Accordo di programma per la realizzazione del sistema integrato previsti dal PIANO DI ZONA 2021-2023 (Documento di programmazione del welfare locale) ai sensi
per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali e socio-sanitari
previsti dal PIANO DI ZONA 2021-2023
(Documento di programmazione del welfare locale)
ai sensi
dell’art. 19 della legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
dell’art. 18 della legge regionale 3/2008, “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”
Tra
le Amministrazioni comunali di: ABBADIA CERRETO, BERTONICO, BOFFALORA D’ADDA, BORGHETTO LODIGIANO, BORGO SAN XXXXXXXX, BREMBIO, CASALETTO LODIGIANO, CASALMAIOCCO, CASALPUSTERLENGO, CASELLE XXXXX, CASELLE LURANI, CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA, CASTELGERUNDO, CASTIGLIONE D’ADDA, CASTIRAGA VIDARDO, CAVENAGO D’ADDA, CERVIGNANO D’ADDA, CODOGNO, COMAZZO, CORNEGLIANO LAUDENSE, CORNO GIOVINE, CORNO VECCHIO, CORTE PALASIO, CRESPIATICA, FOMBIO, GALGAGNANO, GRAFFIGNANA, GUARDAMIGLIO, LIVRAGA, LODI, LODI VECCHIO, MACCASTORNA, MAIRAGO, MALEO, MARUDO, MASSALENGO, MELETI, MERLINO, MONTANASO LOMBARDO, MULAZZANO, ORIO LITTA, OSPEDALETTO LODIGIANO, OSSAGO LODIGIANO, PIEVE FISSIRAGA, SALERANO SUL LAMBRO, SAN COLOMBANO AL LAMBRO, SAN FIORANO, SAN XXXXXXX IN STRADA, SAN XXXXX AL PORTO, SANT’ANGELO LODIGIANO, SANTO STEFANO LODIGIANO, SECUGNAGO, SENNA LODIGIANA, SOMAGLIA LODIGIANA, SORDIO, TAVAZZANO CON VILLAVESCO, TERRANOVA DEI PASSERINI, XXXXXX LODIGIANO, XXXXXX XXXXXX, VILLANOVA DEL SILLARO, ZELO BUON PERSICO, che compongono l’Ambito distrettuale di Lodi
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi, rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxx
l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxxxx;
Dato atto che
la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;
e stabilisce che
i Comuni associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali ora Agenzie di Tutela della Salute, in attuazione della legge regionale n. 23/15, provvedono a definire il piano di zona, nell'ambito delle risorse disponibili;
il piano di zona è, di norma, adottato attraverso Accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
all'accordo di programma, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 dell’art. 19 della legge n. 328/00, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10 della stessa legge n. 328/00, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano;
la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”
all’articolo 11, comma 1, lettera a) attribuisce alla Regione la funzione di indirizzo per la programmazione delle unità di offerta sociali;
all’articolo 13, comma 1, lettera a) attribuisce ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane, ove delegate, la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della stessa legge;
all’articolo 18
individua il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale, nel quale sono definiti le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;
definisce le modalità di approvazione, di attuazione, la durata e l’ambito territoriale di riferimento del Piano di Zona;
nelle more dell’applicazione della Legge regionale 22 del 14 Dicembre 2021 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33” e degli atti applicativi della stessa, si procede ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” che favorisce, per quanto di competenza, l’integrazione del SSL con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali;
all’art 1 afferma che il sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, di seguito denominato sistema sociosanitario lombardo (SSL), promuove e tutela la salute ed è costituito dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta sanitaria e sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali;
all’art. 2 prevede che la programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSL sono attuate con gradualità e nei limiti delle risorse economiche disponibili e si conformano a principi generali, tra cui la promozione delle forme di integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del SSL e l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell’individuazione delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale;
all’art 6 rimarca che le ATS garantiscono l’integrazione di tali prestazioni con quelle sociali di competenza delle autonomie locali;
all’art. 7 evidenzia che le ASST favoriscono l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali;
all’art. 9 prevede che il SSL attiva modalità organizzative innovative di presa in carico in grado di integrare, anche facendo uso delle più aggiornate tecnologie e pratiche metodologiche, in particolare di telemedicina, le modalità di risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità, per garantire la continuità nell’accesso alla rete dei servizi e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
in più articoli indica la necessità dell’integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali di competenza delle autonomie locali nell’ambito del SSL, favorendo la realizzazione di reti sussidiarie di supporto che intervengono in presenza di fragilità sanitarie, sociali e socioeconomiche; le reti sono finalizzate a tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, anche in presenza di problematiche assistenziali derivanti da non autosufficienza e da patologie cronico-degenerative.
Richiamati
il DPCM 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” che definisce tali prestazioni e attribuisce degli oneri conseguenti al FSN (Fondo Sanitario Nazionale) o agli Enti Locali;
il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” - le successive modifiche e integrazioni - e il DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, per le parti in vigore o che entreranno in vigore con successivi provvedimenti;
la DGR 4111/2020 “Determinazioni in merito al percorso di definizione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale – triennio 2021 -2023” che prevede tra l’altro la proroga degli accordi di programma fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2021 -2023 che dovrà concludersi entro il 31/12/2021, termine poi prorogato al 28/02/2022 con DGR n° XI / 5557 del 23/11/2021;
L’ “Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2021-2023” di cui alla DGR n. 4563/2021;
Premesso che
Ai sensi della DGR 4111/2020, il percorso di definizione delle Linee di indirizzo per il triennio 2021-2023 prevede la realizzazione di momenti di lavoro con le rappresentanze degli Uffici di Piano, ATS, ASST, Terzo Settore, il cui apporto sarà significativo affinché le indicazioni riguardanti la nuova programmazione siano il più possibile espressione di partecipazione e condivisione.
In questa logica, il percorso per la predisposizione dei Piani di Zona 2021 – 2023 ha previsto - ai sensi della DGR 4563/2021 - le seguenti azioni:
Condivisione e definizione in Cabina di Regia Unificata dei percorsi da seguire per attuare le indicazioni previste dalla normativa regionale in tema di programmazione zonale.
Individuazione delle policy (Supporto alle persone in povertà, supporto alla progettazione individualizzata per persone con disabilità, Contrasto alla violenza di genere) ed avvio di gruppi di lavoro integrati per la costruzione di un sistema di indicatori per la valutazione dell’impatto delle politiche e delle misure messe in atto dall’Ambito (outcome).
Declinazione a livello locale, attraverso le cabine di Regia Territoriali delle tematiche riguardanti l’integrazione socio sanitaria, partendo dall’analisi del documento sottoscritto nella precedente triennalità, individuando le criticità e stabilendo le priorità per il triennio 2021 – 2023.
Coprogettazione a livello locale attraverso seminari tematici ai quali hanno partecipato tutti gli attori coinvolti nella programmazione zonale (Ambiti, Comuni, Terzo settore, ATS e ASST).
Formazione congiunta per l’elaborazione di Profili di salute di Comunità finalizzati alla programmazione zonale.
Convenuto che
nell’ambito del processo di programmazione del welfare locale dell’Ambito distrettuale di Lodi, il presente documento recepisce le indicazioni di ricomposizione delle politiche di welfare: i Comuni dell’Ambito e l’ATS della Città Metropolitana di Milano, l’ASST di Lodi concordano di sottoscrivere l’Accordo per la realizzazione del Piano di Zona articolato secondo gli obiettivi e gli impegni specifici indicati.
Visto
il verbale dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale di Lodi del 24 Febbraio 2022 durante il quale è stato approvato il Piano di Zona per l’anno 2021-23 (Allegato 1) al presente Accordo di Programma come sua parte integrante e sostanziale;
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si sottoscrive il presente Accordo di Programma
Art. 1 – Oggetto
Il presente Accordo di programma, che rappresenta l’atto con cui i diversi attori adottano il Piano di Zona per l’anno 2021-23 (Allegato 1 al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale), ha per oggetto la definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Documento di programmazione del Welfare locale.
Art. 2 – Finalità ed obiettivi
Il presente Accordo di Programma intende dare concreta attuazione al processo di programmazione e progettazione locale del Piano di Zona, in attuazione degli obiettivi stabiliti dalla DGR regionale che mirano a stimolare percorsi di coordinamento e ricomposizione , che siano in grado di produrre risposte di sistema ai bisogni – vecchi e nuovi – in modo trasversale il territorio sistematizzando la cooperazione e il coordinamento sovrazonale tra Ambiti con ASST e ATS; in particolar modo per allargare e approfondire lo spettro di cooperazione tra gli attori territoriali e spingere per una reale sistematizzazione nella definizione di filiere integrate di servizi.
Il Piano di Zona dovrà focalizzarsi su progettazioni integrate e trasversali tra differenti aree di policy, per fornire risposte che superino la frammentarietà degli interventi avendo presente la multidimensionalità del bisogno.
Il Terzo settore e il privato profit, assumono un ruolo di crescente importanza e saranno coinvolti fin dalle prime fasi di progettazione: essi infatti potranno concorrere inizialmente all’individuazione degli obiettivi dei processi di programmazione locale e partecipare, anche in modo coordinato con l'Ambito, alla definizione di progetti per servizi e interventi di cura alla persona. Questa sinergia richiederà un profondo rinnovamento nei metodi di lavoro e nelle relazioni ed implicherà l’introduzione di nuovi strumenti di valutazione dei cambiamenti ottenuti e dei risultati prodotti che superino la consueta e consolidata modalità di rendicontazione.
Art. 3 – Individuazione dell’Ente Capofila e dell’Ente Istituzionale con la responsabilità della Governance politica della programmazione zonale
Ente capofila
I Comuni sottoscrittori del presente Accordo, così come deliberato dall’Assemblea dei sindaci nella seduta del 24 Febbraio 2022 individuano l’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali (ACSI), con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx (XX. e P.IVA 04985760968), che accetta con la sottoscrizione per adesione del presente Accordo, quale Ente Capofila responsabile dell’attuazione del presente Accordo. l’Ente Capofila opera vincolato nell’esecutività al mandato dell’Assemblea dei sindaci di Ambito distrettuale ed adotta ogni atto di competenza per l’attuazione del presente Accordo di Programma nel rispetto degli indirizzi espressi dall’Assemblea distrettuale dei Sindaci e delle competenze gestionali attribuite al personale preposto per l’attuazione del Piano di Zona.
L’Ente capofila svolge la funzione di coordinamento dell’attuazione del Piano di Zona e di gestione delle risorse complessive necessarie e dei finanziamenti disponibili.
A tal fine, l’Ente capofila provvede:
a dare attuazione, tramite l’organismo tecnico dell’Ufficio di Piano, alle decisioni che sono adottate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Lodi;
alla gestione amministrativa/contabile, ivi compresi gli acquisti di beni e servizi, delle risorse economiche del Piano di zona, sulla base delle indicazioni decisorie espresse dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Lodi. A tale scopo, provvederà a gestire le risorse del piano di zona attraverso un conto corrente dedicato;
a dotare l’Ufficio di Piano del personale necessario per l’attuazione della programmazione zonale. A tal scopo, esso potrà agire mediante collaborazioni esterne e assunzioni del personale, a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno o parziale, del Piano di Zona a fronte delle scelte operate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Lodi, sempre in funzione delle coperture economiche e secondo le modalità previste dalla legge. Il personale assunto, a qualunque titolo, per il Piano di zona rimane in capo all’Ente capofila ed è sostenuto dal canale di finanziamento zonale per la durata del Piano di zona. In caso di eventuale individuazione di un nuovo Ente capofila, sia nel corso che al termine del triennio, il personale assunto e dedicato al servizio Udp/Piano di zona seguirà la funzione e sarà quindi necessario per il nuovo ente procedere con l’assorbimento dello stesso, nel rispetto delle procedure previste dalla legge in tema di cessione di ramo d’azienda. Tale procedura si deve intendere estesa a tutti gli impegni di cui l’Azienda Speciale Consortile si fa garante e carico nel ruolo di Ente capofila del Piano di zona.
Ente Istituzionale con la responsabilità della Governance politica della programmazione zonale.
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Lodi, sempre nella seduta del 24 Febbraio 2022 individua nel Comune di Lodi il ruolo di Ente Istituzionale con la responsabilità della Governance politica della programmazione zonale, per l’espletamento della funzione programmatoria in materia socio-assistenziale.
Tale scelta esplicita la funzione di indirizzo politico e strategico in merito alle politiche sociali quale compito esclusivo degli Enti locali dell’Ambito territoriale di Lodi.
Pertanto l’analisi dei bisogni e l’individuazione delle priorità sociali del territorio si realizzano attraverso:
gli Organismi Politici rappresentati sia in forma ristretta (Tavolo di coordinamento della programmazione zonale dei Sindaci) sia in forma allargata (Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale) previsti dal modello di governance;
la Struttura tecnica dell’Ufficio di Piano nel ruolo di coordinatore della programmazione zonale.
Al fine di determinare il raccordo tra il Comune di Lodi (quale Ente Istituzionale con la responsabilità della Governance della programmazione zonale) e l’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali (quale Ente Capofila responsabile dell’attuazione del presente Accordo), si chiarisce che:
si deve intendere separata ed inalterata la funzione di programmazione e di indirizzo, in tema di politiche sociali e parimenti di decisionalità in merito al riparto e utilizzo delle risorse economiche assegnate al territorio che permane in capo agli organi politici del Piano di Zona (L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Lodi e il Tavolo di Coordinamento della programmazione zonale dei Sindaci) e si esplica tramite la Struttura tecnica dell’Ufficio di Piano, da quella gestionale e strumentale svolta dall’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali;
l’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali sarà il terminale delle erogazioni dei fondi destinati al Piano di Zona, provvederà alla gestione amministrativa e contabile sulla base delle indicazioni decisorie espresse dagli organismi decisionali, dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Lodi e del Tavolo del Coordinamento della programmazione zonale dei Sindaci per il tramite dell’Ufficio di Piano;
l’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali sarà titolare delle collaborazioni esterne, delle assunzioni del personale del Piano di Zona e degli acquisti di beni e servizi a fronte delle scelte operate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Lodi.
Art. 4 – Territorio oggetto della programmazione e soggetti sottoscrittori
Sono soggetti sottoscrittori del presente Accordo:
le seguenti Amministrazioni comunali che compongono l’Ambito distrettuale di Lodi: ABBADIA CERRETO, BERTONICO, BOFFALORA D’ADDA, BORGHETTO LODIGIANO, BORGO SAN XXXXXXXX, BREMBIO, CASALETTO LODIGIANO, CASALMAIOCCO, CASALPUSTERLENGO, CASELLE XXXXX, CASELLE LURANI, CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA, CASTELGERUNDO, CASTIGLIONE D’ADDA, CASTIRAGA VIDARDO, CAVENAGO D’ADDA, CERVIGNANO D’ADDA, CODOGNO, COMAZZO, CORNEGLIANO LAUDENSE, CORNO GIOVINE, CORNO VECCHIO, CORTE PALASIO, CRESPIATICA, FOMBIO, GALGAGNANO, GRAFFIGNANA, GUARDAMIGLIO, LIVRAGA, LODI, LODI VECCHIO, MACCASTORNA, MAIRAGO, MALEO, MARUDO, MASSALENGO, MELETI, MERLINO, MONTANASO LOMBARDO, MULAZZANO, ORIO LITTA, OSPEDALETTO LODIGIANO, OSSAGO LODIGIANO, PIEVE FISSIRAGA, SALERANO SUL LAMBRO, SAN COLOMBANO AL LAMBRO, SAN FIORANO, SAN XXXXXXX IN STRADA, SAN XXXXX AL PORTO, SANT’ANGELO LODIGIANO, SANTO STEFANO LODIGIANO, SECUGNAGO, SENNA LODIGIANA, SOMAGLIA LODIGIANA, SORDIO, TAVAZZANO CON VILLAVESCO, TERRANOVA DEI PASSERINI, XXXXXX LODIGIANO, XXXXXX XXXXXX, VILLANOVA DEL SILLARO, ZELO BUON PERSICO;
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi, rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxx
l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.
Potranno aderire all’Accordo anche tutti i soggetti di cui all’art. 18 c. 7 L.R. 3/2008.
Allo scopo di assicurare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti costituenti la rete locale dei servizi, e per individuare un contesto adeguato a formulare rappresentanze, saranno garantite modalità di consultazione stabili e periodiche degli aderenti al Piano di Zona.
Art. 5 – L’Ufficio di Piano e suo Responsabile
L’Ufficio di Piano è individuato, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della L.R. 3/2008, come la struttura tecnico-amministrativa cui è affidato il coordinamento degli interventi e l’istruttoria degli atti di esecuzione del Piano.
Rappresenta la struttura gestionale e tecnica a supporto dell’Assemblea dei sindaci ed è coordinato da un responsabile individuato secondo con le modalità previste dal presente Accordo.
L’Ufficio di Piano è incardinato nell’Ente Capofila, Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali (ACSI). Le funzioni e l’articolazione organizzativa dell’Ufficio di Piano risultano quelle formalizzate con delibera di Assemblea dell’Ente capofila, Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali (ACSI), in data 14/01/2022, n. 5.
L’ufficio di Piano ha il ruolo di supporto tecnico e gestionale dei processi attuativi della programmazione zonale, riferiti in particolare agli obiettivi di ricomposizione e superamento della frammentazione, favorendo l’accesso ai servizi e promuovendo nuovi strumenti e azioni di welfare.
Garantisce il coordinamento operativo tra i diversi Enti e i diversi progetti.
Definisce e verifica le modalità operative per l’attuazione dell’Accordo di Programma, redige relazioni sullo stato avanzamento dei lavori per i Comuni di ambito e tiene informati i soggetti sottoscrittori sull’andamento del processo di attuazione del Piano di Zona.
Questo ruolo si integra con l’assunzione di una funzione di programmazione e orientamento delle azioni innovative e di sperimentazione.
Si interfaccia con ATS e partecipa, attraverso il suo responsabile, alla Cabina di Regia di cui all’articolo 6, comma 6, lettera f) della legge regionale n. 23/15.
Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato dall’Ente capofila rispettati i requisiti stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci in una figura in dotazione. Egli resta in carica per la durata di vigenza del Piano di zona, compreso eventuale periodo di proroga disposta da provvedimenti regionali, e fino all’individuazione del nuovo responsabile per la programmazione zonale successiva.
Il livello di inquadramento del Responsabile dell’Ufficio di Piano deve essere tale da poter assicurare le funzioni e i compiti sotto specificati.
Il Responsabile dell'Ufficio di Piano assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio di Piano assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento dello stesso.
Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'Ufficio nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso. In particolare:
assicura, su tutto il territorio dell’Ambito distrettuale, una programmazione condivisa ed una regolamentazione per quanto possibile omogenea della rete dei servizi sociali;
è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dall’Assemblea dei Sindaci.
Il Responsabile dell'Ufficio di Piano si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Al Responsabile dell'Ufficio di Piano spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Ufficio di Piano verso l'esterno che siano coerenti con il livello di inquadramento.
Sono attribuiti al Responsabile dell'Ufficio di Piano tutti i compiti funzionali all’attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali in particolare:
la responsabilità delle procedure d'appalto;
le liquidazioni degli impegni di spesa;
la partecipazione alle riunioni degli Organismi di governance politici e tecnici dei Comuni previsti dall’art. 11 del presente documento;
la direzione, organizzazione e controllo del personale dell'Ufficio di Piano;
la predisposizione degli atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali e regionali;
gli atti ad esso attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente capofila.
Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, inoltre:
definisce i compiti e propone gli obiettivi del personale dell'Ufficio;
dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei sindaci;
assume l'onere, nei confronti dell’Assemblea dei sindaci, di redigere annualmente report di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta;
assicura, avvalendosi della collaborazione del personale dell'Ufficio, l'attività di ricerca, studio ed elaborazione dei dati, in funzione della programmazione sociale e dell'elaborazione del relativo Piano di Zona ed allegati, da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea dei sindaci nei termini previsti dalla Regione;
cura, avvalendosi della collaborazione del personale dell'Ufficio, la ricerca, l'elaborazione e la predisposizione di progetti sociali finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali;
cura, avvalendosi della collaborazione del personale dell'Ufficio, gli aspetti informativi e della comunicazione relativi al Piano di Zona e delle attività in esso contenute.
Art. 6 – Impegni dei soggetti sottoscrittori
Ferme restando le competenze di ciascun sottoscrittore, le parti firmatarie del presente Accordo di Programma si impegnano:
a realizzare, per gli aspetti di competenza, le azioni del Piano di Zona nel rispetto dei criteri e delle modalità definite nel Piano stesso;
alla reciproca collaborazione per lo sviluppo di azioni che ampliano i soggetti coinvolti e interessati alla programmazione zonale come la scuola, il terzo settore, le organizzazioni sindacali, anche attraverso protocolli di intesa e accordi laddove ritenuto opportuno, per la più ampia e diffusa realizzazione delle azioni previste;
a favorire, programmandola, la partecipazione dei propri operatori ai diversi tavoli tecnici di confronto, monitoraggio e valutazione della programmazione;
a individuare le forme più opportune di scambio di dati e di informazioni utili ai processi di monitoraggio, verifica e programmazione delle iniziative in campo sociale e socio-sanitario;
a partecipare alla messa in rete dei propri servizi, alla preparazione e attuazione di regolamenti comuni, protocolli d’intesa e progetti che verranno approvati dall’Assemblea dei Sindaci.
Ad effettuare la valutazione d’impatto delle policy individuate riportate all’art 8
In particolare, i Comuni:
partecipano all’Assemblea di ambito distrettuale attraverso il Sindaco o delegato;
rendono disponibili le risorse economiche, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni contenute nel Piano Sociale di Zona e definite annualmente dall’Assemblea dell’ambito distrettuale e supportano il consolidamento dell’Ufficio di Piano dell’Ambito;
partecipano alle attività del Tavolo Tecnico distrettuale attraverso i Responsabili delle Politiche Sociali;
garantiscono i Livelli Essenziali ex art. 22 della legge 328/2000 e quant’altro contenuto nell’allegato Piano di Zona.
Collaborano alla valutazione d’impatto
L’ATS della Citta Metropolitana di Milano concorre all’integrazione sociosanitaria e assicura la coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale.
Prioritarie saranno, al riguardo, le azioni volte ad assicurare:
il raccordo con le ASST territorialmente competenti per le funzioni inerenti la valutazione multidimensionale, le progettazioni integrate per interventi complessi riguardanti la tutela dei minori e delle donne vittime di violenza, l’assistenza degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità, il sostegno e supporto delle diverse forme di fragilità e della vulnerabilità familiare;
la condivisione tra ATS/ ASST/erogatori di ambito sanitario e sociosanitario/ Comuni, dei percorsi per una presa incarico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, al fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi;
lo scambio informativo e la condivisione dei dati di attività e degli interventi quali strumenti per l’esercizio efficace della governance del sistema.
La collaborazione alla valutazione d’impatto
L’ATS si propone di realizzare tale integrazione operando a livello istituzionale, gestionale e operativo – funzionale.
Al fine di realizzare gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria sopra espressi ATS assicurerà la “regia” nella stipula di eventuali accordi, protocolli operativi con i soggetti interessati, in relazione alle finalità da perseguire.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi concorre, per gli aspetti di competenza, all’integrazione sociosanitaria.
Prioritarie saranno, al riguardo, le azioni volte ad assicurare:
il raccordo con l’ATS per le funzioni inerenti la valutazione multidimensionale, le progettazioni integrate per interventi complessi riguardanti la tutela dei minori e delle donne vittime di violenza, l’assistenza degli anziani non autosufficienti e dei disabili, il sostegno e supporto delle diverse forme di fragilità e della vulnerabilità familiare;
la condivisione con ATS, gli erogatori di ambito sanitario e sociosanitario ed i Comuni dei percorsi per una presa incarico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, al fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi;
lo scambio informativo e la condivisione dei dati di attività e degli interventi quali strumenti per l’esercizio efficace della governance del sistema.
La collaborazione alla valutazione d’impatto
Gli Enti aderenti al presente Accordo:
forniscono la disponibilità alla programmazione e realizzazione delle azioni e dei servizi ricompresi nella progettualità del Piano di Zona, nonché al loro monitoraggio e verifica, attraverso la partecipazione ai tavoli di area ed a eventuali gruppi di lavoro;
danno disponibilità a procedure di qualificazione, accreditamento, collaborazione volte alla realizzazione del Piano di Zona;
si impegnano a contribuire al percorso di programmazione e monitoraggio degli obiettivi del Piano di Zona mediante la partecipazione alle consultazioni convocate periodicamente dall’Ufficio di Piano;
concorrono con proprie risorse, come previsto dalla legge n. 328/2000, secondo le opportunità offerte dalle proprie forme giuridiche e dalla singola azione di Piano, e comunque partecipando al processo di programmazione e di verifica con propri aderenti o proprio personale.
Art. 7 – Criterio premiale per la programmazione sovrazonale
Ai sensi della D.G.R 4563/2021 l’Ambito di Lodi, essendo i suoi confini coincidenti con quelli del Distretto socio-sanitario, non è vincolato alla presentazione di proposte progettuali in co-progettazione con un altro Ambito. I progetti che si intende presentare sono i seguenti:
"Nuovi bisogni nella domiciliarità: ripensare i percorsi di dimissioni protette"
Il progetto intende strutturare nuovi accordi territoriali per la gestione delle dimissioni protette che riguardano non solo gli anziani ma anche persone adulte in condizione di vulnerabilità e prive di reti di supporto. Per i beneficiari è previsto un inserimento temporaneo in un contesto abitativo tutelante ed un accompagnamento educativo finalizzato al reinserimento sociale.
"Il Sistema degli interventi socio-sanitari integrati nella gestione dei casi complessi"
Il progetto si propone di aiutare i cittadini che esprimono bisogni di natura sociale e socio-sanitaria attraverso una valutazione multidimensionale e l'attivazione di percorsi di presa in carico integrata. Sarà riservata particolare attenzione alle donne e alle famiglie con minori.
"Riabita: Rete per l'Integrazione Abitativa"
Il progetto mira a consolidare il sistema territoriale dell'abitare mediante lo sviluppo delle reti multistakeholders e l'attivazione di nuovi nodi territoriali segnalatori di bisogni e attivatori di risposte.
Art. 8 – Valutazione d’impatto
I soggetti firmatari, si impegnano ai sensi della DGR 4563/2021, ad effettuare la valutazione d’impatto sulle tre policy individuate nella cabina di regia del 8 settembre 2021.
Agevolare lo sviluppo di una comunità sensibile e proattiva e attraverso il potenziamento delle competenze delle reti nei confronti della disparità di genere con particolare attenzione alle situazioni di violenza domestica. Favorendo l’accesso, la capacità di protezione e sviluppando l’empowerment delle donne vittime di violenza
Utilizzare la misura del Reddito di cittadinanza per strutturare un sistema integrato territoriale e forme di governance multiattoriali. Prevedere un approccio globale alla povertà (bisogni quali ad esempio, abitazione, lavoro, povertà genitoriale, gestione finanziaria, ecc) e valorizzare la dimensione comunitaria/locale.
il supporto alla progettazione individualizzata per le persone adulte con disabilità. Prevedendo :
percorsi di integrazione ed inclusione che accompagnino la persona con disabilità/famiglia, sulla base dell’evoluzione dei bisogni, delle aspettative e dei desideri personali, nel corso complessivo della vita.
modalità di presa in carico che rendano la persona con disabilità protagonista e partecipe della costruzione del suo progetto
di avvalersi al meglio delle risorse collettive del territorio, risorse individuali e il sistema dei sostegni (Misure regionali, Comunali.....)
di contrastare la frammentazione degli interventi e della gestione delle risorse pubbliche e private
individuando almeno un referente per ente che partecipi all’elaborazione metodologica e alle diverse fasi previste dal piano di valutazione allegato 3 al presente accordo di programma.
Art. 9 – Integrazione sociosanitaria
Per integrazione sociosanitaria si devono intendere “tutte le attività atte a soddisfare, mediante un complesso processo assistenziale, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità di cura e quelle di riabilitazione”. Nel nuovo contesto la multidimensionalità del bisogno richiede necessariamente la programmazione di risposte sociosanitarie pensate in modo trasversale. La necessità di potenziare la filiera integrata dei servizi sociali e sanitari rende essenziale un miglior funzionamento delle modalità di lavoro congiunto tra Ambiti territoriali, ATS, ASST e gli attori sociali interessati. È necessario quindi proseguire nell’implementazione di un sistema che risponda ai “bisogni di ascolto, cura, sostegno e presa in carico” a sostegno della centralità della persona e della sua famiglia, attraverso una maggiore prossimità dei servizi, una presa in carico sempre più integrata e una continuità assistenziale per le persone.
Pertanto in questa nuova triennalità si dovrà tendere al superamento delle attuali forme di collaborazione, definendo un contesto istituzionale più autonomo e più forte a supporto:
dei processi di ricomposizione dell’integrazione delle risorse (delle ATS, delle ASST, dei Comuni e delle famiglie);
delle conoscenze (dati e informazioni sui bisogni, sulle risorse e dell’offerta locale);
degli interventi e servizi (costituzione di punti di riferimento integrati, di luoghi di accesso e governo dei servizi riconosciuti e legittimati) in ambito socioassistenziale e sociosanitario.
L’integrazione sociosanitaria trova declinazione, in continuità con le azioni in atto e tenuto conto dell’evoluzione dei bisogni e del contesto di riferimento, nello specifico documento, Allegato 2 del presente Accordo di Programma.
Art. 10 – Collaborazione con il Terzo Settore
Il sistema di governance della programmazione sociale, riconosce e valorizza il confronto con le realtà sociali del Terzo settore presenti nel territorio dell’Ambito, attraverso la costituzione di tavoli tecnici istituzionalizzati.
In particolare, la collaborazione con il Terzo settore è finalizzata a implementare politiche sociali in grado di affrontare territorialmente il tema della lotta alla vulnerabilità e il rafforzamento dell’inclusione sociale, anche attraverso co-progettazione e co-realizzazione e partenariato.
Al fine di garantire le finalità di cui sopra, l’Ufficio di piano si avvarrà della collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato “CSV Lombardia Sud”, con sede legale in Cremona, via San Xxxxxxxx n. 2 (codice fiscale 93033050191), secondo lo schema di accordo allegato quale parte integrante e sostanziale.
Tale accordo aiuterà a:
promuovere e sostenere, nell’Ambito di Lodi, le varie tipologie di associazioni in cui si articola il Terzo Settore affinché rafforzino il loro operare in rete;
interagire, qualificarsi reciprocamente, progettare sinergicamente e rendere servizi qualificati sulla base della rilevazione di determinati e specifici bisogni.
Art. 11 – Organi di governo, supervisione e controllo del Piano di Zona
Organi di governo
Le funzioni di governo del Piano di Zona vengono esercitate attraverso gli organismi di partecipazione e gestione indicati nel Piano di Zona allegato, cui si fa rimando.
Cabina di regia
La Cabina di Regia ex art. 6, comma 6, della L.r. 23/2015, articolata e regolamentata con la deliberazione della ATS n. 295 del 23/3/2017, si configura come strumento per l’istruttoria tecnica interistituzionale dell’attuazione del presente Accordo, la verifica, il confronto relativi agli aspetti attinenti l’attuazione gli impegni del presente Accordo, con il compito, in particolare, di assicurare l’integrazione della rete socio-sanitaria con quella sociale, in modo da garantire continuità nel soddisfacimento dei bisogni sanitari, sociosanitari e sociali espressi dal territorio.
Organismo di supervisione e di controllo
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Lodi istituisce un Organismo di supervisione e di controllo a composizione politica con compiti di vigilanza e controllo sull’ottemperanza degli adempimenti assegnati all’ACSI in qualità di Ente Capofila per la realizzazione del Piano di Zona nella gestione dei Fondi zonali e sulla ripartizione di eventuali interessi maturati su giacenze che riguardano tutti i Comuni, soci e non soci, a supporto del ruolo di Ente Istituzionale Coordinatore della programmazione zonale già assegnato al Comune di Lodi.
Tale organismo si relaziona con il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, il Direttore dell’ACSI e il Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Si riunisce su iniziativa del Comune di Lodi ogni tre mesi, e semestralmente presenta all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale di Lodi una relazione sulla propria attività di controllo.
L’Organismo di supervisione e controllo è composto da:
il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale di Lodi;
il Sindaco del Comune di Lodi, o suo delegato, in qualità di Ente Istituzionale Coordinatore della programmazione zonale;
una rappresentanza dei Comuni indicata dall’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale di Lodi secondo il seguente criterio: un comune per ogni “realtà erogativa di servizi”.
un rappresentante per l’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali;
un rappresentante l’ASP basso lodigiano;
un rappresentante per l’Azienda speciale di Sant’Angelo;
un rappresentante per l’Azienda di Casale;
un rappresentante per ogni eventuale altra realtà che si costituisse sul territorio.
Tavolo di Coordinamento della programmazione zonale dei Sindaci.
Il Tavolo di Coordinamento della programmazione zonale dei Sindaci è l’organismo rappresentativo dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale. Il Tavolo è composto dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale, dal Comune di Lodi quale Ente Istituzionale per il coordinamento della programmazione zonale, dall’ACSI quale Ente capofila del piano di Zona e da 5 Sindaci designati dall’Assemblea secondo criteri di territorialità. È coordinato dall’Ente istituzionale di coordinamento della programmazione zonale Comune di Lodi e supportato tecnicamente dall’Ufficio di Piano.
Ciascun componente dispone di un voto, e può essere sostituito da un proprio delegato (anche permanentemente). In funzione dei temi trattati il Tavolo è aperto ai contributi dei soggetti aderenti al Piano di Zona. Xxx invitati, i rappresentanti dei soggetti aderenti partecipano con funzione consultiva.
La convocazione viene effettuata tramite posta elettronica con un preavviso almeno di cinque giorni dalla riunione. In caso di convocazione d’urgenza il preavviso si riduce a 24 ore.
Il Tavolo deve essere necessariamente convocato entro 15 giorni se ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. La richiesta deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno.
Il Tavolo di Coordinamento della programmazione zonale dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:
coordina e armonizza sul piano politico-istituzionale le decisioni organizzative e gestionali relative al Piano di Zona, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale;
definisce i criteri per la gestione di eventuali residui di budget e i criteri per l’utilizzo delle risorse assegnate al Piano di zona in modo congruente con eventuali modifiche e aggiornamenti nelle priorità del Piano di Zona;
valuta le proposte tecniche elaborate dall’Ufficio di Piano;
verifica l’attuazione e vigila sull’andamento degli interventi previsti dal Piano di Zona, confluendo nel Collegio di vigilanza per l’attuazione del Piano di Zona in cui sono presenti anche i membri sottoscrittori ATS e ASST.
Art. 12 – Risorse
Le risorse economiche per l’attuazione del Piano di zona si riferiscono al budget costituito da finanziamenti statali, regionali e comunali.
I soggetti sottoscrittori convengono che le risorse finanziarie previste per l’attuazione del Piano di Zona siano destinate all’Ente Capofila, che ne assicurerà la gestione con propri atti amministrativi nei termini stabiliti dal Piano di Zona, nel rispetto delle normative in materia e secondo le disposizioni degli organi di governo e di gestione del Piano di Zona.
Art. 13 – Monitoraggio e Verifica
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale è responsabile del monitoraggio e della verifica degli obiettivi, dell’allocazione delle risorse, in relazione con gli obiettivi del Piano e delle priorità.
L’Assemblea potrà apportare, inoltre, eventuali integrazioni, modifiche, aggiornamenti che si rendessero necessari nel corso della gestione operativa del Piano di Zona, comunicandole agli Enti sottoscrittori dell’Accordo.
La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma è svolta da un Collegio composto da:
il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale;
il sindaco del Comune di Lodi o suo delegato;
il presidente dell’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali;
5 Sindaci designati dall’Assemblea secondo criteri di territorialità;
un membro di ATS;
un membro di ASST Lodi.
Tali nomine sono formalizzate successivamente all’adozione del presente Accordo, da ciascuno degli enti sottoscrittori.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Presidente.
Il/la Responsabile dell’Ufficio di Piano provvede a fornire al collegio il supporto tecnico necessario.
Il Collegio si riunisce almeno una volta l’anno e controlla lo stato di attuazione dell’Accordo di Programma e del relativo Piano di Zona, sulla base della documentazione prodotta dall’Ufficio di Piano e dal Tavolo Tecnico di Ambito.
Svolge funzione di prima conciliazione di contenziosi o di ricorsi da parte di sottoscrittori, aderenti o soggetti privati, su cui si pronuncia, anche sentite le parti, nel termine di 30 giorni.
Per la risoluzione di eventuali controversie insorte durante le fasi di attuazione del Piano di Zona e non composte bonariamente, ai sensi dell’art. 34 comma 2, legge 267/2000 si farà ricorso all’arbitrato.
La votazione del Collegio di Xxxxxxxxx avviene a maggioranza assoluta.
Art. 14 – Verifiche e aggiornamento
L’Assemblea dei Sindaci del Distretto si riunisce almeno 1 volta all’anno per procedere alla verifica ed eventuale aggiornamento del Piano in funzione degli obiettivi raggiunti e alle nuove esigenze che emergeranno, adottando gli eventuali adeguamenti e, nel caso, procedere al coinvolgimento di nuovi attori nel processo di realizzazione del Piano.
L’Ufficio di Piano, anche con il coinvolgimento del Tavolo Tecnico e dei Tavoli di programmazione con il terzo settore, riferirà all’Assemblea dei Sindaci distrettuale in merito a verifiche di sistema e proposte di miglioramento e di sviluppo.
Art. 15 – Durata dell’Accordo e responsabilità della sua attuazione
Il presente Accordo di Programma, conformemente alla durata del Piano di Zona, decorre a partire dalla sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2023 salvo eventuali proroghe disposte da Regione Lombardia.
Il Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di programma è individuato nella figura del Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Art. 16 - Privacy
Ai fini della regolare esecuzione del presente Accordo di programma, l’Ente capofila Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali (ACSI), con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx (XX. e P.IVA 04985760968) dovrà necessariamente trattare dati personali per conto dei Comuni.
Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l’Ente capofila, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.
A seguito della designazione, l’Ente capofila dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l’Ente capofila, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’Accordo e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi ai Comuni sottoscrittori. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l’apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori relativamente ai dati trattati nell’esecuzione del rapporto scaturente dall’Accordo.
Data, 24 Febbraio 2022
Letto, confermato, datato e sottoscritto
______________________________
Allegato 1: Xxxxx xx Xxxx
Xxxxxxxx 0: Obiettivi e percorsi di integrazione socio-sanitaria condivisi
Allegato 3 Piano di valutazione d’impatto policy
Allegato 4: Accordo di collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato “CSV Lombardia Sud”
Allegato 5: Accordo Contrattuale per la nomina a “Responsabile esterno del trattamento dei dati”
ELENCO DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI
COMUNE DI ABBADIA CERRETO
Sindaco _________________________________________________________
COMUNE DI BERTONICO
Sindaco ________________________________________________________
COMUNE DI BOFFALORA D’ADDA
Sindaco ____________________________________________________________
COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO
Sindaco ________________________________________________________
COMUNE DI BORGO SAN XXXXXXXX
Sindaco ________________________________________________________
COMUNE DI BREMBIO
Sindaco _________________________________________________________
COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO
Sindaco _______________________________________________________
COMUNE DI CASALMAIOCCO
Sindaco ____________________________________________________________
COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
Sindaco ____________________________________________________
COMUNE DI CASELLE XXXXX
Sindaco ______________________________________________________
COMUNE DI CASELLE LURANI
Sindaco ____________________________________________________________
COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA
Sindaco _________________________________________________________
COMUNE DI CASTELGERUNDO
Sindaco _________________________________________________________
COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
Sindaco ______________________________________________________
COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO
Sindaco ___________________________________________________________
COMUNE DI CAVENAGO D’ADDA
Sindaco _____________________________________________________________
COMUNE DI CERVIGNANO D’ADDA
Sindaco _______________________________________________________
COMUNE DI CODOGNO
Sindaco ______________________________________________________
COMUNE DI COMAZZO
Sindaco _____________________________________________________________
COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
Sindaco _________________________________________________________
COMUNE DI CORNO GIOVINE
Sindaco __________________________________________________________
COMUNE DI CORNO VECCHIO
Sindaco ________________________________________________________
COMUNE DI CORTE PALASIO
Sindaco __________________________________________________________
COMUNE DI CRESPIATICA
Sindaco ____________________________________________________________
COMUNE DI FOMBIO
Sindaco ________________________________________________________
COMUNE DI GALGAGNANO
Sindaco _________________________________________________________
COMUNE DI GRAFFIGNANA
Sindaco ___________________________________________________
COMUNE DI GUARDAMIGLIO
Sindaco ________________________________________________________
COMUNE DI LIVRAGA
Sindaco _______________________________________________________
COMUNE DI LODI
Sindaco __________________________________________________________
COMUNE DI LODI VECCHIO
Sindaco ___________________________________________________________
COMUNE DI MACCASTORNA
Sindaco ______________________________________________________
COMUNE DI MAIRAGO
Sindaco _________________________________________________________
COMUNE DI MALEO
Sindaco __________________________________________________________
COMUNE DI MARUDO
Sindaco __________________________________________________________
COMUNE DI MASSALENGO
Sindaco _________________________________________________________
COMUNE DI MELETI
Sindaco _____________________________________________________
COMUNE DI MERLINO
Sindaco __________________________________________________________
COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO
Sindaco __________________________________________________________
COMUNE DI MULAZZANO
Sindaco ___________________________________________________________
COMUNE DI ORIO LITTA
Sindaco _____________________________________________________
COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO
Sindaco _____________________________________________________________
COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO
Sindaco ___________________________________________________________
COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA
Sindaco _____________________________________________________
COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO
Sindaco _________________________________________________________
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Sindaco _____________________________________________________
COMUNE DI SAN FIORANO
Sindaco ___________________________________________________________
COMUNE DI SAN XXXXXXX IN STRADA
Sindaco ___________________________________________________________
COMUNE DI SAN XXXXX AL PORTO
Sindaco __________________________________________________________
COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO
Sindaco ____________________________________________________________
COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO
Sindaco ____________________________________________________
COMUNE DI SECUGNAGO
Sindaco _______________________________________________________
COMUNE DI SENNA LODIGIANA
Sindaco _________________________________________________
COMUNE DI SOMAGLIA LODIGIANA
Sindaco ________________________________________________________
COMUNE DI SORDIO
Sindaco __________________________________________________________
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Sindaco ________________________________________________________
COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI
Sindaco ___________________________________________________________
COMUNE DI XXXXXX LODIGIANO
Sindaco _______________________________________________________
COMUNE DI XXXXXX XXXXXX
Sindaco __________________________________________________________
COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO
Sindaco ___________________________________________________________
COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Sindaco _________________________________________________________
ASST DI LODI
Il Direttore Generale ______________________________________________
ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Il Direttore Generale ________________________________________________
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI (ACSI)
Il Presidente ______________________________________________________
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