PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
L’ OPERATORE ECONOMICO
(indicare denominazione e forma giuridica) _ sede legale in , via _n. codice fiscale/P.IVA _, rappresentata da (Cognome e Nome)
_ in qualità di (Titolare /Legale rappresentante)
CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI 1
_ _ _ _ INDETTA CON BANDO _ _ _2
DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITA’ ADOTTATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 09/09/2014
La mancata dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del rappresentante legale del soggetto concorrente, nei modi stabiliti nella lex specialis, comporterà l'automatica esclusione dalla gara.
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità degli appalti - da considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale - regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti Comune di La Loggia nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati dal Comune di La Loggia .
4. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara di importo superiore ad € 20.000 IVA esclusa.
5. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella /ex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n.445/2000. In mancanza si procederà all'esclusione dalla gara.
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1 specificare tipo di procedura e natura del contratto (es. procedura aperta per acquisizione forniture)
2 Indicare estremi del bando; in alternativa specificare estremi dell’avviso o della lettera di xxxxxx
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice; dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.3. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea {TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L.287/1990 - e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.4. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.5. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.6. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.7. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.8. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n.62) e del codice di comportamento del COMUNE DI La Loggia adottato con deliberazione n. 143 del 20.12.2013 e pubblicato sul sito dell‘Ente si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l’Ente
dichiara, altresì, di essere consapevole che il personale dipendente al quale vengano offerti regali o vantaggi economici o altra utilità il cui valore stimato ecceda (o probabilmente ecceda) la soglia del modico valore, provvede a rifiutarlo ed a informare dell'offerta in forma scritta il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
1.9. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto:
- ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine del Comune di La Loggia, dei dipendenti e degli Amministratori;
- a relazionarsi con i dipendenti del Comune con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi.
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
Articolo 3
Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice
1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi ed, in particolare, qualora
riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n.62) o del codice di comportamento dell’Ente
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.
Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità saranno applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:
a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1
% al 5% del valore del contratto;
b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva;
a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
c) segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità.
3. L'Amministrazione aggiudicatrice terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. F d.lgs.163/06.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
Il presente Patto di Integrità per appalti di servizi e forniture dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.
Data
TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO