Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 8794/20. Subject Codes: AGRI 175 AGRIORG 42 AGRISTR 44 AGRIFIN 44 CODEC 500 CADREFIN 121. Heading: DOCUMENTO DI LAVORO. Originator: presidenza. Recipient: delegazioni. Subject: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 - Testo della presidenza. Commission Document Number: 9634/18 + COR 1 + ADD 1. Preceeding Document Number: 14465/19. Location: Bruxelles. Date: 11 giugno 2020. Interinstitutional Files: 2018/0217(COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5400070645337673000_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2018/0217(COD)
Bruxelles, 11 giugno 2020 (OR. en)
8794/20
AGRI 175
AGRIORG 42
AGRISTR 44
AGRIFIN 44
CODEC 500
CADREFIN 121
DOCUMENTO DI LAVORO
Origine: presidenza
Destinatario: delegazioni
n. doc. prec.: 14465/19
n. doc. Comm.: 9634/18 + COR 1 + ADD 1
Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Testo della presidenza
1. At its first meeting under the Croatian Presidency on 17 January 2020, the Working Party on Agricultural Financial Questions (WP AGRIFIN) informally confirmed that the various amendments introduced to the Commission's proposal by the Austrian, Romanian and Finnish Presidencies are by and large acceptable.
2. Delegations also repeated the view, however, that a final Council position on the proposed Horizontal Regulation could only be taken once agreement on the MFF was struck1 and when the consequences of the final wording of relevant provisions in the proposed CAP Strategic Plan Regulation (CAP SPR) on corresponding provisions in the Horizontal Regulation would have been examined in the WP AGRIFIN2. Progress was made on the MFF and CAP SP Regulation during the Croatian Presidency but this has not yet resulted in definitive outcomes requiring the examination of further consequential changes in the Horizontal Regulation at this stage3.
3. The Working Party on Horizontal Agricultural Questions (WP HAQ), however, discussed4 a number of possible changes in certain articles in the proposal falling under its responsibility. For instance, on the Integrated Administration and Control System (IACS, Articles 63-73), the link between the Horizontal Regulation and the General Data Protection Regulation might need further clarification.
4. With regard to the Control system and penalties in relation to conditionality (Articles 84-87), and for the sake of equal treatment, the WP HAQ removed the possibility to apply administrative penalties only to those beneficiaries who have been selected for on-the-spot checks. In cases where an area monitoring system would be used to control conditionality, and a non- compliance with conditionality is discovered, Member States can now apply lower reductions. While no administrative penalty will be applied for a non-compliance that has no or only insignificant consequences, the text now allows Member States to apply a "standard" reduction (i.e. 1%, 3% or 5%) if such a non-compliance persists or reoccurs within three consecutive years5. Furthermore, the text now also gives Member States the possibility to freely determine the maximum size of holdings, up to which farmers may benefit from a simplified control system6.
1 In particular the following Articles in the Horizontal Regulation are MFF-related: Art. 14 on the Agricultural reserve; Art. 15 on Financial discipline (including the EUR 2000 threshold added to Art. 15(1)); Art. 29 on Pre-financing arrangements; and Art. 32 on Automatic de-commitment for CAP Strategic Plans.
2 See Commission non-papers WK 10172/2019 and WK 10731/2019.
3 See doc. 14465/19.
4 See WK 8515/2020.
5 See Articles 84, 86(2), (2a)&(3b).
6 See Articles 65(1)&(5).
5. The Presidency incorporated these proposed changes in the attached text of the Horizontal Regulation. Apart from these changes, that text is identical to the text established in December 2019 (doc. 14465/19).
6. In addition to the issues mentioned in paragraph 1 above (MFF and CAP SPR), the Presidency considers that the overview of pending and open issues in the proposed Horizontal Regulation, as presented in doc. 14465/19, still stands. With regard to the content of the annual clearance package and the procedure for annual performance clearance and pending finalisation in the WP HAQ of the relevant New Delivery Model-related Articles in the CAP SPR (such as Articles 121 on Annual performance reports and 121a on Biennial performance review), the following corresponding Articles in the Horizontal Regulation may need to be considered further:
✓ Articles 38, 39 & 40 on the Suspension of payments and Article 52 on the Annual performance clearance;
✓ Article 53 on the Conformity procedure;
✓ Article 8 on Paying agencies and coordinating bodies.
7. Other issues mentioned in doc. 14465/19, which may possibly require further consideration, include:
✓ the need for a recital on the Single audit approach (Article 46) in connection with the checks carried out by the Commission in the Member States (Article 47);
✓ Articles 74-83 on the Scrutiny of transactions;
✓ Articles dealing with Commission powers, where, as required by Article 290 of the TFEU, the objectives, content, scope and duration of the Commission's empowerment need specific framing7.
7 For instance in Articles 21(2) and (3); 36; 45(1); 50; 53(6); 58(3); 72; 74; 79(6); 92(5); 103.
ALLEGATO
TESTO DELLA PRESIDENZA8
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
Titolo I
Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili [...]:
a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC) [...];
b) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
c) alle procedure di liquidazione e di conformità.
8 Tutti i suggerimenti redazionali che le delegazioni hanno ritenuto accettabili, in linea di principio, in sede di gruppo AGRIFIN sono indicati in grassetto o con [...]. Le modifiche introdotte rispetto al testo del doc. 14465/19, riguardanti soltanto l'articolo 65, paragrafi 1 e 5, l'articolo 84 e l'articolo 86, paragrafi 2, 2 bis e 3 ter, sono evidenziate in giallo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) "irregolarità", un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;
b) "sistemi di governance", gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento e i requisiti di base dell'Unione stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], compreso il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui
all'articolo 121 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC];
c) "requisiti di base dell'Unione", i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) …/… [regolamento
sui piani strategici della PAC] e nel presente regolamento.
Articolo 3
Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali
Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:
a) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
c) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
e) il decesso del beneficiario;
f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
Titolo II
Disposizioni generali applicabili ai Fondi agricoli
CAPO I
Fondi agricoli
Articolo 4
Fondi per il finanziamento delle spese agricole
Il finanziamento dei vari interventi e misure che rientrano nella PAC a titolo del bilancio generale dell'Unione (il bilancio dell'Unione) avviene mediante:
a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Articolo 5
Spese del FEAGA
1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione oppure direttamente, come stabilito ai paragrafi 2 e 3.
2. Nell'ambito della gestione concorrente, il FEAGA finanzia le spese seguenti:
a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli, come stabilito nel regolamento (UE) n. 1308/20139;
9 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
b) gli interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC];
c) gli interventi di pagamento diretto destinati agli agricoltori nell'ambito dei piani strategici della PAC di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC];
d) il contributo finanziario dell'Unione alle misure di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, che sono realizzate dagli Stati membri e selezionate dalla Commissione;
e) il contributo finanziario dell'Unione alle misure specifiche per l'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 228/2013, e alle misure specifiche per l'agricoltura a favore delle isole minori dell'Egeo di cui al regolamento (UE) n. 229/2013.
3. Il FEAGA finanzia le spese seguenti mediante gestione diretta:
a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;
b) le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'uso delle risorse genetiche in agricoltura;
c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;
d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.
Articolo 6
Spese del FEASR
Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Finanzia il contributo finanziario dell'Unione agli interventi di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e all'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 112 del medesimo regolamento.
Articolo 7
Altre spese compresa l'assistenza tecnica
Su iniziativa o per conto della Commissione i Fondi possono finanziare ciascuno direttamente le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica nonché la valutazione, l'audit e l'ispezione necessari ad attuare la PAC. In particolare:
a) le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;
b) l'acquisizione da parte della Commissione dei dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 22;
c) le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità dell'articolo 23;
d) le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei Fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;
e) la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità dell'articolo 44;
f) gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate nell'ambito della PAC, nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);
g) ove rilevante, il contributo alle agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/200310 del Consiglio, che operano nell'ambito della PAC;
h) il contributo alle misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;
i) le reti informatiche incentrate sul trattamento e lo scambio di informazioni, compresi i sistemi informatici aziendali necessari nel quadro della gestione della PAC;
j) le misure necessarie per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei loghi nell'ambito delle politiche unionali della qualità di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.
10 Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
11 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
CAPO II
Organismi di governance
Articolo 8
Organismi pagatori e organismi di coordinamento
1. Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.
Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, tali compiti possono essere delegati.
2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime di riconoscimento per quanto riguarda l'ambiente interno, le attività di controllo, l'informazione e la comunicazione nonché il monitoraggio stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).
In funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti:
a) a un organismo unico a livello nazionale o, eventualmente, a uno per regione; e
b) a un organismo unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR, se esistono unicamente organismi pagatori nazionali.
[In deroga alla lettera b), gli Stati membri possono decidere di mantenere gli organismi pagatori riconosciuti prima del 1° giugno 2018, purché gli oneri amministrativi supplementari che la nuova riorganizzazione comporta non siano di ostacolo alla corretta attuazione del nuovo piano strategico della PAC. ]12
Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere anche un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a livello nazionale, o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.
Il riconoscimento è revocato agli organismi pagatori che non hanno gestito spese del FEAGA o del FEASR per almeno tre anni.
Gli Stati membri non nominano nuovi organismi pagatori supplementari dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per i casi di cui al secondo comma, lettera a), qualora le disposizioni costituzionali impongano organismi pagatori regionali.
3. Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/… [il nuovo regolamento finanziario] (di seguito il "regolamento finanziario"), entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio in questione il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:
a) i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati all'organismo pagatore riconosciuto, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità dell'articolo 51;
12 Il testo di questo paragrafo è tratto dal doc. 10135/19, ma è stato inserito tra parentesi quadre in quanto, per motivi giuridici, la sua formulazione dovrà essere riveduta.
b) la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione menzionata anche all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 121 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], che indica che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 35;
c) una dichiarazione di gestione, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario, in merito a:
i) il fatto che le informazioni sono presentate in modo adeguato, completo e accurato, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario;
ii) il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, che forniscono le garanzie necessarie in merito agli output indicati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento finanziario;
iii) un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi dagli audit e dai controlli, nonché le azioni correttive intraprese o pianificate, come previsto all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario.
Il termine del 15 febbraio indicato nel primo comma può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, su richiesta dello Stato membro interessato, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, secondo comma del regolamento finanziario.
4. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stato membro nomina un organismo pubblico di coordinamento, cui assegna i seguenti compiti:
a) raccogliere le informazioni da fornire alla Commissione e trasmetterle alla Commissione;
b) fornire la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 121 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC];
c) adottare o coordinare azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune e tenere informata la Commissione sull'eventuale seguito;
d) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.
Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui al primo comma, lettera a), l'organismo di coordinamento è soggetto a specifico riconoscimento da parte degli Stati membri.
La relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione fornita dall'organismo di coordinamento rientra nel parere di cui all'articolo 11, paragrafo 1, ed è trasmessa corredata di una dichiarazione di gestione che copre la compilazione dell'intera relazione.
5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca tale riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine che sarà stabilito dall'autorità competente in funzione della gravità del problema.
6. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.
Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo pagatore si basa […] su una relazione di controllo fornita dalla BEI o altra istituzione internazionale a sostegno delle domande di pagamento presentate […].
7. Ai fini dell'articolo 31, per le spese del FEASR è trasmessa, entro il 30 giugno 2030, una relazione aggiuntiva sull'efficacia dell'attuazione, conformemente ai paragrafi 3 e 4, che contempla il periodo fino al 31 dicembre 202913.
Articolo 9
Autorità competente
1. Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per:
a) il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
b) il riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 8, paragrafo 4;
c) la nomina dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 11;
d) l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.
2. Con atto formale l'autorità competente decide in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e dell'organismo di coordinamento sulla base di un esame dei criteri di accreditamento che devono essere adottati dalla Commissione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). L'autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche.
13 Il testo di questo nuovo paragrafo 7 è tratto, per motivi giuridici, dall'articolo 121 del regolamento sui piani strategici della PAC.
Articolo 10
Poteri della Commissione
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:
a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 8, paragrafo 4;
b) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico [...] nonché le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
a) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;
b) le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c);
c) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
Articolo 11
Organismi di certificazione
1. L'organismo di certificazione è un organismo di audit pubblico o privato designato dallo Stato membro per un periodo minimo di tre anni, fatte salve le disposizioni di legge nazionali. Qualora si tratti di un organismo di audit privato, e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante procedura di appalto pubblico.
Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento finanziario, l'organismo di certificazione formula un parere, elaborato in base ai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, che stabilisce se:
a) i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;
b) i sistemi di governance istituiti dagli Stati membri funzionano in modo adeguato;
c) la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52, e la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], che dimostrano il rispetto dell'articolo 35 del presente regolamento, sono corrette;
d) le spese relative alle misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento (UE) n. 228/2013, al regolamento (UE) n. 229/2013 e al regolamento (UE)
n. 1144/2014 per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.
Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c).
Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o da altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo di certificazione si basa sulla relazione annuale di audit elaborata dai revisori esterni di tali istituzioni. Tali istituzioni trasmettono la relazione annuale di audit agli Stati membri.
2. L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria. ed è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo e dagli organismi responsabili dell'attuazione e del monitoraggio della PAC.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.
Gli atti di esecuzione stabiliscono inoltre:
a) i principi di audit su cui si basano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit;
b) i metodi di audit che gli organismi di certificazione devono utilizzare per formulare i propri pareri, tenuto conto degli standard internazionali in materia di audit.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
TITOLO III
Gestione finanziaria dei Fondi
CAPO I FEAGA
SEZIONE 1 DISCIPLINA DI BILANCIO
Articolo 12
Massimale di bilancio
1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) [COM(2018) 322 final].
2. Qualora il diritto dell'Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o aumenti, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 101, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati nel diritto dell'Unione.
Articolo 13
Rispetto del massimale
1. Qualora il diritto dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro per le spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate nel limite di tale massimale fissato in euro e, in caso di applicazione degli articoli 37 e 40, con gli eventuali adattamenti necessari.
2. Le dotazioni degli Stati membri per gli interventi di pagamento diretto di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], corretti alla luce degli adattamenti di cui all'articolo 15 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.
Articolo 1414
Riserva agricola
1. All'inizio di ciascun esercizio è opportuno istituire nell'ambito del FEAGA una riserva intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola (di seguito "riserva agricola").
Gli stanziamenti per la riserva agricola sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione.
I fondi della riserva agricola sono messi a disposizione per le misure previste dagli articoli da 8 a 21 e 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'esercizio o gli esercizi per cui è richiesto il sostegno supplementare.
2. L'importo della riserva agricola è pari ad almeno [400]15 milioni di EUR a prezzi [correnti]16 all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027. Se del caso, la Commissione può adeguare l'importo della riserva agricola nel corso dell'esercizio, in considerazione delle evoluzioni o delle prospettive del mercato nell'esercizio in corso o in quello successivo e tenendo conto degli stanziamenti disponibili a titolo del FEAGA.
In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola sono riportati [senza]17 limiti di tempo per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi.
14 A seguito delle osservazioni formulate dal Servizio giuridico del Consiglio nell'ambito del gruppo ad hoc sul QFP, sarà aggiunto come base giuridica del presente articolo un riferimento all'articolo 322 del TFUE.
15 [Tra parentesi quadre] in quanto collegato al QFP.
16 [Tra parentesi quadre] in quanto collegato al QFP.
17 [Tra parentesi quadre] in quanto collegato al QFP.
Inoltre, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, l'importo totale non utilizzato della riserva per le crisi disponibile alla fine dell'esercizio 2020 [è riportato all'esercizio 2021 senza essere riversato nelle linee di bilancio]18 che coprono le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e messo a disposizione per finanziare la riserva agricola.
Articolo 15
Disciplina finanziaria19
1. La Commissione determina un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e il contributo finanziario dell'Unione alle misure specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e[…]), del presente regolamento e concesso a titolo del capo IV del regolamento (UE)
n. 228/2013 e del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, (di seguito "tasso di adeguamento") se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano in tale sottomassimale per un determinato esercizio indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.
[Il tasso di adeguamento si applica ai pagamenti da concedere agli agricoltori per gli interventi e le misure specifiche di cui al primo comma superiori a 2 000 EUR per l'anno civile corrispondente.]20
Entro il 30 giugno dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adeguamento, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare il tasso di adeguamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
2. Fino al 1° dicembre dell'anno civile per cui si applica il tasso di adeguamento, la Commissione può, in base a nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adattare il tasso di adeguamento fissato conformemente al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
18 [Tra parentesi quadre] in quanto collegato al QFP.
19 Xxxxxxx inserire un considerando per chiarire che la disciplina finanziaria di cui all'articolo 15 sarà utilizzata come soluzione di ultima istanza.
3. Nel caso in cui sia stata applicata la disciplina finanziaria, gli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario vengono utilizzati per finanziare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nella misura necessaria per evitare di applicare nuovamente la disciplina finanziaria.
Se gli stanziamenti da riportare di cui al primo comma restano a disposizione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, gli importi degli stanziamenti non impegnati da rimborsare ai beneficiari finali, salvo se l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati disponibili per il rimborso è inferiore allo
0,2 % del massimale annuo per la spesa del FEAGA.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
4. Gli importi stabiliti dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3, secondo xxxxx, sono rimborsati dagli Stati membri ai beneficiari finali secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri [possono]21 applicare una soglia minima degli importi del rimborso per beneficiario finale.
Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria nell'esercizio precedente.
5. In seguito all'introduzione graduale degli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013 [...], alla Croazia la disciplina finanziaria si applica dal 1° gennaio 2022.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sul calcolo della disciplina finanziaria che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori.
Articolo 16
Procedura della disciplina di bilancio
1. Se in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N risulta che l'importo di cui all'articolo 12 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.
2. La Commissione, nel momento in cui ritiene che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 12 senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione, propone altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Se la base giuridica della misura pertinente è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, la misura è adottata dal Consiglio. Se la base giuridica della misura pertinente è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, la misura è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
3. Se al termine dell'esercizio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 12, la Commissione:
a) prende in considerazione le domande presentate dagli Stati membri in proporzione al bilancio disponibile e adotta atti di esecuzione che fissano in maniera provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;
b) entro il 28 febbraio dell'esercizio N + 1 stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione relativo all'esercizio N;
c) adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'importo totale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base a un tasso unico di finanziamento unionale, secondo il bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili;
d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N + 1, all'eventuale pagamento delle compensazioni tra Stati membri.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
Articolo 17
Sistema di allarme e di monitoraggio
Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 12 non sia superato, la Commissione adotta un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.
A tal fine, all'inizio di ciascun esercizio, la Commissione determina le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.
La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che contiene una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.
Sezione 2 Finanziamento delle spese
Articolo 18
Pagamenti mensili
1. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari al finanziamento delle spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.
2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.
Articolo 19
Modalità relative ai pagamenti mensili
1. Fatti salvi gli articoli 51, 52 e 53, la Commissione procede ai pagamenti mensili delle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso del mese di riferimento.
2. I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma degli articoli da 37 a 40 o di eventuali altre correzioni. Le spese effettuate dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre si considerano effettuate nel mese di ottobre. Le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili che effettua in base a una dichiarazione di spesa presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 88, paragrafo 1.
4. La Commissione comunica immediatamente allo Stato membro qualsiasi superamento dei massimali finanziari da parte di quest'ultimo.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui al paragrafo 3 senza applicare la procedura di cui all'articolo 101.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono pagamenti supplementari o deduzioni che adeguano i pagamenti effettuati ai sensi del paragrafo 3 senza applicare la procedura di cui all'articolo 101.
Articolo 20
Spese amministrative e di personale
Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale effettuate dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.
Articolo 21
Spese connesse all'intervento pubblico
1. Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia la misura interessata in base a importi forfettari uniformi, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti ammissibili all'intervento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:
a) il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;
b) le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 che integrano il presente regolamento con norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare gli importi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
Articolo 22
Acquisizione di dati satellitari
L'elenco dei dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità delle specifiche elaborate da ogni Stato membro.
A norma dell'articolo 7, lettera b), la Commissione fornisce gratuitamente tali dati satellitari alle autorità competenti del sistema di monitoraggio delle superfici o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.
La Commissione rimane proprietaria dei dati satellitari […].
La Commissione può autorizzare enti specializzati a svolgere compiti relativi alle tecniche o ai metodi di lavoro connessi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 23
Monitoraggio delle risorse agricole
Le azioni finanziate a norma dell'articolo 7, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per:
a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;
b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali;
c) condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione UNFCCC, o da altre agenzie internazionali;
d) contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali;
e) garantire il seguito tecnologico dato al sistema agrometeorologico.
A norma dell'articolo 7, lettera c), la Commissione finanzia le azioni che riguardano la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali azioni vengono effettuate in collaborazione con il SEE, il JRC, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo il settore privato.
Articolo 24
Competenze di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:
a) le norme relative ai finanziamenti previsti all'articolo 7, lettere b) e c);
b) la procedura con cui le misure di cui agli articoli 22 e 23 sono attuate per raggiungere gli obiettivi assegnati;
c) il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso dei dati satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
Capo II FEASR
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL FEASR
Articolo 25
Disposizioni comuni per tutti i pagamenti
1. I pagamenti della partecipazione del FEASR di cui all'articolo 6 effettuati dalla Commissione non superano gli impegni di bilancio.
Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 1, tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.
2. Si applica l'articolo 110 del regolamento finanziario.
SEZIONE 2
FINANZIAMENTO DEL FEASR NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC
Articolo 26
Partecipazione finanziaria del FEASR
La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese nell'ambito dei piani strategici della PAC è stabilita per ciascun piano strategico della PAC nei limiti dei massimali fissati dal diritto dell'Unione a sostegno degli interventi del piano strategico della PAC da parte del FEASR.
Articolo 27
Impegni di bilancio
1. La decisione della Commissione che adotta un piano strategico della PAC costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. La decisione precisa la partecipazione annua.
2. Gli impegni di bilancio dell'Unione nei confronti di ciascun piano strategico della PAC sono eseguiti in rate annuali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
Per ciascun piano strategico della PAC, gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.
Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono eseguiti dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.
SEZIONE 3
CONTRIBUTO FINANZIARIO AGLI INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE
Articolo 28
Disposizioni applicabili ai pagamenti per gli interventi di sviluppo rurale
1. Gli stanziamenti necessari a finanziare le spese di cui all'articolo 6 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, pagamenti intermedi e pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.
2. Il totale combinato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95 % della partecipazione del FEASR a ciascun piano strategico della PAC.
Al raggiungimento del massimale del 95 % gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.
Articolo 29
Modalità del prefinanziamento
1. Una volta adottata la decisione con cui approva il piano strategico della PAC, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intera durata del piano strategico della PAC. L'importo del prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:
a) nel 2021: l'[1]22 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
b) nel 2022: l'[1]23 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
c) nel 2023: l'[1]24 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.
Se un piano strategico della PAC viene adottato nel 2022 o successivamente, le rate precedenti sono versate immediatamente dopo tale adozione.
2. Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata effettuata alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il piano strategico della PAC. Il prefinanziamento è calcolato in base alle prime spese dichiarate per il piano strategico della PAC.
3. Se in conformità dell'articolo 90 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] è stato effettuato un trasferimento da o verso il FEASR, non è versato né recuperato alcun prefinanziamento supplementare.
4. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il relativo piano strategico della PAC e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicato nella dichiarazione finale di spesa.
5. L'importo totale del prefinanziamento è liquidato secondo la procedura di cui all'articolo 51 prima della chiusura del piano strategico della PAC.
23 [Tra parentesi quadre] in quanto collegato al QFP.
Articolo 30
Pagamenti intermedi
1. Per ciascun piano strategico della PAC sono effettuati pagamenti intermedi. Questi sono calcolati applicando il tasso di partecipazione per ciascun tipo di intervento alle spese pubbliche effettuate per tale intervento conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE)
…/... [regolamento sui piani strategici della PAC].
I pagamenti intermedi comprendono anche gli importi di cui all'articolo 86, paragrafo 3,
terzo comma, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].
2. Nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni applicate ai sensi degli articoli da 37 a 40, la Commissione effettua pagamenti intermedi per rimborsare le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nell'esecuzione dei piani strategici della PAC.
3. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1 […] del regolamento (UE)…/… [RDC], la dichiarazione di spesa comprende gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione ai destinatari finali di cui all'[articolo 74, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) …/… piani strategici della PAC – regole di ammissibilità in materia di strumenti finanziari].
4. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell'articolo 53, paragrafo 2 […] del regolamento (UE)…/… [RDC], le dichiarazioni di spesa che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate alle condizioni seguenti:
a) l'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa deve essere stato precedentemente erogato allo strumento finanziario e può ammontare fino al 25 % dell'importo totale del contributo del piano strategico della PAC impegnato negli strumenti finanziari nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento;
b) l'importo incluso nelle successive dichiarazioni di spesa presentate durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] comprende le spese ammissibili di cui all'[articolo 74, paragrafo 5, del regolamento sui piani strategici della PAC – regole di ammissibilità in materia di strumenti finanziari].
5. Gli importi versati conformemente al paragrafo 4, lettera a), sono considerati anticipi ai fini dell'articolo 35, ultimo comma. L'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa di cui al paragrafo 4, lettera a), è liquidato dai conti della Commissione al più tardi nei conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del pertinente piano strategico della PAC.
6. La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le sia stata trasmessa una dichiarazione di spesa firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera c);
b) sia rispettato l'importo globale della partecipazione del FEASR assegnato a ciascun tipo di intervento per l'intero periodo coperto dal piano strategico della PAC in questione;
c) le siano stati trasmessi i documenti da presentare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 1;
d) siano stati trasmessi i conti annuali.
7. Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 6, la Commissione ne informa immediatamente l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a), c) o d), la dichiarazione di spesa è considerata non ammissibile.
8. Fatti salvi gli articoli 51, 52 e 53, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 45 giorni dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
9. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano le dichiarazioni di spesa intermedie relative ai piani strategici della PAC e le trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato, entro i termini fissati dalla Commissione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i periodi nei quali gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e inoltrano tali dichiarazioni di spesa intermedie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
Le dichiarazioni di spesa riguardano le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Riguardano anche gli importi di cui all'articolo 86, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC]. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all'articolo [...] 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 9, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso dei periodi successivi.
Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese effettuate a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.
10. Se l'ordinatore sottodelegato richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare, o di disaccordi, divergenze di interpretazione o altre incongruenze in relazione a una dichiarazione di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e degli atti della Commissione adottati in base a tale regolamento, lo Stato membro interessato, su richiesta dell'ordinatore sottodelegato, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato nella suddetta richiesta in funzione della gravità del problema.
Il termine per i pagamenti intermedi di cui al paragrafo 8 può essere interrotto, per tutto o parte dell'importo per il quale è richiesto il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data in cui è inviata la richiesta di informazioni e fino al ricevimento delle informazioni richieste e ritenute soddisfacenti. Lo Stato membro può decidere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.
Se lo Stato membro non risponde alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o se da essa risulta che le norme applicabili non sono state rispettate o che si è fatto un uso improprio dei Fondi dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma degli articoli da 37 a 40 del presente regolamento.
Articolo 31
Versamento del saldo e chiusura degli interventi di sviluppo rurale nel piano strategico della PAC
1. Una volta ricevuta l'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, la Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore al livello dei tipi di interventi del FEASR, in base ai conti annuali dell'ultimo esercizio di esecuzione del piano strategico della PAC in questione e alle corrispondenti decisioni di liquidazione. I conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e coprono le spese effettuate dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.
2. Il saldo è pagato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 5, dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati.
3. Se, entro il termine fissato al paragrafo 1, la Commissione non ha ricevuto l'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione né i documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del piano, il saldo è automaticamente disimpegnato a norma dell'articolo 32.
Articolo 32
Disimpegno automatico dei piani strategici della PAC
1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativa agli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 6, lettere a) e c) [...], a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del [secondo]25 anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.
2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperta allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento
(UE) …/…[regolamento sui piani strategici della PAC], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.
3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto per l'importo corrispondente alle operazioni interessate e per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 3.
4. Non sono prese in considerazione nel calcolo del disimpegno automatico:
a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + [2]26;
25 [Tra parentesi quadre] in quanto collegato al QFP.
26 [Tra parentesi quadre] in quanto collegato al QFP.
b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sull'attuazione del piano strategico della PAC. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte degli interventi di sviluppo rurale del piano strategico della PAC.
Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda gli importi dichiarati entro la fine dell'anno precedente.
5. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3.
6. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente piano strategico della PAC è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra i tipi d'interventi. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni tipo d'intervento.
CAPO III
Disposizioni comuni
Articolo 33
Esercizio finanziario agricolo
Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 45, paragrafo 3, primo comma, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori per l'esercizio N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.
Articolo 34
Divieto di doppio finanziamento
Gli Stati membri provvedono a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.
A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi [...] [...] di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) …/… [RDC] o strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo
d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) …/… (regolamento sui piani strategici della PAC). In tali casi gli Stati membri non dichiarano le stesse spese alla Commissione per:
a) il sostegno da un altro fondo [...] [...] di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE)
…/… [RDC] o strumento dell'Unione; o
b) il sostegno dal medesimo piano strategico della PAC.
L'importo della spesa da indicare nella dichiarazione di spesa può essere calcolato su base proporzionale secondo il documento che specifica le condizioni del sostegno.
Articolo 35
Ammissibilità delle spese sostenute dagli organismi pagatori
Le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 possono essere finanziate dall'Unione solo se sono state effettuate da organismi pagatori riconosciuti e:
[...]
a[...]) sono state effettuate secondo le norme applicabili dell'Unione, o
b [...] ) in merito ai tipi di interventi di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani
strategici della PAC]:
i) corrispondono agli output comunicati e
ii) sono state effettuate secondo i sistemi applicabili di governance, senza estendersi alle condizioni di ammissibilità per singoli beneficiari di cui ai piani strategici della PAC nazionali.
Il primo comma, lettera b [...] ), punto i), non si applica agli anticipi versati ai beneficiari per i tipi
d'intervento di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].
Articolo 36
Rispetto delle scadenze di pagamento
Se il diritto dell'Unione prevede scadenze di pagamento, i pagamenti versati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l'ultima data possibile di esecuzione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione.
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sulle circostanze e condizioni in cui i pagamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere ritenuti ammissibili in base al principio di proporzionalità.
Articolo 37
Riduzione dei pagamenti mensili e intermedi
1. La Commissione, se constata in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni di cui all'articolo 88 che i massimali finanziari fissati dal diritto dell'Unione sono stati superati, riduce i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in questione nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.
2. Se in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni di cui all'articolo 88 la Commissione constata che le scadenze di pagamento di cui all'articolo 36 non sono rispettate, allo Stato membro è offerta la possibilità di trasmettere osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. Se lo Stato membro non trasmette osservazioni nel termine prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente dalla Commissione, questa può ridurre i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in parola nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo fanno salvo l'articolo 51.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme procedurali e altre modalità pratiche di funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 36. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
Articolo 38
Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale
1. Se gli Stati membri non trasmettono i documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 1, entro le scadenze di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono l'importo totale dei pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve dallo Stato membro interessato i documenti mancanti, a condizione che la data di ricevimento cada nei sei mesi successivi alla scadenza. I suddetti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
Per quanto riguarda i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30, le dichiarazioni di spesa sono considerate inammissibili conformemente al paragrafo 6 del suddetto articolo.
2. La Commissione, se durante la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52 constata che la differenza tra la spesa dichiarata e l'importo corrispondente all'output dichiarato è superiore al 50 % e che lo Stato membro non è in grado di addurre
motivi debitamente giustificati, può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
La sospensione è applicata alle spese relative agli interventi oggetto della riduzione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e l'importo da sospendere non supera la percentuale corrispondente alla riduzione applicata a norma dell'articolo 52, paragrafo 2. La Commissione rimborsa agli Stati membri gli importi sospesi o li riduce in modo permanente mediante l'atto di esecuzione di cui all'articolo 52.
[…] La Commissione […] adotta atti […] di esecuzione conformemente all'articolo 101 [...] [...] che stabiliscono norme dettagliate sul tasso di sospensione dei pagamenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
3. [...]
Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.
Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.
Articolo 39
Sospensione dei pagamenti in relazione al monitoraggio del rendimento pluriennale
1. Quando, […] conformemente […] all'articolo 000 xxx, xxxxxxxxx 0, xxx xxxxxxxxxxx (XX)
.../... [regolamento sui piani strategici della PAC], la Commissione […] chiede allo Stato membro interessato di presentare […] un piano d'azione, lo Stato membro definisce, di concerto con la Commissione, le misure correttive previste, compresi […] chiari indicatori di progresso e i termini entro i quali i progressi devono essere compiuti […].
La Commissione […] adotta atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione e la procedura d'istituzione di tali piani. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
2. Se gli Stati membri non presentano né pongono in essere il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.
La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese relative agli interventi che dovevano essere l'oggetto del piano d'azione suddetto. La Commissione rimborsa gli importi sospesi se, in base alla revisione dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 000 xxx xxx xxxxxxxxxxx (XX) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] si sono compiuti progressi soddisfacenti verso gli obiettivi. Se non si pone rimedio alla situazione entro il termine di chiusura del piano nazionale strategico della PAC, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per ridurre definitivamente l'importo sospeso destinato allo Stato membro interessato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
[…] La Commissione […] xxxxxx […], xxxxxxxxxxxxx xxx'xxxxxxxx 000[…] xxxx di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sul tasso e la durata della sospensione dei pagamenti e sulle condizioni di rimborso o di riduzione degli importi sulla base del monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
3. [...]
Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e lo invita a rispondere entro un termine non inferiore a 30 giorni.
Articolo 40
Sospensione dei pagamenti in relazione a carenze nei sistemi di governance
1. In caso di gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di attuare le misure correttive necessarie secondo un piano d'azione contenente chiari indicatori di progresso, da stabilire di concerto con la Commissione.
La Commissione […] adotta atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
2. Se lo Stato membro non presenta né attua il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.
La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese effettuate dallo Stato membro nelle quali sono state riscontrate le carenze, per un periodo, non superiore a 12 mesi, che sarà fissato negli atti di esecuzione di cui al primo comma. Se le condizioni della sospensione persistono, la Commissione può adottare atti di esecuzione che ne proroghino la durata per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi complessivi. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 53 si tiene conto degli importi sospesi.
3. Gli atti di esecuzione di cui al […] paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
Prima di adottarli […], la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie
intenzioni e lo invita a rispondere entro un termine non inferiore a 30 giorni.
Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù primo comma.
Articolo 41
Contabilità separata
Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per i Fondi.
Articolo 42
Pagamento ai beneficiari
1. Salvo esplicita disposizione contraria prevista dal diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono a che i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento siano versati integralmente ai beneficiari.
2. Gli Stati membri provvedono a che i pagamenti nell'ambito degli interventi e delle misure di cui all'articolo 63, paragrafo 2, siano eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono:
a) anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per gli interventi di pagamento diretto;
b) anteriormente al 1° dicembre, versare anticipi fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi fino al 50 % nell'ambito degli interventi
di cui agli articoli 68 e 71 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].
4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a modificare il presente articolo mediante l'aggiunta di […] norme che autorizzino gli Stati membri a versare anticipi per gli interventi […] di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e per le misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 […].
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente articolo stabilendo le condizioni specifiche per il versamento di anticipi.
5. Su richiesta di uno Stato membro, […] in casi di emergenza ed entro i limiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione […] adotta, se del caso, atti di esecuzione […] in relazione all'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione possono derogare al paragrafo 2, ma solo nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
Articolo 43
Entrate a destinazione specifica
1. Sono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario:
a) per le spese del FEAGA e del FEASR, gli importi di cui agli articoli 36, 52 e 53 del presente regolamento e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 applicabili conformemente all'articolo 102 del presente regolamento; per le spese del FEAGA, gli importi di cui agli articoli 54 e 51 del presente regolamento che devono essere pagati al bilancio dell'Unione, interessi compresi;
b) per le spese del FEAGA, gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformità delle regole di condizionalità di cui all'articolo 11 regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC];
c) gli importi corrispondenti a cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite a norma del diritto dell'Unione adottato nel quadro della PAC, esclusi gli interventi di sviluppo rurale, e in seguito incamerate. Tuttavia, le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri;
d) gli importi definitivamente ridotti conformemente all'articolo 39, paragrafo 2.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzazione, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.
3. Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.
4. Per il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica di cui al presente regolamento si applica mutatis mutandis l'articolo 113 del regolamento finanziario.
Articolo 44
Misure di informazione
1. La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.
Sono fornite informazioni coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:
a) programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;
b) attività intraprese su iniziativa della Commissione.
Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.
Per l'esecuzione delle attività di cui al primo comma, lettera b), la Commissione può essere assistita da esperti esterni.
Le misure di cui al primo comma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
3. La Commissione pubblica ogni anno un invito a presentare proposte nel rispetto delle condizioni del regolamento finanziario.
4. Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'articolo 101, paragrafo 1.
5. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.
Articolo 45
Poteri della Commissione27
1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito dei Fondi.
Se all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non è ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento finanziario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 per integrare il presente regolamento con disposizioni sul metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme circa l'obbligo definito all'articolo 41 e le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:
a) il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dai Fondi;
b) le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
27 Potrebbe essere necessario rivedere la formulazione di questo articolo per inquadrare meglio i poteri conferiti alla Commissione.
Capo IV Liquidazione contabile
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 46
Approccio di audit unico
[…] Conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione ottiene garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, salvo se ha informato lo Stato membro che non può fare affidamento sul lavoro di un dato organismo di certificazione per un determinato esercizio e, nella valutazione del rischio, tiene conto della necessità di procedere a audit della Commissione nello Stato membro interessato. La Commissione informa lo Stato membro dei motivi per cui non può fare affidamento sul lavoro dell'organismo di certificazione in questione.
Articolo 47
Controlli della Commissione
1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 del trattato o in base al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio o all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione può organizzare controlli negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:
a) la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;
b) se le spese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6 e corrispondenti agli interventi di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] trovano corrispondenza nei risultati dichiarati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;
c) se i lavori dell'organismo di certificazione sono svolti conformemente all'articolo 11 e ai fini della sezione 2 del presente capo;
d) il rispetto dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, da parte dell'organismo pagatore e la corretta applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 5, da parte dello Stato membro.
Le persone autorizzate dalla Commissione ad effettuare controlli per suo conto o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.
I poteri di effettuare controlli non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone ai sensi del diritto dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.
2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, tenendo conto dell'onere dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.
Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. A tali controlli possono partecipare agenti della Commissione o persone autorizzate dalla Commissione ad agire per suo conto.
Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.
Articolo 48
Accesso alle informazioni
1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento dei Fondi e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento dell'Unione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione inerenti alla PAC, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e su altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nel piano strategico della PAC, sui sospetti casi di frode riscontrati nonché sulle azioni avviate ai sensi della sezione 3 del presente capo per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi.
Articolo 49
Accesso ai documenti
Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli previsti dal diritto dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.
Tali documenti giustificativi possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione in base all'articolo 50, paragrafo 2.
Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'autorizzazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.
Il presente articolo si applica mutatis mutandis agli organismi di certificazione.
Articolo 50
Poteri della Commissione28
1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con obblighi specifici cui gli Stati Membri sono
tenuti in forza del presente capo e con norme […] sui criteri per accertare i casi di irregolarità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nel piano strategico della PAC, nonché sulle modalità di comunicazione e trasmissione dei dati in materia.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:
a) le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 47 e 48;
b) le condizioni applicabili alla conservazione dei documenti giustificativi di cui all'articolo 49, compresa la forma e la durata dell'archiviazione.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
28 Potrebbe essere necessario rivedere la formulazione di questo articolo per inquadrare meglio i poteri conferiti alla Commissione.
SEZIONE 2 LIQUIDAZIONE
Articolo 51
Relazione finanziaria annuale
1. Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e c), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.
Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma degli articoli 52 e 53.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione degli atti di cui al paragrafo 1, secondo comma, e alla relativa attuazione, compreso lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
Articolo 52
Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione
1. Se alle spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 e corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento e all'articolo 121 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], la Commissione adotta atti di esecuzione anteriormente al 15 ottobre dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione, intesi a stabilire gli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell'Unione. Tali atti di esecuzione non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma dell'articolo 53 del presente regolamento.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
2. La Commissione valuta gli importi che devono essere dedotti in base alla differenza tra la spesa annuale dichiarata per un intervento e l'importo corrispondente all'output dichiarato conformemente al piano strategico nazionale della PAC e tenendo conto delle giustificazioni fornite dallo Stato membro nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione conformemente all'articolo 121, paragrafo [...]5, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].
3. Prima di adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione dà modo allo Stato membro di presentare osservazioni e giustificare le eventuali differenze entro un termine che, se i documenti a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11, paragrafo 1, sono stati presentati entro il termine stabilito, non è inferiore a 30 giorni.
[...] [...]
[...] 4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
a) i criteri per la giustificazione;
b) la metodologia e i criteri di applicazione delle riduzioni;
c) le misure da adottare in relazione all'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, e alla relativa attuazione, compreso lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, la procedura e le scadenze da rispettare.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
Articolo 53
Procedura di conformità
1. La Commissione, se constata che le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 non sono state effettuate in conformità del diritto dell'Unione, adotta atti di esecuzione intesi a determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione.
Tuttavia, per i tipi d'intervento di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] le esclusioni dal finanziamento dell'Unione di cui al primo comma si applicano solo in caso di gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance degli Stati membri.
Il primo comma non si applica ai casi di inosservanza delle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari figuranti nei piani strategici nazionali della PAC e nelle disposizioni nazionali.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità delle carenze rilevate.
3. Prima dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, le risultanze della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. In seguito, agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell'inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione.
In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e giustifica l'eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni.
4. Il rifiuto del finanziamento non riguarda:
a) le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, eseguite più di 24 mesi prima che la Commissione abbia notificato per iscritto le proprie risultanze allo Stato membro interessato;
b) le spese per interventi pluriennali che rientrano nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 2, o nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate;
c) le spese relative agli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate.
5. Il paragrafo 4 non si applica in caso di:
a) aiuti concessi da uno Stato membro per il quale la Commissione ha avviato la procedura prevista all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato o infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del trattato;
b) mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo IV, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le proprie risultanze entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.
[...] [...]
[...] 6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
a) le misure da adottare in relazione all'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 e alla sua attuazione[...];
b) i criteri e la metodologia di applicazione delle rettifiche finanziarie per consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
c) lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le scadenze da rispettare; [...]
d) la procedura di conciliazione prevista al paragrafo 3, comprese la costituzione, le funzioni, la composizione e le modalità di lavoro dell'organo di conciliazione.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
Sezione 3 Recuperi per inosservanza
Articolo 54
Disposizioni specifiche per il FEAGA
Gli importi e i relativi interessi recuperati dagli Stati membri in seguito a irregolarità e altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di cui al piano strategico della PAC, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA nel mese in cui le somme sono effettivamente riscosse.
All'atto dell'accredito al bilancio dell'Unione degli importi recuperati di cui al primo comma, lo Stato membro può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo casi di inosservanza imputabili alle amministrazioni o altri organismi ufficiali.
Articolo 55
Disposizioni specifiche per il FEASR
1. Se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui al piano strategico della PAC da parte dei beneficiari o, per quanto riguarda gli strumenti finanziari, anche da parte dei fondi specifici nell'ambito dei fondi di partecipazione o dei destinatari finali, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.
Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altre operazioni […] di sviluppo rurale del piano strategico della PAC. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito del piano strategico nazionale della PAC e purché i fondi non siano riassegnati a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.
2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, p[…]er gli interventi di sviluppo rurale che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui al regolamento (UE) …/…[RDC articolo 52], il contributo soppresso […] in seguito a un'inosservanza singola può essere riutilizzato nell'ambito dello stesso strumento finanziario come segue:
a) se l'inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale di cui al [RDC articolo 2, paragrafo 17] del regolamento (UE) …/…, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;
b) se l'inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del
[…]fondo specifico di cui al [RDC articolo 2, paragrafo 21] del regolamento (UE)
…/…, nell'ambito dei fondi di partecipazione di cui al [RDC articolo 2, paragrafo 20] del regolamento (UE) …/…, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri fondi specifici.
Articolo 56
Competenze di esecuzione
La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire norme sulla possibile compensazione degli importi derivanti dal recupero dei pagamenti indebiti nonché le forme delle notifiche e comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
TITOLO IV
Sistemi di controllo e sanzioni
Capo I Norme generali
Articolo 57
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni e misure sono intese in particolare a:
a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi;
b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, soprattutto nei settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente, tenendo conto dei costi e benefici e della proporzionalità delle misure;
c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
d) imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali.
3. Gli Stati membri prendono precauzioni adeguate per assicurare che le sanzioni applicate di cui al paragrafo 1, lettera d), siano proporzionate e modulate in funzione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inosservanza constatata.
Le disposizioni stabilite dagli Stati membri assicurano che non siano applicate sanzioni in particolare nei casi seguenti:
(a) se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali quali definite all'articolo 3;
(b) se l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
(c) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.
Se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore
o alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.
4. Gli Stati membri introducono disposizioni volte a garantire l'effettivo esame dei reclami concernenti i Fondi e, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito del loro piano strategico della PAC. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati di tali esami.
5. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle norme dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a quanto segue:
a) le procedure, i termini e lo scambio di informazioni in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2;
b) le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
Articolo 58
Norme sullo svolgimento dei controlli
1. Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli sistematici destinati anche ai settori in cui il rischio di errori è più alto.
Gli Stati membri assicurano il livello di controllo necessario ad una gestione efficiente dei rischi.
2. I controlli delle operazioni che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui all'[articolo 52 RDC] del regolamento (UE) …/… sono svolti solo a livello del fondo di partecipazione e dei fondi specifici nonché, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.
I controlli non sono svolti a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.
3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, con disposizioni su requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali e in particolare a quelle definite dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Per quanto riguarda le misure di cui alla legislazione settoriale agricola diversa dal regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare:
a) per la canapa di cui all'articolo 4, lettera c), del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;
b) per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE)
…/… [regolamento sui piani strategici della PAC], un sistema di controllo delle
organizzazioni interprofessionali riconosciute;
c) nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;
d) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato e il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato;
e) altre disposizioni sui controlli che gli Stati membri sono tenuti a svolgere per quanto riguarda le misure di cui, rispettivamente, al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
Articolo 59
Inosservanza delle norme sugli appalti pubblici
Qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, gli Stati membri provvedono a che la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata sia determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità.
Gli Stati membri provvedono a che la legalità e la regolarità dell'operazione siano interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.
Articolo 60
Clausola di elusione
Fatte salve disposizioni specifiche, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.
Articolo 61
Compatibilità degli interventi ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo
Ai fini dell'applicazione degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali interventi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:
a) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;
b) i controlli.
Articolo 62
Cauzioni
1. Qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione settoriale agricola, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.
2. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo.
3. A norma dell'articolo 100 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a integrare il presente regolamento con norme che:
a) assicurino un trattamento non discriminatorio, la parità di condizioni e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione;
b) specifichino il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;
c) individuino le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;
d) stabiliscano le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;
e) stabiliscano le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi;
f) stabiliscano le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni, il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche e nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:
a) la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;
b) le procedure per lo svincolo della cauzione;
c) le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
Capo II
Sistema integrato di gestione e di controllo
Articolo 63
Ambito di applicazione e definizioni
1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato").
2. Il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel
titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], e alle misure di cui rispettivamente al capo IV del regolamento (UE) n. 228/201329 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/201330.
3. Nella misura necessaria, si ricorre al sistema integrato anche per […] il controllo della condizionalità e delle misure connesse alla superficie nel settore vitivinicolo di cui al titolo III del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].
4. Ai fini del presente capo, s'intende per:
a) "domanda geospaziale", un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione informatica basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda definite all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento;
29 Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).
30 Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).
b) "sistema di monitoraggio delle superfici", una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente;
c) "sistema di identificazione e di registrazione degli animali", il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito con regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio31, o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito con regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio32 oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, il sistema di identificazione e registrazione dei suini istituito dalla direttiva 2008/71/CE del Consiglio;
d) "parcella agricola", un'unità, stabilita dagli Stati membri, […] di superficie agricola definita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC];
e) "sistema d'informazione geografica"; un sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate;
f) "sistema […] di domanda automatica", un sistema di domanda per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati […] richiesti dall'amministrazione riguardanti […] singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati informatizzate ufficiali gestite dagli Stati membri.
31 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).
32 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
Articolo 64
Elementi del sistema integrato
1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
c) al più tardi dal 1° gennaio 202{4}, un sistema di monitoraggio delle superfici;
d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 63, paragrafo 2;
e) un sistema di controllo e di sanzioni;
f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.
1 bis. Il sistema integrato fornisce le informazioni pertinenti ai fini dell'informativa sugli indicatori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].
2. Il sistema integrato funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica.
3. [...]
4. Gli Stati membri adottano […] le misure necessarie alla corretta istituzione e al buon funzionamento del sistema integrato e, ove necessario, si prestano mutua assistenza ai fini del presente capo.
Articolo 65
Conservazione e condivisione dei dati
1. Gli Stati membri registrano e conservano i dati e la documentazione relativa agli output comunicati nel quadro della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52, e ai progressi compiuti in direzione dei target finali fissati nel piano strategico della PAC e monitorati in conformità dell'articolo 115 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].
I dati e la documentazione di cui al primo comma, relativi all'anno civile o alla campagna di commercializzazione in corso e ai precedenti [...] sette anni civili o dieci campagne di commercializzazione, sono accessibili alla consultazione tramite le banche dati digitali dell'autorità competente dello Stato membro.
I dati utilizzati per il sistema di monitoraggio delle superfici possono essere conservati come dati grezzi su un server esterno alle autorità competenti. Il periodo di conservazione sul server è pari ad almeno tre anni.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2013 o successivamente sono tenuti ad assicurare solo che i dati siano accessibili alla consultazione a decorrere dall'anno di adesione.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare solo che i dati e la documentazione relativi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), siano accessibili alla consultazione a decorrere dalla data di attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici.
2. Gli Stati membri possono applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 a livello regionale a condizione che i suddetti requisiti e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano uniformi nell'insieme del territorio dello Stato membro e consentano l'aggregazione dei dati a livello nazionale.
3. Gli Stati membri assicurano che le serie di dati raccolti attraverso il sistema integrato, che sono pertinenti ai fini della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio33[...], siano condivisi gratuitamente tra le autorità pubbliche e messi a disposizione del pubblico a livello nazionale. Gli Stati membri forniscono altresì alle istituzioni e agli organismi dell'Unione l'accesso a tali serie di dati.
4. Gli Stati membri assicurano che le serie di dati raccolti attraverso il sistema integrato, che sono pertinenti ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee di cui al regolamento (CE)
n. 223/200934, siano condivisi gratuitamente tra le autorità statistiche della Comunità, gli istituti nazionali di statistica e, se necessario, altre autorità nazionali responsabili della produzione di statistiche europee.
33 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
34 Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, p. 164).
5. Gli Stati membri limitano, a norma del regolamento (UE) 2016/679, l'accesso del pubblico alle serie di dati di cui ai paragrafi 3 e 4, laddove la riservatezza dei dati personali risulti compromessa. Tuttavia, le serie di dati spaziali messi a disposizione del pubblico di cui ai paragrafi 3 e 4 possono includere i dati di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 che possono essere indirettamente collegati a una persona fisica.
Articolo 66
Sistema di identificazione delle parcelle agricole
1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000.
2. Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole:
a) identifichi in modo univoco ogni parcella agricola e le unità fondiarie con superfici non agricole ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC];
b) contenga i valori aggiornati sulle superfici ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui all'articolo 63, paragrafo 2;
c) consenta la corretta localizzazione delle parcelle agricole e delle superfici non agricole oggetto di domanda di pagamento;
d) [...]
3. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione.
Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'articolo 40.
La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il […] 15 marzo successivo all'anno civile di cui trattasi.
Articolo 67
Sistema di domanda geospaziale e sistema basato sugli animali
1. Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC, gli Stati membri impongono che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito a tal fine dall'autorità competente.
2. Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e attuati nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC, gli Stati membri impongono la presentazione di una domanda.
3. Gli Stati membri precompilano le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 con informazioni ottenute dai sistemi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), e agli articoli 66, 68, 69 e 71 o da qualsiasi altra banca dati ufficiale pertinente.
4. Gli Stati membri possono istituire […] un sistema di domanda automatica e decidere a quali […] delle domande di cui ai paragrafi 1 e 2 […] esso si applica.
5. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di domanda geospaziale secondo la metodologia stabilita a livello dell'Unione.
Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'articolo 40.
La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il […] 15 marzo successivo all'anno civile di cui trattasi.
Articolo 68
Sistema di monitoraggio delle superfici
1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono un sistema di monitoraggio delle superfici.
2. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di monitoraggio delle superfici secondo la metodologia stabilita a livello dell'Unione.
Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'articolo 40.
La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il […] 15 marzo successivo all'anno civile di cui trattasi.
Articolo 69
Sistema di identificazione dei beneficiari
Il sistema di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario degli interventi e delle misure di cui all'articolo 63, paragrafo 2, assicura l'identificazione di tutte le domande presentate dallo stesso beneficiario.
Articolo 70
Sistema di controllo e di sanzioni
Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni per […] gli interventi e le misure di cui all'articolo 63.
L'articolo 57, paragrafi da 1 a 5, si applica mutatis mutandis.
Articolo 71
Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto
Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
Articolo 72
Poteri delegati
A norma dell'articolo 100 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a integrare il presente regolamento per quanto riguarda:
a) [...] norme dettagliate sulla valutazione della qualità di cui agli articoli 66, 67 e 68;
b) [...] [...] norme dettagliate riguardanti il sistema di identificazione delle parcelle agricole, il sistema di identificazione dei beneficiari e il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui agli articoli 66, 69 e 71.
Articolo 73
Competenze di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:
a) forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
i) le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;
ii) le misure correttive che dovranno essere attuate dagli Stati membri, di cui agli articoli 66, 67 e 68;
b) caratteristiche di base e norme del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui agli articoli 67 e 68.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
Capo III Controllo delle operazioni
Articolo 74
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo dei documenti commerciali delle entità, o dei loro rappresentanti (di seguito "imprese"), che ricevono o effettuano pagamenti direttamente o indirettamente collegati al sistema di finanziamento del FEAGA, al fine di verificare se le operazioni rientranti nel sistema di finanziamento del FEAGA siano state realmente effettuate e siano state eseguite correttamente.
2. Il presente capo non si applica agli interventi che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo e nel titolo III, capo III, del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC]. A norma dell'articolo 100 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a integrare il presente regolamento con un elenco degli interventi che, per progettazione ed esigenze di controllo, non sono adatti a controlli ex post supplementari mediante controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non devono essere soggetti a tali controlli a norma del presente capo.
3. Ai fini del presente capo si intende per:
a) "documento commerciale", l'insieme dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità, la corrispondenza in ordine all'attività professionale dell'impresa, e i dati commerciali in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;
b) "terzi", ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.
Articolo 75
Controlli ad opera degli Stati membri
1. Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto, tra l'altro, dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.
2. Laddove opportuno, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 76.
3. L'organismo o gli organismi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.
4. Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore
a 40 000 EUR sono sottoposte a controlli in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro piano di controllo annuale previsto all'articolo 79, paragrafo 1.
5. [...] I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 47 e 48.
6. A norma dell'articolo [100] è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a modificare la soglia di cui al paragrafo 4.
Articolo 76
Controlli incrociati
1. L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:
a) raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;
b) se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;
c) raffronto con la contabilità dei flussi finanziari che determinano o derivano dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA;
d) verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.
2. Se le imprese hanno l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità di disposizioni unionali o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, laddove opportuno, il raffronto con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino.
3. Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.
4. I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.
5. Gli agenti incaricati del controllo o le persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.
Articolo 77
[…]
[…]
Articolo 78
Assistenza reciproca
[...] Gli Stati membri si prestano, a richiesta, reciproca assistenza per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:
(a) se un'impresa o i terzi sono stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;
(b) se un'impresa o i terzi sono stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.
[...]
[...]
[...] [...]
Articolo 79
[...] Pianificazione e relazioni
1. Gli Stati membri elaborano [...] piani di controllo da effettuare conformemente all'articolo 75 nel periodo di controllo successivo.
2. Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
(a) il [...] piano di controllo di cui al paragrafo 1 e precisano il numero di imprese che saranno sottoposte a controllo e la loro ripartizione per settore, tenuto conto degli importi ad esse imputabili;
i. [...]
ii. [...]
(b) una relazione dettagliata sull'applicazione del presente capo per il precedente periodo di controllo, compresi i risultati dei controlli effettuati a norma dell'articolo 78.
3. I [...] piani di controllo e relative modifiche istituiti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.
4. [...]
5. [...]
6. [...]
[...]
Articolo 80
[...]
[...]
[...]
Articolo 81
[...]
[...]
[...]
Articolo 82
Accesso all'informazione e controlli della Commissione
1. Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.
2. I controlli di cui all'articolo 75 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Gli agenti dello Stato membro che chiede l'assistenza reciproca a norma dell'articolo 78 possono partecipare, con l'accordo dello Stato membro richiesto. Gli agenti della Commissione e dello Stato membro richiedente […] non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.
[...]
[...]
[...] 3. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013, (Xxxxxxx, CE) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939, gli agenti della
Commissione, nonché gli agenti dello Stato membro richiedente di cui al paragrafo […] 2 si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservano ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro interessato. Hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.
Articolo 83
Competenze di esecuzione
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue:
a) l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 75 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario dei controlli;
[...]
b) [...] l'esecuzione [...] dell'assistenza reciproca di cui all'articolo 78 [...]; [...]
[...]
[...]
c) [...] il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), […] e di ogni
altra notifica necessaria nell'ambito del presente capo.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
Capo IV
Sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità
Articolo 84
Sistema di controllo della condizionalità
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo per [...] monitorare l'osservanza degli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] da parte dei beneficiari dell'aiuto35 di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 [...].
Gli Stati membri possono istituire un sistema di controllo semplificato per i beneficiari che ricevono pagamenti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC]. Qualora non applichi tale articolo, uno Stato membro può istituire un sistema di controllo semplificato per gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima che sarà stabilita da tale Stato membro.
Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di controllo e gestione in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme di condizionalità.
I sistemi suddetti sono compatibili con il sistema di controllo di cui al primo comma.
Gli Stati membri procedono ad un riesame annuale del sistema di controllo di cui al primo comma alla luce dei risultati ottenuti.
35 È opportuno verificare, a tempo debito, la coerenza nell'utilizzo dei termini "aiuti", "sostegno" e "pagamenti".
2. Ai fini del presente capo s'intende per:
a) "requisito", ogni singolo requisito di gestione obbligatorio previsto dal diritto
dell'Unione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] all'interno di un dato atto giuridico, sostanzialmente distinto da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto giuridico;
b) "atto giuridico", ogni singola direttiva o singolo regolamento di cui all'articolo 11 del
regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].
3. Nel sistema di controllo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:
a) includono controlli in loco intesi a verificare se i beneficiari adempiono agli obblighi di cui al titolo III, capo [...] I, sezione 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC];
b) possono decidere, secondo requisiti, norme, atti giuridici e campi di condizionalità in questione, di avvalersi dei controlli, compresi i controlli amministrativi, svolti nell'ambito dei sistemi di controllo applicabili al pertinente requisito, norma, atto giuridico o settore di condizionalità, purché l'efficienza dei suddetti controlli sia almeno pari a quella dei controlli in loco di cui alla lettera a);
c) laddove opportuno, possono impiegare tecniche di telerilevamento o il sistema di monitoraggio delle superfici ovvero altre pertinenti tecnologie in grado di assisterli nell'effettuazione dei [...] controlli in loco di cui alla lettera a);
d) stabiliscono i campioni per i controlli di cui alla lettera a) da eseguire ogni anno in base all'analisi dei rischi, tenendo conto della struttura dell'azienda agricola e del rischio intrinseco di inosservanza, […] includono una componente casuale provvedendo a che il campione copra almeno l'1 % dei beneficiari del sostegno […] di cui [...] all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] [...];
e) per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE, l'applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio è ritenuta atta a soddisfare il requisito della percentuale minima di cui alla lettera d).
Articolo 85
Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative ai beneficiari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] che nell'anno civile in questione non abbiano rispettato le norme sulla condizionalità di cui al titolo III, capo [...] I, sezione 2, di tale regolamento ("sistema di sanzioni").
La sanzione amministrativa di cui al primo comma si applica esclusivamente qualora
l'inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario […], e qualora siano soddisfatte una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti:
a) l'inosservanza sia connessa all'attività agricola del beneficiario [...];
b) l'inosservanza riguarda […] l'azienda […] quale definita all'articolo 3 […], punto b), del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.
Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa di cui al primo comma non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].
2. Nei sistemi di sanzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:
a) includono norme sull'applicazione di sanzioni amministrative in caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni in questione. Le norme si basano su una giusta ed equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari.
Ai fini della presente lettera, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di operazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente;
b) in deroga al paragrafo 1, possono decidere di non applicare sanzioni per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a […] 250 EUR. Il beneficiario è informato in merito alle risultanze accertate e all'obbligo di adottare misure correttive […] per il futuro;
c) provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3.
3. L'applicazione di una sanzione amministrativa non incide sulla legalità e sulla correttezza delle spese alle quali si applica.
Articolo 86
Applicazione e [...] calcolo della sanzione
1. Le sanzioni amministrative di cui al titolo III, capo [...] I, sezione 2, del regolamento (UE)
…/… [regolamento sui piani strategici della PAC] si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati nella suddetta sanzione del regolamento suddetto, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto [...] che sono state o saranno presentate […] nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.
Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata [...] o intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni sono proporzionate e dissuasive. Qualora il sistema di monitoraggio delle superfici non venga utilizzato quale alternativa ai controlli in loco effettuati su uno dei campioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3, lettera d), le sanzioni sono [...] conformi ai criteri di cui ai paragrafi 2, 2 bis [...], 3 e 3 bis del presente articolo. Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si basano sui controlli effettuati a norma dell'articolo 84, paragrafo 3.
2. [...] La riduzione è […] pari all'1 %, al 3 % o al 5 % dell'importo totale dei pagamenti di cui
al paragrafo 1. Qualora uno Stato membro utilizzi il sistema di monitoraggio delle superfici per individuare i casi di inosservanza, può decidere di applicare riduzioni percentuali inferiori a quelle previste nella prima frase.
2 bis. Qualora l'inosservanza non abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati – o qualora produca conseguenze insignificanti –, non si applicano sanzioni amministrative. Il beneficiario è informato della non conformità e delle possibili misure correttive da adottare.
[...] Nel caso l'inosservanza persista o si ripeta nel giro di tre anni civili consecutivi [...],
può essere applicata [...] la riduzione di cui al [...] paragrafo 2.
[...]
[...]
Gli Stati membri possono prevedere una formazione obbligatoria nell'ambito [...] dei servizi di consulenza aziendale di cui al titolo III, capo [...] I, sezione 3, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] ai beneficiari [...] a cui è stato applicato il presente paragrafo.
3. In caso di ripetizione dell'inosservanza, la percentuale di riduzione è più alta di quella [...]
applicata in forza del paragrafo 2.
3 bis. Qualora l'inosservanza abbia gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati, la percentuale di riduzione è più alta di quella applicata in forza del paragrafo 2 o 3.
3 ter. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 3 bis, gli Stati membri possono decidere di non applicare una sanzione amministrativa ai beneficiari che sono soggetti al sistema di controllo semplificato di cui all'articolo 84, paragrafo 1, secondo comma.
[…] [...]
[...] 4. Per garantire parità di condizioni tra gli Stati membri nonché l'efficacia e l'effetto dissuasivo del sistema di sanzioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con [...] norme dettagliate sull'applicazione e il calcolo delle sanzioni.
Articolo 87
Importi risultanti dalle sanzioni amministrative sulla condizionalità
Gli Stati membri possono trattenere il 25 % degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 86.
Titolo V Disposizioni comuni
CAPO I
Trasmissione delle informazioni
Articolo 88
Comunicazione di informazioni
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:
a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:
i) l'atto di riconoscimento;
ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);
iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;
b) per gli organismi di certificazione:
i) la denominazione;
ii) l'indirizzo;
c) per le misure relative ad operazioni finanziate dai Fondi:
i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;
ii) la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio successivo;
iii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti.
[...]
2. Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo IV, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.
Articolo 89
Riservatezza
1. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento.
A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.
2. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo IV, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.