SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato “C” al D.D. n 272 del 09.06.08
SCHEMA DI CONTRATTO
REP.N.
“FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DI SPOT E AUDIOVISIVI PER L’AGC SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO-SETTORE SPERIMENTAZIONE, INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CAMPANIA
L’anno duemilasette, il giorno del mese di nella sede della
Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81, innanzi a me Dott .
, Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Affari Generali della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante delegato con deliberazione della Giunta
Regionale del
n.
alla stipula dei contratti in forma pubblica
amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt . 95 e 96 del relativo regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924 n. 827, si sono costituiti:
- La Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente del Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (Settore SIRCA) dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario,
e domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù della
L.R. n. 24/05 art. 4, comma 6 e DGR n. 282 del 4.3.2006;
- La ditta/società
Partita I.V.A.
- nella persona del
e legale rappresentante della ditta/società sig. , nato a
il e domiciliato per la carica presso la sede legale sita in
alla .
Verificata, altresì, la regolarità delle certificazioni camerali della ditta/società, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , certificazione integrata dal nulla osta rilasciato ex articoli 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell’art.10 della L. 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni: 1) prot. n. del nella cui Sezione Ordinaria del registro delle Imprese la ditta di risulta iscritta dal al numero
del R.E.A. Partita I.V.A. .
2) (in caso di A.T.I.) L’Associazione Temporanea di Imprese , di seguito denominata
A.T.I. di cui è capogruppo la ditta/società – Partita I.V.A. -
nella persona del e legale rappresentante della ditta/società
capogruppo sig. , nato a il e domiciliato per la carica presso la sede legale sita in alla .
- Verificato che detta A.T.I. è stata costituita per atto pubblico redatto in data , rep. n. racc. n. dal Notaio dalle Società componenti l’A.T.I. che sono:
(capogruppo-mandataria), con sede in
;
, con sede in alla ;
, con sede in alla ;
alla
- Verificata , altresì, la regolarità delle certificazioni camerali delle Società componenti l’A.T.I., rilasciate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di:
per la ditta/società ;
per la ditta/società ;
per la ditta/società
- Che dette certificazioni sono tutte integrate dal nulla osta rilasciato ex articoli 2 e 9 del D.P.R 3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni così come previsto dal Protocollo di legalità stipulato tra la Regione Campania e le competenti Prefetture:
prot. n.
del
nella cui Sezione Ordinaria del
registro delle Imprese la ditta/società risulta iscritta dal al numero del R.E.A. Partita I.V.A. ;
prot. n.
del
nella cui Sezione Ordinaria del
registro delle Imprese la ditta/società risulta iscritta dal
al numero del R.E.A. Partita I.V.A. ;
prot. n.
del
nella cui Sezione Ordinaria del
registro delle Imprese la ditta/società risulta iscritta dal
al numero del R.E.A. Partita I.V.A. .
- Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuata, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:
- Che con decreto dirigenziale n. del dell’AGC n. 10 Settore n. 02, è stato indetta gara per la fornitura di volumi divulgativi con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;
- A seguito di detta gara, con protocollo n.
del
dell’A.G.C.
Demanio e Patrimonio - Settore Demanio e Patrimonio è stata comunicata l’aggiudicazione
provvisoria avvenuta con verbale del della summenzionata gara a favore della
ditta/società/A.T.I.
) I.V.A. esclusa ;
per un importo complessivo di € (€
- Che con Decreto Dirigenziale n. dell’AGC n. 10 – Settore 02 è avvenuta la presa d’atto delle risultanze di gara ed è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta/società/A.T.I. ;
- Che con Decreto Dirigenziale n. del dell’AGC n. 11 – Settore n. 01 è stato approvato lo schema di contratto;
- Che gli oneri discendenti dalle prestazione relative all’affidamento de quo trovano capienza nel capitolo 3551, in virtù dell’ impegno provvisorio n. del assunto con Decreto Dirigenziale n. del dell’AGC n. 11 – Settore 01;
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Art . 1 –
La premessa è patto e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
I costituiti contraenti dichiarano di conoscere gli atti ed i documenti richiamati nella premessa, in particolare, il bando di gara approvato con Decreto Dirigenziale n° dell’AGC n. 10
– Settore 02, il capitolato d’appalto e l’offerta economica che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità la premessa e i documenti sopra indicati.
Art. 2 - Oggetto e consenso del contratto
Il contratto ha per oggetto la realizzazione di spot e audiovisivi per l’AGC Sviluppo Attività Settore Primario -Settore SIRCA
La Regione con il presente contratto affida alla Società /ditta/società/A.T.I. che accetta, la fornitura per la realizzazione di spot e audiovisivi
La Società /ditta/società/A.T.I. si obbliga a realizzazione la suddetta fornitura in conformità delle specifiche tecniche riportate nel capitolato d’appalto applicando i prezzi dell’offerta economica.
L’importo della fornitura è pari a € 200.000,00 (DUECENTOMILA) I.V.A. esclusa.
Art. 3 - Modalità di pagamento
La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata ai sensi della L.R.7/02, a presentazione di regolare fattura e della documentazione di rito, a seguito di istruttoria del Settore SIRCA, per la regolare esecuzione della fornitura e dei prezzi praticati, effettuata in conformità delle clausole previste dal presente contratto, dal capitolato d’appalto e della relativa offerta della Ditta aggiudicataria. Dai corrispettivi dovuti saranno detratte le eventuali penalità in cui la Ditta è incorsa.
Art. 4 - Durata, Ordinativi, Tempo e Luogo di consegna
Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà durata di 3 anni.
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare le prestazioni indicate nel capitolato d’appalto man mano che saranno richieste dal Settore SIRCA.
Il ritiro dei testi originali, le riprese e quanto altro concorra alla realizzazione dell’oggetto della gara è a carico della Ditta aggiudicataria;
La consegna degli audiovisivi e/o degli spot dovrà avvenire in conformità delle disposizioni e dei termini indicati dal Settore SIRCA in accordo con la Società secondo i tempi di lavorazione determinati sulla base di quanto indicato dalla Ditta aggiudicataria nell’offerta tecnica.
I materiali finiti dovranno essere consegnati presso la sede del Settore SiRCA sita al Centro Direzionale Is. A/6 80143 Napoli -13° piano ed, eventualmente, presso la sede degli uffici regionali dislocati negli altri capoluoghi di provincia;
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, ivi compreso trasporto e imballaggio.
La Regione, ricorrendo il caso di necessità ed urgenza, ha richiesto l’esecuzione della fornitura alla ditta/società/A.T.I. aggiudicataria definitiva della fornitura in parola, prima della stipula del contratto, non risultando a carico di questa ultima elementi ostativi antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
Art. 5 - Vigilanza
Il Settore SIRCA si riserva di verificare durante la fornitura e dopo la consegna dei prodotti realizzati, la qualità della fornitura.
Tra la Regione ed il personale della Società/ditta com’è ovvio, non intercorre alcun rapporto dipendente
Art.6 - Qualità del Lavoro
Qualora il Settore XxXXX ritenga che la fornitura effettuata non risponda ai criteri di qualità di una o di più fasi produttive, la ditta aggiudicataria si impegna a realizzare ex novo il lavoro contestato senza ulteriori oneri-
Art. 7 - Penali
Per ogni giorno di ritardo, senza motivata ed espressa giustificazione, rispetto ai termini indicati all’art. 4, sarà applicata, sull’imponibile della fattura, una penale del 2% a giorno lavorativo fino al 3° giorno, del 5% per i giorni successivi al 3°. E’ fatta comunque salva la possibilità per la Regione di dichiarare, dopo la terza volta che viene applicata la penale, risolto il contratto con la Ditta aggiudicataria con decreto in via amministrativa e senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente e anticipatamente le parti rinunciano, e senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l’inadempienza della Ditta possa dare luogo, compresi eventuali danni rivendicati da terzi che fanno comunque carico alla suddetta Ditta.
Nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti che alla verifica risultano da rifare si applica una penale del 2% dell’importo della fornitura non ritirata.
L’ammontare delle penali verrà detratto sui crediti relativi al presente appalto e non bastando sulla cauzione e sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con la Regione.
Le penalità sono notificate all’impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso, pertanto, va reintegrato a mano a mano che sullo stesso la Regione operi prelevamenti per fatti connessi con l’esclusione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo della Regione, sorge per questa ultima la facoltà di risolvere il contratto
In caso di ritardo nelle prestazioni, quando l’urgenza lo richieda, la Regione potrà aggiudicare la gara alla ditta/società/A.T.I. che segue in graduatoria addebitando l’eventuale maggior costo sul deposito cauzionale e sui crediti della ditta/società/A.T.I. prima appaltatrice, fatta salva la facoltà della Regione di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa del ritardo
L’eventuale aggiudicazione della gara ad altra ditta che segue in graduatoria avverrà successivamente alla risoluzione del contratto con la Ditta aggiudicataria.
Art. 8 - Recesso
La Regione può recedere dal contratto in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
Art. 9 – Risoluzione e inadempimento
La Regione potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, a proprio insindacabile giudizio, in seguito a grave inadempimento e nei casi che, a mero titolo esemplificativo, di seguito si elencano:
a-quando la mancata consegna, nei tempi stabiliti,dei prodotti richiesti si sia verificata più di una volta;
b-quando il ritardo nella consegna e/o nel rifacimento del prodotti richiesti si protragga oltre dieci giorni;
c- per motivi di pubblico interesse o qualora non sussista più l’interesse pubblico all’esecuzione dello stesso;
d- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione nei termini del deposito cauzionale;
e- in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
f- nei casi di subappalto;
g- nel caso previsto dal successivo art. 10 del presente contratto, in materia di collaudi;
h- per inadempimento ingiustificato anche di una sola delle prestazioni ritenute essenziali dalla Regione e dedotte in contratto;
i-quando si sia verificato ritardo nell’adempimento delle prestazioni e sussistano ragioni di urgenza;
l- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, qualora la Regione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli atri soci.
Nelle ipotesi previste alle lettere b) ed f) del precedente comma la risoluzione avviene ai sensi dell’art. 1456 c.c., per clausola risolutiva espressa, mentre negli altri casi la Regione procederà con diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.
Alla ditta/società/A.T.I. inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti della Regione sui beni della ditta/società/A.T.I. . Nel caso di minore spesa, nulla compete
all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la ditta/società/A.T.I. dalle responsabilità civili in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art . 10 - Ricezione, controlli e collaudi della fornitura
Per quanto concerne i controlli dei prodotti oggetto della fornitura si fa espresso rinvio all’art. 15 della L . R . n. 43/1994.
Sono a carico della ditta/società/A.T.I. le spese inerenti ad eventuali esami tecnici e/o merceologici che la Regione, a proprio insindacabile giudizio, potrà effettuare in sede di collaudo sul materiale oggetto della fornitura per accertarne la rispondenza.
Il Responsabile dell’Ufficio ricevente o suo incaricato sarà preposto al controllo dei prodotti oggetto della fornitura ed alla verifica della corrispondenza dei quantitativi consegnati con quelli indicati nei documenti di trasporto.
Il ritiro della merce da parte del consegnatario dell’Ufficio ricevente, così come la firma da parte dello stesso, dei documenti attestanti l’avvenuta consegna, non costituisce in alcun caso accettazione della merce.
Le bolle di consegna o documenti di trasporto, muniti della firma di ricezione, dovranno essere
allegate alle fatture ed inoltrate a cura della ditta/società/A.T.I. SIRCA – Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 – 00000 XXXXXX.
al Settore
Art . 11 - Clausola di Manleva
La ditta/società/A.T.I. terrà sollevata ed indenne la Regione da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare da contestazioni o pretese azioni risarcitorie di terzi in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento alla fornitura .
La ditta/società/A.T.I. assume ogni responsabilità per i danni subiti anche dalla Regione, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche persistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto.
Il personale impiegato della Ditta nulla avrà a che pretendere, per l’attività svolta, nei confronti della Regione.
Art. 12 – Cauzione e polizza fideiussoria
A garanzia delle obbligazioni comprese nel presente contratto, la ditta/società/A.T.I.
ha presentato al Settore Demanio e Patrimonio la fideiussione n.
emessa in data dalla dell’importo contrattuale .
pari ad 1/10
La validità della cauzione definitiva è pari alla durata del contratto e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale oltre alla operatività della stessa a semplice richiesta scritta entro 15 giorni.
Art. 13 - Rinvio
Per quanto non specificamente disciplinato nel bando a cui detto contratto si riferisce trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31.12.1994, n. 43, come modificata dalla
L.R. 6.12.2000, n. 18, la D.G. R. n. 9037 del 29.12.9, le condizioni previste dal capitolato d’oneri generali per le forniture ed i servizi approvato con decreto del Ministro del Tesoro del 28 ottobre 1985, pubblicato sulla G.U. supplemento ordinario n. 51 del 3.3.1986, al contenuto del quale se ed in quanto compatibile con la disciplina normativa successiva, espressamente si rinvia, nonché le disposizioni del codice civile e quella della vigente normativa in materia.
Art. 14 - Foro Competente
In caso di controversie derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto che dovessero insorgere tra la Regione e l’appaltatore, sarà competente esclusivamente il foro di Napoli. È esclusa la competenza arbitrale.
Art. 15 - Subappalto
E’ vietato alla ditta/società/A.T.I. di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte la fornitura ad altra società.
Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e non avrà alcun effetto nei rapporti con la Regione, salvo per la stessa facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo con il diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.
E’, inoltre, esclusa la cedibilità dei crediti ai sensi di quanto previsto dall’art.1260- 2° comma- del C.C.
Art. 16 - Trattamento dei dati personali
Per la stipula del contratto è richiesto alla ditta/società/A.T.I. di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 196/2003. La Regione informa la ditta/società/A.T.I. che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati dalla ditta/società/A.T.I. per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
Art. 17 - Oneri contrattuali
Sono a carico della ditta/società’/A.T.I. le spese di xxxxx e di registrazione del presente contratto, nonché la tasse e i contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’I.V.A., che sarà a carico della Regione.
Art.18
Per l’esecuzione del presente atto le parti eleggono domicilio rispettivamente:
a. la Regione Campania presso la propria sede di Napoli
b. il contraente presso la propria sede legale di Napoli