Contract
Allegato (A)
CONVENZIONE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PRESSO L’HOSPICE DI VIA JENNER CAGLIARI DELLA ASSL CAGLIARI.
TRA
L’ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute - ASSL Cagliari, con sede legale xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx - Codice Fiscale 92005870909 - Partita IVA n° 00935650903, rappresentata dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952;
E
l’Associazione Sinergia Femminile con sede legale in Xxx Xxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxxxxx - codice fiscale 92148020925 in persona della sua Presidente e rappresentante legale, Sig.ra Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx nato a Cagliari il 07.04.1958, residente in xxx Xxxxxxx x. 0 codice fiscale XXXXXX00X00X000X
PREMESSO
- Che con la Legge 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato), lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;
- Che in osservanza della suddetta legge, la Regione Sardegna ha promulgato la “Legge Regionale sul Volontariato” n. 39 del 13.09.1993, che all’art.13 regola le convenzioni tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di volontariato;
- Che le predette leggi prevedono che le Organizzazioni di Volontariato possono svolgere attività in strutture proprie o nell’ambito di strutture pubbliche, prevedendo altresì, che tra le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione;
- Che l’Associazione Sinergia Femminile è iscritta al n. 1704 del Registro Generale del Volontariato, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale e dispone del personale necessario e adeguato per lo svolgimento della collaborazione qui regolamentata;
- Che l’ATS Sardegna ASSL Cagliari, riconoscendo il valore dell’opera di volontariato rivolta al sostegno di chi si trova in una condizione di particolare fragilità, intende disciplinare l’attività dell’Associazione presso l’Hospice via Jenner Cagliari, stipulando la presente convenzione, secondo i
principi e le finalità di cui al vigente “Regolamento per la disciplina ed il coordinamento delle attività di Volontariato presso le strutture dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e a sostegno dei cittadini utenti dei servizi aziendali”.
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti convengono quanto segue:
ART. 1 – Oggetto
l’ATS Sardegna - ASSL Cagliari volendo garantire nell’ambito delle proprie strutture attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l’Associazione di Volontariato Sinergia Femminile, senza fini di lucro, iscritta al n. 1704 del Registro Generale del Volontariato, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale, il progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 - Modalità
L’Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati, alle persone fragili e sofferenti, offrendo loro sostegno morale, dialogo e partecipazione.
Si impegna a prestare aiuto relazionale ed a svolgere eventuale attività di supporto all’accoglienza, collegamento tra utente e famiglia e a collaborare con gli operatori ASSL per attività socializzanti e di quanto utile al sostegno psico-sociale della persona, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate e di quelle successive che dovessero intervenire.
L’azione dell’Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario e di assistenza sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.
ART. 3 –Sicurezza
La tutela dei volontari disciplinata dall’art.3, comma 12 bis, del D.Lgs. n.81/2008, relativamente ai rischi propri dell’attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall’Associazione di volontariato che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell’espletamento dell’attività stessa.
L’ATS Sardegna - ASSL Cagliari, nella persona del Direttore della Struttura interessata, è tenuta a fornire al volontario, informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi
da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell’ambito della Struttura medesima.
ART. 4 – Luogo di Svolgimento
L’attività verrà svolta nell’Unità Operativa dell’Hospice via Jenner Cagliari.
L’attività potrà essere estesa anche ad altre Unità Operative previa richiesta scritta e controfirmata dal Direttore della Struttura interessata e vistata dal Direttore della Macrostruttura, (Direzione Ospedale, Direzione Distretto o Dipartimento territoriale)
Al fine di realizzare al meglio l’integrazione, i volontari dell’Associazione Sinergia Femminile saranno disponibili a partecipare alle riunioni dell’Unità Operativa con il personale sanitario, per condividere gli obiettivi della Struttura e programmare/valutare le azioni che li vedono coinvolti, concordando le modalità atte a un miglior coordinamento delle attività dedicate al benessere del paziente e delle persone fragili.
In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti avverrà sotto la vigilanza del personale dell’Unità Operativa e la responsabilità del Direttore e/o Responsabile della struttura interessata.
ART. 5 – Impegno dell’Associazione
L’ Associazione Sinergia Femminile si impegna a formare adeguatamente i Volontari ed è disponibile a collaborare gratuitamente ad eventuali attività formative destinate al personale sanitario presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.
L’Associazione si impegna a fornire alla Macrostruttura ove viene svolta l’attività di volontariato (Direzione Ospedale, Direzione Distretto o Dipartimento territoriale) l’elenco nominativo dei propri Volontari impegnati nelle attività oggetto del presente atto e a munirli di appositi tesserini di riconoscimento, da tenere a vista, contenenti la denominazione dell’organizzazione , il numero identificativo, la fotografia e le generalità del volontario con la dicitura “Volontario”.
Copia di tale elenco e dei relativi aggiornamenti viene inviata dalla Macrostruttura ove viene svolta l’attività alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari.
ART. 6 – Impegno della ASSL
La ASSL Cagliari, si impegna a facilitare e rendere agevole l’accesso alla Struttura Hospice via Jenner Cagliari dei volontari dell’Associazione Sinergia Femminile, pubblicizza ed illustra le finalità di
quest’ultima mediante i propri operatori, nell’intento di assicurare il riconoscimento del ruolo assegnato ai volontari medesimi.
Si impegna, inoltre, affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell’Azienda, nell’ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.
ART. 7 – Copertura assicurativa
L’Associazione garantisce i suoi Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la Compagnia di Assicurazioni TUA Assicurazioni S.p.A n° 40074290000001.
Come previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall’art. 18 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, per i volontari che prestano la loro attività presso strutture aziendali gli oneri relativi all’assicurazione obbligatoria saranno a carico della ASSL Cagliari, che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall’Associazione che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.
ART. 8 – Accesso alle Unità Operative
L’accesso dei volontari alle Unità Operative (orario e modalità) sarà concordato ed autorizzato dal Direttore della Macrostruttura (Direzione Ospedale, Direzione Distretto o Dipartimento territoriale), così pure le eventuali variazioni.
I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari.
Dovranno altresì uniformarsi alle norme vigenti all’interno delle strutture frequentate.
Ogni volontario operante presso le strutture della ASSL Cagliari deve sottoscrivere il foglio di presa visione del regolamento aziendale del Volontariato, con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui all’art. 3 della presente Convenzione.
I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all’attività da svolgere (camice in ambiente ospedaliero o struttura territoriale che lo richiede), con tesserino di riconoscimento ben visibile e curare l’igiene personale ed in particolare il lavaggio delle mani.
L’accesso delle autovetture dell’Associazione e/o dei volontari presso le strutture della ASSL richiede previi accordi specifici con la Direzione della Macrostruttura.
ART. 9 – Trattamento dati
I volontari sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e della regolamentazione aziendale. In ogni caso l’Associazione di volontariato dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.
ART. 10 – Durata e recesso
La presente convenzione avrà durata di 3 anni , a decorrere dalla data di stipula. Il rinnovo tacito non è consentito.
La Convenzione potrà essere rinnovata solamente su espressa richiesta scritta dell’Organizzazione di volontariato.
La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo nuovo accordo scritto tra le parti.
Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal registro regionale di iscrizione delle associazioni di volontariato, il rappresentante dell’Organizzazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Azienda , in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.
ART. 11 – Agevolazioni fiscali
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art.8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991, n° 266.
Le attività svolte dall’Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, art. 8 , comma2.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/1986.
ART. 12 – Foro competente
Per eventuali controversie relative all’interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, le parti eleggono quale foro unico competente il Foro di Cagliari.
ART. 13 – Xxxxx di rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto