Tra le parti
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX X. 0 /2020
Oggetto: riconoscimento dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa in caso di lavoro agile per emergenza COVID 19
Tra le parti
così costituite:
1) Commissione di Parte pubblica, nominata ai sensi dell’art. 42 del ccnl del 19.04.2018 relativo al personale del comparto istruzione e ricerca 2016 – 2018 con delibera del cda del 25.05.2018;
2) Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.s.u./R.s.a.), eletta il 17, 18 e 19 aprile 2018;
Premesse
- visto l’art. 49 “Mense e servizi sociali” del Contratto collettivo nazionale del Comparto Università del 9.08.2000;
- visto l’art. 15 “Mense e servizi sociali” del Contratto collettivo nazionale del Comparto Università del 27.01.2005;
- visto l’art. 8 “Buono pasto” del Contratto collettivo nazionale del Comparto Università del 28.03.2006;
- visto l’art. 60 “Mense e servizi sociali” del Contratto collettivo nazionale del Comparto Università del 16.10.2008;
- viste le "Disposizioni interne sull’orario di lavoro e sulle assenze dal servizio" (prot. 12137 del 26.05.2014);
- visto l’accordo di contrattazione decentrata n.6 del 29.05.2006 avente ad oggetto “Valori ed utilizzo dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa”;
- visto l’accordo di contrattazione decentrata n.5 del 9.10.2019 avente ad oggetto Revisione accordo n.6/2006 “Valori ed utilizzo dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa”;
- visto il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, entrato in vigore il 12 marzo 2020;
- Visto che il suddetto DPCM ha previsto che le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- visto il DL n.18/2020 e in particolare l’art.87, commi 1, 2 e 3;
- vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica;
- vista la Circolare esplicativa n.2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica che prevede testualmente che Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali;
- visto il Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza dei lavoratori pubblici sottoscritto il 3 aprile u.s.;
- visto che nel periodo di svolgimento del lavoro agile per l’emergenza epidemiologica ai dipendenti viene riconosciuto per ciascuna giornata un numero di ore lavorate pari a quello previsto dall’orario individuale per la giornata medesima;
- tenuto conto che l’orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore prevede l’effettuazione di una pausa;
- ritenuto che la pausa lavorativa, funzionale al recupero psico-fisico delle forze, debba essere ammessa anche nell’attività lavorativa svolta in lavoro agile per l’emergenza epidemiologica;
- visto che il buono pasto spetta, di regola, in occasione della pausa lavorativa;
- tenuto conto che nel Bilancio 2020 sono destinate risorse economiche finalizzate all’erogazione dei buoni pasto;
si conviene quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 - Finalità
Il presente accordo introduce una nuova disciplina sul riconoscimento del buono pasto ai dipendenti che prestano la loro attività lavorativa in modalità agile per l’emergenza epidemiologica da COVID 19.
Art. 3 - Ambito di applicazione e durata
Il presente accordo si applica a tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno e a tempo parziale a decorrere dal 12 marzo 2020, data di entrata in vigore del DPCM recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. La durata del presente accordo è legata allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile per l’emergenza epidemiologica ai sensi del D.L. 18/2020, tenuto conto di eventuali successive modifiche e integrazioni.
Art. 4 - Riconoscimento del buono pasto
Nel periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il buono pasto per le giornate lavorative prestate in modalità agile viene riconosciuto in relazione al profilo orario del dipendente secondo le regole generali di cui all’accordo n.6 del 29.05.2006 avente ad oggetto “Valori ed utilizzo dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa”; in particolare il buono pasto verrà riconosciuto nelle giornate in cui da profilo orario individuale il dipendente è tenuto a effettuare un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la fruizione della pausa prevista.
Letto, firmato e sottoscritto. Udine, 24.04.2020
La Commissione di Parte Pubblica
Fto
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx (Rettore)
Dott. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx (Direttore Generale)
La Parte Sindacale Fto
Xxxxxxxxx Xxxxxxx (FLC CGIL) Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (FLC CGIL) Xxxxx Xxxxxxx (FLC CGIL) Xxxxxxxx Xxxxxx (FLC CGIL) Xxxxxxx Xxxxxxx (FLC CGIL) Xxxxxx Xxxxxxxx (FLC CGIL) Xxxxxxx Xxxxxx (SNALS CONFSAL) Xxxxxxx Xxxxxx (CISL Università) Xxxxx Xxxxxx (GILDA UNAMS)
Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 29.04.2020
Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione di recepimento del presente accordo in data 30.04.2020
Il Rettore
Fto xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx