Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 5588/23. Subject Codes: SOC 45 STATIS 5 CODEC 49. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxxxx XXXXXXXX, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013. Commission Document Number: COM(2023) 31 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 23 gennaio 2023. Interinstitutional Files: 2023/0008(COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5147040166860267152_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale:
2023/0008(COD)
NOTA DI TRASMISSIONE
Bruxelles, 23 gennaio 2023 (OR. en)
5588/23
SOC 45
STATIS 5
CODEC 49
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 20 gennaio 2023
Destinatario: Xxxxxxx XXXXXXXX, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2023) 31 final
Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 31 final.
All.: COM(2023) 31 final
5588/23
pc
LIFE.4 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.1.2023
COM(2023) 31 final 2023/0008 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n.
1260/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2023) 38 final} - {SWD(2023) 11 final} - {SWD(2023) 12 final} -
{SWD(2023) 13 final} - {SWD(2023) 14 final} - {SWD(2023) 15 final}
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
Statistiche europee tempestive, affidabili, dettagliate e comparabili sono necessarie per elaborare e attuare politiche e attività a vantaggio dell'UE nei settori di sua competenza, come stabilito dagli articoli 2 e 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Commissione monitora la situazione demografica nell'UE e riferisce in merito, in linea con l'articolo 159 TFUE. Da parte loro, le istituzioni dell'UE necessitano di dati precisi e comparabili sulla popolazione a fini amministrativi e procedurali, ad esempio per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Tali statistiche forniscono inoltre contributi essenziali per la ricerca pubblica, in quanto generano informazioni e tengono informata la società in merito agli sviluppi. Le stime demografiche sono necessarie anche per ottenere indicatori pro capite per le statistiche. Le statistiche demografiche forniscono un contributo alle proiezioni demografiche per le previsioni economiche e di bilancio a lungo termine per l'UE, in particolare per le politiche economica, sociale e di coesione dell'UE in generale. Offrono inoltre informazioni facilmente assimilabili dal pubblico perché descrivono fatti ed eventi che riguardano ogni persona.
Nel contesto di questa iniziativa, per statistiche europee sulla popolazione (ESOP) si intendono le statistiche ufficiali a livello dell'UE sulla popolazione, gli eventi demografici e le migrazioni, nonché i vari indicatori basati su tali statistiche. Eurostat pubblica statistiche in questi settori dal 1960, anno in cui è stata introdotta la prima indagine sulle dimensioni e la struttura della popolazione attiva negli Stati membri dell'epoca. Da allora le statistiche demografiche sono state prodotte principalmente sulla base dei risultati dei censimenti diretti della popolazione e interpolando i periodi intermedi con informazioni sulle variazioni demografiche tratte dai sistemi amministrativi per l'iscrizione all'anagrafe (nascite, decessi e migrazioni). Il passaggio, attualmente in corso, dai censimenti di tipo tradizionale ai censimenti combinati o addirittura interamente basati sui registri riduce al minimo l'onere di produzione per il grande pubblico, poiché la compilazione di tali statistiche si basa principalmente su fonti di dati amministrativi.
Fino al 2007 gli Stati membri hanno trasmesso tutti i dati relativi alla popolazione su base volontaria. Questo ha determinato incoerenze e una mancanza di completezza o tempestività, come dimostra la recente valutazione della situazione1. L'articolo 338 TFUE obbliga il legislatore ad adottare misure per l'elaborazione di statistiche ufficiali laddove necessario per le politiche dell'UE. Attualmente le statistiche demografiche si basano su un quadro giuridico adottato tra il 2007 e il 2013. In primo luogo, il regolamento (CE) n. 862/20072 ha stabilito le norme riguardanti le statistiche in materia di migrazione in linea con il piano d'azione per la raccolta e l'analisi di dati statistici comunitari nel settore della migrazione3. L'articolo 3 del regolamento riguarda le statistiche sull'immigrazione e sull'emigrazione dai territori degli Stati membri, compresi i flussi dal territorio di uno Stato membro all'altro e i flussi tra uno Stato membro e il territorio di un paese terzo, le statistiche sulla cittadinanza e sul paese di
1 SWD(2023) 13.
2 Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
3 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente un piano di azione per la raccolta e l'analisi di dati statistici comunitari nel campo dell'immigrazione (COM(2003) 179).
nascita delle persone aventi dimora abituale nel territorio degli Stati membri e le statistiche sulle acquisizioni di cittadinanza4. In secondo luogo, il regolamento (CE) n. 763/20085 ha stabilito norme comuni per la trasmissione, ogni 10 anni, di dati censuari esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni nell'UE. È stata così garantita la compilazione di dati dettagliati su caratteristiche demografiche, sociali ed economiche predeterminate delle persone, delle famiglie e dei nuclei familiari, nonché sulle caratteristiche abitative nazionali, regionali e locali. Infine, il regolamento (UE) n. 1260/20136 ha stabilito norme comuni per i dati demografici europei, compresi i requisiti in materia di dati sullo stato della popolazione e su eventi di stato civile quali nascite e decessi. Il regolamento (UE) n. 1260/2013 impone inoltre agli Stati membri di trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati armonizzati sulla popolazione totale a livello nazionale da utilizzare come ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.
La valutazione effettuata dalla Commissione ha dimostrato che l'attuale quadro giuridico dei tre atti summenzionati ha notevolmente migliorato le statistiche demografiche europee in generale. Il valore aggiunto dell'UE è stato notevolmente aumentato e tutte le esigenze politiche e istituzionali dell'UE in materia di statistiche demografiche sono state soddisfatte. Dalla valutazione è tuttavia emersa anche una riduzione, tuttora in corso, della pertinenza, della coerenza, dell'uniformità e della comparabilità dei dati demografici e delle statistiche tra gli Stati membri, con effetti negativi per il processo decisionale basato su di essi. È pertanto necessaria una nuova base giuridica che fornisca un quadro a lungo termine per gli sviluppi necessari al fine di armonizzare ulteriormente le statistiche demografiche europee. Il quadro dovrebbe inoltre presentare sufficiente flessibilità per adattarsi meglio alle mutevoli esigenze strategiche e cogliere le opportunità derivanti dalle nuove fonti di dati. Vi sono inoltre potenziali opportunità di semplificazione amministrativa e integrazione dei processi, che ovvierebbero all'attuale situazione frammentaria in questo settore. La presente iniziativa è pertanto inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2022 come iniziativa di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT).
Come riconosciuto dalla valutazione, i dati statistici sulla popolazione dell'UE, compresi gli eventi demografici e migratori e le informazioni su famiglie, nuclei familiari e sistemazioni abitative, sono fondamentali per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti. Statistiche di qualità elevata riguardanti tutti gli Stati membri sono essenziali per molti settori strategici e iniziative dell'UE. Oltre ai casi d'uso di lunga data di cui sopra, per quattro delle sei priorità della Commissione per il periodo 2019-20247 sono state individuate chiare esigenze di statistiche demografiche specifiche dell'UE come dati fattuali per queste politiche: Green Deal europeo, Promozione dello stile di vita europeo, Un nuovo slancio per la democrazia europea e Un'economia al servizio delle persone. Le proposte finali della Conferenza sul
4 L'articolo 3 riguarda pertanto le statistiche di cui al regolamento (CE) n. 862/2007 relative ai concetti demografici della popolazione dimorante abitualmente, compresi i cittadini, e ai suoi cambiamenti dovuti ai flussi migratori. Tali statistiche costituiscono un elemento importante del bilancio demografico, unitamente alle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1260/2013. Gli articoli da 4 a 7 del regolamento (CE) n. 862/2007 riguardano invece le statistiche sugli eventi giudiziari connessi all'asilo, alla migrazione legale e alla migrazione irregolare di cittadini di paesi terzi.
5 Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).
6 Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).
7 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-0000-0000_xx.
futuro dell'Europa8 hanno inoltre evidenziato la necessità di ulteriori sforzi da parte dell'UE per raccogliere tali dati.
Nella valutazione sostenuta dalla consultazione dei portatori di interessi sono state inoltre individuate varie importanti lacune nell'attuale quadro statistico, in particolare l'insufficienza dei dettagli geografici e statistici e la mancanza di tempestività e frequenza dei risultati statistici. I risultati della valutazione sono stati suffragati dalla consultazione dei portatori di interessi che ha coinvolto utilizzatori istituzionali e altri utilizzatori professionali a livello dell'UE e ad altri livelli. Nella valutazione d'impatto, le opzioni strategiche per la presente iniziativa sono state valutate in base alla loro capacità di colmare tali lacune. La presente proposta legislativa si basa sui risultati dettagliati della valutazione e della valutazione d'impatto per affrontare tali lacune in modo efficace e proporzionato.
Nel 2014, per rispondere alle esigenze statistiche emergenti, la Commissione (Eurostat) ha iniziato a modernizzare le statistiche sociali, con il sostegno degli istituti nazionali di statistica (INS) degli Stati membri. Questo ha determinato l'adozione del regolamento (UE) 2019/17009, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti da campioni di persone e famiglie. Tale quadro è fondamentale in quanto getta solide basi a livello europeo per la raccolta di dati da campioni. La presente iniziativa relativa alle statistiche demografiche europee è la seconda componente fondamentale di questo processo di modernizzazione. Nel memorandum di Budapest del 201710 è stato espresso un sostegno tempestivo ad alto livello all'iniziativa nel sistema statistico europeo (SSE), che approva un'azione volta a rispondere in modo flessibile alle mutevoli esigenze, ad armonizzare ulteriormente i concetti e le definizioni e ad ampliare la raccolta annuale di dati, compresi i dati sulla migrazione e i dettagli geografici.
Sulla base dei risultati della valutazione e della valutazione d'impatto, la presente proposta legislativa contiene elementi ambiziosi per rafforzare i legami tra tutte le statistiche sociali dell'UE fondate su persone e famiglie e accrescerne la coerenza generale. La proposta contiene disposizioni volte a sviluppare una definizione armonizzata di popolazione, basata su solidi concetti statistici per tutti i risultati, e ad agevolare l'accesso alle fonti di dati disponibili che miglioreranno i processi di produzione e la qualità generale delle statistiche sociali. La proposta contiene inoltre disposizioni volte ad allineare maggiormente le statistiche sulla popolazione e sulla migrazione internazionale alle statistiche sugli eventi amministrativi e giudiziari connessi all'asilo, alla migrazione legale e alla migrazione irregolare di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 862/2007.
8 Il futuro dell'Europa: la sessione plenaria della Conferenza approva le proposte finali (comunicato stampa IP/22/2763); cfr. la proposta 15 sulla transizione demografica, in particolare il punto 10.
9 Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1).
10
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/00000000/00000000/XXXXXxXxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.pdf/96a6db89-1395-44a5-8a46-85e8c49d576c.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 338, paragrafo 1, TFUE, che costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'UE. L'articolo 338 stabilisce i caratteri che l'elaborazione delle statistiche europee deve presentare, vale a dire dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica, senza comportare oneri eccessivi per gli operatori economici, le autorità o il pubblico.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il sistema statistico europeo (SSE) offre un'infrastruttura per le informazioni statistiche. L'SSE è concepito per soddisfare le esigenze di una molteplicità di utenti nelle società democratiche.
Tra i criteri qualitativi principali che le statistiche europee devono soddisfare figurano la coerenza e la comparabilità. La comparabilità è molto importante per le statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni, dato il loro ruolo cruciale nel sostenere politiche economiche, sociali e di coesione basate su dati concreti. Gli Stati membri non possono assicurare la coerenza e la comparabilità necessarie senza un chiaro quadro di riferimento europeo, ossia una normativa dell'UE che definisca i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità comuni.
L'obiettivo dell'azione proposta non può essere conseguito in misura soddisfacente se gli Stati membri agiscono individualmente. Può essere più efficace un intervento a livello di UE, attraverso su un atto giuridico dell'Unione che garantisca la comparabilità delle informazioni statistiche negli ambiti statistici oggetto dell'atto proposto. La raccolta dei dati può essere effettuata direttamente dagli Stati membri.
• Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità nel modo seguente:
garantirà la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni basate su rilevazioni e compilate applicando in tutti gli Stati membri gli stessi principi. Garantirà inoltre che le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni rimangano pertinenti e siano adattate in modo da rispondere alle esigenze degli utenti. Il regolamento migliorerà il rapporto costi-benefici della produzione di statistiche e rispetterà al tempo stesso le specifiche peculiarità dei sistemi statistici degli Stati membri.
Nel rispetto del principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita al minimo richiesto per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.
• Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento.
In considerazione degli obiettivi e del contenuto della proposta, il regolamento costituisce lo strumento più appropriato. Importanti politiche dell'UE, quali le politiche economica, sociale e di coesione, dipendono intrinsecamente da statistiche europee comparabili, armonizzate e di qualità elevata sulla popolazione e sulle abitazioni. Gli strumenti più idonei a tal fine sono i
regolamenti, che sono direttamente applicabili negli Stati membri e non richiedono pertanto un preventivo recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nell'ambito della presente iniziativa la Commissione ha valutato l'attuale quadro giuridico per le statistiche demografiche europee, costituito dai regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 e dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007, e le relative misure di attuazione. Guardando agli aspetti positivi, la valutazione ha dimostrato che il quadro giuridico attuale ha notevolmente migliorato le statistiche demografiche europee nel loro complesso. Ad esempio, il valore aggiunto dell'UE è stato notevolmente aumentato e sono stati compiuti progressi in relazione a tutte le esigenze politiche/istituzionali attuali dell'UE in materia di statistiche demografiche note prima del precedente intervento (intorno al 2005). L'attuale quadro giuridico presenta tuttavia quattro carenze:
una consiste nel fatto che esso non garantisce pienamente statistiche sufficientemente coerenti, comparabili e complete.
Sebbene il quadro disponga di definizioni comuni dei concetti statistici fondamentali, spesso vi è flessibilità nelle modalità di attuazione da parte degli Stati membri. In particolare, sono applicate tre definizioni consentite, ma concettualmente diverse, della base di popolazione (dimora abituale, residenza dichiarata nei registri, residenza legale), talvolta utilizzando definizioni diverse per set di dati diversi. Questo ha ridotto la comparabilità e la coerenza dei dati statistici sulla popolazione provenienti da diversi Stati membri, a scapito del valore aggiunto UE delle rilevazioni di dati.
Alcune lacune nei dati sono attualmente colmate utilizzando i dati forniti dagli Stati membri su base volontaria. Le statistiche risultano pertanto incomplete a livello dell'UE e potrebbero non essere coerenti con le statistiche obbligatorie. Le statistiche volontarie sono quindi meno efficaci sotto il profilo dei costi in termini di valore aggiunto dell'UE, ed è per questo motivo che, in futuro, è necessario e importante che siano obbligatorie. Le rilevazioni su base volontaria possono essere utili inizialmente, quando vengono elaborate nuove statistiche, ma è necessaria una chiara base giuridica per la loro piena attuazione come statistiche europee ufficiali.
Un'altra carenza dell'attuale quadro giuridico è che esso non garantisce una disponibilità sufficiente di dati demografici in termini di tempestività e frequenza della pubblicazione dei dati.
La legislazione vigente riguarda solo le statistiche annuali in materia di demografia e migrazione. Ai sensi della legislazione vigente, la maggior parte dei set di dati annuali deve essere trasmessa solo entro 12 mesi dalla fine del periodo di riferimento e i set di dati del censimento decennale devono essere trasmessi solo entro 27 mesi dalla fine dell'anno di censimento. Queste frequenze e le relative scadenze rimangono al di sotto delle aspettative degli utenti e non corrispondono alle pubblicazioni statistiche nazionali o alle altre trasmissioni di statistiche internazionali nella maggior parte degli Stati membri. In base alla legislazione vigente, i termini e le frequenze legali non possono essere migliorati, ad esempio per coprire altre statistiche pluriennali sulla popolazione e sulle abitazioni o statistiche infrannuali sulla popolazione (ossia compilate più di una volta in un determinato anno), come quelle elaborate di recente in relazione all'eccesso di mortalità dovuta alla COVID-19.
Un'altra carenza risiede nel fatto che il quadro non riflette le caratteristiche e i dettagli delle tematiche o dei gruppi di popolazione che sono diventati strategicamente e socialmente pertinenti nel corso dell'ultimo decennio.
Ciò è dovuto al fatto che la legislazione in vigore si concentra sulle esigenze in materia di dati per le priorità strategiche che esistevano al momento dell'elaborazione della legislazione stessa. Nel corso del tempo le priorità sono cambiate, con la conseguenza che le statistiche demografiche disponibili non coprono più adeguatamente le caratteristiche, le tematiche o i gruppi di popolazione pertinenti per le politiche. In particolare, le lacune individuate nella consultazione dei portatori di interessi riguardano le caratteristiche di tematiche e gruppi strategicamente pertinenti. Tra gli esempi figurano i dati sugli alloggi per il Green Deal europeo, i migranti e la mobilità UE, la popolazione urbana/rurale e i gruppi minoritari vulnerabili. Vi sono inoltre lacune relative all'insufficiente granularità geografica delle statistiche, comprese le tipologie funzionali e i dati georeferenziati per l'integrazione urbana/rurale e l'analisi transfrontaliera.
Infine, il quadro non è sufficientemente flessibile da adattarsi alle mutevoli esigenze politiche o da consentire agli Stati membri o all'UE di utilizzare nuove fonti.
Ciò è dovuto al fatto che la legislazione vigente non dispone della flessibilità necessaria per adattarsi alle nuove esigenze statistiche. Le nuove fonti di dati negli Stati membri e a livello dell'UE (in particolare i dati amministrativi, compresi i sistemi di interoperabilità e i dati detenuti da privati) offrono potenziali miglioramenti in termini di costi e tempestività, ma la legislazione vigente non ne sostiene l'adozione.
Infine, nella valutazione sono state individuate ridondanze pertinenti ai fini di REFIT riguardanti conformità, applicazione della legislazione e monitoraggio. Le ridondanze sono dovute al fatto che la normativa attuale è sostenuta da tre atti giuridici che sono stati elaborati separatamente. La situazione attuale, in cui gli Stati membri producono su base volontaria molti set di dati, che sono però incompleti, e in cui la completezza dei dati è elevata ma non totale nei vari Stati membri, determina una riduzione significativa dell'efficienza a livello di Unione.
• Consultazioni dei portatori di interessi
La strategia di consultazione11 ha classificato i profili dei portatori di interessi essenziali in tre gruppi principali (fornitori di dati fonte, quali detentori di informazioni amministrative e altre fonti pertinenti di dati; produttori di statistiche, prevalentemente gli INS, e utenti delle statistiche) ai fini delle attività di consultazione. La consultazione si è svolta tramite attività pubbliche e mirate, gruppi di lavoro mirati, consultazioni di gruppi di esperti, colloqui con i portatori di interessi essenziali e ricerca documentale.
La consultazione dei portatori di interessi è riuscita a raggiungere i gruppi identificati, ad eccezione dei fornitori di informazioni amministrative e delle organizzazioni dei media. Considerata la natura tecnica dell'oggetto, la partecipazione complessiva dei rispondenti è stata ritenuta sufficiente a supportare l'analisi e la contemporanea valutazione d'impatto delle statistiche demografiche europee.
I partecipanti alla consultazione hanno sostenuto l'iniziativa della Commissione riconoscendo che, dal precedente intervento strategico, la situazione era notevolmente migliorata per quanto riguarda le statistiche demografiche, sulla migrazione internazionale, sulla popolazione e sul censimento delle abitazioni. Sono state tuttavia individuate anche lacune statistiche e nuove esigenze statistiche emergenti che il quadro giuridico attuale non è in grado di soddisfare.
11 SWD(2023) 15; cfr. la relazione di sintesi fattuale sul portale Dì la tua.
Tutti i portatori di interessi hanno confermato la necessità di pianificare miglioramenti statistici, pur non essendo sempre concordi in merito al livello di ambizione di tali miglioramenti. A tale riguardo i produttori delle statistiche erano leggermente più cauti rispetto agli utenti.
Le questioni statistiche che tutti i gruppi di portatori di interessi hanno concordato di considerare prioritarie erano il miglioramento delle statistiche sulla migrazione, un maggiore dettaglio geografico e maggiore tempestività e frequenza delle statistiche. Tutti i portatori di interessi hanno riconosciuto l'importanza di armonizzare la base di popolazione, mentre taluni produttori di statistiche si sono opposti al cambiamento.
Le principali questioni statistiche sulle quali le opinioni dei produttori differivano da quelle degli utenti riguardavano i dati sull'uguaglianza e il fatto di rendere obbligatoria la raccolta dei dati attualmente effettuata su base volontaria. Le opinioni dei produttori e degli utenti differivano in misura minore in relazione alle statistiche sulle abitazioni, sulle interruzioni volontarie della gravidanza e sulla mortalità infantile.
• Assunzione e uso di perizie
La Commissione ha chiesto periodicamente ai suoi gruppi di esperti di sollecitare pareri e contributi sui progressi compiuti nell'analisi e nella valutazione d'impatto. Anche il comitato del sistema statistico europeo12 è stato costantemente informato in merito. I tre gruppi di esperti sono (registro dei gruppi di esperti della Commissione13):
– gruppo di lavoro sui censimenti della popolazione e delle abitazioni (E01544) e il suo sottogruppo "task force sul futuro dei censimenti";
– gruppo di lavoro sulle statistiche demografiche (E03076);
– direttori dei servizi europei di statistiche sociali (E01552).
La Commissione ha effettuato l'analisi e la valutazione d'impatto avvalendosi del sostegno di uno studio svolto dal contraente ICF SA, Belgio. Per l'analisi lo studio ha esaminato gli aspetti economici e di sussidiarietà e ha presentato studi di casi sulle definizioni demografiche. Per la valutazione d'impatto lo studio ha effettuato un'analisi quantitativa dei costi e ha fornito sostegno metodologico per attribuire un punteggio alle opzioni strategiche e classificarle. Il contraente ha inoltre fornito sostegno per diverse consultazioni di portatori di interessi, compresa la consultazione pubblica aperta, la consultazione mirata degli INS e vari seminari a tema con gruppi specifici di portatori di interessi.
• Valutazione d'impatto
La valutazione d'impatto per la presente iniziativa14, discussa dal comitato per il controllo normativo in una riunione informale il 16 marzo 2022, è stata oggetto di un parere positivo con xxxxxxx00. Il 16 giugno 2022, alla riunione del gruppo direttivo interservizi, è stata approvata una versione riveduta della relazione sulla valutazione d'impatto nella quale erano state affrontate le carenze individuate nel parere.
L'obiettivo generale definito nella valutazione d'impatto è rispondere meglio alle esigenze degli utenti, modernizzare e incrementare la pertinenza, l'armonizzazione e la coerenza delle statistiche demografiche europee. Per affrontare le carenze appena descritte, l'obiettivo generale può essere suddiviso in quattro obiettivi specifici:
12 Istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
13 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx?xxxxxxx
14 SWD(2023) 11; SWD(2023) 12.
15 SEC(2023) 38.
1) garantire statistiche demografiche europee complete, coerenti e comparabili;
2) garantire statistiche tempestive e frequenti per soddisfare le esigenze degli utenti;
3) fornire statistiche sufficientemente complete in termini di tematiche pertinenti e sufficientemente dettagliate in termini di caratteristiche e disaggregazioni;
4) promuovere quadri giuridici e di raccolta dei dati che siano abbastanza flessibili da adeguare i set di dati alle mutevoli esigenze strategiche e cogliere le opportunità rappresentate da nuove fonti di dati.
Per definire le opzioni strategiche, le misure strategiche dettagliate che affrontano gli obiettivi specifici sono state raggruppate in base a quattro caratteristiche: armonizzazione delle statistiche il cui principale obiettivo consiste nel definire la base di popolazione; integrazione dei processi statistici; risultati statistici; flessibilità del quadro.
– L'opzione A è lo scenario di riferimento, con processi statistici e legislazioni distinti, una limitata armonizzazione della definizione della popolazione e nessun nuovo risultato statistico.
– Le caratteristiche principali delle opzioni B.1 e B.2 prevedono un miglioramento, con ambizione crescente, dei risultati statistici e della flessibilità del quadro, ma una limitata armonizzazione della base di popolazione.
– Le opzioni C.1 e C.2 sono identiche alle opzioni B.1 e B.2, ma con un tentativo più ambizioso di armonizzare la base di popolazione. Le opzioni B.2 e C.2 prevedono un più ampio miglioramento dei risultati statistici e della flessibilità del quadro rispetto alle opzioni B.1 e C.1.
– Le opzioni D.1 e D.2 prevedono infine un'armonizzazione completa ed un deciso miglioramento dei risultati, come pure una flessibilità sufficiente per la futura elaborazione di statistiche volte a soddisfare nuove esigenze. L'opzione D.2 comprende anche l'introduzione di un registro statistico della popolazione in tutti gli Stati membri.
I costi di tutte le opzioni sono stati quantificati nella misura del possibile avvalendosi dei criteri seguenti: i) livello di armonizzazione della base di popolazione; ii) miglioramento dei risultati statistici; e iii) integrazione dei processi statistici attraverso registri statistici nazionali della popolazione. I vantaggi sono stati individuati in modo dettagliato ma, nella maggior parte dei casi, non è stato possibile quantificarli a causa della loro natura spesso indiretta o della loro dispersione e sono stati pertanto valutati qualitativamente.
In assenza di vantaggi quantificati non è stato possibile stilare una classifica diretta delle opzioni. La valutazione dell'efficienza ha tuttavia dimostrato qualitativamente che nessuna delle opzioni è ovviamente più efficace sotto il profilo dei costi rispetto ad altre. Esse offrono piuttosto vantaggi crescenti (in modo diretto per gli utenti delle statistiche e indiretto per l'intera società) a costi crescenti (prevalentemente per i produttori di statistiche, ovvero sistemi nazionali di produzione delle statistiche). La grande differenza tra produttori e utenti delle statistiche rispecchia quanto appena esposto, dato che i produttori sono interessati prevalentemente ai costi mentre gli utenti ai vantaggi. Dalla valutazione è tuttavia emerso chiaramente che gli interventi ambiziosi volti a soddisfare il fabbisogno di dati per le priorità strategiche dell'Unione hanno il loro prezzo, ovvero necessitano di risorse aggiuntive per i produttori delle statistiche rispetto ai costi attuali dello scenario di base (circa il 10% in più per l'opzione D.2). In particolare, solo le opzioni più ambiziose, D.1 e D.2, prevedono misure di ampia portata per affrontare le esigenze dei principali settori d'intervento dell'UE quali l'integrazione urbana/rurale, il Green Deal europeo, i diritti fondamentali e la non
discriminazione. Inoltre solo l'opzione D.2 prevede l'istituzione di registri statistici della popolazione per una maggiore efficienza della produzione statistica, che contribuirebbe a raggiungere gli obiettivi ambiziosi in termini di risultati.
L'opzione generalmente prescelta era pertanto la D.2. Si tratta dell'opzione più ambiziosa in termini di risultati statistici e flessibilità del quadro, che consegue i migliori risultati grazie ad una altrettanto ambiziosa semplificazione e integrazione dei sistemi di produzione delle statistiche e ad un sostenibile incremento dell'efficienza a lungo termine. Restano tuttavia incertezze in merito alla sussidiarietà e alla proporzionalità, oltre al significativo adeguamento dei costi per l'introduzione dei registri statistici della popolazione interoperabili in tutti gli Stati membri. Per tale motivo sarebbe ragionevole anche un approccio alternativo (prudente) a favore dell'opzione C.2, se si attribuisce maggiore importanza agli aspetti di proporzionalità ed efficienza di cui all'opzione D.2; tale approccio sarebbe inoltre più accettabile per i produttori delle statistiche in quanto portatori di interessi essenziali ai fini dell'attuazione.
Gli elementi della presente proposta legislativa che si discostano maggiormente dall'opzione prescelta della valutazione d'impatto sono una minore ambizione in relazione ai dati sull'uguaglianza e all'istituzione di registri statistici della popolazione negli Stati membri. Per quanto riguarda i registri statistici da istituire in tutti gli Stati membri, la valutazione d'impatto solleva specifici dubbi in merito alla proporzionalità e alla sussidiarietà di un simile obbligo. La proposta adotta pertanto un approccio più vicino all'opzione C.2, ovvero si concentra maggiormente sugli aspetti inerenti ai risultati delle infrastrutture statistiche, senza specificare obblighi procedurali. Gli esperti degli INS consultati hanno inoltre espresso una decisa preferenza per un approccio orientato ai risultati. La proposta rafforzerebbe la base giuridica e incoraggerebbe lo sviluppo di soluzioni innovative che consentirebbero la condivisione dei dati tra Stati membri per affrontare questioni transfrontaliere riguardanti la qualità e connesse alla libera circolazione dei cittadini dell'UE. Per attuare la condivisione dei dati nel pieno rispetto della normativa UE sulla protezione dei dati personali (cfr. la sezione "Diritti fondamentali" di seguito) sono esplicitamente raccomandate le tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata.
• Efficienza normativa e semplificazione
Le opzioni prescelte D.2 o C.2 consentono probabilmente di conseguire un risparmio sui costi pertinente ai fini di REFIT quale conseguenza della semplificazione, della razionalizzazione e dell'integrazione dei processi statistici. Sono attese semplificazioni in particolare nella condivisione dei dati tra detentori dei dati fonte e INS, negli adeguamenti delle norme alle mutevoli esigenze di dati per gli INS ed Eurostat e nelle procedure di trasmissione dei dati dagli INS ad Eurostat. Gli utenti beneficeranno di un accesso semplificato e centralizzato alle statistiche sul sito web di Eurostat.
In linea con l'opzione prescelta C.2, la presente proposta non richiede l'istituzione di registri statistici della popolazione, ma rafforza i prerequisiti giuridici e tecnici per la condivisione di dati tra Stati membri. La condivisione dei dati attraverso l'utilizzo di tecnologie moderne può offrire soluzioni più efficaci ed efficienti per garantire la qualità delle statistiche a lungo termine.
• Diritti fondamentali
Nella valutazione d'impatto sono identificate due fonti principali di potenziali impatti indiretti sui diritti fondamentali. Da un lato, durante la consultazione diversi gruppi di portatori di interessi hanno espresso timori in merito a rischi potenzialmente maggiori per la protezione dei dati personali connessi al miglioramento e alla modernizzazione delle infrastrutture statistiche con un efficace collegamento di tutti i tipi di fonti pertinenti e la condivisione dei
dati tra Stati membri. Dall'altro lato una maggiore disponibilità ed una migliore qualità delle statistiche sui fenomeni sociali (tra cui migliori dati sulle caratteristiche socioeconomiche dei gruppi vulnerabili o sui motivi della discriminazione) migliorerebbe le politiche di tutela dei diritti fondamentali.
La presente proposta tiene conto di tali risultati e prevede miglioramenti proporzionati e mirati dei risultati statistici pertinenti, nel rispetto dei principi e tenendo conto delle implicazioni giuridiche della legislazione UE sulla protezione dei dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2016/67916 e (UE) 2018/172517
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non prevede il finanziamento di raccolte periodiche di dati, ma il cofinanziamento da parte dell'UE di pertinenti lavori di modernizzazione, compresi studi pilota e di fattibilità negli Stati membri. La Commissione (Eurostat) si impegna inoltre a sviluppare un'infrastruttura sicura per la condivisione dei dati. Infine, le risorse umane e operative (TI) presso la Commissione (Eurostat) dovranno essere potenziate per gestire il maggiore carico di lavoro normativo, di monitoraggio e di produzione determinato dal notevole aumento delle attività di raccolta di dati.
L'incidenza finanziaria complessiva della proposta è di durata illimitata. Le stime delle implicazioni di bilancio nei primi 10 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento sono presentate nella scheda finanziaria legislativa.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il regolamento proposto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2023 e subito dopo la Commissione dovrebbe adottare le relative misure di esecuzione. Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE senza che sia necessario un piano di esecuzione.
Gli Stati membri dovrebbero cominciare a fornire dati alla Commissione a norma del nuovo regolamento nel 2026.
In linea con la valutazione d'impatto, l'attuazione del regolamento adottato sarà monitorata e valutata periodicamente. La valutazione d'impatto contiene anche le modalità di monitoraggio, tra cui proposte relative agli indicatori da utilizzare.
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il regolamento proposto istituisce un nuovo quadro per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni. Integra le statistiche attuali su demografia, migrazione e censimenti, specificando che gli Stati membri devono fornire statistiche su tre domini (demografia, abitazioni, famiglie e nuclei familiari), 11 tematiche correlate e 23 tematiche
16 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 00/00/XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx) (XX L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
17 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
dettagliate. Occorre inoltre prevedere articoli riferiti all'oggetto, alle definizioni, alla popolazione statistica e alle unità statistiche, alla periodicità e ai tempi di riferimento, alle fonti di dati e ai metodi, compresi gli elementi che consentono il riutilizzo delle fonti di dati amministrativi, alla riservatezza statistica, alle specifiche di qualità e ai potenziali contributi finanziari.
Quale aspetto fondamentale delle definizioni, la presente proposta intende risolvere un problema strutturale della legislazione vigente, individuato nella valutazione: la mancanza di armonizzazione della definizione della base di popolazione. La nuova proposta si basa su una definizione comune della popolazione fondata sul concetto statistico di dimora abituale, senza esenzioni predefinite. Sono inoltre esplicitamente raccomandati i metodi statistici scientifici di stima (quali "segni di vita" o "tasso di permanenza") affinché sia possibile attuare la definizione a partire dalle fonti di dati amministrativi. Una definizione armonizzata della popolazione, attuata correttamente in tutti gli Stati membri, migliorerebbe in modo significativo la comparabilità e la coerenza delle statistiche demografiche europee, in linea con le opzioni prescelte della valutazione d'impatto.
I dettagli dei requisiti in materia di dati sarebbero oggetto di atti di esecuzione, ma il regolamento proposto consentirebbe di modificare l'elenco delle tematiche dettagliate, la loro periodicità e i tempi di riferimento ricorrendo ad atti delegati. La proposta prevede inoltre la possibilità di rispondere a requisiti futuri in materia di dati con raccolte di dati a hoc. Infine il regolamento proposto prescrive la realizzazione, se del caso, di studi pilota e di fattibilità e offre un potenziale cofinanziamento per modernizzare ulteriormente i sistemi di produzione delle statistiche e testare nuove tematiche. I poteri di esecuzione e delegati conferiti alla Commissione, come pure la possibilità di avviare studi pilota/di fattibilità sono proposti per mantenere una certa flessibilità del nuovo quadro al fine di affrontare nuove esigenze degli utenti e cogliere le opportunità offerte da nuove fonti di dati per un lungo periodo di tempo in futuro.
Un articolo riguardante specificamente la condivisione dei dati descrive le modalità di condivisione di dati riservati a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio18 ai fini specifici delle statistiche demografiche. Da un lato le esperienze precedenti hanno dimostrato che, per affrontare con efficacia le questioni di copertura relative alla libera circolazione dei cittadini UE, serve una cooperazione transfrontaliera tra INS basata su dati individuali. Dall'altro lato il regolamento (UE) 2016/679 limita rigorosamente la condivisione di dati in tale contesto sulla base di sei principi, tra cui la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati e l'integrità e riservatezza. Affinché sia possibile una condivisione dei dati efficace ai fini qualitativi e in linea con il regolamento (UE) 2016/679, la presente proposta prevede che siano testate e utilizzate tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata che attuano la minimizzazione dei dati fin dalla progettazione. La Commissione (Eurostat) deve inoltre creare un'infrastruttura sicura per agevolare la condivisione di dati garantendo al tempo stesso l'integrità tecnica e la riservatezza del trattamento.
Infine, la parte della proposta che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 persegue tre finalità distinte:
18 Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
1) ridurre il suo ambito di osservazione statistico sopprimendo l'articolo 3 e spostando le tematiche statistiche ivi elencate nel nuovo quadro ESOP;
2) aggiungere più elementi giuridici che consentano alle autorità statistiche di accedere tempestivamente alle fonti di dati amministrativi e di riutilizzarle ai fini di tale regolamento, in linea con gli elementi aggiunti alla proposta riguardante l'ESOP;
3) garantire che gli elenchi dei paesi e territori utilizzati ai fini di tale regolamento siano armonizzati con gli elenchi utilizzati nel nuovo quadro ESOP.
Per garantire la coerenza il regolamento (CE) n. 862/2007 deve essere modificato tramite la proposta riguardante l'ESOP, dato che le tematiche statistiche vengono spostate da tale regolamento verso il nuovo quadro ESOP. Tale approccio ha importanti motivi statistici e metodologici:
– ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 862/2007, il termine "migrazioni" si riferisce al concetto demografico fondamentale di persone che si trasferiscono in un altro paese per viverci, ovvero una parte dei flussi che modificano il bilancio demografico di un paese. La proposta ESOP intende introdurre, per la prima volta, una base giuridica unica e coerente per tutti gli elementi del bilancio demografico, al fine di comprendere tutti i flussi, compresi gli eventi di stato civile (nascite, decessi), ma anche i flussi migratori e lo stato della popolazione, ovvero i cambi di residenza da un paese all'altro.
– Il termine "acquisizione e perdita di cittadinanza", attualmente oggetto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 862/2007, si riferisce ad una tematica statistica di per sé strettamente collegata al bilancio demografico in quanto integra gli eventi di stato civile con i cambiamenti (flussi in entrata e in uscita) della popolazione residente nel paese.
Tutte le altre modifiche proposte del regolamento (CE) n. 862/2007 (modifica del titolo, soppressione dei paragrafi relativi all'oggetto nell'articolo 1 e delle definizioni nell'articolo 2) derivano dalla risultante riduzione dell'ambito di applicazione del regolamento stesso.
2023/0008 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n.
1260/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo19,
visto il parere del Comitato delle regioni20, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:
(1) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni sono necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione, in particolare quelle che riguardano i cambiamenti demografici, le trasformazioni verde e digitale, la promozione dell'efficienza energetica e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite.
(2) Le statistiche demografiche sono un denominatore importante per un'ampia serie di indicatori strategici e fungono da riferimento per tutte le statistiche europee, in particolare per fornire basi di campionamento per indagini rappresentative sulle persone e sulle famiglie a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio21.
(3) Il Consiglio Economia e finanza incarica regolarmente il Comitato di politica economica di valutare la sostenibilità a lungo termine e la qualità delle finanze pubbliche sulla base delle previsioni della popolazione elaborate da Eurostat. Le proiezioni demografiche sono utilizzate anche per analisi strategiche nel contesto del
19 GU C , del , pag. .
20 GU C , del , pag. .
21 Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1).
semestre europeo. La Commissione (Eurostat) dovrebbe avere a disposizione tutte le statistiche necessarie per elaborare e pubblicare proiezioni demografiche in funzione delle esigenze d'informazione dell'Unione.
(4) In conformità dell'articolo 175, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ogni tre anni la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. Per preparare tali relazioni e monitorare con regolarità gli sviluppi demografici ed eventuali sfide demografiche future nei territori dell'Unione sono necessari dati regionali e locali, anche per diversi tipi territoriali quali le regioni e città frontaliere e le loro aree urbane funzionali, le regioni metropolitane, rurali, montane e insulari.
(5) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE), la maggioranza qualificata dei membri del Consiglio è definita, tra l'altro, sulla base della popolazione degli Stati membri. A tal fine, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio22, gli Stati membri sono attualmente tenuti a trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale.
(6) Nel 2017 il comitato del sistema statistico europeo ha approvato il memorandum di Budapest, che affermava la necessità di statistiche annuali sulle dimensioni e su talune caratteristiche sociali, economiche e demografiche della popolazione e di migliori statistiche in materia di migrazione. Per rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione dei suoi cittadini in tutte le attività e i diritti dei singoli cittadini sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea23 e dagli articoli 10 e 19 TFUE, l'Unione necessita di statistiche affidabili e comparabili. Il regolamento (UE) 2019/1700 prevede un quadro per la rilevazione di dati su campioni che consente di ottenere dati sull'uguaglianza e la non discriminazione per quanto fattibile utilizzando campioni e di esaminare alcuni aspetti dell'uguaglianza e della non discriminazione producendo indicatori socioeconomici e informazioni sulle esperienze di discriminazione. L'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) svolgono inoltre studi specifici e indagini mirate che possono ampliare ulteriormente la disponibilità di statistiche sull'uguaglianza a livello dell'Unione. Per soddisfare la crescente domanda degli utenti di dati affidabili e completi sull'uguaglianza e sulla diversità nell'Unione, in futuro si dovrebbero migliorare la cooperazione ed il coordinamento tra Stati membri, Eurostat e le suddette agenzie.
(7) Per conseguire gli obiettivi del Green deal europeo, l'elaborazione e la valutazione di politiche efficaci richiedono migliori statistiche riguardanti l'uso di energia e l'efficienza energetica delle abitazioni, dati geografici dettagliati sulla distribuzione della popolazione nonché studi più approfonditi sulla relazione tra popolazione e abitazioni. Con la pandemia di COVID-19 è diventata evidente la necessità di statistiche affidabili, frequenti e tempestive sui decessi nell'Unione. Il fabbisogno di dati della Commissione (Eurostat) è stato soddisfatto con la raccolta su base volontaria degli Stati membri, ma all'Unione serve un meccanismo adeguato per la rilevazione
22 Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).
23 GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389.
obbligatoria di tali dati nell'ambito del sistema statistico europeo (SSE) con la necessaria frequenza, tempestività e i necessari dettagli.
(8) Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, su proposta della Commissione di statistica delle Nazioni Unite, adotta ogni dieci anni risoluzioni riguardanti i censimenti mondiali della popolazione e delle abitazioni e invita gli Stati membri dell'ONU a realizzare censimenti della popolazione e delle abitazioni in linea con le raccomandazioni internazionali e regionali e salvaguardando l'integrità, l'affidabilità, l'accuratezza e il valore dei risultati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni. Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero tenere conto di tali raccomandazioni.
(9) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio24 ha istituito un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Tale regolamento stabilisce criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e di contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi. Un nuovo quadro giuridico per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbe attuare i criteri di qualità stabiliti dal suddetto regolamento e agevolare la riduzione degli oneri optando per un riutilizzo efficace ed efficiente delle fonti di dati disponibili, tra cui i dati amministrativi.
(10) La valutazione delle statistiche esistenti25 sui censimenti della popolazione e delle abitazioni nell'Unione, delle statistiche sui flussi migratori internazionali, sulla presenza di migranti e sulle acquisizioni di cittadinanza e delle statistiche demografiche ha dimostrato che il quadro giuridico attuale, che comprende i regolamenti (CE) n. 862/200726, (CE) n. 763/200827 e (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha determinato un notevole miglioramento generale delle statistiche rispetto alla situazione del 2005, in cui il quadro giuridico attuale non era in vigore. Tale quadro presenta tuttavia aspetti che potrebbero determinare una mancanza di coerenza e comparabilità, cui bisognerebbe porre rimedio.
(11) La situazione demografica in evoluzione e le recenti tendenze in materia di migrazione hanno generato una domanda di statistiche europee sulla popolazione, sugli eventi di stato civile e sulle abitazioni più tempestive, più frequenti e più dettagliate, ad esempio a livello di tematiche o gruppi che hanno acquisito rilevanza strategica o sociale nel corso dell'ultimo decennio. Inoltre, il quadro giuridico esistente non è abbastanza flessibile da adeguarsi alle esigenze strategiche in evoluzione e da consentire l'uso di nuove fonti a livello nazionale e dell'Unione. La struttura del quadro giuridico vigente, che comprende tre regolamenti distinti, adottati in momenti diversi, ha inoltre
24 Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
25 SWD(2023)13.
26 Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
27 Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).
determinato incoerenze intrinseche nelle statistiche. Infine, poiché il regolamento (UE)
n. 1260/2013 cesserà di applicarsi il 31 agosto 2028, è necessaria una nuova base giuridica per le statistiche demografiche compilate a norma di tale regolamento. È pertanto necessario sostituire il quadro giuridico attuale con un nuovo quadro più coerente e flessibile, che modifichi le parti pertinenti del regolamento (CE) n. 862/2007 e abroghi i regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013.
(12) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007 riguarda le statistiche sul paese di cittadinanza e sul luogo di nascita della popolazione dimorante abitualmente (presenza di migranti), sui cambiamenti di residenza tra paesi (flussi migratori internazionali) e sulle acquisizioni di cittadinanza della popolazione dimorante abitualmente, mentre le altre statistiche disciplinate da tale regolamento riguardano le procedure amministrative e giudiziarie relative alla legislazione sull'immigrazione e la protezione internazionale. Le statistiche a norma dell'articolo 3 sono pertanto strettamente collegate e dovrebbero essere coerenti con le statistiche sulla popolazione dimorante abitualmente e i relativi cambiamenti demografici di cui ai regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013. Per garantire la coerenza intrinseca, tali statistiche dovrebbero pertanto essere integrate in una base giuridica unica sopprimendo l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007.
(13) La natura di talune caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, contraddistinta da cambiamenti rapidi soprattutto in relazione a fenomeni demografici e migratori, e la corrispondente necessità di rendere mirate e adeguare rapidamente le politiche, si traducono nella necessità di statistiche disponibili in modo tempestivo subito dopo il periodo di riferimento. La periodicità e la tempestività delle statistiche dovrebbero quindi essere concretamente rafforzate.
(14) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio28 stabilisce una metodologia basata sulla griglia per la definizione delle tipologie territoriali in base alla distribuzione della popolazione in celle della griglia corrispondenti a un chilometro quadrato. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 della Commissione29 prevede, quale azione statistica diretta temporanea che accompagna i censimenti della popolazione e delle abitazioni del 2021, che i risultati fondamentali del censimento siano riportati su una griglia paneuropea con celle di un chilometro quadrato. Il quadro giuridico dovrebbe garantire la diffusione continua di statistiche sulla popolazione georeferenziate sulla base di griglie e la sua estensione alle statistiche sulle abitazioni.
(15) Le unità territoriali e le griglie statistiche dovrebbero essere definite in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003.
(16) Per la geocodifica dei luoghi dovrebbe essere usata la categoria tematica di unità statistiche in conformità dell'allegato III della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30.
28 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
29 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 della Commissione, del 21 novembre 2018, relativo alla realizzazione di un'azione statistica diretta temporanea ai fini della diffusione di una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con xxxxx xx 0 xx0 (XX L 296 del 22.11.2018, pag. 19).
30 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(17) Il quadro giuridico attuale per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni necessita di un aggiornamento per garantire che i processi statistici attualmente distinti siano adeguatamente integrati in un quadro comune che consenta all'SSE di soddisfare in modo efficace le nuove esigenze d'informazione dell'Unione e di incoraggiare le innovazioni statistiche. Per continuare ad essere rilevanti in un contesto di cambiamenti demografici, migratori, sociali ed economici della società, i risultati statistici devono migliorare.
(18) Le statistiche periodiche (annuali e infrannuali) migliorate sulla popolazione e sule abitazioni, basate su fonti amministrative, dovrebbero essere integrate con informazioni ottenute da censimenti coordinati della popolazione e delle abitazioni svolti nell'Unione ogni dieci anni, secondo i principi e le raccomandazioni dell'ONU. Altrettanto importanti, i censimenti della popolazione e delle abitazioni costituiscono un'opportunità unica per rendere le statistiche ufficiali visibili, sia in termini di operazioni, sia per quanto riguarda i risultati.
(19) I censimenti dell'Unione dovrebbero diventare più efficaci sotto il profilo dei costi grazie ad un utilizzo completo delle ricche serie di dati amministrativi disponibili in tutti gli Stati membri oppure ad una combinazione di diverse fonti, tra cui quelle collegate all'Internet delle cose (IoT) e la fornitura di servizi digitali. I censimenti dovrebbero essere utilizzati anche per ristabilire lo scenario di riferimento demografico e includere indagini sulla copertura delle fonti di dati amministrativi.
(20) Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) dovrebbero poter accedere in modo sostenibile alla gamma più ampia possibile di fonti di dati per elaborare statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni di qualità elevata e con una buona efficacia sotto il profilo dei costi. In tale contesto è fondamentale che le autorità statistiche nazionali ottengano un accesso tempestivo ai dati amministrativi di proprietà delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale e siano in grado di utilizzarli rapidamente, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Ad esempio, le statistiche sull'efficienza energetica degli edifici possono essere basate su dati amministrativi relativi al rilascio degli attestati di prestazione energetica degli edifici a norma della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio31. Anche gli istituti nazionali di statistica devono essere coinvolti nelle decisioni riguardanti la progettazione e la riorganizzazione delle pertinenti fonti di dati amministrativi, per garantire che possano essere riutilizzati per la compilazione di statistiche ufficiali.
(21) Negli ultimi anni sono state sviluppate banche dati e sistemi di interoperabilità completi a livello dell'Unione connessi alla dimora abituale, agli eventi di stato civile, alla cittadinanza e ai movimenti migratori e transfrontalieri della popolazione quali quelle istituite a norma dei regolamenti (UE) n. 910/201432, (UE) 2018/172433, (UE) 2019/81734 e (UE) 2019/81835 del Parlamento europeo e del Consiglio. Essi forniscono
31 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
32 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
33 Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
34 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere
valide informazioni che possono essere riutilizzate per la compilazione e la garanzia di qualità di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni.
(22) In tale contesto è essenziale consentire alla Commissione (Eurostat) di riutilizzare tali dati a fini statistici solo se sono applicate rigorosamente le norme relative alla protezione e alla riservatezza dei dati, come stabilito dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio36. Questo dovrebbe riguardare in particolare i dati statistici conservati nell'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) nel rispetto delle finalità del CRRS di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 e in conformità dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. In particolare, considerando che il CRRS deve fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati, la Commissione (Eurostat) dovrebbe cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-XXXX), nella misura del possibile, al fine di fornire le statistiche europee necessarie.
(23) I dati detenuti da privati possono migliorare la copertura, la tempestività e le capacità di risposta alle crisi delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni o consentire l'innovazione statistica. Tali dati hanno il potenziale per integrare le statistiche esistenti in materia di demografia e migrazioni, contribuire all'innovazione statistica e possono persino essere utilizzati per l'elaborazione di stime iniziali. Gli istituti nazionali di statistica, altre autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) dovrebbero avere accesso a tali dati e utilizzarli.
(24) Per garantire la comparabilità delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a livello dell'Unione è essenziale che siano utilizzate definizioni comuni della popolazione, attuate in modo armonizzato. Per attuare la base di popolazione unica armonizzata in modo coerente, robusto ed efficace sotto il profilo dei costi garantendo risultati tempestivi, occorre applicare metodi statistici e tecniche di modellizzazione quali "segni di vita" e "tasso di permanenza".
(25) Gli Stati membri dovrebbero trasmettere in formato elettronico i loro dati e metadati, in un appropriato formato tecnico specificato dalla Commissione. Dovrebbero essere utilizzati standard internazionali quali l'iniziativa SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) e standard statistici o tecnici elaborati nell'Unione, quali gli standard per i metadati e la convalida o i principi del quadro europeo di interoperabilità, nella misura in cui sono pertinenti per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato gli standard dell'SSE per i metadati e le relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali standard devono contribuire
e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 0000/000/XXX xxx Xxxxxxxxx (XX L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
35 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
36 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
all'armonizzazione della garanzia di qualità e delle relazioni a norma del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere introdotti.
(26) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero rispettare i criteri di qualità relativi a pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza specificati nel regolamento (CE) n. 223/2009. La loro qualità dovrebbe essere migliorata adeguandola alle nuove esigenze dell'Unione. I risultati della valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione (Eurostat) dovrebbero essere pubblicamente disponibili a tutti gli utenti. L'accesso a tali statistiche dovrebbe essere gratuito e semplice tramite le basi dati della Commissione (Eurostat) sul suo sito e nelle sue pubblicazioni.
(27) Il regolamento (CE) n. 223/2009 contiene norme sulla trasmissione di dati da parte degli Stati membri alla Commissione (Eurostat), nonché sul loro uso, incluse quelle sulla trasmissione e la protezione di dati riservati. Le misure adottate conformemente al presente regolamento dovrebbero assicurare che i dati riservati siano trasmessi e utilizzati esclusivamente a fini statistici, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 223/2009.
(28) La Commissione (Eurostat) è tenuta a rispettare il segreto statistico dei dati trasmessi dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n. 223/2009. Per quanto riguarda i dati statistici sulla popolazione raccolti a norma del presente regolamento, dovrebbe essere definito un approccio armonizzato che garantisca una qualità elevata degli aggregati europei e impedisca la diffusione di dati riservati nei risultati statistici, evitando nella misura del possibile la soppressione di dati.
(29) Le fonti di dati disponibili a livello nazionale non riescono sempre a cogliere accuratamente fenomeni connessi alla libera circolazione delle persone nell'Unione, all'accesso delle persone ai servizi transfrontalieri per eventi demografici di stato civile e all'esercizio dei diritti delle persone di acquisire e possedere abitazioni utilizzate come alloggio primario, per le vacanze e secondario in tutta l'Unione. Vi sono inoltre asimmetrie nei flussi migratori bilaterali e difficoltà nel misurare gruppi di popolazione, ad esempio tra i migranti, i senzatetto o gli apolidi. La condivisione di dati ai fini della compilazione di statistiche sulla popolazione e sulle migrazioni dovrebbe pertanto essere incrementata garantendo maggiormente la qualità di tali statistiche e considerandola un'ulteriore fonte di dati. La maggiore condivisione dei dati potrebbe riguardare un'ampia serie di dati rilevanti, da quelli che chiaramente non consentono di identificare le unità statistiche, né direttamente né indirettamente, a quelli potenzialmente soggetti a prescrizioni relative al segreto statistico. Gli Stati membri dovrebbero partecipare ad attività di condivisione dei dati, tra cui progetti pilota che valutano soluzioni di sicurezza innovative, nel loro interesse e nell'interesse degli altri Stati membri. La Commissione (Eurostat) dovrebbe inoltre istituire una struttura di sicurezza per agevolare la condivisione dei dati e fornire tutte le garanzie necessarie.
(30) Quando la condivisione dei dati implica il trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio37 o del regolamento (UE) 2018/1725, dovrebbero essere pienamente applicati i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione,
37 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 00/00/XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx) (XX L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
integrità e riservatezza. In particolare, dovrebbero essere preferiti i meccanismi di condivisione dei dati basati su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare tali principi, rispetto alla trasmissione diretta dei dati.
(31) La condivisione di dati riservati dovrebbe avvenire solo sulla base di una richiesta che motivi la necessità di tale condivisione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 223/2009.
(32) A lungo termine, gli sforzi collaborativi nell'ambito del sistema statistico europeo tesi ad attenuare i problemi di qualità delle statistiche a livello transfrontaliero, quali il doppio conteggio delle persone dimoranti abitualmente e aventi diritto alla libera circolazione, dovrebbero avvalersi il più possibile degli identificatori unici digitali istituiti a livello dell'Unione dal regolamento (UE) n. 910/2014.
(33) Il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio38. Nel loro rispettivo ambito di applicazione, i suddetti regolamenti si applicano al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento.
(34) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero evolvere per tenere conto delle esigenze emergenti in materia di dati dovute ai cambiamenti delle priorità strategiche e dai cambiamenti della situazione demografica, migratoria, sociale o economica nell'Unione. La Commissione (Eurostat) dovrebbe realizzare studi pilota per valutare la fattibilità degli adeguamenti in questione, se del caso, e dovrebbe tenere in considerazione aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per gli Stati membri e la disponibilità di fonti di dati adeguate.
(35) Al fine di tenere conto delle tendenze demografiche, economiche e sociali, e degli sviluppi tecnologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco, della descrizione, delle periodicità e dei tempi di riferimento delle tematiche dettagliate oggetto delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, e riguardo all'aggiornamento delle periodicità e dei tempi di riferimento di cui all'allegato del presente regolamento e alla specificazione delle informazioni da fornire da parte degli Stati membri su base ad hoc. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201639. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(36) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio40 e dei regolamenti (CE, Euratom) n.
38 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
39 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
40 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
2988/9541, (Euratom, CE) n. 2185/9642 e (UE) 2017/193943 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio44. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno alla Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti e, per quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, all'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(37) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento riguardo alla specificazione dei requisiti relativi a dati e metadati, formati tecnici e procedure per la trasmissione di dati e metadati, contenuto e struttura delle relazioni sulla qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio45.
(38) Qualora l'esecuzione del presente regolamento, o degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per la trasmissione di dati con periodicità inferiore a 10 anni, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, di concedere deroghe agli Stati membri interessati.
(39) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire affinché tale obiettivo sia conseguito, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale
41 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
42 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
43 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") ( GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
44 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
45 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(40) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [xxx].
(41) Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) "cittadinanza": specifico vincolo giuridico tra una persona fisica e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio, adozione o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale;
2) "dimora abituale": luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi. Sono considerate dimoranti abitualmente in una specifica area geografica soltanto le persone:
a) che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale la maggior parte del tempo durante i 12 mesi che precedono e includono la data di riferimento; oppure
b) che sono giunte nel loro luogo di dimora abituale nei 12 mesi che precedono e includono la data di riferimento con l'intenzione o l'aspettativa di rimanervi la maggior parte del tempo per almeno 12 mesi dopo l'arrivo;
3) "segni di vita": qualsiasi informazione che indichi la presenza effettiva e la dimora abituale di una persona nel territorio in questione. Possono essere ottenuti da qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona;
4) "tasso di permanenza": numero di persone arrivate nel luogo in questione durante un determinato periodo che sono rimaste in tale luogo per almeno 12 mesi, espresso quale quota del numero totale di persone arrivate in detto luogo durante lo stesso periodo;
5) "migrazione internazionale": azione con la quale una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo dopo aver avuto la propria dimora abituale in un altro Stato membro o paese terzo;
6) "immigrato": persona che ha compiuto una migrazione internazionale durante il periodo di riferimento per stabilire la propria nuova dimora abituale nel paese dichiarante;
7) "emigrato": persona che ha compiuto una migrazione internazionale durante il periodo di riferimento per stabilire la propria nuova dimora abituale al di fuori del paese dichiarante, dopo aver avuto la propria dimora abituale nel paese dichiarante;
8) "migrazione interna": evento con il quale una persona cambia il proprio luogo di dimora abituale all'interno del territorio del paese dichiarante;
9) "alloggio": struttura temporanea o permanente, rifugio o posto di accoglienza presso il quale una o più persone dimorano, a prescindere dal fatto che sia o meno progettato per l'abitazione umana o destinato a tal fine;
10) "abitazione convenzionale": locale in una sede fissa, progettato per l'abitazione umana permanente ma non destinato all'alloggio istituzionale o collettivo;
11) "edificio destinato all'abitazione": struttura permanente comprendente una o più abitazioni convenzionali o destinata all'alloggio istituzionale o collettivo;
12) "nucleo familiare": gruppo di due o più persone che condividono un alloggio o altre risorse specifiche; oppure singola persona che non fa parte di nessun altro nucleo familiare;
13) "famiglia": gruppo di due o più persone che vivono nello stesso nucleo familiare e sono unite da vincolo di filiazione oppure di matrimonio, unione civile registrata o consensuale;
14) "dati amministrativi": dati prodotti da una fonte non statistica, di solito un registro di un organismo pubblico, il cui obiettivo principale non è la produzione di statistiche;
15) "dominio": uno o più set di dati che si riferiscono a particolari tematiche;
16) "tematica": contenuto delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche; ciascuna tematica comprende una serie di tematiche dettagliate;
17) "tematica dettagliata": contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare in merito alle unità statistiche in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili;
18) "set di dati": statistiche sotto forma di una o più variabili organizzate in forma strutturata;
19) "censimento della popolazione e delle abitazioni": set di dati e metadati da trasmettere a norma del presente regolamento a cadenza decennale;
20) "unità statistica": elemento di un universo costituito da persone, oggetti o eventi sui quali sono raccolti dati e infine compilate statistiche;
21) "variabile": caratteristica di una unità statistica che può assumere più di una serie di valori;
22) "disaggregazione": serie predefinita di valori distinti, esaustivi e reciprocamente esclusivi, che possono essere assegnati a variabili che caratterizzano le unità statistiche;
23) "livello nazionale": livello del territorio di uno Stato membro;
24) "livello regionale": livello NUTS3 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003;
25) "livello locale": livello dell'unità amministrativa locale (LAU) di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003;
26) "livello di griglia": livello della griglia statistica di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003;
27) "basi": qualsiasi lista, materiale o dispositivo che delimita e identifica gli elementi della popolazione di riferimento. A seconda dell'uso, una base può consentire l'accesso agli elementi e/o fornire ulteriori caratteristiche degli elementi;
28) "data di riferimento": momento al quale si riferiscono le statistiche;
29) "periodo di riferimento": intervallo di tempo al quale si riferiscono le statistiche sugli eventi;
30) "tempo di riferimento": data o periodo di riferimento, a seconda se le statistiche riguardano eventi o altre unità statistiche;
31) "metadati": informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i set di dati in modo strutturato;
32) "set di dati precontrollati": set di dati verificati dagli Stati membri sulla base di regole di validazione comuni concordate;
33) "relazione sulla qualità": relazione che trasmette informazioni sulla qualità di un prodotto o processo statistico.
Articolo 3 Base di popolazione
1. Ai fini del presente regolamento, la base di popolazione è costituita da tutte le persone aventi la loro dimora abituale nell'Unione, in una specifica unità territoriale di uno Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o di griglia, alla data di riferimento.
2. La base di popolazione comprende tutte le persone dimoranti abitualmente, a prescindere dalla cittadinanza o dal fatto che la persona sia o fosse precedentemente apolide e a prescindere dal fatto che la dimora abituale o il soggiorno della persona siano autorizzati o permessi dalle autorità competenti.
3. La base di popolazione non comprende le persone che hanno la loro dimora abituale al di fuori del territorio dello Stato membro, a prescindere dal luogo di nascita o dalla cittadinanza e a prescindere da eventuali legami familiari, sociali, economici o di proprietà che dette persone possono avere con lo Stato membro.
4. Alle persone che non hanno una dimora abituale è attribuito come dimora abituale il luogo in cui si trovano alla data di riferimento.
5. Gli Stati membri applicano la definizione di dimora abituale di cui al presente regolamento a tutti i set di dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma del presente regolamento e a livello nazionale, regionale, locale e di griglia.
6. Quando applicano la definizione di dimora abituale, gli Stati membri utilizzano:
a) una delle fonti di dati elencate all'articolo 9, paragrafo 1, o una combinazione di tali fonti;
b) metodi di stima quali "segni di vita" per tenere conto della presenza effettiva nel luogo di dimora abituale presunto durante la maggior parte del tempo nei
12 mesi che terminano con la data di riferimento, e "tasso di permanenza" per stimare il numero di persone che hanno l'intenzione o l'aspettativa di dimorare durante la maggior parte del tempo nei 12 mesi successivi all'arrivo.
Articolo 4 Unità statistiche
Le statistiche a norma del presente regolamento sono compilate per le seguenti unità statistiche:
a) persone;
b) eventi di stati civile;
c) famiglie;
d) nuclei familiari;
e) edifici destinati all'abitazione, alloggi e abitazioni convenzionali.
Articolo 5 Requisiti delle statistiche
1. Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni riguardano i domini seguenti:
a) demografia;
b) abitazioni;
c) famiglie e nuclei familiari.
2. Le statistiche nei domini elencati al paragrafo 1 sono organizzate in set di dati a seconda delle tematiche e delle tematiche dettagliate di cui all'allegato.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'elenco delle tematiche dettagliate di cui all'allegato. Tali atti delegati sono adottati almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento in questione.
4. Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione si assicura che tali atti non comportino oneri significativi e sproporzionati per gli Stati membri e i partecipanti all'indagine. La fattibilità di eventuali nuove tematiche dettagliate è valutata tramite studi pilota realizzati dalla Commissione (Eurostat) e dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati e dei metadati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici, se del caso:
a) titoli delle variabili, loro specifiche tecniche e disaggregazioni;
b) specifiche dettagliate delle unità statistiche e dei metadati;
c) classificazioni statistiche da utilizzare;
d) scadenze per la trasmissione delle informazioni;
e) formati tecnici dei set di dati e di trasmissione dei metadati;
f) contenuto, struttura, periodicità, modalità e scadenze per la trasmissione delle relazioni sulla qualità nonché ulteriori specificazioni se necessario e giustificato.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio del tempo di riferimento in questione, eccetto per il censimento della popolazione e delle abitazioni, per il quale gli atti di esecuzione sono adottati almeno 24 mesi prima dell'inizio dell'anno in cui cade la data di riferimento.
Articolo 6 Periodicità e tempi di riferimento
1. Gli Stati membri producono statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a cadenza trimestrale, semestrale, annuale e pluriennale nonché nell'ambito del censimento decennale della popolazione e delle abitazioni.
2. Gli anni che terminano con la cifra "1" sono anni di riferimento per il censimento decennale della popolazione e delle abitazioni.
3. Gli anni che terminano con le cifre "1", "5" e "8" sono anni di riferimento per le statistiche pluriennali.
4. La periodicità e il tempo di riferimento (periodo o data di riferimento) per ogni tematica dettagliata sono stabiliti nell'allegato.
5. La prima data di riferimento per la trasmissione di statistiche annuali sulla tematica "stato della popolazione" è il 31 dicembre 2025. Il primo tempo di riferimento per le altre statistiche disciplinate dal presente regolamento è nel 2026.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'allegato aggiornando le periodicità e i tempi di riferimento.
Articolo 7
Requisiti delle statistiche ad hoc
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) set di dati e metadati ad hoc.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento in conformità dell'articolo 17 specificando i set di dati e i metadati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere su base ad hoc, laddove la raccolta di dati aggiuntivi sia ritenuta necessaria per affrontare esigenze statistiche addizionali a norma del presente regolamento.
3. Tali atti delegati specificano:
a) le tematiche dettagliate da trasmettere nei set di dati ad hoc e i motivi di tali esigenze statistiche addizionali;
b) i tempi di riferimento.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2 a decorrere dall'anno di riferimento 2027 e con un intervallo minimo di due anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati e dei metadati di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici, se del caso:
a) titoli delle variabili, loro specifiche tecniche e disaggregazioni;
b) specifiche dettagliate delle unità statistiche e dei metadati;
c) classificazioni statistiche da utilizzare;
d) scadenze per la trasmissione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, non più tardi di 12 mesi prima dell'inizio del tempo di riferimento.
Articolo 8
Set di dati e metadati da trasmettere alla Commissione
1. Gli Stati membri trasmettono i set di dati precontrollati e i relativi metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). Per trasmettere i set di dati e i metadati alla Commissione (Eurostat) è fatto ricorso ai servizi del punto di accesso unico.
2. Quando gli Stati membri pubblicano le statistiche previste dal presente regolamento a livello nazionale prima delle scadenze stabilite per la trasmissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 7, paragrafo 5, essi le trasmettono alla Commissione (Eurostat) nel modo seguente:
a) statistiche con periodicità trimestrale e semestrale: al più tardi un giorno lavorativo dopo la data della pubblicazione nazionale;
b) statistiche con periodicità annuale: al più tardi tre giorni lavorativi dopo la data della pubblicazione nazionale;
c) statistiche con periodicità pluriennale e decennale: al più tardi sette giorni lavorativi dopo la data della pubblicazione nazionale.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat):
a) set di dati e metadati rivisti se la revisione è effettuata dopo la trasmissione iniziale dei set di dati richiesti a norma del presente regolamento;
b) set di dati e metadati rivisti per le serie storiche pertinenti se la revisione è effettuata sui set di dati che erano stati trasmessi alla Commissione (Eurostat) prima dell'applicazione del presente regolamento.
I set di dati e i metadati rivisti sono trasmessi entro i termini specificati al paragrafo 2 del presente articolo e sono integrati da relazioni sulla qualità in conformità dell'articolo 12.
Articolo 9 Fonti di dati e metodi
1. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) utilizzano una delle fonti di dati seguenti, o una loro combinazione, a condizione che consentano di produrre statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all'articolo 12:
a) fonti di dati amministrativi;
b) indagini statistiche o altre raccolte di dati statistici;
c) altre fonti, compresi i dati detenuti da privati;
d) riutilizzo dei dati ottenuti dalla condivisione dei dati tra autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat) nell'ambito del sistema statistico europeo.
2. Gli Stati membri valutano e monitorano la qualità delle loro fonti di dati, comprese quelle di dati amministrativi e altre fonti adeguate utilizzate.
3. Gli Stati membri sviluppano in modo continuo fonti e metodi innovativi e li utilizzano per migliorare le statistiche compilate a norma del presente regolamento, a condizione che consentano di produrre statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all'articolo 12.
4. Le statistiche compilate a norma del presente regolamento si basano su metodi statisticamente solidi e ben documentati, tenendo conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali quali "segni di vita", "tasso di permanenza" e altri metodi di stima su base scientifica utilizzati per enumerare la popolazione dimorante abitualmente negli Stati membri.
5. Se richiesto a fini di valutazione della qualità delle statistiche, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati della valutazione delle fonti di dati, la documentazione relativa ai metodi e i necessari chiarimenti.
Articolo 10
Accesso tempestivo ai dati amministrativi e loro riutilizzo
1. Le autorità nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti ai fini del presente regolamento consentono il riutilizzo di tali dati nei tempi e con le frequenze sufficienti a produrre e presentare statistiche entro i termini stabiliti e conformi agli specifici requisiti di qualità di cui al presente regolamento. L'accesso tempestivo ai dati amministrativi, come pure le sue modalità operative, sono oggetto degli accordi di cooperazione che devono essere conclusi tra tali autorità nazionali e le autorità statistiche nazionali.
2. Ai fini del presente regolamento è consentito alla Commissione (Eurostat), su richiesta, di accedere ai dati e metadati pertinenti e riutilizzarli a partire dalle basi dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti da organi e agenzie dell'Unione, anche a norma dei regolamenti (UE) n. 910/2014, (UE) 2018/1724, e ai dati statistici conservati nell'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), in conformità dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera inoltre con i pertinenti organi e agenzie dell'Unione nell'ottica di specificare i dati e metadati statistici personalizzati necessari, se possibile a norma del diritto dell'Unione, per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, le modalità operative per la loro trasmissione e le necessarie garanzie fisiche e logiche di accompagnamento.
Articolo 11
Elenco dei paesi e dei territori
1. Quando i set di dati contengono informazioni per paese o per territorio, gli Stati membri utilizzano disaggregazioni specifiche ai fini del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 862/2007.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano o aggiornano gli elenchi di paesi e unità territoriali che si applicano alle disaggregazioni delle statistiche compilate a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli elenchi sono specificati in conformità dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003.
3. Gli atti di esecuzione che modificano più di un terzo delle modalità di disaggregazione di paesi e territori si applicano non prima di 12 mesi dalla loro entrata in vigore.
Articolo 12
Requisiti di qualità e relazioni sulla qualità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei set di dati e dei metadati trasmessi.
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate ed efficaci al fine di:
a) attuare le norme riguardanti la base di popolazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento in modo uniforme e a prescindere dalle fonti di dati utilizzate;
b) cogliere o stimare gruppi di popolazione difficili da raggiungere;
c) verificare la completezza e l'accuratezza della popolazione coperta in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento;
d) istituire quadri che siano adeguati alle finalità del presente regolamento e dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1700;
e) evitare i possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio connessi alla libera circolazione delle persone nell'Unione, all'accesso delle persone ai servizi transfrontalieri su eventi di stato civile e ai diritti delle persone di acquistare oltre confine, possedere e utilizzare abitazioni in tutta l'Unione;
f) ridurre le asimmetrie dei flussi migratori;
g) trasmettere alla Commissione (Eurostat) tutti i dati necessari per garantire la completezza delle statistiche europee pubblicate.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), per la prima volta entro il 31 marzo 2027 e successivamente ogni anno che termina con le cifre "0, "3" o "7", una relazione sulla qualità in cui è descritta la qualità delle statistiche trasmesse e dei processi statistici relativi ai set di dati trasmessi durante il periodo, in particolare per quanto riguarda le fonti di dati e i metodi utilizzati, l'applicazione dei concetti e delle definizioni e i rispettivi possibili effetti sulla qualità delle fonti di dati selezionate, le revisioni dei dati e le loro motivazioni e impatti, i metodi di controllo della diffusione di dati statistici; occorre inoltre illustrare dettagliatamente in che modo siano stati rispettati i criteri di qualità di cui al paragrafo 2 e se le misure di cui al paragrafo 3 siano state efficaci.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un'incidenza sulla qualità delle statistiche trasmesse.
6. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle statistiche.
Articolo 13 Condivisione dei dati
1. I dati sono condivisi tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri e tra tali autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) esclusivamente al fine di elaborare e produrre le statistiche europee disciplinate dal presente regolamento e migliorare la loro qualità.
2. Nell'interesse di una condivisione sicura dei dati nell'ambito dell'SSE, sono predisposte tutte le garanzie necessarie riguardo alla protezione fisica e logica dei dati. La Commissione (Eurostat) istituisce un'infrastruttura sicura per agevolare la condivisione dei dati di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali competenti per le statistiche a norma del presente regolamento possono utilizzare l'infrastruttura sicura di condivisione dei dati ai fini specificati al paragrafo 1.
3. Quando i dati in questione sono riservati ai sensi dell'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 o sono dati personali ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, la condivisione di tali dati è consentita e può avvenire su base volontaria, a condizione che sia:
a) basata su una richiesta che motivi la necessità di condividere in dati in ogni singolo caso, in particolare per quanto riguarda le questioni di qualità da affrontare in modo specifico;
b) basata preferibilmente su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare i principi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, l'integrità e la riservatezza;
c) non pregiudichi il capitolo V del regolamento (CE) n. 223/2009.
4. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri testano e valutano tramite studi pilota l'adeguatezza delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata alla condivisione dei dati.
5. Quando gli studi pilota di cui al paragrafo 4 del presente articolo individuano soluzioni sicure ed efficaci di condivisione dei dati ai fini di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire le specifiche tecniche per la condivisione dei dati e adottare misure che garantiscano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 14
Studi pilota e di fattibilità
1. Ove necessario e opportuno ai fini del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) avvia studi pilota e di fattibilità al fine di:
a) valutare la disponibilità delle fonti di dati e la loro qualità, anche riguardo ai dati detenuti da soggetti pubblici e privati negli Stati membri e a livello dell'Unione;
b) sviluppare e valutare la fattibilità dell'attuazione di nuove tematiche, tematiche dettagliate, unità statistiche, variabili e loro disaggregazioni;
c) sviluppare nuove metodologie e tecniche statistiche per rafforzare la qualità;
d) ridurre le asimmetrie dei flussi migratori;
e) testare e valutare l'adeguatezza delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata alla condivisione sicura dei dati nell'ambito dell'SSE, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4;
2. gli Stati membri possono partecipare a tali studi ma, insieme alla Commissione (Eurostat), ne garantiscono la rappresentatività a livello di Unione.
3. I risultati dei suddetti studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione (Eurostat) elabora, in collaborazione con gli Stati membri, relazioni sui risultati di tali studi.
Articolo 15 Finanziamento
1. Può essere fornito un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:
a) lo sviluppo e l'attuazione di fonti di dati nuove o migliorate, di metodologie, della condivisione di dati, di unità e tematiche statistiche, di tematiche dettagliate, di variabili e loro disaggregazioni;
b) la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota e di fattibilità rappresentativi di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
2. Il contributo finanziario dell'Unione non può superare il 90 % dei costi ammissibili.
Articolo 16
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Allorché partecipa alle azioni finanziate a norma del presente regolamento sulla base di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e all'EPPO i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Articolo 17 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 6 e all'articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata in vigore del regolamento].
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 18 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 19 Deroghe
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere deroghe allo Stato membro della durata massima di due anni.
2. Nel concedere tali deroghe la Commissione tiene conto della comparabilità delle statistiche degli Stati membri e del calcolo tempestivo dei necessari aggregati europei rappresentativi e affidabili. Nel concedere le deroghe la Commissione garantisce inoltre che gli obblighi riguardanti statistiche, metadati e qualità di cui al presente regolamento e precedentemente oggetto del regolamento (UE) n. 1260/2013 o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007 continuino ad essere rispettati senza interruzioni.
3. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro due mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto in questione.
4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 20
Modifiche del regolamento (CE) n. 862/2007
Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:
1) il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento (CE) n. 862/2007, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche europee in materia di asilo e procedure amministrative e giudiziarie connesse alla legislazione sull'immigrazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri";
2) all'articolo 1, le lettere a) e b) sono soppresse;
3) all'articolo 2, paragrafo 1, le lettere a), b), c), f) e g) sono soppresse;
4) l'articolo 3 è soppresso;
5) è inserito il seguente articolo 9 quater:
Articolo 9 quater
Accesso tempestivo ai dati amministrativi e loro riutilizzo
1. Le autorità nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti ai fini del presente regolamento consentono il riutilizzo di tali dati nei tempi e con le frequenze sufficienti a produrre e presentare statistiche entro i termini stabiliti e conformi agli specifici requisiti di qualità di cui al presente regolamento. L'accesso tempestivo ai dati amministrativi, come pure le sue modalità operative, sono oggetto degli accordi di cooperazione che devono essere conclusi tra tali autorità nazionali e le autorità statistiche nazionali.
2. Ai fini del presente regolamento è consentito alla Commissione (Eurostat), su richiesta, di accedere ai dati e metadati pertinenti e riutilizzarli a partire dalle basi dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti da organi e agenzie dell'Unione, anche a norma dei regolamenti (UE) n. 910/2014, (UE) 2018/1724, e ai dati statistici conservati nell'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), in conformità dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera inoltre con i pertinenti organi e agenzie dell'Unione nell'ottica di specificare i dati e metadati statistici personalizzati necessari, se possibile a norma del diritto dell'Unione, per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, le modalità operative per la loro trasmissione e le necessarie garanzie fisiche e logiche di accompagnamento.";
6) è inserito il seguente articolo 10 bis:
"Articolo 10 bis Elenco dei paesi e dei territori
L'elenco dei paesi e dei territori di cui all'articolo 11 del [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il corretto riferimento al presente regolamento] si applica per la compilazione delle statistiche a norma del presente regolamento al fine di garantire la comparabilità dei dettagli specifici del paese e del territorio in tutte le statistiche europee. Gli Stati membri applicano tali elenchi per la prima volta per compilare le statistiche previste a norma del presente regolamento a partire dalle trasmissioni di dati per l'anno di riferimento 2026.".
Articolo 21 Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026, fatti salvi gli obblighi previsti in detti atti giuridici riguardanti i periodi di riferimento che precedono, del tutto o in parte, tale data.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 22
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1. Titolo della proposta/iniziativa
1.2. Settore/settori interessati
1.3. La proposta/iniziativa riguarda:
1.4. Obiettivi
1.4.3. Risultati e incidenza previsti
1.4.4. Indicatori di prestazione
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
1.7. Modalità di gestione previste
2. MISURE DI GESTIONE
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2. Sistema di gestione e di controllo
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3. Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1. Titolo della proposta/iniziativa
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013
1.2. Settore/settori interessati
3403 - Produzione di informazioni statistiche
1.3. La proposta/iniziativa riguarda:
🞎 una nuova azione
🞎 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria46
🞎 la proroga di un'azione esistente
🗷 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4. Obiettivi
L'obiettivo generale definito della presente proposta è rispondere meglio alle esigenze degli utenti, modernizzare e incrementare la pertinenza, l'armonizzazione e la coerenza delle statistiche demografiche europee.
L'obiettivo generale è suddiviso in quattro obiettivi specifici:
1) garantire statistiche europee sulla popolazione e sule abitazioni complete, coerenti e comparabili;
2) garantire statistiche tempestive e frequenti per soddisfare le esigenze degli utenti;
3) fornire statistiche sufficientemente complete in termini di tematiche pertinenti e sufficientemente dettagliate in termini di caratteristiche e disaggregazioni;
4) promuovere quadri giuridici e di raccolta dei dati che siano abbastanza flessibili da adeguare i set di dati alle mutevoli esigenze strategiche e cogliere le opportunità rappresentate da nuove fonti di dati.
1.4.3. Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
I risultati previsti sono i seguenti:
- migliore armonizzazione e comparabilità delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni grazie all'utilizzo di una base di popolazione unica e agli sviluppi delle infrastrutture statistiche;
- processi statistici integrati in cui sono evitate le duplicazioni e le ridondanze;
46 A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
- migliori risultati statistici in termini di variabili, disaggregazione e dettaglio territoriale, in linea con le esigenze strategiche e sociali attuali ed emergenti;
- statistiche più tempestive e frequenti;
- flessibilità del quadro giuridico verso nuove esigenze in materia di dati.
La proposta soddisfa gli obiettivi di semplificazione del programma REFIT, in particolare in quanto riunisce in un unico quadro normativo tre regolamenti. Consentire la condivisione di dati delle aziende con l'amministrazione pubblica ai fini delle statistiche demografiche europee non genera "oneri netti" per le aziende che sarebbero pertinenti secondo il principio "one-in, one-out" (un onere introdotto, un onere eliminato).
1.4.4. Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
Le prestazioni del nuovo quadro giuridico per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni saranno monitorate e valutate rispetto agli obiettivi specifici.
Durante la fase di attuazione del nuovo quadro giuridico la Commissione (Eurostat) continuerà ad organizzare riunioni periodiche di gruppi di esperti con gli INS partner nell'SSE per discutere e chiarire eventuali questioni che dovessero presentarsi, continuando la buona e assidua cooperazione di lunga data tra Eurostat e i suoi partner dell'SSE su questioni tecniche e statistiche. Questo include la preparazione comune e diligente degli atti di esecuzione fondamentali che disciplinano i nuovi requisiti dettagliati per i dati e i metadati statistici, che saranno al centro dell'interesse sia degli utenti che dei produttori di statistiche. La fase di attuazione si deve concludere con una prima valutazione riguardante principalmente l'attuazione, il funzionamento e gli impatti iniziali del nuovo quadro giuridico. Affinché si possano ottenere sufficienti informazioni sui risultati, la valutazione sarà effettuata entro tre- cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo quadro giuridico.
Dopo il passaggio alla fase di applicazione la Commissione (Eurostat) intende valutare il funzionamento e l'impatto della legislazione ogni cinque-sette anni.
L'elenco dei possibili indicatori chiave di prestazione figura nella Tabella 11 della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023)11).
La Commissione (Eurostat) elabora orientamenti statistici europei comuni e stabilisce requisiti per quanto riguarda le relazioni sulla qualità in merito allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche. Le relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti ad elaborare devono includere controlli specifici, pertinenti per la raccolta di dati in questione. Sarà in tal modo garantita la qualità dei dati e metadati statistici.
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
Il regolamento proposto intende istituire un nuovo quadro per la produzione di statistiche sulla popolazione, sugli aspetti demografici comprese le migrazioni, le famiglie e i nuclei familiari, e sulle abitazioni in modo integrato. Le rispettive raccolte di dati attuali con gli Stati membri saranno armonizzate, razionalizzate, accelerate ed estese per affrontare meglio le esigenze strategiche. I primi tempi di
riferimento previsti per le raccolte di dati sulla base del nuovo quadro saranno nel 2026.
Per istituire e attuare il nuovo quadro come previsto, il nuovo regolamento dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2023, affinché anche gli atti di esecuzione sulle prime raccolte di dati possano essere adottati entro la fine del 2023, ovvero almeno 12 mesi prima dell'inizio dei primi tempi di riferimento.
Le raccolte di dati e metadati delle statistiche annuali e infrannuali inizieranno nel 2026, mentre il primo tempo di riferimento per una raccolta di dati decennale analoga ad un censimento sulla base del nuovo quadro sarà nel 2031.
Secondo la proposta, infine, la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri saranno tenuti a realizzare studi pilota, se necessario e proporzionato per modernizzare ulteriormente le statistiche oggetto del regolamento (valutare l'inclusione di fonti di dati detenuti da privati e di tematiche statistiche, elaborare nuove metodologie e tecniche che comprendano il ricorso a tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata per una condivisione dei dati sicura).
I problemi individuati nella valutazione riguardano l'intera UE e sono chiaramente collegati a lacune della legislazione attuale dell'Unione. Senza un ulteriore intervento legislativo dell'UE, tali problemi persisteranno o si aggraveranno. Probabilmente la legislazione attuale dell'UE diventerà sempre meno efficace ed efficiente nel raggiungere i suoi obiettivi dato che molti Stati membri continuano a modernizzarsi a livello nazionale istituendo registri statistici della popolazione e sfruttando nuove fonti di dati. Si registrerà inoltre un ulteriore probabile riduzione della pertinenza, poiché si prevede che le statistiche a livello di UE si allontaneranno ulteriormente dalle esigenze degli utenti in termini di contenuto e di frequenza o tempestività auspicata. Senza intervento legislativo da parte dell'UE gli approcci nazionali saranno sempre più divergenti e determineranno statistiche meno comparabili, il che rischia di compromettere l'elaborazione delle politiche dell'Unione.
Il valore aggiunto di statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni complete e comparabili a livello di UE risiede innanzitutto nel loro significativo contributo a diverse esigenze istituzionali e ambiti strategici dell'UE estremamente rilevanti per molte priorità strategiche della Commissione (ad esempio Un'economia al servizio delle persone, Promozione dello stile di vita europeo, Un nuovo slancio per la democrazia europea). Le statistiche demografiche e sulla popolazione sono inoltre necessarie per il loro contributo a diversi compiti e procedure istituzionali dell'UE stabiliti dai trattati, quali le ponderazioni delle popolazioni nazionali per determinare la quota del 65% della popolazione dell'UE per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio (articolo 16 TUE), le previsioni economiche e di bilancio a lungo termine dell'UE nel quadro del semestre europeo (articolo 121, paragrafo 6, TFUE,
specificate dal regolamento (UE) n. 1175/201147) e il monitoraggio della situazione
demografica annuale dell'UE (articolo 159 TFUE).
Tali dati contribuiscono all'elaborazione delle politiche dell'UE che rientrano nell'ambito della competenza concorrente (ad es. la politica sociale; la coesione economica, sociale e territoriale; lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia) e della competenza di sostegno (ad es. salute, giovani, protezione civile e cooperazione amministrativa). Le statistiche sulla popolazione sono la struttura portante di altre statistiche europee (indagini a campione, contabilità nazionale) e vengono utilizzate per calcolare gli indicatori pro capite. Infine, le statistiche sulla popolazione e demografiche sono anche concepite per soddisfare le esigenze di molteplici utenti, per i processi decisionali a tutti i livelli nell'UE, a fini di ricerca e di informazione del grande pubblico.
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Le raccolte di dati obbligatorie con norme comuni definite sono fondamentali per garantire la completezza e la tempestività delle statistiche demografiche a livello di UE; disciplinare le raccolte di dati su base volontaria, che presentano già una complessità elevata, può determinare un aumento significativo dell'efficacia e dell'efficienza in quanto consente di creare un notevole valore aggiunto dell'UE con un limitato aumento dei costi.
Le raccolte di dati su base volontaria sono strumenti adeguati per guidare la produzione di nuove tematiche o caratteristiche e per promuovere un incremento della capacità dei sistemi statistici nazionali di fornire tali nuovi dati. Esse tendono tuttavia a perdere efficienza nel tempo perché i costi di produzione ricorrenti finiscono per impedire la creazione di un sostanziale valore aggiunto dell'UE in termini di completezza negli Stati membri.
Definizioni giuridiche poco precise delle tematiche statistiche determinano la perdita di controllo sull'armonizzazione concettuale e quindi, in ultima analisi, sulla coerenza e sulla comparabilità nel tempo. L'esempio della base di popolazione ha dimostrato come una clausola predefinita, inizialmente introdotta come eccezione di portata limitata, sia diventata una nuova norma di fatto.
Un quadro giuridico troppo rigido impedisce di mantenere la pertinenza nel tempo. Questo intervento ha perso pertinenza piuttosto velocemente fino ad ora ed aveva iniziato a perderla già durante il periodo di attuazione a causa della mancanza di meccanismi di flessibilità che consentono di adeguare le raccolte di dati alle esigenze in evoluzione o di cogliere le opportunità fornite dalla disponibilità di nuove fonti di dati.
Per quanto riguarda l'attuale quadro finanziario pluriennale, la proposta è compatibile con il programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/69048.
47 Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12).
48 Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie
Per quanto riguarda la normativa statistica UE, la proposta è compatibile con il regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee. La proposta è inoltre concepita per integrare il regolamento (UE) 2019/1700 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, completando la modernizzazione delle statistiche sociali europee.
Il fabbisogno di finanziamento della proposta sarà soddisfatto dalle rispettive decisioni di finanziamento/programmi di lavoro annuali del programma per il mercato unico e dal programma successivo che include le statistiche europee.
imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 250/0000 x (XX) x. 000/0000 (XX X 153 del 3.5.2021, pag. 1).
1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
🞎 durata limitata
– 🞎 in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
– 🞎 incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento
🗷 durata illimitata
– Attuazione con un periodo di avviamento dal 2022 al 2024,
– e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7. Modalità di gestione previste49
🗷 Gestione diretta a opera della Commissione
– 🗷 a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
– 🞎 a opera delle agenzie esecutive
🞎 Gestione concorrente con gli Stati membri
🞎 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– 🞎 a paesi terzi o organismi da questi designati;
– 🞎 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– 🞎 alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
– 🞎 agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– 🞎 a organismi di diritto pubblico;
– 🞎 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– 🞎 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– 🞎 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
49 Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/XX/xxx/xxxxxxxxx/Xxxxx/xxxxxxxxx.xxxx.
2. MISURE DI GESTIONE
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
La proposta imporrebbe agli Stati membri l'obbligo di trasmettere relazioni sulla qualità riguardanti tutti i dati e metadati raccolti a norma del regolamento ogni tre anni, a partire dal marzo 2027.
Inoltre la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, deve elaborare relazioni sui risultati di eventuali studi pilota condotti a norma del regolamento.
2.2. Sistema di gestione e di controllo
La gestione diretta a opera della Commissione è la modalità di gestione prevista per la proposta; di conseguenza i principali rischi intrinseci sono quelli connessi alla gestione di appalti e sovvenzioni.
La strategia di controllo di Eurostat si concentra sugli accordi di sovvenzione e sulle operazioni relative agli appalti. Si basa sulla valutazione dei rischi e segue i principi dell'economia, efficienza ed efficacia. La strategia di controllo i) fornisce sostegno per individuare e gestire i rischi; ii) fissa un quadro per tutti i tipi di attività di controllo sulle operazioni finanziarie all'interno di Eurostat; iii) fornisce sostegno per portare ad un livello accettabile, e mantenerlo a tale livello, il tasso di errori rilevati dai controlli ex post sugli accordi di sovvenzione; iv) aumenta l'efficienza e l'efficacia dei controlli; v) riduce l'onere amministrativo per i beneficiari e per Eurostat.
Per quanto riguarda gli appalti, i controlli preventivi (controlli ex ante) comprendono la valutazione del rischio di concentrazione per le operazioni relative agli appalti e verifiche della qualità ex post.
Per quanto riguarda le sovvenzioni, i controlli preventivi (controlli ex ante) comprendono controlli ispettivi (controlli ex post), valutazioni periodiche di importi forfettari, costi unitari o tassi forfettari e controlli ad hoc.
La Commissione (Eurostat) ha elaborato una strategia di controllo. Le misure e gli strumenti previsti da tale strategia sono pienamente applicabili alla trasmissione di statistiche di cui al regolamento proposto. La strategia ha introdotto tipologie di modifiche che possono ridurre la probabilità delle frodi e contribuire a prevenirle. Tra queste figurano: la riduzione della complessità, l'applicazione di procedure di monitoraggio con un buon rapporto costi-benefici e controlli ex ante ed ex post basati sul rischio. La strategia prevede anche misure di sensibilizzazione e iniziative di formazione in materia di prevenzione delle frodi.
La Commissione (Eurostat) ha predisposto una strategia di controllo che intende, in generale, limitare il rischio di non conformità al di sotto del criterio di rilevanza del 2%, in linea con gli obiettivi sul controllo interno e la gestione dei rischi fissati nel suo programma statistico (programma per il mercato unico nell'attuale QFP). Il 100% delle operazioni finanziarie (e di conseguenza il 100% della dotazione di bilancio) sarà sottoposto a controlli ex ante obbligatori conformemente al regolamento finanziario.
Alla luce di un'analisi annuale dei rischi saranno inoltre effettuati controlli basati su un'analisi approfondita della documentazione giustificativa. Essi possono riguardare il 4-6% della dotazione di bilancio complessiva gestita da Eurostat.
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
Il 30 ottobre 2013 Eurostat ha adottato la sua prima strategia antifrode per il periodo 2014-2017 in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) del 24 giugno 2011. L'attuale strategia antifrode copre il periodo 2021-2024.
Essa prevede tre obiettivi operativi: i) il rafforzamento delle misure antifrode esistenti; ii) una migliore integrazione delle procedure antifrode nella valutazione e nella gestione dei rischi da parte di Eurostat e nelle attività di audit, programmazione, presentazione di relazioni e monitoraggio; iii) il rafforzamento delle capacità di lotta antifrode di Eurostat e della consapevolezza del problema nel quadro della cultura antifrode della Commissione.
La strategia antifrode è accompagnata da un piano d'azione antifrode. Durante il periodo di applicazione della strategia antifrode, il monitoraggio della sua attuazione è effettuato due volte l'anno mediante relazioni presentate agli organi di gestione.
Tutti i potenziali beneficiari delle sovvenzioni sono organismi pubblici [istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali, quali definiti dal regolamento (CE) n. 223/2009]. Le sovvenzioni sono concesse senza inviti a presentare proposte. Sono attuate misure per il monitoraggio della gestione delle sovvenzioni, che tengono conto delle procedure specifiche di concessione delle sovvenzioni e comportano analisi ex ante ed ex post della gestione delle sovvenzioni.
L'uso dei costi unitari e delle somme forfettarie, conformemente all'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento finanziario, riduce sostanzialmente il rischio di errori nella gestione delle sovvenzioni e di conseguenza ne semplifica l'amministrazione.
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
• Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Contributo | |||
Numero | Diss./Non diss50. | di paesi EFTA51 | di paesi candidati52 | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario | |
BGUE-BXXXX-03-020500-C1-ESTAT | Diss. | SÌ | NO | SÌ | NO |
• Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Contributo | |||
Numero | Diss./Non diss. | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario | |
Nessuna | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO |
50 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
51 EFTA: Associazione europea di libero scambio.
52 Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
– 🞎 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
– 🗷 La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | 1 | Mercato unico, ricerca e innovazione |
DG: ESTAT | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | Anni successivi | TOTALE | ||
•Stanziamenti operativi | |||||||
Linea di bilancio53 03 02 05 | Impegni | (1a) | 3,889 | 3,191 | 1,183 | 0,000 | 8,263 |
Pagamenti | (2 a) | 1,296 | 2,360 | 2,754 | 1,853 | 8,263 | |
Linea di bilancio | Impegni | (1b) | |||||
Pagamenti | (2b) | ||||||
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici54 | |||||||
Linea di bilancio | (3) | ||||||
TOTALE stanziamenti per la DG ESTAT | Impegni | =1a+1b+3 | 3,889 | 3,191 | 1,183 | 0,000 | 8,263 |
Pagamenti | =2a+2b +3 | 1,296 | 2,360 | 2,754 | 1,853 | 8,263 |
•TOTALE stanziamenti operativi | Impegni | (4) | 3,889 | 3,191 | 1,183 | 0,000 | 8,263 |
53 Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
54 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
Pagamenti | (5) | 1,296 | 2,360 | 2,754 | 1,853 | 8,263 | |
•TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici | (6) | ||||||
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale | Impegni | =4+ 6 | 3,889 | 3,191 | 1,183 | 0,000 | 8,263 |
Pagamenti | =5+ 6 | 1,296 | 2,360 | 2,754 | 1,853 | 8,263 |
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:
•TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative) | Impegni | (4) | |||||
Pagamenti | (5) | ||||||
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative) | (6) | ||||||
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) | Impegni | =4+ 6 | 3,889 | 3,191 | 1,183 | 0,000 | 8,263 |
Pagamenti | =5+ 6 | 1,296 | 2,360 | 2,754 | 1,853 | 8,263 |
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | 7 | "Spese amministrative" |
Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.
Mio EUR (al terzo decimale)
Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | Anni successivi | TOTALE | ||
DG: ESTAT | ||||||
•Risorse umane | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 0,000 | 10,968 | |
•Altre spese amministrative | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,300 | |
TOTALE DG ESTAT | 3,756 | 3,756 | 3,756 | 0,000 | 11,268 |
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale | (Totale impegni = Totale pagamenti) | 3,756 | 3,756 | 3,756 | 0,000 | 11,268 |
Mio EUR (al terzo decimale)
Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | Anni successivi | TOTALE | ||
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale | Impegni | 7,645 | 6,947 | 4,939 | 0,000 | 19,531 |
Pagamenti | 5,052 | 6,116 | 6,510 | 1,853 | 19,531 |
3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩ | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | TOTALE | ||||||
RISULTATI | ||||||||||
Tipo55 | Costo medio | N. | Costo | N. | Costo | N. | Costo | N. totale | Costo totale | |
OBIETTIVO SPECIFICO 156 | Garantire statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni complete, coerenti e comparabili | |||||||||
- Statistiche | 0,542 | 0,713 | 0,713 | 0,201 | 1,627 | |||||
- Infrastruttura per la condivisione | 0,235 | 0,700 | 0,002 | 0,002 | 0,704 | |||||
Totale parziale obiettivo specifico 1 | 1,413 | 0,715 | 0,203 | 2,331 | ||||||
OBIETTIVO SPECIFICO 2 | Garantire statistiche tempestive e frequenti per soddisfare le esigenze degli utenti | |||||||||
- Statistiche | 0,542 | 0,713 | 0,713 | 0,201 | 1,627 | |||||
Totale parziale obiettivo specifico 2 | 0,713 | 0,713 | 0,201 | 1,627 | ||||||
OBIETTIVO SPECIFICO 3 | Fornire statistiche sufficientemente complete in termini di tematiche pertinenti e sufficientemente dettagliate in termini di caratteristiche e disaggregazioni | |||||||||
- Statistiche | 0,638 | 0,809 | 0,809 | 0,297 | 1,915 | |||||
Totale parziale obiettivo specifico 3 | 0,809 | 0,809 | 0,297 | 1,915 | ||||||
OBIETTIVO SPECIFICO 4 | Promuovere quadri giuridici e di raccolta dei dati che siano abbastanza flessibili da adeguare i set di dati alle mutevoli esigenze strategiche e cogliere le opportunità rappresentate da nuove fonti di dati. |
55 I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
56 Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
- Studi pilota | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,864 | |||||
- Nuove fonti di dati, metodologia | 0,509 | 0,665 | 0,665 | 0,196 | 1,526 | |||||
Totale parziale obiettivo specifico 4 | 0,953 | 0,953 | 0,483 | 2,389 | ||||||
TOTALE | 3,889 | 3,191 | 1,183 | 8,263 |
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
– 🞎 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
– 🗷 La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | TOTALE |
RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale | ||||
Risorse umane | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 10,968 |
Altre spese amministrative | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,300 |
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale | 3,756 | 3,756 | 3,756 | 11,268 |
Esclusa la RUBRICA 757 del quadro finanziario pluriennale | ||||
Risorse umane | ||||
Altre spese amministrative | ||||
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
TOTALE | 3,756 | 3,756 | 3,756 | 11,268 |
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
57 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane
– 🞎 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
– 🗷 La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | ||
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) | ||||
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione) | 20 | 20 | 20 | |
20 01 02 03 (delegazioni) | ||||
01 01 01 01 (ricerca indiretta) | ||||
01 01 01 11 (ricerca diretta) | ||||
Altre linee di bilancio (specificare) | ||||
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)58 | ||||
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale) | 6 | 6 | 6 | |
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni) | ||||
XX 01 xx yy zz 59 | - in sede | |||
- nelle delegazioni | ||||
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta) | ||||
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta) | ||||
Altre linee di bilancio (specificare) | ||||
TOTALE | 26 | 26 | 26 |
03 è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei | Attività metodologica per la solida attuazione dei concetti, delle definizioni e dei metodi statistici Attività di produzione di dati per la ricezione, il trattamento, la convalida e la pubblicazione dei dati e metadati Analisi dei dati, pubblicazioni e sostegno agli utenti Cooperazione statistica in ambito normativo Cooperazione internazionale su questioni statistiche |
Personale esterno | TI e altre attività tecniche di sostegno alla produzione e all'analisi dei dati |
58 AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
59 Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
– 🗷 può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.
Il fabbisogno di finanziamento sarà soddisfatto da stanziamenti del programma per il mercato unico, come previsto dalla programmazione finanziaria del QFP 2021-2027.
– 🞎 comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.
– 🞎 comporta una revisione del QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
– 🗷 non prevede cofinanziamenti da terzi
– 🞎 prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
Anno N60 | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | Totale | |||
Specificare l'organismo di cofinanziamento | ||||||||
TOTALE stanziamenti cofinanziati |
60 L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
3.3. Incidenza prevista sulle entrate
– 🗷 La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
– 🞎 La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
– 🞎 sulle risorse proprie
– 🞎 su altre entrate
– indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche 🞎
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea | di | bilancio | delle | Stanziamenti disponibili per | Incidenza della proposta/iniziativa61 | ||||||
entrate: | l'esercizio in corso | Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | |||||
Articolo …………. |
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).
61 Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.