PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXX
XXXXX 0
Capitolato speciale di polizza dell’assicurazione
CYBER RISK
Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2021 Scadenza ore 24.00 del 31/12/2025
Sommario
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI
SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’, E OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Descrizione dell’attività
Art. 2.2 - Oggetto dell’assicurazione
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO ILCONTRATTO IN GENERALE
Art. 3.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Art. 3.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 3.3 - Modifiche dell'assicurazione
Art. 3.4 - Durata del contratto - Rescindibilità Art. 3.5 - Recesso in caso di sinistro
Art. 3.6 - Rinvio alle norme di legge
Art. 3.7 - Produzione di informazioni sui sinistri Art. 3.8 - Altre assicurazioni
Art. 3.9 - Interpretazione del contratto Art. 3.10 - Oneri fiscali
Art. 3.11 - Foro competente
Art. 3.12 - Forma delle comunicazioni
Art. 3.13 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l’affidamento del
contratto)
Art. 3.14 - Xxxxxxxx Xxxxxx
Art. 3.15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
SEZIONE 4 NORME COMUNI A ENTRAMBE LE PARTITE
Art. 4.1 - Condizioni di operatività della copertura Art. 4.2 - Pluralità di assicurati
Art. 4.3 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali Art. 4.4 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 4.5 - Spese peritali
Art. 4.6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 4.7 - Esagerazione dolosa del danno
Art. 4.8 - Procedura per la valutazione del danno Art. 4.9 - Mandato dei periti
Art. 4.10 - Validità territoriale Art. 4.11 - Franchigie e scoperti Art. 4.12 - Anticipo indennizzi
SEZIONE 5 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE CYBER – PARTITE ASSICURABILI
A - Costi Propri
B - Responsabilità Civile per Rischi Cyber
SEZIONE 6 - ESCLUSIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE PARTITE SCHEDA TECNICA DI POLIZZA
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse é protetto dall'assicurazione, ovvero il Contraente (compresi dipendenti, amministratori e collaboratori con regolare contratto) ed eventuali enti o società in house che utilizzano i servizi informatici del Contraente.
Autorità amministrativa – Autorità di Settore
Garante della privacy, AGID, o altra istituzione con poteri autoritativi in materia.
Atto di cyber-terrorismo
Una qualunque azione, compresa di forza o violenza, o la minaccia della stessa, accertata come attacco terroristico dalle Autorità, diretta espressamente contro il sistema informatico dell’Assicurato da parte di un individuo o gruppo/i di individui, al fine di causare usi o accessi non autorizzati
Atto illecito
Azione od omissione, accertata o presunta, che violi la riservatezza dei dati, la sicurezza e l’efficienza della rete dei programmi, delle apparecchiature e delle infrastrutture dell’Assicurato.
Atto informatico doloso
Un qualunque atto doloso commesso contro il Sistema Informatico dell’Assicurato, consistente nell’accesso, alterazione o distruzione di Dati dell’Assicurato, senza comportare alcun danno materiale al Sistema informatico dell’Assicurato, o a qualsiasi apparecchiatura o infrastruttura ad esso collegata (telecomunicazione, sorveglianza, segnalazione, illuminazione, rilevazione ecc.)
Xxxxxx incaricato:
Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione
ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione, come indicato nella Scheda Tecnica di Polizza.
Danni alla persona
Morte o lesioni personali, comprese sofferenze psicologiche e mentali o lesioni dell’integrità psichica.
Danni diretti
I danni materiali e consequenziali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale e prestata l'assicurazione.
Danni Indiretti
Sospensione di attività e danni consequenziali che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
Danni indennizzabili
Danni derivanti da Cyber Crime che, a seconda della loro diversa natura e specie (Danni alla persona, danni materiali, danni patrimoniali) sono previsti nella rispettiva Partita come indennizzabili ai sensi del presente contratto, in quanto indicata una somma assicurata.
Danni Materiali
La distruzione o il deterioramento di cose. La perdita di dati non è considerata danno materiale.
Danni Patrimoniali
Il pregiudizio economico non conseguente a danni alla persona o a i danni biologici, esistenziali e morali, subiti da terzi, che non siano conseguenza di Xxxxx Materiali.
Dati
Informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati elaborabili a mezzo di programmi informatici.
Dato personale
Qualunque informazione che permette l’identificazione diretta dell’interessato e qualunque informazione
relativa a persona fisica, identificata o identificabile, di qualunque natura.
Denial Of Service (D.O.S.)
Attacco informatico che comporta la privazione dolosa temporanea, totale o parziale, del servizio del sistema informatico dell’Assicurato, impedendone la capacità di elaborazione e la trattazione di flussi di dati senza che le relative infrastrutture e le risorse software associate subiscano alterazioni o distruzioni. Si comprendono nella definizione anche gli attacchi DDOS (Distribuited Denial Of Service) e le violazioni di licenze relative ad Open Data (Dati Aperti) gestiti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Errore di programmazione
Un errore che si verifica durante lo sviluppo o la codifica di un programma, un’applicazione o un sistema operativo, che, una volta in funzione, provocherebbe il malfunzionamento del sistema informatico e/o un’interruzione del funzionamento e/o un risultato non corretto.
Errore umano
Un errore od omissione di tipo operativo, fra cui la scelta del programma usato, un errore nell’impostazione dei parametri o un singolo intervento inappropriato da parte di un dipendente o di un terzo che fornisce servizi all’Assicurato, in conseguenza del quale si verifica una perdita, alterazione o distruzione di Dati dell’Assicurato.
Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
Sottoscrizione di documento informatico sottoscritto con firma elettronica che garantisca l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, con l’'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile, riconducibile al titolare.
Franchigia
La parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato, indicata nella
Scheda di polizza.
Franchigia temporale
La parte di danno indennizzabile ai sensi del presente capitolato, espressa in numero di giorni di inattività
successivi al sinistro che rimane a carico dell’Assicurato.
Fornitore
Qualsiasi fornitore esterno di servizi informatici e i cosiddetti outsorcers cui vengano affidati in tutto o in parte processi interni di gestione.
Hacking
L’accesso doloso al Sistema informatico dell’Assicurato, allo scopo di creare, cancellare, sequestrare, raccogliere, interrompere, divulgare, sospendere o corrompere Dati o servizi dell’Assicurato.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lesione fisica
Una lesione al corpo, un malessere, una malattia o la morte. Il termine Lesione fisica comprende inoltre un danno psichico, angoscia psichica, tensione psichica, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona.
Malware
Programmi, file o qualunque tipo di istruzione informatica di natura dolosa progettate per infiltrarsi o danneggiare un sistema informatico senza il consenso del proprietario.
Manutenzione
Tutte le operazioni ordinarie e straordinarie per la prevenzione e/o l’eliminazione di guasti, per il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento degli hardware, assistenza tecnica per l’aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release o modifiche di leggi e per l’eliminazione di anomali che alterano il normale uso.
Massimale/Limite di indennizzo
Le somme indicate in Scheda di Polizza che rappresentano l’esborso massimo a cui la Società si obbliga.
Minaccia
Potenziale causa di danno ad un obiettivo singolo, o a un sistema informatico, ad un portale ecc.
Normativa in materia di protezione di protezione dei dati personali e tutela della privacy
Disposizioni di legge e/o di regolamento nazionali e/o comunitari, in quanto applicabili, in materia di dati personali e di tutela della privacy, con particolare riferimento al C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale), il General Data Protection Regulation -GDPR, Regolamento UE 2016/679, il D.L. 163/2017 – Codice Privacy e successivi decreti correttivi, provvedimenti integrativi e di riforma. Sono considerate normative gli atti di indirizzo promulgati da un’Autorità Amministrativa come sopra definita.
Partita Assicurata
Garanzia della presente polizza attivata espressamente indicando una somma assicurata nella relativa voce della Scheda Tecnica di Polizza.
Periodo assicurativo
Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione.
Polizza
Il documento che prova I'assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Programmi
Sequenza di informazioni che costituiscono l’insieme di operazioni e/o istruzioni logiche interpretabili ed
eseguibili da un elaboratore.
Pubblica Amministrazione
Regioni, Province, Comuni, Unioni e altri Enti Territoriali, Aziende, Istituti e Fondazioni Pubbliche nei settori della Sanità e dei Servizi, Aziende di Servizi alle Persone, Consorzi, Utilities, Aziende di Edilizia Pubblica Residenziale, Società in House controllate da Enti Pubblici, Case di Riposo, Aziende di Trasporto Pubblico Locale, lo Stato e comunque ogni Ente o Società a partecipazione pubblica o Organismo di Diritto Pubblico.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro: la scoperta del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione verificatosi durante il periodo di assicurazione o l’eventuale data di retroattività. Fa eccezione la partita B) Responsabilità Civile Cyber, ai fini della quale deve intendersi per sinistro la richiesta risarcimento di danni per i quali è prestata la presente assicurazione , avanzata da terzi nei confronti dell’Assicurato.
Sinistro in serie
Pluralità di sinistri originatisi in un medesimo momento anche se manifestatisi in momenti diversi. In tal caso viene considerata come data del sinistro quella del primo occorso.
Società
L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd’s identificati nei documenti
di polizza.
Scheda tecnica di Polizza
Documento di sintesi delle principali informazioni inerenti l’assicurazione ed indicante le Partite Assicurate e
relative somme garantite.
Sistema telematico
Insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati e di informazioni, attraverso
l’impiego di tecnologie dedicate alle telecomunicazioni
Uso o accesso non autorizzato
L’entrata o l’accesso al Sistema informatico dell’Assicurato da parte di un soggetto autorizzato o persona non
autorizzata, compresi un dipendente o un soggetto autorizzato che operino oltre i poteri attribuitigli.
SEZIONE 2 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ E OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Descrizione dell’attività
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (MI)
Art. 2.2 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata a copertura dei danni indennizzabili subiti dall’Assicurato e previsti nelle rispettive partite, ove attivate mediante l’inserimento della somma assicurata nella Scheda Tecnica di Polizza, causati da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o arrecare ad altri un danno che cagioni la distruzione, il danneggiamento o l’interruzione totale o parziale del funzionamento di un sistema informatico o telematico, introducendosi o operando abusivamente sui medesimi, inserendo o trasmettendo dati senza autorizzazione, o installando abusivamente programmi, cancellando/disabilitando i sistemi di protezione e gli antivirus, o introducendo malware nel sistema, intervenendo sui medesimi senza averne titolo o effettuando su tali dati qualsiasi trattamento non consentito dalle norme vigenti o non conforme ai legittimi scopi della loro raccolta da parte dell’Assicurato, compresi gli attacchi DOS.
L’assicurazione è inoltre prestata per:
⮚ Sottrazione e comunicazione a soggetti non autorizzati, diffusione, pubblicazione mediante qualsiasi mezzo di informazione, anche parziale, del contenuto di comunicazioni relative al sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
⮚ Falso, alterazione o soppressione anche parziale, in merito al contenuto, anche occasionalmente intercettato, di comunicazioni relative al sistema informatico e telematico o intercorrenti tra più sistemi o documenti in essi contenuti.
⮚ Utilizzo indebito di connettività, a danno dei sistemi informatici dell’Assicurato.
⮚ Uso indebito o falsificazione a mezzo digitale di Firma elettronica, digitale o qualificata.
⮚ Limitatamente alla Partita Responsabilità Civile: danni arrecati a terzi derivanti dall’utilizzo del
patrimonio informativo detenuto o in conseguenza degli eventi sopra descritti.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 3.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le informazioni fornite dall’Assicurato in sede di presentazione del rischio formano parte integrante del contratto. Il Contraente o l’Assicurato sono tenuti al loro aggiornamento qualora si presentino circostanze che alterino la valutazione del rischio. Qualora. durante il periodo di assicurazione il Contraente o l’Assicurato vengano a conoscenza di fatti, eventi o circostanze che potrebbero dare origine ad un sinistro, devono immediatamente darne avviso alla Società.
Tuttavia le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno l’immediata decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo, ma il diritto della Società a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Art. 3.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 90 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione, a parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza, anche per il tramite del broker.
Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell’atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell’atto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento, ai fini dell’art. 1901 del Codice Civile, nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive è operante anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, i rinnovi e le proroghe.
Art. 3.3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.
Art. 3.4 - Durata del contratto - Rescindibilità
Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica di Polizza e cesserà alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Art. 3.5 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi mediante comunicazione scritta.
Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso
- nel caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l’importo corrispondente al rateo di imposte.
Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d’atto
ed accettazione da parte del Contraente.
Art. 3.6 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
Art. 3.7 - Produzione di informazioni sui sinistri
1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili
con indicazione dell’importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro ... per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro ..,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
Art. 3.8 - Altre assicurazioni
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c. L'Assicurato e/o il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in
tal caso deve dare avviso del sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3.9 - Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società
eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 3.10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell’assicurazione, sono a carico del Contraente
anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.
Art. 3.11 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.
Art. 3.12 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o PEC o telegramma o telefax o email o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Art. 3.13 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l’affidamento del
contratto)
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all’articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione. Rimane stabilito che:
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente xx Xxxxxx incaricato che provvederà a rimetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Art. 3.14 - Xxxxxxxx Xxxxxx
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di
brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello
dell’incasso, xxxxx restando i termini temporali della copertura.
Art. 3.15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e xx.xx. e ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
SEZIONE 4 – NORME COMUNI A TUTTE LE PARTITE
Art. 4.1 – Condizioni di operatività della garanzia
L’operatività dell’Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
a) che l’assicurato conservi le copie di sicurezza degli archivi essenziali per l’attività assicurata;
b) che l’accesso agli archivi, ai programmi di licenza d’uso e ai sistemi informatici assicurati sia consentito solo a personale autorizzato;
c) che il sistema di elaborazione dati sia in grado di ricostruire i processi elaborativi svolti, ovvero che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguata documentazione che consenta di ricostruire la successione degli eventi;
d) che tutti i controlli esterni ed interni, le procedure di sicurezza fisica e logica, le misure di riconoscimento siano mantenute in vigore da parte dell’Assicurato per tutta la durata della polizza e che siano soggette a regolari verifiche e manutenzioni periodiche;
e) che tutti i collegamenti di rete da/verso l’esterno siano protetti da adeguati firewall;
f) che ogni intervento effettuato sul software, sugli archivi o sulla configurazione del sistema di
elaborazione dati sia debitamente documentato, incluso l’autore dell’intervento.
g) che l’Assicurato provveda periodicamente all’installazione di patch (programma o file distribuito gratuitamente per la correzione di bug scoperti in pacchetti software) recenti al fine di prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e correggerne i difetti;
h) che per gli impianti elettronici sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata
dell’Assicurazione un contratto di assistenza tecnica;
i) che l’Assicurato che utilizzi dei servizi di cloud computing si avvalga di Fornitori certificati.
Art. 4.2 – Pluralità di assicurati
Ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T., qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Art. 4.3 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, con l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio motivato dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere per motivi di necessità di difesa e processuali.
La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.
Art. 4.4 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro 9 giorni lavorativi dal momento in cui il competente ufficio del Contraente ne è venuto a conoscenza. Agli effetti dell’assicurazione della Responsabilità Civile Rischio Cyber si conviene tra le Parti che per data di presa conoscenza deve intendersi quella di ricevimento della richiesta di risarcimento avanzata in forma scritta
direttamente dal danneggiato ovvero tramite un legale e/o un terzo aventi titolo a rappresentarlo, inteso che
il Contraente ha l’obbligo di denuncia solo se, o quando, abbia ricevuto detta richiesta scritta. L’Assicurato, in caso di sinistro, dovrà inoltre:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno
b) fare dichiarazione scritta, esposto o denuncia all’Autorità Giudiziaria o Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
c) Conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno;
d) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, approntando un’esaustiva descrizione delle
circostanze e del valore economico
e) Dare la collaborazione necessaria alla Società per la gestione del sinistro.
Art. 4.5 – Spese peritali per la gestione assicurativa del sinistro
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita Scheda Tecnica di Polizza sotto la voce "Spese peritali".
La presente condizione non si applica ai sinistri indennizzabili ai sensi della garanzia R.C.T.
Art. 4.6 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza e stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con II consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 4.7 – Esagerazione dolosa del danno
II Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente I'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 4.8 – Procedura per la valutazione del danno
Fatto salvo quanto applicabile ai sinistri indennizzabili ai termini della garanzia R.C.T., l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da
quest’ultimo designata;
oppure, a richiesta da una delle parti;
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
II terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro e avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.
Art. 4.9 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare I'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Relativamente ai Sinistri indennizzabili ai sensi della Partita B) Responsabilità Civile per i Rischi Cyber. le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di xxxx, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale e valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
La presente condizione non si applica ai sinistri indennizzabili ai sensi della garanzia R.C.T.
Art. 4.10 – Validità territoriale
Mondo intero.
Art. 4.11 – Franchigie e scoperti
Il pagamento dell’indennizzo/risarcimento sarà effettuato previa deduzione per ogni singolo sinistro della
franchigia o dello scoperto indicati nella Scheda Tecnica di Polizza.
La franchigia dovrà restare a carico dell’Assicurato, senza che lo stesso possa, sotto pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo/risarcimento, farla assicurare da altri assicuratori.
Qualora, per lo stesso sinistro risultino operanti più scoperti, si applicherà un massimo scoperto cumulativo del 30%.
I sinistri in serie saranno considerati un sinistro unico, con applicazione di un’unica franchigia alla prima
manifestazione di danno.
Art. 4.12 – Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 30% (trentaprocento), a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00 (duecentocinquantamila).
L’obbligazione della Società decorre dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Si precisa che la presente condizione non si applica relativamente ai Sinistri indennizzabili ai sensi della Partita B) Responsabilità Civile per i Rischi Cyber.
SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CYBER PARTITE ASSICURABILI
Le Partite che seguono sono operanti se nella Scheda Tecnica di Polizza è indicata una somma assicurata.
A – Costi sostenuti dall’Assicurato
A1) Costi propri
A titolo esemplificativo e non limitativo, la Società indennizza i costi e i compensi documentati e ragionevolmente sostenuti a seguito di un evento rientrante nella SEZIONE 2- Oggetto dell’assicurazione:
- costi di rilevazione ed investigazione della causa, dell’origine e della portata dell’evento/sinistro;
- costi di notifica a persone fisiche o giuridiche, o all’Autorità, la violazione o perdita di dati causata da un evento assicurato, nei limiti di quanto disposto dalla Normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della privacy;
- onorari di esperti (consulenti informatici, legali, ecc.);
- costi di mantenimento di operatività del sistema informatico in caso di minacce estorsive di blocco da parte di terzi in mancanza di pagamento di somme di denaro, o altra minaccia estorsiva di analoga natura. E’ escluso dalla presente copertura il costo di qualunque prestazione in favore del soggetto estorsore.
A2) Perdita di dati, archivi e programmi
La Società indennizza i costi diretti ed i compensi pagati, documentati e ragionevolmente sostenuti a seguito di ricostruzione o ripristino di archivi, Dati e Programmi perduti o alterati a causa di un qualunque evento indicato nella SEZIONE 2- Oggetto dell’assicurazione.
Lo stesso vale per archivi non di proprietà dell’Assicurato sui quali lo stesso operi o che siano in consegna e
custodia.
La determinazione del danno è eseguita stimando i costi necessari e documentati per la ricostruzione degli archivi, dei dati o dei programmi fino all’ultimo stadio di modifica degli stessi a partire dall’ultima copia di sicurezza non salvata.
Sono compresi nella presente garanzia i costi insopprimibili derivanti da locazioni, somministrazioni, utenze a carico dell’Assicurato per beni dallo stesso destinati all’attività descritta nella presente assicurazione resi inagibili o inutilizzabili a seguito di un sinistro risarcibile conseguente ad evento descritto nella SEZIONE 2 - Oggetto dell’Assicurazione, per il tempo massimo di 90 giorni dalla data del sinistro per gli Archivi e i Dati e di 90 giorni dalla data del sinistro per i Programmi.
La Società non risponde di perdite di profitti ed utili conseguenti a sinistro risarcibile.
A3) Maggiori costi
La Società indennizza i maggiori costi di esercizio necessari per la prosecuzione e la ripresa della normale attività, conseguenti alla forzata interruzione, totale o parziale, dell’attività esercitata per effetto del blocco totale o parziale, effettivo e misurabile, del sistema informatico dell’Assicurato, derivante da un evento descritto nella SEZIONE 2- Oggetto dell’assicurazione.
Sono compresi tutti i costi e le spese supplementari necessariamente e ovunque sostenuti durante il Periodo di Indennizzo, in eccedenza a quelli che comunque sarebbero stati sostenuti nel medesimo periodo se il Sinistro non si fosse verificato.
A solo titolo esemplificativo e non limitativo, si citano alcuni esempi di maggiori costi indennizzabili:
• per lavoro supplementare del personale, i compensi di personale esterno. Qualora questo avvenga con la prestazione d’opera di propri dipendenti, si conviene che la Società rimborserà all’Assicurato le spese relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici dello stesso;
• per le lavorazioni presso terzi;
• per la fornitura di energia elettrica da parte di terzi;
• di attivazione o approntamento di un sito di Disaster Recovery o d’emergenza;
• per l’approntamento di un sistema di telecomunicazioni alternativo.
Le Garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto senza applicazione dell’art. 1907 C.C.
B – Responsabilità Civile per Rischi Cyber
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda Tecnica di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di Xxxxx conseguenti ad un sinistro risarcibile verificatisi in relazione a:
- Violazione della Normativa sulla Privacy o sul trattamento dei Dati da parte dell’Assicurato o di Personale
autorizzato;
- Violazione della normativa sulla Privacy o sul trattamento dei dati da parte di un fornitore di cui o con cui
l’Assicurato sia tenuto a rispondere anche in via solidale;
- Accesso, uso non autorizzato, divulgazione di Xxxx, anche personali, raccolti e detenuti legittimamente
dall’Assicurato e specificatamente indicati come riservati ai sensi di accordi specifici;
- Violazione di segreto professionale;
- Violazione da parte di Terzi delle misure di sicurezza poste in essere dall’Assicurato al fine di garantire la
sicurezza e la riservatezza;
- Sottrazione e/o duplicazione di archivi, dati e programmi, comunicazione a terzi non autorizzate o indebita diffusione di dati, programmi o sistemi informatici, compiuti da parte di personale autorizzato;
- Violazione da parte di terzi delle misure di sicurezza poste in essere dall’Assicurato al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei Dati che si concretizzi in uno degli eventi descritti nella SEZIONE 2- Oggetto dell’assicurazione;
- Introduzione nei sistemi informatici dell’Assicurato o di Terzi di Malware realizzati, trasmessi o diffusi da personale autorizzato e/o da Terzi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare danno all’Assicurato o ai suoi utenti.
- Interruzioni o sospensioni di attività di Xxxxx, totali o parziali, conseguenti ad un evento descritto nella SEZIONE 2- Oggetto dell’assicurazione, restando escluse le perdite di chance.
A maggior precisazione, ed in parziale deroga all’art. 1900 del Codice Civile, le garanzie sono prestate anche per i Xxxxx dovuti a colpa grave di un Assicurato.
Copertura in forma “Claims Made”
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di assicurazione e comunicate per iscritto all’Assicuratore nello stesso periodo, conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestatisi successivamente alla data di Retroattività indicata in polizza. Alla cessazione definitiva della presente polizza l’Assicurato potrà denunciare i sinistri verificatisi in vigenza del contratto entro e non oltre 90 giorni dalla cessazione definitiva dello stesso.
SEZIONE 6 – ESCLUSIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE PARTITE
L’Assicurazione non comprende e pertanto sono esclusi i danni connessi, causati o derivanti da:
a) Sinistro che abbia avuto origine in data antecedente a quella di effetto della presente polizza o a quella di retroattività indicata nella Scheda Tecnica di Polizza;
b) Dolo dell’Assicurato o del Contraente o degli incaricati dell’Assicurato alla gestione della sicurezza informatica. L’assicurazione tuttavia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C..
c) Condotte tenute da personale autorizzato, dipendente o non, cessato da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall’Assicurato;
d) Indisponibilità di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell’Assicurato, indisponibilità di cavi o server dell'infrastruttura Internet di base;
e) Normali usure o deterioramenti;
f) Errori di progettazione e design del sistema informatico;
g) Incidenti occorsi nelle 24 ore successive a modifiche del sistema, inclusi i relativi test;
h) Programmi informatici non testati prima dell’uso o per i quali l’Assicurato non abbia l’autorizzazione all’uso;
i) Transazioni monetarie o di valute titoli e valori;
j) Atti di guerra dichiarata, occupazione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, insurrezione, sequestri e ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sabotaggio, terrorismo;
k) Multe, xxxxxxx, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni
genere e specie, poste direttamente a carico dell’Assicurato;
l) Insolvenza di un Fornitore.
SCHEDA TECNICA DI POLIZZA
Contraente: Parco Lombardo della Valle del Ticino Xxx Xxxxxx, 0
00000 Xxxxxxx (XX)
C.F.: 86004850151
P.IVA: 08914300150
Durata del contratto: 4 anni Frazionamento: annuale
Effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2021 Rate intermedie al 31.12
Scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2025 Retroattività: illimitata
PARTITE E SOMME ASSICURATE
Limite aggregato di indennizzo: € 1.000.000,00 per ciascun sinistro e tutti i sinistri in aggregato per anno, fermi i seguenti limiti e sotto-limiti:
A – Costi sostenuto dall’Assicurato
A1) Costi propri Somma assicurata | euro | 500.000,00 |
A2) Perdita di dati archivi e programmi Somma assicurata | euro | 500.000,00 |
A3) Maggiori costi Somma assicurata per sinistro | euro | 100.000,00 |
Periodo di indennizzo 120 giorni per sinistro
Franchigia temporale per sinistro 24 ore B – Responsabilità Civile per Rischi Cyber
Massimale per sinistro euro 500.000,00
Massimale per anno euro 500.000,00
Ultrattività / postuma denuncia sinistri 60 giorni
Sotto-limiti
Spese peritali per la gestione assicurativa
del sinistro 3% dell’importo del sinistro
Franchigia per sinistro: euro 5.000,00
Il premio annuo lordo complessivo ammonta pertanto a euro ……………..
PREMIO “FLAT” NON SOGGETTO A REGOLAZIONE
La Società Il Contraente