Rivista per la consulenza in agricoltura n. 30/2018
Rivista per la consulenza in agricoltura n. 30/2018
di Xxxxx Xxxxxxxx X’Xxxxxxx – avvocato
La globalizzazione, i progressi della digitalizzazione, l’esigenza di aumentare la dimensione aziendale impongono continui investimenti in innovazione. Tra gli strumenti contrattuali orientati all’accrescimento della innovazione e, conseguentemente, della capacità competitiva richiamiamo l’attenzione sui contratti di filiera. Il contratto di filiera è l’accordo tra un soggetto pubblico, cui compete l’erogazione dei finanziamenti, il Ministero delle politiche agricole, e le parti private, c.d. imprese beneficiarie, cui compete di realizzare un programma di investimenti. Tale programma deve partire dalla produzione agricola e svilupparsi nei diversi segmenti della filiera, ovvero deve interessare tutte le fasi di produzione: da quella primaria a quella di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari.
I grandi cambiamenti produttivi sollecitano in misura crescente la tenuta competitiva del sistema produttivo italiano. La globalizzazione degli scambi, l’esigenza di aumentare la dimensione aziendale, di orientare la produzione alla domanda e i progressi della digitalizzazione impongono continui investimenti in innovazione, sia produttiva sia organizzativa.
Nel caso delle imprese italiane questa capacità appare, purtroppo, indebolita da una frammentazione delle catene del valore, che non ha come unico fattore il peso schiacciante delle imprese di piccola e piccolissima dimensione (che rappresentano più del 98% del totale nell’economia italiana e, soprattutto occupano il 57% circa del totale degli occupati - dati Istat), ma anche gli scarsi livelli di collaborazione tra i diversi soggetti della filiera. A questo proposito, secondo una ricerca condotta dal Mise nel 2012 su un campione rappresentativo di micro, piccole e medie imprese, solo il 13,7% di esse aveva formalizzato strategie di collaborazione con altri soggetti imprenditoriali.
Per contribuire a superare questi vincoli strutturali dell’economia agroalimentare italiana si segnalano, tra gli strumenti contrattuali previsti dal nostro ordinamento giuridico, i contratti di filiera, strumenti orientati a progetti d’investimento tra più soggetti imprenditoriali e finalizzati, negli impegni assunti dalle parti, ad accrescere l’innovazione e, conseguentemente, la capacità competitiva dei contraenti.
Con la Legge Finanziaria 2003 (L. 286/2002), provvedimento a sostegno della filiera agroalimentare, il Legislatore colloca il contratto di filiera per facilitare l’integrazione nella filiera agroalimentare.
Il contratto di filiera è il contratto stipulato tra il Mipaaf e i soggetti beneficiari, finalizzato alla realizzazione di programmi d’investimento integrati, a carattere interprofessionale e a rilevanza nazionale. Dunque, per orientarsi sui “contratti di filiera” i principali provvedimenti da prendere in considerazione sono quelli del Mipaaf, recanti criteri, modalità e procedure per l’attuazione della contrattazione di filiera. Da questi provvedimenti si cercherà di ricavare le caratteristiche principali analizzando cosa si intenda per contratto di filiera e quale sia la relativa portata nel settore agroalimentare.
Per contratto di filiera si intende un rapporto tra i soggetti della filiera agroalimentare, che hanno sottoscritto un Accordo di filiera, e il Mipaaf, al fine di realizzare un programma di investimenti. Il programma deve partire dalla produzione agricola e svilupparsi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multi regionale. In sostanza deve interessare tutte le fasi di produzione: da quella primaria a quella di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari.
Con il termine filiera, infatti, si intende l’insieme delle fasi che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. Per esempio la filiera del grano è costituita dalla coltivazione del grano, dalla molitura, dall’impastamento, dal confezionamento ed etichettatura, dalla distribuzione fino al consumatore.
In sostanza, i contratti di filiera favoriscono i processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti stessi, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola (un po’ come i contratti di rete).
Tali contratti costituiscono attuazione del principio di collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione di interventi che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico della PA. Sebbene questi profili pubblicistici, ove si evidenzia il ruolo preminente attribuito alla parte contraente pubblica, cui compete l’erogazione dei finanziamenti, la disamina della fattispecie mette in luce il riconoscimento attribuito dal Legislatore ai soggetti collettivi privati, cui è rimessa la programmazione economica e finanziaria, e quindi il futuro dell’intera filiera agroalimentare. Essi infatti sono i soggetti promotori dell’iniziativa, cui è affidato il complesso compito di pianificare nel tempo gli investimenti da attuare per promuovere lo sviluppo della filiera.
Più specificatamente il contratto di filiera si fonda su un accordo di filiera, sottoscritto dai diversi soggetti della filiera stessa, operanti in un ambito territoriale multi regionale. L’accordo individua il soggetto proponente, che assume il ruolo di referente nei confronti del Mipaaf circa l’esecuzione del
programma, gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari cioè delle imprese ammesse alle agevolazioni.
All’accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il contratto di filiera è sottoscritto solamente dai soggetti che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del programma. Tale programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione alla attività svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire l’intera filiera e dimostrare l’integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento delle relazioni organizzative e commerciali e in termini di distribuzione del reddito.
Passando a esaminare i soggetti proponenti, questi, individuati dai soggetti beneficiari di cui ne assumono la rappresentanza per tutti i rapporti con il Mipaaf, possono assumere la forma di:
− società cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di imprese, OP (organizzazioni di produttori agricoli) e AOP (associazioni di organizzazioni di produttori agricoli) riconosciute che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
− società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
− associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
− reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
− le rappresentanze di distretti rurali e agro alimentari individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 228/2001.
Sono, invece, soggetti beneficiari del contratto di filiera:
− imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, società cooperative e loro consorzi, nonché imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
− le OP e AOP agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
− società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori
agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da OP riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.
Per quanto concerne i contenuti della proposta, la parola d’ordine è innovazione. Potrebbe trattarsi di un’innovazione di prodotto oppure di processo per consentire innanzitutto un miglior posizionamento del risultato finale sui mercati, anche in termini di rispondenza agli standard della distribuzione, e in particolare un maggior livello di garanzia del prodotto in relazione alla sicurezza alimentare.
Più precisamente, le iniziative ammissibili riguardano di solito le seguenti tipologie di investimento:
− investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connesse alla produzione agricola primaria (ad esempio, costruzione o miglioramento di beni immobili, acquisto di macchinari e attrezzature, sviluppo di programmi informatici, spese generali per consulenze, etc.);
− investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli (ad esempio, costruzione o miglioramento di beni immobili, acquisto di macchinari e attrezzature, sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze, spese generali per consulenze, studi di fattibilità, etc.);
− costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (ad esempio, costi per le ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere, mostre, spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento, per affitto dei locali e degli stand, costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche, costi delle campagne promozionali, etc.);
− progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo (ad esempio, spese di personale relative a ricercatori, tecnici, costi relativi a strumentazione e attrezzature, agli immobili e ai terreni utilizzati per il progetto, costi per i servizi di consulenza, spese generali, altri costi di esercizio imputabili al progetto, etc.)
Per far fronte ai suddetti investimenti le spese ammissibili e i limiti agli investimenti sono abitualmente stabiliti con Decreto del Mipaaf. Sulla base dell’ultima “programmazione” (D.M. 2016) erano agevolabili i contratti di filiera i cui piani progettuali prevedevano un ammontare di investimenti ammissibili compreso tra 4 e 50 milioni di euro e l’intensità dei contributi andava da un minimo del 40% delle spese ammissibili fino a un massimo del 100% per gli aiuti in materia di ricerca e sviluppo.
Relativamente al sistema agevolativo solitamente le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma del contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Tale sistema è applicato a sportello, prevedendo cioè la concessione dei benefici sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e delle risorse finanziarie disponibili.
L’obiettivo, dunque, della contrattazione di filiera, considerato anche il contesto economico in cui viviamo sempre più contraddistinto da liberalizzazione dei mercati e pressioni concorrenziali, è sostenere investimenti di rilevanza nazionale, promuovendo, nella prospettiva di accrescere la competitività, l’integrazione di filiera e, conseguentemente, l’innovazione organizzativa e produttiva del settore agricolo e agroalimentare. Sotto un profilo meramente giuridico tale forma contrattuale è riconducibile nel più ampio fenomeno della c.d. “contrattazione programmata”, ossia quella particolare regolamentazione concordata tra soggetti pubblici e parti private (Legge Fallimentare 1997). È indubbio che tale contrattazione è contraddistinta dal fatto che uno dei 2 soggetti parte del contratto è la PA, che negoziando con la parte privata (le imprese) il contenuto della prestazione adotta una tecnica tipica dell’istituto privatistico quando, invece, i suoi atti sono, per definizione, di diritto pubblico.
Argomento | Contratto di filiera D.M. 8 gennaio 2016 (criteri, modalità e procedure per l’attuazione della contrattazione di filiera) |
Contratto tra soggetti della filiera e il Mipaaf, finalizzato a un programma di investimenti a carattere interprofessionale, di rilevanza nazionale che, partendo, dalla produzione agricola, si sviluppi in un ambito territoriale multi regionale | |
Soggetti proponenti | Cooperative, consorzi, OP, società con il 51% di capitale agricolo, ATI, reti di impresa |
Soggetti beneficiari | Pmi, anche in forma consortile, società cooperative e loro consorzi, reti di impresa, OP e società con il 51% di capitale agricolo |
Limiti investimenti ammissibili | Compresi tra 4 e 50 milioni di euro: • investimenti nelle aziende agricole (produzione agricola primaria) • investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli • investimenti per la pubblicità di prodotti agricoli di qualità • investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo |
Agevolazioni concedibili | • Contributo in conto capitale: max. 50% degli investimenti ammissibili nelle Regioni meno sviluppate e fino al 40% degli investimenti nelle altre Regioni • contributo in conto capitale: max. 50% delle spese ammissibili • finanziamento agevolato (articolato nelle 2 componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario) fino al 100% degli investimenti ammissibili |
Xxxxxx e tasso del finanziamento agevolato | Xxxxx firma del contratto minimo 4 anni, massimo 15 anni Tasso agevolato pari allo 0,50% Le erogazioni, a stato avanzamento lavori, sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario |
Fasi delle procedure di approvazione e finanziamento | • presentazione al Mipaaf delle domande valutate con procedura a sportello • istruttoria dell’ammissibilità entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di valutazione positiva dell’approvazione viene data comunicazione al soggetto |
proponente e alle Regioni o Provincie autonome ove sono localizzati i progetti, per l’eventuale cofinanziamento • presentazione al Mipaaf della proposta di contratto di filiera entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione • valutazione tecnico – amministrativa entro i successivi 60 giorni e, acquisita l’eventuale delibera di concessione del finanziamento dalla banca, approvazione definitiva del contratto e programma di investimento • comunicazione della approvazione al soggetto proponente, alla banca finanziatrice e nel caso di cofinanziamento alle Regioni o Provincie autonome interessate, oltre che a CDP per la concessione del finanziamento agevolato • trasmissione del Mipaaf al soggetto proponente lo schema di contratto di xxxxxxx, xxxxxxxx un termine perentorio per la sottoscrizione |