ACCORDO PER IL CREDITO 2019 TRA
ACCORDO PER IL CREDITO 2019 TRA
l’Associazione Bancaria Italiana (d’ora in poi, “ABI”)
e
le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie (d’ora in poi, insieme ad XXX, le “Parti”)
PREMESSO CHE
(A) la condivisione di posizioni comuni tra le associazioni di rappresentanza delle imprese dei diversi settori economici del Paese è un elemento di rilevanza per raggiungere obiettivi di sviluppo produttivo, economico e occupazionale, a livello nazionale ed europeo;
(B) tale collaborazione è particolarmente importante riguardo alla regolamentazione europea e internazionale dell’attività bancaria, che non sempre tiene in adeguata considerazione le peculiarità del tessuto imprenditoriale italiano e del suo rapporto con il settore bancario e finanziario, con possibili effetti negativi in particolare sull’accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese (PMI). E’ dunque strategico che le associazioni del settore bancario e imprenditoriale collaborino all’esame di tali iniziative e alla definizione di posizioni comuni in materia, in modo da rappresentare con maggiore forza le istanze nazionali;
(C) la ripresa dell’economia richiede di essere ulteriormente rafforzata. Occorre quindi continuare a sostenere, anche sotto il profilo del credito, le imprese – da quelle di minori dimensioni a quelle più strutturate - e in particolare le PMI che ancora risentono degli effetti della crisi, con specifiche misure di favore secondo quanto fatto a partire dal 2009 con gli accordi tra l’ABI e le Associazioni imprenditoriali in materia di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, grazie ai quali le PMI beneficiarie hanno ottenuto liquidità aggiuntiva per oltre 25 miliardi di euro;
(D) da ultimo, in data 31 marzo 2015, le Parti hanno sottoscritto l’Accordo per il Credito 2015 che comprende tre iniziative in favore delle PMI in tema di (i) sospensione e allungamento dei finanziamenti (Imprese in Ripresa); (ii) finanziamento dei progetti di investimento e rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese (Imprese in Sviluppo); (iii) smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (Imprese e PA). In data 13 dicembre 2017 e in data 11 luglio 2018 le Parti hanno sottoscritto due Addenda al predetto Accordo al fine di estenderne il periodo di validità dal 31 dicembre 2017 al 31 ottobre 2018;
(E) nel corso degli anni il contesto regolamentare per le banche è cambiato sostanzialmente. In particolare, sono state introdotte nuove regole di vigilanza e contabili in materia di concessione di “misure di tolleranza” (ossia la modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di finanziamento ovvero il rifinanziamento dello stesso, a seguito di difficoltà finanziarie del debitore) che determinano maggiori oneri per gli
intermediari finanziari, e relative al cosiddetto calendar provisioning, che introducono tempistiche stringenti per gli accantonamenti a fronte di crediti deteriorati.
SI CONVIENE DI
1. rafforzare la collaborazione tra le Associazioni di rappresentanza delle imprese per favorire: i) il miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le imprese; ii) l’analisi condivisa delle iniziative di regolamentazione europea e internazionale che impattano sull’attività di finanziamento delle imprese, anche al fine di definire posizioni congiunte in materia.
2. introdurre i necessari adeguamenti alla misura di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, prevista dall’Accordo per il credito 2015, in relazione a: i) l’esigenza di continuare a sostenere le imprese che ancora non hanno pienamente agganciato la ripresa; ii) l’evoluzione del contesto regolamentare europeo. La nuova misura è denominata “Imprese in ripresa 2.0”.
1. Rafforzamento della collaborazione interassociativa
1.1 Le Parti, proseguendo la stretta collaborazione interassociativa, avviano uno specifico confronto volto alla definizione, entro il primo trimestre del 2019, di un documento sulle misure condivise per sostenere lo sviluppo dell’attività di finanziamento delle imprese e, in particolare, di quelle di micro, piccola e media dimensione (PMI), anche eventualmente sentiti altri soggetti rilevanti sulle diverse materie trattate. I temi prioritari del documento sono: i) l’avvio e il funzionamento della riforma del Fondo di garanzia per le PMI e l’operatività delle garanzie Ismea; ii) lo sviluppo e la valorizzazione della rete delle garanzie private, anche in una logica di filiera e alla luce delle nuove regole europee in materia di riserve di capitale sui finanziamenti erogati dalle banche; iii) l’ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi strutturali europei dedicati allo sviluppo territoriale;
iv) le iniziative necessarie per migliorare le condizioni di contesto per l’accesso al credito, il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese e il livello di patrimonializzazione.
1.2 Il documento di cui al punto 1.1 potrà essere portato all’attenzione delle Istituzioni competenti ai fini della definizione di iniziative per favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nel nostro Paese.
1.3 E’ costituito il Tavolo di Condivisione interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (Tavolo CIRI) finalizzato alla definizione di posizioni ed iniziative comuni sui temi rilevanti per banche e imprese italiane nell’ambito della regolamentazione finanziaria di matrice europea e internazionale.
1.4 La segreteria del Tavolo CIRI è costituita presso l’ABI e provvede a informare tempestivamente le Associazioni partecipanti riguardo le iniziative europee e sovranazionali rilevanti, organizzando i lavori per la definizione delle eventuali posizioni comuni da utilizzare anche in risposta a consultazioni pubbliche.
1.5 Le intese raggiunte nel Tavolo CIRI non escludono la possibilità per le singole associazioni di elaborare e presentare proprie autonome posizioni su specifici temi.
1.6 Il Tavolo CIRI potrà invitare alle proprie riunioni rappresentanti di Istituzioni nazionali, europee o internazionali per una migliore valutazione dei diversi argomenti oggetto di analisi.
2 Imprese in Ripresa 2.0
2.1 Ambito di applicazione e condizioni generali
2.1.1 La misura prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti (d’ora in poi banche) di: i) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; ii) allungare la scadenza dei finanziamenti.
2.1.2 Possono chiedere l’applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
2.1.3 Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
2.1.4 La misura è applicabile ai finanziamenti in essere alla data della firma del presente Accordo. Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
2.1.5 Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
2.1.6 Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione.
2.1.7 Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della misura.
2.1.8 Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
2.1.9 Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.
2.1.10 Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo.
2.1.11 Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il termine di validità dell’Accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020.
2.1.12 Al fine di garantire la continuità delle misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il periodo di validità dell’Accordo per il Credito 2015, limitatamente alla “Misura Imprese in Ripresa”, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.
2.2 Condizioni e modalità di applicazione della sospensione
2.2.1 La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).
2.2.2 Sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
2.2.3 Le banche aderenti realizzano le sospensioni, secondo le modalità previste dal presente Accordo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un’operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.
2.2.4 Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.
2.2.5 Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l’esercizio di opzione di riscatto.
2.2.6 Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.
2.2.7 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione.
2.3 Condizioni e modalità di applicazione dell’allungamento
2.3.1 L’allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali, in essere alla data della firma del presente Accordo.
2.3.2 Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all’art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, resta fermo quanto previsto dall’Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.
2.3.3 Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
2.3.4 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione medesima.
2.3.5 In caso di allungamento, l’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall'impresa all'atto della ridefinizione della durata del finanziamento.
2.3.6 Eventuali garanzie aggiuntive, anche nella forma del trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile secondo previsto dall’art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, sono valutate ai fini di mitigare o annullare l’incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.
2.4 Adesione delle banche
2.4.1 Le banche che hanno già aderito all’iniziativa “Imprese in Ripresa”, prevista nell’Accordo per il Credito 2015, sono automaticamente considerate aderenti alla nuova misura, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all’ABI (xx@xxx.xx).
2.4.2 Le banche che non hanno aderito all’iniziativa “Imprese in ripresa”, prevista nell’Accordo per il Credito 2015, possono aderire alla nuova misura trasmettendo all’ABI il modulo di cui all’allegato 1 e impegnandosi a renderla operativa entro 30 giorni lavorativi dalla data di adesione.
2.4.3 Resta ferma la possibilità per le banche aderenti di recedere dall’Accordo in qualsiasi
momento.
3 Impegni delle Parti
3.1 L’ABI e le Associazioni d’impresa firmatarie si impegnano a informare, rispettivamente, banche e imprese sui contenuti dell’Accordo e a promuoverne l’adozione. L’ABI provvederà a pubblicare e a tenere aggiornato sul proprio sito internet l’elenco delle banche aderenti, dandone adeguata informativa alle altre Associazioni.
3.2 Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla misura
“Imprese in Ripresa 2.0”, con la pubblicazione periodica dei risultati.
Roma, 15 novembre 2018 Associazione Bancaria Italiana
AGCI
Confcooperative Legacoop riunite in
Alleanza delle Cooperative Italiane
CIA
CLAAI
Coldiretti
Confagricoltura
Confapi
Confedilizia
Confetra
Confimi Industria
Confindustria
Casartigiani Cna Confartigianato Confcommercio Confersercenti riunite in
Rete Imprese Italia