Contract
Allegato B
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER L’ALLESTIMENTO DECORATIVO E CONSEGUENTE MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMPRESE QUELLE ATTINENTI LE ROTATORIE STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MENTANA
CIG _
Il giorno…………………. del mese di …………………..dell’anno con la seguente scrittura
privata valida a tutti gli effetti di legge,
tra
1) , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Mentana, nella espressa ed unica qualità di Dirigente dell’Area Tecnica , che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “SPONSEE” (Partita IVA: 01059071009 Codice Fiscale: 02447950581);
E
2) nato a ( ) il . .
residente a ( ) in Via n. , in qualità di Legale Rappresentante della ditta , con sede a
( ), in Via n. , che dichiara di agire in nome e per conto della medesima ditta, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “SPONSOR”, (Partita I.V.A. ),
PREMESSO:
- che l’art.43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) perseguimento di interessi pubblici;
b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
c) conseguimento di un risparmio di spesa;
- che l’art.28, co.2-bis, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato dall’art.30 della legge n.488/1999, tra le specifiche misure da adottare per la realizzazione del patto di stabilità, consente agli enti pubblici di stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi e
convenzioni previsti dall’art.43 della legge n.449/1997, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
- che l’art.119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, esplicitamente prevede “In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le Province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.”
- che il D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50 disciplina all’art. 19 i contratti di sponsorizzazione di cui sia parte un’amministrazione pubblica;
- che il quadro normativo delineato dimostra come vi sia un favor del legislatore in relazione all’utilizzo dei contratti di sponsorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni - in veste di soggetti sponsorizzati (sponsee) , quale forma di recupero di risorse finanziarie;
- che l’attività di sponsorizzazione deve tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi, nel rispetto dei vincoli della finalizzazione al perseguimento del pubblico interesse, dell’esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e del realizzo di risparmi di spesa;
- che il Comune di Mentana, riconosce la sponsorizzazione quale strumento volto al miglioramento dell’azione amministrativa ;
- che con Delibera di Giunta Comunale n° …..del ……. È stato approvato lo schema di avviso pubblico, schema di contratto per la ricerca di sponsor di aree verdi e rotatorie di proprietà comunale
- che in esecuzione alla con Determinazione Dirigenziale a contrarre n°………. del …… è stato pubblicato l’avviso per la selezione di sponsor
- che con determinazione n. del è stato disposto di procedere alla sottoscrizione del presente contratto di sponsorizzazione
TUTTO CIO’ PREMESSO FRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
(Finalità e oggetto della sponsorizzazione)
Il presente contratto ha come finalità quella di garantire la necessaria manutenzione ordinaria, nonché la valorizzazione dell’area verde (isola centrale ed eventuali isole laterali, se
inerbite) all’interno della rotatoria stradale di e/o spazi a verde
In questo modo il Comune di Mentana persegue l’interesse pubblico alla conservazione di un bene parte del demanio stradale comunale, acquisendo servizi del settore privato senza oneri per l’Amministrazione e, quindi, a costo zero.
ART. 2
(Impegni dello Sponsor)
1. Con il presente contratto lo Sponsor si impegna a:
- curare la manutenzione dell’area verde individuata all’art. 1 del presente contratto con manutenzioni ed operazioni periodiche di pulizia, individuate in:
• sfalci del tappeto erboso, con asportazione dell’erba di risulta, dell’isola centrale e delle eventuali isole laterali se inerbite, degli argini stradali inerbiti limitrofi all’intersezione, con mantenimento dell’altezza del tappeto erboso;
• sfalci delle eventuali scarpate stradali limitrofe all’intersezione, con asportazione dell’erba di risulta e con mantenimento dell’altezza del tappeto erboso;
• garantire le riparazioni necessarie, in caso di danneggiamenti, delle opere, piantumazioni e allestimenti realizzati
• Lo Sponsor potrà gestire la manutenzione con proprio personale o affidarsi a imprese qualificate del settore, rimanendo comunque responsabile nei confronti de l Comune, della corretta e puntuale esecuzione della manutenzione dell’area in questione e facendosi carico di ogni aspetto relativo alla sicurezza del lavoro ed alle norme di cui al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.lgs 81/2008;
3. Lo Sponsor si impegna a provvedere, a proprie spese, anche al reperimento dell’acqua di irrigazione qualora non presente uno specifico impianto di irrigazione. L’eventuale installazione di impianto irriguo, se mancante, dovrà essere eseguita dallo Sponsor e lasciata in loco, anche oltre la scadenza del presente Contratto, senza che il Comune sia chiamato a partecipare in tutto o in parte, alle spese relative al reperimento e all’installazione di tali apparecchiature. Le eventuali apparecchiature di irrigazione in aggiunta
a quelle esistenti dovranno essere previste nel progetto complessivo di sistemazione della rotatoria ed approvate dal Comune;
3. Lo Sponsor si impegna a provvedere, a proprie spese e nel rispetto della tempistica indicata in sede di presentazione dell’offerta, all’esecuzione delle lavorazioni e migliorie proposte. La proposta approvata con Determinazione n°…… del ……. costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
ART. 3
(Impegni dello Sponsee)
1. Il Comune di Mentana, in qualità di Sponsee, si impegna a consentire che l’attività di valorizzazione e manutenzione della rotatoria o area verde posta in essere dallo Sponsor venga comunicata attraverso iscrizioni o posizionamento di pannelli di comunicazione, con le caratteristiche previste nell’allegato E), o secondo il modello proposto dallo Sponsor e approvato dal Comune di Mentana, in cui compaiano chiaramente lo stemma e la dicitura “Comune di Mentana”
2. Il Comune di Mentana, tramite il proprio Ufficio Tecnico, autorizzerà il posizionamento dei pannelli di comunicazione solo a fronte di presentazione da parte dello Sponsor di specifico progetto avente le caratteristiche indicate nel successivo art. 4. Parimenti l’Ufficio Tecnico dovrà autorizzare opere da realizzarsi all’interno della rotatoria che non consistano nei semplici mantenimento e cura del tappeto erboso (iscrizioni tramite composizioni floreali, sistemazioni all’interno della rotatoria di particolari elementi di arredo, ecc.)
3. L’atto autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale entro e non oltre 30 gg dall’inoltro da parte dello Sponsor della documentazione tecnica completa di tutte le specifiche richieste
ART. 4
(Caratteristiche dei pannelli di comunicazione)
1. I pannelli di comunicazione indicati nel precedente art. 3 dovranno rispettare i seguenti parametri e dati tecnici:
a. il numero massimo dei pannelli deve corrispondere come massimo al numero di strade che affluiscono all’incrocio. E’ consentita comunque l’installazione di un numero minimo di 4 pannelli;
b. i pannelli devono essere collocati ad una distanza compresa tra un metro ed un metro e mezzo dal bordo esterno dell’isola centrale della rotatoria inerbita, e realizzati con spigoli
arrotondati e bordi non taglienti, possibilmente fissati ad un tubo sagomato che ne segua il perimetro e, nella parte bassa, dovranno essere fissati nel terreno ad una altezza minima di 70 cm dal piano di campagna; in ogni caso dovranno essere garantiti i campi di visibilità previsti dal D.M. 19 APRILE 2006, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”,
c. i pannelli possono essere sistemati nella parte centrale della rotatoria solo nel caso in cui la loro collocazione ai bordi della rotatoria impedisca di valorizzare adeguatamente il particolare pregio delle decorazioni floreali;
d. le dimensioni dei pannelli, che comunque non possono mai eccedere m. 1.00 di larghezza x m 0,70 di altezza, saranno concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale in funzione delle dimensioni della rotatoria;
e. i pannelli devono essere saldamente fissati alla struttura e riportare nella parte superiore lo stemma del Comune. Sempre nella parte superiore dovrà essere inserita la scritta “Comune di Mentana” e, in carattere più piccolo, dovrà comparire la scritta “il verde è curato da ”. La parte superiore dovrà mantenere un fondo chiaro.
f. nella parte inferiore potranno essere inserite scritte o immagini che dovranno avere caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura riducendo al minimo l’attenzione da parte dell’utente della strada. Nella metà inferiore del pannello di comunicazione potrà essere inserito esclusivamente il logo dell’eventuale ditta privata, il quale dovrà avere anch’esso caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura evitando, conseguentemente di ridurre l’attenzione da parte dell’utente della strada. Di regola i
pannelli in parola non potranno contenere frecce direzionali, né indirizzi o recapiti di alcun tipo, ad eccezione della località in cui è ubicata la sede della ditta. In ogni caso i bozzetti dei pannelli dovranno ottenere l’approvazione dell’Ufficio Tecnico Comunale. Pertanto il loro contenuto sarà valutato caso per caso e potrà essere autorizzato solo qualora, a giudizio dell’Ufficio Tecnico, sia tale da non arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
g. nella scelta dei colori si dovrà evitare l’uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali, come anche dovrà essere evitato l’uso della gradazione di azzurro impiegato per le frecce d’obbligo;
h. In generale non è consentita una illuminazione specifica per i pannelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
L’eventuale installazione di illuminazione diffusa dovrà essere concordata con l’Ufficio Tecnico e dovrà comunque essere predisposta nel rispetto del Codice della Strada.
i. dovranno essere in ogni caso evitate interferenze con la segnaletica e con l’illuminazione stradale, nonché mantenute tutte le condizioni di visibilità atte a garantire la sicurezza della circolazione veicolare.
j. le spese per la realizzazione dei pannelli di comunicazione e di ogni altra installazione sono a totale carico dello Sponsor;
2. Lo Sponsor dovrà presentare, unitamente al resto della documentazione tecnica richiesta, una dichiarazione tecnica relativa ai pannelli sopra descritti attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. Si intende che la struttura tubolare, anche in caso di subentro di altro soggetto privato, dovrà essere lasciata sul posto, senza che nulla possa essere richiesto al Comune di Mentana.
3. la Sponsor si impegna ad escludere in modo tassativo qualsiasi comunicazione contenente:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
- pubblicità diretta o collegata all’uso di tabacco o alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
ART. 5
(Durata del Contratto)
1. Il presente contratto ha durata di anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è soggetto a rinnovo, salvo disdetta di una delle parti da formulare entro mesi tre dalla scadenza contrattuale per un periodo massimo di ulteriori tre anni.
2. E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità del Comune di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione scritta da effettuarsi con congruo preavviso, per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale, per ragioni di pubblica utilità a servizio della viabilità, per sopravvenute disposizioni o interpretazioni di legge oppure per revoca dell’Atto autorizzatorio in caso di gravi inadempienze da parte dello sponsor;
ART. 6
(Garanzie)
1. Lo Sponsor assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto ne solleva integralmente il Comune di Mentana , per danni a cose e persone in conseguenza dell’esecuzione del presente contratto.
2. Lo Sponsor assume qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni derivanti a terzi in conseguenza dell’esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, tenendo, pertanto, indenne e sollevato il Comune di Mentana da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o pretesa in merito, da chiunque avanzate.
3. L’Ufficio Tecnico Comunale, in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente art. 3
- comma 3, potrà richiedere allo Sponsor l’eventuale sottoscrizione di specifica polizza assicurativa a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto e a copertura dei danni eventualmente arrecati al bene sottoposto all’intervento, nonché a cose e persone in conseguenza dell’esecuzione del contratto stesso.
ART. 7
(Valore della Sponsorizzazione)
1. Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è di €/anno per
anni e di € in caso di rinnovo, e comunque inferiore ad € 40.000,00, oltre Iva se dovuta.
2. Lo Sponsor provvederà a fatturare annualmente al Comune di Mentana la spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria o di valorizzazione dell’area verde ubicata all’interno dello spazio verde in oggetto
3. Il Comune di Mentana, al ricevimento della fattura da parte dello Sponsor, provvederà ad emettere fattura per il valore della prestazione resa a titolo di sponsorizzazione pari ad un importo corrispondente a quello fatturato dallo Sponsor.
4. Per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti (Art. 17-ter D.P.R. 633/1972) lo Sponsor dovrà corrispondere al Comune di Mentana l’importo dell’I.V.A., mentre Comune di Mentana dovrà riconoscere l’I.V.A. all’Agenzia delle Entrate. Il versamento dell’importo relativo all’I.V.A dovrà essere effettuato dallo Sponsor al Comune di Mentana con le modalità di seguito riportate:
Ragione Sociale Fornitore: Comune di Mentana
Cod. IPA: ……….
Partita IVA: 01059071009
Codice Fiscale: 02447950581
Banca d’appoggio:
Agenzia:
Causale: Scissione pagamenti. Sponsorizzazione tecnica area verde n.
anno
IBAN: ________________________________________
La fattura dovrà:
- essere emessa da un indirizzo PEC entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
- contenere il numero CIG indicato nel presente contratto, il codice riferimento amministrazione
COD. IPA (FATTURA ELETTRONICA) e il codice di esigibilità Iva “S” (scissione
pagamenti) con il relativo riferimento normativo (art. 17-ter D.P.R. 633/1972).
4. Si precisa che per il Comune di Mentana il corrispettivo per la sponsorizzazione non sostituisce né il Canone Unico di Concessione , in quanto l’area interna alla rotatoria non viene data in concessione allo Sponsor, né il corrispettivo per la pubblicità, in quanto i pannelli di comunicazione, per le caratteristiche che rivestono e per i contenuti vincolati, non sono da considerarsi impianti pubblicitari a norma del C.d.S.
vedi contratto Verona art 7. A me sembra identico
ART. 8
(Verifiche e Controlli)
Il Comune di Mentana, a mezzo del proprio personale tecnico, eseguirà controlli periodici per verificare lo stato dell’area verde e la correttezza degli adempimenti convenuti, riguardo ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi, riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso, l’effettuazione di eventuali prestazioni non rese.
ART. 9
(Cause di Risoluzione - Divieto di Cessione )
1. In caso di inadempimento o di non corretto rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo del posizionamento dei pannelli comunicativi o delle opere di valorizzazione della area verde all’interno della rotatoria, Il Comune di Mentana inoltrerà al contraente diffida ad adempiere, contenente il termine ritenuto essenziale per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 c.c.
2. Qualora il Comune di Mentana dovesse sostenere spese per garantire la manutenzione o il ripristino dell’area stessa, conseguenti all’inadempimento, la stessa avrà facoltà di rivalsa addebitando i relativi costi allo Sponsor inadempiente, fatto salvo l’incameramento della garanzia eventualmente costituita e il risarcimento di ulteriori danni.
3. E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
ART. 10
(Risoluzione delle controversie)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, quale che sia la natura, sia essa tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nel presente contratto, il Foro competente è quello di Tivoli.
ART. 11
(Spese di stipula e aspetti fiscali)
1. Poiché le disposizioni contenute nel presente contratto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A., lo stesso, da redigersi in bollo, verrà registrato solo in caso d’uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 131/1986.
2. Sono a carico dello Sponsor tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto medesimo.
ART. 12
(Norma di rinvio)
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili
ART. 13
Esecuzione in danno
Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo Sponsor.
ART. 14
allegati
Formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura l’offerta presentata dallo Sponsor in sede di risposta all’avviso in data e i relativi impegni e proposte in essa contenuti ed approvate dal Comune di Mentana con Determinazione Dirigenziale n° …. del …….
ART. 15
privacy
Ai sensi del D.Lgs 196/2008, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa contabile. I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Contratto, saranno trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo. Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Mentana ed il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Mentana
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Lo Sponsor, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:
- Art. 9 – Cause di risoluzione;
- Art. 10 – Risoluzione delle controversie.
DITTA: _
Letto, firmato e sottoscritto
per il Comune di Mentana DITTA