Regolamento
Regolamento
del Fondo di Garanzia Regionale PO FESR Basilicata 2007/2013
Approvato con DGR n. del / /2011
DGR n. 2124 del 15/12/2009 (Costituzione del Fondo) DGR n. 2124 del 15/12/2009 (Costituzione del Fondo)
DGR n. 2127 del 15/12/2009 (Approvazione Regolamento del Fondo) DGR n.1813 del 29/10/2010 (Nuovo Regolamento del Fondo)
DGR n. 1911 del 19/11/2010 (Approvazione allegati e modulistica)
DGR n.2182 del 23/12/2010 (Approvazione schemi di convenzione tra Gestore Soggetti Finanziatori e Garanti)
Allegato A - Versione 3.0
Regione Basilicata
Dipartimento Attività Produttive,
Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica
xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 00000 - Xxxxxxx
xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx | xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALLA VERSIONE 2.0 APPROVATA CON DGR N. 1813 DEL 29/10/2010
La nuova versione del Regolamento ha apportato modifiche ed integrazioni ai seguenti paragrafi:
1.3 operazioni ammissibili;
Tra le operazioni ammissibili è stato introdotto il Leasing strumentale;
Punti 2.4 e 3.5: richieste di ammissione
Punti 2.5 e 3.6: Istruttoria delle richieste di ammissione
Punti 2.6 e 3.7: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx/Controgaranzia del Fondo
Questi paragrafi contengono le modifiche delle procedure per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo. La nuova procedura risulta essere più snella e va incontro alle esigenze manifestate da parte degli istituti di credito di limitare la propria attività alla verifica del merito creditizio delle imprese e non anche alla coerenza del piano degli investimenti con il PO FESR Basilicata.
La nuova procedura prevede una duplice fase: la prima è rivolta alla verifica dell’ammissibilità dell’investimento, effettuata dal Gestore su richiesta dell’impresa. La seconda è rivolta alla verifica di ammissibilità della richiesta di Garanzia/Controgaranzia presentata dal Soggetto Finanziatore/Garante, sulla base dei dati economico finanziari dell’impresa.
Punti 2.3.6 e 3.2.7
È stato eliminato il divieto di acquisire garanzie personali (cosiddette di firma) sulla quota di finanziamento garantito dal Fondo mentre resta valido il divieto di acquisire, sulla suddetta quota garantita altre garanzie reali, assicurative e bancarie.
Ulteriori modifiche hanno riguardato i paragrafi di seguito elencati e sono relative essenzialmente a precisazioni, chiarimenti, semplificazioni:.
Documenti e riferimenti normativi: integrazioni con la normativa recente;
Definizioni: integrazioni;
Punto 1.1: aggiunte le lettere e) ed f);
Punto 1.5.6: integrazione;
Punti 2.4.1 e 3.5.1: modificati i termini per la presentazione delle richieste;
Punti 2.4.4 e 3.5.4: Documentazione da allegare;
Punto 2.9.2: integrazioni;
Punto 2.10.2: integrazioni;
Punti 2.13.1 e 2.14.1: eliminato il termine ultimo del 31.12.2014;
Punto 5: modificati i criteri di valutazione, in relazione alle procedure per la ammissione al Fondo.
INDICE
DOCUMENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI 4
NORME DI CARATTERE GENERALE 11
1. DESTINATARI FINALI E OPERAZIONI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA DIRETTA ED ALLA CONTROGARANZIA 13
1.1 Soggetti destinatari finali 13
1.4 Investimenti ammissibili 15
2.2 Importo delle operazioni ammissibili alla Garanzia diretta 18
2.3 Natura, misura massima e cumulo della Garanzia diretta 18
2 A - AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO 19
2.4 Richieste di ammissione (ammissibilità investimento) 19
2.5 Istruttoria delle richieste di ammissione (verifica ammissibilità investimento) 20
2.6 RICHIESTA GARANZIA DEL FONDO 21
2.9 Erogazione dei finanziamenti 22
2 B ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA 24
2.10 Avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto Destinatario Finale.24 2.11 Attivazione del fondo 24
2 C. OBBLIGHI, REVOCHE, DECADENZE 25
2.13 Obblighi del destinatario finale e del Soggetto Finanziatore 25
2.14 Casi di revoca dell’agevolazione 26
2.15 Decadenza della garanzia 27
3.2 Tipologie, importo massimo e cumulo della Controgaranzia 30
3.3 Natura e misura della controgaranzia “a prima richiesta” 31
3.4 Controgaranzia “sussidiaria” 31
3 A AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO 32
3.5 Richieste di ammissione 32
3.6 Istruttoria delle richieste di ammissione (verifica ammissibilità investimento) 33
3.7 RICHIESTA CONTROGARANZIA DEL FONDO 33
3.10 Erogazione dei finanziamenti 35
3 B ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA” 36
3.11 Avvio delle procedure di recupero 36
3.13 Mancato pagamento in garanzia dei garanti 37
3 C. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA” 39
3.16 Liquidazione della perdita 39
3 D. OBBLIGHI, REVOCHE, DECADENZE 41
3.17 Obblighi del destinatario finale e del Garante 41
3.18 Casi di revoca dell’agevolazione 42
3.19 Decadenza della controgaranzia 43
5. A VALUTAZIONE REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 45
5. B CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SOGGETTI DESTINATARI FINALI PER L’AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI (SCORING) 45
5.1 A. Modello di valutazione per i settori: industria manifatturiera, edilizia 46
5.2 B. Modello di valutazione per le imprese (in contabilità ordinaria) operanti nel settore dei servizi 49
5.3 C. Semplificazione per imprese già esistenti con scoring Fascia 1 - Ammissione all’intervento del fondo delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche 51
5.4 C.BIS. semplificazione per imprese già esistenti con richiesta di finanziamenti fino a
100.000 euro - Ammissione all’intervento della controgaranzia per le operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia. 52
5.5 C. TER. Semplificazione per nuove imprese con richiesta di finanziamenti fino a
20.000 euro - Ammissione all’intervento del Fondo (controgaranzia) delle operazioni finanziarie di importo ridotto concesse a nuove imprese e non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia. 53
5.6 D. Richiesta della garanzia del fondo su operazioni finanziarie già assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche (nei soli casi di controgaranzia “sussidiaria”) 54
5.7 E. Modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio (finanziamento max accoglibile 100.000,00 euro – solo controgaranzia) 55
5.8 F. Certificazione del merito di credito dei soggetti destinatari finali economicamente e finanziariamente sani 58
7. NORME FINALI E TRANSITORIE 60
DOCUMENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato sulla G.U.U.E. L 210/1 del 31/07/2006 e ss.mm.ii;
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato sulla G.U.U.E. L 210/25 del 31/07/2006, modificato dal Regolamento (CE)
n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, e dal Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010;
Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006, modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 e ss.mm.ii;
Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003;
Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E. serie C 244/2 del 01/10/2004);
Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C 54/13 del 04/03/2006.
Comunicazione della Commissione sul riesame dello status e dei massimali di aiuto di Stato delle regioni ad effetto statistico nelle seguenti carte nazionali degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000, pubblicata sulla GUCE n. del 17/08/2010 C 222.
Carta degli Aiuti a Finalità Regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 per il periodo di programmazione 2007/2013.
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla G.U.U.E. L 214/3 del 09/08/2008;
Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
Decisione della Commissione Europea C (2010) 4505 del 06/07/2010 relativa all’aiuto di Stato N 182/2010 – Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;
COCOF/07/0018/001-EN “Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming “ (final version of 16/07/2007);
COCOF/08/0002/03-EN “Guidance Note on Financial Engineering“ (final version of 22/12/2008);
COCOF_10-0014-04-EN “Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006” (final version of 21/02/2011).
Nota prot. N. 5563 del 03/07/2009 della Commissione europea – DG REGIO in risposta ai quesiti sollevati dal MISE con nota n. 5213 del 31.03.2009, riguardante il finanziamento dei fondi di garanzia mediante il fondo FESR.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 di approvazione del “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”, recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013;
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31/03/2011, che definisce i criteri per l’autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito delle imprese
Programma Operativo XXXX 0000-0000 della Regione Basilicata, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 e successive modifiche approvate con decisione della Commissione europea C(2010)884 del 2 marzo 2010 la cui presa d’atto è avvenuta con D.G.R. n. 497 del 18 marzo 2010;
“Criteri di selezione del PO FESR Basilicata 2007-2013” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2007-2013 (Versione 3.0 approvata dal Comitato di Sorveglianza del 13 luglio 2010
D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009 - avente ad oggetto “PO FESR Basilicata 2007/2013- Approvazione piano finanziario per obiettivo operativo e linea di intervento – Designazione dei responsabili delle linee di intervento- definizione dei target di spesa al 31.12.2009”, che stabilisce, tra l’altro che sugli atti programmatici e sulle proposte di deliberazione di Giunta Regionale va acquisito il parere favorevole dell’Autorità di Gestione in merito all’osservanza delle previsioni dettate nel P.O. FESR BASILICATA 2007-2013, nei “Criteri di selezione delle operazioni” nella “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo” del P.O. XXXX 0000-0000, e nelle procedure e Manuali in essa richiamati, nonché nella normativa comunitaria, nazionale e regionale connessa all’attuazione del programma;
D.G.R. n. 2124 del 15 dicembre 2009 con la quale la Giunta regionale, tra l’altro, ha deliberato: la costituzione del “Fondo di Garanzia”, l’affidamento in gestione a Sviluppo Basilicata S.p.A., l’approvazione dello Schema di “Accordo di finanziamento tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. ex art. 43 del Reg. CE 1828/2006” e la ripartizione degli importi stanziati al Fondo di Garanzia per Assi e Linee di Intervento;
D.G.R. n. 2127 del 15 dicembre 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Regolamento del Fondo di Garanzia
Accordo di finanziamento tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A, stipulato in data 16 dicembre 2009;
D.G.R. n. 932 del 08 giugno 2010 di presa d’atto della “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati:
- “Manuale dei controlli di primo livello” approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell’Autorità di Gestione;
- “Manuale di gestione delle irregolarità” approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell’Autorità di Gestione:;
- “Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting” approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell’Autorità di Gestione;
- “Descrizione e Manuale Utente del sistema informativo di monitoraggio (SIMIP)” approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell’Autorità di Gestione;
- “Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, il sistema di monitoraggio SIMIP e l’applicativo “Provvedimenti autorizzativi” approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell’Autorità di Gestione;
- “Procedure relative alle funzioni ed all’attività dell’Autorità di Certificazione” approvate con D.G.R. n. 1067 del 10 giugno 2009;
- “Manuale di Audit” predisposto dall’AdA approvato con D.G.R. n. 483 del 23 marzo 2009;
DGR n. 1813 del 29/10/2010 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Nuovo Regolamento del Fondo;
DGR 1911 del 19/11/2010 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli allegati e la modulistica per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo;
DGR 2182 del 23/12/2010 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli schemi di convenzione da stipularsi tra i Soggetti Richiedenti ed il soggetto Gestore;
Nel presente Regolamento si farà riferimento alle seguenti definizioni:
a) “PO FESR Basilicata 2007-2013”: il programma operativo regionale approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6311 del 7.12.2007 come modificata con Decisione C (2010) 884 del 2 marzo 2010 (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx);
b) “Fondo”, indica il Fondo di Garanzia Regionale PO-XXXX 0000-0000 DGR n. 2124 del 15/12/2009” a favore delle piccole e medie imprese della Basilicata costituito con delibera della Giunta Regionale n. 2124 del 15/12/2009;
c) “Gestore”, indica il Gestore del Fondo, ovvero Sviluppo Basilicata S.p.A., iscritta nell’elenco generale di cui all’art. 106 del D.Lgs 01/09/1993 n. 385 “T.U.B.”, società “in house” della Regione Basilicata;
d) “Garanzia Diretta”, indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
e) “Controgaranzia”, indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia;
f) “Cogaranzia”, indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi e agli Altri fondi di garanzia;
g) “FCG” indica il Fondo Centrale di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23.12.1996 n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
h) “PMI”, indica le micro, le piccole e le medie imprese (costituite anche in forma di cooperativa o società consortile) di cui alla raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005;
i) “Impresa in difficoltà”, indica l’impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 1 par. 7 del Regolamento (CE) n. 800 del 06/08/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
j) “Banche”, indica le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
k) “Intermediari”, indica gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
l) “SFIS”, indica le società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo iscritte all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317;
m) “Soggetto Finanziatore” indica le Banche, gli intermediari e le SFIS, ovvero i soggetti abilitati ad erogare i finanziamenti oggetto della garanzia;
n) “Garanti”, sono i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all’articolo 13 della Legge 326 del 24 novembre 2003 o altri fondi di garanzia che presentano richiesta di controgaranzia al Fondo;
o) “Soggetto Richiedente” è il Soggetto Finanziatore in caso di garanzia diretta e il Garante
in caso di controgaranzia;
p) “Destinatario Finale” indica la PMI destinataria del finanziamento oggetto della garanzia;
q) “Confidi” indica tutti i soggetti abilitati alla garanzia collettiva dei fidi di cui all’art.13 della Legge 326 del 24 novembre 2003;
r) “Altri fondi di garanzia”, indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
s) “Presentazione della richiesta di ammissione al Fondo”: si riferisce all’invio al Gestore della PEC contenente la richiesta di ammissione al Fondo da parte del Destinatario Finale e finalizzata alla verifica di ammissibilità dell’investimento;
t) “Presentazione della richiesta di concessione della Garanzia/Controgaranzia del Fondo”: si riferisce all’invio al Gestore della PEC contenente la richiesta della Garanzia Diretta/Controgaranzia presentata dal Soggetto Finanziatore/Garante;
u) “Perfezionamento dell’operazione”: stipula del contratto di finanziamento / leasing / prestito partecipativo;.
v) “Operazioni ammissibili” indicano i finanziamenti (compresi i prestiti partecipativi e leasing) di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi a PMI a fronte di investimenti;
w) “Prestiti Partecipativi” indica i finanziamenti di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata, concessi a PMI a fronte di investimenti;
x) “Euribor” Tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito. E' utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile;
y) “EURIRS” Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso. E' diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. E' detto anche IRS;
z) “Tasso di Riferimento” indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui alla “Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e all’art. 2 comma 2 del Dlgs 31/03/1998 n. 123 e pubblicato sul sito web: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx;
aa) “Investimenti”: indica gli investimenti materiali ed immateriali (“investimenti iniziali”) da effettuare sul territorio della Regione Basilicata, successivamente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo; gli investimenti dovranno rientrare tra gli investimenti ammissibili ai sensi delle Linee di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013, del DPR n. 196/2008 e del Regolamento (CE) 800/2008;
bb)“Linea di Intervento” indica una delle 14 Linee di Intervento degli ASSI II, III e VII del PO FESR Basilicata 2007-2013, riportate nell’Allegato “A” alla DGR Basilicata 2124/2009, le cui risorse finanziano il Fondo ed a valere sulle quali saranno concesse le Garanzie e le Controgaranzie;
cc) “ASSE”: indica uno degli Assi II, III e VII del PO FESR Basilicata 2007-2013, interessati dal Fondo;
dd)“Avvio dell’investimento”: indica la data del primo titolo di spesa, relativo all’investimento ritenuto ammissibile dal Gestore;
ee) “Ultimazione dell’investimento” : indica la data dell’ultimo titolo di spesa relativo all’investimento ritenuto ammissibile dal Gestore;
ff) “Operazioni completate”: sono le operazioni il cui programma di investimento sia stato ultimato, per i quali sia stato accertata da parte del Gestore l’ammissibilità dello stesso e sia stato erogato il saldo del finanziamento oggetto della garanzia o controgaranzia;
gg) “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione: sono quelli previsti nel documento “Criteri di selezione del PO FESR Basilicata 2007-2013” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2007-2013 e riportati nell’Allegato “9” del presente
Regolamento (cfr. Versione 4.0 approvata dal Comitato di Sorveglianza del 09 giugno 2011 disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx).
NORME DI CARATTERE GENERALE
- Le garanzie di cui al presente Regolamento sono concesse ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 e della Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).
- Saranno inoltre rispettate le indicazioni riportate nei documenti e riferimenti normativi.
- La modalità di presentazione delle richieste di ammissione al Fondo è a sportello, ovvero la valutazione delle richieste presentate e la relativa ammissione al fondo avverrà sulla base dell’ordine di presentazione delle richieste, rilevate dall’ordine di arrivo della PEC al Gestore.
- In sede di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo, il Destinatario Finale
dovrà indicare la Linea di Intervento su cui intende candidare la richiesta.
- Il fondo avrà un moltiplicatore pari a 5; l’imputazione degli importi garantiti dal Fondo avverrà per ciascuna Linea di Intervento, sulla base della scelta effettuata dal Destinatario Finale in occasione della presentazione della richiesta; la liquidazione della perdita è deliberata dal Gestore nei limiti dell’esistenza di disponibilità di ciascuna Linea di Intervento del Fondo.
- L’intensità dell’agevolazione connessa al rilascio della garanzia e della controgaranzia in Equivalente Sovvenzione Lordo verrà calcolata utilizzando il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” di cui alla Decisione della Commissione europea n. C(2010)4505 del 06/07/2010 relativa all’aiuto di Stato N182/2010.
- In calce alla richiesta di ammissione alla garanzia e alla controgaranzia presentata dal Destinatario Finale è prevista l’informativa sulla tutela dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196/2003, con cui si mette a conoscenza il soggetto Destinatario Finale circa le operazioni di trattamento sui dati necessarie per dar corso alla procedura di ammissione al Fondo.
- Le operazioni ammissibili devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore ai 10 anni e devono essere destinate alla copertura di investimenti.
- L’applicazione e la interpretazione del presente Regolamento sono comunque operate in conformità alla normativa che regolamenta il settore a livello regionale, nazionale e comunitario.
- Data la natura integrativa della garanzia del Fondo, il Gestore, al fine di una più approfondita istruttoria di merito, potrà chiedere al Soggetto Richiedente ulteriore documentazione rispetto a quella già prevista, inerente l’impresa destinataria finale.
- Per poter accedere al fondo di garanzia, i Soggetti Richiedenti dovranno sottoscrivere apposita Convenzione con il Gestore.
- Non è dovuta alcuna commissione o spesa per il ricorso al Fondo né da parte dei
Soggetti Richiedenti né da parte del Destinatario Finale.
- L’ammissione all’intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.
- Le operazioni ammesse alla garanzia diretta e alla cogaranzia, in possesso dei requisiti previsti della legge 662/96 e legge 266/97, potranno essere controgarantite dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
- I controlli di cui ai punti 2.8 e 3.9 verranno effettuati ai sensi dell’art. 13 del reg. (CE) 1828/2006 e dell’art. 57 del reg. (CE) 1083/2006, in linea con le disposizioni regionali e, in particolare, la “Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Reg. CE 1083/2006” ed il “Manuale dei controlli di primo livello del PO FESR Basilicata 2007-2013” di cui alla DGR n. 932/2010.
- L’ammissione all’intervento del Fondo è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo in riferimento a ciascuna Linea di Intervento di cui all’Allegato “A” alla DGR Basilicata 2124/2009. Il Gestore procede, con avviso da pubblicare sul BUR Basilicata, a notificare l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non possano essere soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Gestore, comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare sul BUR Basilicata, almeno 30 giorni prima del termine iniziale.
PARTE I
1. DESTINATARI FINALI E OPERAZIONI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA DIRETTA ED ALLA CONTROGARANZIA
1.1 SOGGETTI DESTINATARI FINALI
1.1.1 Possono beneficiare della Garanzia Diretta e della Controgaranzia le PMI.
1.1.2 Ai fini dell’ammissibilità al fondo di Garanzia, i soggetti Destinatari Finali devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo, i seguenti requisiti:
a) essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio;
b) essere una PMI in quanto in possesso dei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005;
c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
d) non essere imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 1 par. 7 del Regolamento
(CE) n. 800/2008 e successive integrazioni e modificazioni1;
e) non trovarsi in posizione di “incaglio” e/o “sofferenza”, così come definite nelle istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia;
f) non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea2;
h) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l’agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo (invio PEC), hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo;
i) non sussistenza di motivi ostativi, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, ai sensi della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni (certificazione antimafia)
j) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni, salvaguardia dell’ambiente;
k) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali
1 Si veda in particolare la “rettifica al Regolamento 800/2008” pubblicata nella GUUE L 9 del 14/01/2010, pag. 14
2 Legge 25 febbraio 2008, n. 34 - art. 6 comma 11
ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (come risultante da certificazione DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL- Cassa Edile);
l) essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili.
I soggetti Destinatari Finali devono inoltre possedere i requisiti specifici richiesti dalla Linea di Intervento sulla quale intendono candidare la richiesta di ammissione al Fondo di Garanzia, così come indicati nell’Allegato “9” al presente Regolamento.
1.2 SETTORI AMMISSIBILI
Sono ammissibili alla garanzia, e alla controgaranzia del Fondo le operazioni effettuate a fronte di programmi di investimento riferiti alle attività economiche appartenenti ad uno o più dei settori della classificazione ATECO 2007 indicati nell’Allegato “9” al presente Regolamento, in riferimento a ciascuna Linea di Intervento. Il codice ATECO ammissibile deve essere indicato nella richiesta di ammissione al fondo e dovrà risultare dalla visura camerale; per le nuove iniziative, il codice ATECO ammissibile dovrà risultare dalla visura camerale prima del completamento dell’operazione.
Non sono ammesse le attività economiche appartenenti ai settori del Turismo e del Commercio, nonché ai seguenti settori (ai sensi del Reg. (CE) 800/2008):
settori della pesca e dell’acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio;
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione;
settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006, quando:
o l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate
oppure
o l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
settore dell’industria carboniera;
settore dell’industria siderurgica;
settore della costruzione navale;
settore delle fibre sintetiche.
Non sono inoltre ammissibili:
Gli aiuti ad attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione;
Gli aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.
In relazione al settore agroalimentare, l’ammissibilità dei singoli settori di attività è subordinata all’ammissibilità degli stessi al sostegno del FESR.
1.3 OPERAZIONI AMMISSIBILI
1.3.1 Sono ammissibili alla Garanzia Diretta ed alla Controgaranzia del Fondo le seguenti operazioni:
a. i Finanziamenti (comprese le operazioni di locazione finanziaria – leasing strumentale);
b. i Prestiti Partecipativi.
finalizzate alla realizzazione di investimenti di cui al successivo punto 1.4.
1.3.2 Sono ammissibili alla Garanzia Diretta solo le operazioni che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo (invio PEC), non siano state ancora perfezionate.
1.3.3 Sono ammissibili alla Controgaranzia solo le garanzie che si riferiscono ad operazioni che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo (invio PEC), non siano state ancora perfezionate.
1.4 INVESTIMENTI AMMISSIBILI
1.4.1 Sono ammissibili i programmi di investimento, da realizzarsi in una o più unità locali aventi sede in Basilicata; l’unità locale ove viene realizzato l’investimento deve risultare dal certificato camerale; in caso di nuova unità locale, la stessa deve risultare dal certificato camerale prima del completamento delle operazioni. Gli investimenti devono essere realizzati in conformità agli artt. 12 e 13 del Regolamento (CE) 800/2008 e devono riguardare:
a. la creazione di una nuova unità locale (nuovo stabilimento produttivo);
b. l’ampliamento o ammodernamento di una unità locale esistente (aumento della capacità di produzione dei prodotti esistenti, innovazioni finalizzate al miglioramento condizioni ambientali ovvero razionalizzazione dei processi produttivi, rinnovo ed aggiornamento tecnologico);
c. la diversificazione della produzione di una unità locale esistente, anche mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d. il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di una unità locale esistente.
1.4.2 Ai sensi dell’art. 13 comma 6 del Reg. 800/2008 il Destinatario Finale deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, relativi all’investimento complessivo, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.
1.4.3 Sono ammissibili solo i programmi di investimento avviati dopo la presentazione della richiesta di ammissione al Fondo.
1.4.4 Non sono ammissibili programmi di investimento consistenti solo nell’acquisto di immobili e/o di realizzazione delle opere murarie e quelli realizzati con contratti “chiavi in mano”.
1.4.5 Gli investimenti, a fronte dei quali sono concessi i finanziamenti oggetto della Garanzia del Fondo, dovranno essere compatibili e coerenti con una delle 14 Linee di Intervento di cui all’Allegato “A” alla DGR Basilicata 2124/2009, nonché
con i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione e con i settori ATECO 2007 ammissibili indicati, per ciascuna linea di intervento, nell’Allegato “9”. A tal fine, all’atto della presentazione della richiesta di ammissione, il Destinatario Finale dovrà indicare la Linea di Intervento su cui si intende candidare l’investimento.
1.5 SPESE AMMISSIBILI
1.5.1 Sono ammissibili le spese effettuate a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di ammissione al fondo (invio PEC).
1.5.2 Sono ammissibili le seguenti spese, come definite nel Reg. 800/2008:
a) Spese connesse agli investimenti materiali;
b) Spese connesse agli investimenti immateriali;
1.5.3 Gli investimenti materiali ed immateriali devono essere utilizzati esclusivamente presso l’impresa destinataria dell’aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all’attivo dell’impresa e restare presso l’impresa destinataria dell’aiuto per un periodo di almeno cinque anni dalla data di completamento dell’operazione tranne i casi di cessione di azienda o ramo di azienda o sostituzione di impianti e macchinari divenuti obsoleti.
1.5.4 Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell’IVA.
1.5.5 I pagamenti dei titoli di spesa relativi all’investimento effettuato utilizzando il finanziamento garantito o controgarantito dal Fondo, devono essere effettuati, pena l’esclusione, mediante bonifico bancario, vaglia postale, assegno bancario con estratto del conto corrente o conto corrente dedicato alle transazioni del progetto finanziato, assegno circolare non trasferibile, contenente l’indicazione del beneficiario, con allegato l’estratto del conto corrente del destinatario finale indicate il relativo addebito. Sono ammessi altresì pagamenti in contanti per spese d’investimento effettuate dai destinatari finali di valore non superiore a 500,00 euro, purché le fatture e/o i documenti attestanti la spesa siano corredati dalla quietanza dei fornitori.
