CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA IL COMUNE DI MASSA
E
L’AZIENDA SPECIALE IGIENE URBANA MASSA
A.S.M.I.U.
Contratto di Servizio | |
PREMESSO CHE: 1. L’Azienda Speciale di Igiene Urbana (A.S.M.I.U.) di Massa (nel seguito denominata semplicemente l’Azienda) è stata costituita, con decorrenza dal 1 gennaio 1997, ai sensi dell’art. 22) comma 3) lettera C) della legge 142/90, che consente ai Comuni la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica attraverso aziende speciali appositamente costituite; 2. Il Comune di Massa (nel seguito denominato semplicemente il Comune) ha provveduto al conferimento all’Azienda del capitale di dotazione con atti deliberativi del Consiglio Comunale n° 42 del 31 marzo 1999 e n° 78 del 28 settembre 1999, perfezionati con atto notarile del 27 dicembre 1999 presso il Notaio Xxxxxxxxxx Xxxxxxx in Massa; 3. Lo Statuto dell’Azienda, approvato dal Consiglio Comunale di Massa con atti n° 105 del 21 novembre 1996 e n° 106 del 22 novembre 1996, prevede all’art. 3) che l’oggetto dell’attività aziendale consiste nella raccolta dei rifiuti urbani, in tutti i servizi di igiene urbana ed ambientale sul territorio comunale e in tutti quegli altri servizi afferenti a quello principale che il Comune di Massa intenderà far svolgere alla sua azienda speciale. 4. La definizione di Ambiente richiamata nel presente contratto si rifà alle politiche di settore promosse dall’Unione europea e segnatamente alla definizione espressa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e connessa a quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica italiana riguardo alla tutela della salute. In tale quadro l’igiene ambientale, intesa come tutela degli habitat sia urbani che naturali, diviene uno dei fattori essenziali per la tutela della salute umana. 5. Ai sensi dell’art. 114 comma 8) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i rapporti fra il Comune e l’Azienda devono essere regolati da un Piano Programma contenente un Contratto di Servizio; 6. Il contratto di servizio di cui al punto precedente ha lo scopo di regolamentare la gestione dei servizi fissando gli obblighi reciproci tra Comune e Azienda al fine di garantire al primo il conseguimento degli obiettivi ed alla seconda l’autonomia gestionale; 7. Il Comune di Massa e l’Azienda intendono, attraverso il presente contratto, disciplinare dettagliatamente i servizi già affidati in privativa all’Azienda ed individuare quei servizi di igiene urbana ed ambientale che il Comune di Massa andrà ad affidare all’Azienda con atti successivi, previa definizione dei reciproci adempimenti (data di inizio del servizio, prestazioni, corrispettivo, eventuale revoca dell’affidamento in caso di gravi e reiterate inadempienze da parte dell’Azienda). Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 – Oggetto del contratto 1. Il presente contratto ha per oggetto la disciplina della gestione, affidata in esclusiva ed in regime di privativa dal Comune all’Azienda, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dei servizi di igiene dell’ambiente e del territorio nell’accezione di servizi per la realizzazione e la garanzia di assicurare l’habitat ambientale. Nell’ambito delle aziende pubbliche, partecipate, controllate e/o collegate con il Comune, all’Azienda viene altresì affidata la privativa per la raccolta dei rifiuti speciali, compatibilmente con le disposizioni di legge. 2. In particolare il Comune affida all’Azienda i seguenti servizi: a) La raccolta ed il trasporto al sito di conferimento dei rifiuti urbani (RU) mediante un circuito di raccolta su tutto il territorio del Comune, che preveda l’asportazione dei rifiuti dai vari contenitori e/o dal luogo pubblico ove sono depositati; b) La raccolta ed il trasporto al sito di recupero dei rifiuti in forma differenziata (RRDD) sia mediante un circuito di raccolta su tutto il territorio del Comune, che preveda l’asportazione dei rifiuti dai vari contenitori e/o dal luogo pubblico ove sono depositati, sia mediante la gestione di una piattaforma attrezzata ovvero con l’attivazione e la gestione di impianti di valorizzazione delle raccolte differenziate, attraverso apposite deleghe formali conferite dal Comune nei rapporti con i consorzi di filiera, a tale scopo il Comune conferisce all’Azienda delega espressa per i rapporti di filiera sia facenti capo a CONAI che a quelli che si costituiranno per la gestione dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche); c) La raccolta (anche tramite un servizio a domicilio da effettuarsi a livello stradale), il trasporto, il recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti ivi compresi i RAEE. d) La raccolta ed il trasporto al sito di recupero o smaltimento dei rifiuti abusivamente scaricati sul territorio; e) La raccolta ed il trasporto al sito di conferimento dei rifiuti provenienti dai mercati settimanali (Massa – Marina di Massa – Partaccia - Mercatino domenicale estivo dei Ronchi – Manifestazioni come da calendario predisposto dal Comune) e dei mercati coperti (Jare e Centro Città) nonché la pulizia e la disinfestazione/derattizzazione delle aree interessate; f) La raccolta ed il trasporto al sito di conferimento dei materiali di risulta della potatura di piante e la pulizia di giardini, orti e siepi e la raccolta ed il trasporto dei rifiuti cimiteriali, attraverso il posizionamento di contenitori esterni ai cimiteri cittadini (Mirteto e Xxxxxx) ed a quelli delle frazioni montane; |
g) La pulizia, disinfestazione e derattizzazione delle aree di pertinenza dei contenitori per RSU e RRDD e le piccole manutenzioni e ripristini stradali collegati a tali servizi;
h) Lo svuotamento dei cestini porta rifiuti delle strade pubbliche e delle aree pubbliche a verde attrezzato la cui manutenzione non sia stata affidata ad altri;
i) Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori per RSU e RRDD;
j) La manutenzione e la riparazione dei contenitori per RSU e RRDD e dei cestini porta rifiuti, nonché delle attrezzature connesse;
k) La pulizia e lo spazzamento, compresa la rimozione delle deiezioni, la disinfestazione e la derattizzazione delle strade, piazze e spazi pubblici e delle bocche di lupo, delle caditoie e dei pozzetti stradali afferenti all’attività di spazzamento stradale, nonché il ritiro dei rifiuti provenienti da tali operazioni ed il trasporto al sito di smaltimento oltre alle operazioni di pulizia;
l) L’innaffiamento di strade, piazze ed aree pubbliche;
m) Il servizio di disinfestazione e derattizzazione preventiva, ordinaria e di emergenza. nonché il monitoraggio contro l’ingresso e la proliferazione di animali indesiderati (zanzare; mosche; roditori; blattari; anfitteri; artropodi di interesse igienico-sanitario) su tutte le aree e gli immobili di proprietà comunale;
n) Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carogne animali rinvenute su suolo pubblico;
o) Fornire all’Amministrazione comunale le informazioni necessarie ed utili per la redazione del bilancio ambientale.
3. L’Azienda è tenuta alla promozione e gestione dei servizi precedentemente individuati e definiti, sull’intero territorio comunale.
4. Le modalità tecniche di esecuzione per i servizi sopra elencati sono contenuti nel Disciplinare Tecnico che, unitamente al presente Contratto di Servizio ed alla Carta dei Servizi, compongono il Piano Programma.
Art. 2 – Affidamento di altri servizi di igiene urbana ed ambientale
1. Il Comune di Massa individua con il presente articolo ulteriori servizi, afferenti l’igiene urbana ed ambientale, da affidare all’Azienda, dando atto che gli stessi sono peraltro già compresi nell’oggetto statutario dell’Azienda, approvato con deliberazioni di C.C. 105 e 106/1996.
2. I servizi che il Comune di Massa intende affidare all’Azienda sono i seguenti:
⇒ La raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, compreso l’amianto e gli interventi di pulizia e riqualificazione su aree anche private su mandato del Comune, espletate le dovute procedure;
⇒ La raccolta e trasporto dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani (RAU) e dei rifiuti assimilati agli urbani (RSAU), concorrendo con l’Amministrazione comunale alla definizione qualitativa e quantitativa prevista dalla normativa vigente per la classificazione di tali peculiari rifiuti;
⇒ il lavaggio e pulizia dei monumenti, delle fontane e delle pavimentazioni di pregio di uso pubblico non affidate precedentemente ad altri soggetti;
⇒ lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni cimiteriali;
⇒ Il taglio dell’erba e la manutenzione del verde su strade, piazze e parcheggi pubblici, compresi i parchi ed i giardini, le cui manutenzioni non siano già affidate a terzi, e le relative potature e trattamenti fitosanitari;
⇒ La realizzazione di interventi finalizzati al ripristino delle condizioni ambientali ed igienico sanitarie in luoghi pubblici e/o di proprietà del Comune di Massa;
⇒ L’esecuzione in danno delle ordinanze in materia di igiene ambientale e di sanità pubblica;
⇒ La progettazione, realizzazione e gestione di centri di trasferimento e/o di trasbordo dei rifiuti, compreso il trasporto agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento e la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di valorizzazione delle raccolte differenziate, compreso il trasporto di rifiuti e/o di residui di lavorazioni e trasformazioni dei rifiuti;
⇒ La gestione della T.I.A., per conto del Comune ed avvalendosi della collaborazione, rispetto alle operazioni di accertamento e riscossione anche coattiva, di Massa Servizi,
⇒ Ogni altra attività deliberata di volta in volta dai competenti organi comunali, che entrerà a far parte di appositi separati contratti di servizio inerenti gli oggetti specifici delle prestazioni dedotte negli stessi, secondo il principio dell’affidamento
cosiddetto “in house”, per tutti i servizi rientranti a far parte dell’oggetto statutario dell’azienda;
⇒ Ogni altro servizio straordinario disposto dal Sindaco del Comune, in occasione di particolari circostanze (fiere, sagre, manifestazioni e i mercati stagionali non compresi al punto e.), di mutamenti della normativa, di avvenimenti di eccezionale importanza o nel caso di pubblica calamità;
⇒ La collaborazione con l’Amministrazione comunale per la realizzazione e fornitura di servizi atti ad organizzare e gestire interventi di protezione civile nell’ambito del Comune di Massa.
3. Gli affidamenti dei servizi di cui al precedente comma avverranno con successivi atti da adottare da parte dei competenti organi comunali, previa definizione dei reciproci adempimenti ed in particolare della data di inizio di ogni singolo affidamento, delle caratteristiche tecniche dei servizi e dei relativi corrispettivi dovuti dal Comune di Massa all’Azienda. Tali reciproci adempimenti dovranno risultare in specifici disciplinari tecnici, uno per ogni servizio, da approvare da parte dei competenti organi comunali.
Art. 3 - Durata del contratto
1. L’affidamento dei servizi indicati nel 2° comma del precedente articolo 1) ha durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. I servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 2) saranno invece regolati nella loro durata da appositi disciplinari tecnici, la cui data di scadenza non potrà comunque superare quella del presente Contratto di Servizio.
Art. 4 – Caratteri dell’affidamento
1. Tutti i servizi contemplati dal presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.04.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” ed ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2. I sopra citati servizi non possono essere sospesi né abbandonati dall’Azienda.
3. In casi eccezionali di sospensione o abbandono, anche parziale, di tali servizi, il Comune potrà sostituirsi all’Azienda per l’esecuzione di ufficio, anche servendosi del personale e delle attrezzature dell’Azienda ed addebitandole l’eventuale maggior onere sostenuto.
4. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Azienda si impegna al rispetto delle norme previste per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
5. Nell’espletamento dei servizi di cui al presente contratto, l’Azienda ha l’obbligo di uniformarsi a leggi e regolamenti di ambito nazionale, regionale, provinciale e comunale sia in vigore, che promulgati dopo la firma dell’atto.
Art. 5 – Obblighi dell’Azienda
1. L’Azienda si impegna a incrementare e mantenere in piena efficienza, gli impianti e le attrezzature aziendali, affinché essi siano idonei e tecnologicamente adeguati a garantire il regolare svolgimento dei servizi.
2. L’Azienda si obbliga a raggiungere l’equilibrio economico-finanziario di gestione, in modo che sia assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Sono a carico dell’Azienda:
a) Le spese, imposte, diritti, ecc. nessuno escluso o eccettuato, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, alla sua eventuale registrazione e quelle relative agli atti contabili ed amministrativi
b) L’assunzione dell’idonea mano d’opera, che dovrà essere retribuita in base alle norme vigenti in materia ed a quelle che venissero successivamente emanate, con applicazione del CCNL di comparto per le Aziende Pubbliche di Igiene Urbana;
c) I contributi e gli oneri imposti dalle leggi e dai regolamenti relativamente alle assicurazioni e previdenze per i dipendenti
d) Le spese di acquisto e di lavaggio del vestiario per il personale;
e) Tutti gli oneri per la fornitura di mezzi ed attrezzature e materiale di consumo, ricambi, servizi, ecc. per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
f) L’assicurazione per danni e responsabilità civile dell’Azienda verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.T.-R.C.O.).
4. Per l’espletamento dei servizi l’Azienda si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.
5. L’Azienda si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest’ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio, anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande.
6. Nell’ottica di dare attuazione a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 circa il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, l’Azienda promuove forme di sperimentazione di modalità di raccolta domiciliare (porta a porta) con particolare riguardo alle grandi utenze.
Art. 6 – Obblighi del Comune
1. Per sostenere e favorire lo svolgimento del servizio, il Comune si impegna:
a) Al puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l’oggetto del presente contratto, ricadenti nella sua competenza e/o titolarità;
b) A fare rispettare nel territorio di propria competenza le vigenti leggi nazionali e locali che interessano i servizi del presente contratto;
c) Ad emanare e far rispettare le ordinanze necessarie a garantire il regolare espletamento dei servizi oggetto del contratto;
d) Ad assumere presso l’Azienda le informazioni necessarie per evitare interferenze e danneggiamenti a servizi affidati all’azienda prima di intraprendere lavori di competenza comunale.
e) A dare tempestiva comunicazione delle iniziative che comportino variazioni e/o intensificazione dei servizi oggetto del presente contratto.
f) Ad assicurare all’Azienda, per i servizi istituzionali e fondamentali previsti nel suo statuto, l’esclusiva e la privativa.
g) Ad assicurare all’Azienda, per i possibili servizi eseguibili per altri Enti locali ai sensi della vigente legislazione e con particolare riferimento all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ogni collaborazione attiva per la realizzazione di tali servizi, facendo ricorso a rapporti convenzionali con altri Enti locali.
h) Ad assicurare all’azienda la copertura degli eventuali costi sociali di cui al comma 6 dell’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 7 – Qualità dei servizi
1. La gestione tecnico-organizzativa dei servizi di cui all’art. 1) seguirà i criteri e le specifiche previste nel Disciplinare Tecnico oltreché nella Carta dei Servizi, che, unitamente al presente Contratto di Servizio, compongono il Piano Programma.
2. La gestione tecnico-organizzativa dei servizi di cui all’art. 2) seguirà i criteri e le specifiche previste nei relativi Disciplinari Tecnici;
3. L’Azienda ha l’obbligo di concordare preventivamente con il Comune ogni eventuale modifiche al Disciplinare Tecnico ed alla Carta dei servizi.
4. Il Disciplinare Tecnico e la Carta dei servizi dovranno in ogni caso essere aggiornati ogni 2 (due) anni ovvero ogniqualvolta ne ricorra la necessità e/o l’opportunità, ravvisate e verificate dalle parti, in relazione a sostanziali modifiche da apportare ai servizi da erogare alla cittadinanza.
Art. 8 – Informazione e cooperazione
1 L’Azienda si impegna a comunicare al Comune tutte le informazioni previste dallo Statuto relative a:
a) Il programma degli investimenti;
b) Il bilancio di previsione o budget;
c) Il bilancio pluriennale con valenza triennale;
d) Il bilancio di esercizio.
2. L’Azienda si impegna ad istituire forme di controllo della gestione finalizzate al controllo finanziario, economico e di produttività.
3. L’Azienda provvederà a segnalare ai competenti uffici del Comune quelle circostanze o fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento dei servizi.
4. L’Azienda provvederà a fornire trimestralmente ai competenti uffici del Comune un rapporto nel quale saranno riassunti i servizi svolti nel periodo di riferimento e, eventualmente, evidenziati i servizi non svolti con le relative motivazioni.
5. Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte dell’Azienda, con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.
6. L’obbligo di cooperazione di cui al precedente comma si traduce in particolare:
a) Nell’agevolare ogni intervento dell’Azienda per l’esecuzione di impianti ed interventi finalizzati all’espletamento dei servizi di cui all’articolo 1 del presente contratto.
b) Nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune, con addebito dei soli costi (dati sulla popolazione, sul territorio, sull’ambiente, ecc.)
c) Nel dare collaborazione tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi.
Art. 9 – Vigilanza e controllo
1. Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall’Azienda, nell’ambito del presente contratto, nelle forme che riterrà più opportune, fatta salva l’autonomia imprenditoriale dell’Azienda.
2. Al fine di ottemperare a quanto sopra il Comune, oltre ad effettuare controlli a campione sui servizi erogati dall’Azienda, potrà avvalersi del rapporto periodico di cui al precedente art. 7 comma 4.
3. Il Comune potrà disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l’ispezione sugli automezzi, attrezzature, locali, ecc. e su quant’altro faccia parte dell’organizzazione, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, nonché di quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanati in materia.
4. L’Azienda presterà al Comune tutta la collaborazione necessaria per l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, compatibilmente con la necessità di garantire l’erogazione del servizio pubblico.
5. Il mancato rispetto dei servizi e dei tempi previsti dal presente contratto di servizi comporterà per l’Azienda penali che saranno formalizzate in uno specifico protocollo, da approvare successivamente da parte dei competenti organi comunali.
Art. 10 – Rapporti economici e finanziari
1. Il corrispettivo annuo dovuto ad A.S.M.I.U. dal Comune di Massa per i servizi di cui all’art. 1) è stabilito in €. 6.902.327,00 i.v.a. compresa.
2. Eventuali variazioni di detto corrispettivo dovranno essere concordate tra le parti e risultare da modifiche apportate alla qualità dei servizi svolti, risultanti da preventivi emendamenti ed integrazioni apportate al Disciplinare Tecnico ai sensi del precedente art. 7).
3. Eventuali variazioni del corrispettivo effettivamente erogato all’Azienda nel corso dell’anno potranno derivare da modifiche apportate alla quantità dei servizi svolti rispetto a quella prevista nel Disciplinare Tecnico. In questo caso i maggiori servizi dovranno essere preventivamente autorizzati dai competenti Servizi Comunali ed i relativi costi preventivamente concordati con gli stessi Servizi Comunali.
4. Il corrispettivo dovrà essere aggiornato annualmente sulla base dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
5. In caso di consistenti aumenti dei costi dei carburanti e lubrificanti e del costo del lavoro, le parti potranno concordare eventuali ulteriori adeguamenti del corrispettivo di cui al precedente comma 1).
6. Il corrispettivo è corrisposto dal Comune all’Azienda in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura con allegata rendicontazione dei servizi effettivamente erogati nel periodo di riferimento.
7. Il corrispettivo si intende calcolato e rapportato in base ai servizi erogati dall’Azienda secondo le modalità stabilite nel disciplinare allegato per i servizi di cui all’art. 1 e nei disciplinari tecnici, successivamente approvati, per i servizi di cui all’art. 2.
Art. 11 – Condizioni particolari
1. Fino alla trasformazione della TARSU in T.I.A. il corrispettivo annuale per l’espletamento dei servizi di cui all’articolo 1 è pari a quanto previsto nel bilancio del Comune nei capitoli di spesa indicati nell’atto deliberativo di approvazione del presente Contratto di Servizio, fatti salvi gli obblighi previsti dal vigente statuto dell’azienda speciale a carico dell’Amministrazione Comunale.
2. Le parti stabiliscono sin d’ora che a partire dall’anno in cui avverrà il passaggio da TARSU a T.I.A. quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo sarà sostituito da quanto segue:
“ Premesso che, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000, l’Azienda deve uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, la stessa predisporrà e presenterà al Comune, quale affidataria della gestione della
T.I.A., entro il mese di ottobre di ogni anno, e previi rapporti finalizzati al recupero dei dati relativi al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e differenziati per il reperimento dei quali viene contestualmente autorizzata a conseguirli dagli enti e dalle aziende territorialmente competenti, il piano economico finanziario sulla base del quale il Comune stesso provvederà a determinare la tariffa ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche e integrazioni.
L’Azienda in quanto soggetto gestore e fino ad una diversa disciplina determinata dalle competenze attribuite all’ATO dei Rifiuti, sarà autorizzata a provvedere alla riscossione della tariffa ai sensi dell’art. 10 del Decreto del Ministero dell’Ambiente 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche e integrazioni, avvalendosi di Massa Servizi. Le fatture verranno emesse all’utenza secondo la cadenza temporale che verrà fissata dal Comune”.
3. A.S.M.I.U. prende atto che il titolo VI della L.R.T. 25/98 prevede la costituzione delle Comunità di Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. che, relativamente alla Provincia di Massa – Carrara, coincide con i territori dei Comuni della stessa Provincia e che, la costituzione delle Comunità di Ambito, è finalizzata al superamento della frammentazione delle gestioni. A.S.M.I.U. prende altresì atto che il D.Lgs. 152/2006 stabilisce che le Comunità di Ambito surroghino i Comuni nelle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti e che le stesse procedano alla individuazione di un unico gestore per l’esercizio del ciclo dei rifiuti, pur prevedendo una fase transitoria in cui i Comuni continuino ad esercitare in privativa la gestione dei rifiuti urbani fino all’inizio della attività del gestore unico del servizio integrato. L’A.S.M.I.U. concorda conseguentemente di rimettersi alle decisioni che verranno adottate dalle superiori Autorità, titolari delle competenze in materia, anche se discordanti con quanto previsto dal presente Contratto di Servizio, senza aver nulla a pretendere in proposito dal Comune di Massa. A tale riguardo le norme contrattuali del presente Contratto di Servizio che siano incompatibili con eventuali disposizioni di legge che sopravvengano o con successive decisioni adottate dalla competente Autorità di Ambito sono soggette a risoluzione, fatta comunque salva la possibilità per il Comune di Massa di far valere i propri diritti per i beni che costituiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’azienda.
4. Qualora il Comune di Massa decida la trasformazione della Azienda Speciale A.S.M.I.U. in A.S.M.I.U. società per azioni, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 267/00, quest’ultima società conserverà tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrerà pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi dell’azienda originaria, nel rispetto dei principi vigenti in tema di affidamento diretto dei servizi pubblici locali.
Art. 12 – Servizi accessori, integrativi e complementari
1. L’Azienda è autorizzata ad utilizzare le risorse umane, materiali e finanziarie di cui dispone per la realizzazione di servizi accessori, integrativi e complementari di quelli di cui all’articolo 1 del presente contratto rivolti a terzi, purché ciò non pregiudichi in alcun modo gli utenti dei servizi principali e siano compatibili con l’oggetto statutario.
2. I prezzi di erogazione dei suddetti servizi accessori, integrativi e complementari saranno determinati liberamente dall’Azienda, nel rispetto del generale principio di economicità.
Art. 13 – Responsabilità
1. L’Azienda mantiene indenne e sollevato il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall’esercizio del servizio pubblico affidatole, sia esso esercitato direttamente che indirettamente.
Art. 14 – Risoluzione delle controversie
1. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le Parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Massa Carrara.
2. in caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte da un arbitro unico secondo la procedura di arbitrato prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale di Massa Carrara, istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara. L’Arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento della Camera arbitrale di Massa Carrara e delle norme inderogabili del codice di procedura civile.