AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI ASSOCIAZIONE AITF PROMETEO
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI |
| ASSOCIAZIONE AITF PROMETEO |
Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e la Prometeo Associazione Italiana Trapianti di Fegato e altri organi ODV per lo svolgimento di attività amministrative e di informazione ai trapiantati e trapiantandi presso l’Ambulatorio di Epatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
TRA
L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari (di seguito denominata AOU), con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxx, 00, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario f.f.,
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la medesima
e
La Prometeo Associazione Italiana Trapianti di Fegato e altri organi ODV (di seguito denominata Prometeo A.I.T.F. ODV), con sede legale in Selargiusi, Via Montanaru , 105 codice fiscale 92122720920, in persona del suo Presidente e rappresentante legale, il Signor Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Cagliari, il 02.03.1950 e residente a Xxxxxxxxxx Xxx X. X. Xxxxxxx, 00 codice fiscale RGLGPP50CO213354J.
PREMESSO CHE
- che con la Legge 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato), lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti locali;
- che in osservanza della suddetta legge, la Regione Sardegna ha promulgato la "Legge Regionale sul Volontariato" n. 39 del 13.09.1993, che all'art.13 regola le convenzioni tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di volontariato;
- che le predette leggi prevedono che le Organizzazioni di Volontariato possano svolgere attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, prevedendo altresì che tra le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione;
- che l'Associazione Prometeo A.I.T.F. ODV è iscritta dal 15.09.2003 al n.1210 del Registro Generale del Volontariato, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale e dispone del personale necessario e adeguato per lo svolgimento della collaborazione qui regolamentata;
- che con nota Prot. 11250 del 25.06.2021, l'Associazione Prometeo A.I.T.F. ODV ha manifestato l’interesse per mettere a disposizione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, una risorsa che svolga oltre che mansioni amministrative, attività di supporto per fornire informazioni e sostegno ai pazienti trapiantati e trapiantandi di fegato presso l’ambulatorio di Epatologia afferente alla SC di Medicina Interna;
- che con nota a mezzo mail del 28.06.2021 il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx che coordina il predetto ambulatorio ha espresso parere favorevole alla stipula di apposita Convenzione;
- che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, riconoscendo il valore dell'opera di volontariato rivolta al sostegno di chi si trova in una condizione di particolare fragilità intende disciplinare l'attività dall'Associazione presso l’ambulatorio di Epatologia stipulando la presente convenzione.
- che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con Deliberazione n. 407 del 30.05.2018 ha approvato il Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato per la frequenza nelle strutture.
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
L'Associazione Prometeo A.I.T.F. ODV si impegna a mettere a disposizione n. 1 volontario che, a decorrere dal mese di Settembre 2021, in affiancamento al Coordinamento provinciale dell’Associazione svolga attività amministrative nonché attività di informazione ai trapiantati e trapiantandi, a supporto delle attività svolte presso l’ambulatorio di Epatologia dell’Azienda.
Art. 2 Modalità
Il volontario messo a disposizione dall'Associazione Prometeo A.I.T.F. ODV deve agire nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttore della Struttura e nel pieno rispetto delle volontà dei pazienti; Dovrà rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo la vigente normativa in materia e nel rispetto delle direttive aziendali. Si impegna, inoltre, affinchè i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.
Art. 3
Obblighi dell’Associazione
Le attività devono essere esclusivamente di carattere non sanitario, morale, sociale (complementari alle attività di carattere sanitario e sociosanitario). L’Associazione si impegna a garantire durante lo svolgimento dell’attività di cui alla presente convenzione a non ostacolare la normale attività istituzionale, deve garantire il rispetto, la dignità e la volontà di tutti i soggetti con cui viene in contatto, deve altresì agire nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttore della Struttura dove opera.
L’Associazione deve garantire una formazione costante a favore dei volontari che prestano l’attività presso le strutture dell’Azienda, condizione indispensabile al fine di poter permettere l’ingresso e l’operatività dei volontari all’interno della Struttura. La tutela dei volontari, disciplinata dall’art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs n. 81/08, deve essere garantita dall’Associazione di appartenenza che si impegna a sottoporre i volontari a formazione, qualificazione ed aggiornamento e ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la buona salute dei propri aderenti.
Il volontario deve essere immediatamente riconoscibile dal resto del personale, deve avere un abbigliamento consono ed esibire apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dall’Associazione che contenga la denominazione dell’Organizzazione con la dicitura “volontario”, il cognome, il nome il numero identificativo. Sarà cura dell’Associazione verificare che alla data di inizio del rapporto di lavoro la risorsa abbia effettuato la vaccinazione completa contro il Covid19. Tutte le spese di retribuzione e assicurazione sono a totale carico dell’Associazione senza alcun costo aggiuntivo per l’Azienda Ospedaliero Universitaria. L’Associazione dovrà comunicare e trasmettere alla S.C. Affari Generali, Convenzione e Rapporti con l’Università copia della relativa polizza assicurativa del personale volontario che andrà a svolgere attività presso l’ambulatorio di Epatologia dell’AOU di Sassari.
Tutti i volontari autorizzati a prestare la loro attività presso le Strutture aziendali sono obbligati a sottoscrivere per presa visione ed accettazione il Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 407 del 30.05.2018, prendere visione del DUVRI e del PEI (sito aziendale AOU).
Art. 4
Obblighi AOU di Sassari
L’AOU si impegna a promuovere le condizioni per una proficua collaborazione tra personale ospedaliero e volontari, favorendo incontri utili all’integrazione delle rispettive competenze e conoscenze professionali, segnalando ai pazienti e agli utenti la presenza dei volontari e le attività svolte. Il Direttore della Struttura, il coordinatore infermieristico o persona delegata devono informare i volontari della presenza di pazienti trattati con materiale radioattivo e o sottoposti ad isolamento nonché fornire adeguate indicazioni comportamentali.
Art. 5 Durata e Recesso
Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità per n. 3 annualità.
La Convenzione potrà essere espressamente rinnovata previo accordo delle parti. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di trenta giorni notificata con raccomandata A/R o a mezzo PEC.
Art. 6 Privacy
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e le Organizzazioni di Volontariato garantiscono reciprocamente l’osservanza di quanto sancito dalla normativa della privacy di cui al Regolamento Europeo N. 679/2016 attualmente in vigore. I volontari che prestano la propria opera all’interno delle strutture della Azienda sono designati dall’Associazione di appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite. È fatto esplicito divieto ai volontari di accedere, a qualsiasi titolo, alla documentazione sanitaria dei pazienti. In ogni caso, l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.
ART. 7
Foro
Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.
Art. 8 Disposizioni Finali
Il presente atto, composto da 4 pagine, viene redatto in unico originale, agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura della parte interessata in base all’art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131 e successive modifiche ed integrazioni.
Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile, ai Regolamenti/Protocolli aziendali.
Letto, approvato e sottoscritto in in data
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Il Commissario Straordinario f.f. (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx)
ASSOCIAZIONE PROMETEO A.I.T.F. ODV