Realmente Amici
Realmente Amici
ASSICURAZIONE ANIMALI DOMESTICI
Il presente Set Informativo, composto da:
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Xxxxx), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
REALMENTE AMICI
Mod. 5173 FUR Ed. 06/2020
CONTATTI UTILI
CONTATTO | |
ASSISTENZA STRADALE, PER L’ABITAZIONE E LA SALUTE – 24 ore - 7 giorni su 7 | 800 092 092 |
SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE – lun - sab 8-20 | 800 320 320 |
SERVIZIO ARAGTEL (Consulenza legale) – lun - gio 9-13 / 14-17; ven 9-13 | 000 000 000 |
AREA RISERVATA
All’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx è possibile accedere all’Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. È possibile consultare tale Area anche tramite l’App Reale Mobile.
L’accesso è gratuito previa la registrazione.
INTRODUZIONE
Milioni di persone in Italia hanno scelto di allargare il proprio nucleo famigliare, accogliendo in casa uno o più animali domestici. Cani e gatti sono, così, diventati parte integrante della famiglia.
Reale Mutua ha quindi pensato a Realmente Amici, la soluzione assicurativa per i proprietari di cani e gatti che vogliono prendersene cura senza per questo dover sostenere spese elevate.
Realmente Amici consente di tutelare il patrimonio familiare da possibili esborsi economici derivanti dallapro- prietà e dalla gestione dei propri amici a quattro zampe.
Grazie alla garanzia Assistenza, sempre attiva, è possibile contare su utili prestazioni che agevolano la gestione degli animali domestici in situazioni di emergenza. È, inoltre, possibile accedere ad un network di strutture vete- rinarie beneficiando di tariffe agevolate.
Tuttavia, le spese veterinarie, in caso di infortunio o malattia, possono risultare molto elevate, motivo per cui Realmente Amici prevede la possibilità di attivare la sezione Perdite Pecuniarie, disponibile in una garanzia base e una garanzia aggiuntiva, che integra la precedente.
Attivando la garanzia base è previsto il rimborso delle spese veterinarie sostenute in caso di intervento chirurgi- co reso necessario da infortunio, malattia o parto cesareo. Sono comprese anche visite, esami, analisi ed accer- tamenti diagnostici nei 40 giorni precedenti e successivi all’intervento chirurgico.
È possibile estendere la copertura anche alle altre tipologie di spese veterinarie sostenute a seguito di infortu- nio o malattia non collegate ad un intervento chirurgico, come ad esempio le spese per ricoveri e day hospital e quelle per visite, esami ed accertamenti diagnostici in assenza di ricovero.
Per i proprietari di cani e gatti non può poi mancare la possibilità di attivare la garanzia Responsabilità Civile, indi- spensabile per far fronte ad eventuali richieste di risarcimento per i danni accidentalmente provocati dall’animale ad altre persone o alle loro proprietà.
La copertura può poi essere ulteriormente completata con la garanzia Tutela Legale, che consente di beneficiare del supporto legale necessario in caso di vertenza legate alla proprietà o alla custodia del cane o del gatto.
Una soluzione specifica per prendersi cura al meglio di tutti gli amici a quattro zampe della famiglia: con Real- mente Amici, infatti, si possono assicurare fino a cinque animali. Il tutto con un’unica polizza.
Controlla i box di consultazione che troverai all’interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.
Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l’applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all’origine degli esempi stessi.
INDICE
GLOSSARIO 6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 10
1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 10
2 DURATA DELLA COPERTURA 10
3 DISDETTA E RECESSO 11
4 INFORMAZIONI SUL PREMIO 12
5 ALTRE INFORMAZIONI 13
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE 14
6 CHE COSA POSSO ASSICURARE 14
7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 15
8 CHE COSA NON È ASSICURATO 16
9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 17
10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 18
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 21
11 CHE COSA POSSO ASSICURARE 21
12 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 22
13 CHE COSA NON È ASSICURATO 23
14 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 24
15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 25
INDICE
SEZIONE TUTELA LEGALE 26
16 CHE COSA POSSO ASSICURARE 27
17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 28
18 CHE COSA NON È ASSICURATO 29
19 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 30
20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 30
SEZIONE ASSISTENZA 32
21 CHE COSA POSSO ASSICURARE 32
22 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 34
23 CHE COSA NON È ASSICURATO 34
24 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 35
25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 35
ARTICOLI DI LEGGE 37
LEGENDA
CHE COSA POSSO ASSICURARE
Qui trovi le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate sul modulo di polizza.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l’ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all’interno del quale alcune garanzie non operano.
CHE COSA NON È ASSICURATO
Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzia..
CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell’indennizzo.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
DURATA DELLA COPERTURA
Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.
RECESSO
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.
INFORMAZIONI SUL PREMIO
Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.
ALTRE INFORMAZIONI
Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione “Norme comuni a tutte le garanzie” non indicate nei capitoli precedenti.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
GLOSSARIO
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
Banca dati nazionale che raccoglie i dati delle anagrafi territoriali relativamente agli animali d’affezione.
ANFI
Associazione Nazionale Felina Italiana. Unico organo autorizzato alla gestione del libro genealogico del gatto di razza dallo Stato italiano con D.M. del 09.06.2005.
ANIMALE
Cane o gatto di proprietà dell’Assicurato o di un componente del suo nucleo familiare, identificato sul modulo di polizza.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA
Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza an- nuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.
ASSISTENZA
Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all’Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall’assicurazione.
BLUE ASSISTANCE
Blue Assistance S.p.A.. È la società di servizi, facente parte del Gruppo Reale Mutua, che provvede, per conto della stessa, alla gestione delle convenzioni con le strutture veterinarie e i medici veterinari e alla liquidazione dei sinistri.
CANI A RISCHIO ELEVATO DI AGGRESSIVITÀ
• Cani iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Poli- tiche Sociali pubblicata il 03/03/2009 e successive modifiche e integrazioni;
• Cani appartenenti ad una delle seguenti razze, o ad incroci con esse ottenute: American Bulldog, American Staf- fordshire Terrier, Briard, Bull Terrier, Bullmastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Dobermann, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila brazileiro, Mastino napoletano, Pitt Bull, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tibetan Mastiff, Tosa Inu Giapponese.
CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.
La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
COMUNICAZIONE
Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), fax.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione sottoscrivendo la polizza.
COSE
Gli oggetti materiali, mobili e immobili, e gli animali.
DAY HOSPITAL / DAY SURGERY
Con riferimento agli animali:
• Degenza diurna in struttura veterinaria, attestata da documentazione veterinaria. Con riferimento alle persone (per la garanzia Assistenza):
• Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (Day Hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.
DAY HOSPITAL VETERINARIO
Degenza diurna in struttura sanitaria veterinaria.
DOCUMENTAZIONE VETERINARIA
Cartella clinica e/o certificazione veterinaria contenente, oltre all’individuazione dell’animale identificato sul modulo di polizza, anamnesi, sintomi, diagnosi, prescrizione veterinaria dell’intervento chirurgico, sintesi dell’intervento chirurgico, dimissioni, documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci) ed eventuali terapie post dimissioni, radiografie, esami strumentali e diagnostici con relativi referti, con indicazione della data della loro effettuazione.
ENCI
Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Associazione italiana che si occupa della catalogazione delle razze canine presenti in Italia e dell'organizzazione e gestione di eventi nazionali e internazionali di sport cinofili.
EVENTO
L’accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
FASE GIUDIZIALE
La fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria.
FASE STRAGIUDIZIALE
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le Parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
FRANCHIGIA
La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
Esempio di applicazione della franchigia
• Franchigia = € 100
• Danno = € 750
• Danno indennizzato all’Assicurato = € 650
INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua all’Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INTERVENTO CHIRURGICO
Atto terapeutico realizzato mediante l’uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.
LIBRETTO SANITARIO
Documento, rilasciato da medico veterinario autorizzato all’esercizio della professione, contenente gli estremi identifica- tivi dell’animale e la sua storia sanitaria (eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti ed eventi similari), comprese le vaccinazioni cui è stato sottoposto.
LIMITE DI RISARCIMENTO
L’importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a una determinata garan- zia; esso non va comunque ad incrementare il massimale o la somma assicurata se prevista. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per sinistro, anche per annualità assicurativa.
Esempio di applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo/risarcimento
Limite di indennizzo/risarcimento = € 1.500 insieme a scoperto = 10% con il minimo di € 100;
• danno 1 = € 750; danno indennizzato = € 650 (750 – scoperto minimo di € 100 = € 650) poiché rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto minimo di € 100; non opera il limite di indennizzo/risarcimento
• danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all’Assicurato = € 1.500 poiché opera dapprima lo scoperto del 10% (2.500 – 10% = € 2.250) e successivamente il limite di indennizzo/risarcimento (€ 1.500).
MALATTIA
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato o dell’animale, non dipendente da infortunio.
MASSIMALE
La somma, indicata sul modulo di polizza, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia. Per la Sezione ASSISTENZA: la somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua eroga le prestazioni.
MICROCHIP
Dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L’impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.
MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell’assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, il massimale, il premio e la sottoscrizione delle Parti.
NUCLEO FAMILIARE
I familiari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.
PARTI
Il Contraente e Reale Mutua.
PERITO
L’esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d’ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
POLIZZA
L’insieme dei documenti che integrano e comprovano l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l’assicurazione.
PROCEDIMENTO PENALE
Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
REATO
I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o dell’ammenda.
RESIDENZA
Luogo nel territorio della Repubblica Italiana in cui l’Assicurato ha stabilito la dimora abituale.
RICOVERO
Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.
RISARCIMENTO
La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l’Assicurato sia responsabile.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SCOPERTO
La parte di danno, espressa in percentuale, che l’Assicurato tiene a suo carico.
SPESE DI GIUSTIZIA
Spese del processo o processuali che, in un giudizio civile, sono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, che a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.
Spese del processo o processuali che:
• in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
• in un giudizio civile invece, sono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.
SPESE DI SOCCOMBENZA
Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
STRUTTURA SANITARIA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, cen- tro di fisiokinesiterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati. Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimen- ti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.
STRUTTURA SANITARIA VETERINARIA CONVENZIONATA
Ospedale, clinica o ambulatorio veterinario, regolarmente autorizzati dall’Autorità competente al ricovero ed alla cura di
animali e convenzionati con Blue Assistance.
TRANSAZIONE
Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.
VERTENZA
Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
VETERINARIO
Medico abilitato in base alle leggi vigenti all’esercizio della medicina veterinaria.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Norme valide per tutte le garanzie prestate dall’assicurazione
1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo e la cessazione della poliz- za; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l’indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comuni- cazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione a Reale Mutua. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
2. DURATA DELLA COPERTURA
2.1 DURATA DELLA COPERTURA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del premio
Polizza emessa e firmata il 28 maggio; giorno indicato sul modulo di polizza per l’effetto dell’assicurazione: 28 maggio
• prima rata di premio pagata contestualmente all’emissione = l’assicurazione inizia ad avere effetto dalle ore 24 del 28 maggio;
• prima rata di premio pagata dopo 3 giorni dall’emissione (31 maggio) = l’assicurazione inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.
2.2 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata sul modulo di polizza. Qualora nella casella “tacito rinnovo” del modulo di polizza sia riportata l’indicazione “SI”, in mancanza di disdetta, me- diante comunicazione da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per una durata uguale di un anno e così ad ogni successiva scadenza. Qualora nella casella “tacito rinnovo” del modulo di polizza sia riportata l’indicazione “NO”, l’assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sul modulo di polizza senza ne- cessità di formalità alcuna.
Resta tuttavia fermo che al compimento del decimo anno di età di uno degli animali identificati sul modulo di polizza, l'assicurazione non può essere ulteriormente rinnovata ma cessa alla prima scadenza annuale successiva al compimen- to di tale età. Per proseguire la copertura assicurativa in favore degli altri eventuali animali identificati sul modulo di polizza, dovrà essere emesso un nuovo contratto in sostituzione di quello in corso.
