Contratto di Assicurazione Ramo Danni POLIZZA PER GIOIELLIERI E ORAFI
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
Contratto di Assicurazione Xxxx Xxxxx POLIZZA PER GIOIELLIERI E ORAFI
Set informativo
Edizione 1 dicembre 2021
Il presente Set Informativo, contenente:
il Documento Informativo Precontrattuale Danni;
il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo Danni;
le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario; e
il Questionario - Proposta;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 166, d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005, Supplemento Ordinario n.163), recante il Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni, limitazioni di garanzie e rivalse contenute nel presente contratto di assicurazione sono riportate in carattere evidenziato e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.
Assicurazione Xxxx Xxxxx
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Compagnia assicurativa che realizza il prodotto: Lloyd’s Insurance Company S.A., registrata in Belgio. Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa dalla Banca Nazionale del Belgio. Numero di autorizzazione: 3094.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: non applicabile
Prodotto: Polizza per gioiellieri e orafi
Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e dei limiti. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La Polizza assicura le Merci ed i Valori pertinenti all’attività dell’Assicurato contro i Rischi di perdita o danni materiali e diretti originati da qualsiasi causa esterna, quando sono in giacenza presso la Sede assicurata.
Che cosa è assicurato?
Le Merci e i Valori si intendono assicurati contro i seguenti Rischi
Furto
Rapina
Scippo
Guasti cagionati da ladri o rapinatori
Portavalori (opzionale)
Spedizioni (opzionale)
Furto con Destrezza (opzionale)
Xxxxx (xxxxxxxxx)
x Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx (xxxxxxxxx)
x Merci in banca (opzionale)
E’ possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze. Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia al set informativo.
L’Indennizzo dovuto all’Assicurato per qualsiasi Sinistro non potrà eccedere il Massimale di Indennizzo annuo indicato in Polizza e, in ogni caso, i Sottolimiti di Indennizzo ivi stabiliti per ciascun Rischio. In ogni caso, dall’Indennizzo dovuto all’Assicurato per qualsiasi Sinistro saranno detratti gli Scoperti e/o le Franchigie applicabili.
Che cosa non è assicurato?
L’Assicurazione non copre le Franchigie, gli Scoperti e la parte di danno che eccede il Sottolimite di Indennizzo o il Massimale pattuito.
L’Assicurazione non copre i danni e/o le perdite di Merci e/o Valori direttamente dovuti a o causati da:
atti di terrorismo, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità centrali, regionali o locali;
trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti, frane, tifoni, cicloni, fuoco sotterraneo o altre calamità naturali;
dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge
radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
qualunque danno che non sia materiale e diretto.
L’Assicurazione non copre altresì i danni e/o le perdite di Merci e/o Valori:
durante la lavorazione per effetto della medesima;
causati da consumo o logorio o deterioramento graduale;
risultanti mancanti al momento dell’inventario;
portate o indossate o usate dall’Assicurato e/o dai suoi addetti;
causati da onde d’urto originate da aerei o altri aeromobili;
conseguenti a estorsione, truffa o infedeltà;
spedizioni di denaro contante;
spedizioni di Merci o Valori tramite servizio posta celere e/o pacco celere sia in Italia sia all’estero;
conseguenti al furto o alla scomparsa di o da veicoli incustoditi;
affidate da clienti privati solo ed esclusivamente a scopo di custodia;
i danni indiretti;
le perdite di beneficio di qualsiasi natura;
alle registrazioni dei centri meccanografici ed elettronici di elaborazione dati;
direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a contaminazione radioattiva o nucleare, armi chimiche, biologiche ed elettromagnetiche;
clausola millennio;
attacchi informatici e cibernetici;
direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a qualsiasi fatto di terrorismo;
clausola sulle sanzioni.
direttamente o indirettamente riconducibili a o causati da qualsiasi Malattia Trasmissibile
Ci sono limiti di copertura?
Principali limitazioni di copertura:
! Le Merci ed i Valori assicurati sono coperti solo se ubicati presso la Sede dell’Assicurato indicata in Proposta, salvo diversamente concordato.
! I trasporti di Xxxxx e di Valori sono coperti solo ed esclusivamente se in transito con il Portavalori indicato in Proposta ed a condizione che le Merci o Valori trasportati dal Portavalori non eccedano il valore massimo trasportato indicato dall’Assicurato in Proposta per detto Portavalori e siano rispettate le condizioni di trasporto stabilite in Polizza.
! È condizione essenziale per l’efficacia della copertura che tutte le misure e sistemi di sicurezza, chiusura e protezione siano in funzione in tutti i momenti e mantenuti in efficienti condizioni, siano chiusi a chiave, inseriti e, in ogni caso, in funzione in tutti i periodi fuori dall'orario di lavoro o ogni qualvolta la Sede assicurata venga lasciata incustodita, non siano rimossi o modificati senza il preventivo consenso per iscritto degli Assicuratori, tutte le vetrine, bacheche, armadi o retro di vetrine da esposizione contenenti Merci siano chiusi a chiave e le chiavi rimosse durante l’orario di lavoro (salvo quando l’Assicurato e/o un Addetto toglie o aggiunge Merci dagli stessi).
! È condizione essenziale per l’efficacia della garanzia sul Rischio Furto che fuori dall’orario di lavoro tutte le chiavi e loro duplicati e codici scritti di combinazioni che servono ad attivare tutte le misure e sistemi di sicurezza, chiusura e protezione esistenti in Sede e tutte le chiavi e loro duplicati degli accessi alla Sede dell’Assicurato, vengano portati via dalla Sede dell'Assicurato.
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione è valida nella Repubblica Italiana e con gli altri limiti territoriali indicati in Proposta.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto l’Assicurato e/o il Contraente ha l’obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l’Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio assicurato (e.g.: aumento delle giacenze di Merci presso la Sede assicurata).
L’Assicurato e/o il Contraente ha l’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo Rischio e, in caso di Sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile.
L’Assicurato e/o il Contraente ha l’obbligo di adottare le Raccomandazioni richieste dal perito degli Assicuratori in occasione del sopralluogo di sicurezza (survey) e di mantenere operanti tali Raccomandazioni per l’intera durata dell’Assicurazione.
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato o il Contraente, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, devono darne avviso per iscritto agli Assicuratori ed all’Autorità giudiziaria o di Polizia entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza e fornire agli Assicuratori e/o ai periti incaricati dagli Assicuratori quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere.
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del Premio, comprensivo di imposte, deve essere eseguito presso il Broker/Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce la Polizza. Il pagamento del Premio annuale o della prima rata di Premio, se frazionato trimestralmente o semestralmente, deve avvenire entro la data di decorrenza della Polizza ed avviene con quietanzamento da parte del Broker/Corrispondente e, per i Premi successivi, su documenti separati emessi dal Broker/Corrispondente. Il mezzo di pagamento è concordato con l’intermediario, nel rispetto della normativa vigente. Il Premio di rinnovo deve essere pagato entro la data di scadenza della Polizza in vigore. In caso contrario, dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, le coperture assicurative rimangono sospese fino all’avvenuto pagamento del Premio.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato nella Scheda di Polizza, a condizione che il Premio sia stato pagato. La Polizza ha durata annuale e, in mancanza di disdetta di una delle parti, si intende rinnovata per 1 (uno) ulteriore anno e così successivamente di anno in anno agli stessi termini e condizioni.
Come posso disdire la polizza?
E’ previsto il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
In caso la promozione ed il collocamento della Polizza siano stati effettuati interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, ha facoltà di recedere dall’Assicurazione a condizione che non si siano verificati Sinistri di alcun tipo. Il Contraente deve inviare agli Assicuratori a mezzo lettera raccomandata A.R. il modulo di recesso contenente la dichiarazione attestante che in tale periodo non sono avvenuti Sinistri e l’avvenuta distruzione della Polizza in suo possesso.
LLOYD’S - DIP DANNI POLIZZA PER GIOIELLIERI E ORAFI Pagina 2 di 2
Assicurazione Xxxx Xxxxx
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A. Intermediario in veste di Manufacturer de facto: non applicabile Prodotto: Polizza per gioiellieri e orafi
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1/2021
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 1 dicembre 2021 Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 (0)0 000 00 00
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company
S.A. in Italia è Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx 00000. E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Telefono: x00 00 0000 0000
Il patrimonio azionario di Lloyd’s Insurance Company S.A. è di EUR 553,38 milioni, ed è interamente capitale sociale. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 414,07 milioni e l’importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell’SCR è pari a EUR 631,98 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 153%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 103,52 milioni e l’ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell’MCR è di EUR 424,94 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd’s Insurance Company S.A. è disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx/.
Al contratto si applica la legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Che cosa è assicurato?
L’ampiezza dell’impegno degli Assicuratori è rapportata al Massimale e, in ogni caso, ai Sottolimiti di Indennizzo concordati con il Contraente per ciascun Rischio.
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Il prodotto assicurativo prevede, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, le seguenti garanzie opzionali. | |
Sezione 1 – Giacenze di Xxxxx | Xxxxxxx fuori Mezzi di Custodia La garanzia copre le perdite o i danni alle Merci lasciate fuori dai Mezzi di Custodia avvenuti e completati fisicamente e completamente all’interno della Sede, quando questi sono lasciati incustoditi. |
Rischio effrazione di vetrine La garanzia copre i Sinistri conseguenti a spaccata o rottura o taglio di vetri o vetrine commessi spaccando o praticando un foro nel vetro ed asportando le Merci introducendo mani o strumenti vari, senza entrare fisicamente e completamente nella Sede, anche se per fare ciò i ladri sono stati costretti a bucare e/o aprire e/o superare barriere tipo saracinesche o altre misure di protezione. | |
Rischio presso sedi di terzi La garanzia copre le Merci assicurate presso sedi di terzi in consegna fiduciaria (e.g.: conto visione, conto lavorazione, conto vendita, conto riparazione). Gli Assicuratori non rispondono delle perdite o dei danni alle Merci per le quali non siano state emesse note di consegna. Le Merci presso sedi di terzi sono assicurate a condizione, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo, che la sede del terzo sia protetta da impianto d’allarme inserito e funzionante. La garanzia Furto con Xxxxxxxxx è espressamente esclusa. | |
Rischio presso i locali di fiere La garanzia copre le Merci assicurate presso i locali di fiere, manifestazioni e esposizioni. È condizione essenziale per l’efficacia della garanzia, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, che tutte le Merci vengano riposte in Xxxxx di Custodia chiusi a chiave in tutti i periodi al di fuori dall’orario di lavoro o quando lo stand viene lasciato incustodito. | |
Rischio presso banche La garanzia copre le Merci assicurate presso banche, istituti di credito o istituti di vigilanza. È condizione essenziale per l’efficacia della garanzia, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, che tutte le Merci siano depositate in caveau o cassette di sicurezza di banche o istituti di credito o istituti di vigilanza. | |
Furto con destrezza La garanzia copre la sottrazione di Xxxxx e/o Valori assicurati alla presenza della |
persona che è responsabile della loro custodia, ma effettuata con tale abilità, inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo l’ipnosi, da non venire notata se non dopo che la sottrazione è stata compiuta. La garanzia copre, altresì, il Furto perpetrato all’interno della Sede assicurata durante le ore di apertura. | |
Sezione 2 – Trasporti | Portavalori La garanzia copre le Merci assicurate mentre sono in transito fuori dalla Sede dell’Assicurato indicata nel Questionario - Proposta. |
Spedizioni La garanzia copre le spedizioni di Merci o Xxxxxx, escluso il denaro contante, sia tramite posta sia tramite corriere. È condizione essenziale della garanzia, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, che tutte le spedizioni postali di Merci o Valori siano effettuate a mezzo posta assicurata. | |
Sezione 3 – Arredamento e Attrezzature | Arredamento e Attrezzature La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all’Arredamento e/o alle Attrezzature dell’Assicurato, di proprietà o non dell’Assicurato, purché in sua detenzione e consegna e sotto la sua responsabilità. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
! Tutte le coperture assicurative sono soggette ad uno Scoperto del 20% sino a che il perito incaricato dagli Assicuratori non avrà effettuato il sopralluogo di sicurezza (survey). Le coperture assicurative per le quali il perito degli Assicuratori richiederà delle Raccomandazioni saranno soggette ad uno Scoperto del 20% sino a che dette Raccomandazioni non siano operanti.
! La garanzia per il Rischio presso sedi di terzi è soggetta ad uno Scoperto del 10%.
! La garanzia per il Rischio Furto con Xxxxxxxxx e la garanzia per il Rischio Furto perpetrato all’interno della Sede assicurata durante le ore di apertura sono soggette ad uno Scoperto del 20%.
! La garanzia per il Rischio Portavalori è soggetta ad uno Scoperto del 10% elevato al 20% in caso di Merci o Valori in transito in Italia a sud del 42° parallelo.
! La garanzia per il Rischio Furto con Destrezza subito dal Portavalori è soggetta ad uno Scoperto del 20%.
! In caso di Sinistro coperto dalla presente Assicurazione, i diritti di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dei terzi responsabili sono regolati dall’art. 1916 cod. civ. In particolare, gli Assicuratori che hanno pagato l’Indennizzo sono surrogati, fino alla concorrenza dell’ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
! Le coperture assicurative possono essere soggette ad ulteriori esclusioni, limitazioni, Franchigie e/o Scoperti secondo quanto stabilito nelle eventuali Condizioni Speciali.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso | Denuncia di sinistro: |
di sinistro? | In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato o il Contraente, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori ed all’Autorità giudiziaria o di Polizia entro e non oltre 24 ore dal momento in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza e fornire agli Assicuratori e/o ai periti incaricati dagli Assicuratori quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere. |
Assistenza diretta / in convenzione: Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione per la gestione dei Sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 cod. civ. |
Obblighi dell’impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell’Indennizzo entro 60 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione di danno e/o dell’atto di quietanza e sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del Sinistro e non sia stata fatta opposizione qualsiasi. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell’Indennizzo resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Rimborso | Dopo ogni Sinistro, denunciato ai termini della presente Assicurazione e sino al 30° giorno successivo alla data del Sinistro, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall’Assicurazione con effetto immediato mediante comunicazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori, gli Assicuratori rimborseranno la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso. Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione per iscritto agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 cod. civ. In caso di recesso, gli Assicuratori rimborseranno la parte di Premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione di recesso produce efficacia sino alla scadenza del contratto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Sospensione | Qualora le Raccomandazioni richieste dal perito degli Assicuratori non siano operanti entro il termine fissato dagli Assicuratori, la garanzia si intende sospesa sino al momento in cui le Raccomandazioni richieste saranno operanti. In caso di mancato pagamento del Premio, la garanzia rimane sospesa fino all’avvenuto pagamento del Premio ai sensi dell’art. 1901 cod. civ. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Risoluzione | Non prevista. |
Il prodotto è rivolto a gioiellieri, orefici, orologiai, banchi di metalli preziosi e argentieri.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 20,00%, calcolata sul Premio lordo.
