Accordo Territoriale tra Regione Autonoma della Sardegna e Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Accordo Territoriale tra Regione Autonoma della Sardegna e Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
per la realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP di durata triennale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005, da parte degli Istituti Professionali di Stato della Regione Sardegna
VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all’articolo 64, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6
agosto 2008, n . 133;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all’articolo 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della Pubblica istruzione e Ministero dell’Università e della Ricerca, le Regioni,
Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
VISTA la direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 28 luglio 2010,
n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente;
VISTA la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);
CONSIDERATO che, con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 sopra richiamato, è stato avviato il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05 sopra citato;
VISTA l’Intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 approvata in data 16/12/2010 in Conferenza Unificata tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40
CONSIDERATO che le linee guida della citata Intesa definiscono le caratteristiche dell’offerta sussidiaria che gli istituti professionali possono svolgere, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e alla previsione contenuta al comma 3 dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n 87;
Considerata l’esigenza di definire con apposito accordo territoriale tra l’Assessorato del Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, informazione, spettacolo e sport e l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna la prima attuazione delle linee guida di cui dell’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40/2007.
Ritenuto in particolare di disciplinare, attraverso la stipula dell’accordo territoriale, le modalità di attuazione dell’offerta formativa sussidiaria realizzata dagli Istituti Professionali di Stato;
TENUTO CONTO che l’offerta di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (di seguito denominata IeFP) si contraddistingue per le sue caratteristiche di sistematicità, capillarità e diffusione sul territorio, anche relativamente all’offerta di figure e profili oggetto dei percorsi formativi;
CONSIDERATO l’accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e formazione Professionale (Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) -
Allegato A Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali;
CONSIDERATO l'intesa del 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;-
L'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale; - 85/368/CEE: Decisione del Consiglio del 16 luglio 1985 relativa alla corrisponde qualifiche di formazione professionale tra gli stati membri delle Comunità europee - Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) - X.X.X. xxx 00.00.0000,
Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx e Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - Convengono quanto segue
Art. 1 -Finalità dell’offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato
L’attivazione dell’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti Professionali di Stato (di seguito denominati IPS) nelle more di una più completa regolamentazione della materia della Regione Sardegna, si colloca nel più ampio scenario di adozione di interventi per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione da realizzare nel sistema educativo di istruzione e formazione con intesa tra Assessorato del Lavoro, Assessorato della Pubblica Istruzione, Ministero del Lavoro e Ministero dell’Istruzione. Detta offerta sussidiaria ha la finalità di integrare, ampliare e differenziare il piano dell’offerta formativa per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione realizzato dagli Organismi formativi accreditati, nell’ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica.
L’offerta sussidiaria presso gli IPS sostiene e garantisce sul territorio regionale l’organicità dell’offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito denominata IeFP).
Con il presente accordo si intende favorire, da parte degli IPS della Regione Sardegna, la realizzazione di percorsi di cui al CAP III del D.lgs n 226/05 che gli stessi possono erogare in regime sussidiario.
Art. 2 -Offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato.
La definizione dell’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP avviene nell’ambito della programmazione regionale e secondo la normativa e le direttive regionali di riferimento. Nell’ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria definite nel CAP II dell’allegato “A” dell’intesa del 16/12/2010, le parti assumono la modalità dell’offerta sussidiaria integrata (Tip. A) quale tipologia di riferimento per l’erogazione dell’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP, finalizzata al rilascio dei titoli di Qualifica e di Diploma negli Istituti Professionali di Stato.
Gli IPS potranno rilasciare in regime di sussidiarietà le qualifiche relative all’IeFP (21 qualifiche di cui all’accordo del 29 aprile 2010).
Gli Istituti professionali di Stato realizzano l’offerta sussidiaria di IeFP senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione Sardegna e nel rispetto dei limiti e dei criteri di formazione degli organici definiti al Capo II, punto 4, delle Linee Guida di cui all’Intesa del 16 12.2010, ad eccezione degli oneri di cui al successivo art. 8 .
Art 3-Programmazione dell’offerta formativa.
Nell’ambito della programmazione territoriale, la Regione Sardegna d’intesa con l’USR, individua i percorsi di istruzione e Formazione Professionale negli Istituti professionali sufficientemente attrezzati e dotati di strutture adeguate per il conseguimento della qualifica professionale, la cui attivazione è compatibile con le classi di abilitazione dei docenti disponibili. Nel caso di maggior fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche assegnate si dovrà prioritariamente attivare un raccordo con le agenzie formative accreditate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Art.4 – Organizzazione dei percorsi
I risultati di apprendimento dei percorsi di IeFP sono definiti nell’Accordo Stato Regioni Nell’ambito del piano dell’offerta Formativa, i Consigli di classe organizzano i “curricola”, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.
L’organizzazione dei percorsi è regolamentata nell’ambito del D.P.R. n. 87/2010. In particolare per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia di cui all’art. 5, comma 3, lettere a) e c) del citato D.P.R. sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili :
- Personalizzazione dei percorsi in rapporto alle categorie di studenti destinatari ed a specifici bisogni formativi;
- Caratterizzazione dell’offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- Determinazione qualitativa dell’organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dell’organico assegnato;
- Riferimento all’ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di IeFP.
Art.5- Istituti professionali destinatari dell’accordo
La Regione intende attivare l’offerta sussidiaria solo negli IPS che sono in grado di poterlo offrire e garantire, privilegiando non le strutture accreditate, ma gli IPS che abbiano a disposizione attrezzature adeguate.
La stipula del presente accordo consente ai dirigenti scolastici IPS di accogliere le iscrizioni degli allievi interessati ai percorsi triennali IeFP attivati secondo le modalità previste dagli articoli precedenti.
Al fine di consentire una tempestiva programmazione delle attività formative e delle eventuali azioni di supporto ed integrazione, l’Ufficio regionale raccoglie, e successivamente invia alla Regione, l’elenco dei percorsi sussidiari che gli IPS propongono di attivare nel corso del prossimo anno scolastici, suddivisi per profili professionali e per sede di realizzazione.
Art.6- Xxxxx finali e certificazione
Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Sardegna nelle quali sarà ritenuto vincolante la corrispondenza tra sede del corso e provenienza dei commissari nominati e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art 17 con particolare riferimento al comma 2-e dell’art.20 del Capo III del d.lgs. n. 226/2005.
Art.7 Determinazione degli organici
Le parti si impegnano, in relazione ai percorsi di IeFp, oggetto del presente accordo, a prestare particolare attenzione tanto alla formazione delle classi quanto all’assegnazione dell’organico, in virtù di peculiari esigenze connesse alla tipologia di utenza coinvolta.
L’utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti Professionali, per la realizzazione dei percorsi di cui al presente accordo, è consentito nei limiti di cui agli allegati A/1 e A/21
tabella 2 allegata all’intesa raggiunta nella conferenza unificata del 16.12.2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di istruzione e formazione professionale e le classi di concorso di ordinamento degli istituti professionali.
La realizzazione dell’offerta sussidiaria integrativa dei percorsi di IeFP da parte degli IPS, avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e della previsioni del piano programmatico di cui all’art. 64 , comma 4 della legge n 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi.
In nessun caso la dotazione organica complessiva porrà essere incrementata in conseguenza dell’attivazione di tale offerta sussidiaria fermo restando la possibile assegnazione di personale qualificato della formazione professionale in capo alla regione e le eventuali assegnazioni di personale in Dotazione Organiche Provinciale.
Art.8- Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi
Le parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le misure di accompagnamento indicate nel capo IV dell’allegato “A” all’intesa del 16/12/2010.
Art.9- Monitoraggio e valutazione
Per ciò che attiene il sistema i monitoraggio e valutazione le parti si impegnano a predisporre ed attivare tutte le necessarie procedure per garantire gli obiettivi previsti nel capo VI dell’allegato “A” all’intesa del 16/12/2010.
Art 10 Aspetti finanziari e contrattazione integrativa territoriale
Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL per il Fondo di Istituto e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria all’erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli Istituti Professionali anche per le classi ove si realizza l’offerta sussidiaria di IeFP, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale.
1. In capo alla Regione potranno gravare eventuali oneri riguardanti le misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi (capo IV allegato A);
2. Nel caso di maggior fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche assegnate alle istituzioni scolastiche, le risorse saranno fornite dall’Assessorato
competente in materia di formazione professionale, unitamente agli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica professionale (capo V allegato A).
Con successivo provvedimento verranno individuate le articolazioni orarie del triennio per il conseguimento degli E.Q.F.
Per la Regione Sardegna L’Ufficio Scolastico Regionale
L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Avv. Xxxxxx Xxxxx
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx