Contract
Contratto di affitto di azienda per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’immobile sito al “Parco a Lago”.
L’anno duemila[•], addì [•] del mese di [•] in Luino nel Municipio Comunale, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge,
tra
il Comune di Luino (di seguito denominato anche “Affittante”) con sede in Luino in P.zza Xxxxxxxx Serbelloni n. 1, Codice Fiscale 84000310122, nella persona del [•], nato a [•] il [•]/[•]/19[•], domiciliato per la funzione nel Palazzo Municipale in Luino (VA), P.zza Xxxxxxxx Serbelloni n. 1, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Responsabile del Servizio Marketing Urbano esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione comunale che rappresenta, giusta determinazione n. [•] del [•]/[•]/2013;
e
[•] (di seguito denominato anche “Affittuario”) con sede in [•] via/piazza [•], partita I.V.A. [•] codice fiscale [•], iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di [•] al numero [•], in persona del legale rappresentante [•], nato a [•] il [•]/[•]/19[•] oppure [•] (di seguito denominato anche “Affittuario”) nato a [•] il [•]/[•]/19[•] residente in [•] via/piazza [•], codice fiscale [•],
con l’assistenza del Segretario Generale del Comune di Luino, [•]
PREMESSO che
- - con deliberazione della Giunta comunale n. ... in data 30/11/2015, immediatamente eseguibile, è stato disposto: 1) di concedere in affitto l'Azienda costituita: a) dall'immobile sito all'interno del "Parco a Lago" compresa l'area pertinenziale; b) dall'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, vincolata all'esercizio dell'attività all'interno dell'immobile e dunque non trasferibile ad altra sede né a soggetto diverso dall'aggiudicatario; c) dagli arredi, materiale, impianti e beni di proprietà del Comune; 2) di stabilire, fermo restando l'affitto d'azienda annuale e del carattere prevalentemente stagionale dell'attività, che l'Affittuario dovrà garantire l'apertura dell'esercizio pubblico dal mese di marzo al mese di ottobre, fatti salvi i periodi di chiusura nel periodo da novembre a febbraio; 3) di attribuire all'Affittuario dell'azienda l'onere di gestione dei servizi igienici pubblici contermini, dei quali dovrà essere garantita l'apertura e la chiusura tutto l'anno dalle ore 08:00 alle 18:00 e durante la vigenza dell'ora legale dalle ore 08:00 alle 22:00 e, se più ampi, nei medesimi orari dell'esercizio pubblico (bar), effettuando la fornitura dei materiali di consumo (carta igienica e sapone) e la pulizia, sanificazione ed igienizzazione dei medesimi, con la possibilità, per l'Affittuario, di chiedere ai fruitori dei servizi igienici un corrispettivo da concordare con l'Amministrazione, e di adottare tutte le soluzioni tecniche e di sorveglianza ritenute idonee alla più efficiente e razionale gestione dei servizi stessi; in occasione di manifestazioni presso il Parco a Lago l'orario di chiusura dei servizi pubblici dovrà essere concordato con l'Amministrazione; 4) di stabilire la facoltà per l'Affittuario di sostituire, interamente a propria cura e spese, gli arredi del bar, con l'obbligo di conservare quelli di proprietà del Comune e di ripristinare gli stessi al termine del contratto; 5) di stabilire che la decorrenza dell'affitto di azienda abbia inizio dal 1° marzo 2016 con termine il 28/02/2022; 6) di tenere conto, nella determinazione del canone di affitto di azienda da porre a base di gara per la selezione del migliore offerente, del carattere stagionale dell'attività;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Marketing Urbano n. [•] del [•]/[•]/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di contratto di affitto di azienda per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’immobile posto all’interno del “Parco a Lago”, sito in Luino Viale Xxxxx Xxxxxxxxx e determinato il canone annuo di affitto da porre a base d’asta, tenuto conto del costo di costruzione dell’immobile e del valore degli arredi, posto in capo all’Affittuario e del costo delle polizze assicurative richieste;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Legali e Gare n. [•] del [•]/[•]/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata attivata una procedura aperta, con indizione di asta pubblica, per l’aggiudicazione del contratto d’affitto di azienda per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l’attività di cui sopra deve esercitarsi obbligatoriamente all’interno dell’immobile posto all’interno del Parco a Lago, sito in Luino Viale Xxxxx Xxxxxxxxx, e non trasferibile ad altra sede, meglio individuato nella planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera “A”, sottoscritta ed accettata dalle parti, e costituente parte integrante della presente scrittura, che risulta così composto: salone con vetrate, locale cucina, corridoio, locale magazzino, bagni e antibagno, area accessoria, posti auto ad uso esclusivo dell’Affittuario, locale rifiuti;
- l’immobile menzionato al punto precedente, l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande che verrà assegnata all’aggiudicatario della gara in oggetto nonché gli arredi, il
materiale ed i beni di proprietà del Comune individuati nella descrizione allegata al presente contratto sotto la lettera “B” costituiscono un “unicum” aziendale;
- all’Affittuario dell’Azienda è attribuito l’onere di gestione dei servizi igienici pubblici contermini annessi al Parco a Lago nelle modalità stabilite dall’Amministrazione comunale;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Marketing Urbano n. [•] del [•]/[•]/[•] sono stati approvati gli atti di gara e conseguentemente disposta l’aggiudicazione definitiva del contratto d’affitto di azienda disposta in data [•]/[•]/[•] in favore del migliore offerente [•];
- l’azienda oggetto del presente contratto è libera da oneri e impegni contrattuali e non è oggetto di prelazione ed il concedente ne ha libera e piena proprietà e disponibilità;
- il concedente intende affittare l’azienda nell’oggetto limitato della presente scrittura e che l’Affittuario è disposto ad accettare;
Tutto ciò premesso, tra il Comune di Luino e [•], come sopra rappresentati,
si conviene e si stipula quanto segue
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 1 – Oggetto del contratto
Il Comune di Luino concede in affitto a [•], sopra meglio generalizzato, che con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare, l’Azienda costituita: a) dall’immobile sito all’interno del “Parco a Lago” meglio individuato nella planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera “A”;
b) dall’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, vincolata all’esercizio dell’attività all’interno dell’immobile sopra menzionato e dunque non trasferibile ad altra sede né a soggetto diverso dall’aggiudicatario; c) dagli arredi, materiale, impianti e beni di proprietà del Comune individuati nella descrizione allegata al presente contratto sotto la lettera “B”.
Il Comune di Luino attribuisce all’Affittuario, che con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare, l’onere di gestione dei servizi igienici pubblici contermini. L’Affittuario deve garantirne l’apertura e la chiusura tutto l’anno dalle ore 08:00 alle 18:00 e durante la vigenza dell’ora legale dalle ore 08:00 alle 22:00 e, se più ampi, nei medesimi orari dell’esercizio pubblico, effettuando la fornitura dei materiali di consumo (carta igienica e sapone) e la pulizia, sanificazione ed igienizzazione dei medesimi.
L’affittuario potrà chiedere ai fruitori dei servizi igienici un corrispettivo e adottare tutte le soluzioni tecniche e di sorveglianza ritenute idonee alla più efficiente e razionale gestione dei servizi stessi; in occasione di manifestazioni presso il Parco a Lago l'orario di chiusura dei servizi pubblici dovrà essere concordata con l’Amministrazione comunale. In occasione di manifestazioni presso il Parco a Lago l'orario di chiusura dei servizi pubblici dovrà essere concordato con l'Amministrazione comunale.
Art. 2 – Durata
L'affitto dell'azienda avrà decorrenza dal 01/03/2016 con termine il 28/02/2022 eventualmente rinnovabile per pari durata qualora una delle parti abbia comunicato richiesta di rinnovo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza e la controparte abbia comunicato l'accettazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza. E' escluso il tacito rinnovo.
In caso di mancato rinnovo, l’Affittuario senza pretesa alcuna, dovrà lasciare i locali liberi di sé, cose sue ed aventi causa e riconsegnarli all’Affittante non oltre il periodo contrattuale, con consegna delle chiavi, previa verifica dello stato delle unità immobiliari, dei relativi impianti e dell’osservanza di ogni altra obbligazione contrattuale, fermo restando il risarcimento dei danni accertati oltre la normale usura.
L’ulteriore detenzione dell’azienda, oltre il termine sopra indicato, deve considerarsi occupazione abusiva di fatto, con esclusione di qualunque rapporto contrattuale ordinario. Nel caso si verificasse quest’ultima ipotesi l’occupante dovrà corrispondere al Comune di Luino un’indennità per ogni giorno di occupazione abusiva qualificata quale penale, pari ad € 200,00.= (diconsi Euro duecento), salvo il diritto del Comune di agire per ottenere il maggior danno ed ottenere il sequestro dell’azienda.
Art. 3 - Canone di affitto
Il canone annuo di affitto di azienda viene stabilito in € [•] (diconsi Euro [•]) [risultante dall’offerta presentata in sede di gara]. Sul canone graverà l’I.V.A. nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge. In considerazione del carattere prevalentemente stagionale dell'attività le rate quadrimestrali sono diversamente quantificate: la prima rata quadrimestrale ammonterà al 40% dell'importo annuale del canone e dovrà essere corrisposta prima della sottoscrizione del contratto e in seguito entro il 1° marzo di ciascun anno; la seconda rata quadrimestrale ammonterà al 40% dell'importo annuale del canone e dovrà essere corrisposta entro il 1° luglio di ciascun anno; la terza rata quadrimestrale ammonterà al 20% dell'importo annuale del canone e dovrà essere corrisposta entro il 1° novembre di ciascun anno.
L'importo del canone annuale sarà aggiornato, automaticamente dal secondo anno senza necessità di richiesta scritta, in misura pari alla variazione (100%) dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi rispetto all'anno precedente.
In caso di utilizzo di ulteriori spazi rispetto a quelli dati in gestione con il presente contratto, saranno previste dall’Amministrazione comunale ulteriori integrazioni rispetto all’importo del canone pattuito. Il pagamento del canone o quant’altro dovuto per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese eccezioni dell’Affittuario, qualunque ne sia il titolo.
Per il ritardato pagamento del canone sono dovuti interessi legali nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Il mancato pagamento, anche non consecutivo, di una o più rate quadrimestrali del canone, comporterà la facoltà in capo all'Affittante di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. L'esercizio della risoluzione contrattuale sarà comunicata tramite l'invio all'Affittuario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 4 – Obblighi e divieti dell’Affittuario
L’Affittuario si impegna ad esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e a mantenere in condizioni di efficienza l’organizzazione produttiva, commerciale ed amministrativa dell’azienda: a tal fine opererà cercando di migliorare ed incrementare la produttività aziendale con i mezzi che riterrà più efficaci.
L’Affittuario dovrà gestire personalmente l’azienda, esclusivamente per i predetti scopi, con divieto assoluto di mutamento dell’attività, di subaffitto, di cessione anche parziale e anche a titolo gratuito o comunque di concederne a terzi l’uso o il godimento, pena la risoluzione “ipso iure” del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente contratto è tassativamente vincolato all’immobile che ne forma oggetto e dunque non trasferibile ad altra sede; del pari, l’autorizzazione in oggetto non è trasferibile a qualsiasi titolo ad altro soggetto diverso da quello individuato con la procedura di gara, a pena di risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva; l’Affittuario non potrà altresì cedere in tutto o in parte a qualsiasi titolo l’attività di gestione oggetto del presente contratto.
In caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dell’Affittuario, l’esercizio dell’attività tornerà nella disponibilità del Comune di Luino ed il contratto cesserà di diritto, rientrando l’azienda nella disponibilità dell’Affittante.