1.5.6 Le spese relative a commesse interne di lavorazione sono ammissibili solo se le stesse sono supportate da idonea documentazione, quali schede interne di lavorazione o documentazione equipollente.
1.5.7 La documentazione giustificativa della spesa dovrà riportare espressa indicazione dell’importo della spesa rendicontata, che la spesa è stata rendicontata a valere sul “Fondo di Garanzia PO FESR Basilicata 2007-2013 - DGR 2124 del 15/12/2009” con indicazione della specifica Linea di Intervento del PO FESR Basilicata utilizzata.
1.5.8 Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:
a) imposte e tasse;
b) ammende e penali;
c) acquisto di scorte, ricambi;
d) materiali di consumo;
e) spese di funzionamento in generale;
f) tutte le spese non capitalizzate;
g) spese relative all’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
h) spese di manutenzione;
i) spese per investimenti di pura sostituzione;
j) spese relative all’attività di rappresentanza;
k) interessi passivi;
l) spese per acquisto del suolo superiori al 10% dell’investimento complessivo;
1.5.9 Non sono inoltre ammissibili:
a) spese non coerenti con le “categorie di spesa” previste in corrispondenza di ciascuna Linea di intervento riportate nell’Allegato “9”;
b) le spese per mezzi di trasporto targati;
c) le spese per le quali mancano i preventivi e quelle che si riferiscono ad opere xxxxxxx ed assimilate la cui descrizione e/o importo non sia riportato nei computi metrici;
d) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario (art. 2 comma 4 DPR 196/2008);
e) le spese relative all'acquisto di beni immobili tra il destinatario finale e il relativo coniuge ovvero parenti o affini entro il terzo grado;
f) le spese relative alla compravendita di beni immobili tra imprese qualora a decorrere dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione via PEC, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa richiedente le agevolazioni resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Tutte le spese ammissibili devono comunque rispettare le condizioni previste dal Regolamento (CE) 800/2008 e dalle singole Linee di Intervento di cui all’Allegato “9”.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo 1.5 e per quanto compatibile, si rinvia al X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 xx xxxxxxx di ammissibilità delle spese, al Regolamento CE n. 800/2008, al reg. CE 1083/2006 ed al Reg. CE 1828/2006.
PARTE II
2. GARANZIA DIRETTA
2.1 SOGGETTI RICHIEDENTI
Possono richiedere la Garanzia Diretta i Soggetti Finanziatori, ovvero: le Banche – anche in qualità di capofila di pool di banche; gli Intermediari;
le SFIS
che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Gestore.
2.2 IMPORTO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA DIRETTA
2.2.1 L’importo delle operazioni ammissibili alla Garanzia Diretta deve essere pari o superiore a 100.000,00 euro. Importi al di sotto di 100.000,00 euro potranno essere ammessi alla Controgaranzia.
2.2.2 Nel caso di locazione finanziaria per importo dell’operazione si intende il costo del bene.
2.3 NATURA, MISURA MASSIMA E CUMULO DELLA GARANZIA DIRETTA
2.3.1 La Garanzia Diretta è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è escutibile dai soggetti finanziatori “a prima richiesta”.
2.3.2 La Garanzia Diretta può essere concessa per un importo massimo garantito non superiore all’80% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni ammessa ai benefici del Fondo.
2.3.3 Nei limiti dell’importo, di cui al precedente punto 2.3.2, la Garanzia Diretta copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi contrattuali e di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti dei soggetti Destinatari Finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al punto 2.10.1.
2.3.4 Sono ammissibili alla Garanzia Diretta più operazioni per lo stesso Destinatario Finale; l’importo massimo garantito per ciascun Destinatario non può superare complessivamente l’importo di due milioni e cinquecentomila euro (2.500.000,00).
2.3.5 La Garanzia Diretta è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 2.3.2. (80%).
2.3.6 Sulla quota dell’operazione garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua dell’operazione possono essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie
Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi) | 50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà |
Ipoteca su altri immobili | 60% del valore di mercato |
Ipoteca su terreni edificabili | 60% del valore di mercato |
Privilegio su impianti, macchinari e Attrezzature | 10% del valore di mercato |
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato | 80% del valore di borsa |
Pegno su obbligazioni di enti pubblici | 80% del valore di borsa |
Fidejussioni bancarie | 100% dell’importo |
Fidejussioni assicurative | 80% dell’importo |
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati | 50% del valore di borsa |
I Soggetti Finanziatori possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati, che saranno valutati dal Gestore.
2.3.7 La Garanzia Diretta è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea nella carta degli aiuti a finalità regionale.
2.3.8 L’intensità dell’agevolazione connessa al rilascio della Garanzia espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo verrà calcolata utilizzando il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” di cui alla Decisione della Commissione europea n. C (2010) 4505 del 06/07/2010 relativa all’aiuto di Stato N182/2010.
2.3.9 Il Gestore comunica ai soggetti Destinatari Finali, anche tramite i Soggetti Finanziatori l’importo, espresso in ESL, dell’agevolazione ricevuta sotto forma di Garanzia.
2 A - AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO
2.4 RICHIESTE DI AMMISSIONE (AMMISSIBILITÀ INVESTIMENTO)
2.4.1 La richiesta di ammissione al Fondo, potrà essere presentata al Gestore da parte del Destinatario Finale, a partire dalle ore 10,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Regolamento sul BUR Basilicata e fino alle ore 17,00 del 30.06.2015. La Giunta Regionale potrà, per motivate esigenze, differire i predetti termini. La richiesta di ammissione al Fondo dovrà pervenire (invio PEC) al Gestore, anteriormente alla data di perfezionamento dell’operazione.
2.4.2 La richiesta di ammissione (Modulo richiesta ammissione GD– Impresa – All. 1) è presentata dal Destinatario Finale, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Il Destinatario Finale, utilizzando l’apposito software messo a disposizione dal Gestore, compila, stampa e sottoscrive la richiesta che, dopo essere stata scansionata, dovrà essere inviata via PEC al seguente
indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; alla PEC dovrà essere inoltre allegato il relativo il file generato dal software.
2.4.3 Sulla base della data ed ora di invio della PEC (intesa come ora della ricevuta di accettazione), definita al minuto secondo, contenente la richiesta scansionata unitamente al file, verrà assegnato un numero di posizione progressivo, che tiene conto anche delle richieste pervenute per la controgaranzia e la cogaranzia, sulla base del quale verranno istruite le richieste e verrà deliberata la eventuale successiva ammissione al Fondo, nei limiti della disponibilità di ciascuna Linea di Intervento.
2.4.4 Entro 15 giorni dall’arrivo della PEC, a pena di decadenza, dovrà pervenire presso la sede del Gestore, anche mediante consegna a mano, la documentazione cartacea contenente, l’originale della richiesta di cui al precedente punto 2.4.2, con allegata la seguente documentazione:
a. certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza e antimafia (originale);
b. preventivi relativi all’investimento a copertura del quale è stato/sarà richiesto il finanziamento oggetto della richiesta di concessione della garanzia. I preventivi devono essere in originale, completi di data, redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti. In caso di opere murarie occorre presentare i computi metrici - redatti secondo la “Tariffa Unificata di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche” vigente della Regione Basilicata - il lay out produttivo e gli elaborati grafici e documentali;
c. titolo di disponibilità dell’immobile ove è insediata l’unità produttiva oggetto dell’investimento, con durata coerente con il vincolo di destinazione/inalienabilità dei beni oggetto dell’agevolazione;
d. altra eventuale documentazione a supporto della cantierabilità dell’investimento, con particolare riguardo alla documentazione attestante l’esistenza dei requisiti amministrativi per la realizzazione dell’investimento (destinazione d’uso, licenze, etc).
2.4.5 Entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione cartacea di cui al precedente punto 2.4.4, il Gestore comunica al Destinatario Finale il numero di posizione assegnato e il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.
2.4.6 Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione cartacea di cui al punto 2.4.4, la stessa dovesse risultare incompleta, il Gestore provvederà ad inoltrare al Destinatario Finale la richiesta delle integrazioni necessarie per il completamento e regolarizzazione della richiesta di ammissione. Le integrazioni dovranno pervenire al Gestore, anche mediante consegna a mano, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della suddetta richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta sarà ritenuta decaduta.
2.4.7 In caso di richieste presentate da nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione al Fondo) in sostituzione del modulo di cui al punto 2.4.2 occorrerà utilizzare il Modulo richiesta ammissione Nuove Imprese (All. 5)
2.4.8 Il Gestore comunica al Destinatario Finale il rigetto della richiesta di ammissione nel rispetto della Legge 241/1990.
2.5 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE (VERIFICA AMMISSIBILITÀ INVESTIMENTO)
2.5.1 Le richieste di ammissione, complete di tutta la documentazione prevista, sono valutate dal Gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione
cartacea di cui al punto 2.4.4. o dalla data di completamento della stessa di cui ai punti 2.4.6 e 2.5.2, seguendo l’ordine progressivo di cui al punto 2.4.3.
2.5.2 Qualora il Gestore nel corso dell’istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, chiarimenti o approfondimenti) le stesse dovranno pervenire al Gestore entro 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta di ammissione al Fondo sarà ritenuta decaduta.
2.5.3 Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verrà effettuata l’istruttoria delle richieste di ammissione che seguono nell’ordine progressivo e comunicato l’esito al Destinatario Finale, a condizione che vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l’accesso al fondo da parte delle richieste sospese.
2.5.4 Completata la fase di valutazione, il Gestore comunica al Destinatario Finale (“Comunicazione di ammissibilità”) l’ammissibilità della richiesta di ammissione, in relazione ai requisiti soggettivi dell’impresa, di cui al punto 1.1 del presente Regolamento, all’investimento candidato e all’importo delle spese ammissibili, valutati in riferimento ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione previsti dalla specifica Linea di Intervento oppure il rigetto con l’indicazione dei relativi motivi ostativi.
2.5.5 Le comunicazioni di inammissibilità delle richieste sono effettuate ai sensi della Legge 241/1990.
2.6 RICHIESTA GARANZIA DEL FONDO
2.6.1 Entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione (“Comunicazione di Ammissibilità”), di cui al punto 2.5.4, pena la decadenza, il Soggetto Finanziatore, individuato dal Destinatario Finale, dovrà presentare la richiesta di concessione della Garanzia, inoltrando al Gestore, il Modulo richiesta Garanzia Diretta - Soggetto Finanziatore (All. 2). Il Soggetto Finanziatore, utilizzando il software messo a disposizione dal Gestore, compila, stampa e sottoscrive la richiesta che, dopo essere stata scansionata, dovrà essere inviata al Gestore via PEC al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; alla PEC dovrà essere inoltre allegato il relativo il file generato dal software. Della avvenuta presentazione della richiesta di Xxxxxxxx, il Gestore dà comunicazione al Destinatario Finale via PEC.
2.6.2 Sono irricevibili le richieste di Garanzia del Fondo pervenute oltre i 6 mesi dalla data di delibera dell’operazione da parte del Soggetto Finanziatore.
2.6.3 Entro 15 giorni dall’arrivo della PEC di cui al punto 2.6.1, a pena di decadenza, dovrà pervenire presso la sede del Gestore, anche mediante consegna a mano, la documentazione cartacea contenente l’originale della richiesta di cui al precedente punto 2.6.1.
2.6.4 L’atto di concessione della Garanzia è adottato dal Gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione cartacea di cui al punto 2.6.3 o dalla data di completamento della stessa. Nella comunicazione della delibera di concessione della Garanzia, inviata al Soggetto Finanziatore e al Destinatario Finale, il Gestore indicherà l’ammontare dell’ESL connesso al rilascio della garanzia.
2.6.5 L’ordine di ammissione alla garanzia del Fondo sarà comunque determinato sulla base dell’invio della PEC relativa alla richiesta di ammissione del Destinatario Finale di cui al punto 2.4.3.
2.6.6 Alla richiesta di Garanzia presentata dal Soggetto Finanziatore, si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per la richiesta di ammissione di cui ai punti 2.4 e 2.5 con particolare riferimento ai punti 2.4.5, 2.4.6, 2.5.2 e 2.5.3.
2.6.7 Le comunicazioni di inammissibilità delle richieste sono effettuate ai sensi della Legge 241/1990.
2.7 VARIAZIONI
2.7.1 Ai fini della conferma della Garanzia Diretta il Soggetto Finanziatore e il
Destinatario Finale, per ogni operazione ammessa, in caso di variazioni:
delle garanzie prestate in favore dei Soggetti Finanziatori;
delle finalità dell’investimento inizialmente previste, intervenute dopo la delibera di concessione della Garanzia e prima del perfezionamento dell’operazione;
della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell’art. 1260 del cc ovvero della legge 130/99;
devono presentare congiuntamente al Gestore preventiva richiesta di modifica della delibera di concessione della Garanzia.
Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per la richiesta di ammissione di cui ai punti 2.4 e 2.5.
2.8 CONTROLLI
Il Gestore effettua verifiche, controlli, visite ed ispezioni in loco sui soggetti Destinatari Finali al fine di verificare i requisiti dei Destinatari Finali ed accertare la realizzazione degli investimenti previsti nella richiesta di ammissione al fondo, l’effettiva destinazione dei finanziamenti per le finalità previste dal presente Regolamento e il rispetto degli obblighi previsti nello stesso. Le PMI destinatarie finali si obbligano a consentire, senza limitazioni, l’effettuazione dei controlli da parte degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.
I controlli sono effettuati anche mediante l’acquisizione di documenti ed informazioni presso i Soggetti Finanziatori.
2.9 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
2.9.1 Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento cui fa seguito un atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e i soggetti Destinatari Finali. I Soggetti Finanziatori, entro 30 giorni dalla singola erogazione, devono comunicare al Gestore (anche tramite PEC) la data di valuta dell’erogazione e l’importo erogato, nonché gli estremi delle condizioni relative al tasso di interesse applicato alle operazioni garantite. In particolare, deve essere specificato se il tasso di interesse applicato è fisso o variabile. Nel primo caso deve anche essere indicato il valore del tasso espresso in punti percentuali; nel secondo, occorre indicare il relativo parametro di riferimento (Euribor), nonché lo spread applicato dal Soggetto Finanziatore (in basis points). Entro gli stessi termini dall’erogazione del saldo devono altresì comunicare il relativo piano di ammortamento.
2.9.2 Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti richiedenti (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i 90 giorni successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (società di leasing) deve comunicare al Gestore con apposita
dichiarazione, da inviare anche mediante PEC, con la data della consegna dei beni ed il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell’ultimo canone ed il tipo (fisso o variabile) con i relativi parametri di riferimento e lo spread applicato.
2.9.3 Almeno il 25% dell’importo dell’operazione ammessa alla garanzia del Fondo deve essere erogato ai soggetti Destinatari Finali entro 12 mesi dalla data della delibera di ammissione alla Garanzia Diretta. Il saldo deve essere erogato entro 24 mesi dalla suddetta data di delibera e comunque non oltre il 31.12.2015. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.
2.9.4 I termini per l’erogazione possono essere differiti, e comunque non oltre il 31.12.2015, su delibera del Gestore, previo parere favorevole della Regione Basilicata, soltanto se il differimento è richiesto prima della loro scadenza e motivato con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del Gestore a responsabilità del soggetto Destinatario Finale, che hanno impedito l’erogazione.
2.9.5 La Garanzia Xxxxxxx ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Gestore o dalla data di valuta di erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della Garanzia Diretta, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene se questa è successiva alla concessione della garanzia.
2 B ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
2.10 AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO
DESTINATARIO FINALE.
2.10.1 In caso di inadempimento del soggetto Destinatario Finale, i Soggetti Finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando al Destinatario Finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento, intendendosi per tale, la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
2.10.2 L’intimazione del pagamento di cui al punto 2.10.1. può avvenire, alternativamente, mediante l’invio al soggetto Destinatario Finale inadempiente di:
diffida di pagamento ovvero revoca con risoluzione del contratto di finanziamento, con richiesta di pagamento della intera esposizione per rate scadute, interessi di mora, capitale residuo e spese;
atto introduttivo di giudizio, anche sommario, volto ad ottenere il pagamento delle somme ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
2.11 ATTIVAZIONE DEL FONDO
2.11.1 Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 2.10.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto Destinatario Finale, il Soggetto Finanziatore può richiedere l’attivazione del Fondo.
2.11.2 La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 2.10.1. Il mancato rispetto di tale termine è causa di decadenza della Garanzia del Fondo.
2.11.3 Alla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata la seguente documentazione, in originale o in copia autenticata:
i. delibera di concessione del finanziamento (ovvero dell’operazione di locazione finanziaria);
ii. contratto di finanziamento (ovvero contratto di locazione finanziaria);
iii. atto di erogazione (ovvero verbale di consegna in caso di locazione finanziaria);
iv. piano di ammortamento (piano di locazione finanziaria);
v. dichiarazione del Soggetto Finanziatore che attesti:
a) la data di inadempimento, come definita al punto 2.10.1;
b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
c) l’ammontare dell’esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 2.10.1, comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
ed in copia:
vi. bilanci approvati dei soggetti Destinatari Finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i Soggetti Finanziatori hanno compilato il Modulo richiesta Garanzia Diretta
vii. documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.
2.11.4 Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 2.4 per le richieste di ammissione.
2.11.5 Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 2.11.3, il Gestore liquida al Soggetto Finanziatore l’importo garantito dell’ammontare dell’esposizione di cui al punto 2.11.3, v lettera c), nella misura massima deliberata dal Gestore in sede d’ammissione dell’operazione all’intervento del Fondo.
2.12 SURROGAZIONE LEGALE
2.12.1 Ai sensi dell’art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione dell’importo di cui al punto 2.11.5 al Soggetto Finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto Destinatario Finale per le somme pagate e, proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al Soggetto Finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
2 C. OBBLIGHI, REVOCHE, DECADENZE.
2.13 OBBLIGHI DEL DESTINATARIO FINALE E DEL SOGGETTO FINANZIATORE
2.13.1 Il Destinatario Finale è obbligato a:
a) fornire le informazioni ed eventuale documentazione integrativa richiesta dal Gestore al Soggetto Finanziatore nel corso dell’istruttoria;
b) realizzare l’investimento a fronte del quale è stato concesso il finanziamento oggetto della Garanzia così come indicato nel Modulo richiesta ammissione – Impresa;
c) avviare l’investimento entro 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della Garanzia e a darne comunicazione al Gestore;
d) comunicare al Gestore, per il tramite del Soggetto Finanziatore, le eventuali variazioni al piano di investimento inizialmente previsto;
e) ultimare il programma d’investimento entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della Garanzia;
f) comunicare al Soggetto Finanziatore e al Gestore la data di ultimazione dell’investimento entro trenta giorni dalla stessa;
g) comunicare al Soggetto Finanziatore e al Gestore ogni atto o fatto ritenuto rilevante in relazione all’operazione garantita;
h) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo la possibilità di effettuare ispezioni e controlli e l’accesso a libri contabili ed a qualsiasi altro documento;
i) conservare la documentazione allegata alla richiesta di ammissione al fondo, gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese connesse all’investimento che è stato realizzato utilizzando il finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia fino al 31/08/2020; per documentazione di spesa si intendono i giustificativi di spesa in copia conforme debitamente quietanzati o corredati da idonea documentazione comprovante la quietanza, (come previsto al punto 1.5.5 del presente Regolamento). Tale documentazione dovrà riportare esplicito riferimento al PO FESR Basilicata ed alla Linea di Intervento specifica.
j) osservare le disposizioni inerenti l’informazione e la pubblicità previste dal Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall’art. 8 e 9 del Reg. CE 1828/2006.
2.13.2 Il Soggetto Finanziatore è obbligato a:
a) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo, la possibilità di effettuare ispezioni e controlli della documentazione relativa alla richiesta di concessione della garanzia;
b) trasmettere al Gestore le informazioni e la documentazione fornita dal
Destinatario Finale in relazione alla richiesta di accesso alla garanzia;
c) trattenere la documentazione acquisita dal Destinatario Finale sulla cui base il Soggetto Finanziatore ha compilato il Modulo richiesta Garanzia Xxxxxxx, fino al 31.08.2020;
d) comunicare tempestivamente al Gestore eventuali atti o fatti ritenuti rilevanti sull’implementazione dell’investimento da parte del Destinatario Finale garantito, di cui siano venuti a conoscenza;
e) comunicare al Gestore eventuali variazioni della titolarità dei soggetti
Destinatari Finali di cui siano venuti a conoscenza;
f) non acquisire ulteriori garanzie reali, assicurative e bancarie sulla quota di finanziamento già assistita dalla garanzia del Fondo;
g) rispettare i termini e le scadenze previste dal presente Regolamento;
h) perfezionare l’operazione oggetto della garanzia entro 6 mesi dalla data della delibera di concessione della garanzia da parte del Gestore e darne comunicazione allo stesso.
2.14 CASI DI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE
2.14.1 Il Gestore, nel rispetto dell’articolo 10 bis della L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, procederà all’emanazione di provvedimenti di revoca dell’agevolazione del soggetto Destinatario Finale nei seguenti casi:
a) il finanziamento non sia stato utilizzato per le finalità indicate nel Modulo richiesta ammissione;
b) l’investimento non sia stato effettivamente realizzato in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all’intervento del Fondo e in coerenza con la Linea di Intervento ivi indicata;
c) l’investimento sia stato avviato prima della presentazione della richiesta di ammissione al fondo (invio PEC);
d) l’investimento non sia stato avviato entro 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della garanzia;
e) qualora il programma d’investimento non venga ultimato entro il termine perentorio di 24 mesi dalla ricezione della comunicazione di concessione della Garanzia; il Gestore, sulla base di apposita richiesta motivata, presentata dal soggetto Destinatario Finale e dal Soggetto Finanziatore, previo parere favorevole della Regione Basilicata, può differire il suddetto termine;
f) cessazione dell’attività dell’impresa Destinataria Finale nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
g) trasferimento dell’unità locale oggetto dell’agevolazione al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
h) fallimento, liquidazione o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
i) qualora i beni acquistati siano alienati, ceduti o distolti dall’uso nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni, tranne i casi di cessione di azienda o ramo di azienda o sostituzione funzionale di impianti e macchinari divenuti obsoleti;
j) modifiche sostanziali all’investimento che facciano venire meno i requisiti che hanno comportato la concessione della garanzia, previsti dalle Linee di Intervento e dal presente Regolamento;
k) qualora la documentazione richiesta in sede di controlli, di cui al punto 2.8, pervenga oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
l) mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.
2.14.2 La revoca dell’agevolazione comporta l’obbligo, per il Destinatario Finale, di corrispondere al Gestore una somma pari all’importo dell’ESL relativo alla garanzia, comunicato dal Gestore in occasione dell’ammissione alla garanzia. Il Gestore provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dalla procedura di recupero nel “Manuale sulla gestione delle irregolarità” di cui alla DGR Basilicata n. 932/2010.
In ogni caso resta confermata la garanzia a favore del Soggetto Finanziatore.
2.14.3 Nel caso in cui, in sede di controllo, il Gestore accerti che i costi ammissibili dell’investimento a fronte del quale è stato concesso il finanziamento oggetto della garanzia, risultino inferiori al suddetto finanziamento, qualora l’investimento risulti comunque organico e funzionale, la garanzia verrà confermata, ma l’agevolazione verrà proporzionalmente ridotta ed il Destinatario Finale dovrà corrispondere al Gestore una somma pari all’importo della riduzione dell’agevolazione riferita all’ESL connesso alla garanzia, comunicato in occasione dell’ammissione al fondo. Il recupero avverrà secondo le modalità di cui al punto 2.14.2.
2.15 DECADENZA DELLA GARANZIA
2.15.1 La garanzia decade e quindi è inefficace nei seguenti casi di inadempimento da parte dei Soggetti Finanziatori:
a. qualora la Garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo,
che i Soggetti Finanziatori avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
b. qualora, non sia riscontrata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa alle altre informazioni con i dati forniti dai soggetti finanziatori nel Modulo richiesta Garanzia Diretta;
c. nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui ai punti: 2.10.1 e 2.11.2;
d. nel caso in cui siano state acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative e bancarie sulla quota già garantita dal fondo;
e. qualora l’operazione a fronte della quale è stata concessa la garanzia venga perfezionata oltre sei mesi dalla data di delibera di concessione della Garanzia;
f. in caso di inadempienza degli obblighi indicati nel punto 2.7. “Variazioni”;
g. nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi del punto 2.8, vengano riscontrate delle irregolarità ed inadempienze attribuibili al Soggetto Finanziatore, con particolare riguardo alla normativa bancaria e di Vigilanza (Circolari Banca d’Italia).
PARTE III
3. CONTROGARANZIA
3.1 SOGGETTI RICHIEDENTI
3.1.1 Possono richiedere la Controgaranzia i Garanti, ovvero:
i Confidi
gli Altri fondi di garanzia
che abbiano sottoscritto con il Gestore apposita convenzione.
3.1.2 In sede di sottoscrizione della convenzione gli stessi devono produrre la seguente documentazione:
a) copia della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco generale, o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell’articolo 155, previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
b) copia dell’ultimo bilancio approvato;
c) informazioni sul Garante redatte sul modulo predisposto dal Gestore, o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
d) copia del regolamento interno, approvato dall’organo deliberante del Garante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie.
Nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta”, i Garanti devono produrre, oltre a quanto previsto dai precedenti punti, anche:
e) copia delle convenzioni sottoscritte dal Garante con i Soggetti Finanziatori da cui deve risultare in modo chiaro ed esplicito che la garanzia ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta di cui alla Parte II del presente Regolamento.
La documentazione di cui ai punti b) e c) deve essere inviata annualmente entro 90 giorni dalla approvazione del bilancio; la documentazione di cui al punto d) deve essere di nuovo trasmessa al Gestore in caso di modifica della stessa.
3.1.3 Su espressa richiesta, i Confidi che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, a seguito di apposita richiesta, possono essere abilitati a certificare che i soggetti Destinatari Finali risultano economicamente e finanziariamente sani. La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata dal Gestore con riferimento al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2011. I Confidi autorizzati devono operare secondo i criteri illustrati nel Paragrafo F punto 5.8 della Parte V del presente Regolamento.
3.2 TIPOLOGIE, IMPORTO MASSIMO E CUMULO DELLA CONTROGARANZIA
3.2.1 La Controgaranzia può essere concessa:
a “prima richiesta”, secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3;
in forma “sussidiaria”, secondo le modalità di cui al paragrafo 3.4.
3.2.2 Sono ammissibili alla Controgaranzia più operazioni per lo stesso Destinatario Finale; l’importo massimo garantito per ciascun Destinatario non può superare complessivamente l’importo di due milioni e cinquecentomila euro (2.500.000,00). Nel caso di locazione finanziaria per importo dell’operazione si intende il costo del bene
3.2.3 La Controgaranzia è concessa ai Garanti in misura non superiore al 90% dell’importo da essi garantito sulle operazioni di cui al punto 1.3;
3.2.4 La controgaranzia è concessa a condizione che i Garanti abbiano garantito una quota non superiore all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione.
3.2.5 Nel limite della copertura massima dei finanziamenti di cui ai precedenti punti
3.2.2 e 3.2.3, la Controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata dai
Garanti ai Soggetti Finanziatori.
3.2.6 La Controgaranzia è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste ai punti 3.2.2 e 3.2.3 ed è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione Europea nella carta degli aiuti a finalità regionale.
3.2.7 Sulla quota di finanziamento garantita dai Garanti non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia concessa dai Garanti.
Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie
Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi) | 50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà |
Ipoteca su altri immobili | 60% del valore di mercato |
Ipoteca su terreni edificabili | 60% del valore di mercato |
Privilegio su impianti, macchinari e Attrezzature | 10% del valore di mercato |
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato | 80% del valore di borsa |
Pegno su obbligazioni di enti pubblici | 80% del valore di borsa |
Fidejussioni bancarie | 100% dell’importo |
Fidejussioni assicurative | 80% dell’importo |
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati | 50% del valore di borsa |
3.3 NATURA E MISURA DELLA CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA”
3.3.1 La Controgaranzia “a prima richiesta” è esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
3.3.2 La Controgaranzia “a prima richiesta” è concessa a condizione che la garanzia concessa dai Garanti sia a sua volta a prima richiesta e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta di cui alla Parte II del presente Regolamento.
3.3.3 La Controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti Destinatari Finali, a semplice richiesta:
a) dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia ammessi all’intervento del Fondo che abbiano già pagato il debito da essi garantito, ovvero;
b) dei Soggetti Finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte
Garanti, di cui al successivo punto 3.13.
3.4 CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”
3.4.1 Qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto 3.3.2, la Controgaranzia è concessa in forma “sussidiaria”.
3 A AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO
3.5 RICHIESTE DI AMMISSIONE
3.5.1 La richiesta di ammissione al Fondo, potrà essere presentata al Gestore da parte del Destinatario Finale, a partire dalle ore 10,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Regolamento sul BUR Basilicata e fino alle ore 17,00 del 30.06.2015 . La Giunta Regionale può, per motivate esigenze, differire i predetti termini. La richiesta di ammissione al Fondo dovrà pervenire (invio PEC) al Gestore, anteriormente alla data di perfezionamento dell’operazione.
3.5.2 La richiesta di ammissione (Modulo richiesta ammissione CG – Impresa - All. 3) è presentata dal Destinatario Finale, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Il Destinatario Finale utilizzando l’apposito software messo a disposizione dal Gestore, compila, stampa e sottoscrive la richiesta che, dopo essere stata scansionata, dovrà essere inviata via PEC al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; alla PEC dovrà essere inoltre allegato il relativo il file generato dal software.
3.5.3 Sulla base della data ed ora di invio della PEC (intesa come ora della ricevuta di accettazione), definita al minuto secondo, contenente la richiesta scansionata unitamente al file, verrà assegnato un numero di posizione progressivo, che tiene conto anche delle richieste pervenute per la garanzia e la cogaranzia, sulla base del quale verranno istruite le richieste e verrà deliberata l’eventuale successiva ammissione al Fondo, nei limiti della disponibilità di ciascuna Linea di Intervento.
3.5.4 Entro 15 giorni dall’arrivo della PEC, a pena di decadenza, dovrà pervenire presso la sede del Gestore, anche mediante consegna a mano, la documentazione cartacea contenente l’originale della richiesta di cui al precedente punto 3.5.2, con allegata la seguente documentazione:
a. certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza e antimafia (originale);
b. preventivi relativi all’investimento a copertura del quale è stato richiesto il finanziamento oggetto della richiesta di concessione della Controgaranzia. I preventivi devono essere in originale, completi di data, redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti. In caso di opere murarie occorre presentare i computi metrici - redatti secondo la “Tariffa Unificata di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche” vigente della Regione Basilicata - il lay out produttivo e gli elaborati grafici e documentali;
c. titolo di disponibilità dell’immobile ove è insediata l’unità produttiva oggetto dell’investimento, con durata coerente con il vincolo di destinazione/inalienabilità dei beni oggetto dell’agevolazione;
d. altra eventuale documentazione a supporto della cantierabilità dell’investimento, con particolare riguardo alla documentazione attestante l’esistenza dei requisiti amministrativi per la realizzazione dell’investimento (destinazione d’uso, licenze, etc).
3.5.5 Entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione cartacea di cui al precedente punto 3.5.2, il Gestore comunica al Destinatario Finale ed al Garante indicato nella richiesta, il numero di posizione assegnato e il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.
3.5.6 Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione cartacea di cui al punto 3.5.4, la stessa dovesse risultare incompleta, il Gestore provvederà ad
inoltrare al Destinatario Finale, la richiesta delle integrazioni necessarie per il completamento e regolarizzazione della richiesta di ammissione. Le integrazioni dovranno pervenire al Gestore, anche mediante consegna a mano, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della suddetta richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta sarà ritenuta decaduta.
3.5.7 Sono irricevibili le richieste di ammissione alla Controgaranzia pervenute oltre i 60 giorni dalla data di delibera della garanzia da parte dei Garanti.
3.5.8 In caso di richieste presentate da nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione al Fondo) in sostituzione del modulo di cui al punto 3.5.2 occorrerà utilizzare il Modulo richiesta ammissione Nuove Imprese (All. 6)
3.5.9 Il Gestore comunica al Destinatario Finale e al Garante, il rigetto della richiesta di ammissione nel rispetto della Legge 241/1990.
3.6 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE (VERIFICA AMMISSIBILITÀ INVESTIMENTO)
3.6.1 Le richieste di ammissione, complete di tutta la documentazione prevista sono valutate dal Gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione cartacea di cui al punto 3.5.4. o dalla data di completamento della stessa di cui ai punti 3.5.6 e 3.6.2, seguendo l’ordine progressivo di cui al punto 3.5.3.
3.6.2 Qualora il Gestore nel corso dell’istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, chiarimenti o approfondimenti) le stesse dovranno pervenire al Gestore entro 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta di ammissione al Fondo sarà ritenuta decaduta.
3.6.3 Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verrà effettuata l’istruttoria delle richieste di ammissione che seguono nell’ordine progressivo e comunicato l’esito al Destinatario Finale, accertata la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l’accesso al fondo da parte delle richieste sospese.
3.6.4 Completata la fase di valutazione, il Gestore comunica al Destinatario Finale e al Garante (“Comunicazione di ammissibilità”) l’ammissibilità della richiesta di ammissione in relazione ai requisiti soggettivi dell’impresa, di cui al punto 1.1 del presente Regolamento, all’investimento candidato e all’importo delle spese ammissibili, valutati in riferimento ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione previsti dalla specifica Linea di Intervento oppure il rigetto con l’indicazione dei relativi motivi ostativi.
3.6.5 Le comunicazioni di inammissibilità delle richieste sono effettuate ai sensi della Legge 241/1990.
3.7 RICHIESTA CONTROGARANZIA DEL FONDO
3.7.1 Entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione (“Comunicazione di Ammissibilità”), di cui al punto 3.6.4, pena la decadenza, il Garante indicato dal Destinatario Finale nella richiesta di ammissione, dovrà presentare la richiesta di concessione della Controgaranzia, inoltrando al Gestore il Modulo richiesta Controgaranzia – Garante (All. 4). Il Garante, utilizzando il software messo a disposizione dal Gestore, compila, stampa e sottoscrive la richiesta che, dopo essere stata scansionata, dovrà essere inviata al Gestore via PEC al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; alla PEC dovrà essere inoltre
allegato il relativo il file generato dal software. Della avvenuta presentazione della richiesta di Controgaranzia, il Gestore dà comunicazione al Destinatario Finale via PEC..
3.7.2 Entro 15 giorni dall’arrivo della PEC di cui al punto 3.7.1, a pena di decadenza, dovrà pervenire presso la sede del Gestore, anche mediante consegna a mano, la documentazione cartacea contenente, l’originale della richiesta di cui al precedente punto 3.7.1.
3.7.3 L’atto di concessione della Controgaranzia, è adottato dal Gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione cartacea di cui al punto 3.7.2 o dalla data di completamento della stessa. Nella comunicazione della delibera di concessione delle Controgaranzia inviata al Garante e, in caso di controgaranzia a prima richiesta, al Soggetto Finanziatore, il Gestore indicherà l’ammontare dell’ESL connesso al rilascio della Controgaranzia.
3.7.4 L’ordine di ammissione alla garanzia del fondo sarà comunque determinato sulla base dell’invio della PEC relativa alla richiesta di ammissione di cui al punto 3.5.3.
3.7.5 Alla richiesta di concessione della Controgaranzia presentata dal Garante, si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per la richiesta di ammissione di cui ai paragrafi 3.5 e 3.6, con particolare riferimento ai punti 3.5.5, 3.5.6, 3.6.2 e 3.6.3.
3.7.6 Nel solo caso di Controgaranzia “a prima richiesta”, i Xxxxxxx devono trasmettere al Soggetto Finanziatore copia della richiesta di concessione della Controgaranzia.
3.7.7 Entro 90 giorni dalla data della delibera del Gestore, i Garanti, e/o i Soggetti Finanziatori, nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta”, devono far pervenire al Gestore una dichiarazione attestante l’avvenuto perfezionamento dell’operazione da parte dei Soggetti Finanziatori.
3.8 VARIAZIONI
3.8.1 Ai fini della conferma della Controgaranzia, i Xxxxxxx e/o i Soggetti Finanziatori nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta” ed il Destinatario Finale, per ogni operazione ammessa, in caso di variazioni:
delle garanzie prestate in favore dei Soggetti Finanziatori;
delle finalità di investimento inizialmente previste, intervenute dopo la delibera di concessione della Garanzia e prima del perfezionamento dell’operazione;
della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell’art. 1260 del cc ovvero della legge 130/99;
devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del Gestore di concessione della Controgaranzia.
3.8.2 Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione di cui al punto 3.5.
3.9 CONTROLLI
Il Gestore effettua verifiche, controlli, visite ed ispezioni in loco sui soggetti Destinatari Finali al fine di verificare i requisiti dei Destinatari Finali ed accertare la realizzazione degli investimenti previsti nella richiesta di ammissione al Fondo, l’effettiva destinazione dei finanziamenti per le finalità previste dal presente
Regolamento e il rispetto degli obblighi previsti nello stesso. Le PMI destinatarie finali si obbligano a consentire, senza limitazioni, l’effettuazione dei controlli da parte degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.
I controlli sono effettuati anche mediante l’acquisizione di documenti ed informazioni presso i Soggetti Finanziatori/Garanti.
3.10 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
3.10.1 Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento cui fa seguito un atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti richiedenti e i soggetti destinatari. I Garanti e/o i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta”, entro 30 giorni dalla singola erogazione, devono comunicare al Gestore (anche tramite PEC) la data di valuta dell’erogazione e l’importo erogato, nonché’ gli estremi delle condizioni relative al tasso di interesse applicato alle operazioni garantite. In particolare, deve essere specificato se il tasso di interesse applicato è fisso o variabile. Nel primo caso deve anche essere indicato il valore del tasso espresso in punti percentuali; nel secondo, occorre indicare il relativo parametro di riferimento (Euribor), nonché lo spread applicato dal Soggetto Finanziatore (in basis points). Entro gli stessi termini dall’erogazione del saldo, devono altresì comunicare il relativo piano di ammortamento.
3.10.2 Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti richiedenti (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i 90 giorni successivi alla consegna del bene, i Garanti e/o i Soggetti Finanziatori (società di leasing) in caso di Controgaranzia “a prima richiesta” devono comunicare al Gestore con apposita dichiarazione, da inviare anche mediante PEC, con la data della consegna dei beni ed il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell’ultimo canone ed il tipo (fisso o variabile) con i relativi parametri di riferimento e lo spread applicato
3.10.3 Almeno il 25% dell’importo dell’operazione ammessa alla garanzia del Fondo deve essere erogato ai soggetti Destinatari Finali entro 6 mesi dalla data della delibera di ammissione alla Controgaranzia da parte del Gestore. Il saldo deve essere erogato entro 24 mesi dalla suddetta data di delibera e comunque non oltre il 31.12.2015. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.
3.10.4 I termini per l’erogazione possono essere differiti, e comunque non oltre il 31.12.2015 su delibera del Gestore, previo parere favorevole della Regione Basilicata, soltanto se il differimento è richiesto prima della loro scadenza e motivato con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del Gestore a responsabilità del Destinatario Finale, che hanno impedito l’erogazione.
3.10.5 La Controgaranzia ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Gestore o dalla data di valuta di erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della Controgaranzia, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene se questa è successiva alla concessione della garanzia.
3 B ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA”
3.11 AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO
3.11.1 In caso di inadempimento del soggetto Destinatario Finale, i Soggetti Finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al Destinatario Finale inadempiente e, per conoscenza, al Garante e al Gestore, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento, ovvero la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
3.11.2 L’intimazione del pagamento di cui al punto 3.11.1 può avvenire, alternativamente, mediante l’invio al soggetto Destinatario Finale inadempiente di:
diffida di pagamento, diffida di pagamento ovvero revoca con risoluzione del contratto di finanziamento, con richiesta di pagamento della intera esposizione per rate scadute, interessi di mora, capitale residuo e spese;
atto introduttivo di giudizio, anche sommario, volto ad ottenere il pagamento delle somme ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
3.12 ATTIVAZIONE DEL FONDO
3.12.1 La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla data del versamento effettuato dai Garanti ai Soggetti Finanziatori.
3.12.2 Alla richiesta di attivazione del Fondo, i Garanti devono allegare la seguente documentazione:
a) delibera di concessione della garanzia del Garante;
b) delibera di concessione del finanziamento (ovvero dell’operazione di locazione finanziaria);
c) contratto di finanziamento (ovvero contratto di locazione finanziaria);
d) atto di erogazione (ovvero verbale di consegna in caso di locazione finanziaria);
e) piano di ammortamento (piano di locazione finanziaria);
f) dichiarazione attestante la data dell’inadempimento del soggetto
Destinatario Finale, come definita ai punti 3.11.1 e 3.11.2;
g) dichiarazione attestante la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
h) attestazione del Soggetto Finanziatore dell’importo complessivamente versato dal Garante e della data dell’avvenuto versamento;
i) bilanci approvati dei soggetti Destinatari Finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i Garanti hanno compilato il Modulo richiesta Controgaranzia.
3.12.3 Alle richieste di attivazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste nel paragrafo 3.5 per le richieste di ammissione.
3.12.4 Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto
3.12.2. il Gestore liquida ai Garanti, nei limiti dell’importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal Gestore in sede di
ammissione dell’operazione all’intervento del Fondo, un importo non superiore al 90% della somma già versata dai Garanti ai Soggetti Finanziatori.
3.13 MANCATO PAGAMENTO IN GARANZIA DEI GARANTI
3.13.1 Nel caso in cui i Garanti non abbiano adempiuto, entro 120 giorni dalla data di richiesta dei Soggetti Finanziatori di escussione della garanzia, al pagamento della somma dovuta, i Soggetti Finanziatori, nei limiti dell’importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura dell’esposizione deliberati dal Gestore in sede di ammissione dell’operazione alla Controgaranzia, possono richiedere direttamente l’attivazione del Fondo.
3.13.2 Le richieste di attivazione diretta del Fondo devono essere inviate al Gestore
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3.13.3 Alla richiesta di attivazione diretta del Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:
i. delibera di concessione della garanzia del Garante;
ii. delibera di concessione del finanziamento (ovvero dell’operazione di locazione finanziaria);
iii. contratto di finanziamento (ovvero contratto di locazione finanziaria);
iv. atto di erogazione (ovvero verbale di consegna in caso di locazione finanziaria);
x. xxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx);
xx. bilanci approvati dei soggetti Destinatari Finali e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto Destinatario Finale riportati nel Modulo richiesta Controgaranzia – Garante
vii. documentazione inerente le eventuali garanzie reali e personali acquisite.
viii. dichiarazione dei soggetti finanziatori che attesti
a) la data dell’inadempimento, come definita ai punti 3.11.1;
b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
c) la somma dovuta dai Confidi o dagli altri fondi di garanzia a fronte delle garanzie rilasciate ai Soggetti Finanziatori;
d) la data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia dei Confidi o degli altri Fondi di Garanzia.
3.13.4 Alle richieste di attivazione diretta del Fondo si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla Controgaranzia di cui al punto 3.5 del presente Regolamento.
3.13.5 Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto
3.13.3 il Gestore liquida ai Soggetti Finanziatori, nei limiti dell’importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal Gestore in sede di ammissione dell’operazione alla Controgaranzia, un importo non superiore al 90% della somma dovuta dai Confidi e dagli altri Fondi di Garanzia.
3.14 SURROGAZIONE LEGALE
3.14.1 Ai sensi dell’art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione dell’importo di cui al punto 3.13.5 al Garante o al Soggetto Finanziatore, in caso di mancato pagamento in garanzia dei Garanti di cui al punto 3.13, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto Destinatario Finale per le somme pagate e, proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al Soggetto Finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al punto 3.2.7.
3 C. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”
3.15 PROCEDURE
3.15.1 Il Soggetto Finanziatore deve avviare le procedure di recupero del credito entro
12 mesi dalla data di inadempimento del debitore, ovvero la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
3.15.2 La comunicazione dell’avvio delle procedure di recupero del credito deve pervenire al Gestore entro 90 giorni dall’avvio delle procedure stesse.
3.15.3 Alla comunicazione devono essere allegati:
i. delibera di concessione della garanzia del Garante;
ii. delibera di concessione del finanziamento (ovvero dell’operazione di locazione finanziaria);
iii. contratto di finanziamento (ovvero contratto di locazione finanziaria);
iv. atto di erogazione (ovvero verbale di consegna in caso di locazione finanziaria);
x. xxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
xx. attestazione del Soggetto Finanziatore dell’importo complessivamente versato dal Garante e della data dell’avvenuto versamento;
vii. bilanci approvati dei soggetti Destinatari Finali e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i Garanti hanno compilato il Modulo richiesta Controgaranzia – Garante;
3.15.4 La Controgaranzia può essere attivata a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all’80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai Garanti ai Soggetti Finanziatori.
3.15.5 Alle richieste di acconto si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al punto 3.5 per le richieste di ammissione.
3.16 LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA
3.16.1 La richiesta di liquidazione della perdita deve pervenire al Gestore, dopo che siano state concluse le procedure di recupero o che il Gestore abbia deliberato l’irrecuperabilità del credito, entro 90 giorni dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai Garanti ai Soggetti Finanziatori, corredata da attestazione del Soggetto Finanziatore dell’importo complessivamente versato e della data dell’avvenuto versamento.
3.16.2 Nei limiti dell’importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal Gestore in sede di ammissione dell’operazione all’intervento del Fondo, il Fondo interviene, al netto dell’eventuale acconto, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai Garanti ai Soggetti Finanziatori.
3.16.3 In caso di conguaglio a favore del Fondo la differenza tra la somma ricevuta in acconto dai Garanti e la quota della perdita a carico del Fondo deve essere versata al Fondo entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la somma recuperata dai Garanti risulti maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo
provvisorio ai Soggetti Finanziatori, tale somma deve essere versata al Fondo
nella stessa misura percentuale dell’acconto di cui al punto 3.15.4.
3.16.4 Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al punto 3.5 per le richieste di ammissione.
3.16.5 La Controgaranzia è inefficace qualora non siano stati rispettati i termini di cui ai punti 3.15.1 e qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei Garanti. In caso di inefficacia l’acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al Fondo maggiorato dell’interesse pari al Tasso di riferimento [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)]. La Controgaranzia è inoltre inefficace nel caso in cui l’insolvenza si sia verificata entro i 12 mesi dalla prima erogazione o dalla delibera di ammissione al fondo.
3 D. OBBLIGHI, REVOCHE, DECADENZE.
3.17 OBBLIGHI DEL DESTINATARIO FINALE E DEL GARANTE
3.17.1 Il Destinatario Finale è obbligato a:
a) fornire le informazioni ed eventuale documentazione integrativa richiesta dal Gestore al Garante nel corso dell’istruttoria;
b) realizzare gli investimenti a fronte del quale è stato concesso il finanziamento oggetto della Garanzia così come indicato nel Modulo richiesta ammissione – Impresa);
c) avviare l’investimento entro 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della garanzia e a darne comunicazione al Gestore;
d) comunicare al Gestore, per il tramite del Garante, le eventuali variazioni al piano di investimento inizialmente previsto;
e) ultimare il programma d’investimento entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della Garanzia;
f) comunicare al Garante e al Gestore la data di ultimazione dell’investimento entro trenta giorni dalla stessa;
g) comunicare al Xxxxxxx e al Gestore ogni atto o fatto ritenuto rilevante in relazione all’operazione garantita;
h) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo la possibilità di effettuare ispezioni e controlli e l’accesso a libri contabili ed a qualsiasi altro documento;
i) conservare la documentazione allegata alla richiesta di ammissione al fondo, gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese connesse all’investimento che è stato realizzato utilizzando il finanziamento controgarantito dal Fondo di Garanzia fino al 31/08/2020; per documentazione di spesa si intendono i giustificativi di spesa in copia conforme debitamente quietanzati o corredati da idonea documentazione comprovante la quietanza, (come previsto al punto 1.5.5 del presente Regolamento). Tale documentazione dovrà riportare esplicito riferimento al PO FESR ed alla Linea di Intervento specifica.
j) osservare le disposizioni inerenti l’informazione e la pubblicità previste dal Reg. (CE) n. 1083/2006 dall’art. 8 e 9 del Reg. CE 1828/2006, ovvero:
3.17.2 Il Garante è obbligato a:
a) trasmettere al Gestore le informazioni e la documentazione fornita dal Xxxxxxxxxxxx Finale in relazione alla richiesta di ammissione;
b) trattenere la documentazione acquisita dal Destinatario Finale sulla cui base il è stato compilato il Modulo richiesta ammissione, fino al 31.08.2020;
c) comunicare al Gestore eventuali variazioni della titolarità dei soggetti
Destinatari Finali di cui siano venuti a conoscenza;
d) comunicare tempestivamente al Gestore eventuali atti o fatti ritenuti rilevanti sull’implementazione dell’investimento da parte del Destinatario Finale garantito, di cui siano venuti a conoscenza;
e) non acquisire ulteriori garanzie reali, assicurative e bancarie sulla quota di finanziamento già assistita dalla garanzia del Fondo,
f) rispettare i termini e le scadenze previste dal presente Regolamento
g) far pervenire al Gestore una dichiarazione attestante l’avvenuto perfezionamento dell’operazione entro 90 giorni dalla data della delibera di concessione della Controgaranzia da parte del Gestore;
h) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo la possibilità di effettuare ispezioni e controlli della documentazione relativa alla richiesta di ammissione .
3.18 CASI DI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE
3.18.1 Il Gestore, nel rispetto dell’articolo 10 bis della L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, procederà all’emanazione di provvedimenti di revoca dell’agevolazione del soggetto Destinatario Finale nei seguenti casi:
a) il finanziamento non sia stato utilizzato per le finalità indicate nella richiesta di ammissione al Fondo;
b) l’investimento non sia stato effettivamente realizzato in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all’intervento del Fondo, in coerenza con la Linea di Intervento ivi indicata;
c) l’investimento sia stato avviato prima della presentazione della richiesta di ammissione (invio tramite PEC);
d) l’investimento non venga avviato entro 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della garanzia;
e) qualora il programma d’investimento non venga ultimato entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione della Garanzia; il Gestore, sulla base di apposita richiesta motivata, presentata dal soggetto Destinatario Finale e dal Garante, previo parere favorevole della Regione Basilicata, può differire il suddetto termine;
f) cessazione dell’attività dell’impresa Destinataria Finale nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
g) trasferimento dell’unità locale oggetto dell’agevolazione al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
h) fallimento, liquidazione o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
i) qualora i beni acquistati siano alienati, ceduti o distolti dall’uso nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni, tranne i casi di cessione di azienda o ramo di azienda o sostituzione funzionale di impianti e macchinari divenuti obsoleti;
j) modifiche sostanziali all’investimento che facciano venire meno i requisiti che hanno comportato la concessione della garanzia, previsti dalle Linee di Intervento e dal presente Regolamento;
k) qualora la documentazione richiesta in sede di controlli, di cui al punto 3.9, pervenga oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta
l) mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.
3.18.2 La revoca dall’agevolazione comporta l’obbligo, per il Destinatario Finale, a corrispondere al Gestore una somma pari all’importo dell’ESL relativo alla Controgaranzia, comunicato dal soggetto Gestore in occasione dell’ammissione alla garanzia. Il Gestore provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dalla procedura di recupero nel “Manuale sulla gestione delle irregolarità” di cui alla DGR Basilicata n. 932/2010.
In ogni caso resta confermata la Controgaranzia a favore del Xxxxxxx.
3.18.3 Nel caso in cui, in sede di controllo, il Gestore accerti che i costi ammissibili dell’investimento a fronte del quale è stato concesso il finanziamento oggetto della garanzia, risultino inferiori al suddetto finanziamento e qualora l’investimento risulti comunque organico e funzionale, la garanzia verrà confermata, ma l’agevolazione verrà proporzionalmente ridotta. Il Destinatario Finale dovrà corrispondere al Gestore una somma pari all’importo della riduzione dell’agevolazione riferita all’ESL connesso alla garanzia, comunicato in occasione dell’ammissione al fondo. Il recupero del suddetto importo avverrà secondo le modalità di cui al punto 3.18.2.
3.19 DECADENZA DELLA CONTROGARANZIA
3.19.1 La Controgaranzia decade e quindi è inefficace nei seguenti casi di inadempimento da parte dei Garanti:
a. qualora la Controgaranzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo, che i Garanti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
b. qualora, non sia riscontrata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa alle altre informazioni con i dati forniti dai Garanti nel Modulo richiesta Controgaranzia;
c. nel solo caso di Controgaranzia “sussidiaria”, di cui al paragrafo 3.15 e 3.16, nei casi di inadempimento del debitore verificatosi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25%;
d. nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui ai punti: 3.5.4, 3.10.3, 3.12.1, 3.13.1, 3.15.1, 3.15.2;
e. qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei Garanti;
f. nel caso in cui siano state acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative e bancarie sulla quota già garantita dal fondo;
g. l’operazione a fronte della quale è stata concessa la garanzia venga perfezionata oltre 90 giorni dalla data di delibera di concessione della Garanzia;
h. inadempienza degli obblighi indicati nel punto 3.8 .”Variazioni” del presente regolamento;
i. a seguito dei controlli effettuati ai sensi del punto 3.9, vengano riscontrate delle irregolarità ed inadempienze attribuibili al Garante.
PARTE IV
4. COGARANZIA
4.1 La cogaranzia può essere rilasciata esclusivamente congiuntamente ai garanti che:
rilasciano sulle operazioni co-garantite una garanzia con caratteristiche identiche a quelle della garanzia disciplinata dal presente Regolamento;
abbiano stipulato con il Gestore e con i soggetti finanziatori coinvolti una specifica convenzione per la gestione della co-garanzia.
4.2 La convenzione regolerà, comunque nei limiti della misura massima dell’agevolazione previsti per la Garanzia Diretta nel presente Regolamento, i criteri, le modalità e le procedure di concessione della Cogaranzia e di attivazione della garanzia.
4.3 I Confidi e gli Altri fondi di garanzia, che richiedono l’intervento di Cogaranzia del Fondo sono tenuti al rispetto dei medesimi obblighi previsti nel presente Regolamento in particolare riferimento alle operazioni ammissibili, ai massimali ammissibili e al calcolo dell’agevolazione. Ulteriori specifiche saranno contenute nelle convenzioni di cui al precedente punto 4.1
PARTE V
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
5. A VALUTAZIONE REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
La procedura per l’accesso al Fondo prevede le seguenti fasi:
a. richiesta di ammissione al Fondo, presentata dal Destinatario Finale, in riferimento ad un investimento a fronte del quale attivare un finanziamento da garantire/controgarantire con il Fondo.
b. richiesta di concessione della Garanzia / Controgaranzia del Fondo presentata da parte del Soggetto Finanziatore/Garante.
Il Gestore effettua la valutazione sull’impresa e sull’investimento candidato.
Sulla base delle informazioni e della documentazione contenuta nella richiesta di ammissione presentata dal Destinatario Finale e delle eventuali integrazioni richieste, il Gestore verifica il possesso dei requisiti soggettivi dell’impresa (punto 1.1 del presente Regolamento) e l’ammissibilità dell’investimento e delle relative spese; viene inoltre verificata la coerenza dell’impresa e dell’investimento candidato con la Linea di Intervento del PO FESR prescelta e con i relativi requisiti di ammissibilità e criteri di selezione, così come riportati nell’Allegato “9” al presente Regolamento.
Nell’Allegato “9”, per ciascuna Linea di Intervento è riportata una griglia contenente i criteri di selezione previsti dal PO FESR Basilicata 2007-2013 ed i relativi punteggi che saranno attribuiti alle imprese sulla base delle informazioni e della documentazione allegata alla richiesta di ammissione al Fondo. Per l’ammissione al Fondo occorrerà raggiungere la soglia minima fissata per ciascuna Linea di Intervento.
In riferimento alle linee di intervento dell’ASSE III, oltre alle valutazioni sopra riportate, si dovranno valutare anche le caratteristiche della domanda potenziale e le dimensioni del mercato delle imprese destinatarie degli interventi.
Superata positivamente questa fase di valutazione il Gestore trasmette al Destinatario Finale la “Comunicazione di ammissibilità”.
5. B CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA DEI SOGGETTI DESTINATARI FINALI PER L’AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI (SCORING)
La seconda fase prevede la richiesta, da parte del Soggetto Finanziatore/Garante, della Garanzia Diretta / Controgaranzia in relazione al finanziamento accesso a fronte dell’investimento ritenuto ammissibile a seguito della valutazione di cui al punto 5 A.
Sulla base dei dati riportati dal Soggetto Finanziatore/Garante nella relativa richiesta di concessione della Garanzia, il Gestore effettuerà una valutazione economico-finanziaria dell’impresa, utilizzando i modelli di valutazione riportati nella seguente sezione.
L’iter si concluderà con la delibera di concessione della Garanzia/Controgaranzia o la delibera di inammissibilità della stessa.
Si riportano di seguito i modelli di valutazione economico finanziaria adottati dal
Gestore che sono distinti per settore economico di appartenenza.
5.1 A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER I SETTORI: INDUSTRIA MANIFATTURIERA, EDILIZIA
5.1.1 La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell’impresa evidenziando in particolare:
A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
B) l’indipendenza finanziaria;
C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
D) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.
INDICE | VALORE “OTTIMALE” |
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI | 1 |
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO | 10% |
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (imprese edili: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE) | 7% |
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO | 0,10 |
Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:
VALORE | PUNTI |
“A” 1 | 3 |
0,75< “A” < 1 | 2 |
0 < “A” 0,75 | 1 |
“A” 0 | 0 |
“B” 10% | 3 |
6% < “B” < 10% | 2 |
0 < “B” 6% | 1 |
“B” 0 | 0 |
“C” 7% | 3 |
7% < “C” < 10% | 2 |
“C” 10% | 1 |
“C” = | 0* |
“D” 0,10 | 3 |
0,06 <“D” 0,10 | 2 |
0,03 “D” < 0,06 | 1 |
“D” 0,03 | 0 |
* il punteggio è pari a zero in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.
Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:
LIVELLO | PUNTEGGIO IMPRESA |
A | “X” 9 |
B | “X” PARI A 6, 7 O 8 |
C | “X” < 6 |
La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:
ANNO 1 | ANNO 2 | VALUTAZIONE | |||
Livello | A | Livello | A | FASCIA “1” PROPOSTA POSITIVA, PREVIA VALUTAZIONE DI: rapporto tra ammontare del finanziamento e cash dell’impresa; | flow |
Livello | B | Livello | A | ||
Livello | A | Livello | B | FASCIA “2” DA VALUTARE CASO PER CASO sulla base della seguente documentazione da inviare insieme alla richiesta di ammissione al Fondo: : situazione di bilancio aggiornata a data recente; bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al modulo per nuove imprese ; progetto di investimento, corredato dai relativi preventivi rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa; prospettive di mercato e di crescita dell’impresa portafoglio ordini; relazione del Soggetto Richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento; precedenti ammissioni a fondi di garanzia regolarmente definite; ulteriori informazioni acquisite sull’impresa; rapporto ATTIVO CIRCOLANTE-RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE; | |
Livello | B | Livello | B | ||
Livello | C | Livello | B | ||
Livello | C | Livello | A | ||
Livello | A | Livello | C | ||
Livello | B | Livello | C | FASCIA “3” | |
Livello | C | Livello | C |
Qualsiasi livello | Indice mezzi propri/totale del passivo < 3% | PROPOSTA NEGATIVA |
Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:
a. deve essere prevista una partecipazione al capitale dell’impresa entro la data di erogazione del finanziamento garantito dal Fondo tale che alternativamente o congiuntamente:
- l’impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
- l’impresa acquisisca un punteggio figurativo sull’ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell’indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 6.
L’efficacia della Garanzia resta in ogni caso subordinata all’effettiva acquisizione della partecipazione.
Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione al Fondo) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:
rientrano nella modalità “caso per caso”;
non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell’importo del programma di investimento.
Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento i Soggetti Finanziatori e/o i Garanti devono far arrivare al Gestore idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei mezzi propri.
Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato un Business Plan completo di bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al Modulo richiesta ammissione Nuove Imprese.
5.2 B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE (IN CONTABILITÀ ORDINARIA) OPERANTI NEL SETTORE DEI SERVIZI
La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:
A) l’indice di liquidità (current ratio);
B) l’indice di rotazione dell’attivo circolante;
C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
D) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.
INDICE | VALORE “OTTIMALE” |
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE | 0,80 |
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO | 60% |
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO | 7% |
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)/FATTURATO | 0,10 |
Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:
VALORE | PUNTI |
“A” 0,80 | 3 |
0,50 < “A” < 0,80 | 2 |
0 < “A” 0,50 | 1 |
“A” 0 | 0 |
“B” 60% | 3 |
60% < “B” < 80% | 2 |
80% “B” < 120% | 1 |
“B” 120% | 0 |
“C” 7% | 3 |
7% < “C” < 10% | 2 |
“C” 10% | 1 |
“C” = | 0* |
“D” 0,10 | 3 |
0,06 <“D” 0,10 | 2 |
0,03 “D” 0,06 | 1 |
“D” 0,03 | 0 |
* il punteggio è pari a zero in tutti i casi di fatturato pari a zero.
Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:
LIVELLO | PUNTEGGIO IMPRESA |
A | “X” 9 |
B | “X” PARI A 6, 7 O 8 |
C | “X” < 6 |
La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:
ANNO 1 | ANNO 2 | VALUTAZIONE | ||
Livello A | Livello | A | FASCIA “1” PROPOSTA POSITIVA, PREVIA VALUTAZIONE DI: rapporto tra ammontare del finanziamento e cash dell’impresa; | flow |
Livello B | Livello | A | ||
Livello A | Livello | B | FASCIA “2” DA VALUTARE CASO PER CASO sulla base della seguente documentazione da inviare insieme alla richiesta di ammissione al Fondo e richiesta di concessione della Garanzia/Controgaranzia: : situazione di bilancio aggiornata a data recente; bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al modulo per nuove imprese ; progetto di investimento, corredato dai relativi preventivi; rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa; prospettive di mercato e di crescita dell’impresa portafoglio ordini; relazione del Soggetto Richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento; precedenti ammissioni a fondi di garanzia regolarmente definite; ulteriori informazioni acquisite sull’impresa; rapporto ATTIVO CIRCOLANTE-RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE; | |
Livello B | Livello | B | ||
Livello C | Livello | B | ||
Livello C | Livello | A | ||
Livello A | Livello | C | ||
Livello B | Livello | C | FASCIA “3” PROPOSTA NEGATIVA | |
Livello C | Livello | C | ||
Qualsiasi livello | Indice mezzi propri/totale del passivo < 3% |
Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:
a) deve essere prevista una partecipazione al capitale dell’impresa entro la data di erogazione del finanziamento garantito dal Fondo tale che alternativamente o congiuntamente:
- l’impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
- l’impresa acquisisca un punteggio figurativo sull’ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell’indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 6.
L’efficacia della Garanzia resta in ogni caso subordinata all’effettiva acquisizione della partecipazione.
Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione al Fondo) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:
rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell’importo del programma di investimento.
Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei mezzi propri.
Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il Business Plan completo di bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al Modulo richiesta ammissione Nuove Imprese.
5.3 C. SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE GIÀ ESISTENTI CON SCORING FASCIA 1
- AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE NON ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DALLE GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE.
Nel caso di operazioni finanziarie, non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, i Soggetti Finanziatori
/Garanti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:
a) l’impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui alle precedenti punti 5.1 A e 5.2 B..
b) l’importo dell’operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non superi il 30% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato.
c) L’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
d) L’impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita maggiore del 5% del fatturato.
Solo ed esclusivamente in tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione del modello di valutazione contenuto nel Modulo richiesta Garanzia Diretta – Soggetto Finanziatore e Modulo richiesta Controgaranzia - Garante, una
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b),
c) e d).
In ogni caso alla dichiarazione vanno allegati tutti gli altri documenti previsti per le richieste di ammissione di cui ai paragrafi 2.4 e 3.7.
Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal Gestore all’intervento del Fondo, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal Soggetto Richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e della Parte III del presente Regolamento.
5.4 C.BIS. SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE GIÀ ESISTENTI CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTI FINO A 100.000 EURO - AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DELLA CONTROGARANZIA PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI
CONFIDI E DAGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA.
Nel caso di finanziamenti non superiore a 20.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati), non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, i Garanti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l’impresa presenti un utile d’esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l’eventuale perdita registrata nell’ultimo bilancio approvato (o nell’ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato. L’importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 100.000,00 Euro, secondo i seguenti elementi:
a. anzianità dell’impresa (+ 5% dell’importo base per ogni anno di attività dell’impresa con un limite di 20.000,00 Euro);
b. numero degli addetti (secondo la definizione ISTAT) dell’impresa, compresi i titolari dell’impresa direttamente impegnati nella gestione e i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro ed i collaboratori familiari, così come definiti dall’articolo 230 bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali (+ 25% dell’importo base per ogni dipendente con un limite di 20.000,00 Euro);
c. +10% del valore dell’investimento per il quale è stato erogato il finanziamento (partecipazione) oggetto della garanzia, calcolato sui preventivi, con un limite di 20.000 euro;
d. crescita del fatturato almeno del 5% nell’ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell’importo base) oppure crescita del fatturato almeno del 10% nell’ultimo esercizio così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+100% dell’importo base);
e. solo per le imprese di servizi, immobile aziendale:
di proprietà dell’impresa (+ 200% dell’importo base);
con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+ 75% dell’importo base);
acquisito con contratto di locazione finanziaria (+100% dell’importo base).
L’importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e), è incrementato del 40% fino ad un massimo di 100.000,00 euro, nel caso di richieste inviate da Confidi o da altri fondi di garanzia
autorizzati, ai sensi del punto 3.1.3 del presente Regolamento, a certificare che i soggetti destinatari finali risultano economicamente e finanziariamente sani.
In tali casi, i Garanti possono inviare, in sostituzione modello di valutazione contenuto nel Modulo di richiesta Controgaranzia - Garante una dichiarazione attestante:
- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che l’impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l’eventuale perdita registrata nell’ultimo bilancio approvato (o nell’ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;
- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e).
In ogni caso, ai fini dell’accoglibilità della richiesta di controgaranzia, alla dichiarazione di cui al comma precedente vanno allegati i documenti di cui al paragrafo 3.5.3.
Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal Gestore all’intervento del Fondo, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell’impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal Soggetto Richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte III del presente Regolamento.
5.5 C. TER. SEMPLIFICAZIONE PER NUOVE IMPRESE CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTI FINO A 20.000 EURO - AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO (CONTROGARANZIA) DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO CONCESSE A NUOVE IMPRESE E NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI E DAGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA.
Ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, i Garanti possono certificare il merito di credito delle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione al Fondo) nel caso di finanziamenti, di importo non superiore a 20.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), a condizione che:
il finanziamento abbia una durata superiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni;
il finanziamento abbia un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi;
il finanziamento sia concesso a fronte di Investimenti.
In tali casi, i Garanti possono inviare, in sostituzione modello di valutazione contenuto nel Modulo richiesta Controgaranzia - Garante e in sostituzione del Modulo per nuove imprese, una dichiarazione attestante:
che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
il finanziamento è concesso a fronte di Investimenti;
che il finanziamento ha un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi.
Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal Gestore all’intervento del Fondo, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell’impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal Soggetto Richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e della Parte III del presente Regolamento.
I finanziamenti ammessi all’intervento del Fondo con la procedura di cui sopra possono impegnare il Fondo fino ad un importo garantito massimo complessivo di 1.000.000,00 di Euro, in proporzione alle linee di intervento riportate nell’Allegato “A” alla DGR Basilicata 2124/2009.
In caso di controgaranzia “sussidiaria”, sui finanziamenti ammessi all’intervento del Fondo, con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000 euro per Soggetto Richiedente.
5.6 D. RICHIESTA DELLA GARANZIA DEL FONDO SU OPERAZIONI FINANZIARIE GIÀ ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DA GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE (NEI SOLI CASI DI CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”)
Nel caso di operazioni finanziarie assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche il cui valore cauzionale (calcolato secondo le percentuali di cui alla tabella sub 1) complessivo supera:
a) il 60% dell’importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata inferiore o uguale a 5 anni;
b) ovvero l’80% dell’importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 5 anni;
i soggetti richiedenti devono inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall’impresa garanzie reali, assicurative o garanzie prestate dalle banche oltre i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).
Tabella 1 – Percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle Garanzie
Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi) | 50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà |
Ipoteca su altri immobili | 60% del valore di mercato |
Ipoteca su terreni edificabili | 60% del valore di mercato |
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature | 10% del valore di mercato |
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato | 80% del valore di borsa |
Pegno su obbligazioni di enti pubblici | 80% del valore di borsa |
Fidejussioni bancarie | 100% dell’importo |
Fidejussioni assicurative | 80% dell’importo |
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati | 50% del valore di borsa |
I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.
5.7 E. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO (FINANZIAMENTO MAX ACCOGLIBILE 100.000,00 EURO – SOLO CONTROGARANZIA)
La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:
A) i giorni di rotazione del magazzino, per le imprese che presentano la voce rimanenze,
oppure;
Margine Operativo Netto su fatturato per le imprese che non presentano la voce rimanenze;
B) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;
C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato*;
D) indice di redditività.
* l’importo relativo agli oneri finanziari deve risultare da documenti contabili dell’impresa
5.7.1 E1. Imprese che presentano la voce “rimanenze”
INDICE | VALORE “OTTIMALE” |
A){[(RIMANENZE FINALI+RIMANENZE INIZIALI)/2]VENDITE O FATTURATO}*365 | ≤ 180 giorni |
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO | ≥ 0,10 |
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO | ≤ 7% |
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO | ≥ 3% |
Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:
VALORE | PUNTI |
“A” ≤ 180 gg | 3 |
180 gg < “A” ≤ 270 gg | 2 |
270 gg < “A” ≤ 365 gg | 1 |
“A” > 365 gg | 0* |
“B” ≥ 0,10 | 3 |
0,10 > “B” ≥ 0,07 | 2 |
0,07 > “B” ≥ 0,04 | 1 |
“B” < 0,04 | 0 |
“C” ≤ 7% | 3 |
7% < “C” ≤ 10% | 2 |
10% < “C” ≤ 15% | 1 |
“C” > 15 % | 0* |
“D” ≥ 3% | 3 |
3% >“D” ≥ 2% | 2 |
2% > “D” ≥ 1% | 1 |
“D” < 1% | 0 |
* il punteggio è pari a zero in tutti i casi di fatturato pari a zero.
5.7.2 E2. Imprese che non presentano la voce rimanenze;
INDICE | VALORE “OTTIMALE” |
A) MARGINE OPERATIVO NETTO / FATTURATO | ≥ 0,7 |
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO | ≥ 0,10 |
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO | ≤ 7% |
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO | ≥ 3% |
Sulla base dei valori “ottimali” sopra indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:
VALORE | PUNTI |
“A” ≥ 0,07 | 3 |
0,07 > “A” ≥ 0,05 | 2 |
0,05 > “A” ≥ 0,02 | 1 |
“A” < 0,02 | 0* |
“B” ≥ 0,10 | 3 |
0,10 > “B” ≥ 0,07 | 2 |
0,07 > “B” ≥ 0,04 | 1 |
“B” < 0,04 | 0 |
“C” ≤ 7% | 3 |
7% < “C” ≤ 10% | 2 |
10% < “C” ≤ 15% | 1 |
“C” > 15 | 0* |
“D” ≥ 3% | 3 |
3% >“D” ≥ 2% | 2 |
2% > “D” ≥ 1% | 1 |
“D” < 1% | 0 |
il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero
Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:
LIVELLO | PUNTEGGIO IMPRESA |
A | “X” ≥ 9 |
B | “X” PARI A 6, 7 O 8 |
C | “X” < 6 |
La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa.
Per le richieste di intervento del Fondo inviate al Gestore nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i Garanti devono indicare nel Modulo di richiesta Controgaranzia il fatturato e la situazione patrimoniale dell’impresa rilevati al 31 dicembre dell’esercizio precedente
Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:
ANNO 1 | ANNO 2 | VALUTAZIONE | |||
Livello | A | Livello | A | FASCIA “1” PROPOSTA POSITIVA, PREVIA VALUTAZIONE DI: rapporto tra ammontare del finanziamento e cash dell’impresa; | flow |
Livello | B | Livello | A | ||
Livello | A | Livello | B | FASCIA “2” DA VALUTARE CASO PER CASO sulla base della seguente documentazione da inviare insieme alla richiesta di ammissione al Fondo e richiesta di concessione della Garanzia/Controgaranzia: : modello di valutazione di cui al modulo per nuove imprese; situazione economica aggiornata a data recente; progetto di investimento, corredato dai relativi preventivi; rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa; prospettive di mercato e di crescita dell’impresa portafoglio ordini; relazione del Soggetto Richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento; precedenti ammissioni a fondi di garanzia regolarmente definite; ulteriori informazioni acquisite sull’impresa; rapporto ATTIVO CIRCOLANTE-RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE; | |
Livello | B | Livello | B | ||
Livello | C | Livello | B | ||
Livello | C | Livello | A | ||
Livello | A | Livello | C |
Livello B Livello C | Livello C Livello C | FASCIA “3” PROPOSTA NEGATIVA |
Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all’intervento del Fondo per un finanziamento massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l’importo di centomila (100.000,00) Euro.
Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa) in caso di richieste di intervento del Fondo su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo, superi il 40% del fatturato relativo all’ultima dichiarazione presentata.
Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione al Fondo) non utilmente valutabili sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall’impresa:
sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del
Fondo è a fronte di un programma di investimento; rientrano nella modalità “caso per caso”.
Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business Plan completo di un bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al Modulo per nuove imprese.
5.8 F. CERTIFICAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DEI SOGGETTI DESTINATARI FINALI ECONOMICAMENTE E FINANZIARIAMENTE SANI
I Confidi e gli Altri fondi di garanzia che siano stati abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti Destinatari Finali ai sensi di quanto previsto dal punto 3.6.5 del presente Regolamento, possono presentare le richieste di ammissione relative a Destinatari Finali rientranti esclusivamente nella “Fascia 1” di valutazione, a condizione che:
a. l’importo del finanziamento non superi 75.000 euro;
b. l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
c. l’impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.
Qualora non ricorrano entrambe le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c), i Garanti devono necessariamente inviare, unitamente alla richiesta di ammissione alla Controgaranzia, i modelli di valutazione dello scoring contenuto nel Modulo richiesta Controgaranzia - Garanti .
PARTE VI
6. ATTIVITÀ DEL GESTORE
6.1 IL GESTORE
6.1.1 Il Gestore, nell’esercizio delle proprie funzioni, svolge, oltre a tutte le attività specificate nel presente Regolamento, anche le seguenti attività:
a. in relazione alle singole operazioni, esplica attività istruttoria, esprime il parere tecnico, procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni dell’organo amministrativo del Gestore, degli anticipi in conto futura perdita e delle perdite definitive e ne cura la contabilizzazione;
b. sottopone alla regione Basilicata un rapporto bimestrale che dovrà riportare la situazione del fondo, l’elenco delle operazioni effettuate, degli incagli e delle sofferenze, i pagamenti effettuati e i dati relativi ai Destinatari Finali;
c. entro il 30 aprile di ogni anno trasmette alla REGIONE BASILICATA – Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica - il “Rapporto di attività annuale del Fondo di Garanzia a favore delle PMI di Basilicata”, contenente il bilancio del Fondo, l’analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti, l’analisi dei movimenti del Fondo, l’elenco delle operazioni di concessione di garanzia e di contributo agli interessi alla data del 31 dicembre precedente, nonché i problemi eventualmente riscontrati e le soluzioni adottate o proposte;
d. propone il piano previsionale del fabbisogno finanziario per l’anno successivo, destinato all’intervento del Fondo;
e. svolge attività di supporto tecnico nei confronti della REGIONE BASILICATA – Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica - in materia di garanzia alle piccole e medie imprese;
f. svolge attività informativa sul Fondo nei confronti degli istituti di credito convenzionati e nei confronti delle PMI e delle associazioni di categoria;
g. stipula le convenzioni con i soggetti finanziatori per la garanzia diretta e i confidi e altri fondi di garanzia per la cogaranzia e controgaranzia.
6.1.2 Per quanto di propria competenza e limitatamente alle informazioni già in proprio possesso a seguito dell’attività di gestione dei conferimenti regionali in oggetto, il Gestore del Fondo di garanzia è tenuto ad implementare, in tempo reale, il sistema informativo di monitoraggio “SIMIP” 2007/2013, con i dati finanziari, fisici e procedurali in relazione alle imprese destinatarie.
6.1.3 In applicazione del Reg. 1828/2006 e xx.xx.xx., il Gestore è tenuto, per quanto di propria competenza, a fornire ai soggetti e agli organismi che ne hanno diritto, per le necessarie attività di ispezione e controllo, le informazioni e la documentazione relativa ai dati e documenti in proprio possesso in merito alla gestione dei conferimenti regionali di cui al presente atto.
6.1.4 Gli ulteriori compiti ed obblighi del Gestore sono descritti nell’Accordo di Finanziamento stipulato tra Regione Basilicata e il Gestore Sviluppo Basilicata
S.p.A. il 16/12/2009.
PARTE VII
7. NORME FINALI E TRANSITORIE
Il Gestore pubblicherà sul proprio sito internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e sul sito della Regione Basilicata (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) chiarimenti in merito alle norme e agli aspetti procedurali del presente Regolamento .
Sul sito sarà predisposto un sistema di FAQ per fornire risposte alle domande più frequenti sugli aspetti normativi e procedurali del presente Regolamento.