CAPO I
REGOLAMENTO della CAMERA ARBITRALE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
CAPO I
PREMESSA
Art. 1. Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento stabilisce i termini e le condizioni per lo svolgimento di procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Milano (di seguito: “Camera Arbitrale Forense”).
CAPO II LA FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Art. 2. La convenzione arbitrale
La procedura arbitrale sarà amministrata e regolata dalla Camera Arbitrale Forense, laddove sia stata stipulata, in forma scritta, una convenzione arbitrale compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
Al di fuori di quanto previsto dal precedente comma, la parte che intenda, comunque, instaurare un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Forense, può farne richiesta a mezzo di domanda di arbitrato, da depositare presso la Segreteria Arbitrale, sottoscritta personalmente e contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento.
Contemporaneamente, a cura della parte richiedente, la domanda stessa dovrà essere inviata alla controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora la controparte non aderisca a tale richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria Arbitrale comunicherà alla parte richiedente che l’arbitrato non potrà avere luogo.
Art. 3. Arbitrato internazionale
In assenza di comune previsione delle parti, l’organo arbitrale determina la lingua in cui deve svolgersi l'arbitrato internazionale ed in cui verrà emesso il lodo, tenendo conto della lingua in cui è stato redatto il contratto.
Salvo che le parti abbiano convenuto un arbitrato ex aequo et bono, la domanda del ricorrente e la risposta del resistente devono contenere l’indicazione delle norme applicabili al merito. In assenza di tale determinazione, l’organo arbitrale applica la legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto. In tutti i casi, l’organo arbitrale tiene conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi del commercio.
Nelle procedure internazionali è escluso il ricorso all’arbitrato irrituale.
Art. 4. Domanda di arbitrato
La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare presso la Segreteria Arbitrale una domanda di arbitrato, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, e contenente:
a) Il nome, l’indirizzo e l’eventuale elezione di domicilio del richiedente;
b) La clausola o la convenzione arbitrale o, nel caso indicato all’art. 2 comma 2 del presente Regolamento, la richiesta rivolta alla controparte di aderire all’arbitrato;
c) Le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell’arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
d) La descrizione della controversia con le domande che intende svolgere;
e) L’indicazione del valore economico;
f) Le indicazioni sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
g) I documenti che la parte ritenga utili a sostegno della domanda;
h) La procura del difensore;
i) Il nome e la sede della controparte;
j) La copia della ricevuta della raccomandata con cui la medesima domanda è stata inviata alla controparte.
La domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale o inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in un esemplare originale, per la Camera Arbitrale Forense, più tante copie quanti sono gli Arbitri.
Art. 5. Risposta ed eventuali domande della controparte
Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della domanda, l’altra parte dovrà presentare la risposta, debitamente sottoscritta, contenente i propri dati, nonché le indicazioni sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta.
Nel medesimo atto, il resistente provvederà a prendere posizione sulle domande di parte ricorrente, esponendo le proprie difese e provvedendo altresì al deposito dei documenti che ritenga utili. Xxx intenda proporre domande riconvenzionali, l’atto dovrà contenere l’indicazione dell’oggetto della domanda e comprendere i relativi documenti.
Art. 6. Numero degli Arbitri
Gli Arbitri del procedimento possono essere uno o più, purché in numero dispari.
In caso di indicazione di un numero pari di Arbitri, un ulteriore Arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale Forense.
In assenza di accordo delle parti sul numero degli Arbitri, la Camera Arbitrale Forense potrà assegnare la controversia ad un Arbitro Unico od a più Arbitri, in considerazione della natura, dell’oggetto e del valore della controversia.
In particolare, per le controversie di valore non superiore a duecentomila Euro sarà preferita la nomina di un Arbitro Unico.
Art. 7. Nomina degli Arbitri
Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti, nella convenzione arbitrale e secondo le disposizioni del presente Regolamento, che assicurano la terzietà dell’organo giudicante. In caso di contrasto, il Regolamento prevale e ove le parti non aderiscano allo stesso l’arbitrato non potrà aver luogo.
Arbitro Unico o Collegio Arbitrale. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale e ove l’accordo sull’indicazione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale non venga raggiunto tra le parti entro 15 giorni dalla ricezione della domanda da parte del resistente di cui all’art. 5, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale è nominato dalla Camera Arbitrale Forense.
Nel caso in cui le parti provvedano ciascuna alla nomina di un componente del Collegio arbitrale, la Camera Arbitrale Forense procederà alla nomina del Presidente.
Gli Arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del
Regolamento.
Pluralità di parti. In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, la Camera Arbitrale Forense nomina direttamente un arbitro unico o un Collegio di tre Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente. In presenza di regole specifiche della clausola arbitrale o di situazioni di fatto che determinino l’opportunità di un Collegio di più di tre Arbitri, la Camera Arbitrale Forense procede alle nomine che consentiranno di pervenire ad un numero dispari di Arbitri.
Art. 8. Indipendenza ed imparzialità degli Arbitri
Gli Arbitri devono essere indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti del Collegio Arbitrale e rimanere tali per tutta la durata del procedimento. L’indipendenza ed imparzialità degli Arbitri forma oggetto della dichiarazione di cui al successivo articolo 9.
In ogni caso, un Xxxxxxx non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un suo collaboratore e/o collega di studio, abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento, se non siano decorsi almeno due anni dalla conclusione dell’assistenza professionale.
Art. 9. Accettazione e dichiarazione di indipendenza
La Segreteria Arbitrale comunica agli Arbitri la loro nomina. Ciascun Arbitro, ricevuta detta comunicazione, deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale, entro 10 giorni, la propria accettazione unitamente ad una dichiarazione di indipendenza, che deve indicare con precisazione di periodo e durata:
- qualunque relazione con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità;
- qualunque interesse personale o economico diretto o indiretto relativo all’oggetto della controversia.
La Segreteria Arbitrale comunica alle parti la dichiarazione di indipendenza e l’accettazione degli Arbitri.
In caso di mancata accettazione degli Arbitri si provvede ad una nuova nomina, secondo il presente Regolamento.
Art. 10. Sostituzione e ricusazione degli Arbitri
In qualsiasi momento del procedimento, la Camera Arbitrale Forense può, su richiesta di parte, ad insindacabile giudizio della Camera Arbitrale Forense e con provvedimento motivato, sostituire un Arbitro, quando questi ritarda od omette di compiere atti relativi alle sue funzioni o quando ponga in essere comportamenti incompatibili con la funzione di Arbitro.
Ciascuna parte, con atto depositato entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione e dichiarazione di indipendenza dell’Arbitro, può ricusarlo per ogni motivo idoneo a porre seriamente in dubbio la sua indipendenza ed imparzialità, o per altro motivo che andrà espresso in modo circostanziato.
La proposizione dell’istanza di ricusazione sospende i termini del procedimento arbitrale in corso e su di essa provvede, sentite le parti, la Camera Arbitrale Forense.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di ricusazione, la Camera Arbitrale Forense nomina un nuovo Arbitro con provvedimento motivato non impugnabile. Il nuovo Arbitro prosegue il procedimento dal punto in cui esso si è interrotto.
La Camera Arbitrale Forense determina l’eventuale compenso spettante all’Arbitro sostituito,
tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
CAPO III LA FASE CENTRALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
ART. 11. Modalità delle istanze e provvedimenti della Camera Arbitrale Forense
Le istanze delle parti o degli Arbitri si propongono con atto depositato presso la Camera Arbitrale Forense, di cui la Segreteria Arbitrale attesta la ricezione. In alternativa al deposito, le istanze possono essere indirizzate alla Camera Arbitrale Forense tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata.
La Camera Arbitrale Forense provvede sulle istanze in termini ragionevoli. I provvedimenti, salvo diversa previsione del presente Regolamento, non necessitano di motivazione.
Art. 12. Trasmissione degli atti agli Arbitri
La Segreteria Arbitrale comunica l’accettazione degli arbitri e la loro dichiarazione di indipendenza a tutte le parti.
La Segreteria Arbitrale provvede, senza ritardo, alla trasmissione di copia degli atti e dei documenti agli Arbitri.
La Segreteria Arbitrale comunica alle parti la data della prima udienza e l’ammontare degli anticipi dovuti alla Camera Arbitrale ed agli Arbitri, secondo la Tariffa che costituisce l’allegato “A” del presente Regolamento.
Art. 13. Sede dell’arbitrato
L’arbitrato ha sede in Milano, presso la Camera Arbitrale Forense, salvo diverso accordo delle parti. Le udienze si svolgono di norma presso la sede della Segreteria della Camera Arbitrale Forense in Xxx Xxxxxxxxx x. 00.
In deroga a quanto sopra indicato la Camera Arbitrale può prevedere che le udienze si svolgano in luogo diverso, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza. Il lodo si intende, comunque, emesso presso la sede della Camera Arbitrale Forense.
Art. 14. Procedimento arbitrale
Salvo quanto previsto nella convenzione arbitrale o successivamente concordato dalle parti, nel rispetto del presente Regolamento, gli Arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento dell’arbitrato nel modo che ritengano più opportuno, assicurando in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio.
Di ogni udienza e di ogni atto istruttorio, l’Arbitro o gli Arbitri redigono un verbale datato e sottoscritto, che la Segreteria Arbitrale trasmette in copia alle parti.
Le parti possono comparire alle udienze personalmente o assistite da difensori muniti di procura. Se ragioni di opportunità non esigano diversamente, al momento dell’accettazione dell’incarico, gli Arbitri possono specificare disposizioni sullo svolgimento della procedura, fissando la prima udienza di comparizione delle parti a non meno di 60 giorni di calendario dalla accettazione, assegnando termine:
- al ricorrente sino a 30 giorni prima dell’udienza, per il deposito di memoria contenente la compiuta formulazione delle domande, le allegazioni e le eventuali istanze istruttorie;
- al resistente sino a 10 giorni prima dell’udienza, per il deposito di memoria difensiva contenente
le eventuali domande riconvenzionali, le deduzioni di merito ed istruttorie.
All’udienza potranno essere assegnati termini, non superiori a 10 giorni, per memorie ulteriori solo ai fini dell’indicazione di prova contraria.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando le parti abbiano optato per l’arbitrato irrituale.
Art. 15. Qualificazione dell’arbitrato
L’arbitrato sarà qualificato come rituale o irrituale a seconda della manifestazione di volontà espressa dalle parti nella convenzione arbitrale e all’atto della presentazione della domanda di arbitrato.
Nel caso di arbitrato rituale, gli Arbitri si atterranno alle disposizione di cui agli artt. 806 e segg. del
c.p.c. Nel caso di arbitrato irrituale troverà applicazione l’art. 808 ter c.p.c.
Il lodo viene emesso secondo le norme di diritto, salvo che le parti concordemente chiedano che la pronuncia avvenga secondo equità o ciò risulti dalla convenzione arbitrale.
ART. 16. Poteri degli Arbitri
Gli Arbitri esercitano tutti i poteri diretti al sollecito e leale svolgimento del procedimento.
Il tentativo di conciliazione può essere esperito dagli Arbitri in qualsiasi momento della procedura. Nel caso la conciliazione riesca, gli Arbitri sono esonerati dalla pronuncia del lodo; tuttavia, su istanza concorde delle parti, possono pronunciare lodo conforme.
Gli Arbitri, su istanza di parte nel corso del procedimento e salvo il rispetto del contraddittorio, possono pronunciare tutti i provvedimenti cautelari urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
La Camera Arbitrale Forense, investita di più procedimenti, su richiesta degli Arbitri o delle parti, può disporne la riunione se li ritiene connessi.
Se un terzo chiede di partecipare ad un arbitrato pendente (intervento) oppure se una parte richieda la partecipazione di un terzo (chiamata in causa) la Camera Arbitrale Forense, sentite tutte le parti, decide al riguardo.
Gli Arbitri possono procedere all’assunzione dei mezzi di prova, sia d’ufficio che su richiesta di parte, assicurando il rispetto del principio del contradditorio.
Gli Arbitri possono nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici scelti fra gli iscritti negli Albi dei consulenti presso i Tribunali. Al Consulente d’ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Regolamento per l’accettazione e la sostituzione dell’Arbitro.
Se sono nominati consulenti d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici.
Il compenso del consulente è determinato sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU in vigore presso il Tribunale di Milano.
Art. 17. Comunicazione delle ordinanze degli Arbitri
Le ordinanze degli Arbitri, pronunciate in udienza, si intendono comunicate alle parti presenti. La comunicazione alle parti non costituite delle ordinanze degli Arbitri sono eseguite dalla Segreteria Arbitrale tramite fax o posta elettronica certificata.
Le ordinanze pronunciate fuori udienza sono depositate dagli Arbitri presso la Segreteria Arbitrale, che ne dà comunicazione alle parti costituite, entro i 7 giorni successivi, tramite fax o posta elettronica certificata.
La citazione dei testi e le istanze istruttorie ammesse dagli Arbitri e la comunicazione alle parti non costituite delle ordinanze di esibizione, ispezione o di interrogatorio formale pronunciate dagli Arbitri, sono eseguite dalla Segreteria Arbitrale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata.
Art. 18. Deposito e comunicazione degli atti di parte
Se gli Arbitri non dispongono diversamente, le memorie e gli atti di parte, corredati da un indice e debitamente sottoscritti dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura scritta, sono depositati con l’originale ed una copia per ciascuna delle altre parti e per ciascuno degli Arbitri presso la Segreteria Arbitrale. La loro comunicazione è direttamente anticipata, a cura del depositante ed entro il termine prescritto, alle altre parti via fax o a mezzo posta elettronica certificata.
La Segretaria Arbitrale attesta l’avvenuto deposito degli atti apponendo data e timbro.
Art. 19. Scadenza dei termini
I termini fissati dal presente regolamento o dagli Arbitri, per il compimento di atti, sono perentori e si intendono rispettati mediante il deposito degli stessi presso la Segreteria Arbitrale entro le ore 13:00 del giorno in cui scade il termine ovvero, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, entro le ore 13:00 del primo giorno successivo utile.
Su istanza di parte è consentita la remissione in termini, purché giustificata da circostanze non imputabili alla parte che la richiede. E’ sempre rispettato il principio del contraddittorio.
I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto compresi.
Art. 20. Sospensione del procedimento
Qualora le parti, in solido tra loro, non provvedano al versamento degli anticipi dovuti agli Arbitri e/o alla Camera Arbitrale Forense, la stessa, su segnalazione della Segreteria Arbitrale, può sospendere il procedimento e con esso il termine per la pronuncia del lodo.
Decorsi inutilmente 40 giorni dalla comunicazione alle parti della sospensione del procedimento, la Camera Arbitrale Forense può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alle domande proposte dalla parte rimasta inadempiente.
L’estinzione, totale o parziale, del procedimento non determina la caducazione della convenzione arbitrale.
CAPO IV LA FASE FINALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Art. 21. Deliberazioni conclusive
Gli Arbitri, prima di procedere alla pronuncia del lodo definitivo, dichiarano chiusa l’istruttoria ed invitano le parti a depositare memorie conclusionali e di replica. Xxxxxxx invitare le parti a partecipare ad una udienza di discussione orale.
Art. 22. Termine per la Pronuncia e Proroghe
Gli Arbitri pronunciano il lodo definitivo entro 180 giorni dalla prima udienza del procedimento arbitrale. Il termine per la pronuncia del lodo si intende rispettato col deposito dello stesso, presso la Segreteria Arbitrale.
Ove gli Arbitri decidano l’ammissione di mezzi di prova o della consulenza tecnica, il termine di cui sopra può essere prorogato di 60 giorni.
E’ sempre consentita la proroga del termine per accordo delle parti.
Art. 23. Lodo Arbitrale
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri.
Nelle procedure con più Arbitri, il lodo può essere sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri, purché venga precisato che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno potuto o non hanno voluto sottoscriverlo.
Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno, ed è siglato dagli arbitri su ogni foglio ed è sottoscritto in calce. Viene depositato presso la Segreteria Arbitrale, la quale provvede a comunicare il deposito alle parti tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata.
Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell’ultima sottoscrizione.
Il lodo è consegnato in originale dalla Segreteria Arbitrale alle parti su loro richiesta, salvo quanto previsto dall’art. 24, 5° comma. In nessun caso la Segreteria può rilasciare copia del lodo a soggetti diversi dalle parti, salvo loro diverso accordo.
Art. 24. Onorari degli Arbitri e della Camera Arbitrale Forense – Spese di procedura
La Camera Arbitrale Forense stabilisce gli onorari degli Arbitri ed il compenso della Camera Arbitrale Forense sulla base della Tariffa in vigore (v. Allegato “A”), nonché i criteri di ripartizione di quanto dovuto in via anticipata, fatta salva la solidarietà.
La Segreteria determina gli anticipi distintamente per le domande di ciascuna parte.
Per controversie di eccezionale complessità o valore, ovvero di particolare semplicità, la Camera Arbitrale Forense, su istanza di parte e con decisione motivata, può derogare alla Tariffa in vigore. Con la pronuncia del lodo, gli Arbitri indicano l’ammontare definitivo del loro compenso sulla base della Tariffe in vigore e liquidano le spese di difesa, ponendo i relativi importi a carico della parte soccombente, salva la sussistenza di giusti motivi di compensazione.
La Camera Arbitrale Forense può sospendere la consegna del lodo alle parti sino a che non siano stati versati i diritti e le spese di Segreteria ed ogni compenso spettante agli Arbitri.
Art. 25. Norma finale
Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2013.
La Camera Arbitrale Forense è libera di modificare il Regolamento e la Tariffa allegata.
Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di cui agli articoli 806 e seguenti c. p. c.
Allegato:
A) Tariffario.