Procedura per la valutazione del danno
Qualora, a richiesta di una delle parti, l'ammontare del danno sia determinato ai sensi dell’art. 16.1(b) delle condizioni di assicurazione, l’Assicurato sostiene le spese del proprio perito e, se nominato, per metà le spese del terzo perito.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd’s Insurance Company S.A. Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Fax: x00 00 0000 0000 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo, l’Assicurato avrà |
il diritto di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx Tel. 000 000000 (chiamate dall’Italia) Tel.: x00 00 00000000 (chiamate dall’estero) Fax: x00 00 00000000 Il sito IVASS xxx.xxxxx.xx fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo predisposto a tale scopo. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9 agosto 2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa di assicurazione. |
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET o l'applicazione della normativa applicabile. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGA ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTI IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
SOMMARIO
Articolo Pagina
SOMMARIO 1
DEFINIZIONI - GLOSSARIO 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 4
Condizioni generali di assicurazione 4
1. Esclusioni 4
2. Questionario - proposta e descrizione del rischio 6
3. Obbligo di informare gli assicuratori dei sinistri subiti 6
4. Dichiarazioni inesatte o reticenze 6
5. Diminuzione del rischio 6
6. Aggravamento del rischio 6
7. Sopralluogo di sicurezza 7
8. Primo rischio assoluto 7
9. Massimale, sottolimiti, scoperti e franchigie 7
10. Assicurazione presso diversi assicuratori 7
11. Coassicurazione indiretta 7
12. Obblighi in caso di sinistro 7
13. Recesso in caso di sinistro 7
14. Richiesta fraudolenta 7
15. Documentazione 8
16. Procedura per la valutazione del danno 8
17. Mandato dei periti 8
18. Pagamento dell'indennizzo 8
19. Reintegro 8
20. Tasse doganali 8
21. Scioperi, sommosse, vandalismo e simili 8
22. Diligenza dell'assicurato 8
23. Tacito rinnovo 9
24. Limiti geografici 9
25. Rivalsa 9
26. Oneri fiscali 9
27. Clausole nulle 9
28. Forma dell'assicurazione 9
29. Comunicazioni 9
30. Legge applicabile e foro competente 9
31. Domande giudiziali 9
Condizioni particolari di assicurazione 9
Sezione 1 - Giacenze di Merci 9
32. Oggetto dell’assicurazione 9
33. Misure di sicurezza 10
34. Merci fuori cassaforte 10
35. Merci nelle vetrine 10
36. Obblighi durante le ore di chiusura 11
37. Rapina iniziata all'esterno 11
38. Guasti 11
39. Merci presso sedi di terzi 11
40. Fiere 11
41. Merci presso banche 12
42. Furto con destrezza 12
43. Furto durante le ore di apertura 12
Sezione 2 - Trasporti 12
44. Oggetto dell’assicurazione 12
45. Portavalori 12
46. Hotel e motel 13
47. Spedizioni 13
Sezione 3 - Arredamento e Attrezzature 13
48. Oggetto dell’assicurazione 13
49. Condizioni della garanzia arredamento e attrezzature 14
Condizioni Speciali di assicurazione 15
DEFINIZIONI - GLOSSARIO
Nel presente contratto i termini e le espressioni di seguito elencati avranno il seguente significato. Ogni riferimento al singolare include il plurale e viceversa.
Addetti significa l’Assicurato e/o il personale dipendente dell’Assicurato (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i lavoratori intermittenti, ripartiti, part-time, apprendisti, lavoratori assunti con contratto di inserimento, a progetto, somministrati o distaccati da altre aziende), e/o gli agenti, e/o i rappresentanti, e/o i procacciatori di affari e/o i Portavalori, e/o i titolari, e/o i soci, e/o gli amministratori e/o i familiari coadiuvanti dell’Assicurato.
Arredamento o Attrezzature significa mobilio, arredamento, attrezzature, macchine per laboratorio ed ufficio, fissi, infissi ed insegne e quant’altro del genere esistente all’interno delle Sedi dell’Assicurato, inerenti all’attività esercitata dall’Assicurato, ivi compresi i Mezzi di Custodia ed i Mezzi di Prevenzione.
Assicurato significa la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicuratori significa l’impresa di assicurazione Lloyd’s Insurance Company S.A. che ha accettato di assumere il Rischio coperto dalla presente Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nell’Assicurazione.
Assicurazione significa il contratto di assicurazione (inclusi la Scheda di Polizza, il Questionario - Proposta, le condizioni di assicurazione e l’Allegato 1 - Somme Assicurate che formano parte integrante e sostanziale del contratto medesimo) mediante il quale gli Assicuratori, dietro pagamento da parte del Contraente del Premio pattuito, si obbligano a mantenere indenne l’Assicurato, entro il Massimale ed i Sottolimiti di Indennizzo convenuti sub Allegato 1, del danno a lui causato da un Sinistro.
Condizioni Speciali significa le eventuali condizioni speciali che regolano l’Assicurazione.
Consumatore significa la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contraente significa la persona fisica o giuridica che stipula l’Assicurazione.
Corrispondente dei Lloyd’s significa Goggi Sterling S.r.l. con sede legale in Xxxxxxxxxxx (XX), xxxxxx Xxxxxx x. 0, Xxxxxx.
Estorsione significa la consegna di Merci e/o Valori assicurati a seguito di violenza o minaccia perpetrati dall’autore del reato nei confronti dell’Assicurato e/o degli Addetti dell’Assicurato e/o dei rispettivi familiari al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Franchigia significa l’importo prestabilito, detratto dall’Indennizzo, che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto significa l’impossessamento di Merci e/o Valori assicurati sottratti a chi li detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con Destrezza significa la sottrazione di Xxxxx e/o Valori assicurati alla presenza della persona che è responsabile della loro custodia, ma effettuata con tale abilità, inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo l’ipnosi, da non venire notata se non dopo che la sottrazione è stata compiuta.
Guasti significa danni materiali e diretti cagionati dall’autore del reato in occasione di Furto o di Rapina consumati o tentati, a parti del fabbricato costituenti la Sede dell’Assicurato nonché ai relativi fissi ed infissi.
Indennizzo significa la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Massimale significa l’importo massimo complessivo dell’Indennizzo che gli Assicuratori si impegnano a corrispondere all’Assicurato in caso di Sinistro e per anno assicurativo indicato sub Allegato 1.
Merci significa gioielleria, oggetti di metallo prezioso, lingotti di metalli preziosi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, oreficeria, argenteria, oggetti in platino, fogli d’oro e d’argento, bijouterie, orologeria e gli altri oggetti in metalli preziosi pertinenti l’attività dell’Assicurato.
Mezzi di Custodia significa armadi di sicurezza, armadi corazzati o blindati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza e corazzate.
Mezzi di Prevenzione significa impianti di allarme, impianti antintrusione, impianti antiaggressione ed impianti di televisione a circuito chiuso, vetri di sicurezza, porte blindate e ogni altro mezzo di prevenzione e/o misura di sicurezza esistente all’interno della Sede dell’Assicurato.
Polizza significa il documento contrattuale, sottoscritto dalle parti, che descrive e prova l’Assicurazione.
Portavalori significa la persona di fiducia indicata dall’Assicurato nella Proposta incaricata dall’Assicurato del trasporto delle Merci assicurate. Se non altrimenti stipulato, il Portavalori può viaggiare non accompagnato e non armato, su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato e/o a piedi.
Premio significa la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
Primo Rischio Assoluto significa la forma di copertura assicurativa in base alla quale, in caso di Sinistro, gli Assicuratori rispondono dei danni fino alla concorrenza del Massimale, senza applicazione del disposto dell’art. 1907 cod. civ.
Questionario o Proposta significa il documento che descrive il Rischio sulla base delle risposte fornite dall’Assicurato che debitamente sottoscritto dall’Assicurato costituisce la proposta di Assicurazione e, una volta accettata dagli Assicuratori, parte integrante e sostanziale dell’Assicurazione.
Raccomandazioni significa le richieste di modifica ai sistemi o misure di sicurezza (inclusi i Mezzi di Custodia e/o i Mezzi di Prevenzione) o di variazione dei comportamenti dell’Assicurato e/o dei suoi Addetti fatte al Contraente e/o all’Assicurato dal perito incaricato dagli Assicuratori. Le Raccomandazioni possono includere l’obbligo dell’Assicurato di stipulare un contratto di manutenzione dei predetti sistemi e misure di sicurezza e/o di un contratto di vigilanza e sorveglianza della Sede.
Rapina significa la sottrazione di Merci e/o Valori assicurati mediante violenza o minaccia alla persona al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Rischio significa la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scheda di Polizza significa il documento allegato all’Assicurazione rilasciato dagli Assicuratori che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale ed i Sottolimiti, la decorrenza, il Premio, gli Assicuratori che hanno accettato di assumere il Rischio coperto dall’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli dell’Assicurazione.
Scippo significa l’impossessamento di Merci e/o Valori assicurati sottratti a chi li detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri strappandoli di mano o di dosso alla persona.
Scoperto significa l’importo dei danni che rimane a carico dell’Assicurato espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’Indennizzo che spetterebbe in assenza dello Scoperto stesso.
Sede significa i locali ove l’Assicurato svolge la propria attività in maniera diretta, come dichiarati dall’Assicurato in Proposta.
Sinistro significa il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sottolimite significa l’importo massimo complessivo dell’Indennizzo che gli Assicuratori si impegnano a corrispondere all’Assicurato in caso di Sinistro in relazione ad uno specifico Rischio e per anno assicurativo indicato per ciascun Rischio sub Allegato 1: tale importo non si somma al Massimale ma è una parte di esso.
Valori significa banconote, denaro contante, valute straniere, assegni e vaglia frutto di transazioni pertinenti l’attività dell’Assicurato.
In caso di contrasto tra le condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono e quelle contenute nelle eventuali Condizioni Speciali, le seconde prevarranno.
Le condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono, costituiscono parte integrante della Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente. Resta pertanto inteso che:
(i) si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente/Assicurato riportate nella Proposta;
(ii) l’Assicurazione è prestata per il Massimale ed i Sottolimiti indicati sub Allegato 1, fatti salvi i termini e condizioni di Assicurazione, gli Scoperti e le Franchigie previsti.
1. ESCLUSIONI
1.1 L’Assicurazione non copre:
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni generali di assicurazione
(a) i danni direttamente o indirettamente dovuti a, o causati da occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), atti di terrorismo, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità centrali, regionali o locali;
(b) i danni direttamente o indirettamente dovuti a o causati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti, frane, tifoni, cicloni, fuoco sotterraneo o altre calamità naturali (questa esclusione si applica soltanto ai Rischi in terraferma);
(c) i danni direttamente o indirettamente dovuti a, o causati da, dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge;
(d) i danni direttamente o indirettamente dovuti a o causati, anche solo parzialmente, da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
(e) qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo diverso accordo per iscritto.
(f) i danni alle e/o le perdite di Merci assicurate durante la lavorazione per effetto della medesima;
(g) i danni alle e/o le perdite di Merci assicurate causati da consumo o logorio o deterioramento graduale;
(h) le Merci assicurate risultanti mancanti al momento dell’inventario per le quali nessuna denuncia di Xxxxxxxx sia stata precedentemente effettuata agli Assicuratori, a meno che venga provato dall’Assicurato che tali mancanze siano state originate da un evento coperto dall’Assicurazione;
(i) le perdite o i danni alle Merci assicurate mentre queste sono portate o indossate o usate dall’Assicurato e/o dai suoi Addetti o mentre sono in loro custodia a tali scopi;
(j) le perdite o i danni direttamente causati da onde d'urto originate da aerei o altri aeromobili viaggianti a velocità sonica o supersonica;
(k) le perdite o i danni conseguenti a truffa;
(l) le perdite o i danni conseguenti ad infedeltà;
(m) le spedizioni di denaro contante;
(n) le spedizioni di Merci o Valori tramite servizio posta celere e/o pacco celere sia in Italia sia all’estero;
(o) il furto o la scomparsa di o da veicoli di qualsiasi genere di proprietà di o sotto il controllo dell’Assicurato e/o dei suoi Addetti quando detti veicoli sono lasciati incustoditi, fatto salvo quanto in contrario eventualmente stabilito dalle Condizioni Speciali;
(p) le perdite e/o i danni conseguenti ad Estorsione, a meno che tanto la violenza o minaccia quanto la consegna di Xxxxx o Valori assicurati siano poste in atto all’interno dei locali contenenti gli enti assicurati, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
(q) le perdite o i danni a Merci affidate all’Assicurato da clienti privati e/o acquirenti solo ed esclusivamente a scopo di custodia;
(r) i xxxxx xxxxxxxxx;
(s) le perdite di beneficio di qualsiasi natura;
(t) le perdite o i danni alle registrazioni dei centri meccanografici ed elettronici di elaborazione dati.
1.2 Esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche ed elettromagnetiche
In nessun caso la presente Assicurazione coprirà le perdite, i danni, le passività o le spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti da:
(a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
(b) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
(c) armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
(d) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione di cui al presente art. 1.2(d) non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile
nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
(e) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
1.3 Clausola millennio
L’Assicurazione non copre le perdite o i danni o le spese o le responsabilità di qualsiasi natura che possano altrimenti essere risarcibili dal presente contratto, risultanti da o in qualsiasi modo connessi, direttamente o indirettamente, con l’uso o il funzionamento di qualsiasi computer, sistema di computer, software di computer, programma o metodo o qualsiasi sistema elettronico, dove tale perdita o danno o spesa o responsabilità sia causata, direttamente o indirettamente, dalla conseguenza del passaggio della data al nuovo millennio o di qualsiasi altro cambio di data o qualsiasi cambio o modifica ai computer, sistema di computer, software di computer, programma o metodo o qualsiasi sistema elettronico in relazione a tale cambio di data.
1.4 Esclusione in caso di attacchi informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) JS2019-005
1. Fatti salvi i successivi paragrafi 2, 3 e 5, questa assicurazione non copre in alcun caso perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da quanto segue: 1.1guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi
informatici, codici, processi o qualsiasi altro sistema elettronico, oppure
1.2uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico.
2. Qualora questa clausola sia contemplata in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata da casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non viene applicato per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall’utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili.
3. Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita fisica alla proprietà assicurata o danno fisico alla medesima causati da un Attacco informatico mirato. L’onere di dimostrare l’applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di re-inclusione incombe all’Assicurato.
4. Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l’uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l’intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l’Assicurato o la sua proprietà.
5. La proprietà assicurata da questa polizza non comprende dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta.
1.5 Esclusione terrorismo
La presente Assicurazione non copre le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al Sinistro. Ai fini della presente esclusione, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all’uso della forza o violenza o minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/oincutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Sono inoltre escluse le perdite, i danni, e costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da o conseguenti a qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo. Nel caso gli Assicuratori affermassero che in virtù della presente esclusione una eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l’onere della prova del contrario sarà a carico dell’Assicurato. Nel caso che una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto
1.6 Clausola sulle sanzioni
Nessun Assicuratore e/o riassicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore e/o riassicuratore sarà obbligato a pagare alcun Indennizzo o a fornire alcuna prestazione in virtù della presente Assicurazione nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Indennizzo o la fornitura di tale prestazione esporrebbe l’Assicuratore e/o il riassicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da
risoluzioni delle Nazioni Unite, sanzioni commerciali o economiche, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, del Regno Unito, della Repubblica italiana o degli Stati Uniti d’America.
1.7 Esclusione Malattie trasmissibili
1. In deroga a qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, il presente contratto non copre alcun sinistro, perdita, responsabilità, danno, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causato da, riconducibile a, derivante da, o in connessione con una Malattia Trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.
2. Ai fini di questa esclusione, tale perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, o spesa di qualsivoglia natura, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, sanificare, rimuovere, monitorare o testare:
2.1 per una Malattia Trasmissibile, o
2.2 qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente Contratto che è affetta da tale Malattia Trasmissibile.
3. Come qui utilizzato, per Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
3.1 la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e
3.2 il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
4. Questa esclusione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre coperture prestate.
2. QUESTIONARIO - PROPOSTA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO
2.1 Si prende e si dà atto tra le parti che in relazione alla descrizione del Rischio e/o ai sistemi e misure di sicurezza presenti nella Sede dell'Assicurato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’esistenza ed i quantitativi delle Merci e/o Valori, delle collezioni di Merci in transito, dei Mezzi di Custodia e/o dei Mezzi di Prevenzione presenti presso le Sedi dell’Assicurato e/o le dichiarazioni dell'Assicurato e/o le informazioni di altro genere relative al Rischio, vale e prevale quanto riportato nell’Assicurazione e nella relativa Proposta.
2.2 È condizione essenziale per la validità della garanzia che la Proposta formi parte integrante e sostanziale dell’Assicurazione e che tutte le dichiarazioni e/o informazioni in essa contenute, nonché le dichiarazioni e/o informazioni rese dall’Assicurato e/o dal Contraente eventualmente contenute nell’Assicurazione, rispecchino la realtà del Rischio. Gli Assicuratori dichiarano di prestare la garanzia sulla base di tali dichiarazioni e/o informazioni e nel caso esse siano inesatte o reticenti dichiarano fin d'ora la loro volontà di non prestare la garanzia.
2.3 Eventuali modifiche delle dichiarazioni e/o informazioni rese dall’Assicurato e/o dal Contraente successive alla stipulazione dell’Assicurazione possono comportare la perdita del diritto all’Indennizzo e, in ogni caso, dovranno essere comunicate per iscritto agli Assicuratori e da questi accettate per iscritto per la prosecuzione della garanzia.
3. OBBLIGO DI INFORMARE GLI ASSICURATORI DEI SINISTRI SUBITI
3.1 Fermo quanto stabilito dall'art. 2 che precede e quanto dichiarato dall’Assicurato al punto 13) della Proposta, l’Assicurato, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, deve informare per iscritto gli Assicuratori dei sinistri subiti da lui stesso e/o dagli Addetti e/o dagli incaricati del trasporto di Merci e/o Valori, inclusi eventuali accompagnatori, anche nel corso dell’anno assicurativo.
4. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE
4.1 Gli Assicuratori determinano il Premio in base alle dichiarazioni dell’Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del Rischio da parte degli Assicuratori.
4.2 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni modifica, estensione, proroga, rinnovo, appendice e sostituzione della presente Assicurazione.
5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
5.1 Nel caso di diminuzione del Rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell’Assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un Premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione per iscritto dell’Assicurato o del Contraente ai sensi dell’art. 1897 cod. civ. e rinunciano al diritto di recesso.
6. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
6.1 Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione per iscritto agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 cod. civ.
6.2 In caso di recesso, gli Assicuratori rimborseranno la parte di Premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione di recesso produce efficacia sino alla scadenza del contratto.
7. SOPRALLUOGO DI SICUREZZA
7.1 Si prende e si dà atto tra le parti che tutte le partite sub Allegato 1 sono soggette ad uno Scoperto del 20% (venti per cento) sino a che il perito incaricato dagli Assicuratori non avrà effettuato il sopralluogo di sicurezza (survey). Le partite sub Allegato 1 per le quali il perito richiederà Raccomandazioni saranno soggette ad uno Scoperto del 20% (venti per cento) sino a che dette Raccomandazioni non siano operanti. Qualora le Raccomandazioni richieste non siano operanti entro il termine fissato dagli Assicuratori, la garanzia si intende sospesa sino al momento in cui le Raccomandazioni richieste saranno operanti. Il documento contenente le Raccomandazioni del perito incaricato dagli Assicuratori sottoscritto dall’Assicurato per accettazione costituisce parte integrante e sostanziale della presente Assicurazione.
8. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
8.1 L’Assicurazione non è soggetta a proporzionale e, a tal fine, gli Assicuratori rinunciano all'applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 cod. civ.
9. MASSIMALE, SOTTOLIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
9.1 L’Indennizzo dovuto all’Assicurato per qualsiasi Sinistro in forza della presente Assicurazione non potrà eccedere il Massimale di Indennizzo annuo indicato sub Allegato 1 e, in ogni caso, i Sottolimiti di Indennizzo ivi stabiliti per ciascun Rischio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1914 comma 2 cod. civ.
9.2 In ogni caso, dall’Indennizzo dovuto all’Assicurato per qualsiasi Sinistro in forza della presente Assicurazione saranno detratti gli Scoperti e/o le Franchigie applicabili.
10. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
10.1 Se sullo stesso interesse e per il medesimo Rischio sono stipulate più assicurazioni, l’Assicurato o il Contraente deve dare agli Assicuratori comunicazione per iscritto degli altri contratti stipulati. In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
10.2 Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, gli Assicuratori della presente Assicurazione saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo la presente Assicurazione esclusa, comunque, ogni obbligazione solidale degli Assicuratori con gli altri assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente Assicurazione con preavviso di 15 (quindici) giorni.
11. COASSICURAZIONE INDIRETTA
11.1 Se sullo stesso interesse e per il medesimo Xxxxxxx sono stipulate più assicurazioni, verrà a stabilirsi fra la presente Assicurazione e gli altri contratti esistenti un rapporto di coassicurazione indiretta che verrà applicata, in caso di Xxxxxxxx, secondo l'art. 1910 cod. civ. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione per iscritto da parte dell’Assicurato o del Contraente degli altri contratti di assicurazione stipulati sullo stesso interesse e/o per il medesimo Rischio ed in corso durante la vigenza della presente Assicurazione, la garanzia si intende decaduta nei casi previsti dall’art. 1910 cod. civ.
12. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
12.1 In caso di Sinistro l’Assicurato o il Contraente, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, devono:
(a) darne avviso per iscritto agli Assicuratori ed all’Autorità giudiziaria o di Polizia appena ragionevolmente possibile e, comunque, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza;
(b) fornire agli Assicuratori e/o ai periti incaricati dagli Assicuratori quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere.
13. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
13.1 Dopo ogni Sinistro, denunciato ai termini della presente Assicurazione e sino al 30° giorno successivo alla data del Sinistro, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall’Assicurazione con effetto immediato mediante comunicazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori, gli Assicuratori rimborseranno la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
14. RICHIESTA FRAUDOLENTA
14.1 Qualora l’Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta di Xxxxxxxxxx intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l’importo richiesto sia altrimenti, e/o facesse dichiarazioni intenzionalmente false e/o alterasse le prove e/o gli elementi per la valutazione del Sinistro, egli decadrà dal diritto all’Indennizzo di cui alla presente Assicurazione.
15. DOCUMENTAZIONE
15.1 È convenuto che gli eventuali Sinistri coperti dalla presente Assicurazione per perdita o danno degli enti assicurati saranno risarciti in base al valore risultante da qualsiasi documentazione suscettibile di essere prova di esistenza.
16. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
16.1 L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:
(a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o da persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti,
(b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il Sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono per metà a carico dell’Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare dette spese e di prelevare la sua quota dall’Indennizzo dovutogli.
17. MANDATO DEI PERITI
17.1 I periti devono:
(a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del Sinistro;
(b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
(c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12;
(d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 16.1(b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
18. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
18.1 Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell’Indennizzo entro 60 (sessanta) giorni dalla firma dell’atto di liquidazione di danno e/o dell’atto di quietanza e sempreché siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro e non sia stata fatta opposizione qualsiasi. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell’Indennizzo resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.
19. REINTEGRO
19.1 Nell’eventualità si verifichi un Sinistro nel corso della presente Assicurazione, eccezione fatta per i Sinistri sulle spedizioni, il Massimale ed i Sottolimiti di Indennizzo sub Allegato 1 si intendono ridotti con effetto immediato e per tutto il residuo periodo assicurativo, di un importo pari all’Indennizzo liquidabile ai sensi di Polizza. Gli Assicuratori accettano di reintegrare la presente Assicurazione nel suo pieno ammontare a termini, condizioni e premio da convenire tra le parti per iscritto. Resta inteso che nell'eventualità si verifichi un Sinistro presso la Sede dell’Assicurato, il reintegro in argomento sarà operante a condizione che tutte le misure di sicurezza siano state reintegrate e, comunque, a condizione che siano operative le nuove Raccomandazioni richieste dal perito degli Assicuratori successivamente al Sinistro.
20. TASSE DOGANALI
20.1 È inteso e convenuto che la liquidazione di qualsiasi Sinistro includerà qualunque tassa doganale che l'Assicurato abbia pagato e che lo stesso non possa recuperare dalle autorità.
21. SCIOPERI, SOMMOSSE, VANDALISMO E SIMILI
21.1 A parziale deroga dell’art. 1912 cod. civ., i danni direttamente dovuti a, o causati da, scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo e sabotaggio sono coperti dalla presente Assicurazione.
22. DILIGENZA DELL'ASSICURATO
22.1 L’Assicurato si impegna ed obbliga ad agire in ogni circostanza con la stessa prudenza che userebbe se non fosse assicurato.
23. TACITO RINNOVO
23.1 In mancanza di disdetta di una delle parti data mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, la presente Assicurazione si intende rinnovata per 1 (uno) ulteriore anno e così successivamente di anno in anno agli stessi termini e condizioni.
23.2 Il Premio annuo di rinnovo deve essere pagato entro la data di scadenza della Polizza in vigore. In caso contrario ai sensi dell’art. 1901 cod. civ. la copertura assicurativa rimane sospesa fino all’avvenuto pagamento del Premio.
24. LIMITI GEOGRAFICI
24.1 Gli enti assicurati di cui alle sezioni 1 e 2 sub Allegato 1 sono coperti dalla presente Assicurazione entro i seguenti limiti geografici: Repubblica Italiana. Fanno eccezione la partita 1.2(b) sub Allegato 1 per il Rischio presso i locali di fiere per il quale la garanzia è prestata con il limite territoriale specificato in Proposta, la partita 2.1 sub Allegato 1 per il Rischio Portavalori, per il quale la garanzia è prestata unicamente con i limiti territoriali specificati in Proposta per ciascuna collezione, la partita 2.2 sub Allegato 1 per il Rischio Spedizioni, per il quale la garanzia è prestata con il limite territoriale specificato in Proposta.
25. RIVALSA
25.1 In caso di Sinistro coperto dalla presente Assicurazione, i diritti di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dei terzi responsabili sono regolati dall’art. 1916 cod. civ.
26. ONERI FISCALI
26.1 Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
27. CLAUSOLE NULLE
27.1 La nullità o inefficacia totale o parziale, anche sopravvenuta, di singole disposizioni dell’Assicurazione non comporterà la nullità o l’inefficacia dell’intera Assicurazione.
28. FORMA DELL'ASSICURAZIONE
28.1 Le eventuali modifiche, estensioni, proroghe, rinnovi, appendici e sostituzioni della presente Assicurazione devono essere provati per iscritto.
29. COMUNICAZIONI
29.1 Tutte le comunicazioni inviate in relazione a quanto previsto dalla presente Assicurazione saranno effettuate in forma scritta e considerate valide se inviate per lettera raccomandata, telefax o per telegramma:
(a) per quanto riguarda le comunicazioni inviate agli Assicuratori: al Corrispondente dei Lloyd's tramite il quale è stata stipulata l’Assicurazione o al Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd's Insurance Company S.A.
(b) per quanto riguarda le comunicazioni inviate all’Assicurato all’ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.
30. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
30.1 Per quanto non diversamente stabilito dalla presente Assicurazione si applicano le disposizioni di legge italiane.
30.2 Per qualsiasi controversia tra gli Assicuratori e il Contraente/Assicurato è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria ove il Contraente/Assicurato ha la sede legale, la residenza o il domicilio.
31. DOMANDE GIUDIZIALI
31.1 La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd’s al Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s Insurance Company S.A. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione, dovrà essere proposta contro “Gli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n° in persona del Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s Insurance Company S.A.”.
31.2 La rappresentanza processuale attiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd’s al Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s Insurance Company S.A.
Condizioni particolari di assicurazione
Sezione 1 - Giacenze di Merci
32. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
32.1 In Sede, fuori Sede e Furto con Xxxxxxxxx
L’Assicurazione copre Merci e Valori pertinenti all’attività dell’Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di proprietà di terzi, purché in sua cura e consegna e sotto la sua responsabilità.
32.2 Garanzie prestate
Fermi i termini, condizioni, limitazioni, esclusioni, Massimale, Sottolimiti, Scoperti e Franchigie di cui alla presente Assicurazione, gli enti assicurati di cui alla sezione 1 si intendono assicurati contro i Rischi di perdita o danni materiali e diretti originati da qualsiasi causa esterna.
32.3 Somma assicurata
L’Assicurazione copre Merci e Valori nei limiti del Massimale e, in ogni caso, dei Sottolimiti di Indennizzo indicati
per ciascuna partita della sezione 1 sub Allegato 1.
32.4 Condizioni
Gli enti assicurati di cui alla sezione 1 sono coperti solo ed esclusivamente se ubicati presso la Sede dell’Assicurato indicata in Proposta, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla presente Assicurazione per il Rischio fuori Sede.
33. MISURE DI SICUREZZA
33.1 È condizione essenziale per l’efficacia della garanzia, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, che:
(a) i Mezzi di Custodia ed i Mezzi di Prevenzione e, comunque, tutte le misure e sistemi di sicurezza, chiusura e protezione esistenti presso la Sede dell’Assicurato cui questa Assicurazione si riferisce, siano in funzione in tutti i momenti e mantenuti in efficienti condizioni;
(b) i Mezzi di Custodia ed i Mezzi di Prevenzione e, comunque, tutte le misure e sistemi di sicurezza, chiusura e protezione esistenti presso la Sede dell’Assicurato cui questa Assicurazione si riferisce, siano chiusi a chiave, inseriti e, in ogni caso, in funzione in tutti i periodi fuori dall'orario di lavoro o ogni qualvolta detta Sede venga lasciata incustodita;
(c) i Mezzi di Custodia ed i Mezzi di Prevenzione e, comunque, le misure e sistemi di sicurezza, chiusura e protezione esistenti presso la Sede dell’Assicurato cui questa Assicurazione si riferisce, non siano rimossi o modificati senza il preventivo consenso per iscritto degli Assicuratori;
(d) l’Assicurato accetti che venga effettuato un sopralluogo di sicurezza (survey) di un perito incaricato dagli Assicuratori presso ciascuna Sede dell’Assicurato cui questa Assicurazione si riferisce;
(e) le Raccomandazioni siano operanti entro il termine fissato dagli Assicuratori;
(f) durante l’orario di lavoro in Sede e/o mentre i locali di fiere sono aperti per affari tutte le vetrine, bacheche, armadi o retro di vetrine da esposizione contenenti Merci siano chiusi a chiave e le chiavi rimosse, salvo quando l’Assicurato e/o un Addetto toglie o aggiunge Merci dagli stessi. Nel caso in cui l’Assicurato non si attenga a questa condizione tutti i Sinistri, ad eccezione della Rapina, causati a Merci nelle vetrine, bacheche, armadi o retro di vetrine da esposizione presso la Sede e/o presso i locali di fiere, non sono coperti dall’Assicurazione; questa condizione non si applica ai Sinistri causati a vetrine da esposizione, bacheche o armadi che contengano esclusivamente argenteria e/o oggetti placcati.
34. MERCI FUORI CASSAFORTE
34.1 Si conviene e precisa che la garanzia di cui alla partita 1.1(a) sub Allegato 1 per il Rischio fuori Mezzi di Custodia in assenza di persone, se prevista, si intende prestata per le perdite o i danni alle Merci lasciate fuori dai Mezzi di Custodia avvenuti e completati fisicamente e completamente all’interno della Sede, quando questi sono lasciati incustoditi entro i Sottolimiti di Indennizzo indicati per detta partita sub Allegato 1. Questa garanzia non copre altri Rischi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perdite o i danni agli enti assicurati conseguenti a spaccata o rottura di vetri o vetrine, quando tali perdite o danni sono commessi spaccando o praticando un foro nel vetro ed introducendo mani o altri strumenti vari, senza entrare fisicamente e completamente all’interno della Sede, anche se per fare ciò gli autori del reato sono stati costretti a bucare e/o aprire e/o superare barriere tipo saracinesche o altre misure di protezione, restando inteso che questo tipo di Rischio è coperto alla partita 1.1(b) sub Allegato 1 per il Rischio del Furto, perpetrato dall’esterno, conseguente ad effrazione di vetrine a seguito di rottura o taglio come specificato all’art. 35 che segue.
34.2 La garanzia prestata alla partita 1.1(a) sub Allegato 1 non è cumulabile con la garanzia di cui alla partita 1.1(b) sub Allegato 1 descritta al successivo art. 35. Pertanto, se l’Assicurazione prevede una garanzia sia per la partita 1.1(a) sia per la partita 1.1(b), si farà luogo ad Indennizzo unicamente per una delle due garanzie.
35. MERCI NELLE VETRINE
35.1 La garanzia di cui alla partita 1.1(b) sub Allegato 1 sul Rischio del Furto, perpetrato dall’esterno, conseguente ad effrazione di vetrine a seguito di rottura o taglio, se prevista, si applica solo ed esclusivamente ai Sinistri causati a Merci nelle vetrine entro i Sottolimiti di Indennizzo indicati per detta partita sub Allegato 1.
35.2 Si conviene e precisa che la garanzia di cui alla partita 1.1(b) sub Allegato 1, se prevista, copre solo ed esclusivamente i Sinistri conseguenti a spaccata o rottura o taglio di vetri o vetrine commessi spaccando o praticando un foro nel vetro ed asportando le Merci introducendo mani o strumenti vari, senza entrare fisicamente e completamente nella Sede, anche se per fare ciò i ladri sono stati costretti a bucare e/o aprire e/o superare barriere tipo saracinesche o altre misure di protezione.
35.3 La garanzia di cui alla partita 1.1(b) sub Allegato 1, se prevista, non è cumulabile con la garanzia di cui alla partita 1.1(a) sub Allegato 1 descritta al precedente art. 34. Pertanto, se l’Assicurazione prevede una garanzia sia per la partita 1.1(b) sia per la partita 1.1(a), si farà luogo ad Indennizzo unicamente per una delle due garanzie.
36. OBBLIGHI DURANTE LE ORE DI CHIUSURA
36.1 È condizione essenziale per l’efficacia della garanzia sul Rischio Furto, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, che fuori dall’orario di lavoro tutte le chiavi e loro duplicati e codici scritti di combinazioni che servono ad attivare i Mezzi di Custodia, i Mezzi di Prevenzione e le altre misure e sistemi di sicurezza, chiusura e protezione esistenti in Sede e tutte le chiavi e loro duplicati degli accessi alla Sede dell’Assicurato, vengano portati via dalla Sede dell'Assicurato.
37. RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO
37.1 Si precisa che la garanzia di cui alla partita 1.1(c) sub Allegato 1 sui Rischi Rapina e Scippo presso la Sede dell’Assicurato copre anche i seguenti eventi:
(a) Rapina avvenuta e completata all'interno della Sede quand’anche iniziata al di fuori di detta Sede a seguito di violenza o minaccia su qualsiasi persona prelevata all’esterno della Sede e costretta a recarsi, insieme all’autore del reato, dentro la Sede stessa;
(b) Rapina iniziata e completata all’interno della Sede a seguito di violenza o minaccia su qualsiasi persona presente nella Sede;
(c) Xxxxxx iniziata fuori dalla Sede a seguito di violenza o minaccia sulla persona dell’Assicurato e/o suoi familiari e/o Addetti e/o loro familiari, e completata all’interno della Sede alla presenza di almeno una delle persone subenti e/o assistenti l’evento e di almeno uno degli autori del reato, anche se la persona direttamente aggredita o minacciata non si reca all’interno della Sede in questione.
37.2 Si conviene e precisa che qualora uno degli eventi di cui all’art. 37.1 si verifichi durante le ore di chiusura della Sede, la responsabilità degli Assicuratori per le Merci che si trovassero in quel momento al di fuori dei Mezzi di Custodia si intende limitata alla somma assicurata di cui alla partita 1.1(a) sub Allegato 1 sul Rischio fuori Mezzi di Custodia in assenza di persone.
37.3 Si conviene e precisa, inoltre, che qualora l’Assicurazione non preveda una garanzia per la partita 1.1(a) sub Allegato 1, nei casi di Rapina di cui all’art. 37.1 non si farà luogo ad alcun Indennizzo per le Merci prelevate fuori da Mezzi di Custodia.
38. GUASTI
38.1 È convenuto che i Guasti, con espressa esclusione dei danni che possono essere coperti da una polizza incendio, arrecati da ladri e/o scassinatori alla Sede dell’Assicurato e/o all’Arredamento e/o alle Attrezzature dell’Assicurato e/o a Merci e/o Valori presenti in detta Sede, di proprietà o non dell’Assicurato, purché in sua detenzione e consegna e sotto la sua responsabilità, sono coperti dall’Assicurazione fino a concorrenza massima del 10% (dieci per cento) della somma assicurata nella rispettiva Sede dell’Assicurato indicata alla sezione 1 sub Allegato 1, anche in aumento ad essa ma fermo restando il Massimale annuo indicato sub Allegato 1 ed i Sottolimiti ivi stabiliti per ciascuna partita.
38.2 La garanzia per i Guasti di cui al presente art. 38 opera a prescindere dalla indicazione di una somma assicurata alla sezione 3 sub Allegato 1.
38.3 Nel caso in cui la copertura assicurativa sia prestata anche per la sezione 3 Arredamento e Attrezzature sub Allegato 1, in caso di danni arrecati da ladri e/o scassinatori alla Sede dell’Assicurato e/o all’Arredamento e/o alle Attrezzature dell’Assicurato, le due garanzie non sono cumulabili e pertanto si farà luogo ad Indennizzo unicamente per la maggiore tra le due garanzie.
39. MERCI PRESSO SEDI DI TERZI
39.1 È convenuto che riguardo alle Merci assicurate alla partita 1.2(a) sub Allegato 1 sul Rischio presso sedi di terzi in consegna fiduciaria (e.g.: conto visione, conto lavorazione, conto vendita, conto riparazione) gli Assicuratori non risponderanno delle perdite o dei danni alle Merci per le quali non siano state emesse note di consegna.
39.2 Si precisa che le Merci presso sedi di terzi sono assicurate a condizione, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo, che la sede del terzo sia protetta da impianto d’allarme inserito e funzionante.
39.3 La garanzia Furto con Xxxxxxxxx è espressamente esclusa.
39.4 La garanzia per il Rischio presso sedi di terzi è, in ogni caso, soggetta ad uno Scoperto del 10% (dieci per cento).
40. FIERE
40.1 È condizione essenziale per l’efficacia della garanzia di cui alla partita 1.2(b) sub Allegato 1 sul Rischio presso i locali di fiere, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, che tutte le Merci vengano riposte in Mezzi di Custodia chiusi a chiave in tutti i periodi al di fuori dall’orario di lavoro o quando lo stand viene lasciato incustodito.
41. MERCI PRESSO BANCHE
41.1 È condizione essenziale per l’efficacia della garanzia di cui alla partita 1.2(c) sub Allegato 1 sul Rischio presso banche, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, che tutte le Merci siano depositate in caveau o cassette di sicurezza di banche o istituti di credito o istituti di vigilanza.
42. FURTO CON DESTREZZA
42.1 Qualora specificamente richiesta dall’Assicurato ed inclusa nelle somme assicurate alla partita 1.3(a) sub Allegato 1, la garanzia per il Rischio Furto con Xxxxxxxxx si intenderà inclusa nell’Assicurazione nei Sottolimiti di Indennizzo stabiliti alla partita 1.3(a) sub Allegato 1.
42.2 La garanzia contro il Rischio Furto con Xxxxxxxxx è, in ogni caso, soggetta ad uno Scoperto del 20% (venti per cento).
43. FURTO DURANTE LE ORE DI APERTURA
43.1 Si conviene e precisa che la garanzia per il Rischio Furto con Destrezza, se prevista, copre altresì il Rischio Furto perpetrato all’interno della Sede durante le ore di apertura della Sede stessa, alle medesime condizioni, Scoperto e Sottolimite di Indennizzo indicati alla partita 1.3 sub Allegato 1 stabiliti per il Rischio Furto con Destrezza.
Sezione 2 - Trasporti
44. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
44.1 Portavalori e spedizioni
L’Assicurazione copre Merci e Valori pertinenti all’attività dell’Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di proprietà di terzi, purché in sua cura e consegna e sotto la sua responsabilità.
44.2 Garanzie prestate
Fermi i termini, condizioni, limitazioni, esclusioni, Massimale, Sottolimiti, Scoperti e Franchigie di cui alla presente Assicurazione, gli enti assicurati di cui alla sezione 2 si intendono assicurati contro i Rischi di perdita o danni materiali e diretti originati da qualsiasi causa esterna, mentre sono in transito fuori dalla Sede dell’Assicurato indicata in Proposta.
44.3 Somma Assicurata
L’Assicurazione copre Merci e Valori nei limiti del Massimale e, in ogni caso, dei Sottolimiti di Indennizzo indicati per ciascuna partita della sezione 2 sub Allegato 1 e come indicato in Proposta per ciascuna collezione.
44.4 Condizioni
Gli enti assicurati dalla sezione 2 sono coperti solo ed esclusivamente se in transito con il Portavalori indicato in Proposta ed a condizione che le Merci o Valori trasportati dal Portavalori non eccedano il valore massimo trasportato indicato dall’Assicurato in Proposta per detto Portavalori.
45. PORTAVALORI
45.1 Condizioni della garanzia Portavalori
(a) Qualora specificatamente richiesta dall’Assicurato ed inclusa nelle somme assicurate sub Allegato 1, la garanzia di cui alla partita 2.1 sub Allegato 1 sul Rischio Portavalori si intende prestata contro tutti i Rischi di cui all’art. 44.2 che precede entro i Sottolimiti di Indennizzo indicati per detta partita sub Allegato 1 quando il Portavalori ha indosso o a portata di mano le Merci o Valori assicurati a condizione, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, che detti enti assicurati siano fisicamente accompagnati dal Portavalori.
(b) La garanzia per il Rischio Portavalori di cui alla partita 2.1 sub Allegato 1 è sempre soggetta ad uno Scoperto del 10% (dieci per cento), restando espressamente inteso e convenuto che detto Scoperto è elevato al 20% (venti per cento) in caso di Merci o Valori in transito in Italia a sud del 42° parallelo.
(c) Se non altrimenti stipulato, il Portavalori può viaggiare non accompagnato e non armato, su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato e/o a piedi, fatto salvo quanto in contrario eventualmente stabilito nelle Condizioni Speciali e/o nelle Raccomandazioni.
45.2 Xxxxxxx trasportabile e divieto di viaggiare con altro Portavalori
(a) Qualora alla voce collezioni della Proposta sia indicato il massimo trasportabile dal Portavalori, l’Assicurato è tenuto, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, a non eccedere tale limite.
(b) L’Assicurato prende, inoltre, atto che è fatto assoluto divieto ai Portavalori di viaggiare accompagnati con altre persone che trasportino Merci o Valori, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo. Il predetto divieto non si applica nel caso in cui i Portavalori che viaggiano insieme trasportino 1 (una) sola collezione in tutto.
45.3 Obbligo di dichiarare tutte le collezioni
(a) È condizione essenziale per l'efficacia della garanzia Portavalori, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, che l’Assicurato dichiari e descriva dettagliatamente in Proposta tutte le collezioni ed i trasporti.
(b) Qualora esistano collezioni o trasporti che l’Assicurato non desidera assicurare, permane l'obbligo dell’Assicurato di dichiararli e descriverli in Proposta, precisando che per essi non richiede la copertura.
45.4 Abitazione del Portavalori
(a) Qualora la garanzia presso l'abitazione del Portavalori sia espressamente convenuta nelle Condizioni Speciali, detta garanzia sarà operante a condizione che la Merce sia riposta in Mezzo di Custodia chiuso
a chiave.
(b) Qualora le Merci assicurate vengano lasciate fuori da Xxxxx di Custodia sarà operante esclusivamente la garanzia per il Rischio Rapina.
45.5 Specificazione della garanzia Portavalori
A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni, la garanzia per il Rischio Portavalori resta operante anche quando le Merci siano abbandonate dal Portavalori, ma solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
(a) in caso di improvviso malore del Portavalori o di incidente al Portavalori stesso, durante viaggi o trasporti a piedi di gravità tale da rendergli fisicamente impossibile la custodia delle Merci;
(b) in caso il Portavalori sia aggredito;
(c) in caso le Merci siano lasciate incustodite in un veicolo che debba essere abbandonato a causa di un incidente o di improvviso malore del Portavalori, di gravità tale da rendergli fisicamente impossibile la custodia delle Merci;
(d) in caso di caduta di aerei, di deragliamento di treni o di altri simili incidenti indipendenti dalla volontà del Portavalori e non soggetti alla sua responsabilità;
(e) quando le Merci assicurate siano consegnate dal Portavalori in custodia temporanea a clienti o professionisti del settore o alle direzioni di Hotel o Motel, ma in questi casi il Rischio Furto si intende coperto solo se le Merci sono riposte in Mezzi di Custodia chiusi a chiave. In caso contrario la garanzia si intende prestata solo per il Rischio Rapina e il Rischio Scippo;
(f) presso l'abitazione abituale del Portavalori, se indicata in Proposta, restando inteso che in tal caso il Rischio Furto si intende coperto solo se le Merci sono riposte in Mezzi di Custodia chiusi a chiave;
(g) quando le Merci siano lasciate nell’autovettura del Portavalori insieme ad accompagnatore adulto di sua fiducia.
45.6 Furto con Destrezza subito dal Portavalori
(a) Il Rischio Furto con Destrezza subito dal Portavalori è coperto dalla presente Assicurazione fino a concorrenza massima del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla partita 2.1 sub Allegato 1.
(b) La garanzia contro il Rischio Furto con Destrezza subito dal Portavalori è, in ogni caso, soggetta ad uno Scoperto del 20% (venti per cento).
46. HOTEL E MOTEL
46.1 Si conviene e precisa che in Hotel e Motel il Portavalori può:
(a) depositare le Merci nei Mezzi di Custodia dell’Hotel o Motel; oppure
(b) consegnare le Merci assicurate alla direzione dell’Hotel o Motel perché siano custodite; in questo caso la garanzia si intende limitata al Rischio Rapina e Scippo; oppure
(c) trattenere le Merci in suo possesso e sotto la sua personale custodia, a condizione che le stesse non siano mai lasciate incustodite e non siano mai affidate a terzi.
47. SPEDIZIONI
47.1 Condizioni
Qualora specificamente richiesta dall’Assicurato ed inclusa nelle somme assicurate alla partita 2.2 sub Allegato 1, si conviene e precisa che la presente Assicurazione prevede la copertura contro tutti i Rischi di cui all’art. 44.2 delle spedizioni di Merci o Valori, escluso il denaro contante, sia tramite posta sia tramite corriere e ferme restando tutte le condizioni e le esclusioni. Questa garanzia si intende inclusa nell’Assicurazione e non comporterà l’obbligo da parte dell’Assicurato di comunicare di volta in volta le singole spedizioni né alcuna regolazione a fine anno sulle spedizioni effettuate.
47.2 Spedizioni postali
È condizione essenziale della presente Assicurazione, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, che tutte le spedizioni postali di Merci o Valori assicurati alla partita 2.2 sub Allegato 1 siano effettuate a mezzo posta assicurata o a mezzo corriere SDA.
Sezione 3 - Arredamento e Attrezzature
48. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
48.1 Beni assicurati in Sede
L’Assicurazione copre Arredamento e Attrezzature pertinenti all'attività dell’Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di proprietà di terzi, purché in sua cura e consegna e sotto la sua responsabilità.
48.2 Garanzie prestate
Fermi i termini, condizioni, limitazioni, esclusioni, Massimale, Sottolimiti, Scoperti e Franchigie di cui alla presente Assicurazione, gli enti assicurati di cui alla sezione 3 si intendono assicurati contro i Rischi di perdita o danni materiali e diretti originati da qualsiasi causa esterna.
48.3 Somma Assicurata
L’Assicurazione copre Arredamento e Attrezzature nei limiti del Massimale e, in ogni caso, dei Sottolimiti di Indennizzo indicati alla sezione 3 sub Allegato 1.
49. CONDIZIONI DELLA GARANZIA ARREDAMENTO E ATTREZZATURE
49.1 Qualora specificamente richiesta dall’Assicurato ed inclusa nelle somme assicurate alla sezione 3 Arredamento e Attrezzature sub Allegato 1, è convenuto che i danni materiali e diretti causati all’Arredamento e/o alle Attrezzature dell’Assicurato, di proprietà o non dell’Assicurato, purché in sua detenzione e consegna e sotto la sua responsabilità, sono coperti dall’Assicurazione fino a concorrenza massima della somma assicurata nella rispettiva Sede dell’Assicurato indicata alla sezione 3 sub Allegato 1, fermo restando il Massimale annuo indicato sub Allegato 1.
49.2 In caso di danni arrecati da ladri e/o scassinatori alla Sede dell’Assicurato e/o all’Arredamento e/o alle Attrezzature dell’Assicurato, la presente garanzia non è cumulabile con la garanzia di cui all’art. 38 che precede e pertanto si farà luogo ad Indennizzo unicamente per la maggiore tra le due garanzie.
50. TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA – DIRITTO DI RECESSO
Data Assicurato/Contraente
30/09/2022
Per approvazione specifica del sottoscritto Assicurato/Contraente delle seguenti clausole delle Condizioni di Assicurazione, ad ogni effetto di legge, ed in particolare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.:
1. Esclusioni; 2. Questionario - Proposta e descrizione del Rischio; 3. Obbligo di informare gli Assicuratori dei Sinistri subiti; 7. Sopralluogo di sicurezza; 9. Massimale, Sottolimiti, Scoperti e Franchigie; 10. Assicurazione presso diversi assicuratori; 12. Obblighi in caso di Sinistro; 13. Recesso in caso di Sinistro; 14. Richiesta fraudolenta; 16. Procedura per la valutazione del danno; 17. Mandato dei periti; 18. Pagamento dell’Indennizzo; 19. Reintegro; 22. Diligenza dell’Assicurato. 23. Tacito rinnovo; 30.2 Foro competente; 33. Misure di sicurezza; 34. Merci fuori cassaforte; 35. Merci nelle vetrine; 36. Obblighi durante le ore di chiusura; 37. Rapina iniziata all'esterno; 39. Merci presso sedi di terzi; 40. Fiere; 41. Merci presso Banche; 42. Furto con Destrezza; 43. Furto durante le ore di apertura; 45.1. Condizioni della garanzia Portavalori; 45.2. Xxxxxxx trasportabile e divieto di viaggiare con altro Portavalori; 45.3. Obbligo di dichiarare tutte le collezioni; 45.6. Furto con Destrezza subito dal Portavalori; 46. Hotel e Motel; 47. Spedizioni.
Assicurato/Contraente