ACCORDO QUADRO
REP. 41/19
ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI SISTEMA RIS PACS DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
XX.XX.XX S.P.A.
~ ATI
AGFA GEVAERT S.P.A./CSA S.C.P.A.
ACCORDO QUADRO
FORNITURA DI SISTEMA RIS PACS DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE CAMPANIA (CIG N. 75519355E8)
L’anno duemiladiciannove, il giorno 09 del mese di Dicembre presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola F9 - Complesso Esedra, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Salerno il 08/06/1968, C.F. PST GLC 68H08H703H giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 27/12/2018
E
ATI AGFA GEVAERT S.p.A. (mandataria) – CSA S.c.p.A. (mandante), in seguito denominata “impresa”, AGFA GEVAERT S.p.A., con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) alla via Gorki n. 69, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero REA 114409, C.F./P.IVA 00873670152, Azienda Capogruppo in Associazione Temporanea di Imprese in seguito denominata “ATI” con la ditta CSA S.c.p.A. con sede legale in Roma alla via della Minerva n. 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero REA 1137141, C.F./P.IVA 09065821002, giusta atto per Notar dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx di Milano del 14/05/2019, Rep. 30.650, Racc. 13.965 e registrato presso l’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx 0 il 14/05/2019 al numero 18.982 serie 1T, rappresentata ai fini del presente atto dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Milano il 23/01/1978,
C.F. PLTNDR78A23F205T in qualità di Procuratore (giusta procura per Notar dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx di Milano del 10/04/2019, Rep. 30.557, Racc. 13906) e rappresentante della mandataria (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata Xx.Xx.Xx. S.p.A. con sede in Napoli al Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X0;
b) che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all’art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
c) che la Regione Campania, con delibera n. 460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
d) che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza
ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
e) che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (…) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (…)”;
f) che, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania - [così come modificato dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, poi sostituito dall'art. 1, comma 229, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lettera e), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2012, n. 41, e dall'art. 1, comma 28, L.R. 7 agosto 2014, n. 16] - la Xx.Xx.Xx. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE - Codice degli Appalti) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
g) che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (…)” all’art. 1, co. 2, stabilisce quanto segue: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto- legge n. 66 del
2014”;
h) che con delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, Xx.Xx.Xx. è stata iscritta per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66/14;
i) che in esecuzione di quanto precede, Xx.Xx.Xx. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con determinazione del Direttore Generale n. 133 del 28/06/2018 una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, a condizioni non tutte fissate, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento della fornitura del Sistema RIS PACS destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Campania, sul quale basare gli Appalti Specifici che ciascuna Amministrazione potrà aggiudicare per tutta la durata di detto Accordo Quadro;
j) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta con determinazione del Direttore Generale n. 76 del 23/04/2019 e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi riportati e a quanto stabilito nei successivi Appalti specifici;
k) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina da applicare ai contratti specifici stipulati a seguito di espletamento dei singoli Appalti Specifici nei quali verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, e, ove previste, ulteriori condizioni di espletamento della fornitura;
l) che i singoli Contratti Specifici verranno conclusi a tutti gli effetti tra l’Amministrazione ed il Fornitore risultato aggiudicatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente
Accordo Quadro e relativi Allegati e nel Capitolato, nonché nella Richiesta di offerta dell’Appalto
Specifico;
m) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
n) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
o) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro.
p) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 – Definizioni
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., da una parte, ed i Fornitori, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Amministrazione: le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Regione Campania-che sulla base della normativa vigente - sono legittimate ad utilizzare il presente Accordo Quadro nel periodo di sua validità ed efficacia e che possono pertanto aggiudicare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
c) Fornitore o Fornitore AQ: l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in caso di partecipazione ad appalti specifici, a quanto stabilito nei singoli confronti competitivi per l’aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici;
d) Fornitore AS: l'aggiudicatario (l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese) dei singoli Appalti Specifici scaturenti dalla procedura di cui in premessa, e che conseguentemente sottoscriverà il corrispondente Contratto Specifico;
e) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che ha disciplinato le prestazioni oggetto della procedura aperta di cui in premessa;
f) Disciplinare di gara: il documento allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, contenente altresì le condizioni e le modalità per la conclusione degli Appalti Specifici;
g) Appalto/i Specifico/i: ciascuna procedura indetta dall’Amministrazione per la selezione, mediante rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro, del soggetto al quale affidare la fornitura oggetto dell’Accordo in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell’Accordo Quadro e nella successiva Richiesta di Offerta;
h) Richiesta di Xxxxxxx: l’atto di avvio della procedura di confronto competitivo che verrà inviato dall’Amministrazione ai Fornitori, contenete le regole, ove non già stabilite nel disciplinare di gara dell’Accordo Quadro, per l’aggiudicazione di un Appalto Specifico;
i) Contratto Specifico: il contratto stipulato dall’Amministrazione con l’aggiudicatario dell’Appalto
Specifico.
ARTICOLO 2 – Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Disciplinare di gara) e suoi allegati, l’Allegato “C” (Offerta economica di ciascun Fornitore). Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto del presente documento e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione degli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti Specifici, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta di offerta e suoi allegati purché non in contrasto con i predetti documenti.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti Specifici sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti Specifici, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 3 – Oggetto dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa a condizioni e modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione di prestazioni oggetto dei singoli Contratti Specifici.
Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici degli Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna a fornire, ove richiesto dalle singole amministrazioni, in caso di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi, le seguenti prestazioni:
a) la fornitura del Sistema RIS PACS destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Campania aventi le caratteristiche tecnico/funzionali di cui alle specifiche tecniche definite nel Capitolato Tecnico e quelle contenute in Offerta Tecnica;
b) l’esecuzione dei servizi connessi alla fornitura, così come definiti nel Capitolato Tecnico.
In esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere indetti Appalti Specifici per un valore presunto complessivo pari a € 82.320.000,00 nel periodo di vigenza.
Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto valore complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare
il predetto valore complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n.
50/2016.
Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, come eventualmente prorogato, il valore degli Appalti Specifici affidati dalle Amministrazioni ecceda del 20% il valore massimo dell'Accordo Quadro, Xx.Xx.Xx. considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici.
Al fine di aggiudicare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono secondo le modalità definite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella successiva Richiesta di offerta.
ARTICOLO 4 – Oggetto degli Appalti Specifici
Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella successiva Richiesta di offerta.
Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati l’Amministrazione:
• determinerà la fornitura ed i servizi oggetto dell’Appalto specifico;
• dovrà, laddove necessario, predisporre il documento dei rischi da interferenza;
• prevedrà la cauzione provvisoria, ai sensi dell’art.93 del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’Amministrazione, commisurata al valore dell’Appalto Specifico;
• prevedrà la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’Amministrazione, commisurata al valore di aggiudicazione dell’Appalto Specifico;
• potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso dell’appalto specifico aggiuntive rispetto a quelle già previste nell’Accordo Quadro;
• regolamenterà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
• prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
• potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
• prevedrà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
• stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
• prevedrà l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all’appaltatore;
• potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
• potrà apportare, nel corso dell’esecuzione contrattuale, modifiche al Contratto specifico nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice
Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento della indizione dell’Appalto Specifico, alla comunicazione a Xx.Xx.Xx. del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
Per la procedura di confronto competitivo tra i Fornitori, l’Amministrazione utilizzerà la piattaforma telematica, messa a disposizione da Xx.Xx.Xx. Spa.
ARTICOLO 5 – Durata dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del valore massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
La predetta durata originaria dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Xx.Xx.Xx. S.p.A., da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno
avviare i singoli Appalti Specifici mediante invito ai Fornitori della Richiesta di Offerta;
Anche in seguito alla sua scadenza, l’Accordo Quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la
regolamentazione del/i Contratto/i Specifico/i.
Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto Specifici ha una durata pari a 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del Collaudo;
La durata dei singoli contratti Specifici potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice (proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
ARTICOLO 6 – Xxxxxx, corrispettivi e fatturazione degli Appalti Specifici
I prezzi stabiliti nell’offerta economica, di cui all’Allegato “C” del presente atto, rappresentano un vincolo per i Fornitori offerenti nell’Appalto Specifico; in particolare, in ciascun Appalto Specifico ogni singolo Fornitore dovrà formulare prezzi unitari in euro non superiori ai prezzi unitari risultanti dal ribasso offerto per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro in relazione alle forniture/servizi oggetto del presente Accordo quadro.
Ciascun Fornitore, inoltre, in ogni singolo Appalto Specifico dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche
tecniche (minime e migliorative) offerte per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che:
- offrano anche solo un prezzo in euro unitario superiore al prezzo unitario risultante dal ribasso offerto per
l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro
- prestino forniture/servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, ivi compreso il D.Lgs. n. 231/2002, e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del singolo Contratto Specifico, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Ciascuna fattura relativa ai corrispettivi dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione: i) il riferimento all’Accordo Quadro; ii) il riferimento al singolo Appalto Specifico cui si riferisce; nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell’Accordo Quadro.
Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle forniture e dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.
Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Specifici e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
La remunerazione del Fornitore avverrà secondo le modalità descritte all’art. 14 del Capitolato Tecnico
ARTICOLO 7 – Obbligazioni generali del Fornitore
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura delle apparecchiature e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e, in caso di aggiudicazione degli Appalti specifici, nei Contratti Specifici.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e relativo Allegato ed eventualmente migliorate in offerta e quant’altro stabilito nei Contratti specifici; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti specifici, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti specifici secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro e negli stessi contratti specifici;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e
l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Specifici;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
3. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
4. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti specifici.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni.
6. Le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all’Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all’Amministrazione Contraente interessata.
ARTICOLO 8 – Obbligazioni specifiche del Fornitore
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.
In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
A. comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o
integrazione relativa al possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara;
B. comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 106
del D.Lgs. n. 50/2016.
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
ARTICOLO 9 – Verifiche e monitoraggio
Con riferimento al singolo Contratto Specifico, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei beni e servizi oggetto dell’Appalto Specifico; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici.
La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC.
Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni e servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’Offerta Tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
Nel caso di esito negativo della verifica di conformità effettuata in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
Le Amministrazioni Contraenti e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare
unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di inadempimenti contrattuali che abbiano determinato l’applicazione di penali, le Amministrazioni dovranno dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui agli articoli successivi.
La Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, eseguirà per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei
relativi Appalti Specifici le attività di monitoraggio come previste all’art.15 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 10- Penali
Il criterio di calcolo delle penali è definito dall’articolo 16 “livelli di servizio e penali” del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, per quanto di rispettiva competenza, dalla Xx.Xx.Xx. Spa e dall’Amministrazione aggiudicatrice del singolo appalto; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno ed essere comunicati per conoscenza alla Xx.Xx.Xx. Spa.
In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e/o nel Contratto specifico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Xx.Xx.Xx. S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e/o ai Contratti specifici con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro e dal Contratto specifico.
Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto Specifico; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 11 - Cauzione
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro 16.800,00.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte di Xx.Xx.Xx. Spa e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nell’Accordo Quadro secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, del valore massimo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a
garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di Offerta.
ARTICOLO 12 - Risoluzione
In ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l’Accordo Quadro, nei seguenti casi:
a) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
c) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
g) applicazione di un numero di penali da parte delle Amministrazioni contraenti, di cui all’art.16 del
Capitolato Tecnico, complessivamente superiore a 5 riguardanti almeno 2 Contratti specifici;
h) nei casi di cui agli articoli 6 (Prezzi, corrispettivi e fatturazione), 9 (Verifiche e monitoraggio), 15 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del contratto), 19 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 26 (Prescrizioni relative al subappalto) del presente atto;
i) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del d.P.R. n. 445/00, fatto
salvo le ipotesi di irregolarità previste dall’art. 71 co.3 del medesimo d.P.R. n. 445/2000;
j) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che
impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, Xx.Xx.Xx S.p.A. risolverà l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
Le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli Contratti Specifici, oltre alle ulteriori ipotesi specificatamente definite dalle stesse amministrazioni, nel caso di applicazioni di penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nel caso in cui le Amministrazioni Contraenti accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con i singoli Contratti Specifici tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le stesse formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei Contratti
Specifici, di incamerare le rispettive garanzie ove esse non siano state ancora restituite ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dei singoli Contratti Specifici, le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere i singoli Contratti Specifici, fermo restando il pagamento delle penali.
In entrambi i casi di cui ai punti precedenti, le Amministrazioni dovranno dare comunicazione a Xx.Xx.Xx.
S.p.A. per gli adempimenti conseguenti.
La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Specifici a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. Peraltro, in caso di risoluzione di due Contratti Specifici, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà risolvere il presente Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici.
In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratti Specifici, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
ARTICOLO 13 - Recesso
Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Specifico.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti specifici, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Specifici, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto specifico, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa
di recesso dei singoli Contratti Specifici, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in
ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
ARTICOLO 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.
Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n.
50/2016 in caso di subappalto.
ARTICOLO 15 – Riservatezza
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)
ARTICOLO 16 – Responsabile del Servizio
Il Fornitore nomina il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx quale Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della Xx.Xx.Xx. S.p.A. per l’esecuzione del presente Accordo Quadro, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore, può coincidere con il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione, per quanto di propria competenza, e quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo diversamente stabilito nell’Appalto Specifico.
Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Xx.Xx.Xx. S.p.A. e all’Amministrazione, qualora esso coincida con il referente responsabile.
La Xx.Xx.Xx. Spa nomina come Responsabile per la gestione dell’Accordo Quadro l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 17 – Divieto di cessione del contratto
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro e i singoli Contratti Specifici, a pena di nullità della cessione medesima.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed i singoli Contratti Specifici.
ARTICOLO 18 – Costi della Sicurezza
L’Amministrazione, con la Richiesta d’offerta, provvederà, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a valutare i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.
L’Amministrazione dovrà indicare nell’Appalto Specifico i costi da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
ARTICOLO 19 – Brevetti industriali e diritti d’autore
Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e la Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Specifici, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
ARTICOLO 20– Fuori Produzione
Il Fornitore potrà non fornire una apparecchiatura o una componente opzionale offerte ed oggetto dell’Accordo Quadro, solo ed esclusivamente in caso di “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.:
a. dichiarazione di “fuori produzione” del produttore, nonché b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. una apparecchiatura o una componente opzionale alternativa a quella dichiarata “fuori produzione” che possieda almeno le stesse caratteristiche funzionali e di certificazione di quella “fuori produzione”, il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per l’apparecchiatura o la componente opzionale sostituita.
All’esito positivo della verifica di detta documentazione da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima Xx.Xx.Xx.
S.p.A. ha la facoltà di esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura e/o della componente opzionale dichiarata “fuori produzione”, sostituendola con altro con funzionalità (minime e migliorative)
almeno pari a quella sostituita. In caso di esito negativo della verifica di cui sopra, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro.
Si precisa che la verifica delle caratteristiche dell’apparecchiatura o della componente opzionale proposta dal Fornitore in sostituzione potrà essere effettuata dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e, comunque, l’accettazione della medesima è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest’ultima.
In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire una apparecchiatura o una componente opzionale oggetto dell’Accordo Quadro a causa della messa fuori produzione della stessa, Xx.Xx.Xx. S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
ARTICOLO 21 – Evoluzione tecnologica
Il Fornitore si impegna ad informare la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni sulla evoluzione tecnologica delle apparecchiature e software e componenti opzionali oggetto dell’Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura e/o componente offerta con almeno quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
Il Fornitore, inoltre, si impegna a garantire, previa verifica e autorizzazione da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le
Amministrazioni di riferimento, a titolo non oneroso e per l’intero periodo contrattuale, la propria disponibilità:
• alla fornitura delle apparecchiature all’ultima release software e hardware disponibile, nel caso di nuove installazioni;
• all’aggiornamento software delle apparecchiature all’ultima release disponibile, nel caso di tecnologie già
installate presso il domicilio dei pazienti.
ARTICOLO 22 – Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
ARTICOLO 23 – Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Xx.Xx.Xx. S.p.A. tratta i dati relativi all’Accordo Quadro ed all’esecuzione dello stesso nonché dei singoli Contratti Specifici in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all’Accordo Quadro mediante il lancio di un Appalto Specifico, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Xx.Xx.Xx.
S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici. Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In
particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
ARTICOLO 24 –Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore, aggiudicatario del singolo Appalto specifico, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti Specifici nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché delle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
In ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
ARTICOLO 25 –Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l’impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
1. L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore
delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da
parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
ARTICOLO 26 – Prescrizioni relative al subappalto
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
1) in sede di offerta per l’Appalto Specifico, il Fornitore concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che
intende subappaltare;
2) dopo la stipula del Contratto Specifico, il Fornitore deve depositare presso la singola Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione in formato elettronico dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Nel caso in cui l’aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio; iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
Per le prestazioni affidate in subappalto:
A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell’Appalto Specifico, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell’Accordo Quadro;
B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare alla singola Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Accordo Quadro.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Xx.Xx.Xx. Spa e l’Amministrazione contraente possono risolvere l’Accordo Quadro e il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
La Xx.Xx.Xx. Spa o l’Amministrazione Contraente provvederanno a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.
ARTICOLO 27 – Xxxxx e responsabilità civile
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ARTICOLO 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla
normativa vigente relative all’imposta di bollo.
Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17- ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 29 – Trasparenza
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Xx.Xx.Xx S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
ARTICOLO 30 – Clausola finale
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Specifici non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Specifici (o di parte di essi) da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti Specifici e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti Specifici, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
Il Direttore Generale
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx) X.xx digitalmente
ATI AGFA GEVAERT S.p.A./CSA S.c.p.a.
Il Procuratore della Mandataria (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
X.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell’Accordo Quadro e degli Appalti specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 9 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 10 (Penali), Articolo 11 (Cauzione), Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 13 (Recesso); Articolo 14 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 15 (Riservatezza); Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati personali); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 30 (Clausola finale).
ATI AGFA GEVAERT S.p.A./CSA S.c.p.a.
Il Procuratore della Mandataria (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
X.xx digitalmente
Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
Accordo Quadro per la fornitura di
SISTEMA RIS PACS
destinato alle Aziende Sanitarie della
REGIONE CAMPANIA CIG. 75519355E8
CAPITOLATO TECNICO
Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
Sommario
Art. 1 - Definizioni ed Acronimi 4
Art. 2 - Normativa di riferimento 5
2.1 Regolamenti regionali 5
2.2 Regolamenti nazionali 6
2.3 Norme Internazionali 7
2.4 Standard di riferimento e linee guida 7
Art. 3 - Introduzione 8
Art. 4 - Oggetto 9
Art. 5 - Condizioni di fornitura 11
5.1 Requisiti Generali Software 13
5.2 Interfaccia ed Interazione Utente 14
5.3 Firma Digitale 15
Art. 6 - Sistema Applicativo 15
6.1 Infrastruttura Cloud 16
6.2 Sistema RIS 18
6.2.1 Prenotazione esame 18
6.2.2 Accettazione 18
6.2.3 Esecuzione esame 19
6.2.4 Refertazione 20
6.3 Sistema PACS 21
6.3.1 Specifiche tecniche 23
6.3.2 Archiviazione 24
6.3.3 Refertazione 25
6.3.4 Distribuzione delle immagini ai reparti 26
6.4 Integrazione RIS PACS 26
6.5 Postazioni utente - Workstation 28
6.5.1 Workstation integrate RIS/PACS (3Mpx) 29
6.5.2 Workstation integrate RIS/PACS (5 Mpx) 30
6.5.3 Workstation PACS (3Mpx) 30
6.5.4 Workstation PACS (5Mpx) 31
6.6 Robot CD/DVD 31
Art. 7 Servizi di supporto specialistico 33
Art. 8 - Fase di avvio dell’appalto ed installazione 36
8.1 Ordinativo di fornitura 36
8.2 Fase propedeutica all’avvio dell’appalto 36
8.3 Periodo di prova e collaudo 37
Art. 9 - Formazione del personale 39
Art. 10 - Servizio di garanzia ed assistenza 40
10.1 Garanzia 40
10.2 Assistenza applicativa, assistenza tecnica e manutenzione 41
10.2.1 Manutenzione preventiva 42
10.2.2 Manutenzione correttiva 43
10.2.3 Risoluzione dei guasti con esclusione del Disaster Recovery 44
10.2.4 Rapporto di lavoro (RIT) 45
Art. 11 – Aggiornamento normativo e tecnologico 46
Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
11.1 Aggiornamento normativo 46
11.2 Aggiornamento tecnologico 47
Art. 12 – Fuori produzione 48
Art. 13 - Servizi/forniture oggetto dei singoli appalti specifici 48
13.1 Fornitura Sistema RIS 49
13.2 Integrazioni con l’infrastruttura di rete pre-esistente e/o connettività 49
13.3 Strumenti avanzati di identificazione e firma 49
13.4 Migrazione dei dati pre-esistenti 49
13.5 Interoperabilità e/o integrazioni con i Sistemi Informativi in uso 50
13.6 Servizi di supporto specialistico 50
13.7 Formazione del personale aggiuntiva 50
13.8 Postazioni utente - Workstation 50
Art. 00 - Xxxxxx 00
Art. 15 – Monitoraggio 54
Art. 16 - Livelli di servizio e penali 54
Art. 17 - Forza maggiore 61
Allegati 62
Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
Art. 1 - Definizioni ed Acronimi
❒ Apparecchiature: si intendono i prodotti rientranti nella classe delle Tecnologie Biomediche: “L’insieme dei prodotti e dei dispositivi medici che afferiscono al settore della sanità ad eccezione dei farmaci; le apparecchiature biomediche costituiscono un sottoinsieme di tale comparto con riferimento alla sola strumentazione” (Ministero della Salute).
❒ Sistema: l'unità fisica e funzionale, costituita da più parti o sottosistemi interagenti tra loro e con altri
sistemi, che formano un tutt’uno in cui ogni parte dà il proprio contributo per una finalità comune.
❒ Accessorio: un prodotto che è destinato dal fabbricante a essere utilizzato con uno o più dispositivi specifici al fine di completarne la funzionalità e pertanto per permettere che questi ultimi siano impiegati conformemente alla loro destinazione d'uso.
❒ Fascicolo Macchina: deve essere costituito, mantenuto ed aggiornato, per ciascun sistema, il fascicolo macchina su supporto digitale. Il fascicolo macchina deve contenere la documentazione sotto elencata, ove applicabile:
- Rapporto di consegna/accettazione;
- Certificato di collaudo;
- Dichiarazione di conformità alle Direttive CE applicabili;
- Manuale d’uso (in lingua italiana);
- Manuale di service (in lingua di uno Stato della Comunità Europea);
- Chiavi hardware e software nella configurazione fornita;
- Richiesta di intervento;
- Rapporto di lavoro (manutenzione Preventiva, Correttiva e Straordinaria);
- Verbale di controllo funzionale e prestazionale;
- Verbale di dismissione.
❒ Rappresentante/i del Fornitore per collaudo: personale deputato a sottoscrivere i verbali di collaudo indicato dall’Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascun collaudo a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
❒ Rappresentante/i del Fornitore per formazione: personale deputato alla formazione indicato dall’Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascuna attività di formazione a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
❒ Fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’imballaggio e dell’etichettatura di un dispositivo in vista dell’immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto.
❒ RIS: Radiology Information System.
❒ PACS: Picture Archiving and Communication System.
❒ IHE: Integrating the Healthcare Enterprise.
❒ HL7: Health Level Seven
❒ CDA2 - Clinical Document Architecture: L’HL7 Clinical Document Architecture Release 2 (CDA2) è uno standard HL7. Parte della Versione 3 dello standard basato su XML ed ha lo scopo di specificare le codifiche, la struttura e la semantica di documenti clinici scambiabili elettronicamente;
❒ CLOUD: un paradigma di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso Internet a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili sistemi di archiviazione e disaster recovery accessibili in rete TCP/IP;
❒ DICOM - Digital Imaging Communication in Medicine: standard che definisce i criteri per la comunicazione, la visualizzazione, l'archiviazione e la stampa di informazioni di tipo biomedico quali ad esempio immagini radiologiche;
❒ Esame: nel presente Capitolato Tecnico si intende per esame qualsiasi immagine e/o video prodotti da una modalità diagnostica associata ad un paziente.
❒ Esame prodotto: nel presente Capitolato Tecnico si intende l’esame firmato digitalmente.
Art. 2 - Normativa di riferimento
Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, dei regolamenti e delle norme che il Fornitore è tenuto a rispettare. Ulteriori norme non citate, successive modificazioni o eventuali integrazioni intervenute al momento della fornitura, dovranno essere comunque rispettate.
2.1 Regolamenti regionali
• Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 23.01.2018 con la quale la Regione ha programmato
Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
interventi di sanità digitale rivolti ai cittadini che prevedono per il triennio 2017- 2019 l’attivazione, il monitoraggio ed il mantenimento del Sistema regionale di FSE.
2.2 Regolamenti nazionali
• Art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, recante il “Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10”
• Art. 4, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 196 del 2003 e dall’allegato B - Codice in materia di protezione dei dati personali.
• Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in laboratorio e in diagnostica per immagini. Normativa e prassi. Versione 19 del marzo 2007, emanate dal Ministero della Salute.
• Direttiva del Ministro per l'innovazione Tecnologica del 19 novembre 2003 inerente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni".
• Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" come modificato ed integrato.
• Direttiva 2007/47/CE relativa ai Dispositivi medici (recepita con D.Lgs n.37 del 2010) e s.m.i.
• Direttiva CEE 93/42 e s.m.i. sui dispositivi medici.
• Codice degli Appalti (D.Lgs n. 50 del 2016).
• Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.
• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (entrata in vigore prevista per il 25 maggio 2018).
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015, Misure minime di sicurezza
ICT per le pubbliche amministrazioni prodotte da Agenzia per l’Italia Digitale (Agid).
• Linee guida Agid per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni (aggiornamento
Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
2013).
2.3 Norme Internazionali
• ISO IEC 62366:2007 – Medical Device – Application of usability engineering to medical devices.
• ISO IEC 62304:2006 – Medical Device Software - Software Life Cycle Processes.
• ISO IEC 80001-1:2010 – Application of risk management to IT networks incorporating medical devices. Part 1: Roles, responsabilities and activities.
• ISO IEC 80002-1:2009 – Medical Device Software – Part 1: Guidance on the application of ISO 14971 to medical device software.
2.4 Standard di riferimento e linee guida
• DICOM 3.0 (Digital Imaging and COmmunications in Medicine).
• HL7 Health Level 7
• IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)
• D.P.C.M. 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005.”
• D.P.C.M. 22 febbraio 2013 – Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.
• D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
• Standard nazionale UNI 11386:2010 - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali.
• Standard IS0:14721:2012 - OAIS (Open Archival Information System).
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• XMLSignature per la firma digitale, XML-Encryption per la crittografazione dei documenti XML, WS-Security come protocollo di sicurezza dei Web Services, Web Services Security X.509 Certificate Token Profile per lo scambio di certificati digitali X.509 tra Web Services e SAML per lo scambio di dati di autenticazione e autorizzazione tra domini di sicurezza.
• Standard CEI EN 80001-1 sulla gestione del rischio per reti IT che incorporano dispositivi medicali.
Art. 3 - Introduzione
Il presente documento disciplina gli aspetti tecnici, funzionali ed operativi riguardanti la fornitura del complesso di beni e servizi necessari all’avviamento, alla conduzione e alla manutenzione del Sistema RIS PACS destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Campania, consentendo l’ottimizzazione dei processi a livello sanitario, economico, sociale, organizzativo ed infrastrutturale.
Gli obiettivi specifici saranno conseguiti grazie alle migliorie apportate dall’introduzione di un sistema
informativo che automatizza i processi di lavoro, in particolare:
• Integrazione del sistema RIS/PACS con i sistemi informativi delle Aziende stesse (CUP, Order
Entry, PS, ADT, ecc…) secondo gli standard attuali (DICOM, HL7, IHE).
• Eliminazione progressiva della carta, ove non sia già avvenuto, mediante le seguenti funzionalità:
o prenotazione esami da reparti,
o referti in formato digitale,
o visualizzazione referti in rete,
o visualizzazione immagini e referti,
o firma digitale,
o conservazione sostitutiva e archiviazione legale.
• Eliminazione progressiva delle pellicole mediante il passaggio ad una organizzazione volta alla radiodiagnostica digitale, ovvero:
o refertazione e visualizzazione a monitor,
o dematerializzazione immagini e referti.
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• Realizzazione di archivi di immagini e referti condivisi, in un’ottica aziendale e sovra-aziendali, tra le Amministrazioni contraenti aderenti all’Accordo Quadro e di altre Aziende, che pur non aderendo al presente Accordo, hanno in dotazione un Sistema conforme, nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorità Garante Privacy e, più in generale, dal GDPR.
• Miglioramento del processo diagnostico attraverso la costante disponibilità delle immagini di precedenti indagini radiologiche.
• Miglioramento del grado di appropriatezza nell’erogazione dei servizi, evitando la ripetizione di
prestazioni ed introducendo strumenti di controllo delle prestazioni effettuate.
• Incentivazione all’utilizzo del teleconsulto e della telemedicina tra le diverse strutture, intese come funzioni di trasmissione e consultazione a distanza delle immagini come second opinion, nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorità Garante Privacy.
• Garanzia della funzionalità del Sistema anche in casi di black-out.
Tutti i servizi e relative caratteristiche che l’Offerente proporrà nell’Offerta Tecnica, anche se non esplicitamente richiesti, sono da ritenersi inclusi nella fornitura/servizio che l’Operatore economico aggiudicatario dovrà effettuare. In tal caso i relativi costi si intendono già ricompresi nel valore economico complessivo offerto in gara.
Tutte le durate previste nel presente Capitolato sono da intendersi come giorni solari (di calendario), salvo ove diversamente indicato.
Art. 4 - Oggetto
La prima fase dell’appalto, relativa all’Accordo Quadro, ha ad oggetto la fornitura di Sistemi Integrati RIS PACS, con le seguenti prestazioni:
a) Fornitura di infrastruttura Cloud;
b) Fornitura di sistema RIS;
c) Fornitura PACS;
d) Fornitura integrazione RIS-PACS;
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e) Fornitura di postazioni utente - Workstation;
f) Fornitura di robot CD/DVD;
g) Servizio di supporto specialistico;
h) Servizi connessi alla fornitura di sistemi, inclusi nel prezzo della fornitura, secondo le condizioni di minima stabilite nel presente Capitolato Tecnico;
da eseguire per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di avvenuta installazione (art. 8).
I successivi confronti competitivi, che devono essere espletati da ciascuna Amministrazione contraente, declinando le proprie specifiche esigenze, potranno avere ad oggetto:
o Fornitura di integrazioni con l’infrastruttura di rete pre-esistente e/o connettività;
o Fornitura di strumenti avanzati di identificazione e firma digitale;
o Servizio di migrazione dei dati pre-esistenti;
o Servizio di interoperabilità e/o integrazioni con i sistemi informativi in uso;
o Servizio di supporto tecnico specialistico;
o Servizio di formazione del personale aggiuntivo;
o Fornitura di postazioni utente - workstation.
Tali servizi/forniture aggiuntivi non saranno oggetto di valutazione tecnica ai fini dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro ma potranno esserlo esclusivamente dei singoli Appalti Specifici.
L’interoperabilità e l’integrazione dei sistemi offerti dovrà avvenire, in ciascuna Amministrazione contraente, utilizzando i linguaggi di comunicazione e i protocolli standard universalmente adottati nelle soluzioni integrate tra i sistemi RIS/PACS distribuiti ed i sistemi informativi sanitari, rispondenti allo “stato dell’arte” ed in particolare utilizzando standard DICOM3.0, dando evidenza di tale conformità.
Al fine di una migliore valutazione, propedeutica all’offerta da parte degli Operatori Economici, sono riportati di seguito i quantitativi stimati del numero di esami prodotti e delle diverse tipologie di workstation; le quantità riportate non sono da intendersi in alcun modo vincolante né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni contraenti: si precisa al riguardo che le effettive consistenze saranno determinate solo in occasione dei singoli Appalti Specifici da parte delle Amministrazioni contraenti.
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DESCRIZIONE | UNITA’ DI MISURA | VALORI STIMATI ANNUI |
ESAME | NUMERO/ANNUO | 4.200.000 |
WORKSTATION INTEGRATE RIS/PACS (5 Mpx) | PEZZO | 300 |
WORKSTATION INTEGRATE RIS/PACS (3 Mpx) | PEZZO | 150 |
WORKSTATION PACS (5 Mpx) | PEZZO | 10 |
WORKSTATION PACS (3 Mpx) | PEZZO | 220 |
ROBOT CD/DVD | PEZZO | 110 |
Le apparecchiature e relativi accessori e/o componenti (es. hardware) offerti devono essere nuove di fabbrica e di prima immissione sul mercato, di ultima generazione presenti sul mercato, rispondere alle caratteristiche minime dettagliate nel presente Capitolato, e “pronti all’uso” fino al definitivo posizionamento.
Art. 5 - Condizioni di fornitura
L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni e i servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica.
L’Aggiudicatario si impegna, con oneri compresi nel importo aggiudicato, a:
• fornire l’accesso ai dati clinici a tutti i professionisti coinvolti, indicati dalle Amministrazioni contraenti, ad esempio i radiologi, chirurghi, nel rispetto dell’ambito di competenza, secondo il principio di minimizzazione previsto dalla normativa sulla privacy e dal GDPR;
• adottare tutte le misure di sicurezza per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, inclusa l’adozione di protocolli di crittografia;
• adottare adeguate misure di protezione dei dati con tecniche ed organizzazione sia nella fase di progettazione che di esecuzione del trattamento stesso (privacy by design);
• consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto;
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• provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici);
• garantire l’applicazione di tutte le misure di sicurezza relative al trattamento dei dati sanitari come previsto dalla Normativa vigente in materia (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e suo allegato B, Autorizzazione n. 8/2012 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici - 13 dicembre 2012 e Linee guida in tema di referti on-line - 25 giugno 2009);
• garantire, in seguito all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, la piena integrazione e/o interoperabilità con lo stesso mediante sistemi di identificazione del paziente (es. spid), consentendo l’accesso in qualsiasi momento ai dati archiviati, in ottemperanza alle normative e alle norme tecniche nazionali e regionali e con oneri a carico dell’Aggiudicatari;
• favorire, in prossimità della scadenza del contratto e comunque pur continuando a garantire le prestazioni connesse ai singoli Appalti Specifici, l’inserimento dell’eventuale nuovo aggiudicatario di una procedura di affidamento per il medesimo servizio/fornitura. L’inserimento dovrà avvenire a mezzo della presentazione, della condivisione e del trasferimento di ogni informazione, supporto o riferimento utile all’esecuzione del contratto per il subentrante, nel pieno rispetto degli standard previsti nel presente capitolato. Con specifico riferimento alle misure necessarie al trasferimento del servizio di conservazione sostitutiva legale, esso dovrà avvenire nel rispetto dello standard SinCRO (norma UNI 11386:2010 - Supporto all’Interoperabilità nella conservazione e nel recupero degli Oggetti digitali). Inoltre, l’Aggiudicatario e l’Amministrazione contraente dovranno monitorare tutte le condizioni pattuite al fine di perfezionare di comune accordo le modalità del passaggio di consegne al nuovo soggetto. Tali attività sono comunque da intendersi ricomprese nell’importo aggiudicato;
• effettuare la migrazione dei referti e delle immagini in formato DICOM pre-esistenti presso le singole Amministrazioni contraenti, qualora richiesto, secondo le condizioni che saranno specificate nei singoli Appalti Specifici.
Per quanto concerne la parte hardware della presente fornitura, la consegna si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pieno ed autonomo utilizzo”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali
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obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo del sistema e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.
5.1 Requisiti Generali Software
Il Software fornito deve:
❒ garantire l’integrità, la coerenza e l’indipendenza complessiva della base informativa esistente attraverso la conformità allo standard DICOM, dandone esplicita evidenza, così come l’integrazione con i sistemi informativi sanitari deve essere realizzata nel rispetto dello standard HL7. Il fornitore dovrà obbligatoriamente, all’atto della fornitura, allegare il DICOM Conformance Statement dei sistemi proposti, unitamente alla documentazione completa del protocollo di interfaccia con sistemi esterni. A titolo esemplificativo, l’integrità dei dati va preservata in caso di sostituzione e/o integrazione e/o introduzione di uno o più dei Sistemi (es. CUP) per i quali è stato chiesto, in fase di Appalto Specifico, l’interoperabilità. In tali casi il Fornitore dovrà provvedere a rendere nuovamente interoperabile il sistema nel nuovo contesto;
❒ non avere limitazioni tecniche (ad es., nel numero massimo di utenze attive, nel numero massimo di oggetti da trattare);
❒ garantire la conservazione sostitutiva e archiviazione legale dei Referti in formato CDA2 e degli studi diagnostici in formato DICOM SR, in ottemperanza alle Linee Guida per la
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Dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini del Ministero della Salute;
❒ garantire la salvaguardia dell’integrità e della coerenza complessiva della base informativa a seguito dell’esecuzione di una qualsiasi funzionalità;
❒ assicurare Disaster Recovery e Business Continuity in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato;
❒ garantire l’integrazione con le modalità diagnostiche (es. TC, ECT, RM), intese come quelle attualmente installate e quelle di successiva acquisizione nel corso dell’intero periodo contrattuale.
5.2 Interfaccia ed Interazione Utente
Il Software deve essere “user friendly” ossia amichevole nella sua interazione con l’operatore, al fine di evitare che venga percepito come rallentamento e non come miglioramento dell’attività giornaliera, pertanto deve:
❒ prevedere un’interfaccia utente omogenea e totalmente in italiano, caratterizzata da uniformità ed univocità di lessico nella sua rappresentazione esterna (ad uso degli utenti). Per la maggiore comprensibilità, il lessico utilizzato ad uso degli utenti del sistema deve essere scevro da termini tecnici o mutuati dai linguaggi di sviluppo del software;
❒ prevenire i comportamenti operativi errati da parte degli utenti, e guidarli nell’esecuzione delle
quotidiane attività;
❒ far uso di un set di caratteri adeguato alla corretta rappresentazione delle entità gestite (es. nomi di persona o luoghi esteri);
❒ supportare l’attività di inserimento dei dati attraverso:
▪ meccanismi che riducano i tempi di lavorazione e migliorino la qualità del dato: si cita ad esempio, la possibilità di selezionare i dati da liste precostituite per tutte le proprietà che assumono valori prestabiliti, codificati o già immessi, ad esempio nella compilazione di un modulo le informazioni anagrafiche dell’utente devono essere acquisite in automatico a partire dal codice fiscale, senza necessità di reimmetterle;
▪ validazione e verifica sintattica dei dati immessi (es. attraverso il controllo
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dell’obbligatorietà dei dati e dell’ammissibilità dei valori inseriti);
❒ consentire che i dati che sono sottoposti ad un’attività di validazione, una volta completata tale
azione, non devono poter essere più modificati;
❒ supportare una manualistica consultabile on-line e un help contestuale all’uso della funzionalità
attivata;
❒ segnalare eventuali errori o situazioni che richiedono attenzione e/o conferme da parte dell’utente; a tal fine deve emettere messaggi che riportano gli interventi che l’utente deve attuare per risolvere il problema, sia esso bloccante (es., nei processi di validazione di un dato o di un atto) o non bloccante;
❒ prevedere una configurazione utente indipendente dalla postazione di lavoro utilizzata;
❒ prevedere l’impossibilità di accesso concorrente per il medesimo utente.
5.3 Firma Digitale
Il Sistema deve consentire la gestione di documenti (es. caricamento, conservazione) in formato PDF firmati digitalmente (standard PAdES).
Il caricamento di ciascun documento, quando firmato digitalmente, deve essere condizionato all’esito positivo delle necessarie verifiche per l’accettabilità dello stesso (corrispondenza tra l’identità dell’utente loggato e quella del firmatario, validità del certificato utilizzato per la firma, …).
Art. 6 - Sistema Applicativo
Il Sistema applicativo deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:
o consentire un limitato uso di software che ne richiedono l’installazione circa le funzionalità delle stazioni di refertazione ed elaborazione; mentre per le stazioni di visualizzazione, il software dovrà essere totalmente web-based fatta eccezione per eventuale plug-in da installare sul browser Internet. In ogni caso la soluzione dovrà essere compatibile almeno con i seguenti browser: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari (nelle ultime versioni disponibili alla data di pubblicazione della gara), installati su una qualsiasi stazione di lavoro (Personal Computer
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Desktop, Notebook, Tablet, ecc.) basata su ambienti quali Microsoft Windows, Open Data e Apple OSx, commercialmente supportati al momento del rilascio in esercizio del Sistema;
o consentire la gestione del referto strutturato in formato DICOM mediante l’uso dei profili di
integrazione IHE;
o consentire che tutta la documentazione prodotta, in conformità alle Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in Diagnostica per Immagini, possa essere archiviata a norma di legge per un periodo non inferiore a dieci (10) anni per le immagini e/o video ed indefinitamente per i referti, garantendone al contempo la non alterabilità mediante conservazione sostitutiva;
o garantire che i software o altro prodotto oggetto della fornitura e classificabile come Dispositivo Medico ai sensi della Direttiva CEE 93/42 e ss.mm.ii. risponda ai requisiti prescritti dalla stessa direttiva ed alla normativa di settore.
6.1 Infrastruttura Cloud
In ottemperanza alle Linee Guida Agid, le Pubbliche Amministrazioni devono adottare il Cloud Computing per la gestione delle proprie infrastrutture e l’erogazione dei propri servizi ICT. In particolare, il Cloud è un sistema che consente l’accesso via rete e su richiesta ad un insieme di risorse di calcolo, di archiviazione e di elaborazione dei dati.
Il modello di fornitura, e quindi di servizio richiesto, è del tipo SaaS (Software as a Service), ossia un modello di distribuzione del software in cui l’applicativo e gli eventuali servizi collegati sono eseguiti in un ambiente centralizzato e gli utenti autorizzati, senza limitazioni, vi accedono via rete usando un browser come interfaccia.
L’Aggiudicatario dovrà fornire le soluzioni, proposte in offerta, di Business Continuity e Disaster Recovery, che devono rispettare le seguenti prescrizioni:
• regole del rispettivo comparto di appartenenza per garantire la permanenza nel tempo della fruibilità dei dati;
• prescrizioni dettate dalla normativa in materia di privacy (GDPR);
• regole tecniche in linea con i principi del CAD;
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• necessità di implementare e attuare corrette politiche di backup dei dati, degli archivi e dei log. In ottemperanza alle linee guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche amministrazioni ai sensi del c.
3, lettera b) dell’art. 50 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (aggiornamento 2013), la soluzione
proposta dovrà assicurare almeno il Tier 3.
La conservazione di immagini, video e referti prodotti dovrà essere eseguita secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e con le modalità e la diligenza richiesta nel presente capitolato per l’intera durata dell’appalto. Si precisa altresì che tutti gli esami acquisiti durante l’appalto dovranno essere mantenuti “on-line” in formato DICOM, senza perdita di informazioni (lossless). Pertanto le immagini acquisite durante il periodo di vigenza contrattuale, dovranno risiedere in un archivio legale (conservazione sostitutiva legale) e in un archivio operativo (on-line).
L’Aggiudicatario è tenuto altresì a non trasferire i dati per i quali sono richiesti i servizi oggetto del presente Capitolato fuori dai Paesi dell’UE e a garantire l’ubicazione e la presenza sul territorio italiano o nell’ambito dell’UE dell’infrastruttura utilizzata per l’erogazione dei servizi Cloud, in ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). In ogni caso, al contratto, stipulato a seguito di Appalto Specifico, dovrà comunque essere applicata la legge italiana e, in caso di controversia, l’autorità giudiziaria competente sarà quella italiana.
Il Fornitore dovrà prevedere il rispetto normativa in materia anche prevedendo il controllo delle risorse umane, impegnate nell’appalto, mediante specifiche procedure di verifica da eseguirsi proporzionatamente alla criticità dei dati cui hanno accesso, nonché mediante la redazione di norme di comportamento da rispettare nei vari luoghi di lavoro e mediante la sottoscrizione dei termini e delle condizioni di lavoro che includono in forma esplicita la responsabilità per la sicurezza informatica. Inoltre, avrà il compito di stabilire limiti nella circolazione/trasferimento dei dati con riferimento ai soggetti coinvolti (es. sub- fornitori del cloud provider principale) ed esplicite garanzie con riferimento al mantenimento di un adeguato livello di tutela dei dati personali non solo da parte degli incaricati e responsabili interni alla struttura del cloud provider ma anche degli eventuali sub-fornitori utilizzati; terrà traccia delle azioni svolte dai vari soggetti sui dati, al fine di poter ricostruire le relative responsabilità.
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6.2 Sistema RIS
Il sistema RIS dovrà fornire al personale utilizzatore (es. medici, amministrativi e tecnici) tutti gli strumenti per supportare i flussi di lavoro e consentire la gestione completa dei dati relativi ai pazienti e agli esami effettuati durante tutte le fasi del workflow.
6.2.1 Prenotazione esame
Il RIS deve gestire la fase di prenotazione esame e deve poter:
• ricevere automaticamente tutte le richieste d’esami provenienti da altri Sistemi in uso, ove
presenti quali ad esempio CUP, PS, cartella clinica o order-entry aziendali e di screening;
• gestire le prenotazioni sulla base di agende predefinite. Deve esser possibile: inserire e modificare gli orari di apertura e chiusura, il numero di posti previsti e gli esami effettuabili, i fermi macchina; spostare le prenotazioni già registrate; gestire le urgenze; individuare velocemente il primo giorno/ posto disponibile ed effettuare ricerche avanzate applicando filtri data/ora, fasce orarie, giorni settimana, sala e provenienza;
• stampare documenti utili al paziente (es. una scheda di prenotazione con l'indicazione della preparazione necessaria per effettuare gli esami);
• effettuare automaticamente il prefetching al PACS;
• avvertire della presenza di altri esami per il medesimo paziente;
• consentire la Firma digitale del quesito diagnostico.
6.2.2 Accettazione
Il RIS deve gestire la fase di accettazione clinica del paziente direttamente presso il front-office radiologico e deve poter:
• visualizzare e ricercare i pazienti prenotati, dando la possibilità di verificare dati anagrafici, amministrativi, esami e preparazione del paziente;
• identificare il paziente univocamente tramite chiavi identificative (es. codice paziente, codice ospedaliero, codice fiscale) ed interfacciarsi con sistemi di riconoscimento pazienti, ove presenti (es. braccialetto con codice a barre);
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• stampare etichette con layout personalizzabili su richiesta delle Amministrazioni contraenti;
• produrre modulistica specifica per l’informativa e i moduli per il consenso informato, per il trattamento dei dati ed il trattamento sanitario da far firmare al paziente ed al medico, con firma elettronica grafometrica, secondo le indicazioni delle Amministrazioni contraenti;
• creare worklist in standard DICOM, per il trasferimento di informazioni verso le modalità diagnostiche.
6.2.3 Esecuzione esame
Il modulo deve consentire il monitoraggio di tutta l'attività relativa alla fase di esecuzione dell’esame e
deve:
• visualizzare l'elenco delle prestazioni da eseguire, filtrando per data e sala diagnostica e ordinando per grado di urgenza, orario di prenotazione, ecc;
• trasferire le liste di lavoro alle modalità diagnostiche in grado di riceverle attraverso i servizi DICOM (Worklist Management Service Class);
• assegnare a ciascun esame i dati relativi al tecnico esecutore ed eventualmente a infermieri e anestesisti, o altri operatori, i dati relativi alle modalità tecniche di esecuzione come dosaggi, inizio e fine esame, automaticamente (in presenza del servizio DICOM MPPS) o manualmente (in assenza del servizio DICOM MPPS);
• gestire la storia radiologica del paziente, comprese le indicazioni relative alle dosi di radiazione assorbite durante gli altri esami diagnostici (D. Lgs.vo 187/00), con possibilità di facile consultazione degli esami pregressi e delle richieste pendenti, con relativo stato di evasione;
• visualizzare e confermare lo stato dell’esame (xxxxxxxxx, accettato, eseguito, refertato, annullato) e
inviare automaticamente in archiviazione l’esame effettuato;
• inserire prestazioni aggiuntive.
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6.2.4 Refertazione
Il modulo di refertazione del sistema RIS assume un aspetto fondamentale al fine di fornire al medico radiologo tutti gli elementi necessari per svolgere l'attività clinica in modo ergonomico, completo e immediato. L'ambiente di refertazione dovrà pertanto permettere di:
• creare una lista di lavoro personalizzata (es. per medico refertante, metodica, modalità, Sala o Provenienza, intervallo temporale, o tipologia di eventi ad es. esame da refertare, in sospeso, in attesa di firma, referto provvisorio, da confermare, ecc), definita dall’utente, visibile da qualsiasi postazione e aggiornata automaticamente con l’ultima modifica avvenuta;
• accedere istantaneamente (nella stessa videata) ai dati anagrafici del paziente, ai dati relativi all’esame
(esecutore, identificativo archivio, etc.), al quesito diagnostico e ai dati clinici del paziente;
• selezionare la modalità di inserimento testo del referto (vocale o tastiera). La refertazione dovrà poter avvenire sia per mezzo di riconoscimento vocale automatico del dettato a voce, con produzione diretta del testo scritto, sia con scrittura del referto direttamente da parte del medico;
• visualizzare l’elenco di esami precedenti (anche non refertati) con possibilità di richiamo sincronizzato delle immagini e del referto, del medico refertante e del quesito diagnostico. Deve essere possibile la contemporanea visualizzazione di immagini e referti attuali e precedenti;
• utilizzare referti standard preimpostati (personalizzabili per singolo medico) e inserire frasi predefinite;
• impiegare il referto strutturato (parte integrante dello standard DICOM – servizio SR) con pieno supporto della refertazione garantendo la creazione di una reportistica completa ed aderente alle linee guida introdotte dalla SIRM e utilizzando la codifica ICD9 CM (deve esser possibile associare al referto immagini chiave, misure, ricostruzioni ed elaborazioni effettuate sull’immagine dal medico);
• controllo dei referti, supervisione, procedure di revisione ed integrazione e loro consultazione prima della stampa;
• possibilità di personalizzare il layout di stampa del referto (etichette, referti, cartella radiologica, ecc) e possibilità di allegare all’esame copia digitale dell’impegnativa e/o consenso informato;
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• visualizzare lo stato di redazione del referto (parziale/sospeso, definitivo, validato, firmato, stampato, consegnato);
• effettuare la chiusura del referto con firma digitale tramite smartcard e/o altri sistemi più avanzati di identificazione e firma;
• modificare un referto firmato solo aggiungendo degli addendum e gestire il referto sostitutivo nel suo complesso;
• gestire la consegna dei referti al servizio richiedente (es. pronto soccorso, reparti) e l’integrazione con il sistema di produzione dei supporti informatici (es. cd, dvd) da consegnare ai pazienti in conformità della normativa vigente;
• refertare in doppio cieco (es. per screening mammografico).
Il Sistema RIS fornito dovrà essere rispondente a quanto richiesto nel presente Capitolato e, ove specificate, alle eventuali ulteriori caratteristiche offerte nell’ambito dei successivi Appalti Specifici e che potranno anche essere oggetto di valutazione qualitativa.
6.3 Sistema PACS
Il Sistema PACS deve rispondere alle esigenze cliniche di memorizzazione, distribuzione e visualizzazione delle immagini e referti prodotti nelle diverse Amministrazioni contraenti.
L’architettura del sistema PACS dovrà essere scalabile e modulare per poter evolvere con il verificarsi dell’eventuale crescita delle esigenze, generate dall’aumento dei carichi di lavoro, garantendo sempre le massime prestazioni, senza sostituzione alcuna ma con semplice implementazione di nuovi elementi.
L’architettura del sistema nel suo complesso dovrà essere in grado di razionalizzare i flussi di lavoro ed ottimizzare il traffico di rete in funzione dei Client Web.
Il modulo PACS dovrà essere totalmente integrato con gli altri moduli del sistema e con gli altri sistemi informativi ospedalieri in uso in ogni Amministrazione contraente o che saranno resi operativi/integrati/modificati nel corso della durata contrattuale, utilizzando gli standard (HL7, DICOM e IHE).
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Il Sistema PACS dovrà avere almeno le seguenti funzioni di visualizzazione avanzata e strumenti di analisi:
o 3D volume rendering;
o Fusione immagini;
o Segmentazione automatica;
o Colonscopia virtuale;
o Analisi dei vasi;
o Tomosintesi mammografica;
o Misure fondamentali (linee, angoli, distanze);
o Capacità cine.
Il progetto, presentato in fase di Accordo Quadro, deve prevedere una soluzione all’avanguardia
tecnologica che garantisca:
• affidabilità e continuità del servizio: la configurazione dovrà prevedere che il guasto di un singolo
componente non comporti l’arresto di tutte le attività;
• disponibilità delle immagini a tutte le workstation di refertazione indipendentemente dal luogo di produzione delle immagini stesse;
• modularità: il sistema proposto deve essere in grado di supportare tutte le apparecchiature presenti a qualsiasi titolo presso le Amministrazioni contraenti, ed eventuali ampliamenti futuri come la connessione di nuove modalità/apparecchiature o l’aumento della produttività, con oneri compresi nell’importo aggiudicato;
• sicurezza: il sistema RIS/PACS dovrà includere procedure di accesso sicuro ai dati attraverso l’uso di identificativi utenti e password a differenti livelli di accesso (es. medici, TSRM, amministratori di sistema). Dovrà essere garantita la certezza della conservazione e rintracciabilità dei dati;
• conformità: il sistema deve essere conforme agli standard Xxxxx, XX0, ai framework IHE di interesse e alle norme vigenti in materia. Inoltre il sistema PACS dovrà esser certificato in tutte le sue componenti, incluse quelle software, come previsto dalla direttiva 2007/47/CE e ss.mm.ii.;
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• compatibile alla ricezione e visualizzazione di immagini in formato DICOM prodotti da altri sistemi PACS.
6.3.1 Specifiche tecniche
Il sistema PACS dovrà essere composto dai seguenti sottosistemi:
1. di archiviazione, per la gestione digitale e centralizzata delle immagini prodotte dalle apparecchiature diagnostiche installate con il mantenimento in linea dei dati;
2. di refertazione, per la visualizzazione e la refertazione diagnostica delle immagini digitali;
3. di distribuzione delle immagini ai reparti, basato su architettura web con accesso remoto dai reparti alle immagini digitali con diversi livelli di compressione.
Dovrà essere prevista l’integrazione del sistema RIS/PACS con tutte le tipologie di esami relativi alle apparecchiature radiologiche - modalità presenti presso le Amministrazioni contraenti quali (l’elenco è indicativo e non esaustivo):
• Radiografia digitale (CR, DR)
• Ecografia (ECT)
• Tomografia Computerizzata (TC)
• Risonanza Magnetica (RM)
• Ortopantomografia (OPT)
• Mineralometria ossea computerizzata (MOC)
• Mammografia (MG)
• Angiografia (XA)
• Tomografia ad emissione di positroni (PET-CT)
• Medicina nucleare/Gamma camera (NM) e Radioterapia
• Endoscopia (ES).
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Sono escluse dall’integrazione le diagnostiche analogiche non collegate ad alcuna CR e le diagnostiche digitali non compatibili con lo standard DICOM.
Dovrà essere garantita l’integrazione delle workstation, sistemi di visualizzazione e Robot CD/DVD già in dotazione presso le Amministrazioni contraenti purché compatibili con lo standard DICOM.
Il sistema dovrà avere la possibilità di gestire, tramite apposita interfaccia con i sistemi informativi esistenti, la futura importazione di immagini e filmati (come endoscopie) in formato standard DICOM provenienti da strutture esterne alla radiologia, estendendo le proprie capacità di archiviazione all’intero imaging (PACS Multidisciplinare).
6.3.2 Archiviazione
Il sistema di archiviazione deve garantire l’acquisizione di tutte le immagini prodotte dalle apparecchiature diagnostiche digitali o analogiche convertite in digitali, con invio automatico ai diversi livelli di archiviazione e distribuzione.
Tutte le modalità diagnostiche digitali in dotazione alle Amministrazioni contraenti dovranno essere collegate al sistema PACS secondo il protocollo DICOM 3.0 al minimo per i moduli DICOM Store e Worklist.
Il sistema di archiviazione digitale delle immagini deve possedere le seguenti caratteristiche:
o rispondere alle esigenze immediate, ma anche essere scalabile in modo da poter espandersi in funzione delle esigenze future, ovvero avere una capacità complessiva, sia per lo spazio database che per quello storage, proporzionata ai carichi di lavoro attuali ma espandibile in funzione dell’aumento della produttività;
o utilizzare sistemi evoluti e automatici di back-up del database e delle immagini;
o essere compatibile con le classi di servizio dello standard DICOM inerenti le attività radiologiche (Storage, Query/retrive, Modality worklist management, Storage Commitmet Push, ecc.) e gestire tutte le principali modalità diagnostiche (CT, RM, CR, DR, XXXXX, PET, SPECT, ecc.). Dovrà essere obbligatoriamente fornito il DICOM Conformance Statement;
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o consentire la consultazione in modalità WEB, di immagini e referti da parte delle diverse Strutture collegate. Il viewer deve essere invocabile passando parametri di base quali identificazione utente, reparto, identificazione paziente e studio. La connessione deve essere di tipologia SSL. Inoltre, devono essere resi disponibili comandi automatici per la consultazione di tutto lo storico in linea contenuto dal PACS.
o archiviare automaticamente le immagini al momento dell’esecuzione dell’esame, con possibilità di abbinare all’esame originale le immagini frutto di rielaborazioni successive (ricostruzioni, riformattazioni MPR e 3D, ecc.), possibilmente senza limiti temporali rispetto all’esecuzione dell’esame originale.
6.3.3 Refertazione
Il sistema di refertazione deve offrire almeno le seguenti funzionalità di base:
• invio degli oggetti DICOM prodotti al PACS tramite standard DICOM;
• integrazione di front-end e di back-end con il sistema RIS per la validazione e l’associazione certa
degli esami diagnostici ai relativi pazienti;
• compressione delle immagini secondo lo standard DICOM in modalità lossy o lossless a seconda dell'uso (diagnosi o distribuzione) e possibilmente prevedere avanzati algoritmi di compressione, configurabili per modalità diagnostica, al fine di agevolare il richiamo delle immagini su rete intranet/internet;
• ambiente di refertazione perfettamente integrato con il RIS, con un solo mouse ed una sola tastiera, personalizzabile da ciascun utente, con possibilità di visualizzazione di tutti gli esami precedenti;
• distribuzione delle immagini ai reparti di degenza e cura e al Pronto Soccorso, ed ogni altro reparto, in modalità WEB;
• gestione della profilazione utente e delle policy di accesso;
• tracciabilità di ogni modifica ai dati effettuata da un utente (audit trail log);
• oltre ai comandi standard (zoom, pan, window/level, misura di lunghezze ed angoli, ecc…), devono essere presenti, senza il ricorso a terze parti delle funzioni di post-elaborazione di base in ambito CT/MR: ricostruzioni 2D, 3D, Volume Rendering 3d, MIP, MPR, Minip+.
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Per ogni servizio, dovrà essere previsto un sistema automatizzato per il trasferimento delle immagini e dei referti su dispositivo CD/DVD secondo le specifiche IHE, tale da permettere la restituzione degli esami effettuati su supporto alternativo alla pellicola. Il sistema Patient CD/DVD dovrà esser conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale ed alle altre norme e direttive di settore nonché a quanto previsto in materia di protezione dei dati personali.
6.3.4 Distribuzione delle immagini ai reparti
Dovrà essere fornito un sistema modulare di distribuzione delle immagini radiologiche digitali e dei relativi referti elettronici all'interno delle strutture sanitarie in grado di:
• integrarsi con un eventuale sistema middleware aziendale, permettendo la gestione del paziente nelle strutture;
• soddisfare le esigenze di visualizzazione base tipiche di molti reparti ospedalieri;
• fornire tool avanzati di consultazione (prevedendo all’occorrenza anche lo scaricamento di client
locali) assecondando quindi le esigenze dedicate di alcuni specifici reparti;
• supportare un’ampia tipologia di dispositivi in modo da facilitarne l'utilizzo e la diffusione; il sistema deve poter essere accessibile da client basati su Sistema Operativo di tipo Windows e Mac, supportando i principali Web-browser in utilizzo (es. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari) nelle ultime versioni.
Il Sistema PACS fornito dovrà essere rispondente a quanto richiesto nel presente Capitolato, alle caratteristiche migliorative valutate con attribuzione di punteggio tecnico nonché, ove specificate, alle eventuali ulteriori caratteristiche offerte nell’ambito dei successivi Appalti Specifici.
6.4 Integrazione RIS PACS
Il sistema di gestione RIS e il sistema di gestione immagini PACS devono essere perfettamente integrati
e resi omogenei per l’utilizzatore, che deve ottenere una visione funzionale unica e trasparente.
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Si richiedono pertanto, qualora in fase di Appalto Specifico venga richiesta la fornitura della componente RIS, le seguenti transazioni di tale sistema:
• Patient Registration - HL7 ADT Message
• Patient Update - HL7 ADT Message
• Placer Order Management - HL7 ORM Message: Cancel Order, New Order
• Filler Order Management - HL7 ORM Message: Cancel Order, New Order, Status Update
• Procedure Scheduled - HL7 ORM Message: Procedure Scheduled
• Modality Worklist Provided - DICOM Modality Worklist SOP Class
• Modality Procedure Step in Progress - DICOM Modality Performed Procedure Step SOP Class
• Modality Procedure Step Completed - DICOM Modality Performed Procedure Step SOP Class
• Creator Procedure Step in Progress - DICOM Modality Performed Procedure Step SOP Class
• Creator Procedure Step Completed - DICOM Modality Performed Procedure Step SOP Class
• Results Management Service Class - DICOM Structured Reporting Storage SOP Classes.
L’applicativo software RIS dovrà essere interfacciato con il sistema di rete aziendale intraospedaliera e garantire una serie di interazioni con il sistema PACS per permettere l’integrazione almeno delle seguenti classi di servizi DICOM 3.0:
• Worklist Management;
• Query & Retrieve;
• Storage;
• MPPS (ModalityPerfomed Procedure Step);
• Storage Commitment;
• Verification.
In particolare dovrà essere possibile:
• gestire in lettura e scrittura le worklist giornaliere delle diverse modalità diagnostiche già presenti o di futura acquisizione;
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• effettuare ricerche filtrate per modalità diagnostica, sugli esami effettuati e non ancora refertati e visualizzare le immagini relative all’esame;
• effettuare ricerche sulle refertazioni e/o consolle proprietarie delle modalità diagnostiche già presenti o di futura acquisizione ed eventualmente richiamare e visualizzare le immagini relative all’esame attraverso accesso per data/ora, modalità diagnostica, paziente, ecc.,
• fornire un sistema di trasmissione delle immagini e dei referti ai reparti.
Qualora la componente RIS non venga acquisita nell’ambito dell’Appalto Specifico, l’Aggiudicatario dovrà comunque fornire l’integrazione del Sistema offerto con il RIS dell’Amministrazione contraente.
6.5 Postazioni utente - Workstation
Tutte le postazioni di refertazione e/o visualizzazione dovranno essere costituite da workstation di elevate prestazioni ovvero:
• adeguata capacità di memoria RAM
• elevata velocità del processore
• adeguata capacità in termini di memoria di xxxxx
• scheda di rete ad elevate prestazioni non inferiore a 1Gb
• masterizzatore CD/DVD
• Porte I/O esterne USB
• scheda grafica concepita per garantire una ottimale visualizzazione delle immagini ed il collegamento contemporaneo di più monitor (refertazione e visualizzazione)
• conformi allo standard DICOM 3.0 e compatibili con i profili IHE
• elevate prestazioni di visualizzazione del monitor:
o adeguate dimensioni finalizzate ad ottimizzare la matrice minima di visualizzazione richiesta;
o elevati livelli di luminosità e ottime capacita di risoluzione e di contrasto in relazione alle finalità diagnostiche cui risultano destinati;
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• devono essere dello stesso modello, per ciascuna tipologia, al fine di garantire l’interscambiabilità
delle stesse.
Tutte le postazioni saranno dotate di una sola unità elaborativa, di un’unica tastiera con lettore smartcard (compatibile con tutti i sistemi di firma) o superiore, e di un solo mouse in modo che l’operatore possa utilizzare il sistema RIS e gli applicativi di elaborazione mediante un unico accesso al sistema e tutto quanto necessario per il “pronto all’uso” (es. cavi di rete, cavo elettrico, adattatore).
Il Concorrente dovrà offrire la medesima tipologia (modello e marca) di monitor per bioimmagini e di workstation indipendentemente dalla configurazione richiesta, a singolo o doppio monitor (art. 6.5.1 e 6.5.3 e 6.5.2 e 6.5.4) al fine di consentire anche l’interscambiabilità.
Tutte le stazioni elencate si intendono comprensive sia di hardware che di software necessari ad attivare e gestire tutte le funzionalità indicate nel presente capitolato.
Il Fornitore si impegna ad eseguire su tali postazioni, su indicazioni delle Amministrazioni contraenti, tutte le attività necessarie ad una loro corretta integrazione nell’ambito del sistema informativo aziendale, che a titolo esemplificativo sono:
• configurazione di rete;
• installazione nel dominio aziendale;
• installazione di software aziendali (es. antivirus, applicativi di word processing, di visualizzazione) utili ai processi di lavoro per i quali le postazioni sono adibite.
6.5.1 Workstation integrate RIS/PACS (3Mpx)
Tali Workstation, oltre alle sopra riportate caratteristiche generali, ove applicabili, dovranno avere le seguenti caratteristiche minime aggiuntive:
• due monitor per bioimmagini medicali di ultima generazione di tipo diagnostico certificati DICOM (idonei secondo le ultime raccomandazioni della SIRM alla refertazione delle immagini acquisite da tutte le diagnostiche) di tipo LCD/LED (risoluzione di almeno 3MP), dimensione di almeno 21” a colori e dispositivo medico secondo la Direttiva 2007/47/CE e ss.mm.ii.
• un monitor editoriale LCD/LED da 19” a colori per le attività relative al sistema RIS;
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• hard disk di almeno 1TB;
• modulo di refertazione vocale;
• gruppo di continuità.
6.5.2 Workstation integrate RIS/PACS (5 Mpx)
Tali Workstation, tipicamente utilizzate per la refertazione senologica, dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
• due monitor per bioimmagini medicali di ultima generazione di tipo diagnostico certificati DICOM (idonei secondo le ultime raccomandazioni della SIRM alla refertazione delle immagini mammografiche) di tipo LCD/LED certificati DICOM mammografici (risoluzione di almeno 5MP), dimensione di almeno 21” e dispositivo medico secondo la Direttiva 2007/47/CE e ss.mm.ii;
• un monitor editoriale LCD/LED da 19” a colori per le attività relative al sistema RIS;
• hard disk di almeno 1TB;
• modulo di refertazione vocale;
• gruppo di continuità;
6.5.3 Workstation PACS (3Mpx)
Tali Workstation dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
• un monitor per bioimmagini medicali di ultima generazione di tipo diagnostico certificati DICOM (idonei secondo le ultime raccomandazioni della SIRM alla refertazione delle immagini acquisite da tutte le diagnostiche) di tipo LCD/LED (risoluzione di almeno 3Mpx), dimensione di almeno 21” a colori e dispositivo medico secondo la Direttiva 2007/47/CE e ss.mm.ii.
• hard disk di almeno 1TB;
• modulo di refertazione vocale;
• gruppo di continuità.
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6.5.4 Workstation PACS (5Mpx)
Tali Workstation, tipicamente utilizzate per la refertazione senologica, dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
• un monitor per bioimmagini medicali di ultima generazione di tipo diagnostico certificati DICOM (idonei secondo le ultime raccomandazioni della SIRM alla refertazione delle immagini mammografiche) di tipo LCD/LED certificati DICOM mammografici (risoluzione di almeno 5Mpx), dimensione di almeno 21” e dispositivo medico secondo la Direttiva 2007/47/CE e ss.mm.ii;
• hard disk di almeno 1TB;
• modulo di refertazione vocale;
• gruppo di continuità.
6.6 Robot CD/DVD
I Robot CD/DVD sono masterizzatori CD/DVD robotizzati, collegati a postazioni RIS, che dovranno essere dotate del software necessario alla gestione dei dispositivi di masterizzazione, alla gestione della comunicazione DICOM con il RIS/PACS centrale, garantendo la produzione di Patient CD pienamente conformi allo standard DICOM. Tali sistemi dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:
• velocità produttiva adeguata al volume di lavoro e comunque complessivamente non inferiore 30 CD/ora;
• doppio caricatore di supporti vergini CD/DVD di minimo 50 pz. cadauno;
• compatibile sia con supporti CD che DVD, con riconoscimento automatico della tipologia di media;
• i robot masterizzatori forniti devono essere dello stesso modello, al fine di garantire
l’interscambiabilità degli stessi e dei consumabili;
• automazione della linea produttiva;
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• la produzione dei “Patient CD” dovrà essere effettuata in conformità agli standard richiamati dalle Linee Guida per la Dematerializzazione della Documentazione Clinica in Diagnostica per Immagini del Ministero della Salute;
• possibilità di stampa sul CD/DVD della serigrafia con i dati relativi all’esame/paziente e logo
aziendale, pertanto dotato di stampante integrata per la stampa sul fronte del CD/DVD;
• produzione del CD/DVD secondo lo standard DICOM e con possibilità di produzione di più
media qualora l’esame superi la dimensione del supporto;
• il CD/DVD creato deve essere accessibile da qualunque sistema DICOM compatibile (completo di DICOM dir);
• gestione contemporanea della produzione sia di CD che di DVD in base alla tipologia delle immagini da masterizzare;
• possibilità di includere il referto firmato;
• il CD/DVD creato deve essere auto avviante (senza installare alcun software sulla macchina) e completo di strumenti di visualizzazione ed Editing avanzati; compatibile al minimo con sistemi Microsoft Windows;
• gestione del flusso di lavoro integrato con il sistema RIS, con possibilità di configurare la masterizzazione dei supporti in automatico in base a criteri configurabili (es. provenienza) ed in manuale;
• gestione di più robot masterizzatori all’interno dello stesso sistema con distribuzione del carico
di lavoro;
• sistema espandibile in base alle esigenze future con l’aggiunta di nuovi robot masterizzatori senza apportare modifiche all’architettura del sistema.
Per tutte le unità installate, senza costi aggiuntivi, dovrà essere altresì garantita la fornitura di un kit di start-up costituito da 1000 CD. Tali CD dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:
• di tipo CD-R, supporti non riscrivibili;
• certificati come dispositivi medici di classe IIa secondo la direttiva CEE 93/42 recepita in Italia con il D.lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997 e ss.mm.ii.;
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• superficie stampabile tramite stampante a getto d’inchiostro;
• durata minima garantita di almeno 20 anni.
Art. 7 Servizi di supporto specialistico
Il Sistema RIS PACS oggetto della fornitura dovrà essere integrato con l’ambiente applicativo di ciascuna
Amministrazione contraente.
Il Fornitore dovrà supportare il personale delle Amministrazioni contraenti ed eventualmente delle aziende manutentrici degli applicativi in uso o che saranno successivamente implementati.
Il personale del Fornitore impiegato nel servizio di supporto specialistico svolgerà la propria attività impartita da personale individuato dalla singola Amministrazione contraente.
Per i servizi di integrazione e personalizzazione del Sistema RIS/PACS il Fornitore dovrà rendere disponibili almeno personale rientrante nell’ambito dei seguenti profili professionali:
• Capo Progetto;
• Analista Senior;
• Analista Junior;
• Programmatore;
• Specialista di prodotto.
Le figure professionali richieste per lo svolgimento dei servizi dovranno fare riferimento ai profili di seguito descritti.
7.1 Capo Progetto
ESPERIENZA MINIMA: Minimo 10 anni di esperienza, di cui almeno 5 nel ruolo e in progetti in ambito sanitario. Partecipazione continuativa in qualità di Capo Progetto per tutta la durata ad almeno 2 progetti di implementazione di Sistemi RIS/PACS.
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CAPACITA’/CONOSCENZE:
• uso di tecniche e strumenti per il Project Management (Gantt, PERT, CPM, ecc.);
• redazione di documentazione di progetto;
• controllo realizzazione procedure;
• stima di tempi, risorse e pianificazione attività;
• analisi e progettazione di sistemi informativi.
7.2 Analista Senior
ESPERIENZA MINIMA: Minimo 5 anni di esperienza, di cui almeno 4 nel ruolo e in progetti in ambito sanitario. Partecipazione in qualità di Analista Senior ad almeno 2 progetti di implementazione di sistemi RIS/PACS.
CAPACITA’/CONOSCENZE:
• esperienze e/o possesso di certificazioni relative all’ambiente ed alla piattaforma tecnologica del
sistema RIS /PACS offerto;
• capacità di comprensione del disegno fisico di DBMS relazionali e progettazione dei metodi di accesso;
• conoscenza degli strumenti per la gestione delle configurazioni e del versionamento;
• capacità di verifica della corretta applicazione di metodi e standard;
• esperienza nel disegno e progettazione di test.
7.3 Analista Junior
ESPERIENZA MINIMA: Minimo 3 anni di esperienza nel ruolo ed in progetti in ambito sanitario. Partecipazione in qualità di Analista Junior ad almeno 1 progetto di implementazione di sistemi RIS/PACS.
CAPACITA’/CONOSCENZE:
• aver partecipato a Team di progetto per la realizzazione, il collaudo e la documentazione di soluzioni informatiche;
• conoscenza approfondita del sistema RIS/PACS proposto;
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• buona pratica dei tool di documentazione adottati.
7.4 Programmatore
ESPERIENZA MINIMA: Minimo 5 anni, di cui almeno 2 nel ruolo ed in progetti in ambito sanitario. Partecipazione in qualità di programmatore ad almeno 1 progetto di implementazione di sistemi RIS/PACS.
CAPACITA’/CONOSCENZE:
• conoscenza approfondita del sistema RIS/PACS proposto;
• conoscenza dei linguaggi di programmazione pertinenti i singoli ambiti tecnologici;
• conoscenza degli strumenti per il cleaning e la qualità dei dati;
• esperienza nella preparazione di casi di test;
• esperienza nella esecuzione di test.
7.5 Specialista di Prodotto
ESPERIENZA MINIMA: Minimo 5 anni, di cui almeno 2 nel ruolo ed in progetti in ambito sanitario. Partecipazione in qualità di Specialista di prodotto ad almeno 2 progetti di implementazione di sistemi RIS/PACS.
CAPACITA’/CONOSCENZE:
• conoscenza delle tecnologie utilizzate, dei processi di gestione e del workflow relativi alla diagnostica per immagini;
• conoscenza approfondita a livello applicativo del sistema RIS/PACS proposto;
• approfondita esperienza nel supporto operativo e nella formazione degli operatori sanitari.
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Art. 8 - Fase di avvio dell’appalto ed installazione
8.1 Ordinativo di fornitura
L’Ordinativo di fornitura è il documento con il quale le singole Amministrazioni contraenti richiedono
la fornitura dei servizi/beni aggiudicati in fase di Appalto Specifico.
In tale documento, le singole Amministrazioni contraenti dovranno esplicitare i beni e servizi aggiudicati in sede di Appalto Specifico, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
• dimensionamento, condizioni e modalità dei dati da migrare;
• Sistemi Informativi da integrare;
• dimensionamento per ciascun profilo professionale del personale da impiegare per il supporto specialistico;
• definizione e cronoprogramma dei corsi di formazione da svolgere coerentemente a quanto
offerto dall’Operatore economico in Accordo Quadro e/o in Appalto Specifico;
• numero e tipologia di workstation;
• tempistiche per le fasi di avvio dell’appalto, entro il termine per il quale comunque il Fornitore
si è impegnato a garantire l’avvio dell’appalto ossia l’attivazione del Sistema.
L’emissione dell’Ordinativo di fornitura dà inizio alla fase propedeutica del servizio, ossia il periodo nel quale l’Aggiudicatario del singolo Appalto Specifico, predispone tutto quanto necessario per rispondere alle funzionalità descritte nel presente Capitolato e nei successivi Rilanci competitivi, concordando con l’Amministrazione contraente anche le procedure operative, l’eventuale modulistica e reportistica da utilizzare.
8.2 Fase propedeutica all’avvio dell’appalto
Il Fornitore dovrà svolgere tutte le attività propedeutiche alla messa in esercizio dell’intero Sistema da concludersi entro massimo sei (6) mesi dalla data dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura, salvo l’obbligo di rispettare il termine più breve definito dall’Aggiudicatario in fase di Appalto Specifico. In particolare,
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dovrà provvedere all’organizzazione di tutte le attività propedeutiche all’erogazione dei servizi/forniture oggetto dell’Appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà provvedere a:
• Effettuare uno o più sopralluoghi presso l'Amministrazione concordando preventivamente le modalità e tempi di accesso ai locali con un referente indicato dall'Amministrazione contraente;
• Prendere visione dei luoghi di lavoro dove dovranno essere effettuate le installazioni presso le singole Amministrazioni Contraenti;
• Predisporre e rendere operativo il Centro Ricezione Chiamate/Call Center;
• Predisporre i contenuti e i format della modulistica da utilizzare in appalto definiti con le singole Amministrazioni contraenti;
• Predisporre il Piano di Sicurezza dettagliato, da concordare con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale che dovrà coordinarsi con i piani di sicurezza aziendale D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii., se del caso;
• Fornitura del hardware offerto (workstation e robot CD/DVD) da installare;
• Fornitura dell’infrastruttura cloud;
• Predisporre e consegnare il Programma dei corsi di formazione da svolgere, ossia il calendario e le modalità di espletamento dei corsi proposti in offerta, concordato con le singole Amministrazioni contraenti.
Al completamento di tutte le attività/servizi sopra indicati e di tutto quanto necessario all’attivazione del Sistema in ogni sua parte, l’Aggiudicatario dovrà comunicare la data prevista di avvenuta installazione (comunicazione di avvenuta installazione), almeno 5 giorni solari antecedenti alla data stessa a decorrere dalla quale inizia il periodo di prova.
8.3 Periodo di prova e collaudo
Al termine della fase propedeutica all’avvio del servizio si dovrà procedere nel modo seguente.
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CASO 1: Periodo di prova e collaudo con esito positivo
A far data dalla avvenuta installazione, avrà inizio un periodo di prova del Sistema di durata massima pari a 60 giorni solari (c.d. periodo di prova) nel quale l’Amministrazione contraente, in contraddittorio e con il supporto del personale del Fornitore, provvederà a verificare il pieno funzionamento del Sistema nel suo complesso.
Al termine del suddetto periodo dovrà essere redatto il Verbale di collaudo, predisposto dall’Aggiudicatario e che dovrà contenere almeno la sintesi delle attività svolte e dar conto dei risultati ottenuti, in ordine a:
• la rispondenza dell’intera fornitura ai requisiti applicativi, funzionali e non funzionali;
• la corretta integrazione tra le diverse parti costituenti la fornitura;
• la corretta integrazione tra il Sistema e ogni altro sistema terzo;
• il rispetto dei requisiti prestazionali;
• l’effettivo funzionamento del Sistema ed ogni sua componente sulla base dei test effettuati e relativi risultati.
In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all’esito positivo del collaudo, difformità progettuali, di produzione, di sicurezza rispetto a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione della difformità riscontrata.
Il Fornitore dovrà altresì effettuare le prove di corretta funzionalità e prove di accettazione con l’ausilio di eventuale propria strumentazione (es. simulatori, strumenti di misura, campioni di misura). Tale strumentazione dovrà essere resa disponibile, solo per l’effettuazione di tali prove, a titolo gratuito dal Fornitore poiché i relativi oneri devono intendersi ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.
In sede di collaudo, per la parte hardware dovrà essere costituito il “Fascicolo Macchina”.
CASO 2: Periodo di prova e collaudo con esito negativo
Ove nel corso del periodo di prova il Sistema o parti di esso non diano risultato positivo quanto al funzionamento del Sistema, il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente ad eventuali integrazioni e/o modifiche e/o sostituzioni con oneri a proprio carico. In ogni caso, il Sistema dovrà essere pienamente
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funzionante, in ogni sua parte, entro 60 giorni solari dalla conclusione delle operazioni di installazione,
salvo diversa disposizione motivata dell’Amministrazione contraente.
Al termine di tale periodo, anche a seguito di integrazioni e/o modifiche e/o sostituzioni apportate dall’Aggiudicatario, l’Amministrazione contraente dovrà procedere al collaudo del Sistema ed ogni sua componente. Qualora il predetto collaudo risulti ancora non positivo, confermandosi pertanto sostanziali difformità di parti o tutto il Sistema richiesto, l’Amministrazione contraente potrà provvedere a risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura del sito interessato ed il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare il sistema o sua parte senza alcun onere per l’Amministrazione contraente.
Art. 9 - Formazione del personale
In conformità al D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario è tenuto a svolgere l’attività di informazione, formazione ed addestramento presso la sede del destinatario per l’uso sicuro ed appropriato dell’intero sistema.
L’Offerta formativa, nella proporzione di n. 1 (uno) corso di formazione per n.1 Workstation installata, offerti alle condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico, salvo offerta migliorativa presentata in gara. In particolare dovrà essere previsto un modulo per il Sistema PACS, un modulo per il Sistema RIS e relativa integrazione, ove applicabile. Qualora l’Amministrazione contraente non preveda nell’Appalto Specifico l’acquisizione di alcuna workstation, l’Aggiudicatario dovrà comunque effettuare n. 2 corsi di formazione, salvo offerta migliorativa presentata in gara.
L’attività che il Fornitore è chiamato a svolgere dovrà essere rivolta a tutto il personale sanitario e non coinvolto a vario titolo nell’utilizzo del sistema ed in particolare di tutti i reparti interessati alla procedura. Il personale da formare sarà individuato dalle singole Amministrazioni contraenti. Tutti i momenti formativi dovranno essere effettuati presso le strutture delle XX.XX. e ospitare un numero di persone tale da non interrompere lo svolgimento delle attività.
Ciascuna classe sarà formata da un numero massimo di 15 (quindici) unità. Tale attività dovrà riguardare almeno:
• L’uso del sistema, degli accessori e di ogni altro componente compreso i software in ogni loro
funzione;
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• Le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbricante, ove applicabile;
• Le procedure per la risoluzione degli inconvenienti più frequenti.
L’Operatore economico dovrà fornire, in fase di Accordo Quadro, un Piano formativo, suddiviso per
utenti del servizio almeno per le seguenti figure professionali:
• tecnici di radiologia,
• medici radiologi.
Tale formazione dovrà tenere in considerazione dell’effettiva disponibilità oraria dei lavoratori.
Per i corsi in aula e di training on the job, il Fornitore provvederà ad elaborare i verbali ed a produrre il materiale didattico di supporto e della documentazione divulgativa da preparare e da consegnare ai partecipanti nonché il programma delle sessioni pratiche qualora previste nell’offerta formativa.
Il Programma dei corsi di formazione da svolgere, ossia il calendario e le modalità di espletamento dei corsi proposti in offerta, dovrà essere concordato con le singole Amministrazioni contraenti entro l’avvio dell’appalto.
L’indicazione dell’avvenuta e corretta formazione dovrà essere riportata in un autonomo verbale sottoscritto da entrambi le parti (Amministrazione contraente/Fornitore) da redigere a cura del Fornitore per ciascun corso in aula e/o sessioni pratiche.
Il Fornitore dovrà ripetere tale attività formativa per il Personale designato dall’Amministrazione contraente in caso di aggiornamento del sistema (HW e/o SW) e relativi accessori, senza alcun costo per l’Amministrazione contraente.
Art. 10 - Servizio di garanzia ed assistenza
L’Aggiudicatario dovrà assicurare i servizi di seguito descritti.
10.1 Garanzia
Per la componente hardware e relativi accessori offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di
funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata
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(art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo.
10.2 Assistenza applicativa, assistenza tecnica e manutenzione
L’assistenza applicativa, quella tecnica e la manutenzione riguarda ogni attività, sia remota sia on-site, volta alla riduzione dei rischi connessi all’uso dei sistemi, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo (Down- Time), alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. Il Fornitore dovrà eseguire tali servizi sul sistema e sui dispositivi per l’intera durata dell’appalto a partire dal collaudo positivo.
Il Fornitore, al fine di garantire elevati livelli di servizio deve predisporre un servizio di ricezione delle chiamate di assistenza tecnica e applicativa (unico punto di ricezione delle chiamate – help desk). Tale centro deve essere organizzato attraverso l’istituzione di un numero unico per la ricezione chiamate e deve essere strutturato a più livelli di gestione in relazione alla complessità e alla problematica segnalata. Il servizio di ricezione delle chiamate deve funzionare 24/24 h 7/7gg, per le richieste di assistenza tecnica e la manutenzione, e almeno dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì per l’assistenza applicativa, e deve prevedere l’istituzione anche di altri canali comunicativi (almeno email). Ad ogni richiesta di intervento deve essere assegnato un numero unico e devono essere registrati i dati del chiamante ed i dati temporali della chiamata. Il servizio di help desk provvederà a gestire la chiamata, documentando e registrando ogni azione di gestione, ivi comprese eventuali escalation vs. altri servizi. Il servizio di Help Xxxx dovrà anche gestire il call-back e infine la chiusura della chiamata registrandone i riferimenti temporali e l’esito finale.
L’assistenza e la manutenzione deve riguardare la totalità dei prodotti software e dei prodotti hardware
e deve comprendere:
1. Manutenzione preventiva;
2. Manutenzione correttiva, ivi compreso (per l’hardware) eventuale fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura;
3. ed ogni altro onere descritto di seguito.
Le attività saranno espletate dal Fornitore secondo quanto di seguito previsto, salvo cause di forza maggiore non imputabili ad esso. Le periodicità di tali attività non possono essere inferiori a quanto previsto dal Fabbricante nel manuale d’uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d’arte.
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Ove applicabile è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.
Laddove, nel corso dell’esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento del sistema tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l’Amministrazione contraente può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.
Inoltre, personale all’uopo designato dall’Amministrazione contraente potrà effettuare in ogni momento le verifiche e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell’attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell’arte), nonché la funzionalità e la sicurezza del sistema e relativi accessori.
Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo del sistema e relativi accessori come accertato all’atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti o dell’intero sistema, esplicitato dall’utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà alla sostituzione con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale, ivi compreso ad esempio i monitor di refertazione.
10.2.1 Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, taratura, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione del sistema o parti di esso risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione, pertanto le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e nel manuale di servizio (di manutenzione) e delle norme tecniche applicabili. Ad esempio, rientrano in questa categoria i criteri di robustezza e monitoraggio dell’evoluzione dei volumi dei dati (reazione ai possibili fault provocati da manovre utente o da eventi tecnologici o quelli che riguardano il mantenimento dell’integrità dei dati).
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Sono ricompresi negli interventi di manutenzione preventiva tutti i test di stato e costanza dei monitor di uso medico, così come da Report n. 03 AAPM “Assessment of display performance for medical imaging systems”.
La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche ed i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive dell’eventuale relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei fabbricanti.
10.2.2 Manutenzione correttiva
Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad:
• accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento;
• individuarne la causa;
• adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
• eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza del sistema.
Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato al sistema e relativi accessori. Tale attività è innescata, ad esempio con riguardo al software, da impedimenti all’esecuzione dell’applicazione o da differenze riscontrate fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dalla prassi dell’utente. Il servizio di manutenzione correttiva è pertanto teso alla risoluzione dei difetti presenti nel codice sorgente, o nelle specifiche di formato o di base dati attraverso la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sia sulle interfacce utente che sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio.
Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato.
Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (es. manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore.
Gli interventi devono essere richiesti contattando l’Help Desk.
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Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto.
Sono esclusi dall’appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d’uso del sistema e relativi accessori da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne darà evidenza all’atto dell’intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere controfirmato per conferma ed accettazione dal Direttore dell’esecuzione del contratto e/o altro rappresentante dell’Amministrazione contraente.
10.2.3 Risoluzione dei guasti con esclusione del Disaster Recovery
Si definisce:
• tempo d’intervento, o tempo di attivazione dell’intervento, secondo la norma UNI 10144, è “l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è individuato ed il momento nel quale s’inizia l’intervento di manutenzione. È’ la somma del ritardo logistico e del ritardo amministrativo”. Il momento in cui il guasto è individuato, nel presente contesto, coincide con il momento in cui è inoltrata la richiesta di intervento tecnico al Fornitore secondo le modalità definite nel paragrafo “Manutenzione correttiva”.
• ritardo logistico, secondo la norma la UNI 9910, è il “tempo accumulato durante il quale un’azione di manutenzione non può essere eseguita per la necessità di acquisire le risorse di manutenzione, escludendo qualsiasi ritardo amministrativo”.
• ritardo amministrativo, secondo la UNI 9910, è il “tempo accumulato durante il quale un’azione di manutenzione correttiva su un’entità in avaria non è eseguibile a causa di ragioni amministrative”.
• tempo di risoluzione guasto (secondo la “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/tecnologie elettromedicali” N. 9 di aprile 2009) è “l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è notificato alla Ditta manutentrice ed il momento in cui il guasto è risolto, ossia si verifica il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell’attrezzatura”.
• DT (Down Time) ossia Tempo di fermo macchina: è il tempo in cui il sistema è fermo per guasto o
manutenzione periodica.
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Il ripristino delle funzionalità dovrà avvenire
Anomalia bloccante: L’anomalia non consente all’utente l’utilizzo del sistema in quanto non consente di completare l’operazione voluta o di 4 (quattro) ore solari dalla richiesta di intervento ottenere il risultato richiesto o di ottenere le prestazioni attese e non esistono soluzioni alternative per ovviare al problema |
Anomalia non bloccante: L’anomalia non consente all’utente l’utilizzo del sistema in quanto non consente di completare l’operazione o di 12 (dodici) ore lavorative dalla richiesta di ottenere il risultato richiesto o di ottenere le intervento prestazioni attese, ma esistono soluzioni alternative per ovviare temporaneamente al problema |
Anomalia minore: L’anomalia non ha effetti sulla 48 (quarantotto) ore lavorative dalla richiesta di correttezza dei risultati attesi intervento |
Qualora il tempo di risoluzione guasto sia superiore a quanto sopra indicato, il Fornitore ne dovrà addurre comprovata evidenza documentale. L’analisi di tali evidenze documentali dovrà essere effettuata congiuntamente al momento della consegna dei report previsti. Sarà compito dell’Amministrazione contraente valutare l’accaduto ed eventualmente applicare le penali per ritardo di risoluzione guasto.
10.2.4 Rapporto di lavoro (RIT)
In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la “descrizione dell’intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovato il sistema oggetto di manutenzione”.
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Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l’emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d’Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l’intervento e dal Direttore dell’esecuzione del contratto e/o da un Rappresentante dell’Amministrazione contraente.
Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.
Il Rapporto di Xxxxxx deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:
• Identificazione anagrafica del sistema o parti di esso;
• Data ed ora di inizio dell’intervento;
• Tipologia d’intervento;
• Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
• Periodicità dell’intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
• Descrizione dell’intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
• Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell’intervento per ciascun tecnico coinvolto;
• Materiali di ricambio sostituiti;
• Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;
• Data ed ora di fine intervento;
• Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l’intervento;
• I riferimenti normativi ove applicabili;
• Esito delle prove (favorevole e non favorevole).
Art. 11 – Aggiornamento normativo e tecnologico
11.1 Aggiornamento normativo
L’aggiornamento normativo consiste nell’adeguamento delle funzionalità già presenti nei programmi, alle nuove normative comunitarie, nazionali e/o regionali suffragate da delibere ufficiali emesse dall’organismo legislativo competente, effettuato su segnalazione/richiesta dell’Amministrazione contraente. Rientrano in tale casistica le norme nazionali opportunamente recepite e modulate dagli organi regionali.
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L’Operatore economico aggiudicatario si impegna, nel caso di mutamento di disposizioni di legge, nazionali o regionali che risultano essere vincolanti, la cui entrata in vigore ricada nel periodo contrattuale, ad apportare le modifiche necessarie alle funzionalità già presenti nei programmi entro le scadenze concordate con il committente e comunque entro eventuali scadenze previste dalle norme stesse (per modifiche alla funzionalità si intendono sviluppi di software applicativo finalizzati ad adattare i programmi esistenti alle suddette disposizioni). Qualora tale aggiornamento necessiti anche di upgrade della componente hardware aggiudicata in gara, il Fornitore dovrà effettuarla con oneri compresi nel prezzo aggiudicato.
11.2 Aggiornamento tecnologico
Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, gli Aggiudicatari potranno fornire tutti gli aggiornamenti software e hardware rilasciati dal fabbricante ed applicabili al sistema presentato in offerta.
Tale proposta dovrà essere avanzata qualora sussistano due condizioni:
• quanto offerto come aggiornamento abbia caratteristiche pari o migliorative rispetto ai prodotti aggiudicati;
• quanto offerto come aggiornamento non superi il prezzo del relativo prodotto aggiudicato.
La possibilità dell’aggiornamento sarà valutata dal soggetto che ha effettuato l’ultima valutazione qualitativa del prodotto per il quale si richiede l’aggiornamento, ossia Xx.Xx.Xx. se a seguito di aggiudicazione di Accordo Quadro non sia intervenuto un successivo Appalto Specifico per la tipologia di prodotto di che trattasi, ovvero, le singole Amministrazioni contraenti nel caso di valutazione effettuata sul prodotto in caso di successivo Appalto specifico.
Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (il Fornitore offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni.
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Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura, gli Aggiudicatari dovranno redigere una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a:
• le due condizioni sopra descritte;
• anno di immissione in commercio;
• caratteristiche tecnologiche con particolare attenzione ai requisiti a punteggio valutati in gara;
• listino prezzi vigente;
• vantaggi tecnici, di gestione, economici.
Per quanto di competenza di Xx.Xx.Xx. la stessa provvederà all’autorizzazione, a seguito di istruttoria tecnica compiuta da idonea Commissione che potrà essere costituita dagli stessi membri della Commissione giudicatrice o da componenti competenti per la valutazione richiesta, del cui esito sarà data comunicazione al Fornitore e alle Amministrazioni contraenti.
Non sarà possibile richiedere aggiornamenti qualora siano in corso Appalti Specifici.
Art. 12 – Fuori produzione
Nel caso in cui i beni aggiudicati fossero fuori produzione ma, al contempo, non fossero stati ancora consegnati, gli Operatori economici dovranno, ai fini dell’autorizzazione, far prevenire soggetto che ha effettuato l’ultima valutazione qualitativa del prodotto, una relazione da cui si evincano:
• dichiarazione di fuori produzione del fabbricante o mandatario;
• caratteristiche tecnologiche con particolare attenzione ai requisiti a punteggio valutati in gara;
• che il relativo importo non superi il prezzo del relativo prodotto aggiudicato;
• anno di immissione in commercio;
• vantaggi tecnici, di gestione, economici.
Art. 13 - Servizi/forniture oggetto dei singoli appalti specifici
Ciascuna Amministrazione aderente all’Accordo Quadro potrà in fase di Appalto Specifico declinare le proprie specifiche necessità ed esigenze in funzione di uno o più servizi servizi/forniture di seguito elencate che saranno oggetto di valutazione e quindi di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici.
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13.1 Fornitura Sistema RIS
Per quanto concerne l’acquisizione della componente RIS del Sistema, l’Amministrazione contraente potrà valutare se acquisire tale componente, viceversa prevedere la sola fornitura della componente PACS, già definita in sede di Accordo Quadro, e relativa integrazione al RIS.
13.2 Integrazioni con l’infrastruttura di rete pre-esistente e/o connettività
Al fine di richiamare le immagini ed i referti archiviati, il Sistema utilizza di norma l’infrastruttura di rete presente presso le Amministrazioni contraenti. Tuttavia, le Amministrazioni contraenti potranno richiedere e valutare in Appalto Specifico offerta relativa alle integrazioni con l’infrastruttura di rete pre- esistente ed il servizio di connettività. In tal caso, il Fornitore dovrà rendere disponibile, coerentemente con la propria offerta, tutto quanto necessario per assicurare tempi di risposta individuati dalle singole Amministrazioni contraenti.
13.3 Strumenti avanzati di identificazione e firma
Le Amministrazioni contraenti potranno richiedere e valutare in Appalto Specifico offerta relativa a strumenti avanzati di identificazione e firma digitale, specificandone il numero e prevedendo la firma digitale anche massiva di documenti e referti in doppio cieco (es. screening mammografico). In tal caso, il Fornitore dovrà rendere disponibile, coerentemente con la propria offerta, tutto quanto necessario per assicurare quanto richiesto dalle singole Amministrazioni contraenti.
13.4 Migrazione dei dati pre-esistenti
Le Amministrazioni contraenti, qualora volessero mantenere i dati storici forniranno le informazioni circa il dimensionamento e la disponibilità dei dati storici da migrare, potranno richiedere e valutare in Appalto Specifico offerta relativa a dati storici, ed il formato in cui sono rappresentati per consentire la migrazione dei dati, come descritto all’art. 5. In tal caso, il Fornitore dovrà rendere disponibile, coerentemente con la propria offerta, tutto quanto necessario per assicurare quanto richiesto dalle singole Amministrazioni contraenti.
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13.5 Interoperabilità e/o integrazioni con i Sistemi Informativi in uso
Le Amministrazioni contraenti, forniranno le informazioni necessarie al fine di consentire l’interoperabilità e/o integrazione con i sistemi Informativi in uso e potranno richiedere e valutare in Appalto Specifico la relativa offerta. In tal caso, il Fornitore dovrà rendere disponibile, coerentemente con la propria offerta, tutto quanto necessario per assicurare quanto richiesto dalle singole Amministrazioni contraenti e secondo quanto previsto dall’art. 5.1 del presente Capitolato Tecnico.
13.6 Servizi di supporto specialistico
Le Amministrazioni contraenti, forniranno le informazioni necessarie al fine di dimensionare le giornate/persona di supporto consulenziale e le figure professionali necessarie allo sviluppo delle suddette integrazioni in funzione delle proprie esigenze organizzative, sanitarie e funzionali in conformità all’art. 7. Potranno richiedere e valutare in Appalto Specifico la relativa offerta. In tal caso, il Fornitore dovrà rendere disponibile, coerentemente con la propria offerta, tutto quanto necessario per assicurare quanto richiesto dalle singole Amministrazioni contraenti.
13.7 Formazione del personale aggiuntiva
Ciascuna Amministrazione contraente ha la facoltà di richiedere, qualora lo ritenesse necessario, la fornitura di ulteriori corsi di formazione per personale da essa stessa designato, in conformità all’art. 9 del presente Capitolato Tecnico e/o con eventuali ulteriori esigenze. In tal caso, il Fornitore dovrà rendere disponibile, coerentemente con la propria offerta, tutto quanto necessario per assicurare quanto richiesto dalle singole Amministrazioni contraenti.
13.8 Postazioni utente - Workstation
Ciascuna Amministrazione contraente fornirà le informazioni circa il numero di postazioni da acquisire ed eventuali ulteriori caratteristiche migliorative. In tal caso, il Fornitore dovrà rendere disponibile, coerentemente con la propria offerta, tutto quanto necessario per assicurare quanto richiesto dalle singole Amministrazioni contraenti.
Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
Art. 14 - Canone
Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l’entità della fornitura commisurata al bisogno, in quanto ad esempio gli esami prodotti non sono esattamente prevedibili, ma sono subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura aziendale (produzione sanitaria), nonché a modifiche normative e/o regolamentari o anche ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione.
La remunerazione del Fornitore da parte delle singole Amministrazioni contraenti avverrà con le seguenti modalità:
1. per la componente hardware (Workstation integrate RIS/PACS 3 Mpx, Workstation integrate RIS/PACS 5 Mpx, Workstation PACS 3 Mpx, Workstation PACS 5 Mpx e Robot CD/DVD) sarà corrisposto un canone di noleggio annuale posticipato (canone di uso) calcolato moltiplicando il singolo canone annuale aggiudicato per il relativo numero di beni ordinati (es. l’Amministrazione contraente X ordinerà n. 3 Workstation PACS da 3 Mpx, aggiudicate ad un importo annuo pari a €1.500,00, dovrà corrispondere per tale bene n. 5 canoni annuali da
€4.500,00);
2. per i beni e servizi previsti in Accordo Quadro e diversi dal punto 1, sarà corrisposto un canone annuale omnicomprensivo parametrizzato sul numero di esami effettivamente prodotti dalle singole Amministrazioni contraenti. Tale voce tiene conto di tutte le attività necessarie per la gestione dell’esame quali la conservazione sostitutiva, la potenza di calcolo, lo spazio cloud utilizzato, utilizzo delle licenze software, ecc., indipendentemente dall’arco temporale della fruizione dell’informazione e del suo utilizzo.
Il canone complessivo relativo agli esami effettivamente prodotti nel primo anno sarà corrisposto in n. 4 rate trimestrali posticipate. Le prime 3 rate saranno corrisposte sulla stima degli esami posti a gara e la 4 rata a conguaglio tra gli esami stimati e quelli effettivamente prodotti nell’anno solare di riferimento.
Per le successive annualità sarà corrisposto un canone, suddiviso in n. 4 rate trimestrali posticipate, calcolato sugli esami effettivamente prodotti l’anno precedente. A tale importo sarà sommato il canone annuo relativo alla prima annualità (canone di disponibilità della prima annualità), che sarà corrisposto insieme alla prima rata dell’anno in corso. Tale meccanismo si itererà per gli anni successivi.
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Ad esempio, supponendo
• l’Amministrazione contraente X abbia posto a gara 10.000 esami annui aggiudicati ad un canone unitario annuale di €0,50
• l’inizio del contratto decorra dal 1 gennaio 2019 con la comunicazione della data di
avvenuta installazione
• nel primo anno l’Amministrazione contraente X abbia effettivamente prodotto n.
9.500 esami.
• nel secondo anno l’Amministrazione contraente X abbia effettivamente prodotto n.
9.000 esami.
• nel terzo anno l’Amministrazione contraente X abbia effettivamente prodotto n.
11.000 esami.
• nel quarto anno l’Amministrazione contraente X abbia effettivamente prodotto n.
10.000 esami.
• nel quinto anno l’Amministrazione contraente X abbia effettivamente prodotto n.
12.000 esami.
Il Fornitore fatturerà nel seguente modo. Per la prima annualità:
• 2.500 esami per un costo di €0,50 (€1.250) dal 1 Aprile 2019
• 2.500 esami per un costo di €0,50 (€1.250) dal 1 Luglio 2019
• 2.500 esami per un costo di €0,50 (€1.250) dal 1 Ottobre 2019
• 2.000 esami per un costo di €0,50 (€1.000) dal 1 Gennaio 2020 a conguaglio.
Per tale componente fatturerà in totale per l’anno 2019 € 4.750,00.
Per la seconda annualità:
• 2.375 esami per un costo di €0,50 (€1.187,50) relativi al primo trimestre 2020 ai quali
va sommato il canone di disponibilità dell’anno 2019 ossia € 4.750 per un totale di
€5.937,50
• 2.375 esami per un costo di €0,50 (€1.187,50) relativi al secondo trimestre 2020
• 2.375 esami per un costo di €0,50 (€1.187,50) relativi al terzo trimestre 2020
• 1.875 esami per un costo di €0,50 (€937,50) relativi al quarto trimestre 2020 a conguaglio.
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Per tale componente l’Aggiudicatario fatturerà in totale per l’anno 2020 €9.250,00.
Per la terza annualità:
• 2.250 esami per un costo di €0,50 (€1.125) relativi al primo trimestre 2021 ai quali va
sommato il canone di disponibilità dell’anno 2020 ossia € 9.250,00 per un totale di
€10.375,00
• 2.250 esami per un costo di €0,50 (€1.125) relativi secondo trimestre 2021
• 2.250 esami per un costo di €0,50 (€1.125) relativi al terzo trimestre 2021
• 4.250 esami per un costo di €0,50 (€2.125) relativi al quarto trimestre 2021 a conguaglio.
Per tale componente l’Aggiudicatario fatturerà in totale per l’anno 2021 € 14.750,00.
Per la quarta annualità:
• 2.750 esami per un costo di €0,50 (€1.375) relativi al primo trimestre 2022 ai quali va
sommato il canone di disponibilità dell’anno 2021 ossia € 14.750,00 per un totale di
€16.125,00
• 2.750 esami per un costo di €0,50 (€1.375) relativi al secondo trimestre 2022
• 2.750 esami per un costo di €0,50 (€1.375) relativi al terzo trimestre 2022
• 1750 esami per un costo di €0,50 (€875) relativi al quarto trimestre 2022 a conguaglio.
Per tale componente l’Aggiudicatario fatturerà in totale per l’anno 2022 € 19.750.
Per la quinta annualità:
• 2.500 esami per un costo di €0,50 (€1.250) relativi al primo trimestre 2023 ai quali va
sommato il canone di disponibilità dell’anno 2022 ossia € 19.750,00 per un totale di
€21.000,00
• 2.500 esami per un costo di €0,50 (€1.250) relativi al secondo trimestre 2023
• 2.500 esami per un costo di €0,50 (€1.250) relativi al terzo trimestre 2023
• 4.500 esami per un costo di €0,50 (€2.250) relativi al quarto trimestre 2023 a saldo.
Per tale componente l’Aggiudicatario fatturerà in totale per l’anno 2023 € 25.750.
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3. per la componente di servizi/forniture aggiudicate in fase di Appalto Specifico, le Amministrazioni contraenti stabiliranno le modalità di pagamento in relazione alle forniture e servizi oggetto degli Appalti Specifici nei relativi documenti di gara. Ad esempio il servizio di migrazione dei dati pre-esistenti l’Amministrazione contraente potrà stabilire di remunerarlo una tantum a volume di dati.
Art. 15 – Monitoraggio
Gli Aggiudicatari dell’Accordo Quadro, si impegnano a trasmettere alla Xx.Xx.Xx. un Report semestrale contenente informazioni utili per il monitoraggio della fornitura, con particolare riguardo alle informazioni inerenti l’installazione e collaudo.
In ogni caso, il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti ed alla Xx.Xx.Xx., ciascuno per le proprie competenze, di monitorare la conformità dei termini di fornitura previsti nel presente Accordo Quadro e successivi Appalti Specifici.
I dati da inviare dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al periodo di pertinenza dei dati (ovvero i dati relativi al semestre N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al semestre N). Se non esistono dati relativi al semestre N da inviare, il Fornitore dovrà comunicare a Xx.Xx.Xx. tale assenza di dati.
Art. 16 - Livelli di servizio e penali
Qualora il Fornitore venga meno agli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti di fornitura e ciò comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, sarà applicata una penale proporzionata alla gravità di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell’Amministrazione stessa, del danno e/o disservizio arrecato.
L’Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all’esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore,
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dettagliando gli eventi e documentando i danni e disservizi subiti. L’Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 5 giorni lavorativi per poter esibire eventuali controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore.
Di seguito si riportano le penali di competenza delle singole Amministrazioni contraenti
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
Fasi di avvio dell’appalto ed installazione (art. 8) | Fase propedeutica all’avvio dell’appalto: entro i termini massimi previsti dall’art. 8.2 e aggiudicati in Appalto Specifico se migliorativi | Oltre i termini previsti dall’articolo 8.2 e fino a 15° gg solare di ritardo | pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, con ritardo fino a 15 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno |
A partire da 16° gg solare di ritardo | pari a 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto dell'importo contrattuale, a partire dal 16° giorno, salvo l’eventuale maggior danno |
Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
Fasi di avvio dell’appalto ed installazione (art. 8) | Periodo di prova e collaudo: entro i termini previsti dall’art. 8.3 | Oltre i termini previsti dall’articolo 8.3 e fino a 10° gg solare di ritardo | pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, con ritardo fino a 10 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno |
A partire da 11° gg solare di ritardo | pari a 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto dell'importo contrattuale, a partire dal 11° giorno, salvo l’eventuale maggior danno | ||
Formazione del personale (art. 9) | Formazione del personale: entro i termini previsti dall’art. 9 | Difformità, consistente nel mancato o inesatto svolgimento dei corsi di formazione rispetto al Programma dei corsi definito con ciascuna Amministrazione contraente in misura fino al 30% (compreso) | pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ciascun corso, salvo l’eventuale maggior danno |
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
rispetto ai corsi di | |||
formazione dovuti per | |||
numero e/o tipologia | |||
Difformità, consistente | pari a 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ciascun corso, salvo l’eventuale maggior danno | ||
nel mancato o inesatto | |||
svolgimento dei corsi di | |||
formazione rispetto al | |||
Programma dei corsi | |||
definito con ciascuna | |||
Amministrazione | |||
contraente in misura dal | |||
30 al 70% (compreso) | |||
rispetto ai corsi di | |||
formazione dovuti per | |||
numero e/o tipologia | |||
Difformità, consistente | Le Amministrazioni contraenti potranno risolvere i rispettivi contratti | ||
nel mancato o inesatto | |||
svolgimento dei corsi di | |||
formazione rispetto al | |||
Programma dei corsi | |||
definito con ciascuna | |||
Amministrazione | |||
contraente in misura dal | |||
71% (compreso) rispetto |
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
ai corsi di formazione dovuti per numero e/o tipologia | |||
Servizio di garanzia ed assistenza | Mancata attività: entro i termini indicati nell’art. 10 | - | pari a 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ciascun inadempimento, salvo l’eventuale maggior danno |
Anomalia bloccante: Risoluzione dei guasti con esclusione del Disaster Recovery entro i termini indicati nell’art. 10.2.3 | pari a 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ogni 2 ore di ritardo, salvo l’eventuale maggior danno | ||
(art. 10) | |||
Ogni 2 ore di ritardo |
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
Anomalia non bloccante: Risoluzione dei guasti con esclusione del Disaster Recovery entro i termini indicati nell’art. 10.2.3 | Ogni 6 ore di ritardo | pari a 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ogni 6 ore di ritardo, salvo l’eventuale maggior danno | |
Anomalia minore: Risoluzione dei guasti con esclusione del Disaster Recovery entro i termini indicati nell’art. 10.2.3 | Ogni 24 ore di ritardo | pari a 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ogni 24 ore di ritardo, salvo l’eventuale maggior danno |
Tabella 1 – Penali di competenza delle Amministrazioni contraenti
Per le infrazioni non disciplinate nella tabella precedente, qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e successivi Contratti e questo comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una penale definita dalle Amministrazioni contraenti nei documenti dei successivi Appalti Specifici.
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In fase di Appalto Specifico le Amministrazioni contraenti potranno individuare ulteriori livelli di servizi e penali in funzione dei servizi oggetto dei singoli Appalti Specifici.
Di seguito si riportano le penali di competenza Xx.Xx.Xx. per le prestazioni riguardanti l’Accordo Quadro:
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
Monitoraggio (art. 15) | Attività di reportistica: entro il 20 del semestre successivo a quello di pertinenza | Fino a 30° gg solare | pari a 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo fino a 30 gg, salvo l’eventuale maggior danno |
A partire da 31° gg solare | pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, a partire dal 31° giorno, salvo l’eventuale maggior danno | ||
- | € 50,00 | ||
Obbligazioni Specifiche del Fornitore (art. 8, lett. a) dello Schema di Accordo Quadro) | per ogni giorno di ritardo nell’invio | ||
della comunicazione |
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
inerente la modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrat ivo |
Tabella 2 – Penali di competenza Xx.Xx.Xx.
Le succitate penali saranno applicate da Xx.Xx.Xx. trattenendo il relativo importo dalla cauzione
definitiva, con obbligo di reintegro della stessa a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 17 - Forza maggiore
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto dipenda da cause di forza maggiore. Con l’espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a conflitti sindacali, incidenti, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Allegati
B1 - Basi d’asta unitarie
Piattaforma Soresa
Stazione appaltante: SoReSa SPA
Tipo Procedura: Aperta
Titolo: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMA RIS PACS DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA e numero registro di sistema: PI008652-18
Offerta Economica - Lotto Numero:1
LottoVoce | CIG | DESCRIZIONE | VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA | PERCENTUALE DI SCONTO OFFERTA | VALORE OFFERTO | % INCIDENZA RIS | COSTI SICUREZZA AZIENDALI (inclusi in VALORE OFFERTO) | SPIEGAZIONI ex art. 97co.1 D.lgs 50/2016 | |
1 | 0 | 75519355E8 | SISTEMA RIS PACS | 84.000.000,00 | 2,00000 | 82.320.000,00 | 5,00000 | 840.000,00 | Spiegazioni ex art 97.pdf.p7m.p7m |
1 | 1 | SISTEMA RIS PACS | 84.000.000,00 | 2,00000 | 82.320.000,00 | 5,00000 | 840.000,00 |
VALORE OFFERTA DEL LOTTO 1: 82.320.000,00 €
Ragione sociale del Concorrente: RTI AGFA-GEVAERT S.p.A. - CSA X.x.x x.x.
XXXXX - 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxx) C.F. 00873670152 P.IVA 00873670152
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Firmato digitalmente