CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO, VERGHERETO E L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE SAVIO PER LA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PIANO E LA REDAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI DI CUI ALL’ART. 55 DELLA L.R....
CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO, VERGHERETO E L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE SAVIO PER LA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PIANO E LA REDAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI DI CUI ALL’ART. 55 DELLA L.R. 21.12.2017 N.24.
L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio,
in Cesena nella Sede municipale sita in Piazza del Popolo n.10
SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA’ ELETTRONICA
- XXXXXXX XXXXX, nato a Cesena (FC) il 14 novembre 1982, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (codice fiscale: 81000330407), con sede in Xxx Xxxxx xx Xxxxx (XX), X.xxx Xxxxxxx 00 Luglio 1944 n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.21 del 28/03/2019;
- XXXXX XXXXXX, nata a Mercato Saraceno (FC) l’11 giugno 1956, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI MERCATO SARACENO (codice fiscale: 00738210400), con sede in Mercato Saraceno (FC), P.zza Mazzini n.50, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 07/03/2019;
- XXXXX XXXXXX, nato a Verghereto (FC) il 23 ottobre 1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI VERGHERETO (codice fiscale: 00749660403), con sede in Verghereto (FC), Via Caduti d’Ungheria n.11, in esecuzione della
deliberazione di Consiglio comunale n.7 del 22/03/2019;
- XXXXXX XXXXX, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO” (codice fiscale:90070700407), con
sede in Xxxxxx (XX), Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 00, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n.11 dell’8/04/2019;
PREMESSO che:
- in data 01.01.2018 è entrata in vigore la L.R. 21.2.2017 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” la quale stabilisce la disciplina in materia di governo del territorio e definisce i livelli minimi essenziali dei sistemi delle infrastrutture, delle attrezzature urbane e territoriali nonché dei servizi che devono essere garantiti in tutto il
territorio regionale;
- la norma descrive la nuova articolazione degli strumenti urbanistici comunali ed individua un’apposita struttura - l’ufficio di piano - deputata ad esercitare le funzioni di pianificazione assegnate ai Comuni, agli enti di area vasta ed alla Regione;
- l’ufficio di piano costituisce un’unità organizzativa obbligatoria all’interno della dotazione dei Comuni e la sua istituzione è propedeutica all’avvio dell’elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici;
- nello specifico, l’art. 30 comma 6 della norma richiamata prevede che i Comuni facenti parte di un’Unione che non abbiano conferito alla stessa l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica possano convenire la predisposizione e l’approvazione di PUG intercomunali;
- allo scopo di programmare la predisposizione e l’approvazione del
piano intercomunale, i Comuni definiscono, con apposito accordo territoriale, le attività che saranno svolte dall’Unione per coordinare e accelerare la redazione del piano intercomunale, nonché le forme di partecipazione di ciascun ente all'attività tecnica di predisposizione del piano ed il riparto delle relative spese;
- al fine di dare attuazione alle previsioni normative contenute nella
legge richiamata, la Regione ha emanato in data 05.06.2018 una circolare portante “prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale“ ed ha approvato i seguenti atti di indirizzo: D.G.R. 19.03.2018, n. 376, con cui sono stati fissati i criteri, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la trasmissione dei dati necessari al monitoraggio delle trasformazioni del territorio ai sensi dell’art.5 c.6 della LR 24/17; D.G.R. 25.06.2018, n. 954 che regola la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati urbanistici , ai sensi dell’articolo
47 della Legge, nonché l’istituzione del Tavolo di monitoraggio sull’attuazione della stessa ,ai sensi dell’articolo 77; D.G.R n.1255 del 30.07.2018 con cui sono stati definiti gli standard minimi degli uffici di piano in attuazione dell’art. 55 della LR 24/2017;
- con Delibera n.777 del 28 maggio 2018 inoltre la Giunta regionale ha
approvato il Bando regionale per la concessione di contributi a Comuni e loro Unioni per favorire la formazione di Piani urbanistici generali – PUG in cui sono stabilite le modalità con cui Comuni ed Unioni possono accedere a contributi regionali, specificando i criteri per la selezione dei beneficiari e le regole, secondo il Programma di finanziamento Regionale 2018-2020, prevedendo quale termine per la presentazione
delle istanze il 15 ottobre 2018;
- che con Delibera di G.R. n. 2044 del 3.12.2018, avente ad oggetto:” bando regionale 2018-2020 per la concessione di contributi a Comuni e loro unioni per favorire la formazione di Piani Urbanistici Generali (PUG). Art. 3, comma 6 LR 24/2017. Approvazione della graduatoria in attuazione della propria delibera n. 777/2018. Assegnazione, concessione e impegno dei contributi assegnati”, l’Unione dei Comuni Valle del Savio è risultata beneficiaria del contributo regionale pari a complessivi euro 50.000,00;
- in data 8 ottobre 2018 fra i Comuni di Cesena, Montiano, Mercato
Saraceno, Bagno di Romagna e Verghereto e l’Unione dei Comuni della Valle del Savio è stato sottoscritto accordo territoriale con la finalità di consolidare la collaborazione fra i Comuni della Valle del Savio e di gestire in modalità coordinata e condivisa il processo di formazione e di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici (PUG) dei comuni firmatari, comprensivo delle attività preliminari fra cui la costituzione dell’ufficio di piano previsto all’art. 55 della L.R.24/2017, secondo gli standard definiti nella Del. G.R. 1255 del 30.07.2018, addivenendo in modalità sinergica, alla dotazione degli strumenti urbanistici uniformi e qualificati previsti dalla vigente legislazione regionale in materia;
- l’art 4 dell’accordo territoriale sottoscritto prevede che nell’ambito delle strutture organizzative degli enti verranno istituiti due uffici di piano associati, mediante convenzione fra gli enti ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 267/2000:
a) uno fra i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno e Verghereto;
b) l’altro tra i Comuni di Cesena e di Montiano;
- oltre alle funzioni urbanistiche confluenti nell’ufficio di piano, nell’ottica di una visione globale delle tematiche afferenti la materia del governo del territorio, i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno e Verghereto intendono condividere la gestione delle attività ordinarie riguardanti l’attuazione urbanistica dei PSC e POC vigenti;
- il Comune di Verghereto con del. C.C. n. 30 del 28/09/2018 ha revocato la funzione urbanistica – edilizia già conferita all’Unione Valle del Savio subordinando gli aspetti applicativi alla effettiva sottoscrizione di apposita convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000;
ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 – Premessa
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e come tali vengono riconosciute dalle parti.
ARTICOLO 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.
267/2000, la gestione associata tra i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno e Verghereto con il coordinamento dell’Unione Valle Savio, per l’espletamento delle funzioni proprie della pianificazione ed attuazione urbanistica, come meglio dettagliate al successivo art. 4, mediante la costituzione di un unico Ufficio di Piano associato.
2. Il Servizio Associato è privo di personalità giuridica e pertanto si configura dotato unicamente di autonomia operativa e funzionale ai propri associati.
ARTICOLO 3 - Finalità
1. La gestione associata è finalizzata a garantire un servizio uniforme e qualificante per gli utenti interni ed esterni dei tre Comuni interessati, perseguendo l’obiettivo di realizzare economie di spesa, specializzare le risorse disponibili, garantire in modo uniforme l’imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell’azione amministrativa nell’ambito degli Enti associati.
2. Costituisce finalità specifica lo svolgimento in modo coordinato della progettazione, gestione, monitoraggio e promozione territoriale, con l’obiettivo di proseguire l’azione strategica comune e pervenire, in modalità condivisa e sinergica, alla formazione di un Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale.
3. Per il raggiungimento delle suddette finalità, i Comuni associati costituiscono un servizio unico di coordinamento, di elaborazione e di gestione con compiti propositivi di natura esclusivamente tecnica.
4. La gestione associata e unitaria è, inoltre, finalizzata a garantire efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, anche secondo i principi di professionalità e di responsabilità.
ARTICOLO 4 – Funzioni
1. L’Ufficio di Piano associato svolge le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- le funzioni definite all’art. 55 della LR 24/2017 e nella Del. G.R.
1255/2018;
- partecipazione alla pianificazione territoriale sovraordinata;
- gestione dell’attività nel periodo transitorio della L.R.24/2017 artt. 4 e 5, come dettagliati nella Circolare “Prime indicazioni applicative sulla LR 24/2017” PG/2018/0179478 del 14/03/2018.
2. In fase attuativa sarà puntualmente definito l’elenco dei procedimenti che verranno gestiti dall’Ufficio di Piano, così come le correlate tempistiche per la presa in carico.
ARTICOLO 5 – Ente coordinatore e capofila
1. L’Unione Valle Savio è individuata quale capofila per le funzioni associate di cui alla presente Convenzione.
2. In tale ambito viene istituito un “Tavolo di coordinamento politico – istituzionale” quale organismo di raccordo tra l’Unione stessa ed i Comuni, composto dai Sindaci dei tre Comuni o loro delegati.
3. In quanto Ente Capofila, all’Unione spetta:
a) coordinare le attività tecniche ed amministrative dell’Ufficio di Piano dei tre Comuni e garantire il coordinamento con l’Ufficio di Piano associato fra i Comuni di Cesena e Montiano;
b) monitorare l’andamento dei lavori informando il “Tavolo di coordinamento politico – istituzionale” attraverso report;
c) provvedere alla presentazione di eventuali domande di contributi e/o alla partecipazione a concorsi e bandi afferenti la pianificazione;
d) provvedere alle comunicazioni previste da legge connesse all’attività dell’Ufficio di Piano;
e) indicare il rappresentante unico quale componente del CUAV (Comitato Urbanistico di Area Vasta).
ARTICOLO 6 – Impegni dei Comuni
1. Ciascuno dei Comuni impegna la propria struttura interna al fine di assicurare tutti i flussi informativi, funzionali alle attività dell’Ufficio di Piano.
2. I Comuni si impegnano, altresì, a stanziare le somme necessarie a fare
fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.
ARTICOLO 7 – Risorse umane e strumentali
0.Xx servizio associato assolve alle funzioni previste dalla LR 24/2017 per l’Ufficio di Piano e, pertanto, nella sua composizione è necessario fare riferimento a quanto previsto dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con deliberazione G.R. 1255/2018. In particolare si terrà conto dei seguenti criteri:
• Obbligatorietà dell’Ufficio di Piano
• Organicità delle funzioni
• Completezza delle competenze professionali
• Necessità di nominare il garante della comunicazione e della partecipazione
• Incompatibilità con incarichi privati
• La stabilità e conoscibilità della composizione
2. L’Ufficio di Piano deve essere dotato, nel suo complesso, delle competenze previste dalla L.R. 24/2017 per l’esercizio delle funzioni di governo del territorio e i componenti saranno pertanto scelti nei seguenti campi:
- pianificatorio
- paesaggistico
- ambientale
- giuridico
- economico – finanziario.
Tali competenze devono derivare dalla formazione professionale conseguita, ovvero da una comprovata esperienza lavorativa nei singoli campi
soprarichiamati.
L’Ufficio di Piano, come meglio precisato nel successivo comma 3°, sarà composto da personale assegnato stabilmente dai Comuni e/o dall’Unione, in possesso delle professionalità richieste in uno o più campi di competenza, ovvero, in diversa ipotesi, da esperti esterni i quali assicurano il proprio apporto collaborativo all’attività dell’ufficio.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 4 il servizio associato si avvarrà:
a) del personale facente parte della dotazione organica assegnata ai relativi Settori degli Enti firmatari, sulla base di specifica individuazione effettuata dagli Enti stessi;
b) di collaboratori o tirocinanti coinvolti in specifici progetti del Settore;
c) di figure specialistiche non presenti nelle dotazioni organiche attuali, acquisite mediante ricorso agli strumenti organizzativi e negoziali previsti dall’ordinamento.
4. A norma dell’art. 55, comma 7, della LR 24/2017, il rapporto di collaborazione con l’Ufficio di Piano costituisce causa di incompatibilità rispetto a ogni incarico che preveda la predisposizione e presentazione di accordi operativi, accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del medesimo piano.
Tale incompatibilità opera per la durata dello stesso incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione, sia nei confronti del personale dipendente sia per quello esterno all’Ente.
5.L’Ufficio di Piano, sarà collocato all’interno della macro struttura dell’Unione dei Comuni Valle del Savio.
6. In esecuzione di quanto previsto nell’accordo territoriale sottoscritto in data
08.10.2018 gli Enti convengono sulla possibilità di attivare forme di utilizzo congiunto con l’Ufficio di Piano associato fra i comuni di Cesena e Montiano di personale dotato di specifiche professionalità, mediante forme di collaborazione definite in specifici accordi.
7. Il Servizio si avvarrà delle risorse strumentali messe a disposizione dai Comuni e dall’Unione, unitamente a software gestionali ed altra attrezzatura d’ufficio.
8. Gli ulteriori aspetti organizzativi e di dettaglio verranno definiti successivamente con apposito atto.
9. Sono previste attività di front-office presso ciascuna sede municipale.
ARTICOLO 8 – Durata
1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha la medesima scadenza dell’Accordo Territoriale, ovvero l’8/10/2023.
2. In coerenza con lo stesso Accordo si prevede la seguente tempistica di attuazione del processo di formazione del Piano Urbanistico intercomunale:
• Avvio delle attività entro il 30/06/2019;
• Adozione del PUG entro il 30/06/2020;
• Approvazione del PUG entro il 31/12/2020.
3. Ad avvenuta approvazione del PUG intercomunale, le Amministrazioni coinvolte valuteranno la necessità di eventuale revisione della presente Convenzione ai fini di sviluppare ulteriori azioni coordinate.
ARTICOLO 9 – Oneri finanziari e ripartizioni
1.Gli oneri finanziari derivanti dall’istituzione e gestione dell’Ufficio di Piano (spese per le nuove figure specialistiche, costi relativi al personale, spese vive per materiali ed attrezzature) ed in generale le spese da sostenere per
l’attuazione della presente Convenzione saranno ripartite tra i Comuni secondo il seguente criterio: 50% in base alla popolazione residente e per il restante 50% in base alla estensione territoriale, fermo restando la possibilità di successivi ed ulteriori accordi tra gli Enti sottoscrittori a seguito della prima fase di avvio delle attività.
2. Gli oneri finanziari derivanti dalla gestione del periodo transitorio verranno imputati a ciascuna amministrazione in proporzione al numero di procedimenti gestiti dall’Ufficio di Piano, così come definiti nell’atto di cui all’art. 7 c. 8.
3. Le somme riconosciute a titolo di contributo da parte della Regione per lo svolgimento dell’attività, saranno introitate dall’Unione e da questa utilizzate per i costi relativi alle spese di cui alla convenzione, richiedendo quindi agli Enti solo il conguaglio spettante al netto di tale contributo e nel rispetto del criterio di riparto come definito al precedente comma.
4. Le spese inerenti il funzionamento dei locali della sede, che verrà individuata in accordo tra gli enti firmatari, saranno a carico del Comune in cui la sede verrà ubicata.
ARTICOLO 10 - Recesso
1. Ogni Comune può recedere dal presente accordo non prima della approvazione dei piani intercomunali, previa delibera del Consiglio Comunale. Verranno, in ogni caso, imputate allo stesso le spese sostenute o da sostenersi (senza carattere di reversibilità) per l’attivazione delle azioni progettuali di cui al presente accordo.
2. Il recesso di uno o più enti non fa venir meno la gestione associata nei confronti degli altri Enti sottoscrittori.
ARTICOLO 11 – Protezione dei dati personali
1. Le parti e il personale coinvolto si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di data protection in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo.
2. Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di data protection, le parti e il personale coinvolto prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo.
3. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
ARTICOLO 12 - Imposta di bollo e di registro
1. Il presente accordo, redatto in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall’imposta di bollo a termini dell’art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.
2. Il presente accordo non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art.1 della tabella allegata al DPR 131/86.
ARTICOLO 13 – Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli enti, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Le controversie giudiziarie sono regolate dall’art.133, comma 1, lett. a), punto 2 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs 02.07.2010 n104, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.
ARTICOLO 14 - Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti firmatari, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché agli Statuti degli enti, al codice civile ed alla normativa vigente.
Sindaco Comune Bagno di Romagna Xxxxxxx Xxxxx
Il Sindaco Comune di Mercato Saraceno Xxxxx Xxxxxx
Il Sindaco Comune di Verghereto Xxxxx Xxxxxx
Il Presidente Unione Valle Savio Xxxxxx Xxxxx