PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – ARSIAL
E
Città di Albano Laziale
L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – ARSIAL con sede in Roma, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 38, in persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, codice fiscale 04838391003 (Parte Concedente);
E
La CITTA’ DI ALBANO LAZIALE, in persona del Sindaco pro tempore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, con sede in Xxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 0, codice fiscale 82011210588 (Parte Usufruttuaria).
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PREMESSO CHE
il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l’avvio di concrete iniziative di valorizzazione o riqualificazione, può costituire un fattore di crescita per l’economia, nonché di valorizzazione e diffusione delle identità locali;
tali iniziative possono costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché di incremento delle dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all’abitare;
lo sviluppo del territorio può assumere carattere durevole se radicato nei luoghi in grado di creare aggregazione e reti di economie ;
nell’ambito dell’attuale indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali finalità costituisce obiettivo prioritario per il rilancio economico del Paese, da raggiungere anche attraverso l’applicazione della disciplina normativa di settore;
per tale motivo è importante promuovere e intraprendere un’attività di rilancio strutturale e sviluppo territoriale, anche attraverso l’ottimizzazione e la valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico presente sull’intero territorio , anche al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
L’ARSIAL e il Comune di Albano Laziale hanno manifestato la volontà di avviare un percorso coordinato di valorizzazione economica del patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale, ponendosi come principale obiettivo lo sviluppo del territorio medesimo;
per l’attuazione di processi di valorizzazione territoriale intendono attivare idonee forme di cooperazione, anche in ragione delle specifiche competenze istituzionali.
CONSIDERATO CHE
L’ARSIAL ha riconosciuto negli strumenti per l’attuazione delle politiche sul patrimonio immobiliare pubblico i veicoli idonei per lo sviluppo dell’iniziativa di rilancio strutturale, valorizzazione, e/o gestione degli immobili pubblici non strumentali appartenenti al proprio patrimonio;
la Città di Albano Laziale valuta positivamente ogni opportunità di valorizzazione relativa al proprio territorio di competenza, ed intende promuovere interventi che consentano il conseguimento di obiettivi di utilità pubblica e sociale finalizzate al recupero del territorio medesimo.
DATO ATTO CHE
- ai sensi del comma 1°, art. 12, della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, l’ARSIAL è proprietaria di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, ivi compresi i beni e le opere dell’ex Riforma Fondiaria, già di appartenenza dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.);
- tra i beni immobili pervenuti in proprietà, figura anche il complesso immobiliare costituente il Mercato Ortofrutticolo sito in Comune di Albano Laziale, località Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 0, per un’area complessiva di ettari 2.64.52 di terreno, distinto al catasto terreni del detto Comune al foglio di mappa n. 7, con le particelle nn. 1243/1242/60/1374/1375/1245/63/1247/64/61/1241/1248/1249/1244/1246 su cui
insistono n. 1 fabbricato rurale a 2 piani della superficie coperta complessiva di mq 248,67; n. 1 mercato coperto in struttura metallica della superficie complessiva di mq 2.688;
- tra le parti è in essere la Concessione Amministrativa sottoscritta in data 27/5/1989, in base alla quale il Comune ha avuto in consegna l’impianto predetto al fine di avviarne e garantirne l’uso quale mercato ortofrutticolo all’ingrosso, destinato alla esclusiva utilizzazione a favore dei produttori agricoli singoli e/o associati;
VISTI
- il Regolamento Regionale del Lazio n. 7 del 20 maggio 2009 che disciplina l'alienazione e la gestione dei beni immobili di proprietà dell'ARSIAL, facenti parte del patrimonio immobiliare dell'Agenzia stessa, di cui all'articolo 12 della Legge Regionale n. 2 del 10 gennaio 1995 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) e successive modificazioni;
- in particolare l’art. 18 di tale Regolamento Regionale, che dispone “…1. Chiunque abbia interesse a costituire un diritto reale sui beni facenti parte del patrimonio immobiliare dell'ARSIAL presenta all'Agenzia apposita istanza…2. Il competente ufficio dell'ARSIAL esamina preventivamente dal punto di vista tecnico le istanze ricevute, acquisendo dalle amministrazioni competenti i pareri necessari…3. La formalizzazione dei rapporti assunti avviene di regola con scrittura privata registrata e trascritta. Le spese inerenti e conseguenti la costituzione del diritto reale sono a carico del richiedente….”;
TENUTO CONTO CHE
-al fine di sfruttarne ogni potenzialità, per la realizzazione dell’obiettivo primario, costituito dalla valorizzazione dell’area, l’ARSIAL ha individuato l’opportunità di ricorrere all’art. 18 del Regolamento Regionale del Lazio n. 7/09;
-Il Comune di Albano Laziale, ritenendo di primaria importanza intraprendere una attività di rilancio delle attività collegate allo sviluppo del commercio ortofrutticolo e di favorire le produzioni del c.d. Km zero ed il biologico, ha manifestato interesse ad avere la disponibilità dell’immobile per un periodo congruo alla copertura degli investimenti necessari al recupero ed alla valorizzazione del bene stesso.
RICHIAMATE
− la Delibera della Giunta Comunale n…… del ….., con la quale è stato approvato lo schema del presente documento e il ………….……….…. è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;
− la Delibera del Consiglio di Amministrazione ARSIAL n….. del ……………………
2019, con la quale è stato approvato lo schema del presente documento;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 16 aprile 2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica degli interventi immobiliari di manutenzione straordinaria ed adeguamento del sito:
Quanto sopra premesso, visto e considerato,
tra le Parti come sopra rappresentate, si conviene e si conviene quanto segue
Articolo 1
(Valore delle Premesse)
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Articolo 2
(Finalità e Oggetto)
Con la sottoscrizione del presente Accordo l’ARSIAL e la Città di Albano si impegnano a dare inizio ad un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato all’avvio di iniziative di valorizzazione del complesso immobiliare costituente il mercato ortofrutticolo sito in Albano laziale , località Xxxxxxx, Via Tenutella n. 1 , distinto al catasto terreni del detto Comune al foglio di mappa n. 7, con le particelle nn. 1243/1242/60/1374/1375/1245/63/1247/64/61/1241/1248/1249/1244/1246 (su cui insistono
n. 1 fabbricato rurale a 2 piani della superficie coperta complessiva di mq 248,67; n. 1 mercato coperto in struttura metallica della superficie complessiva di mq 2.688;
Articolo 3
(Impegni assunti dalle Parti)
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, le Parti si impegnano:
l’ARSIAL a concedere alla Città di Albano Laziale, in persona del Sindaco pro tempore, il diritto di usufrutto sul predetto complesso da adibire all’espletamento dell’attività di Mercato Ortofrutticolo. In considerazione degli impegni assunti dalla Città di Albano il diritto di usufrutto è concesso a titolo gratuito.
La CITTA’ DI ALBANO ad accettare quanto sopra e porre in essere, nel più breve tempo possibile il processo di valorizzazione necessario a rendere fruibile il bene da parte degli operatori, con l’obiettivo di favorire il rilancio delle attività collegate allo sviluppo del commercio ortofrutticolo e di favorire le produzioni del c.d. Km zero ed il biologico;
A tal fine porrà in essere tutte le azioni amministrative necessarie mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad esso espressamente attribuite dalla Legge per l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture attuali avendo cura di provvedere al miglioramento delle infrastrutture dei box e delle aree di vendita, la generazione di energie rinnovabili, e la fornitura degli impianti di refrigerazione.
Entrambe le Parti, sin d’ora, si impegnano, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell’atto pubblico di costituzione del diritto di usufrutto in favore del Comune, a compiere quanto necessario ai fini della trascrizione di detto diritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, con spese a carico della città di Albano Laziale.
Articolo 4
(Durata e Diritto di prelazione)
La costituzione del diritto di usufrutto avrà la durata di anni 30 (trenta) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto pubblico. La Città di Albano non potrà cedere il diritto di usufrutto ne costituire altri diritti reali di godimento in favore di terzi. Alla scadenza del suddetto termine, il diritto di usufrutto si estinguerà e la proprietà dei terreni, degli edifici, degli impianti e delle loro pertinenze, così come quant’altro sia costruito al di sopra ed al di sotto del suolo, ivi comprese le eventuali migliorie che l’usufruttuario dovesse apportare, si trasferirà
automaticamente ed a titolo gratuito all’ARSIAL.
Qualora l’ARSIAL, prima dello scadere del termine trentennale del diritto di usufrutto, intenda cedere la nuda proprietà dell’area, dovrà comunicarlo con raccomandata a/r alla città di Albano, indicando espressamente l’importo stabilito per la vendita e le relative modalità di pagamento.
La Città di Albano potrà esercitare il diritto di prelazione, alle condizioni indicate dall’ARSIAL, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione.
Articolo 5
(Gestione)
La gestione dell’impianto è affidata alla Città di Albano che la attuerà nelle forme più opportune secondo principi di efficacia ed efficienza con riferimento alla attività mercatale ed ai servizi ad essa ausiliari ( parcheggi, ristorazione, eventi, servizi di analisi e controllo delle merci) e ad avviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le attività di promozione e diffusione a livello locale del progetto al fine di favorire la massima fruibilità da parte degli operatori e degli utenti tutti.
Nel porre in essere la propria attività gestionale la Città di Albano avrà cura di:
-rispettare la destinazione economica della cosa concessa in usufrutto, non potendone mutare gli aspetti in tal senso;
-usare la diligenza del buon padre di famiglia;
- fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario;
- sostenere le spese relative alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria comprese le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione;
- pagare le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul cespite oggetto di usufrutto;
- fare denunzia in caso di usurpazione sul fondo, in caso di omissione sarà ritenuto responsabile dei danni che eventualmente siano derivati alla proprietà;
-svolgere negli edifici costituiti nell’aerea oggetto del contratto, esclusivamente, attività pertinenti al progetto.
Articolo 6
(Inadempimenti)
L’ ARSIAL si riserva il diritto di invocare la decadenza della costituzione del diritto con conseguente estinzione dell’usufrutto, senza che la Città di Albano possa vantare alcuna pretesa di risarcimento, salvo un indennizzo per le opere eventualmente realizzate e nella misura in cui siano effettivamente utilizzabili, nei seguenti casi:
a) inadempimento grave, e reiterato degli obblighi derivanti dalla presente convenzione formalmente contestati e non giustificati;
b) qualora l’usufruttuario utilizzi l’area o le costruzioni per usi e finalità diversi o contrastanti con quelli per i quali è stato costituito il diritto di usufrutto;
c) in caso di inosservanza delle norme urbanistiche vigenti.
Nei suddetti casi, l’ARSIAL contesterà formalmente i fatti addebitati all’usufruttuario, assegnandogli un termine, non inferiore a 60 giorni, per presentare le proprie deduzioni. Qualora, all’esito, la Concedente ritenga sussistere almeno una delle condizioni indicate alle lettere a), b), c) del presente articolo, notificherà apposita diffida a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando all’usufruttuario un congruo termine per adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione con l’avvertenza che, il mancato adempimento comporterà, automaticamente, la dichiarazione di decadenza dalla concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie e revoca dell’assegnazione delle aree.
Alla dichiarazione di decadenza, conseguirà la risoluzione immediata ed automatica della costituzione del diritto di usufrutto.
Articolo 7
(Disposizioni finali)
La durata del presente Accordo è stabilita in anni 30 trenta decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di usufrutto, eventualmente rinnovabili su accordo delle Parti. Nell’ipotesi in cui le previsioni del presente Accordo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità dell’Accordo, ai fini della sua attuazione, anche parziale, ovvero a regolarizzare le
situazioni medio tempore verificatesi.
Per le attività di cui al presente Accordo, non è previsto a carico delle Parti alcun corrispettivo. Eventuali spese e rimborsi restano a carico di ciascuna delle Parti, per quanto di competenza.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivanti dall’attuazione degli impegni contenuti nel presente Accordo.