Condizioni generali (CG) della Holcim (Svizzera) SA per l’acquisto di merci e servizi
Condizioni generali (CG) della Holcim (Svizzera) SA per l’acquisto di merci e servizi
Versione: gennaio 2022
1) Validità
Le presenti condizioni generali disciplinano la conclusione, il testo e l’esecuzione di contratti per l’acquisto di merci e la fruizione di servizi da parte della Holcim (Svizzera) SA o di una delle sue filiali (in seguito: ”Holcim”).
Salvo accordi in deroga pattuiti in forma scritta, le condizioni generali saranno applicate per tutti gli acquisti di merci e gli ordini di servizi effettuati dalla Holcim.
Le condizioni generali del prestatore di servizi potranno essere applicate solo se espressamente accettate in forma scritta dalla Holcim. La mancanza di comunicazioni da parte della Holcim non può essere intesa come assenso o accettazione. La precedente clausola sarà applicata anche per la tacita ricezione di merci e servizi.
L’accettazione dell’ordine da parte del prestatore implica il riconoscimento delle presenti condizioni generali.
Per la validità di eventuali modifiche e integrazioni è nece- ssaria la conferma scritta della Holcim.
2) Offerta
Il fornitore dovrà presentare la propria offerta basandosi sulla richiesta d’offerta.
Eventuali costi dell’offerta (ad esempio spese di documen- tazione, viaggi, dimostrazioni) sono a carico dell’offerente, anche in caso di rifiuto dell’offerta da parte della Holcim.
Le offerte che per omissione dell’offerente sono prive di data di scadenza saranno vincolanti e impegnative per 60 giorni, calcolati dalla data di presa visione.
3) Definizione del contratto
Gli ordini della Holcim saranno trasmessi in forma scritta. Il requisito della forma scritta è soddisfatto anche con la trasmissione elettronica dei dati, nello specifico per fax o e-mail.
Holcim ha la facoltà di revocare un ordine se l’offerente non comunica la propria conferma entro una settimana dalla ricezione oppure non rifiuta per iscritto le richieste di spedizione entro una settimana dalla data di ricezione.
Il contratto si considera stipulato quando la Holcim riceve la lettera di conferma sottoscritta incondizionatamente. Se la somma dell’ordine è inferiore a CHF 10'000,00 il contratto si considera perfezionato anche senza conferma scritta, salvo rifiuto dell’ordine da presentare entro un termine adeguato.
4) Obbligo di riservatezza
I contraenti dovranno trattare con riservatezza tutte le questioni che non siano di pubblico dominio o accesso. La riservatezza deve essere garantita già nella fase che precede la conclusione del contratto e permane anche oltre la cessazione del rapporto contrattuale.
L’offerente che desideri utilizzare il presente rapporto contrattuale per fini di propaganda o pubblicità dovrà richiedere lo specifico consenso scritto della Holcim.
È vietato utilizzare per diverse finalità, duplicare o rendere accessibile a terzi documentazioni, disegni ed ogni altro materiale fornito dalla Holcim al prestatore di servizi per la preparazione dell’offerta o la realizzazione dell’oggetto della fornitura. In caso di mancata conclusione del contratto l’offerente dovrà restituire la documentazione di sua spon- tanea iniziativa.
5) Cessione e costituzione in pegno
Senza il previo consenso scritto della Holcim non è consentito al prestatore di servizi cedere o costituire in pegno i crediti maturati in virtù dell’ordine.
6) Misure di sicurezza
Il prestatore di servizi si impegna nello specifico per i lavori sul posto a rispettare le norme di sicurezza locali vigenti e garantisce che tutti i suoi dipendenti o subappaltatori indossino i dispositivi di protezione individuale previsti e rispettino le vigenti norme di sicurezza.
7) Priorità
Saranno applicati nell’ordine il contratto specifico, le presenti condizioni generali e in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. In caso di controversie sono sempre prioritarie le presenti condizioni generali, anche in presenza di accettazione scritta delle condizioni generali del prestatore.
8) Diritto applicato/Foro competente
Si esclude espressamente l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell’11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna).
Foro competente e luogo d’esecuzione - quest’ultimo però solo per gli offerenti con sede all’estero - è il domicilio della Holcim (o della filiale Holcim che ha trasmesso l’ordine). La Holcim potrà anche citare il prestatore di servizi presso il foro competente del domicilio di quest’ultimo oppure in un altro foro competente.
9. Codice di condotta per i Fornitori
Holcim si aspetta che i Fornitori accettino e seguano le indicazioni riportate nel Codice di Condotta.
Questo codice definisce i modelli di comportamento relativi allo sviluppo sostenibile d’impresa, alla
gestione del personale ed al rispetto dell’ambiente che Holcim raccomanda ai propri Fornitori.
(Questo documento è disponibile su xxx.xxxxxx.xx - Criterio di ricerca; Codice di condotta)
10) Pagamenti
Il prestatore dovrà erogare i servizi a prezzi fissi. Se il prestatore abbassa i propri prezzi di listino prima della consegna, i prezzi ribassati saranno applicati anche per gli ordini in corso. Di conseguenza anche il prezzo pattuito sarà opportunamente ridotto.
Il prezzo è comprensivo di tutti i servizi necessari per il corretto adempimento contrattuale. Con il prezzo pattuito si considerano liquidate tutte le spese, nello specifico le spese di imballaggio, trasporto e assicurazione, le spese vive, i diritti di licenza e tutti gli oneri pubblici, IVA esclusa.
Per gli offerenti di nazionalità estera il prezzo si considera comprensivo di tutti gli oneri di spedizione secondo le norme INCOTERMS 2020 (”DDP - percorso di destinazione”).
Dopo l’avvenuto ricevimento della merce nei termini contrattuali e la ricezione della fattura regolarmente emessa e verificabile il pagamento sarà effettuato netto entro 60 giorni.
I pagamenti delle forniture parziali saranno concessi solo previo accordo scritto. Il numero d’ordine indicato nell’ordine deve essere sempre riportato in tutte le fatture. Eventuali ritardi dovuti all’inadempienza di questi obblighi sono a carico del prestatore di servizi.
I pagamenti anticipati, al massimo il 30% del totale, possono essere pattuiti per iscritto se l’offerente presenta una garanzia (garanzia bancaria) per il pieno importo. In tal caso saranno applicate le seguenti modalità di pagamento: I
pagamenti anticipati dopo il ricevimento della copia dell’ordine e della conferma della garanzia costituita. Il prestatore deve emettere una fattura separata per ogni pagamento parziale. I pagamenti anticipati devono essere dichiarati come tali.
In caso di servizi affetti da vizi la Holcim potrà trattenere il pagamento in modo commisurato fino al regolare adem- pimento.
Il nostro sistema di fatturazione funziona in modo digitale. Da un lato in modo da poter ridurre il tuo impegno ammini- strativo, dall'altro per conservare le risorse naturali. Puoi inviarci le tue fatture / note di accredito in formato PDF via e-mail o via EDI.
(Il documento è disponibile su xxx.xxxxxx.xx - Criterio di ricerca; contabilità fornitori)
11) Luogo di adempimento e passaggio del rischio Luogo di adempimento è il luogo di destinazione indicato nell’ordine dalla Holcim. Utili e rischio passano alla Holcim nel luogo di adempimento.
11) Termini di consegna/Xxxxxxx
I termini e la date di consegna stabiliti nell’ordine sono vincolanti. Per il rispetto della data di consegna fa fede la data di arrivo della merce alla Holcim.
L’inosservanza dei termini di consegna pattuiti comporta automaticamente la costituzione in mora del prestatore di servizi.
Qualora il prestatore ravveda l’impossibilità di rispettare i termini pattuiti dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Holcim, indicando i motivi e la durata del ritardo, e dovrà adottare a proprie spese tutte le contromisure atte ad evitare la costituzione in mora ed eventuali danni conseguenti. Se il prestatore è in ritardo la Holcim può comunque richiedere l’adempimento contrattuale oltre alla penale e al risarcimento danni, ma in alternativa può anche rinunciare alla futura prestazione e chiedere il risarcimento dei danni dovuti all’inadempienza oppure recedere dal contratto.
Il prestatore costituito in mora è tenuto a pagare una penale pari all’1% della retribuzione per ogni settimana intera o rispettiva frazione di ritardo, fino a un limite massimo del 10% della retribuzione totale. Il pagamento della penale non esonera il prestatore dai propri obblighi contrattuali, ma viene imputato al risarcimento danni da effettuare.
13) Garanzia
Il prestatore è uno specialista ed è informato sulla destinazione d’uso dei beni forniti e garantisce che le merci posseggono le caratteristiche promesse, sono conformi alle norme di sicurezza vigenti in Svizzera e non presentano vizi materiali o formali, che possano pregiudicarne il valore o la funzionalità per l’uso previsto.
Holcim dovrà controllare le condizioni delle merci appena ne abbia la possibilità nell’ambito della normale attività lavorativa, di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento. In presenza di un vizio la Holcim potrà decidere se richiedere la riparazione a titolo gratuito, applicare al prezzo una detrazione corrispondente al deprezzamento, recedere dal contratto oppure richiedere una fornitura di rimpiazzo. La fornitura di rimpiazzo nello specifico può essere effettuata sostituendo i componenti difettosi. È fatto salvo in ogni caso il diritto della Holcim di richiedere il risarcimento danni.
Se per determinate caratteristiche il prestatore di servizi rilascia una garanzia che comporti una limitazione dei diritti della Holcim precedentemente descritti (ad esempio esclusione di redibizione e deprezzamento), i diritti di garanzia saranno prioritari rispetto alle presenti condizioni generali. Qualora la garanzia superi i diritti delle presenti condizioni generali (ad esempio maggiore durata della garanzia) sarà applicata la garanzia del prestatore di servizi. La garanzia ha una durata di 24 mesi, calcolati dalla data di approvazione dei beni, salvo una maggiore durata
espressamente concessa dal prestatore. Nel periodo di garanzia la Holcim potrà reclamare vizi di qualunque genere. Il prestatore garantisce che la merce fornita non viola brevetti o altri diritti di tutela e si impegna a manlevare la Holcim in pieno da eventuali rivendicazioni di terzi per presunta o avvenuta violazione di diritti di protezione di qualunque genere.
14) Fornitura dei ricambi
Il prestatore di servizi garantisce alla Holcim la disponibilità dei pezzi di ricambio per una durata minima di dieci anni, calcolati dalla data di accettazione della fornitura. In caso di sospensione anticipata della produzione dei pezzi di ricambio da parte del prestatore o di sue ditte fornitrici occorrerà darne immediata comunicazione alla Holcim, per consentire a quest’ultima di effettuare un ultimo ordine in quantità sufficiente. In caso contrario la Holcim potrà acquistare o far produrre i pezzi di ricambio per altre vie, a spese del prestatore.
15) Dichiarazione di conformità
Il prestatore dichiara che le merci di sua fornitura sono conformi sotto tutti gli aspetti ai requisiti di legge (ad esempio alle disposizioni sulla messa in commercio di macchine secondo la Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici [LSIT] o secondo quanto previsto dalla normativa europea REACH per le sostanze chimiche). Egli si impegna a presentare le dichiarazioni di conformità pertinenti (ad esempio secondo l’art. 7 dell’Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici [OSIT]). In caso di contestazione sono espressamente salvi i diritti di risarcimento danni.
paragrafo 9.
16) Esecuzione
Il prestatore si impegna a garantire un adempimento contrattuale competente e accurato, che sarà specificato dettagliatamente in un capitolato d’oneri.
Eventuali modifiche o integrazioni contrattuali saranno valide solo se preventivamente pattuite in forma scritta. I lavori extra saranno riconosciuti e compensati come tali solo se comunicati dal prestatore per iscritto prima dell’esecuzione, con indicazione dei presumibili maggiori costi.
Il prestatore dovrà tenere la Holcim costantemente informata sull’avanzamento dei lavori e segnalarle tempestivamente qualunque circostanza che possa mettere a rischio o pregiudicare l’adempimento contrattuale. Holcim ha pieno diritto di controllo e informazione su tutte le parti dell’ordine.
Il prestatore è tenuto a seguire personalmente l’esecuzione dell’ordine e ad avvalersi unicamente di personale scrupolosamente selezionato e con una buona formazione. Il prestatore risponde in pieno della condotta dei suoi dipendenti o subappaltatori.
In assenza di un previo consenso scritto il prestatore non è autorizzato a rappresentare la Holcim nei confronti di terzi.
17) Diritti di protezione
Tutti i diritti di protezione della proprietà intellettuale derivanti dall’adempimento contrattuale appartengono alla Holcim.
18) Ritardo
In caso di mancato rispetto delle scadenze determinanti la costituzione in mora il prestatore è automaticamente costituito in mora, mentre negli altri casi la costituzione in mora interviene a seguito di sollecito con concessione di una proroga adeguata. Il prestatore risponde dei danni dovuti al superamento dei termini. Saranno applicate per analogia le conseguenze di mora descritte nel par. 11.
19) Garanzia
In qualità di specialista il prestatore è responsabile della fedele e accurata esecuzione e garantisce che le sue prestazioni sono conformi alle condizioni contrattuali, alle specifiche e allo stato attuale della scienza e della tecnica.
Egli risponde in pieno dell’adempimento nei termini contrattuali.
20. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Il venditore garantisce che non gli sono state imposte sanzioni o embarghi economici, commerciali o finanziari al momento della stipula del presente Accordo e che non è incluso in un elenco di persone con le quali le transazioni commerciali sono limitate o vietate o è controllato da, o di proprietà di tale persona. Ciò vale in particolare per le misure e gli elenchi emessi dalle autorità svizzere, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal governo degli Stati Uniti, dall'Unione europea o da uno o più dei loro Stati membri o da altre autorità statali competenti (di seguito collettivamente "regolamento").
Il venditore è obbligato a fornirci tutte le informazioni in modo da poter verificare se si applica un regolamento al servizio o alla consegna da ottenere da lui e possiamo garantire che possiamo soddisfare i requisiti risultanti da un regolamento. Ritardi che si verificano perché dobbiamo verificare se il contenuto di un regolamento è rilevante per i servizi che dobbiamo fornire, scavalcare eventuali tempi o scadenze di consegna concordate.
Il venditore garantisce che i prodotti o servizi da noi ottenuti nell'ambito del presente contratto non provengono da paesi o sono stati ottenuti da persone/società interessate da qualsiasi normativa.
Se vengono emanate disposizioni nei confronti del venditore o dei prodotti/servizi oggetto del contratto dopo la conclusione del contratto, abbiamo il diritto di recedere dal presente contratto o - se le consegne sono già state effettuate - di risolvere il contratto senza preavviso.
Con la consegna dei prodotti/fornitura del servizio, il venditore dichiara altresì che sono state rispettate tutte le norme in materia. Se ottiene i beni o servizi da terzi o li importa da altri paesi, deve assicurarsi che ciò non violi alcun regolamento.
Le vendeur garantit qu'aucune sanction ou embargo économique, commercial ou financier ne lui a été imposé au moment de la conclusion du présent accord et qu'il ne figure pas sur une list
Valido da gennaio 2022.
Holcim (Svizzera) SA e le sue filiali