CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Settore Infrastrutture
Ufficio Servizi Operativi Aree Verdi Cimiteri e Protezione Civile
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE
DI “ PONTE ROSSO “
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GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E DELL’AREA PER LA PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI CANI IN CANILE RIFUGIO
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“E tutte le creature che sono sotto il cielo, ciascuna secondo la sua natura servono, conoscono e obbediscono al loro creatore meglio di te, o uomo”.
Assisi lì, 31 maggio 2019
Il R.U.P. / Responsabile Ufficio ( Geom. Xxxxxx Xxxxx)
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI “ PONTE ROSSO”
GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E DELL’AREA PER LA PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI CANI IN CANILE RIFUGIO
Art. x.xx | DESCRIZIONE | Pag. x.xx |
INTRODUZIONE | 4 | |
PARTE A – CAPITOLATO AMMINISTRATIVO | 4 | |
A.1 | PREMESSE | 4 |
A.2 | OGGETTO DELL’APPALTO | 4 |
A.3 | CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | 6 |
A.4 | DISCIPLINA CONTRATTUALE | 6 |
A.5 | IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA | 6 |
A.6 | DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI | 7 |
A.7 | CORRISPETTIVO | 7 |
A.8 | MODALITA’ DI PAGAMENTO | 8 |
A.9 | TRATTAMENTO DATI PERSONALI–TRASFERIMENTO INFORMAZIONI ESECUZIONE CONTRATTO | 9 |
A.10 | RIMBORSI SPESE PER ANIMALI RESTITUITI AL PROPRIETARIO | 9 |
A.11 | INVARIABILITA’ DEI PREZZI | 10 |
A.12 | DISCIPLINA SULLA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI | 10 |
A.13 | RAPPORTI CONTRATTUALI | 10 |
A.14 | SOSPENSIONE DEI SERVIZI | 11 |
A.15 | EMISSIONE DI ORDINE DI PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | 11 |
A.16 | DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO | 12 |
A.17 | RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI | 13 |
A.18 | OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO | 14 |
A.19 | PENALI | 15 |
A.20 | RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO RINEGOZIAZIONE E RECESSO | 16 |
A.21 | SUBAPPALTO | 17 |
A.22 | DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO | 18 |
A.23 | FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE | 19 |
A.24 | QUINTO D’OBBLIGO E MODIFICHE CONTRATTUALI | 19 |
A.25 | DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE | 20 |
A.26 | SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 20 |
A.27 | ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE | 21 |
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A.28 | RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE | 21 |
A.29 | OBBLIGHI DI RISERVATEZZA | 21 |
A.30 | PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 22 |
A.31 | RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 23 |
A.32 | DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NON RISOLVIBILI IN VIA TRANSATTIVA | 23 |
A.33 | SPESE CONTRATTUALI | 23 |
PARTE B – CAPITOLATO TECNICO | 24 | |
B.1 | OGGETTO DEL CONTRATTO | 24 |
B.2 | OBBIETTIVI DEL CONTRATTO DI APPALTO | 24 |
B.3 | INFORMAZIONI SUL SERVIZIO | 25 |
CAPO I° - GESTIONE CANILE SANITARIO | 29 | |
B.4 | TRASFERIMENTO AL CANILE SANITARIO | 29 |
B.5 | GESTIONE DEL CANILE SANITARIO | 30 |
B.6 | RAPPORTI CON IL SERVIZIO VETERINARIO DELL’ASL 1 – REGIONE UMBRIA | 32 |
B.7 | ORARIO DELLE PRESTAZIONI | 32 |
CAPO II° - GESTIONE DELL’AREA PER LA PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO | 32 | |
B.8 | MODALITA’ DI GESTIONE DELL’AREA | 32 |
B.9 | COMPITI SPECIFICI DELL’APPALTATORE | 33 |
B.10 | ADOZIONI | 35 |
B.11 | PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON ASSOCIAZIONI | 36 |
B.12 | ASSORBIMENTO DEL PERSONALE PREESISTENTE | 37 |
CAPO III° - CANILE RIFUGIO | 38 | |
B.13 | CUSTODIA E CURA DI CANI IN CANILE RIFUGIO | 39 |
CAPO IV° - NORME COMUNI A TUTTO IL SERVIZIO COMPLESSO | 40 | |
B.14 | ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE | 42 |
B.15 | SERVIZIO VETERINARIO PRIVATO | 43 |
B.16 | BANCA DATI, REPORT E STATISTICHE | 44 |
B.17 | VIGILANZA E CONTROLLI |
Settore Infrastrutture- Ufficio Servizi Operativi | Assisi lì, 25 maggio 2019 |
Assisi-sede S.Xxxxx degli Angeli – Piano I° - | Tel.075/0000000 – mail : xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx |
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INTRODUZIONE :
o Il Comune di Assisi con convenzione racc.nro 5069 del 22.05.2019 , gestisce il canile comprensoriale di “ Ponte Rosso “ come Comune Capofila dei seguenti altri comuni :
o Bastia Umbra ;
o Bettona ;
o Cannara ;
o Valfabbrica ;
o Si precisa altresì per quanto previsto nella succitata convenzione che il Comune di Assisi nel presente procedimento di gara agisce in nome e per conto anche dei Comuni di :
o Bastia Umbra ;
o Bettona ;
o Cannara ;
o Valfabbrica ;
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
Parte A
A.1 - PREMESSE :
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Assisi (nel seguito, per brevità, “Amministrazione”) e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche Codice), risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore”), avente ad oggetto l’espletamento del servizio di gestione del canile sanitario intercomunale e della gestione dell’area per la promozione dell’affidamento e della gestione dei cani in canile rifugio previsto presumibilmente dal 01.11.2019 al 31.10.2022.
A.2 - OGGETTO DELL’APPALTO :
L’oggetto dell’appalto è l’esecuzione di tutti i servizi connessi alla gestione del fenomeno del randagismo canino sul territorio comunale di Assisi e sul territorio comunale delle Amministrazioni convenzionate con il Comune di Assisi per l’espletamento del servizio, come specificato e dettagliato nella Parte B – Capitolato Tecnico del presente Capitolato d’oneri.
I Comuni attualmente convenzionati con il Comune di Assisi per l’espletamento del servizio sono:
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COMUNE | ABITANTI-1/12/2018 | ESTENSIONE TER. - KMQ | ABIT/KMQ | |
1 | ASSISI – CAPOFILA | 28.314 | 187,19 | 151,15 |
2 | BASTIA UMBRA | 21.781 | 27,60 | 787,75 |
3 | BETTONA | 4.344 | 45,08 | 96,96 |
4 | CANNARA | 4.355 | 32,81 | 131,61 |
5 | VALFABBRICA | 3.350 | 92,30 | 36,51 |
I Comuni suddetti hanno una superficie complessiva pari a kmq 384,98 e la loro popolazione complessiva, al 31/12/2018, era pari a n. 62.144 abitanti.
I suddetti Comuni convenzionati:
– hanno individuato, in Assisi, fraz. S.Maria degli Angeli , nella struttura comunale di via Ospedale delle Pareti, posta su ratei di terreno identificati al C.T. del comune di Assisi con i mappali n.ri 429 e 430 del fg. X.xx 86 per una superficie complessiva di mq. 4.850,00 circa , il canile pubblico comprensoriale in cui espletare il servizio di gestione del canile sanitario e dell’affidamento dei cani in canile rifugio ;
– nel bene strumentale, la strutture attraverso il quale promuovere e sostenere iniziative per l’affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi catturati nei rispettivi territori che abbiano superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico, non siano stati riconsegnati ai legittimi proprietari e la cui proprietà non sia stata reclamata;
– hanno delegato al Comune di Assisi di procedere allo svolgimento delle relative funzioni utilizzando le suddette strutture ed affidandone la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, tramite procedura di evidenza pubblica, ad operatori economici del settore;
– hanno delegato al Comune di Assisi di stipulare apposito protocollo d’intesa con una o più associazioni animaliste o sezioni locali di esse, regolarmente costituite ed operanti nel territorio dell’ASL 1 – Regione Umbria , per l’utilizzo, in collaborazione con il gestore individuato , dell’area di affidamento, al fine di svolgere opera di sensibilizzazione, promozione e gestione dell’affidamento dei cani randagi non riconsegnati e non reclamati, provenienti dal canile sanitario di cui alla lettera a).
– hanno preventivamente accettato le obbligazioni previste per ciascun Comune partecipante dal contratto di servizio che il Comune di Assisi deve stipulare in nome e per conto della Convenzione, dando ampio mandato al suddetto Comune capofila circa l'individuazione delle ottimali forme di gestione del servizio;
– hanno autorizzato l'esercizio del servizio per conto di ciascuno dei Comuni convenzionati in tutto il territorio dei medesimi, ai sensi della normativa vigente; al gestore potrà competere
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nella misura prevista dal Capitolato d’appalto e/o dal contratto, un rimborso direttamente esigibile a carico del proprietario dell’animale incustodito catturato eventualmente restituitogli.
A.3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO :
Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel capitolato tecnico, nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
A.4 - DISCIPLINA CONTRATTUALE :
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente capitolato.
A.5 - IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA :
1. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, l’importo stimato per l’appalto in oggetto è pari a € 206.400,00 (duecentoseimilaquattrocento/00) oltre IVA.
2. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, il progetto individua per costi della manodopera € 133.541,00 (trecentododicimilacinquecentoventidue/00), pari al 64,70 % dell'importo posto a base d'asta.
3. Il compenso di cui sopra è fisso e non subirà alcuna variazione relazione al numero dei cani presenti nella struttura , da n. 51 a n. 105 ;
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A.6 - DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI :
La durata delle attività relative all’appalto è di 36 (trentasei) mesi a decorrere presumibilmente dal 01.11.2019, ad avvenuta conclusione dei lavori previsti nel progetto di cui all’art. B.3 del presente
C.S.A. e ad avvenuta approvazione della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
In caso di necessità o di urgenza si può dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipulazione dello stesso previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel presente capitolato. Al momento dell’avvio del servizio il Comune consegnerà al gestore il certificato di regolare esecuzione degli interventi previsti di cui al progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 90 del 28.05.2019 ;
Ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 106, comma 11, nel caso in cui, al termine del contratto l’Amministrazione qualora non abbia ancora completato la procedura per un nuovo affidamento, l’affidatario è tenuto a continuare le prestazioni alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo aggiudicatario.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice qualora le modifiche non risultino sostanziali ai sensi dell’art. 106 c.4 del Codice e, comunque, nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) nell'esclusivo interesse dell'amministrazione qualora, per esigenze e circostanze sopravvenute, si rendano necessarie modifiche finalizzate al miglioramento del servizio o della sua funzionalità .
Nel caso in cui l’Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate, la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.
Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.
A.7 - CORRISPETTIVO :
L’importo del corrispettivo totale stabilito in sede di aggiudicazione dell’appalto, sulla base dell’importo di cui al precedente articolo A.5 , si riferisce a tutti i servizi e gli oneri stabiliti nella parte B del presente capitolato e per la durata di tre anni. Esso remunera fra l’altro:
a) i servizi di custodia, mantenimento e cura presso il canile sanitario e l’area di affidamento, nonché la promozione dell'affidamento stesso, compresi gli incentivi e contributi previsti per l’associazione animalista convenzionata con il servizio;
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b) custodia, mantenimento e cura presso altre strutture di canile rifugio;
c) le spese:
– per utenze, abbonamenti e consumi;
– per manutenzioni ordinarie;
– generali, amministrative, fiscali o non diversamente imputabili.
Al corrispettivo dovuto si aggiunge l’IVA pro-tempore vigente alla data delle rispettive fatturazioni. Non fanno parte del corrispettivo suddetto, in quanto aleatori, i rimborsi di cui al successivo articolo
A.11) concessi all’appaltatore stesso dai Comuni convenzionati esclusivamente a carico dei proprietari dei randagi catturati nel caso di riconsegna degli stessi.
Con gli importi di cui al presente paragrafo l’Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune di Assisi e dai Comuni convenzionati, per le quote di rispettiva competenza, per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
Il corrispettivo complessivo per l’intero periodo triennale per l’intera Convenzione intercomunale viene diviso per il numero di anni di contratto, ottenendo il canone annuale fisso per tutta la durata del contratto stesso, che viene sopportato proporzionalmente dagli enti convenzionati, secondo le modalità riportate negli articoli che seguono il presente capitolato.
A.8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO :
1. Il pagamento, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere l'Affidatario, avverrà in 6 rate bimestrali posticipate dietro presentazione di regolari fatture, con allegate le relazioni firmate dall'Aggiudicario medesimo in cui devono essere riportate le principali attività svolte, il numero dei cani ospitati nella struttura nel periodo di riferimento, il numero delle entrate e quello delle uscite per adozioni o decessi.
2. Il corrispettivo di cui al precedente art. 5), s’intenderà comprensivo di ogni onere occorrente per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato come integrato e migliorato dall'offerta tecnica, ivi inclusi, a titolo indicativo, gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, i costi di gestione, mangime, materiali di consumo, vestiario, mezzi, attrezzi e strumenti necessari, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario.
3. Il pagamento delle fatture, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, avverrà nel termine di 60 giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio Ragioneria del Comune di Assisi, a seguito della verifica della regolarità della prestazione resa e del DURC.
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4. I pagamenti a favore dell’affidatario saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dall’Affidatario che, ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 dovrà dichiarare che il conto corrente dichiarato è dedicato alla attività oggetto di affidamento , impegnandosi a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge per tutta la durata del contratto.
5. L’affidatario dovrà dichiarare altresì i nominativi delle persone delegate ad operare sul citato conto corrente.
6. I costi di bonifico sono a carico dell'Affidatario .
A.9 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO / MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO :
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Per gli ulteriori obblighi di riservatezza si rimanda all’articolo 28 del presente Capitolato.
A.10 - RIMBORSI SPESE PER ANIMALI RESTITUITI AL PROPRIETARIO :
Per i cani catturati in possesso di microchip e/o per i cani per i quali si riesca comunque a risalire in modo incontrovertibile al legittimo proprietario, compete all’Appaltatore la ricerca del proprietario stesso e, in caso positivo di restituzione, esso è autorizzato, per esplicita concessione dei Comuni convenzionati tramite l’atto costitutivo della forma associativa ed il presente capitolato, a richiedere al medesimo un rimborso spese di custodia di € 5,00 (+ IVA se dovuta) al giorno per ciascun cane ospitato inosservazione presso il canile sanitario o successivamente in area di affidamento o canile rifugio. Tali rimborsi saranno riscossi alla consegna del cane tramite versamento immediato o successivo ed emissione di apposita fattura, ricevuta fiscale o altra
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idonea quietanza. La misura dei suddetti rimborsi è fissa per tutto il periodo di vigenza del contratto triennale d’appalto.
Nel caso di restituzione, è a carico esclusivo dell’appaltatore, incaricato di pubblico servizio, di esigere le quote di rimborso suddette, nonché di procedere a carico del proprietario insolvente. Nessuna somma o risarcimento può essere richiesta, neanche in anticipo o a saldo, alla Convenzione intercomunale, né all’Amministrazione Comunale competente per territorio rispetto al luogo di cattura o rispetto a quello di residenza del proprietario inadempiente.
Nel caso di rinuncia o rifiuto di ritiro del cane da parte del legittimo proprietario, compete all’appaltatore la comunicazione ufficiale al Comune di Assisi capofila e contestuale segnalazione al Comune competente per territorio di cattura. Nel suddetto caso di mancato ritiro, allo stesso Comune competente per territorio spetta di prendere in carico il cane, tramite la Convenzione ed il presente contratto d’appalto, rimanendo a suo carico le pratiche e le spese conseguenti, salve le sanzioni amministrative e la ripetizione del danno da parte della stessa Amministrazione Comunale interessata a carico del proprietario renitente.
A.11 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi, comprensivi di tutti gli oneri concernenti il servizio, fissati all’atto dell’aggiudicazione, rimarranno invariati per tutta la durata del servizio e dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA. Viene tassativamente esclusa l’applicazione della revisione dei prezzi.
A.12 - DISCIPLINA SULLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI :
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituiranno, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
La stazione appaltante e tutte le Amministrazioni interessate verificheranno in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
A.13 - RAPPORTI CONTRATTUALI :
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Salvo diverse disposizioni, l’Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile unico del procedimento ovvero, se nominato, dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Amministrazione.
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato dell’Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell’Amministrazione.
A.14 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI
L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la stazione appaltante o con una delle Amministrazioni interessate.
L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dell’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
A.15 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO :
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L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo, nonché degli ulteriori adempimenti assicurativi ed in materia di sicurezza sul lavoro necessari prima dell’avvio del servizio. Qualora non si addivenisse alla stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
A.16 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO :
L’Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale massimo, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. All’importo della garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo le relative certificazioni. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Assisi .
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della
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qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
A.17 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI :
Il Comune di Assisi fornisce copertura assicurativa esclusivamente per responsabilità civile dei fabbricati assegnati in gestione e utilizzati secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
E’ invece obbligo del prestatore di servizi stipulare, prima dell’avvio del medesimo, specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00. (unmilionecinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) anche verso le Amministrazione interessate (Comune di Assisi e Comuni con essa convenzionati).
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di
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diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.
La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge. In caso di danni a terzi l'appaltatore sarà comunque obbligato a darne immediatamente notizia al Comune capofila, fornendo notizie dettagliate.
Nel caso in cui il Comune di Assisi , nonostante la copertura assicurativa dell’appaltatore, sia chiamato a risarcire danni causati o compresi nell’espletamento del servizio dell’appaltatore,il Comune di Assisi si rivarrà direttamente e integralmente sull’appaltatore o sui suoi operatori secondo le norme sulla responsabilità civile. Restano ferme le eventuali responsabilità penali ed amministrative individuali.
A.18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il
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XXXX attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
A.19 - PENALI
Il Comune di Assisi , nella sua doppia veste di ente capofila della Convenzione intercomunale e di stazione appaltante, avrà la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che riterrà più opportune per ottenerne la regolare esecuzione.
L’Amministrazione committente, anche di concerto con i Comuni con essa convenzionati, per il mancato espletamento del servizio o l’espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti invierà diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate.
In mancanza delle controdeduzioni o nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’appaltatore, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’applicazione delle penalità di seguito specificate ed all’addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. Le penali economiche saranno irrogate proporzionalmente alla gravità dell’infrazione, nella misura sotto specificata:
– per incuria e/o irregolare gestione del canile sanitario, fino ad € 500 (cinquecento) per evento accertato;
– per incuria e/o irregolare gestione dell’area per la promozione dell’affidamento, fino ad € 1.000,00 (mille/00) per evento accertato;
– per incuria e/o irregolare gestione del canile rifugio, diretta o da parte del fornitore del servizio all’appaltatore, fino ad € 1.000,00 (mille/00) per evento;
– per ogni irregolarità, ritardo o grave errore contabile o di fatturazione: fino ad € 500 (cinquecento/00) per evento accertato;
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– per ogni altra grave irregolarità o discrepanza delle prestazioni attese ai sensi del contratto e del capitolato e non comprese nella precedente casistica, fino ad € 2.000,00 (duemila/00) per evento accertato.
Alla fine del servizio saranno conteggiati singolarmente per ogni Comune servito i cani presenti in canile sanitario, nell’area affidamento e nei rifugi. Per il numero di cani eventualmente risultanti in difetto rispetto alle comunicazioni ed alla banca dati di cui al successivo articolo 49, verrà accertato l’eventuale indebito percepito dall’appaltatore e verranno applicate le sanzioni di cui al comma precedente. Per tutti i cani eventualmente risultanti in esubero, che restino o meno in carico ai comuni convenzionati, non verrannoeffettuati conguagli e sarà applicata una penale di
€ 50 (cinquanta) per ogni cane.
Le penali di cui ai commi precedenti verranno trattenute proporzionalmente dal Comune di Assisi e dai Comuni convenzionati sulle successive liquidazioni dei corrispettivi, secondo le indicazioni del Comune capofila, oppure, se ciò non sia possibile, a scomputo della garanzia di cui al precedente articolo 15.
In ragione e proporzionalmente alla gravità dell’inadempimento contestate, ogni eventuale penale applicata non potrà comunque essere superiore al 5% dell’ammontare del contratto.
A.20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO RINEGOZIAZIONE E RECESSO :
L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC o raccomandata a.r., nei seguenti casi:
– qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
– mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
– nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei servizi.
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In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r. o PEC. In tal caso l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento:
– delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
– delle spese sostenute dall’Appaltatore;
– di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione o ai Comuni convenzionati.
Ai sensi dell’art. 1, c.13, L. 135/2012, l’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, L. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, L. 488/1999.
A.21 - SUBAPPALTO
Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 50% (cinquanta percento) dell’importo complessivo
contrattuale.
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Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la prestazione che intende subappaltare (vds. Disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo:
– deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 105, del D. Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
– verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
Salvo nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non provveda agli adempimenti nei termini, l’Amministrazione può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’Appaltatore non provveda.
A.22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E’ vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.
E’ vietata la cessione del credito nel corso di esecuzione del presente contratto in violazione dell’art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
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A.23 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
A.24 - QUINTO D’OBBLIGO E MODIFICHE CONTRATTUALI
Trattandosi di contratto aggiudicato mediante offerta economicamente vantaggiosa, nel rispetto dei requisiti minimi specificati dal presente capitolato, sono ammesse offerte in variante al progetto a base di gara, limitatamente agli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa, come specificatamente ed espressamente indicato dal disciplinare di gara, che disciplinerà anche i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.
Per le modifiche contrattuali in corso di esecuzione si applica l’art.106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Fatto salvo quanto espressamente previsto al precedente articolo 6, ai sensi dell’art. 106 comma
12 del D.Lgs. 50/2016, nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione può chiedere
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all’appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni (in numero e/o in tipologia) fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, l’Amministrazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’appaltatore.
L’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai paragrafi precedenti, alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione e che il Direttore dell’Esecuzione contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’appaltatore maggiori oneri.
L’Amministrazione si riserva di applicare le opzioni, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dal medesimo art. 106, ai sensi del presente articolo, del precedente articolo 6 e secondo quanto ulteriormente previsto dal disciplinare di gara.
A.25 - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
L’Amministrazione nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore del contratto.
A.26 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. inerenti l’organizzazione dei servizi, la formazione del personale e la corretta applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla sicurezza sul lavoro di competenza, nonché adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica in relazione alle dimensioni e caratteristiche del servizio appaltato.
Per l’affidamento del presente servizio non si è ritenuto dover procedere al calcolo di spese per la sicurezza imputabile a interferenze (di cui all’art.26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.) e alla redazione del
D.U.V.R.I. in quanto trattasi di affidamento di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno di
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sedi di altri lavori, forniture e servizi. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.
È onere dell’aggiudicatario, prima dell’avvio del servizio, fornire documento di valutazione dei rischi art. 17-28 D. Lgs. 81/08 ovvero documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione infortuni e tutela della salute dei lavoratori;
A.27 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri contemplati nel D. Lgs. 50/2016, nel d.P.R. 207/2010 (per le parti transitoriamente vigenti) e nel presente Capitolato d’oneri, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi specificati nella parte B – Capitolato Tecnico del presente Capitolato d’oneri.
A.28 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Il presente appalto è soggetto, oltreché all’osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia e del codice civile. L’Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Tutte le spese relative sono a carico della Ditta aggiudicataria e nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, della legislazione in materia di appalti e forniture, della legislazione in materia di contabilità dello Stato
Le disposizioni di legge e le altre disposizioni previste dal regolamento comunale di disciplina dei contratti nonché dal presente capitolato non sono derogabili.
29. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
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L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
La società contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni, e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD).
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici limitatamente e per il tempo necessario per la gestione dell’appalto. Titolare del trattamento è il legale rappresentante pro-tempore del Comune di Assisi .
L’Appaltatore acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dall’Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
A.30 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013. L’Appaltatore, a tal fine, dovrà
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sottoscrivere, unitamente al contratto, per integrale conoscenza ed accettazione, il “Patto d’integrità” e il “Codice specifico aziendale di comportamento” del Comune di Assisi .
A.31 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per tutte le controversie dipendenti dal contratto circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, dovranno preliminarmente essere risolte in via amministrativa mediante l’intervento del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 206, con la procedura di cui all’art. 205.
La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall’Amministrazione e dall’appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.
La proposta di transazione può essere formulata, sentito il responsabile unico del procedimento:
a) dall’appaltatore, per essere presentata all’esame del dirigente competente dell’Amministrazione;
b) dal dirigente competente dell’Amministrazione, per essere rivolta all’appaltatore, previa audizione del medesimo.
La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
A.32 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NON RISOLVIBILI IN VIA TRANSATTIVA
Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti nei termini di cui al precedente articolo A.30) , la risoluzione delle controversie inerenti il presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare e con le modalità indicate dal codice di procedura civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia .
E’ esclusa ogni competenza arbitrale.
È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’art. 204 del Codice dei Contratti Pubblici.
A.33 - SPESE CONTRATTUALI
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Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto inerente i servizi oggetto del presente capitolato. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura del contratto.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. decreto sviluppo bis), il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica.
CAPITOLATO TECNICO
PARTE B
B.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO :
L’appalto ha per oggetto, in generale, l’esternalizzazione, per il Comune di Assisi e per ciascuno dei Comuni con esso convenzionati elencati in premessa, del servizio complesso di:
– conduzione e gestione del canile sanitario intercomunale (Capo I);
– conduzione e gestione dell’area per la promozione dell’affidamento (Capo II), siti in Assisi, X.Xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx – struttura denominata “ di Ponte Rosso “ , descritti in premessa, comprensiva della cura, mantenimento, pulizia e custodia dei cani ivi ospitati;
– onere della cura, mantenimento, pulizia e custodia dei cani di competenza dei Comuni serviti ospitati in altri canili - rifugio
Tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di benessere, custodia, ricovero e mantenimento degli animali, in osservanza delle disposizioni regolamentari ed ordinanze comunali e sotto la vigilanza sanitaria del Servizio Veterinario dell’ASL n. 1 – Regione Umbria.
E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria, nell’ambito del presente appalto, di condurre/ospitare presso la struttura adibita a canile sanitario, area di affidamento e canile rifugio, esemplari catturati nel territorio di Comuni non convenzionati.
B.2 - OBIETTIVI DEL CONTRATTO DI APPALTO :
La ratio che sovrintende il presente appalto consiste nel legare tutti gli attori della complessa organizzazione del servizio (Comune di Assisi e comuni suoi convenzionati, appaltatore e associazione animalista operante nell’area di affidamento) agli obiettivi condivisi di: prevenire il più possibile il fenomeno del randagismo canino; ridurre il più possibile il numero di cani catturati da mantenere; pertanto, affidarne il più possibile a nuove famiglie.
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Attraverso questo appalto, che prevede l’affidamento a corpo, ma anche la collaborazione in simbiosi dell’affidatario con l’associazione animalista convenzionata, tutti e tre i soggetti suddetti, perseguendo gli obiettivi sopra indicati, soddisfano anche i propri specifici interessi, infatti: L’appaltatore del servizio ha interesse a:
– restituire i cani xxxxxxx catturati al legittimo proprietario, in quanto così può riscuotere il relativo rimborso spese e deve mantenere e curare meno cani in area di affidamento o presso i canili rifugio a lunga durata;
– incentivare e collaborare il più possibile con l’associazione animalista operante nell’area, affinché quest’ultima pervenga al maggior numero di affidamenti, per le stesse ragioni di cui sopra;
– L’associazione animalista ha interesse a:
– operare direttamente nell’area di affidamento, al fine di verificare ed assicurare, anche tramite le opportune segnalazioni all’appaltatore, il benessere agli animali ospitati;
– promuovere il maggior numero di affidamenti possibile di cani randagi a nuovi soggetti, in modo di garantire ai medesimi il benessere di cui sopra ed evitare ad essi il trauma del canile- rifugio, ove l’affidamento a terzi risulta più difficile;
Il Comune di Assisi ed i Comuni suoi convenzionati hanno interesse che, tramite la sinergia fra i due soggetti di cui sopra:
– si effettui prevenzione, disincentivazione e repressione del fenomeno dell’abbandono degli animali d’affezione;
– se ne curi il benessere, come previsto dalla legge;
– si risparmi il più possibile il mantenimento, a carico dei Comuni, di numerosi animali randagi abbandonati, catturati e non affidati a nuova famiglia.
B.3 - INFORMAZIONI SUL SERVIZIO :
La Legge 14/8/1991, n. 281, nonché la Legge Regionale 19/07/1994 n. 19 e 17/08/2016 n.10 che ha sostituito gli articoli dal 206 al 214 del Capo IV del Titolo XIV della legge Regionale n. 11/2015 “ benessere animale, tutela degli animali di affezione, prevenzione e controllo del randagismo “. In particolare la vigente normativa regionale conferma l’obbligo della gestione a carico dei comuni , in forma singola e associata, dei canili sanitari e dei canili rifugio, avvalendosi anche dei volontari delle associazioni di cui all’art. 219 ter comma 1 lettera a) al fine di favorire e promuovere l’adozione dei cani.
1. Il servizio consiste nell'espletamento delle attività di ricovero, custodia, vitto, e quant’altro di seguito indicato per un massimo n. 105 cani. L’Affidatario dovrà assicurare la completa
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gestione del servizio adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.
2. Il servizio oggetto della presente gara si articolerà nelle aree di intervento di seguito descritte:
o custodia dei cani ospitati presso la struttura: pulizia, fornitura di cibo ed acqua, monitoraggio delle condizioni di salute e gestione delle passeggiate giornaliere;
o custodia dei cani di proprietà temporaneamente ospitati presso la struttura: pulizia, fornitura di cibo ed acqua, monitoraggio delle condizioni di salute e gestione delle passeggiate giornaliere;
o informazione sulle modalità di pagamento della retta giornaliera di €. 5,00 (+ iva se dovuta) per i cani di proprietà temporaneamente ospitati nelle struttura e loro riconsegna ai legittimi proprietari in funzione dei giorni di permanenza ( vedi art. A.11);
o coordinamento e controllo delle attività svolte, secondo quanto presentato in sede di gara, dai volontari delle associazioni che per statuto perseguano fini di tutela e protezione degli animali iscritte nell'Albo Regionale delle Associazioni o riconosciute che affiancano l'Affidatario per assicurare il benessere dei cani ospiti;
o gestione del canile: manutenzione ordinaria delle strutture (impianti idrosanitario e termoelettrico, coperture, arredi, tinteggiatura delle pareti interne ed esterne, recinzioni perimetrale e dei box, teli ombreggianti, box, cucce, cancello di ingresso, bacheca e gazebo...); delle attività di pulizia e manutenzione del verde, delle superfici esterne, pulizia e sanificazione dell’ufficio, del bagno, del magazzino e delle gabbie degli animali; pulizia delle griglie e delle canalette di scolo dall'eventuale accumulo di peli e deiezioni;
o gestione e sanificazione del locale infermeria per le visite veterinarie e corretta tenuta dei farmaci nell'apposito armadietto e del relativo registro;
o tenuta e gestione del registro delle presenze e delle adozioni;
o ricevimento e assistenza dei cittadini in visita al canile e conseguente gestione dell'eventuale adozione;
o comunicazione e informazione finalizzata alla prevenzione del randagismo e all’incremento delle adozioni, compresa gestione della pagina Facebook e altri “ social “ dedicata e idoneo supporto all'ufficio comunicazione per l'aggiornamento del portale istituzionale;
o organizzazione manifestazioni ed eventi con finalità di raccolta fondi da concordare con il Comune di Assisi e comunque anche con gli altri Comuni associati ;
o organizzazione e gestione delle attività didattiche con le scuole.
3. Il canile di “ Ponte Rosso “ presso il quale dovranno esplicitarsi tutte le attività di gestione del servizio sarà oggetto di riqualificazione secondo gli interventi descritti nel progetto definitivo
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approvato dalla Giunta Comunale di Assisi con delibera n. 90 del 28.05.2019, quale Ente Capofila, che saranno realizzati prima dell’avvio del contratto di gestione del servizio. Il progetto definitivo ha ottenuto i pareri e prescritti nullaosta dagli Enti competenti. All’interno dell’area dedicata al canile saranno presenti aree e locali destinati alla custodia dei cani, comprendenti zone recintate all'aperto e box in numero adeguato, conformemente alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, area dedicata al canile sanitario debitamente delimitata in modo tale da evitare la commistione tra canile sanitario, rifugio,affidamento e area di sgambatura. Per completezza descrittiva si allegano al presente capitolato speciale di appalto le seguenti tavole :
o TAV.1. : Planimetria Catastale – Ortofoto- Stralcio PRG Operativo e Strutturale, vincoli urbanistici;
o TAV.2. : Planimetria catastale, pianta piano coperture, Stato di fatto;
o TAV.3. : Planimetria generale, Coperture, Pianta Piano Terra prospetti,sezioni – Stato di Fatto ;
o TAV.4. : Planimetria generale: Pianta Piano Coperture – Stato di Progetto ;
o TAV.5. : Stralcio Planimetria Generale – Pianta Piano Terra – Stato di Progetto ;
o TAV.6. : Edificio Servizi: Pianta Piano Terra – Stato di Progetto – Verifica rapporti illuminanti e di ventilazione ;
o TAV.7. : Stralcio Planimetrico – canile sanitario, elaborato legge 13/1989 ;
quali elementi costitutivi del progetto definitivo approvato con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale.
4. La struttura ha una capacità ricettiva di 105 cani di taglia media. L’Affidatario assumerà a proprio carico anche la responsabilità verso terzi, derivante dai cani custoditi, dal personale e dai mezzi impiegati per l'espletamento del servizio stesso, sollevando, pertanto, il Comune dalle predette responsabilità.
5. Il servizio di cui trattasi deve essere espletato nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione del randagismo, igiene, sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91, n. 244/07 e loro s.m.i. ed alla Legge Regionale 19/07/1994 n. 19 e 17/08/2016 n.10 che ha sostituito gli articoli dal 206 al 214 del Capo IV del Titolo XIV della legge Regionale n. 11/2015 “ benessere animale, tutela degli animali di affezione, prevenzione e controllo del randagismo “. In particolare la vigente normativa regionale conferma l’obbligo della gestione a carico dei comuni , in forma singola e associata, dei canili sanitari e dei canili rifugio, avvalendosi anche dei volontari delle associazioni di cui all’art. 219 ter comma 1 lettera a) D.G.R. n.1073/12, L.R. 11/15 L.R. 10/2016. Sarà obbligo dell’Affidatario e sono a suo carico, i relativi oneri finalizzati a predisporre ogni
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intervento e/o adempimento necessario a garantire che la gestione della struttura avvenga in piena conformità con gli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sanità.
6. Nel canile dovranno trovare accoglienza esclusivamente i cani recuperati nel territorio dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica dal competente servizio di accalappiacani della USL Umbria 1, in quanto vaganti, per essere anagrafati e sottoposti a trattamenti sanitari, così come previsto dalle normative vigenti, dopo la loro permanenza nel Canile Sanitario per i 60 gg conseguenti la cattura. L'Affidatario dovrà relazionare mensilmente al Comune sulle entrate dal canile sanitario secondo le modalità meglio precisate nel contratto.
Qualora vengano catturati cani di proprietà, gli stessi saranno direttamente consegnati dalla Usl 1 al canile rifugio e l'Affidatario dovrà garantirne il benessere e la salute fino alla riconsegna al legittimo proprietario.
Qualora vengano abbandonati dei cani da parte di terzi all’interno od in prossimità del canile, l’Affidatario è tenuto a richiedere l’immediato intervento del Servizio Veterinario dell’USL Umbria 1, onde consentire l’identificazione del/dei possessori dei cani abbandonati ed i successivi provvedimenti di legge.
I cani affidati all’Affidatario del servizio dovranno essere fotografati ed iscritti in apposito registro, ove saranno annotati:
o la data della loro presa in carico;
o gli elementi atti alla loro identificazione;
o la scheda di cattura e permanenza presso il canile sanitario con annotate le cure e gli interventi sanitari effettuati nel periodo dei 60gg di permanenza al canile sanitario, consegnata dalla Usl 1 unitamente al cane medesimo al suo ingresso al canile;
o gli interventi sanitari eventualmente necessari;
o gli esami clinici praticati con i relativi risultati;
o gli eventuali episodi morbosi;
o la sterilizzazione con indicazione della data dell’evento
o eventuali ulteriori annotazioni utili a illustrare le peculiarità e le particolari necessità del singolo ospite per garantirne il benessere nel periodo di permanenza e da trasferire ai futuri proprietari al momento dell'adozione.
7. Il Comune di Assisi nella sua doppia veste di Ente Capofila della convenzione intercomunale e di stazione appaltante esercita il controlli del servizio nelle forme che riterrà più opportune per la verifica della regolare esecuzione ;
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Le visite al canile, da parte dei veterinari della USL 1 competente, ovvero da parte dei funzionari ispettivi ( Nas , Ministero ) dovranno essere consentite in qualsiasi momento. In caso di visite ispettive (es. NAS), fatta eccezione per quelle da parte dei veterinari del Servizio USL 1 locale, è fatto obbligo al gestore di comunicare con tempestività la stazione appaltante ( ufficio servizi Operativi) .
L’Affidatario, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, dovrà nominare e comunicare sia al Comune che al Servizio Veterinario dell’USL 1, un Responsabile del servizio, che curi l’applicazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato.
Fatte salve tutte le competenze a carico del Servizio Veterinario dell’USL 1, le funzioni, i compiti e le responsabilità a carico del Responsabile del servizio, fino a tale nomina saranno attribuite al firmatario del relativo contratto.
CAPO I - CANILE SANITARIO
B.4 - TRASFERIMENTO AL CANILE SANITARIO :
I cani vaganti, catturati , sul territorio dei comuni convenzionati dai tecnici accalappiatori del Servizio igiene Urbana e Prevenzione del randagismo – ASL 1 – Regione Umbria, vanno immediatamente trasferiti al canile sanitario, per l’espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle norme vigenti.
Qualora, da controlli presso l'Anagrafe canina regionale o in altro modo incontrovertibile, sia possibile risalire al legittimo proprietario del cane, sarà cura dell'appaltatore prendere contatti con lo stesso per la restituzione del cane, decorso il periodo di osservazione sanitaria e/o comunque previa valutazione del veterinario ufficiale pubblico. All'atto della riconsegna sarà richiesto al proprietario dell'animale il pagamento delle quote indicate al precedente articolo 9, a titolo di rimborso delle spese di cattura, assistenza sanitaria e mantenimento nella struttura di canile sanitario. Tali quote, sulla scorta della tariffa prevista e chiaramente indicata nel luogo di riconsegna dei cani a mezzo di affissione di apposito cartello, saranno omnicomprensive e, al versamento della relativa somma, dovrà essere rilasciata regolare quietanza tramite fattura o ricevuta di legge.
B.5 - GESTIONE DEL CANILE SANITARIO :
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L'impresa aggiudicataria, attraverso il proprio personale, deve garantire la gestione del canile sanitario assicurando in particolare i seguenti adempimenti.
Gli animali catturati dovranno sostare di norma 60 giorni nei box dove saranno posti in osservazione sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'ASL 1 Regione Umbria . Non va consentito l’allontanamento degli animali prima che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria; l’eventuale riconsegna anticipata al proprietario può essere effettuata solo previa valutazione favorevole del Servizio veterinario dell’ASL di competenza, dopo la relativa visita.
Al termine del periodo di osservazione i cani catturati vanno senza indugio:
– restituiti al legittimo proprietario, con diritto all’incasso dell’importo del rimborso delle spese di cui al precedente articolo 9, rilasciando idonea fattura o ricevuta;
– trasferiti all’area per la promozione dell’affidamento, nel caso in cui il proprietario non sia individuabile oppure rifiuti di riprendere con sé il cane; in quest’ultimo caso, va fatta immediata segnalazione alla polizia municipale del luogo di cattura, ai fini dell’eventuale sanzione di polizia amministrativa per l’abbandono dell’animale.
Per ogni cane rinvenuto randagio senza microchip e ospitato presso il canile sanitario, l'appaltatore, a sue cura e spese, dovrà far apporre dal Servizio veterinario dell'Asl competente ovvero dal veterinario di fiducia il microchip identificativo, prima di procedere, decorso il periodo di osservazione sanitaria, alla restituzione o al passaggio dell'animale presso la struttura di promozione dell'affidamento.
Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà pulire, lavare, disinfettare i box del canile con frequenza giornaliera e con le modalità stabilite dal Servizio Veterinario dell’ASL, dal Veterinario incaricato o dal Comune capofila, in modo da garantire la massima igiene dei locali.
Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà osservare le norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi od altre malattie, sia dagli animali all’uomo che viceversa.
Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà assicurare che i cani dispongano costantemente di acqua da bere e somministrare l'alimentazione almeno una volta al giorno in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale, provvedendo alla somministrazione del pasto, alla pulizia ed igiene delle relative attrezzature, il tutto nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio veterinario dell’ASL 1 – Regione Umbria . La preparazione del cibo e la somministrazione dovrà rispettare l'eventuale particolare stato fisiologico e/o patologico dell'animale (cagne gravide, cani anziani, soggetti debilitati, cucciolate con eventuale necessità di nutrizione con pappatoio, ecc.).
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Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà mantenere puliti, lavati e disinfettati tutti i locali presenti nella struttura.
Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà mantenere in buono stato manutentivo le aree libere, provvedendo regolarmente al taglio dell'erba, all'innaffio e potatura delle essenze arbustive, al livellamento dell'area inghiaiata e al diserbo delle erbe infestanti.
Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà tenere aggiornati: un apposito registro di carico/scarico e le schede singole per ogni esemplare, da compilare sotto la vigilanza del Servizio Veterinariodell'ASL 1 – Regione Umbria, su cui annotare data e luogo della cattura, dati segnaletici dell'animale catturato, numero del tatuaggio o microchip, eventuali interventi veterinari effettuati, data dell'eventuale trasferimento all'area di affidamento o di cessione, con le generalità del destinatario, altresì nelle modalità di consultazione telematica previste dal successivo articolo 49. E' fatto altresì obbligo di istruire le pratiche relative alla restituzione ai legittimi proprietari.
Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell'ASL 1 – Regione Umbria , casi di sofferenza, malattia o morte degli animali custoditi. Coadiuvare il Servizio Veterinario e/o il proprio veterinario incaricato nell'attuazione delle operazioni di identificazione, visita sanitaria, microchippatura e somministrazione del vaccino, il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà garantire il contenimento degli animali e l'iscrizione all'anagrafe canina regionale.
Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà garantire l'assistenza zooiatrica d'urgenza (es. per cani vaganti, feriti e sofferenti) ed ordinaria (trattamenti terapeutici e profilattici), eseguendo le indicazioni ed avvalendosi dell'opera del proprio veterinario incaricato, nonché provvedendo all’eventuale trasferimento dal canile sanitario all’ambulatorio e viceversa.
L’Appaltatore dovrà procurare a proprie cura e spese i medicinali generici e specifici nonché i presidi medicochirurgici prescritti dal Veterinario pubblico o da quello incaricato dall’appaltatore stesso. Eseguire piccole cure infermieristiche, indicate dal veterinario pubblico o incaricato, quali iniezioni sottocutanee e intramuscolari, somministrazione di farmaci, ecc.
L’Appaltatore dovrà eseguire prontamente gli interventi di manutenzione ordinaria su tutte le strutture, quali (elenco esemplificativo non esaustivo): recinzioni e teli mascheranti, box, ufficio, servizi igienici, sala medica, impianti idraulico-elettrico-telefonico-fognario e riscaldamento, tettoia, aree all’aperto, ombreggianti, aree verdi, vasca liquami, strada esterna, ecc., al fine di mantenere continuamente in perfetta efficienza ogni componente del canile sanitario, ivi compresi la fornitura e l'utilizzo di tutti gli utensili e del materiale di consumo necessari; in caso di dubbio circa la competenza della manutenzione ordinaria (a carico dell’appaltatore) e straordinaria (a carico della stazione appaltante), si applica la definizione di cui al D.P.R. n. 380/2001.
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L’Appaltatore dovrà effettuare il servizio di derattizzazione del sito, con posa di cassette-trappola e reintegro periodico delle esche.
L’Appaltatore dovrà effettuare il subentro in tutte le utenze a servizio della struttura: acqua, elettricità, telefono, connettività, ecc.
L’Appaltatore dovrà provvedere al riscaldamento dei locali e dei box di isolamento tramite le attrezzature presenti, con manutenzione o sostituzione attraverso ditte abilitate e certificate del settore. In caso di interventi sugli impianti, dovrà essere data tempestiva comunicazione e certificazione, ai sensi della vigente normativa, al Comune capofila; provvedere alla fornitura del combustibile necessario.
B.6 - RAPPORTI CON IL SERVIZIO VETERINARIO DELL’ASL :
La ditta appaltatrice dovrà rispettare tutte le prescrizioni e disposizioni impartite dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale , cui competono:
– la vigilanza sulla gestione del canile sanitario per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali;
– gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
– le operazioni di segnalamento, identificazione degli animali e iscrizione nell’anagrafe canina;
– la somministrazione di eventuali vaccini.
B.7 - ORARIO DELLE PRESTAZIONI :
L'aggiudicatario dovrà garantire i servizi da prestare presso il canile sanitario in una fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 18:00 per tutti i giorni dell'anno, comprese le domeniche e le altre festività.
CAPO II° - GESTIONE DELL'AREA PER LA PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO
B.8 - MODALITÀ DI GESTIONE DELL'AREA :
Nell'area per la promozione dell'affidamento vengono introdotti e custoditi i cani provenienti dal canile sanitario di cui al Capo precedente, per i quali, al termine del periodo di osservazione sanitaria, non sia stato possibile effettuare la restituzione al legittimo proprietario. In essa gli animali sostano fino a quando:
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– grazie alle iniziative di promozione dell'affidamento, se ne pervenga all'assegnazione provvisoria o definitiva ad un nuovo proprietario;
– a causa del raggiunto limite di capienza, o per motivi sanitari o di opportunità, stabiliti rispettivamente dal Veterinario pubblico o incaricato oppure dall'associazione animalista di cui al successivo articolo B.13 , l'animale viene trasferito ad una delle strutture di canile rifugio, di cui al successivo capo III.
La gestione dell'area avviene secondo i seguenti principi:
– spettano all'appaltatore la responsabilità e la gestione delle strutture dell'area, della cura, custodia e mantenimento dei cani ivi ospitati, nonché dell’anagrafe e della banca dati degli stessi;
– spettano alle associazioni animaliste autorizzate dal Comune capofila della Convenzione intercomunale, ed in particolare quella di cui al successivo articolo 43, le iniziative relative all'affidamento, compresa l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative all'interno ed all'esterno dell'Area, l'individuazione dei soggetti cui affidare gli animali ospiti, lo svolgimento di attività complementari per il benessere degli animali ospitati ed utili per rendere gli stessi più facilmente affidabili a terzi, come da “Accordo” allegato sub A al presente capitolato; nell’ambito di tali incombenze, spetta inoltre all’Associazione animalista convenzionata stabilire e segnalare per tempo all’appaltatore le necessità di trasferimento degli animali alle strutture di canile rifugio, anche in relazione ai limiti di capienza dell’Area di affidamento.
–
B.9 - COMPITI SPECIFICI DELL'APPALTATORE :
Al fine di assicurare il miglior trattamento e le condizioni di permanenza dei cani ospiti dell'area di affidamento, nonché di conservare l’area nelle migliori condizioni di efficienza ed accoglienza, anche del pubblico interessato all’affido, l'Appaltatore dovrà espletare le necessarie operazioni giornaliere e periodiche, fra cui:
a) fornitura e somministrazione degli alimenti agli animali ospiti della struttura; tali alimenti devono avere il preventivo benestare dal veterinario incaricato. In particolare, assicurare che i cani dispongano costantemente di acqua da bere e somministrare l'alimentazione almeno una volta al giorno in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale, provvedendo alla somministrazione del pasto, alla pulizia ed igiene delle relative attrezzature, il tutto nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Veterinario incaricato o Veterinario dall'ASL. La preparazione del cibo e la somministrazione dovrà rispettare l'eventuale particolare stato fisiologico e/o patologico dell'animale (cagne gravide, cani anziani, soggetti debilitati, cucciolate con eventuale necessità di nutrizione con pappatoio, ecc.);
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b) garantire quotidianamente la presenza di personale idoneo alle finalità di natura gestionale e tecnica in orari prefissati, da comunicarsi al Comune di Assisi capofila ed all’Associazione animalista; garantire l’apertura al pubblico, per la visione dei cani e le pratiche di affidamento, per un totale di almeno n. 35 ore medie settimanali, con orari concordati con l’Associazione animalista, comunicati preventivamente alla Convenzione intercomunale ed ai Comuni convenzionati, nonché resi noti al pubblico almeno con cartello segnaletico all’ingresso dell’Area;
c) pulizia dei box in tutti giorni della settimana, domeniche e festivi compresi, da svolgersi con lavaggio a getto d’acqua nelle stagioni primaverili-estive-autunnali e con scopatura e fornitura di trucioli nella stagione invernale, da eseguirsi sempre nella prima parte della giornata e comunque nelle quantità e periodicità stabilite dal Comune capofila, dal veterinario incaricato o dal veterinario ASL;
d) servizio di trasferimento e ritiro di:
– animali dal canile sanitario all’area di affidamento;
– animali soggetti a cure sanitarie all'ambulatorio veterinario convenzionato e viceversa;
– ·animali dall’area di affidamento ai canili rifugio.
e) collaborare con l'Associazione animalista di cui al successivo articolo 43 per le pratiche degli affidamenti e la consegna a domicilio dei cani affidati, mettendo a disposizione dell’Associazione stessa la banca dati relativa ai cani ospiti dell’Area e fornendo in merito agli stessi tutte le note caratteristiche utili per la pratica di affidamento.
f) toelettatura dei cani quando si renda necessario per esigenze igieniche e di migliore opportunità di affidamento, anche su segnalazione dell’Associazione animalista convenzionata presente nell’area.
g) manutenzione ordinaria e straordinaria per la perfetta efficienza delle strutture di cui all’articolo 35, e precisamente:
1. recinzioni e teli mascheranti, box in muratura e in legno, edifici, impianti idraulico- elettricotelefonico-
2. fognario e riscaldamento, tettoia, aree all’aperto, ombreggianti, aree verdi e impianto
3. irrigazione, alberi, vasca liquami, container, strada esterna, computer ed attrezzature annesse, ecc., ivi compresi la fornitura e l'utilizzo di tutti gli utensili e del materiale di consumo necessario.
4. pulizia, diserbo e rastrellamento dei vialetti inghiaiati;
5. taglio dell'erba ogni qualvolta sia alta cm. 8-10, sua reintegrazione, cura e concimazione;
6. manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione;
7. pulizia generale e dei locali, con acquisto dei prodotti, attrezzi e utensili necessari;
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8. disinfestazioni ordinarie e straordinarie dei box e delle aree di deambulazione, nei modi e tempi prescritti dal veterinario incaricato o dal veterinario ASL, compresa la fornitura dei prodotti necessari;
9. movimentazione interna degli arredi e di tutti i materiali in uso;
10. altre manutenzioni ordinarie ed interventi urgenti richiesti dal Comune capofila;
11. in caso di dubbio circa la competenza della manutenzione ordinaria (a carico dell’appaltatore) e straordinaria (a carico della stazione appaltante), si applica la definizione di cui al D.P.R. n. 380/2001.
h) tutte le altre operazioni di cui potesse insorgere la necessità, finalizzate al buon andamento dell'Area;
i) effettuare il servizio di derattizzazione del sito con posa di cassette-trappola e reintegro periodico delle esche;
j) attrezzare apposito spazio dove ospitare eventuali visite di scolaresche o gruppi funzionali alla promozione dell’affidamento;
k) provvedere alle spese per tutti i consumi di carburante, combustibile, telefono e connettività, energia elettrica, acqua (compresa volturazione delle utenze), macchine per l’ufficio e relativo materiale di consumo, cancelleria e i necessari registri, ponendo a proprio carico eventuali spese di vidimazione:
l) provvedere al riscaldamento dei locali e dei box di isolamento tramite le attrezzature presenti, con manutenzione o sostituzione attraverso ditte abilitate e certificate del settore. In caso di interventi sugli impianti, dovrà essere data tempestiva comunicazione e certificazione, ai sensi della vigente normativa, al Comune capofila.
B.10 – ADOZIONI :
1. Il gestore dovrà impegnarsi a non superare mai il limite di capienza massima del canile pari a 105 cani. A tal fine lo stesso si impegna a promuovere, sfruttando tutti i canali possibili, la pratica dell’adozione gratuita dei cani presenti nel canile da parte di chi ne faccia richiesta e dimostri di avere tutte le caratteristiche per poter accogliere un cane, tenuto conto delle indicazioni del servizio Veterinario.
2. Per quanto riguarda la possibilità di affidare i cani all’estero, il gestore dovrà ottenere il nulla – osta della USL n.1 , servizio Veterinario, e contestualmente si dovrà valutare, attraverso la collaborazione di una o più associazioni protezionistiche convenzionate con il Comune capofila e riconosciute in loco, la reale e buona sistemazione futura dell’animale, nel rispetto della normativa vigente in materia . In ogni caso per giungere alla definitiva adozione all’estero è necessario quanto segue :
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o richiesta del soggetto interessato all’adozione recante la generalità del soggetto e l’indirizzo esatto del luogo dove verrà portato il cane ;
o atto di affido firmato direttamente in loco ( cioè presso il canile) dal futuro proprietario.
o Non saranno ammissibili affidi in conto terzi o affidati ad altre Associazioni per il solo spostamento dei cani ;
o Un unico soggetto non potrà richiedere in adozione più di tre cani ;
B.11 - PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON ASSOCIAZIONI :
E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di collaborare con una o più associazioni protezionistiche convenzionate con il Comune capofila per l’ottenimento del benessere dell’animale ed assicurarne il miglior trattamento e le ottimali condizioni di permanenza, nonché per la promozione dell’affidamento.
In particolare, l'appaltatore deve prendere atto dell'accordo che verrà stipulato dal Comune di Assisi capofila con l'Associazione animalista selezionata, allegata in copia sub A al presente Capitolato, e deve accettarne le disposizioni che lo riguardano direttamente, fra cui, specialmente:
– l'articolo 2, comma 2, in base al quale ai volontari della suddetta associazione, regolarmente iscritti e comunicati all'appaltatore, è consentito il libero accesso nell’Area di affidamento della struttura in argomento , nonché l’accesso, se previamente consentito e concordato con l’ASL 1 – Regione Umbria e di volta in volta con l’appaltatore del servizio, nell’adiacente canile sanitario e nei canili rifugio utilizzati;
– l'articolo 3, commi 3 e 4, in base ai quali l’Associazione animalista convenzionata è autorizzata a mantenere presso gli uffici dell’Area la propria sede legale per tutta la durata dell'Accordo ed il Comune di Assisi consente altresì, per la parte di propria competenza, che l’Associazione animalista convenzionata continui a mantenere, in un’area adiacente all’area di affidamento ed intercomunicante con essa, una struttura composta da n. 5 box prefabbricati in cui ospitare, sotto la propria esclusiva responsabilità, cura e spese, cani di proprietà e/o competenza dell’Associazione, senza onere e spesa alcuna a carico dell'appaltatore, del Comune di Assisi o dei Comuni suoi convenzionati;
– l'articolo 4, relativo ai compiti dell’Associazione nell’Area di affidamento;
La ditta appaltatrice dovrà collaborare con le associazioni animaliste convenzionate col Comune di Assisi per :
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– attivare campagne promozionali nelle scuole d’obbligo ed organizzare con i dirigenti scolastici visite periodiche presso l’Area, alla presenza di un numero idoneo di personale qualificato (es. veterinario, educatore, psicologo);
– attivare campagne promozionali periodiche finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini nei confronti del problema dell’abbandono e del randagismo;
– attivare campagne promozionali presso le organizzazioni della terza età, presso l’area in oggetto, alla presenza di un numero idoneo di personale qualificato (es. veterinario, educatore, psicologo);
– presentare un programma annuale di tutte le iniziative derivanti dal presente articolo;
– effettuare iniziative di comunicazione, anche utilizzando gli strumenti web, per la promozione degli affidamenti.
L'appaltatore e l'Associazione animalista devono impegnarsi alla massima collaborazione reciproca, anche in relazione agli obiettivi dell’Appalto, esplicitati nei precedenti articoli ed al primo comma del presente articolo. Eventuali problematiche comuni o relazionali dovranno essere affrontate in prima istanza fra il Responsabile dell'appaltatore e il Responsabile dell'Associazione animalista. Nel caso di mancata soluzione in tal modo, la questione verrà portata all’attenzione del Dirigente responsabile del Comune di Assisi che, sentiti entrambi i referenti di cui sopra, stabilirà, se del caso concordandola preventivamente con il Servizio Veterinario dell’ASL 1 Regione Umbria , l’idonea soluzione ché sarà insindacabilmente accettata dalle parti.
Eventuali ulteriori accordi tra la ditta appaltatrice e le associazioni convenzionate con il Comune capofila potranno essere oggetto di convenzione o contratti specifici, previa comunicazione e assenso del Comune capofila stesso.
B.12 - ASSORBIMENTO DEL PERSONALE PREESISTENTE :
Poiché per i servizi diversi nell’area di affidamento l’attività risulta attualmente affidata in appalto alla “Lega Nazionale Difesa del Cane” (L.N.D.C.) sezione di Foligno che vi provvede tramite n. 2 operatori.
E’ pertanto onere dell’appaltatore effettuare l’informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali territoriali, di cui alla lettera A) del suddetto articolo 37 del CCNL;
– Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel
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proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del D.Lgs 50/2016 e xx.xx.
CAPO III° - CANILI RIFUGIO
B.13 - CUSTODIA E CURA DI CANI IN CANILE RIFUGIO :
L’appaltatore assume l’incarico del servizio di rifugio dei cani presenti alla data di inizio dell’attività nelle strutture di canile rifugio già precedentemente convenzionate, per quelli che, nel periodo di vigenza del contratto d’appalto, una volta catturati nel territorio dei Comuni convenzionati, dopo aver superato il prescritto periodo di osservazione espletato nel canile sanitario e dopo un successivo periodo di stazionamento nell’Area per la promozione dell’affidamento, debbano eventualmente essere trasferiti, su segnalazione dell’Associazione animalista operante nell’Area di affidamento stessa, per raggiunto limite di capienza dell’Area o per altri congrui motivi.
Per i cani di cui al comma precedente, l’appaltatore deve garantire:
– il ricovero dei cani randagi in apposita struttura, adeguata dal punto di vista strutturale ed igienicosanitario secondo le norme di legge e regolamentari in materia;
– custodia, sorveglianza, cura e nutrimento dei cani stessi in modo adeguato e sano, secondo le prescrizioni veterinarie; la preparazione del cibo e la somministrazione dovrà rispettare l'eventuale particolare stato fisiologico e/o patologico dell'animale (cagne gravide, cani anziani, soggetti debilitati, cucciolate con eventuale necessità di nutrizione con pappatoio, ecc.);
– la registrazione nella banca dati di cui al successivo articolo B.14 , con dati anagrafici regionali, dati descrittivi ed immagine, luogo e data di cattura, distinta elencazione per Comune di competenza, dei cani ospitati nei canili rifugio provenienti dall’Area di affidamento;
– apposizione ai medesimi, se sprovvisti, di regolare microchip a norma regionale, al fine di consentire gli opportuni controlli e verifiche da parte del Servizio Veterinario A.S.L. competente, nonché del competente personale dei comuni;
– idoneo trattamento sanitario e profilattico, sverminazioni e vaccinazioni periodiche, ed ogni terapia o trattamento prescritto dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente o dal Veterinario incaricato;
– periodiche toelettature degli animali e disinfestazioni dei box in cui essi vengono ricoverati;
– Inoltre, relativamente ai cani stessi, l’appaltatore deve:
o assicurare alla Convenzione, al personale incaricato dai singoli Comuni che la compongono, nonché alle associazioni protezionistiche, nei tempi e periodi concordati con la ditta aggiudicataria stessa ed i gestori dei diversi canili-rifugio eventualmente
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utilizzati, l’ingresso nel canile-rifugio di assegnazione al fine, rispettivamente: per quanto riguarda la Convenzione ed i suoi Comuni, di controllare la gestione dell’appalto, e per quanto riguarda le associazioni animaliste, in particolare quella convenzionata con il Comune di Assisi capofila, di accertare le condizioni di trattamento dei cani e poter esplicare a favore degli stessi ogni utile pratica ai fini dell’affidamento a nuovi proprietari; tale pratica dovrà inoltre essere consentita, nonché agevolata, promossa ed incentivata anche dall’Appaltatore con proprie idonee ed adeguate iniziative;
o comunicare tempestivamente alla Convenzione e ad ogni singolo comune convenzionato il decesso di cani di sua proprietà, procedendo a proprie spese al regolare smaltimento della carcassa secondo le norme igienico-sanitarie in vigore;
o produrre almeno bimestralmente una dichiarazione del Veterinario incaricato sulle condizioni di salute dei cani ospitati;
o produrre, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, copia conforme dell’autorizzazione comunale alla gestione del/dei canile/i rifugio utilizzato/i;
o tenere a proprio carico eventuali soppressioni di animali ritenuti irrecuperabili, che vengano disposte dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio.
L’appaltatore può assicurare i servizi di cui ai commi precedenti:
– tramite canili rifugio di proprietà o di cui abbia comunque la disponibilità;
– tramite accordi commerciali o convenzioni a proprio carico e spesa con titolari di altri canili- rifugio che assicurino le modalità e la qualità delle prestazioni richieste nel comma precedente;
– In entrambi i casi, i canili suddetti devono insistere nell’ambito del territorio dell’ASL CN2, devono essere regolarmente autorizzati al funzionamento, devono avere posti liberi in base alla capienza massima stabilita dall’atto di autorizzazione e devono assicurare la pronta disponibilità nel caso di necessità di trasferimento di cani dall’Area di affidamento.
L’onere e la spesa per le prestazioni di cui ai commi precedenti dev’essere ad esclusivo carico dell’Appaltatore, in nome e per conto dello stesso. Nessun rapporto viene riconosciuto tra eventuali terzi e la Convenzione intercomunale o i singoli Comuni, pena la rescissione del contratto. Nel caso di convenzione o contratto tra l’appaltatore e altri canili-rifugio, la relativa documentazione contrattuale va depositata in copia presso il Comune capofila.
CAPO IV - NORME COMUNI A TUTTO IL SERVIZIO COMPLESSO
B.14 - ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE
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L'Appaltatore, oltre agli obblighi specifici di cui ai capi precedenti, assume a proprio carico anche i seguenti adempimenti ed obblighi generali, comuni alle aree di cui a Capi precedenti, nonché agli eventuali canili rifugio condotti direttamente od utilizzati in adempimento degli oneri di cui al precedente Capo IV:
a) indicare formalmente al Comune di Assisi capo-convenzione, all’atto dell’inizio dell’espletamento del servizio complesso, il nominativo, indirizzo ed i recapiti telefonici, anche portatili, di Posta elettronica certificata,Posta elettronica e fax di un Responsabile, referente unico dell’appalto, cui il Comune stesso ed i Comuni convenzionati possano rivolgersi per qualsiasi necessità di rispettiva competenza prevista dal presente capitolato. Tale responsabile dovrà essere in possesso almeno di diploma di licenza media inferiore e comprovata esperienza nel campo del benessere animale, nonché attività svolta nel campo oggetto del presente appalto e/o in canili pubblici o privati; il medesimo dovrà essere munito dall’appaltatore dei necessari poteri di intervento autonomo;
b) disponibilità di personale sufficiente all'espletamento di tutti gli oneri pratici citati nel presente capitolato;
c) dotarsi delle strutture e dei macchinari d’ufficio necessari e idonei allo svolgimento del servizio, nonché di idoneo personale o servizio di segreteria amministrativa in grado di adempiere a tutti gli obblighi di carattere amministrativo, contabile, fiscale ed informatico previsti dal presente capitolato;
d) la fornitura e somministrazione degli alimenti, come previsto nei capi precedenti. La preparazione e somministrazione del cibo dovranno rispettare l'eventuale particolare stato fisiologico e/o patologico dell'animale (cagne gravide, cani anziani, soggetti debilitati, cucciolate con eventuale necessità di nutrizione con pappatoio, ecc.);
e) la fornitura e somministrazione, diretta o a mezzo veterinario, di tutti i medicinali e presidi medicochirurgici necessari e/o prescritti e non forniti dal veterinario pubblico o privato incaricato;
f) la fornitura ed uso dei materiali disinfettanti, di pulizia e trucioli di uso invernale;
g) dotarsi di frigoriferi di idonea capacità per il contenimento dei medicinali e di surgelatore di capacità non inferiore a litri 200 per la conservazione delle carcasse dei cani deceduti nell’espletamento del servizio;
h) provvedere alle spese per tutti i consumi di carburante, combustibile, telefono e connettività, energia elettrica, acqua, macchine per l’ufficio e relativo materiale di consumo, cancelleria e i necessari registri, ponendo a proprio carico eventuali spese di vidimazione. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto dovrà essere formalizzato il passaggio delle relative utenze;
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i) la fornitura ed uso dei materiali necessari per le opere di manutenzione ordinaria in entrambe le aree di cui ai precedenti Capi II e III. In caso di dubbio circa la competenza della manutenzione ordinaria (a carico dell’appaltatore) e straordinaria (a carico della stazione appaltante), si applica la definizione di cui al D.P.R. n. 380/2001;
j) osservare e far osservare al proprio personale dipendente e collaboratore la vigente normativa nazionale e regionale in materia di benessere, custodia, ricovero e mantenimento degli animali, in osservanza delle disposizioni regolamentari ed ordinanze comunali e sotto la vigilanza sanitaria del Servizio Veterinario dell’ASL 1 – Regione Umbria;
k) l'osservanza, altresì, delle vigenti norme, leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, della invalidità, della vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che intervenga nel corso dell'esecuzione dell’appalto, mirante alla tutela dei lavoratori, con riserva di possibilità di tutti i necessari controlli in proposito da parte del Comune di Assisi capofila della Convenzione e dei Comuni convenzionati, anche tramite richiesta d’ufficio della relativa Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva;
l) adempimento a tutti gli obblighi derivanti a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008, fra cui la redazione del Documento di valutazione dei rischi, se necessaria la sorveglianza sanitaria del personale da parte di medico competente abilitato, la fornitura al personale della necessaria ed adeguata formazione sulla sicurezza personale sul lavoro, nonché dei Dispositivi di protezione individuali prescritti dalla normativa, dall’eventuale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché dal medico competente, compresi gli indumenti di protezione, da lavare e sterilizzare di frequente, ed i mezzi e prodotti per la pulizia e disinfezione personale;
m) attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti ed applicate, per le varie categorie, nelle località in cui si svolgono i servizi: tali obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche se non è aderente alle associazioni di categoria o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
n) assicurare che tutto il personale di cui sopra, nonché gli eventuali altri collaboratori, tengano un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari;
o) fornire i propri dipendenti di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavori alle proprie dipendenze: il documento di identificazione dovrà essere esibito a richiesta del Servizio Veterinario, del personale
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dipendente dei Comuni convenzionati allo scopo incaricato, nonché dei terzi con i quali i dipendenti stessi debbano venire in contatto nell’espletamento del servizio;
p) depositare presso il Comune capofila, prima dell'inizio del servizio, l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori, specificandone le mansioni, ai fini del riscontro di cui alle presenti disposizioni: se a seguito di controllo risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti dei documenti suddetti, si provvederà all'immediato allontanamento degli stessi dal luogo di lavoro e la loro riammissione sarà subordinata alla presentazione della documentazione richiesta;
q) provvedere alle coperture assicurative di cui all’articolo 16;
r) sostenere tutte le spese contrattuali ed eventuali registrazioni, nonché qualsiasi altra spesa ed imposta dovuta ai sensi delle norme di legge e regolamentari.
L’Appaltatore potrà avvalersi, se consentitogli dalle vigenti normative in materia, anche di tirocinanti, operatori in servizio civile volontario o di appartenenti di associazioni di volontariato, adeguatamente motivati, formati, assicurati ed in regola con tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Comune di Bra capofila. I volontari ed i tirocinanti, peraltro, dovranno essere in aggiunta all’organico dei lavoratori ordinariamente previsto e potranno essere impiegati solo per prestazioni complementari, non sostitutive di quelle svolte dai lavoratori stessi ed esclusivamente di supporto alle attività di gestione delle strutture.
B.15 - SERVIZIO VETERINARIO PRIVATO :
L’appaltatore ha l’obbligo di convenzionarsi, a proprie complete cure e spese, con uno studio veterinario o associazione anche temporanea tra più studi, per svolgere le prestazioni professionali clinico-chirurgiche, nonché assicurare la prescrizione, fornitura e somministrazione dei farmaci ai cani ospiti del canile intercomunale (sanitario e area di affidamento). Lo studio veterinario dovrà essere dotato di sala operatoria in grado di espletare ogni prestazione elencata nel presente articolo o comunque indicata nel presente Capitolato. La convenzione dovrà essere depositata presso il Comune capofila.
Il professionista incaricato concorderà l’espletamento delle prestazioni relative all’incarico direttamente con la ditta aggiudicataria stessa. Nelle prestazioni professionali da garantire devono essere comunque comprese, fra l’altro:
– servizio di assistenza generale e reperibilità per urgenze da effettuare in tutti i giorni ed ore dell’anno solare;
– visita ambulatoriale, visita medica generale presso il canile (di regola a cadenza quindicinale), visita
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– notturna o festiva d'urgenza su chiamata, fornitura e somministrazione vaccini, ricette varie nei casi consentiti, ospedalizzazione cane;
– fornitura e somministrazione di tutti i farmaci necessari per la cura e per il benessere dei cani ospiti, comprensivi dell’impiego di materiali, prodotti infermieristici, ecc.;
– ricovero per malattie virali, gastroenteriche, ecc.;
– interventi particolari (chirurgici, ortopedici, ecc) ad insindacabile decisione del professionista: detti interventi dovranno però essere tali da garantire il recupero funzionale del cane, in modo da essere in grado di potenziale affidamento;
– interventi di ovariectomia e ovarioisterectomia in numero non inferiore al 10% (dieci per cento) dei cani trasferiti annualmente all’area di promozione dell’affidamento;
– possibilità di ricovero del cane per i giorni di degenza eventualmente necessari post-intervento;
– controllo sanitario delle strutture del canile sanitario e dell’area per l’affidamento, compreso il controllo e la verifica degli armadietti medicinali delle due strutture, nonché la segnalazione tempestiva di necessità di disinfestazioni, di migliorie e di ottemperamento a normative in materia;
– verifica dell’idoneità delle derrate somministrate agli animali;
– verifica e certificazione periodica, almeno bimestrale, dello stato generale ed individuale di salute e di benessere dei cani ospitati nelle strutture di canile sanitario e area di affidamento, nonché controlli periodici delle medesime condizioni dei cani di competenza nel canili rifugio utilizzati.
Eventuali spese per cure ed ospitalità di cani sequestrati dalle forze dell’ordine potranno essere addebitate dall’appaltatore ai proprietari dei cani o comunque ai loro detentori, leciti o illeciti.
B.16 - BANCA DATI, REPORT E STATISTICHE
L’appaltatore, oltre ai registri cartacei vidimati previsti dalla normativa vigente o stabiliti dall’Autorità sanitaria, dovrà dotarsi di e tenere costantemente aggiornata un’apposita banca dati informatica, che consenta di consultare, estrarre e stampare in ogni momento, in formati cartacei ed informatici usuali, i dati relativi ai cani trattati.
In particolare:
– per quanto concerne la struttura di canile sanitario, ingressi, catture, restituzioni a proprietario, eventuali decessi, microchippature, sterilizzazioni, eventuali interventi chirurgici o di cura veterinaria, giorni di permanenza, corredando la documentazione con dati anagrafici regionali, luogo, data e ora di cattura, immagine fotografica digitale e a stampa di ogni cane,
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nonché copia del foglio di ingresso nella struttura controfirmata dai veterinari dell'Asl di competenza;
– per quanto riguarda i cani ospitati presso l'area di promozione degli affidamenti, ingressi, permanenza, affidamenti, decessi, microchippature, sterilizzazioni, eventuali interventi chirurgici o di cura veterinaria, corredando la documentazione con dati anagrafici regionali, luogo e data di cattura, immagine fotografica digitale e a stampa di ogni cane;
– per quanto riguarda gli animali presenti nelle strutture di canile rifugio, presenze, decessi, interventi chirurgici o di cura veterinaria, giorni di permanenza, corredando la documentazione con dati anagrafici regionali, luogo e data di cattura, immagine fotografica digitale e a stampa di ogni cane, nonché copia del foglio di ingresso nella struttura controfirmata dai veterinari dell'Asl di competenza.
La consultazione dell’intera banca dati deve essere consentita, possibilmente anche a distanza mediante l’utilizzo di strumenti telematici, al personale incaricato dal Comune di Bra capofila, al personale incaricato dai rispettivi Comuni per i cani di loro competenza, nonché all’Associazione animalista convenzionata col Comune di Assisi , di cui al precedente articolo 43. La consultazione deve essere possibile a diversi livello di filtro: per l’intera convenzione, per singolo Comune, per anzianità, ecc. ecc.
Entro il 31 gennaio di ogni anno l'appaltatore dovrà comunque presentare alla Convenzione, tramite il Comune di Assisi in qualità di ente capofila, una dettagliata rendicontazione dei movimenti di animali intercorsi nel corso dell'anno solare precedente, con una suddivisione degli ingressi e delle presenze sulla scorta del numero di microchip e del Comune di appartenenza.
Entro la data del 30 aprile di ogni anno, l'appaltatore presenterà alla Convenzione intercomunale, tramite il Comune di Assisi capofila, anche un sintetico rendiconto documentabile delle spese direttamente sostenute per l'esecuzione del servizio.
L'appaltatore deve inoltre fornire senza indugio ogni documentazione, informazione, certificazione, attestazione di interesse del Comune di Assisi capofila o dei Comuni serviti, anche su semplice richiesta informale da parte di questi ultimi per quanto di rispettiva competenza.
In qualità di incaricato di pubblico servizio dovrà inoltre rispondere a quanto previsto dalle normative in materia di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990 e s.m.i.) e sulla riservatezza e protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) nei rapporti con l'utenza.
B.17 - VIGILANZA E CONTROLLI :
Compete al Comune di Assisi capofila il controllo di gestione, amministrativo e contabile per verificare che le prestazioni vengano effettuate nei tempi e nei modi, nonché con la qualità
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previsti dal presente capitolato, e che i compensi e le relative fatturazioni siano calcolati e richiesti regolarmente secondo quanto previsto dal contratto, dal presente capitolato e dalle vigenti norme amministrative.
Ogni Comune convenzionato può inoltre chiedere in ogni momento, anche direttamente all’appaltatore, verifiche e controlli della situazione amministrativa, contabile e di fatto, relativamente ai cani di propria competenza.
L’Appaltatore dovrà collaborare attivamente alle attività di controllo senza ostacolarle.
Il Responsabile del Procedimento ( geom. Xxxxxx Xxxxx )