MOTO PROTETTA
MOTO PROTETTA
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
MOTOCICLI E CICLOMOTORI
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Set
Informativo
Edizione 14 novembre 2022
Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l’informativa sulla privacy, deve essere consegnato all’Assicurato prima dell’adesione.
Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico per i contratti semplici e chiari.
SOMMARIO
DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP) | Pag. | 1 di 2 |
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI | ||
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) (DIP AGGIUNTIVO) | Pag. | 1 di 3 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | Pag. | 1 di 5 |
GLOSSARIO | Pag. | 1 di 5 |
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE | Pag. | 1 di 5 |
Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO? | Pag. | 1 di 5 |
Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO? | Pag. | 1 di 5 |
Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | Pag. | 1 di 5 |
Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO | Pag. | 1 di 5 |
Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O ESORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO DEL VEICOLO? | Pag. | 2 di 5 |
Art. 1.6 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO? | Pag. | 2 di 5 |
Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA? | Pag. | 2 di 5 |
Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE | Pag. | 2 di 5 |
Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE | Pag. | 2 di 5 |
Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE | Pag. | 2 di 5 |
GARANZIE DANNI AL VEICOLO | Pag. | 2 di 5 |
Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE | Pag. | 2 di 5 |
Art. 2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL’ASSICURAZIONE? | Pag. | 2 di 5 |
Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO? | Pag. | 2 di 5 |
Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio? | Pag. | 3 di 5 |
Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA DANNI AL BAULETTO? | Pag. | 3 di 5 |
Art. 2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA PERDITA CHIAVI? | Pag. | 3 di 5 |
Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE? | Pag. | 3 di 5 |
Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA DANNI ALL’ABBIGLIAMENTO TECNICO? | Pag. | 3 di 5 |
Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA DANNI AL CASCO? | Pag. | 3 di 5 |
IL SINISTRO | Pag. | 3 di 5 |
Art. 3.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO | Pag. | 3 di 5 |
Art. 3.2 COSA SUCCEDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA? | Pag. | 3 di 5 |
Art. 3.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO? | Pag. | 3 di 5 |
Art. 3.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO? | Pag. | 4 di 5 |
Art. 3.5 COSA FA QUIXA PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI? | Pag. | 4 di 5 |
Art. 3.6 COS’È IL DEGRADO? | Pag. | 4 di 5 |
Art. 3.7 COME VIENE QUANTIFICATA LA SOMMA ASSICURATA? | Pag. | 4 di 5 |
Art. 3.8 COME VIENE DETERMINATO L’AMMONTARE DEL DANNO? | Pag. | 4 di 5 |
Art. 3.8.1 Danno Totale | Pag. | 4 di 5 |
Art. 3.8.2 Danni Parziali | Pag. | 4 di 5 |
Art. 3.9 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI | Pag. | 4 di 5 |
Art. 3.10 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO | Pag. | 5 di 5 |
FURTO | Pag. | 5 di 5 |
INCENDIO | Pag. | 5 di 5 |
DANNI AL BAULETTO | Pag. | 5 di 5 |
PERDITA CHIAVI | Pag. | 5 di 5 |
RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE | Pag. | 5 di 5 |
DANNI ALL’ABBIGLIAMENTO TECNICO | Pag. | 5 di 5 |
DANNI AL CASCO | Pag. | 5 di 5 |
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | Pag. | 1 di 3 |
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI | Pag. | 1 di 1 |
Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)
Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni (DIP)
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Moto Protetta
Data Realizzazione 14/11/2022 Ultima edizione disponibile
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza collettiva stipulata tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) e Deutsche Bank S.p.A. (Contraente), a cui possono aderire i clienti della Contraente che acquistano un motociclo o un ciclomotore, attraverso un finanziamento. Si tratta di una polizza facoltativa e non connessa al finanziamento che copre i rischi relativi al veicolo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all’interno del set informativo.
Che cosa è assicurato?
QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo con- seguenti a furto o incendio, fino all’importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione.
Sono compresi in garanzia le parti di ricambio del veicolo stes- so, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optionals non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia di- mostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo.
In base alla tipologia di Veicolo da assicurare, verrà attivata una delle seguenti versioni di prodotto:
- “Moto protetta” – Versione CVT TOP MOTOCICLO
- “Moto protetta” – Versione CVT TOP CICLOMOTORE
Il pacchetto offerto comprende le seguenti garanzie accessorie (per il dettaglio delle prestazioni fornite da ciascuna garanzia si veda il DIP aggiuntivo), valide per entrambe le versioni di pro- dotto:
✔ Danni al bauletto
✔ Perdita chiavi
✔ Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale
✔ Danni all’abbigliamento tecnico
✔ Danni al casco
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili i veicoli:
✘ di valore superiore a € 25.000 o € 8.000 per la sola provincia di Caserta o inferiore a € 900;
✘ con data di prima immatricolazione superiore a 5 anni;
✘ commerciali per uso professionale, adibiti a trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o pilotaggio, servizi di polizia (pubblica o privata), trasporto postale e/o spedi- zioni.
Per tutte le garanzie previste, l’assicurazione non com- prende:
✘ danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato o dalle persone da lui incaricate alla gui- da, riparazione o custodia del veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
✘ I danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
✘ I danni avventi durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
✘ I danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
✘ I danni causati in conseguenza di traino attivo o passi- vo, di manovre a spinta o a mano;
✘ I danni ad apparecchi fonoaudiovisivi;
✘ I danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
✘ le spese per modificazioni e migliorie apportate al vei- colo;
✘ alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria);
✘ derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezza- mento e le spese di ricovero;
✘ da incendio doloso.
Ci sono limiti di copertura?
Alle garanzie possono essere applicati, scoperti, franchigie o limiti di copertura, indicati nel DIP aggiuntivo, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Euro- pea, Regno Unito nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia
Che obblighi ho?
Al momento dell’adesione alla copertura assicurativa, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione del contratto e la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il premio è calcolato sulla base del valore del Veicolo, della zona di residenza dell’Assicurato e della durata della copertura scelta dall’Assi- curato. Il pagamento del Premio, comprensivo di imposte, viene effettuato dal Contraente a QUIXA secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalle norme di legge. L’Assicurato, al momento dell’adesione provvederà a rimborsare quanto versato dal Contraente. Tale importo, comprensivo delle imposte, ti viene finanziato da Deutsche Bank S.p.A. che ne anticipa il pagamento per tutta la durata della copertura prescelta.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura avrà effetto dal giorno in cui il veicolo è disponibile e avrà durata pari a 1, 2, 3, 4 o, 5 anni, a scelta dell’Assicurato, senza alcun tacito rinnovo.
La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esporta- zione definitiva del veicolo e furto.
Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipula della polizza
È possibile recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Per recedere è necessario scrivere una let- tera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).
In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l’estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della racco- mandata e il diritto di ottenere da QUIXA, con il tramite di Deutsche Bank S.p.A. la restituzione del premio totale.
Se si è verificato un sinistro:
1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;
2) è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all’annualità in cui si è verificato il sinistro.
Recesso dalla polizza
A partire dal 61° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all’art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento. Per recedere devi scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (supportodb@ xxxxxxxxxxxx.xx o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).
In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte e si riserva la facoltà di trattenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del premio stesso.
In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all’annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive.
Trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo e furto
In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo e furto, la polizza si estingue dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione o dalla denuncia alle autorità competenti.
In questi casi, QUIXA provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la po- lizza è stata annullata, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, ti verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso.
In ogni caso, ai fini della restituzione, devi inviare a QUIXA tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (APRIL XXXXXXX XX- XXXXX 000 - 00000 XXXXXXX; e-mail:
xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ; tel. 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore
20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00) la documentazione comprovante l’alienazione del veicolo.
Recesso in caso di sinistro
È possibile recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo a QUIXA.
Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della a comunicazione. Nei successivi quindici giorni QUIXA ti rimborsa, al netto dell’imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche QUIXA può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.
Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri
(C.V.T.)
Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Moto Protetta
Data Realizzazione 14/11/2022 Ultima edizione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – marchio commerciale QUIXA
Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Telefono: (x00) 00 0000 0000
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – sito: xxx.xxxxx.xx PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx Telefono: (x00) 00 0000 0000 – del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041. |
Al contratto si applica la Legge Italiana |
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato nel Modulo di Adesione. Sono compresi in garanzia le parti di ricambio del veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optionals non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo. |
INCENDIO E FURTO |
Sono indennizzati: ✔ i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di incendio, sia totale che parziale, del veicolo, anche se dovuto ad azione del fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione. ✔ I danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) o rapina, compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati al veicolo nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati, con esclusione delle cose stesse. L’assicurazione vale anche per i danni subiti al veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Il tuo veicolo è assicurato secondo la formula a valore totale. La garanzia è prestata fino all’ importo massimo indicato nel “Modulo di Adesione” al punto “valore commerciale del veicolo. Nell’indennizzo sono compresi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo. |
DANNI AL BAULETTO |
In caso di perdita totale conseguente a Incendio o Furto (consumato o tentato), sono indennizzati i danni per la perdita del bauletto e/o delle borse rigide. |
XXXXXXX XXXXXX |
Sono indennizzate le spese sostenute per l’apertura del congegno antifurto meccanico (catena, archetto rigido, bloccadisco e simili) e/o l’even- tuale antifurto elettrico, l’apertura e/o l’eventuale sostituzione delle serrature del blocchetto di avviamento del veicolo. |
RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE |
In caso di perdita totale conseguente a Furto, sono indennizzate le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà (con l’annotazione della perdita di possesso), l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di QUIXA. |
DANNI ALL’ABBIGLIAMENTO TECNICO |
Sono indennizzati i danni all’abbigliamento tecnico danneggiato in caso di incidente da circolazione; per abbigliamento tecnico si intendono esclusivamente i seguenti capi in pelle e/o in materiale sintetico realizzati per i motociclisti da ditte specializzate nell’abbigliamento moto: stivali; guanti; tuta, giubbino, giacca e/o pantaloni tecnici. |
DANNI AL CASCO |
Sono indennizzati i danni materiali e diretti al casco danneggiato in caso di incidente da circolazione. |
In caso di perdita totale del veicolo, nel periodo in cui la polizza preveda il valore a nuovo, in aggiunta al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come determinato sulla base delle tabelle di deprezzamento, è previsto l’indennizzo: ✔del 100% della differenza fra il prezzo di acquisto del Veicolo e il suo valore commerciale, in caso di riacquisto presso il medesimo concessio- nario; ✔del 70% della differenza fra il prezzo di acquisto del Veicolo e il suo valore commerciale, in caso di NON riacquisto presso il medesimo con- cessionario. |
Che cosa NON è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che cosa non è assicurato?”. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni nella Sezione “Ci sono limiti di copertura?” sono precisate qui di seguito esclusioni, franchigie (espresse in cifra fissa), scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia. In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia. |
FURTO E INCENDIO |
Sono esclusi i danni da Xxxxx agevolato: ✘ dalla presenza delle chiavi di accensione inserite nel veicolo ✘ dal mancato inserimento dell’antifurto, qualora il veicolo ne sia dotato La garanzia è prestata con uno scoperto e una franchigia quantificati sulla base della provincia di residenza dell’Assicurato e dalla scelta o meno di quest’ultimo di riparare il veicolo presso una Centro Autorizzato in caso di danno parziale o di riacquistare il veicolo presso il medesimo con- cessionario in caso di danno totale. Tali scoperti e franchigie vanno rispettivamente da un minimo del 15% ad un massimo del 30% con un minimo a carico del cliente tra € 150 e € 500. Scoperti e minimi indicati vengono raddoppiati nel caso in cui i motoveicoli assicurati siano: ✔riferibili alle seguenti categorie di motoveicoli Hypersport e Motard (L’informazione circa la appartenenza o meno di un determinato modello di motoveicolo a tali categorie è reperibile su DueRuote); ✔con marca e modello Yamaha TMax |
DANNI AL BAULETTO |
Nel caso di bauletto o borse laterali con documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per sinistro. Nel caso di bauletto e borse laterali con documentazione di acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300,00 per sinistro. Diversamente in presenza della sola documentazione fotografica o video il limite di indennizzo è di € 50,00 per sinistro. |
XXXXXXX XXXXXX |
La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 155,00 per sinistro. |
RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE |
La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,00 per sinistro. |
DANNI ALL’ABBIGLIAMENTO TECNICO |
Con documentazione d’acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 70,00 per gli stivali, di € 50,00 per i guanti, di € 100,00 per ogni altro capo tecnico e comunque con il massimo di € 150,00 per sinistro e di € 300,00 per anno assicurativo. Senza documentazione di acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per sinistro. |
DANNI AL CASCO |
In presenza della documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per singolo casco e di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo. Senza la documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 50,00 per singolo casco. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro L’Assicurato è tenuto a denunciare per iscritto ogni sinistro entro tre giorni da quando questo si sia verificato o da quan- do ne abbia avuto conoscenza specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo. In caso di Furto e Incendio o Eventi Sociopolitici l’Assicurato dovrà inoltre denunciare immediatamente il sinistro all’Au- torità competente, precisando che il veicolo è assicurato presso QUIXA Assicurazioni S.p.A. Qualora il Sinistro si sia verificato in uno Stato Estero l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità italiana- La documentazione richiesta per la denuncia del Sinistro, unitamente alla eventuale denuncia effettuata presso le competenti Autorità, deve essere inviata a: APRIL - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx tel. 000.00.00.00, attivo dal lune- dì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 |
Assistenza diretta/in convenzione: Il servizio di riparazione del Veicolo è effettuato dalle carrozzerie convenzionate. Per conoscere l’elenco è possibile contattare APRIL XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX; e-mail: supportodb@ xxxxxxxxxxxx.xx ; tel. 000.00.00.00, attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che obblighi ho?” |
Obblighi dell’impresa | Verificata l’operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 60 giorni. L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte della Compagnia della specifica documentazione per la tipologia di sini- stro denunciato, compresa eventuale perizia al veicolo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Quando e come devo pagare?” Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell’analoga Sezione del DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell’analoga Sezione del DIP Danni |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell’analoga Sezione DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell’analoga Sezione DIP Danni |
A chi è rivolto questo prodotto? |
La Polizza facoltativa e non connessa al finanziamento è rivolta ai proprietari di motocicli o ciclomotori che intendono proteggere il loro bene con una copertura assicurativa dedicata in relazione ad alcuni dei rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto. |
Quali costi devo sostenere? |
La quota parte percepita dall’intermediario/i è pari al 51,5%. |
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxxxx presentare eventuali reclami al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all’ Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xx 2) tramite posta all’indirizzo Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx L’impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato: L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra QUIXA, o da persone da questa incaricata e l’Assicurato. Per le controversie relative ai sinistri non R.C. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO QUIXA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA ALL‘ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SARÀ POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
Motocicli e Ciclomotori
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Moto Protetta (C001M)
Data Realizzazione 14/11/2022 Ultima edizione disponibile
Le presenti Condizioni di Assicurazione si applicano alla Polizza Collettiva n. stipulata tra: QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx.
e Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e direzione generale in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0 – C.F. 01340740156 P.IVA 01340740156
LA POLIZZA ASSICURATIVA È FACOLTATIVA E NON È NECESSARIA PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO
GLOSSARIO
❯ Accessori di serie: gli accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.
❯ Apparecchi Audiofonovisivi: radio, lettori, CD, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparec- chi analoghi stabilmente installati.
❯ Assicurato: persona fisica o giuridica beneficiaria delle prestazioni oggetto del contratto di assicurazione.
❯ Centro convenzionato Dealer Deutsche Bank: il concessionario, la filiale o l’officina autorizzata Deutsche Bank S.p.A.
❯ Centro convenzionato QUIXA: il concessionario o l’officina autorizzata QUIXA.
❯ Centro non convenzionato: centro di riparazione o concessionario di fiducia dell’Assicurato.
❯ Contraente: Deutsche Bank S.p.A., Società che stipula in proprio l’assicurazione per conto dell’Assicurato.
❯ Danno Totale: il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
❯ Degrado: è il deprezzamento del valore commerciale del veicolo o di sue parti dovuto all’uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
❯ Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
❯ Forma di assicurazione – valore totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta l’eventuale applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
❯ Hypersport: particolare categoria di motoveicolo. L’informazione circa la appartenenza o meno di un determinato modello di motoveicolo a tale categoria è presente sul portale DueRuote.
❯ Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A..
❯ Indennizzo: la somma dovuta in caso di Sinistro dall’Impresa all’Assicurato o ai beneficiari.
❯ Massimali: somme fino a concorrenza delle quali QUIXA presta l’assicurazione.
❯ Modulo di Adesione: il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.
❯ Motard: particolare categoria di motoveicolo.
L’informazione circa la appartenenza o meno di un determinato modello di motoveicolo a tale categoria è presente sul portale DueRuote.
❯ P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico.
❯ Proprietario: l’intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
❯ Scoperto: la quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico dell’Assicurato.
❯ Sinistro: in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
❯ Valore commerciale: il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.
❯ Valore a nuovo: il valore assicurato riportato nel Modulo di Adesione.
❯ Veicolo: ciclomotore o motociclo ad uso proprio, di proprietà dell’Assicurato, il cui valore non sia superiore a Euro 25.000 (per le immatricolazioni avvenute nella provincia di Caserta tale valore non potrà essere superiore a € 8.000) o inferiore a € 900, immatricolato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, con non più di 5 anni di vetustà al momento di sottoscrizione della Polizza o, immatricolato da meno di un anno con
chilometraggio uguale o inferiore a 1000 Km (chilometri zero).
CAPITOLO 1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO?
QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo conseguenti a furto o incendio, fino all’ importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione alla voce “Valore commerciale del veicolo”.
Sono comprese in garanzia le parti di ricambio del veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optionals non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo.
Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?
Non sono assicurabili i veicoli di valore superiore a € 25.000 o € 8.000 per la sola provincia di Caserta o inferiore a € 900, con data di prima imma- tricolazione superiore a 5 anni; i veicoli commerciali per uso professionale e/o adibiti a trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o pilotaggio, servizi di polizia (pubblica o privata), trasporto postale e/o spedizioni.
Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
La copertura ha una durata da un minimo di 12 ad un massimo di 60 mesi e decorre dal giorno in cui il veicolo è disponibile presso il rivenditore e avrà durata pari a 1, 2, 3, 4 0 5 anni senza alcun tacito rinnovo.
La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione defini- tiva del veicolo e furto.
Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO
È possibile recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Per recedere è necessario scrivere una lettera racco- mandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).
In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l’estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata e il diritto di ottenere da QUIXA, con il tramite di Deutsche Bank S.p.A. la restituzione del premio totale.
1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;
2) È possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all’annualità in cui si è verifi- cato il sinistro.
Recesso dalla polizza
A partire dal 61° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all’art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento. Per recedere devi scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).
In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte e si riserva la facoltà di trat- tenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del premio stesso.
In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all’annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive.
Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO DEL VEICOLO?
In caso di trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo e furto, le garanzie si estinguono dal momento della vendita o della consegna in conto vendita, della demolizione o alienazione e della denuncia presso le autorità competenti.
In questi casi, XXXXX provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la polizza è stata annullata, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, ti verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso.
In ogni caso, ai fini della restituzione, devi inviare a QUIXA tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (APRIL XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX; e-mail:
xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel. 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00 la docu- mentazione comprovante l’alienazione del veicolo.
Art. 1.6 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Si precisa che la Polizza assicurativa è facoltativa e non è connessa al finanziamento anche qualora la stessa sia venduta contestualmente alla sotto- scrizione di un finanziamento e abbia una durata pari a quella del finanziamento stesso.
Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del contratto di Finanziamento, la polizza rimarrà in vigore fino alla sua naturale scadenza e QUIXA non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.
Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA?
L’assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, Regno Unito, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.
Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’Assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto..
Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o re- strizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Per ogni qualsiasi eventuale controversia inerente all’interpretazione e/o l’esecuzione della presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
CAPITOLO 2
GARANZIE DANNI AL VEICOLO
Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE
In base alla tipologia di Veicolo da assicurare, è possibile aderire alla versione:
❯ “Moto protetta” – Versione CVT TOP MOTOCICLO
❯ “Moto protetta” – Versione CVT TOP CICLOMOTORE
Il pacchetto offerto comprende le seguenti garanzie, valide per entrambe le versioni di prodotto:
✔ Furto e Incendio
✔ Estensione incendio e furto bauletto
✔ Perdita chiavi
✔ Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale
✔ Danni all’abbigliamento tecnico
✔ Danni al casco
Art. 2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL’ASSICURAZIONE?
❯ incendio doloso.
❯ derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero
❯ alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria)
❯ le spese per modificazioni e migliorie apportate al veicolo;
provocato fiamma;
❯ I danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia
❯ I danni ad apparecchi fonoaudiovisivi;
❯ I danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
❯ I danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo di energia nucleare o di radioattività.
❯ I danni avventi durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
❯ I danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
❯ danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo
Per tutte le garanzie previste, l’assicurazione non comprende:
Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO?
La garanzia Furto copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo (IVA inclusa per persona fisica e IVA esclusa in caso di società) in caso di furto (to- tale o tentato) o rapina, compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati al tuo Veicolo nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati con esclusione delle cose stesse. L’assicurazione vale anche per i danni subiti al Veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Il tuo veicolo è assicurato secondo la formula a valore totale.
La garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo in caso di incendio (totale o parziale) derivante da:
❯ scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione e del serbatoio;
❯ azione da fulmine.
La garanzia Incendio è prestata fino all’importo massimo indicato nel “Modulo di Adesione” al punto “valore commerciale del veicolo. Nell’indennizzo sono compresi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo. L’indennizzo è previsto in forma Valore Totale.
Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio?
La garanzia Furto non opera in caso di furto agevolato
❯ dalla presenza delle chiavi di accensione inserite nel veicolo;
❯ dal mancato inserimento dell’antifurto, qualora il veicolo ne sia dotato.
La garanzia prevede l’applicazione di scoperti con minimi che rimangono a tuo carico diversi a seconda della provincia di residenza dell’Assicurato, in caso di riparazione o meno presso un Centro di Riparazione convenzionato (in caso di danno parziale) o riacquisto presso lo stesso Concessionario presso il quale il veicolo è stato acquistato.
PROVINCE | RIPARAZIONE PRESSO UN CENTRO CONVENZIONATO DEUTSCHE BANK o QUIXA O RIACQUISTO PRESSO LO STESSO CONCESSIONARIO | RIPARAZIONE PRESSO UN CENTRO NON CONVENZIONATO O RIACQUISTO PRESSO UN CONCESSIONARIO DIVERSO |
AQ AT FE VA AL AO AP AR BL CN CO CR FM GO MN MO OT PC PD PN PR PV RE RO SO XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX | scoperto 15% minimo € 150,00 | scoperto 20% minimo € 500,00 |
AV ME MT PZ RM TO CH IM IS MB MI PE AN BG BI BO BS CB FC FI GE GR LC LI LO LT LU MC MS NO NU OG OR PG PI PO PT PU RA RI RN SI SP SV TE TS VC VT | scoperto 20% minimo € 150,00 | scoperto 25% minimo € 500,00 |
BT FG CE BA BR KR LE NA PA RC SA SR TA AG BN CS CT CZ FR RG VV EN TP CA CL SU | scoperto 30% minimo € 150,00 | scoperto 30% minimo € 500,00 |
❯ appartenga a una delle seguenti categorie
Gli scoperti e i minimi riportati nella tabella di cui sopra si intendono raddoppiati nel caso in cui il veicolo assicurato:
❯ sia un Yamaha TMax
✔ Hypersport
✔ Motard
L’informazione circa la appartenenza o meno di un determinato modello di motoveicolo a tali categorie è reperibile su DueRuote.
Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA DANNI AL BAULETTO?
In caso di perdita totale conseguente a Incendio o Furto, sono indennizzati i danni per la perdita del bauletto e/o delle borse rigide.
Nel caso di bauletto o borse laterali con documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per sinistro.
Nel caso di bauletto e borse laterali con documentazione di acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300,00 per sinistro.
Diversamente in presenza della sola documentazione fotografica o video il limite di indennizzo è di € 50,00 per sinistro.
Art. 2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA PERDITA CHIAVI?
Sono indennizzate le spese sostenute per l’apertura del congegno antifurto meccanico (catena, archetto rigido, bloccadisco e simili) e/o l’eventuale antifurto elettrico, l’apertura e/o l’eventuale sostituzione delle serrature del blocchetto di avviamento del veicolo.
La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 155,00 per sinistro.
Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE?
In caso di perdita totale conseguente a Furto, sono indennizzate le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà (con l’annotazione della perdita di possesso), l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di QUIXA.
La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,00 per sinistro.
Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA DANNI ALL’ABBIGLIAMENTO TECNICO?
Sono indennizzati i danni all’abbigliamento tecnico danneggiato in caso di incidente da circolazione, regolarmente denunciato a termini dell’assicu- razione R.C.A. causato da collisione accidentale con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate. Per abbigliamento tecnico si intendono esclusivamente i seguenti capi in pelle e/o in materiale sintetico realizzati per i motociclisti da ditte specia- lizzate nell’abbigliamento moto: stivali; guanti; tuta, giubbino, giacca e/o pantaloni tecnici.
Con documentazione d’acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 70,00 per gli stivali, di € 50,00 per i guanti, di
€ 100,00 per ogni altro capo tecnico e comunque con il massimo di € 150,00 per sinistro e di € 300,00 per anno assicurativo. Senza documentazione di acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per sinistro.
Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA DANNI AL CASCO?
Sono indennizzati i danni materiali e diretti al casco danneggiato in caso di incidente da circolazione, regolarmente denunciato a termini dell’assicu- razione R.C.A. causato da collisione accidentale con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate. In presenza della documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per singolo casco e di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Senza la documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 50,00 per singolo casco.
CAPITOLO 3
IL SINISTRO
Art. 3.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO?
In caso di sinistro, l’Assicurato deve, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, comunicare l’evento a, QUIXA, per il tramite del Broker presso il quale è intermediata la polizza, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando è venuto a conoscenza.
La denuncia scritta dovrà essere dunque essere inviata a (APRIL XXXXXXX XXXXXXX 000 – 00000 XXXXXXX; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel. 000.00.00.00, attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00)e dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro e indicata all’art 3.9.
ART. 3.2 COSA SUCCEDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?
In caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può perdere il diritto totale o parziale all’indennizzo. In questo
caso si applica l’articolo 1915 del Codice Civile.
ART. 3.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?
Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.
ART. 3.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?
La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.
ART. 3.5 COSA FA QUIXA PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?
QUIXA, anche in ottemperanza all’art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un’attenta attività di controllo e repressione delle frodi. In caso di frode accertata circa l’effettivo accadimento del sini- stro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, QUIXA respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.
ART. 3.6 COS’È IL DEGRADO?
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipol- lente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La riduzione per degrado viene applicata all’indennizzo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Art. 3.7. COME VIENE QUANTIFICATA LA SOMMA ASSICURATA?
