di assicurazione della continuità didattica del Micronido, con particolare riferimento alla stabilità degli educatori per l’intera annualità;
- modalità di sostituzione degli educatori in caso di necessità;
- organizzazione delle turnazioni e articolazione dell’orario di lavoro (8,00-19,00);
- modalità di somministrazione dei pasti.
Al termine di ogni anno finanziario, tale gestione sarà oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, al fine di valutare tra le Parti l’eventuale necessità di apportare correttivi e/o modifiche al progetto educativo e organizzativo. Tali variazioni dovranno comunque autorizzate ai sensi dell’art. 106 del Codice.
II. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA
II.1. Relazione illustrativa dell’esperienza maturata nella gestione di asili nido (assistenza all’infanzia (3) tre – (36) trentasei mesi).
Detta Relazione non rientra nel computo delle 30 pagine stabilite per la redazione del Progetto tecnico educativo e organizzativo. Nella Relazione i concorrenti dovranno illustrare le esperienze maturate nella gestione di asilo nido con particolare riferimento agli ambiti specificati nella tabella di attribuzione dei punteggi, indicando per ciascuna esperienza il tipo di certificazione/documentazione di cui sono in possesso, che l'Amministrazione si riserva di acquisire in qualsiasi momento. Infine, la Relazione illustrativa dell’esperienza maturata nella gestione di asili nido (assistenza all’infanzia (3) tre
– (36) trentasei mesi), configurandosi come un'autodichiarazione, dovrà essere sottoscritta digitalmente.
3.13 CONTENUTO DEI FILE DI CARICAMENTO BUSTA VIRTUALE - OFFERTA ECONOMICA
Il Concorrente dovrà inserire nel Portale MePA L’OFFERTA ECONOMICA come da sistema MEPA.
Non saranno ammesse offerte economiche condizionate, indeterminate o tra loro alternative. L’offerta economica dovrà avere validità non inferiore a (180) centottanta giorni dalla scadenza del
termine perentorio per la presentazione delle offerte. L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana, su carta intestata del partecipante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.
Nell’Offerta economica il concorrente dovrà, tra l’altro indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, i costi relativi alla manodopera.
3.14 CRITERI DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione procedente.
L’aggiudicazione avverrà attraverso il criterio DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Disciplinare di gara.
L’attribuzione dei pesi e dei punteggi da assegnare è così ripartita:
• VALUTAZIONE TECNICA: FINO A UN MASSIMO DI (70) SETTANTA PUNTI SU (100) CENTO.
• VALUTAZIONE ECONOMICA: FINO A UN MASSIMO DI (30) TRENTA PUNTI SU (100) CENTO.
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica).
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – Punteggio massimo 70/100
n. | Descrizione criterio | Max Punteggio |
I | PROGETTO TECNICO EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO | 53 |
I.1 | Elementi relativi al progetto pedagogico-educativo | 25 |
- PROGETTO EDUCATIVO Il concorrente dovrà presentare il proprio PROGETTO teso alla valorizzazione dell’aspetto educativo del servizio di asilo nido, da cui risultino in modo chiaro i seguenti elementi: - finalità generali - articolazione | 8 |
- obiettivi - metodologia - strumenti di documentazione e valutazione dei contenuti - cronoprogramma di realizzazione Il punteggio sarà attribuito per intero qualora il concorrente presenti una proposta progettuale coerente e organica nella quale vengano dettagliatamente illustrati i suddetti elementi. In assenza di specifiche indicazioni anche in merito ad uno solo di essi, il concorrente non conseguirà alcun punteggio tecnico in relazione al progetto educativo. N.B. In assenza del progetto educativo l’offerta non verrà valutata | ||
- ATTIVITÀ EDUCATIVO-DIDATTICHE Il punteggio sarà così ripartito: a) n. 4 punti: qualora il concorrente presenti una specifica proposta progettuale nella quale descriva le iniziative al riguardo; b) n. 3 punti: qualora il concorrente, oltre a quanto indicato nella lettera a), inserisca e descriva attività creative in grado di stimolare l’esplorazione e la sperimentazione sensoriale dei bambini. In assenza di specifiche indicazioni al riguardo, lettere a) e b), il concorrente non conseguirà alcun punteggio tecnico in relazione a tale sub – criterio. | 7 | |
- GIOCHI E MATERIALE LUDICO-DIDATTICO Il punteggio sarà così ripartito: c) n. 1 punto: qualora il concorrente presenti una specifica proposta progettuale nella quale descriva le iniziative al riguardo; d) n. 1 punto: qualora il concorrente, oltre a quanto indicato nella lettera c), inserisca e descriva l’utilizzo di materiali naturali diversificati, per le attività di manipolazione, eventualmente compatibili con la presenza di bambini celiaci o affetti da allergie/intolleranze, senza alcun onere a carico della Stazione appaltante. | 2 |
In assenza di specifiche indicazioni al riguardo, lettere c) e d), il concorrente non conseguirà alcun punteggio tecnico in relazione a tale sub – criterio. | ||
- ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA AL NIDO Il punteggio sarà attribuito qualora il concorrente presenti una specifica proposta progettuale nella quale si descriva le iniziative al riguardo. In assenza di specifiche indicazioni al riguardo, il concorrente non conseguirà alcun punteggio tecnico in relazione a tale sub – criterio. | 3 | |
- FORME DI GESTIONE DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI Il punteggio sarà attribuito qualora il concorrente presenti una specifica proposta progettuale nella quale descriva le iniziative al riguardo. In assenza di specifiche indicazioni al riguardo, il concorrente non conseguirà alcun punteggio tecnico in relazione a tale sub – criterio. | 2 | |
- SERVIZI INNOVATIVI SPERIMENTALI Proposta progettuale relativa a servizi innovativi, sperimentali e migliorativi in favore degli utenti, anche extra calendario scolastico, rispetto a quelli oggetto dell’appalto che il soggetto aggiudicatario attiverà autonomamente e senza alcun onere a carico dell’Amministrazione. Il punteggio sarà così attribuito: n. 1 punto per ogni servizio innovativo/sperimentale aggiuntivo. | 3 | |
n. | Descrizione criterio | Max Punteggio |
I.2 | Elementi relativi ai rapporti con le famiglie | 4 |
- RAPPORTO CON LE FAMIGLIE - fase di inserimento ed ambientamento del bambino al nido; - modalità di accoglienza giornaliera; - momento del re - incontro con il familiare; - modalità di partecipazione/coinvolgimento/informazione; - strumenti per la comunicazione dei servizi in relazione a opuscoli, campagne mirate, brochure o altri mezzi di informazione. | 4 |
Il punteggio sarà attribuito per intero qualora il concorrente presenti una specifica proposta progettuale nella quale descriva le iniziative al riguardo. In assenza di specifiche indicazioni al riguardo, il concorrente non conseguirà alcun punteggio tecnico in relazione a tale sub – criterio. | ||
n. | Descrizione criterio | Max Punteggio |
I.3 | Elementi relativi all’organizzazione del servizio educativo | 15 |
- STRUTTURA ORGANIZZATIVA E OPERATIVA Il punteggio sarà così ripartito: • coordinatore pedagogico – con punteggio attribuito in proporzione al tempo di presenza previsto (0,15 punti per ogni ora di presenza settimanale) fino ad un max di 6 punti; • numero educatori – numero di educatori oltre al minimo di due, con punteggio attribuito in proporzione a ulteriore presenza (0,25 punti per ogni ora settimanale di maggior presenza) fino ad un max di 3 punti. | 9 | |
- SUPPORTO PSICOLOGICO AL PERSONALE Per un minimo di 2 ore mensili, da parte di personale abilitato. | 3 | |
- PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE Il punteggio sarà così attribuito: n. 1 punto per ogni programma di formazione del personale, per corsi di almeno 20 ore ciascuno, aggiuntivo rispetto a quello di cui all’articolo 3 del capitolato di gara, pertinente con il servizio. | 3 | |
n. | Descrizione criterio | Max Punteggio |
I.4 | Elementi relativi alla gestione organizzativa | 9 |
- MODALITÀ E TEMPI DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE Il punteggio sarà così attribuito: • n. 2 punti - con preavviso nella stessa giornata lavorativa mediante sostituzione; • n. 1,5 punti - con preavviso nelle 24 ore mediante sostituzione; • n. 0,5 punti - mediante protrazione dell’orario di personale già in | 2 |
servizio. | ||
- ACCORGIMENTI DI NATURA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE individuati al fine di mantenere la continuità nell’esecuzione del progetto organizzativo, gestionale ed educativo e di evitare ripercussioni negative sugli utenti dell’asilo nido per l’intero periodo. Il punteggio sarà attribuito qualora il concorrente preveda tali accorgimenti. In assenza di specifiche indicazioni al riguardo, il concorrente non conseguirà alcun punteggio tecnico in relazione a tale sub – criterio. | 3 | |
- CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2000 specifica per “servizi all’infanzia” (UNI 11034) | 4 | |
n. | Descrizione criterio | Max Punteggio |
II | ESPERIENZA | 17 |
II.1 | Relazione esperienza Da valutarsi in base alla relazione illustrativa dell’esperienza maturata nella sola gestione di asili nido (assistenza all’infanzia 3-36 mesi) | 17 |
Il punteggio sarà così attribuito: - per l’esperienza anteriore al 2019: n.1 punto per ogni anno, o frazione d’anno non inferiore a 6 mesi, fino ad un max 4 punti; - per l’esperienza di sostegno all’handicap nell’ambito della gestione di asili nido: n. 0,5 punti per ogni documentata esperienza relativa ad una tipologia di handicap o per l’assistenza generica all’handicap, fino ad un max 3 punti, specificando gli anni educativi di riferimento e gli asili nido gestiti in cui è stata prestata l’assistenza. Tale assistenza dovrà essere attestata dalla struttura educativa pubblica e, nel caso di struttura privata dalle Asl di riferimento e/o da certificazione di ricorso a personale educativo di sostegno; - per il numero di asili gestiti nel triennio 2019 2020 2021, n. 2 punti per ciascun anno e per ogni asilo gestito con 12 o più bambini, fino ad un max 10 punti. Nel caso di strutture in concessione da parte di enti pubblici, occorrerà presentare o il contratto stipulato con le Pubbliche Amministrazioni o l’attestazione degli uffici pubblici competenti da cui |
risultino il periodo di concessione e il numero dei bambini utenti del servizio |
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo 30/100
Max 30/100 punti saranno attribuiti all’offerta economica secondo la seguente formula:
CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE), PRECEDENTEMENTE CHIAMATA
LINEARE ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE)
ai sensi del Manuale d’uso del Sistema di e–Procurement per le Amministrazioni del MEPA e delle Linee Guida n. 2 dell’ANAC di attuazione del Codice recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.
PE: punteggio attribuito al concorrente PEmax: massimo punteggio attribuibile BA: prezzo a base d’asta
P: prezzo offerto dal concorrente
Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara
I punteggi verranno considerati con al massimo (2) due cifre decimali, arrotondando l’eventuale terza cifra decimale all’unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all’unità inferiore se minore di cinque.
Si rammenta che il prezzo posto a base d’asta è di € 118.800,00 (centodiciottomilaeottocento/00) annuo per 12 bambini.
Detto valore è calcolato in base al numero massimo dei bambini che saranno ammessi al nido pari a n. 12 (undici) negli anni educativi 2022-2023 e 2023-2024. Il corrispettivo spettante al gestore sarà comunque calcolato in base al numero effettivo di bambini frequentanti.
Non sono soggetti a ribasso gli oneri finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze quantificati in € 866,32 (ottocentosessantasei/32), Iva esente.
Gli oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese devono essere viceversa indicati nelle rispettive offerte.
La COMMISSIONE GIUDICATRICE ha la facoltà, nel corso dell’esame delle offerte, di richiedere alle imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.
In caso di parità di punteggio, conformemente a quanto previsto dall’art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. (R.C.G.S.) sarà richiesto dal Punto Ordinante un miglioramento del prezzo offerto attraverso il lancio di specifica RdO su MePA. In caso di ulteriore parità o di rifiuto da parte degli operatori economici di migliorare il prezzo offerto, si procederà al sorteggio.
Il RUP con il supporto della COMMISSIONE GIUDICATRICE, nell’ambito della verifica della congruità delle offerte, svolgerà la verifica sulle offerte anormalmente basse.
3.15 COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le varie fasi procedurali della gara inerenti la valutazione delle offerte tecniche ed economiche verranno esperite da una COMMISSIONE GIUDICATRICE, appositamente costituita ai sensi dell’art. 77 del Codice.
Ai sensi dell’art. 77, comma 1 del Codice, la COMMISSIONE GIUDICATRICE è composta dai sottoelencati n. (3) tre membri interni con esperienza maturata nel settore:
- Presidente, scelto tra il personale dirigenziale o tra i funzionari in servizio presso l’Amministrazione;
- Commissario;
- Commissario con funzioni di Segretario verbalizzante.
La COMMISSIONE GIUDICATRICE, in armonia con le disposizioni contenute nei documenti di gara e con la vigente normativa in materia di appalti, esaminerà tutta la documentazione tecnica ed economica inviata dai concorrenti, valuterà le relative offerte e provvederà a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione.
Tutte le informazioni riguardanti le convocazioni per le sedute pubbliche della COMMISSIONE GIUDICATRICE saranno tempestivamente rese note attraverso il Portale MePA alla voce “Comunicazioni” ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Successivamente, tali comunicazioni saranno pubblicate sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Sezione amministrazione trasparente, al seguente link:
xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/XxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/XxxxxXxxxxxxxx/Xxxxxxxxx_XxxxxxXxxxxx ureServizi/AvvisiBandiInviti/Gestione_micronido/index.html
3.16 SEGGIO DI GARA E PRIMA SEDUTA
La fase procedurale della gara inerente alla verifica della presenza e del contenuto della documentazione amministrativa prescritta per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al precedente Paragrafo 3.11, verrà esperita da un SEGGIO DI GARA formato dal RUP in composizione monocratica. Nella prima seduta pubblica il Seggio di gara apre le Buste virtuali – documenti amministrativi al fine di procedere alla verifica della presenza della suddetta documentazione amministrativa. Della prima seduta pubblica verrà data tempestiva comunicazione secondo le modalità previste dal Portale MePA. Successivamente, in una o più sedute riservate, il SEGGIO DI GARA valuterà il contenuto della suddetta documentazione amministrativa. Sulla base della predetta valutazione da parte del Seggio di gara, la stazione appaltante provvederà ad adottare eventuali provvedimenti d’esclusione o a ricorrere, in base a quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del Codice, al soccorso istruttorio. Al termine di tale fase, la stazione appaltante comunicherà alla COMMISSIONE GIUDICATRICE gli esiti della verifica della documentazione amministrativa.
3.17 SEDUTE SUCCESSIVE
La COMMISSIONE GIUDICATRICE apre in seduta pubblica, in data ed orario che verranno tempestivamente comunicate secondo le modalità previste dal Portale MePA, le Buste virtuali – offerta tecnica contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare, dal Capitolato tecnico e dagli altri documenti di gara. In una o più sedute riservate, la COMMISSIONE GIUDICATRICE valuterà le offerte tecniche e procederà alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare di gara.
Successivamente, in altra seduta pubblica, in data ed orario che verranno tempestivamente comunicate secondo le modalità previste dal Portale MePA, la COMMISSIONE GIUDICATRICE assegnerà su MePA i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle Buste virtuali – offerta economica - contenenti le offerte economiche e, esaminate le offerte espresse in numeri e lettere, procederà con il RUP alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall’art. 97 del Codice.
3.18 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
La COMMISSIONE GIUDICATRICE terminerà i propri lavori stilando una graduatoria e trasmettendo i verbali al RUP, il quale, dopo le verifiche di competenza, trasmetterà la proposta di
aggiudicazione all'Amministrazione procedente che provvederà all'aggiudicazione una volta verificati gli atti e la procedura seguita.
3.19 EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
La stazione appaltante, tramite il RUP, nell’ambito delle funzionalità AVCPass, verificherà la rispondenza dei requisiti d’ordine generale ai sensi dell’art. 80 del Codice in capo all’aggiudicataria. L’aggiudicazione potrà ritenersi efficace solo se l’affidataria risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti ai sensi di legge. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e non assume valenza di manifestazione della definitiva volontà della stazione appaltante di concludere il contratto con l’impresa prescelta alle condizioni da questa proposte.
4. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO TRAMITE MePA
4.1 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 76 del Codice, provvederà a comunicare ai concorrenti l’esito dell’aggiudicazione dell’appalto attraverso la posta elettronica certificata e il Sistema delle Comunicazioni su MePA.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 93 del Codice, l’Amministrazione procedente, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al paragrafo 3.3 del presente Disciplinare di gara.
4.2 GARANZIE
Tra la documentazione che l’aggiudicataria dovrà obbligatoriamente presentare per la stipula del contratto saranno richiesti:
- la garanzia definitiva nelle modalità di cui all’art. 103 del Codice;
- una polizza assicurativa, debitamente quietanzata, stipulata con una primaria Compagnia nazionale e valida per tutta la durata del contratto, a copertura delle responsabilità derivanti dalla prestazione del servizio e di seguito specificate.
La società aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della società, quanto della Amministrazione, e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
La società aggiudicataria dovrà, pertanto, provvedere alla copertura assicurativa:
• a favore di tutte le figure professionali impiegate;
• a favore di tutti i bambini ospiti del Micronido, sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate;
• a favore di tutti i terzi, compresi i genitori/accompagnatori, il personale comunque in servizio presso l’Amministrazione contraente e anche gli estranei all’Amministrazione contraente;
• a favore dei beni della PCM.
La società aggiudicataria, in caso di danni ai beni della PCM concessi in comodato d’uso gratuito, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l’Amministrazione addebitando all’appaltatore l’intero importo.
Eventuali danni derivanti al personale, utenti e terzi causati dai beni della PCM concessi in comodato d’uso gratuito, resteranno a carico della società aggiudicataria qualora la stessa non abbia provveduto a dare una preventiva comunicazione scritta dell’eventuale pericolo.
La polizza dovrà avere un massimale unico non inferiore a (€ 2.500.000,00) euro duemilionicinquecentomila/00 per ogni sinistro, con i limiti di (€ 2.000.000,00) euro duemilioni/00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali, e di (€ 500.000,00) euro cinquecentomila/00 per danneggiamenti o distruzioni totali o parziali di beni, senza limitazioni di numero.
Resta ferma l’intera responsabilità della società aggiudicataria anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati di cui sopra.
Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia nazionale, sarà comunque onere dell’aggiudicatario medesimo adeguare la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile, secondo le prescrizioni di cui al presente punto.
In deroga di quanto previsto all'art. 1901 del Codice civile, la polizza deve prevedere il differimento dei termini di mora per il pagamento del premio per (30) trenta giorni dalla data della decorrenza della polizza.
4.3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ONERI FISCALI
Il contratto sarà stipulato secondo gli usi di legge in modalità elettronica su MePA. Il Capitolato tecnico sarà parte integrante del contratto.
L’approvazione del contratto ed il successivo controllo avverranno ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Codice.
Le spese di bollo sono a carico dell’aggiudicataria attraverso il bollo virtuale. Le spese di registro sono a carico dell’aggiudicatario in caso d’uso.
5. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
5.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il servizio deve essere eseguito dalla società secondo quanto previsto dal presente Disciplinare, dal Capitolato tecnico e dagli altri documenti di gara. Al personale della società è consentito l’ingresso nella sede di via della Mercede, n. 96 nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso. Le politiche di sicurezza e di accesso alle varie sedi della P.C.M. sono stabilite dall’Amministrazione.
Il valore massimo presunto annuo dell’appalto, pari a 118.800,00 euro (centodiciottoeottocento/00), è calcolato in base al numero massimo dei bambini che possono essere ammessi al nido 12 (dodici). Così come riportato all’art. 7, del Capitolato di gara, il corrispettivo spettante al gestore sarà comunque calcolato in base al numero di bambini frequentanti. La ditta aggiudicataria deve intendersi vincolata al numero di utenti che effettivamente frequenteranno il servizio.
La società si impegna, pena la risoluzione del contratto, a non divulgare notizie e fatti relativi all’attività dell’Amministrazione di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni di cui trattasi ed a non eseguire e a non consentire che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole.
È applicabile, ove sussistano i requisiti di legge, l’art. 106, comma 11 del Codice. È applicabile, ove sussistano i requisiti di legge, l’art. 107 del Codice.
5.2 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI RETRIBUZIONE, ASSISTENZA, PREVIDENZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI PROPRI LAVORATORI
La società, nell’esecuzione delle attività contrattuali, è tenuta ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati.
In caso di mancata adozione dei comportamenti e delle cautele sopra riportate, la società sarà ritenuta unico responsabile dei danni e degli inconvenienti eventualmente derivati.
La società rimane, inoltre, obbligata ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni dettate in materia di sicurezza ed infortuni sul lavoro.
Di qualsiasi infortunio verificatosi nell’espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione formale all’ Amministrazione.
La società è tenuta ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito le cogenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.
In ogni momento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici effettuati dalla società a carico del personale impiegato nell’appalto.
Qualora l’Amministrazione riscontrasse violazioni alle disposizioni sopra elencate, procederà ai sensi dell’art. 30 del Codice.
5.3 RILIEVI E PENALITÀ
I rilievi sono azioni di avvertimento, da parte della stazione appaltante, conseguenti alla inosservanza delle disposizioni previste nelle clausole contrattuali.
Consistono in comunicazioni formali alla società che non prevedono di per sé l’applicazione di penalità, ma costituiscono mero avvertimento sugli aspetti critici del servizio in esame e solo se reiterati danno luogo a penalità. I rilievi sono formulati dal RUP e sono formalizzati attraverso una lettera di comunicazione circa le criticità riscontrate.
Nel caso in cui il servizio non venga ingiustificatamente eseguito, la concessionaria sarà gravata di una penalità, per ogni singola giornata in cui il servizio non sarà erogato, pari ad € 400,00 (somma calcolata sul presunto valore giornaliero dell’affidamento); a partire dal quinto giorno di mancata esecuzione del servizio, la PCM avrà facoltà di risolvere il contratto considerando la mancata prestazione come abbandono del servizio. In questo caso, la penalità giornaliera di € 400,00 verrà conteggiata fino al giorno in cui la seconda società in graduatoria non avrà preso in carico il servizio del micronido. La PCM potrà trattenere l’intero importo dal pagamento della successiva mensilità e/o dalla garanzia definitiva, salvo l’eventuale risarcimento del danno subìto.
Per inadempienze a seguito di controlli, saranno applicate le seguenti penali:
a) mancato avvio del servizio a decorrere dal giorno indicato dall’Amministrazione, penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
b) per ogni singola non conformità discendente dalla violazione di quanto previsto dal capitolato agli artt. 2 (tipologia e descrizione del servizio), 3 (figure professionali preposte al servizio),
4 (orari del servizio), 5 (locali ed attrezzature), 6 (obblighi a carico dell’aggiudicatario), 10 (osservanza di norme previdenziali ed assistenziali a tutela della manodopera) e 11 (coperture assicurative e fidejussione) penale di € 250,00 per ogni inadempimento;
c) il RUP o il DEC potranno contestare, con le forme prescritte al successivo capoverso, ulteriori comportamenti considerati come idonei a dar luogo all’irrogazione delle penalità.
L’irrogazione delle penalità dovrà essere preceduta da contestazione del singolo inadempimento mediante richiamo scritto (notificato con P.E.C.) e assegnazione di un termine pari a 3 (tre) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni.
Trascorsi i tre giorni dall’invio della contestazione, qualora l’aggiudicataria non inoltri le giustificazioni prescritte o qualora queste siano considerate non congrue dall’Amministrazione, la
P.C.M. procederà al recupero della penalità dovuta mediante ritenuta diretta sul pagamento della successiva mensilità oppure si rivarrà sulla garanzia definitiva. La polizza fidejussoria dovrà, di volta in volta, essere reintegrata in modo tale da ricostituire l’ammontare previsto.
Nel caso in cui le penali applicate eccedano la somma del 10% del valore dell’appalto, la PCM si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di affidarlo, laddove possibile, al concorrente successivamente classificato nella graduatoria definitiva, trattenendo l’intero importo della garanzia definitiva.
5.4 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI; CIG; MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
La società aggiudicataria, per la tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dall’appalto in oggetto, è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
A tal fine, alla presente procedura di gara viene attribuito dall’ANAC il CIG n. 922392822F.
Tale clausola rivestendo carattere di tassatività, è inserita nel contratto su MePA, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo.
L’Amministrazione, in caso di acclarata inadempienza, si riserva comunque la facoltà di trattenere le somme fatturate, a compensazione delle mancate o carenti prestazioni derivanti dagli obblighi contrattuali assunti dalla società aggiudicataria.
6. ESTINZIONE E MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
6.1 RECESSO
Ai sensi dell’art. 109 del Codice, l’Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.
In particolare, al termine del primo anno didattico, l’Amministrazione, previa consultazione con l’affidatario del servizio, si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto in relazione al livello di affluenza registrato, nonché con riferimento a quello atteso per l’anno successivo.
6.2 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, sulla base di quanto disposto dall’art. 108 del Codice, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora la società aggiudicataria si renda inadempiente ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del Codice civile, anche ad uno solo degli obblighi contrattuali.
6.3 ESECUZIONE DELLA PROCEDURA IN DANNO
In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, l’Amministrazione si riserva inoltre di richiedere, ai sensi dell’art. 1223 del Codice civile il risarcimento dell’eventuale danno per l’inadempimento da parte della società.
6.4 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Stante la particolare funzione educativa del servizio e l’età dell’utenza, è ritenuto prioritario garantire la continuità prestazionale, e pertanto è fatto divieto di cedere il contratto in forma totale o parziale.
7. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA E TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI
L’accesso agli atti alla procedura di gara in essere è disciplinato dal combinato disposto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 53 del Codice.
Per la presentazione dell'offerta è richiesto alle società concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
7.1 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
• i dati sensibili eventualmente contenuti nei documenti presentati vengono acquisiti ai fini della partecipazione e, in particolare, della verifica delle capacità amministrative e tecnico -economiche del Concorrente, nonché ai fini dell'aggiudicazione e dell'esecuzione del servizio e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
• i dati da fornire da parte del Concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
7.2 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati potranno essere comunicati a:
• soggetti esterni i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione di aggiudicazione;
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del Codice.
Relativamente ai suddetti dati, al Concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Codice Privacy.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi del citato decreto legislativo con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il Concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate nel presente documento.
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art. 31 del Codice, le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono attribuite alla dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
9. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico - organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario valuta la possibilità di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Le figure professionali impiegate stabilmente presso il micronido aziendale della PCM, a cui è applicato il CCNL ANINSEI sono (4) cinque così distribuite:
- n. 1 con qualifica di educatore coordinatore - full time a tempo indeterminato;
- n. 2 con qualifica di educatore - part time a tempo indeterminato;
- n. 1 con qualifica di assistente educativo per le comunità infantili - full time a tempo indeterminato.
Tale clausola viene inserita, ai sensi dell’art. 50 del Codice, anche al fine di garantire la continuità educativo-didattica e la stabilità delle figure di riferimento, elementi essenziali per il servizio di Micronido.
Nel caso di controversie relative alla fase di affidamento del contratto si applicheranno le disposizioni del Codice del processo amministrativo decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.