CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
Premesso che
a) La mediazione creditizia è l’esercizio di un’attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso l’attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
b) L’esercizio della mediazione creditizia è riservato ai soggetti iscritti presso l’elenco tenuto dall’Organismo (O.A.M.) previsto dall’art. 128-undecies del TUB.
c) Il cliente è interessato a ricercare un finanziamento (“Finanziamento”) ed, a tal fine, intende avvalersi dell’attività di mediazione creditizia svolta dal Mediatore;
DOCUMENTO DI SINTESI
1. Provvigione: Un importo variabile pari al ……………% ( percento) calcolato su capitale
erogato dalla banca o intermediario finanziario;
2. Spese eventuali, a titolo di penale, pari ad euro 500 nelle seguenti ipotesi: revoca dell’incarico prima della sua naturale scadenza (fatto salvo quanto previsto dal Diritto di Recesso); Violazione del patto di esclusiva; Rinuncia in assenza di giustificato motivo della richiesta di finanziamento già approvata/deliberata dall’ente finanziatore.
3. Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;
4. Durata: 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto
Tutto ciò premesso si stipula il presente contratto tra le seguenti parti:
Primo richiedente:
Cognome e nome: codice fiscale Nato a il residente in Via prov c.a.p. Email telefono
Secondo richiedente:
Cognome e nome: codice fiscale Nato a il residente in Via prov c.a.p. Email telefono
e
Fimmutui Srl società di mediazione creditizia, iscritta nell’elenco dei Mediatori Creditizi (OAM) al n° M382, con sede in Xxxxx (Xx) xxxx xxx Xxx Xxxxxxxxx 00; Tel. 0000.000000– Fax. 000000000; sito Internet : xxx.xxxxxxxx.xxx. – P.E.C. xxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx C.F./P.IVA/R.I. 03786580658 – Capitale sociale € 50.000 i.v. in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, di seguito “Mediatore Creditizio”.
ART. 1 – Oggetto del contratto
Il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l’incarico di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari (i “Finanziatori”), potenzialmente disposti ad erogargli il Finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nella negoziazione con i Finanziatori medesimi.
• Tipologia di Finanziamento:…………………………………………………………….
• Capitale richiesto: Euro ................................................................................................
• Scopo del Finanziamento: …………………………………………………………………
ART. 2 – Compensi di mediazione.
Il Cliente, che discrezionalmente ha ritenuto opportuno rivolgersi al Mediatore Creditizio, si impegna a corrispondere al Mediatore, in caso di parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento, una “Provvigione” cosi calcolata:
- Un importo variabile a titolo di compensi di mediazione e servizi di consulenza connessi pari al %
( percento) calcolato sul capitale erogato, o montante lordo mutuato, dalla banca o
intermediario finanziario. Tale importo sarà comunicato alla banca o intermediario finanziario per il calcolo del TAEG e inserimento nei prospetti standardizzati. Per gli istituti di credito convenzionati con la Fimmutui Srl sono previsti degli importi massimi provvigionali così come indicati nel documento informativo precontrattuale. Per le richieste di Cessioni del quinto dello stipendio/pensione e Deleghe di pagamento la percentuale massima del compenso, in ogni caso, non potrà essere superiore al 11,00%. Tali limiti sono riportati nel nostro Documento informativo precontrattuale che costituisce parte integrante del presente contratto.
ART. 3 – Durata del contratto.
Il presente contratto di Mediazione Creditizia ha una durata di 6 mesi dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.
ART. 4 – Diritto di esclusiva.
Il cliente riconosce al Mediatore Creditizio il diritto di esclusiva fino all’estinzione del presente contratto. In caso di violazione il cliente è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio delle spese a titolo di penale come indicato nel documento di sintesi.
Art. 5 – Obblighi e dichiarazioni del cliente. Il Cliente si impegna:
a consegnare al Mediatore, entro congruo termine, la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i “Dati”) che il Mediatore riterrà necessari per l’istruttoria della pratica (quale, ad esempio, la documentazione comprovante la tipologia di lavoro esercitato, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento eventualmente erogato). Il Cliente dichiara sin da ora che i Dati comunicati o consegnati al Mediatore sono veritieri, corretti e completi e manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura dei Dati. Il cliente autorizza, inoltre, il Mediatore a consegnare e comunicare i Dati ai Finanziatori cui il Cliente si rivolgerà per richiedere il Finanziamento.
- ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell’affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dal Finanziatore, sottoscrizioni, garanzie).
- a comunicare immediatamente al mediatore qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere o precludere l’acceso al credito od a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.
Il Cliente dichiara:
- di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
- di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.
ART. 6 Articolo – Modalità di esecuzione dell’incarico.
6.1. Il Mediatore svolgerà l’attività prevista nel Contratto in piena dipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell’incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.
6.2 Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e ad inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finanziatore.
6.3 Il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività “in convenzione”), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali siano state concordate solo modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il mediatore creditizio potrà rivolgersi per espletare l’incarico assegnato, sono rilevabili nel foglio informativo del Mediatore già consegnato al cliente.
6.4 Il Mediatore Creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione applicate dai singoli Istituti di Credito mutuanti. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Cliente non potrà lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant’altro nei confronti del Mediatore ed il Mediatore non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.
6.5 Il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finanziatore, verificatisi nel corso dell’istruttoria e/o successivamente alla eventuali deliberazione e erogazione del finanziamento.
ART. 7 – Obblighi del mediatore.
Il mediatore creditizio deve adeguare l’attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all’entità del finanziamento richiesto. Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
Il Mediatore Creditizio si impegna, inoltre, a mantenere la riservatezza su dati e informazioni riservate di cui venga a conoscenza.
ART. 8 – Esoneri di responsabilità del mediatore creditizio.
Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato per volontà o scelta delle banche o degli intermediari finanziari, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicare al cliente né genericamente né specificatamente le motivazioni.
Il cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio non sarà in alcun modo responsabile dell’operato delle banche e degli intermediari finanziari, anche nelle ipotesi di ritardo o mancata concessione del finanziamento richiesto.
ART. 9 – Spese.
Le spese di istruttoria sono comprese all’interno dei compensi di mediazione.
Le spese documentate dal mediatore creditizio (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti etc) sono interamente rimborsate dal cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di mediazione.
ART. 10 – Penale.
Qualora il cliente, senza giustificato motivo, receda dal contratto, o violi il patto di esclusiva, o rinunci in assenza di giustificato motivo alla richiesta di finanziamento già approvata o deliberata dall’ente finanziatore dovrà versare a favore del mediatore creditizio a titolo di penale una somma pari ad euro 500.
ART. 11 – Diritto di recesso.
Il cliente può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione al mediatore creditizio con raccomandata a/r o a mezzo p.e.c. da inviarsi a xxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx.
Articolo 12 – Comunicazioni.
Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all’altra:
Articolo 13 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza.
Il Cliente dichiara di avere ricevuto l’Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l’esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Finanziatori.
Il Cliente dichiara di aver avuto la disponibilità del presente modulo contrattuale e di tutti gli eventuali allegati e di averlo esaminato con attenzione in tempo utile prima della sottoscrizione. Dichiara altresì di aver ricevuto l’avviso sulle “Principali norme di trasparenza” ed il Foglio Informativo predisposti dal Mediatore nonché gli eventuali fogli informativi relativi ai Finanziatori.
Il Cliente, inoltre, dichiara di aver preso atto dell’obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.lgs. n. 231/07 in materia di antiriciclaggio.
Articolo 14 – Foro Competente e reclami.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno, ad eccezione del caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore (ossia come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale), poiché in tale ipotesi sarà competente, il Foro Generale del Consumatore ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005, n 206. Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione, da trasmettersi a mezzo lettera a/r o P.E.C. a Fimmutui srl.
Articolo 15 – Modifiche al contratto.
Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.
Luogo e data
Firma Cliente primo richiedente Firma del Collaboratore Fimmutui
Firma Cliente secondo richiedente Firma del Collaboratore Fimmutui
Per accettazione Fimmutui Srl