La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come risultante: dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del con- tratto, per i veicoli di nuova immatricolazione; dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Dueruote” per i veicoli usati. Tale somma si inten- de comprensiva di IVA. La somma assicurata è indicata nel contratto di polizza in riferimento alla data di stipula. In caso di sinistro la quantificazione del danno avviene secondo i criteri indicati al paragrafo Come viene determinato l’ammontare del Danno, salvo diverso massimale indicato in polizza.
Art. 3.8 COME VIENE DETERMINATO L’AMMONTARE DEL DANNO?
Art. 3.8.1 Danno Totale
In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, QUIXA determina l’ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo indicato nel modulo di Adesione le percentuali di deprezzamento indicate nella tabella di seguito riportata.
Con perdita totale si intende un danneggiamento del veicolo tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del suo valore di mercato alla data del sinistro e a seguito del quale il Veicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A..
Il danno totale è coperto per le seguenti garanzie:
❯ Incendio
Tabelle di deprezzamento:
intestata alla medesima società/dealer) e a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto.
- del 70% della differenza fra il prezzo di acquisto dell’autoveicolo e il suo valore commerciale, quantificato in base alle tabelle di deprezzamento,
in caso di riacquisto presso il medesimo concessionario;
❯ fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati, in aggiunta al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
❯ entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi,
❯ Furto
Si precisa che in caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo avvenuto:
- del 100% della differenza fra il prezzo di acquisto dell’autoveicolo e il suo valore commerciale, quantificato in base alla tabelle di deprezzamento,
come determinato sulla base delle tabelle di deprezzamento, è previsto l’indennizzo:
Per riacquisto del Veicolo si intende l’acquisto di un altro Veicolo, presso il medesimo concessionario (la fattura o la proposta d’acquisto deve essere
in caso di NON riacquisto presso il medesimo concessionario.
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | |
Vetustà del Veicolo | Percentuale di degrado |
0-6 | 0% - valore a nuovo |
7-12 | 20% |
13-24 | 30% |
25-36 | 35% |
37-48 | 45% |
49-60 | 55% |
61-72 | 65% |
VEICOLI USATI | |
Mesi successivi alla decorrenza della polizza | Percentuale di degrado |
0-12 | 25% |
13-24 | 35% |
25-36 | 40% |
37-48 | 50% |
49-60 | 65% |
61-72 | 75% |
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione |
dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge. In nessun caso può essere indennizzata |
una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per |
portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di |
QUIXA, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qualora l’assicurato, prima della scadenza |
del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di XXXXX, l’indennizzo sarà ridotto in relazione |
all’eventuale pregiudizio sofferto da QUIXA per l’anticipata riparazione. L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di |
scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.
Art. 3.8.2 Danni Parziali
1. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, QUIXA determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni neces- sarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
2. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
3. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione della riparazione.
Art. 3.9 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI
L’ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudi- cata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 3.10 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO
Verificata l’operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 60 giorni. L’indennizzo del danno è subordinato al ricevi- mento da parte di QUIXA di specifica documentazione compresa l’eventuale perizia del veicolo. Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.
In caso di sentenza o di procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento è effettuato solo quando la sentenza è passata in giudicato o il procedimento penale è concluso definitivamente.
FURTO:
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, QUIXA provvede al pagamento dell’indennizzo, sempre che l’assicurato abbia sporto denun- cia presso l’autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:
❯ denuncia di sinistro;
❯ fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
❯ fattura di acquisto del veicolo;
❯ originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente; qualora l’evento si sia verificato all’estero la denuncia deve essere ef- fettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
❯ il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso; libretto di circolazione se disponibile; tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
❯ copia della Polizza di Assicurazione R.C.A. in corso di validità;
❯ una procura notarile a vendere intestata a QUIXA, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l’eventuale vendita dello stesso;
❯ quietanza (documento attestante l’importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne QUIXA entro 3 giorni, nonché a far ver- balizzare alle Autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia all’Impresa. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, diverrà di proprietà della QUIXA se questa ha pagato integralmente; se invece l’indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato. L’assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a QUIXA l’indennizzo ricevuto.
INCENDIO:
In caso di incendio del veicolo QUIXA provvede al pagamento dell’indennizzo, sempre che l’assicurato abbia sporto denuncia presso l’autorità com- petente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:
❯ denuncia di sinistro;
❯ in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
❯ copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.
XXXXX XX XXXXXXXX:
L’Assicurato deve presentare la denuncia fatta alle Autorità competenti contenente l’indicazione che il veicolo assicurato era dotato di bauletto e/o delle borse laterali rigide costruite in materiale plastico e/o in metallo espressamente realizzate per uso motociclistico e fissate tramite appositi attac- chi a piastre e/o intelaiature al telaio del veicolo.
Presentare idonea documentazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente alla data dell’incendio, furto o rapina) o di altra documentazione probatoria (fotografica o video) che il veicolo assicurato era dotato di serie o come accessorio (anche after market) di bauletto e/o borse rigide laterali.
XXXXXXX XXXXXX:
L’Assicurato deve presentare regolare scontrino, ricevuta fiscale, fattura o altro documento probante le spese sostenute, nonché la copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.
RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE:
L’Assicurato deve presentare idonee ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un’agenzia di pratiche automobilistiche e copia conforme della denuncia di furto sporta presso l’Autorità.
DANNI ALL’ABBIGLIAMENTO TECNICO:
L’Assicurato deve presentare l’abbigliamento danneggiato sempre che lo stesso presenti abrasioni, strappi, rotture e simili tali da compromettere l’utilizzo o la sicurezza d’uso e presentare idonea documentazione d’acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale antecedente alla data del sinistro).
DANNI AL CASCO:
L’Assicurato deve presentare il casco dotato delle regolari etichette di omologazione della normativa europea vigente danneggiato da abrasioni, ri- gature, incrinature o rotture tali da comprometterne la sicurezza d’uso e presentare idonea documentazione d’acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale antecedente alla data del sinistro).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che pos- sono essere forniti direttamente dai soggetti interessati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2.
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che formeranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittimamente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.
1. Trattamento dei Dati Personali per Finalità Assicurative5
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, QUIXA Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre dei Dati Personali riferiti all’interessato (già acquisiti dalla Compagnia stessa, forniti direttamente dall’interessato, ovvero reperiti presso altri soggetti terzi6, anche mediante la consultazione di apposite Banche Dati legittimamente consultabili o attraverso il dispositivo di BlackBox, nonché Dati Personali ancora da acquisire, alcuni debbono essere necessariamente forniti per adempiere a specifici obblighi di legge7), e – a tal fine – si trova nella necessità di trattarli nel quadro dello specifico rapporto assicurativo.
In tale ambito, tratteremo i Dati Personali dell’interessato di riferimento per fornire servizi e/o prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:
i. quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
ii. riassicurazione e coassicurazione;
iii. prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali conseguenti; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
iv. adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
v. analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
vi. gestione e controllo interno;
vii. attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione – ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
viii. valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio e/o il frazionamento del premio stesso, attraverso informazioni sull’af- fidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata su Dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (tra cui – ad esempio – pre- senza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
ix. attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
x. utilizzo dei dati raccolti tramite la BlackBox8 necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattua- le, possono comportare anche l’attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali, a titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione – ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
xi. utilizzo dei Dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato.
I Dati Personali forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di Banche Dati legittimamente accessibili
– a titolo meramente esemplificativo, i sistemi di informazioni creditizie – utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalla Compagnia per l’accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio. A tali fini, non è richiesto all’interessato il Consenso per il Trattamento dei Dati Personali strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e/o di Terze Parti a cui tali Dati saranno comunicati9.
Si precisa, inoltre, che non è richiesto il Consenso per il Trattamento dei Dati telematici raccolti attraverso la c.d. BlackBox, nel caso in cui il Trattamento degli stessi Dati risulti necessario per la conclusione o l’esecuzione del contratto tra l’interessato e la Compagnia, ovvero nell’ipotesi in cui le condizio- ni generali di polizza prevedano l’utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L’adesione a tale tipologia di contratto comporta quindi la necessità di trattare i Dati raccolti tramite la c.d. BlackBox per poter dare esecuzione al contratto richiesto dall’interessato. Resta inteso che, nell’ambito di tale Trattamento, i Dati telematici (quali le informazioni sui Movimenti e la Localizzazioni del Veicolo, i Comportamenti di Guida e i cc.dd. “Dati grezzi”) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l’attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata. Inoltre, tale tipologia di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto / premio applicabile (determinato sulla base – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del numero di chilometri percorsi rilevati attraverso la c.d. BlackBox o sulla base del profilo del comportamento di guida dell’interessato). L’adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automa-
1 Dove, per “Dato Personale”, s’intende – ex art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – « […] qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
2 Qualora i Dati Personali si riferiscano a soggetti minori di età sui quali l’interessato eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari / congiunti per l’esecuzione di prestazioni assicurative (quali, ad esempio, polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di Xxxxxxxx si intendono riferite altresì ai Trattamenti di tali ultimi Dati Personali.
3 E che abroga la direttiva 95/46/CE.
4 Ex co.1 dell’art. 4 del GDPR, « […] si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
5 La “Finalità Assicurativa” richiede che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche ed utilizzo a fini tariffari dei Dati raccolti.
6 Quali, ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’Interessato (contraenti di assicurazioni in cui risulti assicurato, beneficiario, coobbligati, ecc.); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, nonché eventuali ulteriori soggetti pubblici.
7 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
8 Laddove l’Utente Interessato abbia aderito alla relativa garanzia che preveda il Servizio di riferimento.
9 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione quali banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per inda- gini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dell’In- dustria, del commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
tizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l’attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo interessato, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e/o della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa possa determinare benefici sull’importo del premio, determinati per mezzo di parametri oggettivi rilevati attraverso la BlackBox.
Il Consenso dell’interessato è richiesto per il Trattamento delle cc.dd. Categorie Particolari di Dati Personali10 (di seguito indicati altresì come “Dati Sensibili”), l’utilizzo dei quali è strettamente inerente alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, nonché delle relative eventuali prestazioni sottostanti. Inoltre, esclusivamente per le finalità ivi indicate, e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’interessato e la Compagnia, i Dati Personali possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica i quali operano – in Italia o all›estero – come autonomi Titolari del Trattamento, rientranti nella la c.d. “Catena Assicurativa”11, in parte anche con funzioni meramente organizzative. Il Consenso che QUIXA chiede di prestare concerne, pertanto, altresì gli specifici Trattamenti e le comunicazioni previste all’interno della c.d. “Catena Assicurativa”, effettuati dai soggetti ivi menzionati. Si precisa che, senza i cc.dd. “Dati Sensibili” dell’interessato, la Compagnia non è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo Consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
La Compagnia si avvale, inoltre, della facoltà di utilizzare i Dati di recapito ricevuti dall’interessato per inviare comunicazioni di servizio, strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In mancanza dei Dati di recapito dell’interessato, non sarà possibile per QUIXA contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale, nonché altre comunicazioni di servizio. L’adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (tramite il sito web della Compagnia o attraverso il canale telefonico) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed all’attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo interessato. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo soggetto, e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Per la Finalità Assicurativa ivi descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la Base Giuridica che legittima il Trattamento è – in ogni caso – la neces- sità di disporre di Dati Personali per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato stesso. Ulteriore Base Giuridica che legittima l’utilizzo dei Dati Personali per tale finalità si sostanzia nella necessità di disporre di Dati Personali per adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto. Infine, il Trattamento è necessario per il perseguimento del Legittimo Interesse del Titolare del Trattamento a svolgere l’attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, l’esamina- zione atta ad individuare e gestire eventuali possibili comportamenti fraudolenti e illeciti, nonché l’invio di comunicazioni di servizio strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo stesso.
2. Modalità di utilizzo dei Dati Personali
I Dati Personali dell’interessato sono trattati12 da QUIXA – nella propria qualità di Titolare del Trattamento – solo con modalità strettamente neces- sarie per fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del soggetto stesso, utilizzando modalità manuali ed automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i Dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente Informativa, i quali – a propria volta – sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente Informativa.
3. Destinatari dei Dati Personali (a chi e dove sono comunicati i Dati)
In QUIXA, i Dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, per il conse- guimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati Personali possono venire comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
i. Assicuratori, Coassicuratori e Riassicuratori; Agenti, Subagenti, Mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione, Produttori ed altri canali di acqui- sizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Centri di Demolizione di Autoveicoli;
ii. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui cen- trale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice Privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice Privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i Dati Personali necessari per la consultazione dei Dati di tali sistemi;
iii. società del Gruppo a cui appartiene la Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) anche per finalità amministrativo-contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
iii. società Partner, autonome Titolari del Trattamento:
a. se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all’esecuzione del contratto assicurativo (quali, ad esempio, prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto; ecc.);
b. per attività di studio statistico sulla base clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
iv. ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrut- ture – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze
- Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche Dati nei confronti dei quali la comu- nicazione dei Dati è obbligatoria.
Per talune attività si prevede l’ingaggio di soggetti di fiducia della Compagnia – operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea – che svolgono, per conto di QUIXA, compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati vengono comunicati. In ogni caso, il trasferimento dei Dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente norma- tiva, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cc.dd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei Dati Personali del Paese importatore dei Dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la riservatezza. Questi soggetti, a tutela dell’Interessato, svolgeranno la funzione di Responsabile o di Incaricato del Trattamento dei Dati Personali oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti Titolari del Trattamento. Il Consenso che chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali ultimi soggetti. I Dati Personali degli Interessati saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette, e non verranno in alcun caso diffusi.
10 Ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del GDPR, si tratta di « […] Dati Personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenen- za sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona ».
11 La c.d. “Catena Assicurativa” è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e/o all’estero) i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tra tali soggetti rientrano (a titolo esemplificativo e non esaustivo): le Società del Gruppo (controllanti, controllate e col- legate, anche indirettamente); altri assicuratori e/o coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Enti Pubblici o Associazioni di Categoria. Tale pluralità di rapporti è pecu- liare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di “fasi” (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla Catena Assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i Dati Personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a determinate condizioni, terzi danneggiati), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l’assicurazione in sede di conclusione del contratto.
12 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnes- sione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
4. Tempi di Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, in accordo a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, fermo restando che – decorsi 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto con il cliente – si procede alla cancellazione dei Dati stessi.
5. Diritti degli Interessati
Ogni Interessato ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili del Trattamento nonché i Soggetti Terzi a cui il Titolare comunica i Dati Personali, ad accedere ai Dati Personali ad esso riferiti / riferibili, all’aggiornamento dei Dati stessi, nonché ad integrare, rettificare o cancellare i propri Dati Personali, a chiederne la limitazione, ad opporsi al Trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dalla Legge, a richiedere la portabilità, a far valere il diritto all’oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ad ottenere l’intervento umano da parte del Titolare del Trattamento, ad esprimere la propria opinione e contestare la decisione.
Per l’esercizio dei diritti previsti in capo a tali Soggetti, l’Interessato può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), Xxxxxxx Xxxxxxx x. 000, X.X.X. 00000 Xxxxxx (XX) – E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Inoltre, l’Interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo in materia di Protezione dei Dati Personali – in Italia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000, Xxxx; (x00) 00000000; xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, si invita a visitare l’apposita sezione Privacy del sito web della Compagnia.
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-quater e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”).
Il contratto è stipulato tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternati- vamente, “QUIXA” o la “Compagnia”) ed il Contraente, e con l’intermedia- zione, ove previsto, dei propri distributori, i quali promuovono e collocano il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Per “Tecnica di Comunicazione a Distanza” deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simul- tanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:
i. Sito web xxx.xxxxx.xx;
ii. Preventivatori;
iii. Area riservata o Applicazione dedicata per l’intermediario ING;
Si informa il Contraente di quanto segue.
Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un con- tratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del CAP
– Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la docu-
mentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 – 185-bis – 185-ter del CAP) e degli altri documenti precontrattuali del distributore previsti dall’art. 56 del reg. IVASS 40 del 02/08/2018 e successive modifiche.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la docu- mentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per “Supporto Durevole” deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui perso- nalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf tutta la documentazione precontrattuale previ- sta dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comun- que, trasmessa al Contraente anche via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.
La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contrat- to da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità di comunicazione, contattando QUIXA. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documen- tazione in formato cartaceo, contattando QUIXA.
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