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CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA SU RETE DISTRIBUZIONE IN ALTA E MEDIA TENSIONE – (TENSIONE SUPERIORE AD 1 kV)
Art. 1. Ambito di applicazione.
Il presente documento regola le Condizioni Generali per il Servizio di Trasporto (in breve CGS) su rete di distribuzione del Consorzio Elettrico Industriale di Stenico società cooperativa (di seguito CEIS) in Alta e Media tensione (tensione superiore a 1 kV).
Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, che faccia riferimento a disposizioni emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è automaticamente aggiornata o integrata con le disposizioni inderogabili stabilite dall’Autorità stessa.
CEIS potrà modificare, dandone previamente adeguata pubblicità, le presenti condizioni di connessione per ottemperare a norme imperative o a statuizioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.
Art. 2. Definizioni.
- Alta tensione (di seguito AT): è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV ed uguale od inferire a 150 kV;
- CEIS: è la persona giuridica che gestisce la rete elettrica di distribuzione;
- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA): è l’autorità istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481;
- Connessione: è il collegamento di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete elettrica di distribuzione di CEIS;
- Fattore di potenza: è un parametro funzione del rapporto tra l’energia reattiva e l’energia attiva immesse o prelevate in un punto di consegna;
- Grossista o Trader o altro mandatario: è il soggetto che sottoscrive con CEIS un contratto per il servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione, contratto funzionale alla fornitura di energia ad un cliente finale che preleva l’energia elettrica dalla rete di distribuzione di CEIS;
- Impianti del Cliente Finale: sono tutti gli impianti, gli apparecchi e le opere accessorie a partire dal Punto di consegna;
- MCC: Modalità e Condizioni Contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione > 1 kV,
adottate da CEIS in ottemperanza alla Delibera 281/05 e s.m.i. dell’ARERA e disponibili preso gli uffici o sul sito internet di CEIS (xxx.xxxx-xxxxxxx.xx);
- Media tensione (di seguito MT): è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- Misure dell’energia elettrica: è l’attività finalizzata all’ottenimento di misure dell’energia elettrica in un punto di immissione o in un punto di prelievo;
- Punto di consegna: è il punto di confine tra la rete di CEIS e l’impianto del cliente finale, dove avviene la separazione di proprietà tra rete di CEIS e l’impianto del cliente finale;
- Punto di prelievo o immissione: è il singolo punto in cui l’energia elettrica viene prelevata o immessa da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un Cliente finale ed è individuato all’uscita dei gruppi di misura;
- Regole Tecniche per la Connessione: sono le regole tecniche adottate da CEIS per la gestione delle connessioni alle reti a tensione > 1 kV e disponibili presso gli uffici o sul sito internet di CEIS (www.ceis- xxxxxxx.xx);
- Rete di distribuzione: è la rete con obbligo di connessione di terzi individuata dai provvedimenti di cui al secondo alinea del presente articolo, anche di natura provvisoria, di concessione del servizio di distribuzione;
- Cliente finale (o Cliente): è la persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che ha diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica dalla rete di distribuzione di CEIS.
Art. 3. Condizioni del servizio.
Il servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione viene attivato e fornito ove sussistano e permangano per la durata del contratto le seguenti condizioni:
a) Gli impianti del Cliente Finale, nel punto di prelievo, soddisfano le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente e le regole fissate da CEIS in conformità a tale normativa e disponibili sul sito Internet di CEIS.
b) Il Cliente finale e CEIS, per quanto di pertinenza, hanno ottenuto e mantengono in corso di validità le autorizzazioni, i permessi e i diritti di servitù necessari per la connessione;
l’impianto di connessione, se di proprietà di CEIS, potrà da questo esser utilizzato anche per fornire altri Clienti.
c) Qualora necessario alla realizzazione della connessione, il Cliente dovrà porre a disposizione di CEIS un locale ove realizzare una cabina che potrà essere utilizzata per servire anche altri clienti.
Art. 4. Richiesta o modifica della Connessione. Per ottenere una nuova connessione, la variazione di una connessione esistente, ovvero la modifica delle condizioni di consegna dell’energia, in particolare per ciò che attiene al fabbisogno massimo di potenza, nonché in generale ogni prestazione anche accessoria che implichi lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche tecniche del servizio o della connessione, il Cliente finale deve presentare domanda a CEIS, anche per il tramite del proprio Venditore – come da del. ARERA 654/2015/R/eel – con le modalità previste dalle MCC sopra citate, e comunque nel rispetto della normativa approvata dall’ARERA e/o altra Autorità competente.
Art. 5. Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio.
CEIS non assume responsabilità alcuna per danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell’erogazione di energia elettrica dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile, salvo per cause imputabili alla stessa.
XXXX non risponde inoltre dei danni causati dall’energia a valle del punto di consegna, salvo che per cause imputabili a CEIS stessa.
In nessuno di tali casi potranno essere ottenuti abbuoni riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione di energia elettrica.
Art. 6. Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti.
CEIS può modificare, preavvertendo il Cliente anche tramite avviso-stampa o altra adeguata forma di pubblicità, le caratteristiche del servizio ovvero i propri impianti, per adeguarli
alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche o a standard internazionalmente accettati.
Il Cliente finale che, in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente, dovrà provvedere all’adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, sarà avvertito, di regola, almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell’energia ovvero sessanta giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti di CEIS.
Restano a carico del Cliente finale le eventuali spese per l’adeguamento dei propri impianti.
Art. 7. Obblighi del Cliente.
Il Cliente non può utilizzare i propri impianti interni per distribuire energia a terzi e la deve utilizzare entro i limiti previsti dalle presenti Condizioni e dagli specifici accordi eventualmente stipulati con CEIS. In particolare il prelievo massimo di potenza non potrà superare quello a disposizione contributivamente assolto restando responsabile, in caso contrario, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale, tariffaria, tributaria e amministrativa.
Nel caso in cui i prelievi eccedano la potenza disponibile, fermo restando quanto sopra, verrà comunicata l’eventuale modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, ed eventualmente il corrispettivo per la modifica della connessione, tenendo in ogni caso conto della potenzialità degli impianti di CEIS.
Art. 8. Impianti di CEIS.
CEIS provvede alla realizzazione degli impianti necessari per la connessione, inclusa l’installazione dei gruppi di misura nel luogo più idoneo stabilito da CEIS ed eventuali altre apparecchiature fino al punto di consegna, rimanendone proprietaria e può disporne in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modifica.
Il Cliente finale è responsabile dei danni e dei guasti agli impianti di CEIS situati nei luoghi di sua pertinenza solo per cause a lui imputabili. Il Cliente finale in ogni caso dovrà tempestivamente informare CEIS dell’accaduto. CEIS ha diritto di accedere liberamente e in condizioni di sicurezza ai propri impianti e pertanto il Cliente ha l’obbligo di mantenere accessibili gli impianti di CEIS che si trovino nei luoghi di sua pertinenza, assumendosi le relative operazioni di manutenzione delle opere che consentono l’accesso.
Il Cliente può richiedere l’effettuazione di verifiche sugli impianti di CEIS.
Sono a carico del Cliente:
a) Le spese per le verifiche ai gruppi di misura richieste dal Cliente finale stesso se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle Norma vigenti,
b) Le spese relative ad interventi per guasti o malfunzionamento non riconducibili ad impianti di CEIS,
c) Le spese per l’esecuzione dei lavori per lo spostamento di impianto richiesto dal Cliente,
d) Le spese amministrative relative a specifiche richieste del Cliente finale.
Art. 9. Impianti del Cliente.
Gli impianti del Cliente hanno inizio dal punto di consegna.
Gli impianti del Cliente devono essere costruiti, installati e costantemente mantenuti a regola d’arte, in conformità alla vigenti disposizioni di legge e normative (CEI 0-16 e CEI 0-15) nonché, eventualmente, alla Regole Tecniche emanate da CEIS e disponibili sul sito internet di CEIS (xxx.xxxx-xxxxxxx.xx).
Gli impianti del Cliente non devono provocare anomalie all’esercizio delle reti CEIS e, salvo diversa pattuizione, non dovrà essere erogata potenza reattiva induttiva verso la rete di distribuzione. Per le forniture trifasi il Cliente deve realizzare ed esercitare gli impianti in modo da mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva.
L’installazione di apparecchi utilizzatori il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura è subordinata a preventivi accordi.
Il Cliente finale che disponga di altra fonte di energia è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione, a predisporre i priori circuiti in modo che essi risultino completamente distinti o separati da quelli alimentati con energia fornita da CEIS, cosicché in nessun caso sussista la possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.
CEIS può in ogni tempo richiedere al cliente finale di effettuare, ed effettuare direttamente in caso di pericolo, verifiche sulla condizione degli impianti interni e, in caso di rilevate irregolarità, prescrivere i necessari adeguamenti che dovranno essere eseguiti dal Cliente entro ragionevoli termini di tempo, In mancanza di tale accordo con il Cliente, CEIS si riserva comunque la facoltà di interrompere le connessioni che dovessero risultare fonte di
anomalie, disservizi e/op pericolo per il cliente o per terzi, in considerazione degli obblighi di servizio pubblico ai quali è sottoposta, fino a che il Cliente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danno o essere svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
In ogni caso CEIS si riserva la facoltà di sigillare tratti di impianto del Cliente finale al fine di garantirsi da possibili anomalie, senza pertanto assumere obblighi di manutenzione e custodia. CEIS si riserva altresì di esigere i corrispettivi previsti dalla normativa vigente in merito alle caratteristiche degli impianti del Cliente finale.
Il Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e del rispetto delle norme vigenti.
Art. 10. Durata e cessazione del servizio.
La durata del servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione viene stabilita in anni uno, salvo diverso specifico accordo con il Cliente finale o con il suo Mandatario.
Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui la connessione viene attivata.
Il servizio, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle due parti (CEIS-Cliente finale oppure CEIS- Mandatario).
In caso di disdetta, CEIS provvederà ai necessari interventi nei tempi e nei modi previsti dall’ARERA, purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause non imputabili a CEIS, inclusa la possibilità di accedere agli impianti.
Art. 11. Servizio di misura.
Nel caso di punti di prelievo, il responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori è CEIS. Nel caso di punti di immissione, il responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori è il titolare dell’impianto di produzione.
E’ facoltà del titolare dell’impianto di produzione di avvalersi di CEIS (previo accordo con il medesimo) per il servizio di misura dell’energia prodotta, alle condizioni contrattuali ed economiche riportare sul sito xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.
Il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell’energia elettrica è CEIS.
Per lo svolgimento delle operazioni di cu sopra e per i corrispettivi conseguenti valgono in particolare le disposizioni della Delibera n.
34//07 dell’ARERA e successive modificazioni ed integrazioni.
Altre regole da osservare saranno quelle previste dal Codice di Condotta Commerciale in vigore.
Art. 12. Ricostruzione dei prelievi.
Qualora non si disponga dei dati di prelievo, oppure qualora il gruppo di misura sia bloccato o evidenzi un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalle norme vigenti, si procederà alla ricostruzione dei prelievi e all’effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si ha evidenza della anomalia ed il momento in cui si provvede alla eliminazione della stessa.
Se il momento di evidenza dell’anomalia non è determinabile con certezza, la ricostruzione dei prelievi sarà effettuata per un periodo non superiore a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l’eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e l’eliminazione dell’anomalia.
I prelievi verranno calcolati in base all’errore di misurazione accertato da CEIS in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo.
Qualora l’anomalia non consenta di rilevare l’entità dell’errore, la ricostruzione prenderà
come riferimento i consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello
ricostruito e precedenti l’anomalia. In tal caso, il Cliente, o il suo Mandatario, potrà comunque produrre elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi è possibile presentare osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione effettuata.
Art. 13. Sospensione e risoluzione.
Il servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione potrà essere sospeso, oltre ai casi già previsti queste condizioni:
a) Senza preavviso, in caso di pericolo;
b) Previa diffida con preavviso della sospensione nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi per un importo superiore alle garanzie finanziarie prestate;
Anche senza preavviso, in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme alle presenti Condizioni ed agli specifici accordi;
c) Anche senza preavviso per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire la continuità del servizio;
d) Previa diffida con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di altre violazioni.
Nei casi precedentemente descritti il servizio può essere inoltre risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Sono fatte salve e automaticamente adottate le diverse disposizioni emanate dall’ARERA in materia. Art. 14. Caratteristiche del servizio.
1) Tensione e Frequenza
- Nelle reti di media tensione (MT) la tensione è di norma pari a 20.000 Volt;
- La frequenza è pari a 50 Hz;
- Tolleranze: sulla tensione +/- 10%; sulla frequenza, +/- 2%.
2) Fattore di potenza ed energia reattiva: il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza risulta inferiore, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore.
In relazione al corretto esercizio del servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione, qualora dopo il sollecito di CEIS il Cliente non provveda a rifasare il proprio carica, CEIS ha la facoltà di limitare la corrente elettrica prelevata dal Cliente.
La limitazione potrà avvenire con diverse modalità in funzione delle ore della giornata e delle giornate settimanali e sarà realizzata con un dispositivo di distacco del carico quando la corrente del carico stesso supererà i limiti imposti dal rispetto della regolarità del servizio generale.
I suddetti limiti saranno comunicati per iscritto al Cliente da CEIS, l’eventuale intervento di distacco conseguente non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di CEIS per le eventuali conseguenze sull’attività del Cliente.
Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.
I prelievi di energia induttiva in eccesso ai limiti normativi sono soggetti ai corrispettivi previsti dalla normativa vigente.
3) Massima potenza assorbita: qualora il cliente finale effettui sistematici assorbimenti di potenza superiori a quanto contrattualmente stabilito, se la consistenza dei prelievi dovesse risultare tale da rendere precario l’esercizio della rete ed il servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione, CEIS segnalerà al cliente finale la necessità di modifica della connessione per
Ponte Arche,
adeguarla alle sue aumentate esigenze. Il Cliente
finale dovrà presentare domanda di modifica della connessione, in caso contrario CEIS avrà la facoltà di limitare tali assorbimenti.
Questo eventuale intervento sarà comunicato per iscritto da CEIS al cliente finale e non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di CEIS per le eventuali conseguenze sull’attività del cliente finale.
Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.
Art. 15. Riservatezza.
Il Cliente finale dichiara di essere informato di quanto previsto agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di esprimere, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, il consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati nei limiti di cui il trattamento e la comunicazione siano necessarie alla sua esecuzione.
Art. 16. Controversie e Foro competente.
In caso di controversia il Cliente può presentare a CEIS o al proprio fornitore di energia elettrica, motivato reclamo scritto, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti da CEIS reperibili sul sito internet (xxx.xxxx-xxxxxxx.xx).
Il reclamo può essere consegnato direttamente agli uffici di CEIS.
Il Cliente finale timbro e firma
Ai sensi dell’artt. 1341 c.c. il Cliente dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 1. (Ambito di applicazione); 3. (Condizioni del servizio);
5. (Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio);
6. (Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti); 7. (Obblighi del Cliente finale); 8. (Impianti di CEdiS); 9. (Impianti ed apparecchi del Cliente finale); 10. (Durata e cessazione del servizio); 12. (Ricostruzione dei prelievi); 13. (Sospensione e risoluzione); 16. (Controversie e Foro competente).
Ponte Arche,
CEIS risponderà al Cliente con la massima celerità, e
comunque entro i termini prescritti dall’Autorità.
La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.
In ogni caso foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione in dipendenza del servizio è quello di Trento.
Il Cliente finale timbro e firma