PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE XXXXXX XXXXXXX
ALLEGATO 3 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE XXXXXX XXXXXXX
TRA
nato a il e domiciliato per la carica presso Xxxxx Xxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxxx, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012; (di seguito nominata, per brevità, anche “Amministrazione”)
E
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , xxxxxx poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’Amministrazione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente , ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 2016;
b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile (valore massimo dell’Accordo quadro), nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Accordo quadro e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
c) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’Amministrazione, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati nonché dalle Condizioni Generali di somministrazione (parte integrante dell’ accordo quadro di somministrazione stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, come recentemente novellato dal D.Lgs. n. 81/2015), definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell’Accordo Quadro;
h) che il Fornitore ha presentato l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro;
i) che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per l’Amministrazione nei confronti del Fornitore, che nasceranno solo con l’emissione di Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico e tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento, l’elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo quadro al quale sono allegati quale parte integrante.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito del presente Atto si intende per:
a) Amministrazione: il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Xxxxxx-Romagna;
b) Accordo Quadro: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale l’Amministrazione comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
e) Enti: le Amministrazioni destinatarie dei servizi richiesti;
f) Sito: spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata all’Accordo Quadro.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
a) dalle clausole della presente Atto e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole del presente Atto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell’Accordo Quadro.
Articolo 4 - Oggetto
1. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l’esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle Amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Xxxxxx-Romagna, che verrà prestato dal Fornitore in relazione e dipendenza ai singoli Ordinativi di fornitura disposti dall’Amministrazione (che assumano valenza di contratti applicativi dell’Accordo quadro) le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nell’Allegato 2 Capitolato Tecnico.
2. Con l’Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del l’Amministrazione a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile (valore massimo dell’Accordo quadro) pari a € 35.000.000,00, IVA inclusa in relazione ai singoli ordinativi di fornitura disposti dall’Amministrazione.
3. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l’Amministrazione non è tenuta a formalizzare Ordinativi di fornitura applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
5. Fermo restando quanto sopra, l’Amministrazione potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo 106 D.lgs. n. 50 del 2016.
Articolo 5 - Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, il presente Accordo Quadro avrà durata fino al 31/12/2018 a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell’Amministrazione, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile
2. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può emettere Ordinativi di Fornitura.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
4. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’ Accordo Quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica,
affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. La prestazione di lavoro sarà effettuata esclusivamente presso le Amministrazioni Pubbliche colpite dal sisma nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo Quadro, a:
− uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente atto;
− fornire e/o sostituire il personale da assegnare presso le Amministrazioni per cui viene formulato l’Ordinativo di Fornitura nei tempi e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nel presente atto;
− eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche Aggiuntivi, in conformità alle richieste pervenute dall’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
− fornire il personale nella categoria professionale richiesta, predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare;
− controllare che il personale si uniformi al Codice di comportamento della Regione Xxxxxx- Romagna;
− essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirxx.
2. Fermo quanto previsto al successivo articolo 27, il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell’Amministrazione in via prioritaria i lavoratori che abbiamo maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni.
3. Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività produttiva in generale che il prestatore svolgerà presso l’Amministrazione
4. Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni.
5. Su richiesta scritta il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore delle singole fatture corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
6. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico, tutti dati e la documentazione di rendicontazione.
Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Nei confronti dei prestatori trovano applicazione tutte le disposizioni legislativi, regolamentari e contrattuali vigenti, ivi comprese quelle a tutela dell’occupazione del personale somministrato in conformità alla contrattazione collettiva vigente.
2. Il Fornitore è tenuto a corrispondere eventuali rimborsi per trasferte spettanti al lavoratore che saranno a lui comunicati dall’Amministrazione.
3. L’Amministrazione osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
4. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’Amministrazione ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m..
5. L’Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di informazione e formazione, connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 9 - Modalità e termini di esecuzione del servizio
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
2. Tutte le attività oggetto del presente accordo quadro sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con l’Amministrazione
3. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione personale temporaneo facente parte delle seguenti categorie professionali:
− per la struttura tecnica del commissario e per le Amministrazioni pubbliche locali: categorie B,C e D;
− per le Prefetture: seconda e terza area.
4. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà definito sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione presso cui il personale temporaneo presterà la propria attività lavorativa, fatte salve le esigenze diverse da manifestarsi per iscritto.
5. L’Amministrazione tramite la richiesta preliminare di fornitura indicherà la descrizione della professionalità richiesta, il settore di specializzazione e grado di esperienza necessario, la modalità e durata presunta della prestazione lavorativa, la sede, i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL.
6. Il Fornitore entro i termini indicati in Offerta tecnica dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto.
7. L’Amministrazione verificata l'idoneità delle figura professionali offerte, potrà procedere alla emissione dell'Ordinativo di fornitura che assume valenza di contratto applicativo dell’Accordo Quadro.
Articolo 10 - Corrispettivi
1. Per il servizio oggetto del presente Accordo Quadro l’Amministrazione corrisponde al Fornitore, per ogni ora effettivamente prestata, l’importo determinato dal prodotto aritmetico tra il moltiplicatore offerto pari a e la tariffa oraria lorda fissa per profilo professionale, previsto dai vigenti CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali, per il personale che verrà impiegato presso le Amministrazioni pubbliche locali, e CCNL Comparto Ministeri degli Interni, per il personale che verrà impiegato presso le Prefetture, il tutto secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara, oltre IVA sulla parte imponibile.
2. Il moltiplicatore offerto in sede di offerta economica è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata dell’accordo quadro indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
3. La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata all’Aggiudicatario con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l’Amministrazione.
4. L’Amministrazione si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purchè preventivamente autorizzate.
5. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolata secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL. Il corrispettivo relativo ad eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate lavorative sarà fatturato dal Fornitore alla stessa tariffa concordata per l’ora ordinaria.
6. In caso di rinnovo dei Contratti del Comparto Regioni-Autonomie locali e Ministeri rispetto alla parte economica, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
7. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Amministrazione.
8. Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore e successivamente fatturati all’Amministrazione contraente nel mese successivo a quello di erogazione.
9. L’Amministrazione corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativi. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare le fatture mensilmente così compilate: ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al singolo Ordinativo di Fornitura anche Aggiuntivo e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione e deve essere completata dei seguenti dati: Ente destinatario presso cui il lavoratore è impiegato; nominativo del lavoratore; numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione; tariffa oraria, così come derivante dall’offerta economica e dalla prestazione resa; retribuzione accessoria e costo unitario della stessa; IVA secondo la normativa vigente; importo totale della fattura.
4. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.
6. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. , intestato al Fornitore, presso , e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc
.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o il presente Atto si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata dall’Amministrazione.
10. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell’Amministrazione, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che l’Amministrazione riterrà utile dover reperire per la verifica del servizio.
Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti il presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente atto e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o sub, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
7. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il sub assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della Amministrazione e richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il sub al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 13 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 14 - Penali
1. L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la stessa si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile dell’Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo quadro; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 15 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dall’Amministrazione.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e/o l’Ordinativo di Fornitura.
Articolo 16 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati, inclusi i sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
1. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto l’Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 17 – Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo Quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente Atto con conseguente decadenza di tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Atto e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni
lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’Amministrazione , per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro – con conseguente decadenza/risoluzione di tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione - e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
e) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
f) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione del presente Atto legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Atto stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Ordinativo di fornitura.
Articolo 18 – Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Il recesso dall’accordo quadro comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Si conviene altresì che l’Amministrazione, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere in tutto o in parte dal presente Atto nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Atto e dei relativi Ordinativi di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L’Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Atto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa,
anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
Articolo 19 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura.
Articolo 21 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico , numero di fax , indirizzo e-mail .
Articolo 22 - Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione e relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo quadro e dei relativi ordinativi è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Articolo 23 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo atto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
4. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Amministrazione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere all’amministrazione , con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’amministrazione stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all’Amministrazione tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’amministrazione , in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo quadro viene stipulato, in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Accordo quadro ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione per legge
Articolo 25 – Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l’Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione,
Articolo 26 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento del Fornitore e o per tutte le altre ipotesi previste dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 si procede ai sensi del medesimo articolo.
Articolo 27 - Clausola sociale
In conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, in merito alle procedure di cambio d’appalto, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 31 del CCNL per la categoria delle
Agenzie di Somministrazione di lavoro.
Articolo 28 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA
RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE XXXXXX- ROMAGNA
IL FORNITORE
ALLEGATO 1 ALL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE XXXXXX XXXXXXX
TRA
nato a il e domiciliato per la carica presso Xxxxx Xxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxxx, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012; (di seguito nominata, per brevità, anche “Amministrazione”)
E
Società sede legale in via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA/C.F. domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a il , e residente a in Via , giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per brevità, “Fornitore”);
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Riservatezza), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 27 (Clausola sociale), Articolo 28 (Clausola finale).
IL FORNITORE