DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
752 / 2015
Registro Unico
A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
Area
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO A TITOLO PRECARIO E GRATUITO, ALL'ASSOCIAZIONE ITALO-MAROCCHINA ATTAWASSOL DI UN'UNITA' IMMOBILIARE AL PRIMO PIANO DEL FABBRICATO SITO IN VIA VENDRAMINI FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE.
Premesso che:
IL D I R I G E N T E
− l’Amministrazione Comunale ha stabilito con delibera di G.C. n. 131 del 09/06/2015, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di concedere all’Associazione Italo- marocchina Attawasol l’immobile di proprietà comunale detto sito in Via Vendramini, meglio individuato nella planimetria allegata in colore giallo (Allegato A);
− l’unità immobiliare, sita al primo e secondo piano del fabbricato di Via Vendramini è così identificata catastalmente: N.C.T.U. - Comune di Bassano del Grappa - Sezione di Bassano del Grappa - Fg. 3, Mapp. 226, Sub. 9 - Categoria B/6 - Classe U - Consistenza: 180 m3 - Rendita: € 241,70;
− tale unità immobiliare rientra nel patrimonio disponibile del Comune di Bassano del Grappa e, pertanto, il suo utilizzo può essere assentito con contratto di locazione, se a titolo oneroso, o con un contratto di comodato d’uso, se a titolo gratuito;
− gli spazi in questione non rientrano in altre necessità istituzionali del Comune di Bassano del Grappa, per cui nulla osta a consentire una concessione provvisoria;
Dato atto che, nella stessa deliberazione, si dispone di non prevedere un canone di concessione, stabilendo però che le spese di gestione degli spazi concessi (energia, riscaldamento, acqua, rifiuti, pulizia ecc.) siano a completo carico delle Associazioni, così come la manutenzione ordinaria degli spazi, mentre la manutenzione straordinaria resta a carico dell’Amministrazione Comunale;
Evidenziato che l’Associazione Attawasol:
− svolge senza fini di lucro, una meritoria ed intensa attività di promozione morale, etica, civile, culturale, sociale, ambientale e del patrimonio immateriale della località, gestendo numerose attività di carattere socio-ricreativo sul territorio del Comune di Bassano del Grappa;
− si propone di operare nei settori sociale, culturale e solidaristico al fine di promuovere: la libertà di espressione e di pensiero e il confronto tra opinioni, la tutela della riservatezza e delle libertà individuali, il ruolo attivo della cultura all’interno della società, i valori della solidarietà sociale, del pluralismo e della democrazia;
− per il raggiungimento dei propri scopi svolge ogni attività necessaria, tipo l’organizzazione di eventi aperti ai soci e al pubblico, quali: incontri, seminari, convegni, mostre, esposizioni, eventi artistici e tornei di calcio a cinque anche per bambini e ragazzi;
− è presente in molti eventi della città di Bassano del Grappa, quali: “Dialogando”, “Cammino di pace”, “Festa dei popoli”, “Diritti dei bambini”, “Banco alimentare”;
Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Deliberazioni n. 716/2012/PAR e n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto; Deliberazioni n. 172/2014/PAR e n. 349/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia) secondo cui:
− “il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;
− “la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell’art. 2 della Costituzione”;
Visti:
− l’art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
− l’art. 32 della legge n. 383/2000, che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, anche ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
Vista la Deliberazione n.87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti - Sez. Controllo Lazio, la quale ha espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa essere utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata in quanto “deroghe al principio generale di redditività del bene pubblico sono ammissibili nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni”;
Ritenuto pertanto di procedere alla formalizzazione con l’Associazione citata della convenzione per la concessione in uso dei suddetti locali con accessori, per il periodo di n.1 anno, rinnovabile;
Visti:
- l’Allegato B relativo agli oneri gestionali e di manutenzione a carico del concessionario;
- l’Allegato C relativo al contratto di concessione tramite comodato d’uso gratuito;
Visti i seguenti atti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 107 recante
“Funzioni e responsabilità della Dirigenza” e s.m.i.;
- il d.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 39 in merito alle competenze dei Dirigenti;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli xxx.xx 27
“Contenuti della funzione dirigenziale” e 28 “Competenze dei Dirigenti”;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l’art. 151, comma 4, e l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. F.L. 25/1997 del 01.10.1997;
Considerate le motivazioni di legittimità e di merito alla base del presente provvedimento; Tutto ciò premesso, il sottoscritto Dirigente
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di stipulare con l’Associazione Italo-marocchina Attawasol il contratto di comodato d’uso a titolo precario e gratuito per la concessione dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Vendramini, meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato A);
3. di dare atto che la concessione dei locali avverrà secondo i seguenti criteri/elementi fondamentali:
- locali concessi: la concessione in questione riguarda la stanza al primo piano ed il relativo bagno ma non riguarda la stanza al secondo piano del fabbricato attualmente accessibile tramite una scala interna di legno e ferro;
- gratuità: l’immobile viene concesso in uso a titolo gratuito, previo rimborso delle spese di gestione e di quelle contrattuali, senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il contratto di comodato;
- utilizzo: l’immobile dovrà essere utilizzato esclusivamente per la sede e le attività istituzionali proprie dell’Associazione citata;
- durata: l’immobile sarà concesso in uso per un anno, con facoltà per l’Amministrazione Comunale di procedere ad un rinnovo sulla base delle proprie esigenze istituzionali e sul presupposto di una corretta gestione;
- revoca: l’Amministrazione Comunale potrà revocare in qualsiasi momento il rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori interessi pubblici;
- spese gestione: le spese di gestione degli spazi concessi (energia, riscaldamento, acqua, rifiuti, pulizie ecc.), dovranno essere a completo carico delle Associazioni concessionarie, così come la manutenzione ordinaria dei locali mentre la manutenzione straordinaria resterà a carico dell’Amministrazione Comunale;
- spese atto: le spese relative al perfezionamento del contratto di comodato (imposta di bollo, oneri di registrazione, spese relative ad eventuali rinnovi) dovranno essere a carico esclusivo delle Associazioni concessionarie.
4. di approvare il foglio relativo agli oneri gestionali e di manutenzione a carico del concessionario (Allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del contratto di concessione e che sarà debitamente sottoscritto dal concessionario;
5. di approvare lo schema di contratto di concessione tramite comodato d’uso gratuito (Allegato C);
6. di demandare all’Ufficio Contratti tutte le attività conseguenti e necessarie alla sottoscrizione del contratto citato;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’Amministrazione Comunale per l’esecuzione della suddetta concessione;
8. di dare atto che la quantificazione del vantaggio economico per la concessione in uso gratuito dei locali a favore dell’Associazione Attawasol è pari a complessivi € 1.200,00 annui (€ 100,00 mensili), come da relazione tecnica agli atti (Allegato D);
9. di inserire l’Associazione Attawasol nell’Albo dei soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
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