ACCORDO QUADRO
Allegato 8
ACCORDO QUADRO
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VASCHE DI LAMINAZIONE DEL FIUME SEVESO IN COMUNE DI SENAGO
(MI-E-789).
C.I.G.: 79411013DA - C.U.P. B19H12000270002
CONTRATTO DELL’ACCORDO QUADRO (SCHEMA)
REP. N. ……….. CLASS. ……… ATTI PUBBLICI FASC. …………
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO A.I.PO
******
SCHEMA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
******
CONTRATTO ACCORDO QUADRO per l’esecuzione dei (MI-E-789) Lavori di realizzazione di vasche di laminazione del fiume Seveso in comune di Senago (MI)
CIG 79411013DA – CUP B19H12000270002
TRA
il Dott. Ing. . nato a ……………..……. il , il quale
interviene nel presente atto in qualità di Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale di AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx, CODICE FISCALE: 92116650349 - PARTITA IVA: 02297750347 - di
seguito per brevità AIPO, e, come tale, munito degli occorrenti poteri giusta Direttoriale n. …………….. del ……………
e
l’impresa ……………..………………., con sede in ………….…., Via ……………., ….,
C.F. e P.IVA ……………., di seguito denominata semplicemente “Appaltatore”, rappresentata dal sig , nella sua qualità di
………….…… della suddetta impresa e residente, per la carica, presso la sede della stessa, di seguito denominata semplicemente “Appaltatore”;
si stipula il seguente contratto.
PREMESSO CHE:
− con Determinazione del Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale, n. …… del ………., esecutiva a norma di Legge è stato disposto di dar corso alle procedure di affidamento di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
− con determina del Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale, n. …… del ………., si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, con efficacia sottoposta a condizione sospensiva della verifica dei requisiti di legge, l’Accordo Quadro (MI- E-789) Lavori di realizzazione di vasche di laminazione del fiume Seveso in comune di Senago (MI);
− la suddetta determinazione dirigenziale, n. , in data
, è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo ed effettuata ai sensi di legge, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Operatore economico, e che sussistono, pertanto, tutte le condizioni per la stipulazione del contratto come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., articoli 32, commi 7, 9 e 10, 76 comma 5, verificata la disponibilità a bilancio della relativa spesa per la prima annualità.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. AIPO affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, le opere (MI-E-789) lavori di realizzazione di vasche di laminazione del fiume Seveso in comune di Senago (MI), da eseguirsi per stralci di intervento, con le modalità e alle condizioni stabilite nel progetto esecutivo dei lavori, mediante Accordo Quadro con un solo operatore economico e senza la riapertura del confronto competitivo.
2. I contratti applicativi basati sull’Accordo Quadro dovranno essere eseguiti dall’appaltatore a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali, della normativa applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del contratto medesimo.
Articolo 2. Ammontare del contratto quadro
1. L’ammontare complessivo dell’Accordo Quadro è pari ad
€ di cui:
€ per lavori;
€ 500.000,00 per oneri di sicurezza.
2. Il valore complessivo dell’accordo quadro non impegna la stazione appaltante a stipulare i singoli contratti applicativi dell’accordo quadro fino a quella concorrenza.
3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
4. Il contratto è stipulato a “corpo” ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016.
5. Ai sensi dell’art. 95, commi 6 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Aggiudicatario ha offerto in sede di gara un ribasso percentuale pari al
………………………………..……%.
6. I singoli contratti applicativi saranno contabilizzati prendendo come riferimento i prezzi di cui agli elenchi facenti parte del progetto esecutivo approvato, che rimarranno in vigore per tutta la durata dell’accordo quadro.
7. L’ammontare di ogni singolo contratto applicativo è determinato dall’applicazione del ribasso di gara a ciascuno dei prezzi dell’elenco.
Articolo 3. Durata dell’accordo quadro
1. La durata dell’accordo quadro è pari a 4 anni dalla data della sua sottoscrizione decorsi i quali l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi, e fatta salva la vigenza, se successiva, dei contratti applicativi già stipulati fino alla loro scadenza.
Articolo 4. Condizioni generali del contratto quadro
1. L'accordo quadro viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto, che l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. L’accordo Quadro si svilupperà al massimo in 3 (tre) Stralci e la gamma completa delle tipologie di prestazioni che l’appaltatore sarà chiamato ad effettuare è descritta nel Capitolato Speciale Parte I e negli elaborati grafici del Progetto Esecutivo.
3. La Stazione Appaltante potrà disporre, per ragioni di opportunità e necessità, l’esecuzione, temporalmente sovrapposta, di più contratti applicativi.
Articolo 5. Anticipazione
1. E’ prevista, alla stipula dei singoli contratti applicativi, l’anticipazione del prezzo secondo le prescrizioni di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio
1. L' appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico, depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecniche e
morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.
2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
Articolo 7. Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’esecuzione dei singoli contratti applicativi riconducibili all’accordo quadro sono applicate le penali con le modalità ed i contenuti previsti all’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Qualora l’ammontare delle penali superi il 10% dell’importo massimo di spesa di cui al precedente art. 2, punto 1, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto quadro in danno all’Appaltatore ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori
1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
3. Qualora l'Appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento ad impartire le più opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è presupposto indefettibile per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Articolo 9. Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore
1. Nel caso in cui l’Aggiudicatario sia costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, all’Impresa (Capogruppo) spetta la rappresentanza
esclusiva, anche processuale, della/e Impresa/e mandante/i nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alla/e Impresa/e Mandante/i. Ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rimane ferma la responsabilità solidale del raggruppamento nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Per la/le Impresa/e Mandante/i esecutrice/i di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza. L’impresa
…………………….. (Capogruppo) eseguirà il …….% (……………… per cento) delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro e l’impresa ………….
(Mandante) eseguirà il ….% (……….. per cento), come indicato nel mandato collettivo speciale prodotto dall’Appaltatore.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dall’art. 60 del Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro, unitamente a tutti quelli a lui imposti per legge o per regolamento.
3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche dei lavori da eseguire.
5. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
8. Sono altresì a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
a) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello dell’emissione del certificato di collaudo;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti.
Articolo 10. Clausola di ottemperanza L. 136/2010
1. Le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alla L. 13 agosto 2010 n. 136 (G.U. 196 del 23/08/2010) e ad effettuare le modalità di pagamento ivi previste.
2. Le prescrizioni contenute nella Legge n. 217/2010 di conversione del Decreto Legge 12novembre 2010, n. 187, avente per oggetto misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n.265 del 12 novembre 2010), si intendono come espressamente conosciute e sottoscritte dalle parti, con particolare riferimento alle modifiche introdotte agli artt. 3 e 6 della sopra citata Legge 136/2010.
Articolo 11. Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nonché a quanto espressamente indicato nel Capitolato Speciale.
2. L’Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
Articolo 12. Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall’art. 106 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Articolo 13. Pagamenti in acconto e Pagamenti a saldo
1. In materia di pagamenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro.
1. 2. In applicazione dell’art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente bancario – postale dedicato alla commessa nonché I soggetti delegati ad operare sul sopra citato conto corrente saranno specificati nella dichiarazione relativa al Conto Corrente
Dedicato che sarà allegata ai singoli Contratti Attutivi relativi al presente Accordo Quadro.
Articolo 14. Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del C.C., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio avanti al Giudice Ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 15. Collaudo
1. La verifica che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità al contratto quadro e che i dati risultanti dalla contabilità corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, verrà effettuato collaudo come previsto dall’art. 102 del D.Lgs.50/2016.
Articolo 16. Risoluzione del contratto
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 107, 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata A.R. o PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) mancato avvio dei lavori a seguito della intervenuta consegna, come già indicato all’art. 12del Capitolato Speciale;
b) mancata consegna del Piano Operativo della Sicurezza – POS – entro i termini prescritti;
c) emersione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e criminale in genere nella ditta Appaltatrice, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 159/2011.
d) inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;
e) frode nell'esecuzione dei lavori;
f) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’aggiudicatario, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
h) inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia, ove applicabili;
i) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti;
j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
k) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
l) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n.81 del 09/04/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 33, 34 e 35 del capitolato, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli a riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;
m) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore ed in contraddittorio con il medesimo.
3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. La presente disciplina si applica anche per la risoluzione di un contratto applicativo.
Articolo 17. Controversie
1. Per le controversie, così come meglio specificato dall’art. 38 del Capitolato Speciale Parte I, si richiamano gli art 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 50/2016, sono deferite al Giudice Ordinario, essendo esclusa la competenza arbitrale. La competenza è del foro di Milano, anche in deroga ad eventuali altri fori competenti per territorio.
Articolo 18. Recesso dal contratto
1. (parte eventuale, da inserire ove si stipuli in pendenza del rilascio dell’informazione antimafia) L’Operatore economico dichiara di essere a conoscenza che L’AIPO recederà dal presente contratto, stipulato in assenza della informazione del prefetto ai fini della legge cosiddetta “antimafia”, come stabilito dall’articolo 92, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (fine parte eventuale)
2. L’AIPO può recedere dai contratti applicativi in qualunque tempo e fino al termine dell’appalto ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove vengono eseguiti i lavori.
2. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo ai contenuti dell’art. 105 del D.Lgs. del 50/2016.
Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto
1. 1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso i seguenti documenti:
a) il Capitolato speciale;
b) l’ elenco prezzi;
c) lo schema di contratto applicativo;
d) l’Offerta prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara;
e) dichiarazione conto dedicato per tracciabilità flussi finanziari.
2. Fanno altresì parte integrante del contratto, anche se ad esso non materialmente allegati ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i documenti previsti dal Capitolato Speciale, all’art. 7 (documenti che fanno parte del contratto).
Articolo 21. Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le opere oggetto del presente contratto anche mediante subappalto, come dichiarato dall’impresa stessa in sede di offerta, per quanto compete i lavori rientranti nelle seguenti categorie , nel rispetto della vigente legislazione in
materia.
3. Si applica l’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 con il limite massimo nei limiti di legge previsti all’atto della pubblicazione del bado di gara.
4. Nei contratti che stipulerà con i propri subcontraenti relativamente ai contratti applicativi derivati dal presente accordo quadro l’appaltatore si impegna a inserire apposita clausola di ottemperanza a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di pagamento di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Il mancato inserimento di tale clausola comporterà la nullità assoluta del relativo contratto.
Articolo 22. Cauzione definitiva - Garanzia fidejussoria
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell’art. 103 del X.X.xx. 50/2016, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria n. ………….. rilasciata in data
…………. dalla ……………………. con sede legale in ………… - Via ……….. - Agenzia .........- per l'importo di € …………...
2. L’importo della cauzione è calcolato sull’importo complessivo dell’Accordo Quadro e garantisce anche la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. Tale garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta nei termini di cui all’art. 103 del X.X.xx. 50/2016.
4. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese relative ai lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto, nel rispetto dei risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata proporzionalmente in caso di aumento degli stessi importi.
Articolo 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione
1. L’Appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi inconseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L’Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per i danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, che cesserà ai sensi dell’art. 103commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016.
3. L’AIPO e l’Operatore economico si danno reciproco atto che eventuali controversie relative all’esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell’arbitrato.
4. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il X.X.xx. 81/2008 e s.m.i., nonché’ tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Articolo 25. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante; tutti gli importi citati nel presente contratto e nell’allegato Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.
3. Il presente contratto sarà registrato a termine fisso a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.
4. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., l’Appaltatore con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
5. Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti contraenti in segno di completa ed incondizionata accettazione a mezzo di firma digitale, valida alla data odierna.
6. Il presente contratto beneficia della registrazione a tassa fissa ai sensi della legislazione vigente.
Articolo 27. Riservatezza e trattamento dei dati
1. L’AIPO ha designato con propria determinazione n. 731 del 30.04.2018, il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)., nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/2016.
2. L’Operatore economico, in qualità di Responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che sono pubblicate sul sito web aziendale xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx. e che l’Operatore economico
dichiara di conoscere ed accettare.
3. L’Operatore economico deve in ogni caso comunicare all’AIPO i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati
4. Il signor …......................... dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016, per l’utenza esterna, pubblicata sul sito web aziendale xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx
5. Il Dott. Ing. ……………- informa il signor che “titolare”
del trattamento è l’AIPO stessa nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore – il Direttore Generale.
Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto dell’allegato/degli allegati.
Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante approva specificamente le condizioni contenute: nel presente contratto: articoli 2 (ammontare dell’accordo quadro), 7 (penali), 16 (Risoluzione del contratto), 18 (Recesso dal contratto), 23 (Responsabilità) e 17 (Modalità di soluzione delle controversie e Foro competente).
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante, AIPO:
L'appaltatore