E’ fatto assoluto divieto all’Affittuario di cedere, locare, sublocare negozialmente ad altri l’uso dell’immobile e dei locali di che trattasi e comunque di cederne a terzi l’uso o il godimento a qualunque titolo. Analoga prescrizione si applica anche agli arredi oggetto dell’azienda. È altresì vietata, a pena di risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto, anche parziale.
Il Comune resterà estraneo a tutti i rapporti dell’Affittuario con i conduttori dei servizi e i fornitori in genere, poiché tali rapporti saranno da intendersi esclusivamente tra l’Affittuario e tali soggetti.
La violazione delle prescrizioni riportate nel presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, salva ogni ulteriore azione che il Comune di Luino intenderà intraprendere per la tutela dei propri diritti ed il risarcimento dei danni subiti.
Art. 5 - Rilascio delle autorizzazioni e condizioni di esercizio dell’attività
L’Affittuario si impegna a svolgere tutte le attività occorrenti affinché vengano ad esso intestate per tutta la durata del contratto d’affitto d’azienda le autorizzazioni amministrative e igienico – sanitarie o i provvedimenti analoghi previsti dalla legge e quant’altro necessario all’esercizio dell’attività.
L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della SCIA unitamente alla presentazione di dichiarazione di impatto acustico relativa all’attività di intrattenimento che si andrà a svolgere nei locali oggetto del contratto, nonché al possesso in capo al richiedente dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 59/2010 e alla Legge Regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010.
L’Affittuario è vincolato all’esercizio dell’attività di somministrazione esclusivamente nei locali dell’immobile posto all’interno del “Parco a Lago”, sito in Luino (VA) in viale Xxxxx Xxxxxxxxx; l’esercizio dell’attività non è trasferibile per qualsiasi ragione in altra sede né a soggetto diverso, a pena di risoluzione del contratto del contratto ed escussione della cauzione definitiva.
L’esercizio dell’attività in oggetto decadrà qualora l’assegnatario della stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande entro sessanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l’attività per un periodo superiore a sei mesi.
L'attività di somministrazione di bevande alcoliche potrà essere vietata con provvedimento dell’Amministrazione comunale, ove sussistano comprovate motivazioni di ordine pubblico.
L’Affittuario dovrà garantire l’apertura dell’esercizio pubblico per i mesi da marzo a ottobre. E’ fatta salva la facoltà di chiusura nel periodo da novembre a febbraio.
Art. 6 – Consegna dei locali
L’azienda viene consegnata in data odierna e l’Affittuario si costituisce ai sensi di legge, custode. L’Affittante garantisce il pacifico, libero e completo possesso dell’azienda. In particolare l’Affittante si impegna a sollevare l’Affittuario da ogni responsabilità, oneri, anche fiscali, tributi, imposte, tasse, ed altri gravami in corso di accertamento e non ancora accertati, relativi all’azienda affittata, nascenti da cause anteriori all’inizio dell’affitto.
L’Affittuario si impegna a conservare i locali, arredi, materiali, impianti e beni e quant’altro forma oggetto del contratto nelle condizioni che risultano dal verbale di consegna ed a gestirli con ogni cura e diligenza, mantenendoli in buono stato di conservazione ed in efficienza ed obbligandosi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
L’Affittuario potrà apportare ai beni oggetto del presente contratto innovazioni, addizioni o migliorie, solo previo consenso scritto dell’Affittante, alla cui proprietà dette innovazioni, addizioni o migliorie resteranno acquisite, alla scadenza del contratto, naturale o anticipata nei casi previsti dal contratto stesso o dalla legge, senza che l’Affittuario abbia diritto a rimborsi o indennità di sorta. Non costituiscono espressioni di consenso gli atti ampliativi o i silenzi significativi dell’Amministrazione comunale a conclusione di procedimenti amministrativi in materia urbanistico-edilizia e di commercio. Qualora, invece, al termine del contratto, l’Affittante richiedesse la riduzione in pristino dei locali, l’Affittuario si impegna a provvedervi a proprie spese secondo il disposto dell’art. 1590 del Codice Civile. Nel caso che le opere siano state eseguite senza il predetto consenso, esse si intendono acquisite senza compenso alcuno da parte dell’Affittante. L’Affittuario è tenuto invece a rimuoverle immediatamente a proprie spese, qualora l’Affittante dichiari di non volerle ritenere.
L’Affittuario dovrà consentire di effettuare accessi e ispezioni all’immobile oggetto d’affitto d’azienda, da parte di amministratori, funzionari e tecnici e anche per mezzo di incaricati, per verificarne lo stato di conservazione, con il minor incomodo possibile.
Art. 7 - Avviamento
L’Affittuario non potrà pretendere alcun indennizzo al termine dell’affittanza per migliorie e incrementi nella produttività ed avviamento dell’azienda, in quanto l’avviamento è proprio dell’Affittante.
Art. 8 – Oneri e manutenzione dei locali, impianti e attrezzature
Le opere e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessari per garantire la funzionalità e la perfetta conservazione dell’unità immobiliare affittata e delle sue pertinenze, degli impianti e attrezzature oggetto del contratto, saranno a carico dell’Affittuario, così come ogni opera connessa a fatti di forza maggiore, quali le esondazioni del Lago Maggiore o altri eventi similari. Inoltre l’Affittuario si obbliga ad assumere a proprio carico le opere di adeguamento alle normative igienico sanitarie, eventualmente richieste dalla competente Azienda Sanitaria Locale o da altri organi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta per l’esercizio dell’attività, senza richiedere al Locatore a tale titolo indennizzo alcuno.
Sono interamente a carico dell’Affittuario tutte le spese relative alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas, del riscaldamento, e ogni altra necessaria per il regolare funzionamento dell’attività esercitata, tra cui le spese telefoniche, quelle relative alle tasse, tariffe e comunque ai tributi afferenti l’attività svolta.
L’Affittante potrà sostituirsi all’Affittuario per eventuali interventi di manutenzione che si rendessero necessari nel corso dell’affitto, qualora non vi fosse provveduto tempestivamente, con addebito degli eventuali costi. Le opere di manutenzione straordinaria che l’Affittuario intendesse effettuare, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Luino.
Art. 9 – Arredi e beni
Compete all’Affittuario dotarsi degli arredi e delle attrezzature, impianti e ogni altra dotazione necessari per il funzionamento dell’attività oggetto del presente contratto.
Gli arredi, il materiale ed i beni di proprietà del Comune sono tenuti e gestiti d’Affittuario con la diligenza del buon padre di famiglia. I predetti beni elencati e descritti nell’allegato al presente contratto sotto la lettera “B” sono consegnati unitamente alla consegna dell’immobile tramite apposito verbale predisposto dal Servizio Marketing Urbano comunale, di cui una copia sarà consegnata all’aggiudicatario. Tutto il materiale anzidetto dovrà essere restituito al Comune nello stesso stato in cui è stato consegnato, fatte salve le condizioni di degrado imputabili all’uso ed al tempo.
Sono a carico dell’Affittuario la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli arredi e materiale eventualmente dati in uso.
L’Amministrazione comunale, solo in caso di accertata incuria sulla manutenzione ed utilizzo degli arredi, potrà rivalersi, per il rimborso del costo, sul deposito versato a garanzia.
L’eventuale mancata concessione in uso all’aggiudicatario, per rinuncia del medesimo, o il mancato utilizzo, per scelta del medesimo, di arredi e di materiale di proprietà del Comune non comporterà alcuna riduzione del canone di affitto, che rimane determinato sulla base dell’offerta formulata in sede di gara e riportato nell’articolo 3 del presente contratto.
Art. 10 – Responsabilità - Polizze assicurative.
L’Affittuario solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta che possa derivare alle persone, animali o cose, conseguente e/o connessa allo svolgimento dell’attività di somministrazione, all’interno e all’esterno del locale affidato; in particolare, l’Affittuario assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di sinistro sia al personale addetto all’attività sia a terzi, che possa derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti o collaboratori, nonché per ogni danno arrecato a beni pubblici e privati, intendendo il Comune di Luino escludere ogni propria responsabilità in merito.
L’Affittuario, si impegna a stipulare entro il termine di decorrenza del contratto e comunque a semplice richiesta dell’Affittante, con primaria compagnia di assicurazione, le seguenti polizze assicurative della durata pari a quella del presente contratto ed eventuali proroghe:
polizza globale fabbricati con copertura del rischio di incendio, esplosione, fenomeno elettrico, esondazione del lago, eventi atmosferici, per un massimale pari all’importo stimato per la ricostruzione a nuovo della struttura pari ad € 350.000,00.=;
polizza di Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.=;
Polizza con copertura del rischio furto degli arredi consegnati per un valore di € 55.000,00.=.
Le polizze di cui sopra dovranno essere indicizzate e l’Affittuario dovrà fornirne copia, unitamente alle quietanze, all’Affittante alla data di decorrenza del contratto.
La mancata attivazione delle polizze assicurative entro il termine sopra prescritto determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione del contratto.
Per quanto concerne il pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto di assicurazione l’Affittuario deve richiedere all’Assicuratore l’inserimento in polizza o in appendice dei seguenti impegni: a) a non liquidare l’indennizzo se non al Comune di Luino o previo il consenso dello stesso direttamente all’Assicurato; b) a non procedere ad alcuna variazione di polizza; c) a notificare al Comune di Luino, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica alla casella di PEC, ogni eventuale circostanza che, a proprio giudizio e conoscenza, menomasse o potesse menomare l’efficacia del contratto ivi compresa l’eventuale disdetta del contratto; d) a notificare tempestivamente al Comune di Luino, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica alla casella di PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio di assicurazione ed a considerare ugualmente valido il contratto per l’intera somma assicurata, indipendentemente dall’ammontare del credito vantato dal Comune di Luino, fino a quando siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra; e) ad accettare l’eventuale pagamento dei premi assicurativi da parte del Comune di Luino, fatta salva in questo caso la rivalsa del Comune nei confronti dell’assicurato.
Art. 11 - Rispetto delle normative vigenti
L’Affittuario è tenuto a attuare e garantire congiuntamente all’inizio dell’attività di somministrazione presso i locali oggetto del contratto:
a) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) l’osservanza della normativa antincendio, provvedendo a definire il piano di evacuazione ed apporre idonea cartellonistica;
c) l’osservanza della normativa statale e regionale concernente l’igiene dei prodotti alimentari;
d) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali.
Art. 12 – Garanzia
L’Affittuario si impegna a rilasciare prima della stipula del contratto, entro il termine assegnato dall’Amministrazione comunale, una garanzia pari ad una annualità di affitto lorda, comprensiva dell’Iva, quale risultante dall’offerta presentata in sede di gara e dunque pari a € [•] (diconsi Euro [•]), nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto. La garanzia potrà essere costituita esclusivamente, a scelta dell’aggiudicatario, in contanti da depositare presso la Tesoreria Comunale di Luino oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto della gara; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, e si intende costituita a garanzia dell’esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale, del puntuale pagamento dei canoni ed oneri accessori, risarcimento dei danni tutti, ivi compresi i danni arrecati alle strutture, arredi, materiali e beni in generi avuti in dotazione; resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione dovrà avere durata di anni 6 (sei) e dovrà essere rinnovata prima della sua scadenza, in caso di rinnovo del contratto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione e dal contratto. La garanzia resterà a disposizione del Comune di Luino non solo per tutto il periodo di durata del contratto e della sua eventuale rinnovazione, bensì fino all’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti o aventi causa dal contratto medesimo, nel caso in cui l’Amministrazione dovesse farvi ricorso anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, integralmente o parzialmente.
Art. 13 – Penali e cause di risoluzione
Il mancato pagamento puntuale, per qualunque causa, anche di un solo rateo del canone comporterà l’incameramento della cauzione definitiva e l’obbligo di sua reintegrazione fino a concorrenza dell’importo originario garantito per il quale la cauzione è stata costituita; l’eventuale reiterazione da parte dell’Affittuario del mancato pagamento dei canoni quadrimestrali di affitto potrà determinare, a insindacabile giudizio dell’Affittante, la risoluzione “ipso iure” del presente contratto per fatto e colpa dell’Affittuario ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, l’incameramento della cauzione definitiva e l’eventuale azione per risarcimento dei danni.
Ferme le ipotesi di risoluzione previste negli articoli che precedono, il contratto di affitto potrà risolversi di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche nelle seguenti ipotesi:
revoca dell’aggiudicazione, nei casi previsti dal bando di gara o dalla legge;
decadenza o revoca dall’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei casi previsti dalla Legge Regione Lombardia 02/02/2010 n. 6 e da altre disposizioni di legge;
utilizzazione dei locali affittati per un uso differente da quello oggetto del presente contratto;
ogni altra ipotesi prevista dalla legge;
la chiusura non giustificata dei servizi igienici pubblici contermini e l’inadempimento all’onere di gestione dei medesimi;
la chiusura non giustificata dell’esercizio pubblico per i mesi da marzo a ottobre.
In ogni caso di revoca dell’aggiudicazione o di risoluzione del contratto per causa dell’Affittuario, l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento dei maggiori danni patiti.
Art. 14 – Revoca
Il Comune potrà, indipendentemente dalla scadenza del contratto, revocarlo unilateralmente per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima, senza che l’Affittuario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.
Art. 15 – Acquisto di materiale aggiuntivo rispetto a quello dato in dotazione
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di acquistare dall’aggiudicatario quella parte del materiale, beni ed arredi, che lo stesso, per fare fronte alle esigenze della gestione, dovesse avere acquistato oltre quello dato in uso dalla Amministrazione ad esclusivo utilizzo dell’esercizio. La presente disposizione non costituisce in capo all’Affittuario alcun diritto a che il Comune di Luino provveda all’acquisto del materiale, beni ed arredi eventualmente acquistati dall’Affittuario stesso. Per l’acquisto il Comune, oltre che riservarsene la più ampia facoltà, dovrà fare riferimento al prezzo di costo, dimostrato da regolari fatture, diminuito del 20% per ogni anno di utilizzo.
Art. 16 - Concorrenza
L’Affittuario acconsente che il Comune di Luino possa stipulare con altri soggetti all’interno del territorio comunale contratti aventi ad oggetto l’affidamento, con la presente forma giuridica o qualunque altra, dell’esercizio di attività di somministrazione e bevande.
Art. 17 – Debiti relativi all’azienda affittata
La cessazione a qualunque titolo del presente contratto di affitto di azienda non comporterà a carico dell’Affittante la responsabilità ex art. 2560 del Codice Civile per i debiti contratti dall’Affittuario durante la gestione dell’azienda e comunque di quelli allo stesso riconducibili.
Art. 18 - Norme regolatrici
Il presente contratto è regolato, oltre che dalle norme in esso espressamente contenute, dal bando di gara, dalle norme di legge e regolamento vigenti, nonché dalle disposizioni dettate e richiamate dall’art. 2562 del Codice Civile in materia di affitto di azienda.
Art. 19 - Spese
Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese per la redazione e registrazione di questo contratto e quelle delle sue eventuali rinnovazioni, ivi compresa l’imposta di bollo e ogni altra conseguente alla sua sottoscrizione, sono assunte per intero a proprio carico dall’Affittuario. Sono altresì posti a carico dell’Affittuario i diritti di segreteria di competenza del Segretario Generale.
Art. 20 - Domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, l’Affittuario elegge domicilio nei locali a lui affittati per tutta la durata contrattuale.
Art. 21 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per la interpretazione ed applicazione delle clausole della presente convenzione il Foro competente è quello di Varese.
Art. 22 – Allegati.
Sono sottoscritti ed accettati dalle parti i seguenti allegati: A) la planimetria che individua l’area e l’immobile oggetto di affitto; B) gli arredi, il materiale ed i beni di proprietà del Comune.
Fatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto Luino, lì [•]/[•]/20[•]
Il Comune di Luino Affittante
Il responsabile del Servizio Marketing Urbano [•]
L’Affittuario
[•]
Il Segretario Generale
[•]
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si danno per espressamente approvate le clausole contrattuali di cui agli articoli: 2) Durata; 3) Canone di affitto; 4) Obblighi e divieti dell’Affittuario; 6) Consegna dei locali; 7) Avviamento; 8) Oneri e manutenzione dei locali, impianti e attrezzature; 10) Responsabilità - Polizze assicurative; 13) Penali e cause di risoluzione; 14) Revoca; 16) Concorrenza;
17) Debiti relativi all’azienda affittata; 19) Spese.
Il Comune di Luino Affittante - Il responsabile del Servizio Marketing Urbano [•]
L’Affittuario
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Il Segretario Generale
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L’Affittuario autorizza il trattamento dei propri dati personali ed in particolare dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con l’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dal Comune di Luino in base agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti e negli altri casi previsti dalla legge.
L’Affittuario
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COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)
Servizio Patrimonio
ALLEGATO B) SCHEMA CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA
Elenco dei beni mobili di proprietà del Comune di Luino costituenti unicum aziendale presso
l’immobile del Parco a Lago
1. BANCO BAR con struttura inox, piano di lavoro in acciaio inox, facciata rivestita aggiom di quarzo e classic white e illuminazione a led sottobanchina, composto da:
• Vano neutro a 1 anta con ripiano
• Tramoggia rifiuti
• Vano microonde
• Vetrina neutra con piano inox e ripiano
• 2 banchi refrigerati a 1 sportello e 2 cassetti
• Vano con anta
• Vano cassa con cassetto ed anta
• Vano neutro a 2 ante con ripiano
• Xxxx produttore del ghiaccio
• Vano lavabicchieri
• Vano tecnico macchina caffè con anta
• Tramoggia caffè con batti filtro e cassetto asportabile
• Vano con cassetto ed anta
• Cristallo protezione macchina caffè
Il piano è composto da lavello lavamani con miscelatore a leva lunga Il fondale è composto da:
• Mensole in cristallo per bottiglie
• Fondale in cristallo
• Portale in cartongesso per contenimento frigoriferi con veletta dim. Sviluppo 11 m
n 1
2. PEDANA AD ELEMENTI ASPORTABILI in mdf idrofugo, rivestita in linoleum antiscivolo bordata inox ad elementi asportabili con sottostruttura inox, dim. 7 mq
3. TAVOLO INOX CON LAVELLO A 2 VASCHE dim. 1,80 mt, composto da:
• Miscelatore a doccione
• Ripiano di fondo
• Sgocciolatoi
• Vano per lavastoviglie
4. SCAFFALI A 4 RIPIANI dim. 1.2 mt
5. PRODUTTORE GHIACCIO A CUBETTI IC18
6. LAVABICCHIERI S030, composto da cestello 40*40 cm con dosatore brill e pompa di scarico
7. TAVOLO INOX con ripiano di fondo, dim. 180*70*80 cm
8. XXXXXX RITONDI con piano in werzalit bianco e base di alluminio, dim. 60 cm
9. TAVOLI QUADRATI con piano in werzalit bianco e base di alluminio, dim. 70*70 cm
10. SEDIE FLOR bianche
11. SGABELLI XXXX con sedute finta pelle bianca, struttura bianca
12. LAVASTOVIGLIE N50 composta da cestello 50*50 cm con dosatore brillantante e pompa di scarico
n 1
n 1
n 2
n 1
n 1
n 1
n 4
n 22
n 96
n 6
n 1