3. DISDETTA E RECESSO
3.1 DISDETTA DELL’ASSICURAZIONE
È possibile disdire l’assicurazione inviando comunicazione 30 giorni prima della scadenza indicata sul modulo di polizza.
3.2 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Reale |
Mutua o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia esercitata |
da Reale Mutua, la stessa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, |
al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso. |
4. INFORMAZIONI SUL PREMIO
4.1 ONERI FISCALI
Il premio è comprensivo di imposte.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
4.2 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO
(operante qualora venga indicato “SI” nella corrispondente casella del modulo di polizza)
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall’ISTAT. Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l’indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.
A ogni scadenza annuale del premio il Contraente e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l’indicizzazione con riferi- mento all’ultima variazione intervenuta.
Qualora l’incremento annuo dell’anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il premio, i valori e il limite delle presta- zioni, escluse le franchigie, verranno comunque aumentati del 2%.
5. ALTRE INFORMAZIONI
5.1 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI
II Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto a Reale Mutua l’esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli as- sicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
5.3 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5.4 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ
La presente copertura assicurativa opera per gli animali identificati sul modulo di polizza, che convivano stabilmente con l’Assicurato o un componente del suo nucleo familiare, con esclusione pertanto di animali che vengano per qualsiasi mo- tivo utilizzati nello svolgimento o come ausilio in attività professionali o di carattere remunerativo, con la sola eccezione del cane guida utilizzato per accompagnare persone non vedenti o persone disabili facenti parte del nucleo familiare.
Occorre inoltre che gli animali:
1. al momento della sottoscrizione della polizza abbiano un’età compresa tra i 2 mesi compiuti e i 10 anni non compiuti;
2. siano iscritti all’Anagrafe degli Animali di Affezione;
3. siano dotati di microchip;
4. siano registrati con libretto sanitario emesso da un medico veterinario, regolarmente iscritto all’albo professionale ed autorizzato all’esercizio della professione;
5. siano in possesso dei requisiti previsti dalle dichiarazioni del Contraente presenti sul modulo di polizza e relative allo stato di salute.
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE
Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza. In caso di
sinistro verranno applicati scoperti e massimale previsti nella Sezione, salvo diversa indicazione sul modulo di polizza.
6. CHE COSA POSSO ASSICURARE
6.1 RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua rimborsa all’Assicurato i costi veterinari conseguenti al verificarsi di uno degli eventi sottoindicati:
A. INTERVENTI CHIRURGICI (sempre operante)
Reale Mutua, fermo quanto previsto al punto 8.1 “Rischi Esclusi” della presente Sezione, rimborsa all’Assicurato – in qualità di proprietario degli animali identificati sul modulo di polizza - ed entro il limite del massimale previsto per sinistro ed annualità assicurativa – le spese sostenute in caso di intervento chirurgico reso necessario da infortunio, malattia o parto cesareo:
• per esami, visite, analisi ed accertamenti diagnostici effettuati nei 40 giorni precedenti l’intervento chirurgico e nei 40 giorni ad esso successivi. In tale periodo successivo sono altresì comprese le spese per agopuntura e osteopatia, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal veterinario;
• durante il day hospital veterinario o il periodo di ricovero per trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati dal veteri- nario o su sua prescrizione, esami e medicinali forniti dalla struttura sanitaria veterinaria, rette di degenza, assistenza e cure;
• per onorari del veterinario e dei suoi assistenti che abbiano preso parte all’intervento chirurgico, costi di sala operato- ria e del materiale utilizzato nell’intervento, comprese le protesi applicate durante l’intervento chirurgico.
Per ogni sinistro, inteso come l’infortunio, la malattia o il parto cesareo, che ha determinato gli esborsi di cui sopra, è prevista l’applicazione di uno scoperto del:
1. 20% con il minimo di € 100 nel caso in cui l’Assicurato si sia rivolto ad una struttura sanitaria veterinaria non conven- zionata oppure si sia rivolto a una struttura sanitaria veterinaria convenzionata senza preventivo utilizzo del servizio xxx.xxxxx.xxxx;
2. 10% con il minimo di € 100 nel caso in cui l’Assicurato si sia rivolto ad una struttura sanitaria veterinaria convenzio- nata previo utilizzo del servizio xxx.xxxxx.xxxx e relativa stampa del voucher.
L’elenco delle strutture veterinarie convenzionate, nonché il voucher xxxxx.xxxx, sono a disposizione nel sito internet xxx.xxxxx.xxxx. Le modalità di accesso sono descritte nella Sezione Assistenza, nel paragrafo dedicato al SERVIZIO NON ASSICURATIVO – MYNET VETERINARIA. In alternativa tali informazioni sono reperibili presso l’agenzia alla quale è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono indicati sul modulo di polizza.
B. SPESE VETERINARIE (garanzia facoltativa)
Reale Mutua, in aggiunta alle garanzie previste dalla lettera A “INTERVENTI CHIRURGICI” e fermo quanto previsto al punto 8.1 “Rischi Esclusi” della presente Sezione, rimborsa all’Assicurato – in qualità di proprietario degli animali iden- tificati sul modulo di polizza ed entro il massimale previsto per sinistro ed annualità assicurativa – le spese sostenute a seguito di infortunio o malattia, senza intervento chirurgico nei seguenti casi:
• in assenza di ricovero o day hospital veterinario: agopuntura, osteopatia, visite, esami, analisi ed accertamenti diagno- stici, trattamenti fisioterapici e rieducativi prescritti dal veterinario per la cura dei postumi dell’infortunio o della malattia;
• in caso di ricovero o day hospital veterinario: rette di degenza, esami e medicinali forniti dalla struttura sanitaria ve- terinaria; assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione;
• accertamenti diagnostici, visite, esami ed analisi sostenuti nei 40 giorni precedenti al ricovero o al day hospital veteri- nario e nei 40 giorni successivi ad esso. Nei 40 giorni successivi al ricovero o day hospital veterinario sono comprese altresì le spese per agopuntura, osteopatia, trattamenti fisioterapici e rieducativi prescritti dal veterinario.
Le spese di cui sopra vengono rimborsate con applicazione di uno scoperto per ogni sinistro:
1. 20% con il minimo di € 50 nel caso in cui l’Assicurato si sia rivolto ad una struttura sanitaria veterinaria non conven- zionata oppure si sia rivolto a una struttura sanitaria veterinaria convenzionata senza preventivo utilizzo del servizio xxx.xxxxx.xxxx;
2. 10% con il minimo di € 50 nel caso in cui l’Assicurato si sia rivolto ad una struttura sanitaria veterinaria convenzionata
previo utilizzo del servizio xxx.xxxxx.xxxx e relativa stampa del voucher.
L’elenco delle strutture veterinarie convenzionate, nonché il voucher xxxxx.xxxx, sono a disposizione nel sito internet xxx.xxxxx.xxxx. Le modalità di accesso sono descritte nella Sezione Assistenza, nel paragrafo dedicato al SERVIZIO NON ASSICURATIVO – MYNET VETERINARIA. In alternativa tali informazioni sono reperibili presso l’agenzia alla quale è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono indicati sul modulo di polizza.
7. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
7.1 DECORRENZA DELLA COPERTURA E TERMINI DI ATTESA
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:
• del 7° giorno successivo a quello di effetto della polizza in caso di infortunio; tale termine si intende elevato a 30 giorni in caso di lesione/rottura del legamento crociato o del menisco;
• del 30° giorno successivo a quello di effetto della polizza in caso di malattia;
• del 180° giorno successivo a quello di effetto della polizza in caso di malattie che siano l'espressione o la conse- guenza di stati patologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa stessa purché non noti al momento della stipulazione.
In caso di ricovero, intervento chirurgico o di altre prestazioni veterinarie previste in polizza verificatisi in uno dei periodi di attesa suindicati, non verrà rimborsata alcuna somma.
Qualora la copertura assicurativa sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza in es- sere con Reale Mutua riguardante gli stessi animali identificati sul modulo di polizza e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano dalle ore 24.00:
• del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie ed il massimale previsto dalla stessa;
• del giorno di decorrenza della presente copertura assicurativa limitatamente alle diverse garanzie ed al maggiore
massimale più elevato previsto dalla stessa.
7.2 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione è valida in tutto il mondo.
7.3 RIDEFINIZIONE ANNUA DEL PREMIO PER ETÀ DELL’ANIMALE ASSICURATO
Il premio della garanzia facoltativa Spese Veterinarie della presente Sezione viene determinato in funzione della tipolo- gia, razza, taglia (in età adulta) ed età degli animali assicurati identificati sul modulo di polizza e rideterminato ad ogni scadenza annua al crescere dell'età degli anzidetti.
Qualora il contratto sia riferito a più di un animale al premio complessivo della Sezione Perdite Pecuniarie - risultante dalla sommatoria dei premi finiti per singolo animale - verrà applicata una riduzione del premio in misura percentuale, che varia in funzione del numero di animali assicurati:
• 20% del premio in caso di polizza che assicuri 2 animali;
• 25% del premio in caso di polizza che assicuri 3 animali;
• 30% del premio in caso di polizza che assicuri 4 animali;
• 35% del premio in caso di polizza che assicuri 5 animali.
Il premio così risultante non tiene conto di eventuali sconti indicati sul modulo di polizza e/o di quanto disposto nel punto 4.2 “Indicizzazione del contratto”.
7.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Reale Mutua rinuncia in favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio subìto dall’animale assicurato.
7.5 MASSIMALE
In nessun caso Reale Mutua sarà tenuta a rimborsare un importo superiore al massimale indicato sul modulo di polizza
per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell’annualità assicurativa, a prescindere dal numero degli animali assicurati.
8. CHE COSA NON È ASSICURATO
8.1 RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione non opera per le perdite pecuniarie – spese o costi – conseguenti a:
A. malattie, malformazioni o difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto e/o che abbiano reso necessarie cure e/o accertamenti medici prima della stipulazione del contratto o riferibili a fattori ereditari;
B. paradontopatie;
C. cure dentarie se non conseguenti ad infortunio;
D. gravidanza e parto spontaneo;
E. sterilizzazione e castrazione preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
F. acquisto di vaccini e antiparassitari;
G. acquisto di medicinali, salvo quelli previsti nella garanzia base al punto 6.1 lett. A “Interventi chirurgici”;
H. controlli di routine/esami preventivi;
I. interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell'animale identificato sul modulo di polizza o non finalizzati a scopi curativi, come ad esempio taglio della coda e/o delle orecchie, recisione delle corde vocali ed altri interventi di chirurgia plastica o estetica;
J. infortuni derivanti dall'impiego dell'animale ad attività venatoria;
K. infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
L. infortuni avvenuti e comunque diagnosticati prima dell'attivazione della polizza intendendosi per tali le patologie direttamente e oggettivamente correlate agli infortuni medesimi;
X.Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx;
N. rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva per i gatti;
O. cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi per i cani;
P. qualsiasi uso dell'animale in violazione leggi in vigore (ad es.: maltrattamenti, spettacoli e/o manifestazioni vietate, combattimenti);
Q. dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o dei componenti del suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale.
9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E SCOPERTI
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di scoperti e massimale indicati nei punti precedenti della presente Sezione.
9.1 RIEPILOGO DI SCOPERTI E MASSIMALE
Il massimale indicato sul modulo di polizza opera per sinistro ed annualità assicurativa congiuntamente per tutte le garanzie prestate nella presente Sezione indipendentemente dal numero di animali assicurati.
PUNTO 6.1 rischio assicurato | SCOPERTO | |
6.1.A.1 | Interventi chirurgici non effettuati in struttura sanitaria veterinaria non convenzionata | 20% minimo € 100 |
6.1.A.2 | Interventi chirurgici effettuati in struttura sanitaria veterinaria convenzionata | 10% minimo € 100 |
6.1.B.1 | Spese veterinarie non sostenute in struttura sanitaria veterinaria non convenzionata | 20% minimo € 50 |
6.1.B.2 | spese veterinarie sostenute in struttura sanitaria veterinaria convenzionata | 10% minimo € 50 |
10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
10.1 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
L'Assicurato, in caso di sinistro deve:
darne avviso per iscritto mediante comunicazione all’agenzia di Reale Mutua alla quale è assegnata la polizza entro 10 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 C.C., indicando le cause che hanno determinato il sinistro. La denuncia dovrà essere successivamente corredata dai seguenti documenti:
• copia del libretto sanitario dell’animale e dei documenti da cui risulti il codice microchip e dell’iscrizione all’Anagrafe degli Animali da Affezione;
• la relazione veterinaria, le cartelle cliniche in caso di ricovero o day hospital veterinario e/o le certificazioni mediche complete ed integrate dai referti degli accertamenti, dei trattamenti, dalle prescrizioni e dalle cure in genere, eventual- mente precedenti e successivi alla prestazione in garanzia ed attinenti al sinistro;
• gli scontrini fiscali, le fatture e/o le ricevute fiscali regolarmente pagate. La struttura sanitaria veterinaria dovrà indi- care sul giustificativo di spesa i dati identificativi dell’animale compreso il codice del microchip attribuito allo stesso.
• ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l'infortunio o la malattia denunciata.
L’Assicurato deve inoltre consentire a Reale Mutua accertamenti, visite e controlli veterinari sull’animale nonché ogni eventuale accertamento necessario.
Reale Mutua si riserva inoltre la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dal Contraente in sede di sottoscrizione della
polizza.
L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in- dennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C. – “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”.
10.2 CRITERI DI LIQUIDAZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il rimborso dei costi sostenuti verrà effettuato a seguito della presentazione - nel rispetto delle modalità di cui all’art. 10.1 “Cosa fare in caso di sinistro” - della richiesta di rimborso.
Il pagamento viene sempre effettuato a cura ultimata.
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Reale Mutua determina il rimborso che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 15 giorni da quest'ultima.
Reale Mutua provvede a restituire all'Assicurato gli originali delle notule, distinte e ricevute, previa apposizione della data e degli estremi della liquidazione.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale degli scontrini, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, Reale Mutua effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, salvo quanto previsto dal punto 7.4 “Rinuncia al diritto di surrogazione" della Sezione Perdite Pecuniarie, ferma l’applicazione dello scoperto e relativo minimo previsto ed entro il massimale previsto dalla presente Sezione.
10.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del rimborso è concordato direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con l’Assicu- rato o persona da lui designata.
In caso di controversie di natura veterinaria sull’importo offerto a titolo di indennizzo o sull'indennizzabilità del sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di Xxxxxxxxxx: un medico veterinario nominato da Reale Mutua ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due medici veterinari devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni). Il terzo medico veterinario interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun medico veterinario ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se l’Assicurato o la Reale Mutua non provvede alla nomina del proprio medico veterinario o se i medici veterinari non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di uno solo di essi, sono demandate al Consiglio dell'Or- dine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.
Il Collegio dei Veterinari definisce se ed in quale misura è dovuto l'indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di
polizza.
Il Collegio dei Veterinari risiede nel Comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il veterinario da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo veterinario.
10.4 MANDATO DEI PERITI
I medici veterinari quali periti devono:
1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
2 verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3 verificare se il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza in caso di sinistro;
4 verificare la documentazione prodotta;
5 procedere alla stima ed alla liquidazione del rimborso spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dal Collegio dei Veterinari i risultati delle operazioni peri- tali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Reale Mutua ed una per l’Assicurato. I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per entrambi i soggetti, i quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La decisione del Collegio dei Veterinari è valida anche se uno dei veterinari si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri componenti del Collegio nel verbale definitivo.
I medici veterinari sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Reale Mutua si impegna a pagare quanto spettante all’Assicurato entro 15 giorni dall’esito della procedura.
10.5 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Fermo il disposto del punto 5.2 “Altri contratti assicurativi”, Reale Mutua ha diritto di farsi rilasciare dal Contraente copia della polizza stipulata con altre Società e può recedere dalla polizza dandone comunicazione al Contraente.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore il rimborso dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammon- tare del danno. In tal caso – escluso dal conteggio il rimborso dovuto dall’assicuratore insolvente – Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione del rimborso calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
10.6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o altera dolosamente gli elementi probatori del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza. In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati nella Sezione, salvo diversa indicazione sul modulo di polizza.
11. CHE COSA POSSO ASSICURARE
11.1 RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua, nei limiti del massimale e nei termini della garanzia di seguito descritta, tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale.
Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigia- nali, agricole o di servizi in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.
11.2 GARANZIA PROPRIETÀ, CUSTODIA E CONDUZIONE DELL’ANIMALE
La garanzia è prestata, nei termini di cui al punto 11.1 “Rischio assicurato”, per danni derivanti dalla proprietà e/o cu- stodia e/o conduzione dell’animale.
Con riferimento ai danni a cose, la garanzia opera con applicazione di una franchigia di € 100 ove non sia diversamente indicato.
La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Responsabilità Civile per i danni di seguito elencati:
A. Lesioni personali causate dall’animale ai figli dell’Assicurato minori di 14 anni, da cui derivi una invalidità permanente di grado superiore al 15%. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 100.000 per annualità assicu- rativa ed – entro tale limite – comprende le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
B. Lesioni personali causate dall’animale:
• alla persona, esterna al nucleo familiare, che lo tiene temporaneamente in custodia a titolo gratuito;
• all’addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare durante lo svolgimento delle proprie mansioni per conto dell’Assicurato;
da cui derivi una invalidità permanente di grado superiore al 15%. La presente garanzia opera con il limite di risar- cimento di € 100.000 per annualità assicurativa e – entro tale limite – comprende le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
C. Xxxxx provocati dall'animale quando si trova sotto la responsabilità:
• della persona esterna al nucleo familiare, che tiene temporaneamente in custodia l’animale a titolo gratuito;
• dell’addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare durante lo svolgimento delle proprie mansioni per conto dell’Assicurato;
per il periodo dell’affidamento e limitatamente a fatti relativi al possesso e alla custodia dell’animale. Non rientrano in copertura i danni a cose.
D. Danni causati dall’animale durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza. Limitata- mente ai danni a cose, la presente garanzia opera con applicazione di una franchigia di € 250 e con il limite di risarci- mento di € 2.500 per sinistro.
X. Xxxxx causati da cane a rischio elevato di aggressività. La presente garanzia opera con applicazione di uno scoperto 10% con il minimo di € 1.000 e con il limite di risarcimento di € 100.000 per annualità assicurativa.
11.3 SOGGETTI ASSICURATI
Le garanzie di cui ai punti 11.2 “Garanzia proprietà, custodia e conduzione dell'animale” sono prestate a favore:
A. dell’Assicurato, proprietario dell’animale, e dei componenti del nucleo familiare;
B. degli addetti ai servizi domestici / collaboratori familiari che abbiano in custodia l’animale durante lo svolgimento delle loro mansioni, limitatamente a quanto previsto dal punto 11.2.C;
C. delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, conviventi e non conviventi;
D. delle persone che abbiano temporaneamente in custodia l’animale a titolo gratuito, limitatamente a quanto previsto dal punto 11.2.C;
E. dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del nucleo familiare poiché residenti altrove per motivi di studio;
F. dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del nucleo familiare poiché residenti presso il coniuge dopo una separazione legale o un divorzio.
12. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
12.1 ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia opera in tutto il mondo.
12.2 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO - PLURALITÀ DI ASSICURATI
L’assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la Responsabilità Civile di più Assicurati.
13. CHE COSA NON È ASSICURATO
13.1 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerate terzi:
A. le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione salvo quelle indicate al punto 11.2 “Garanzia proprietà, custodia e conduzione dell'animale” alla lettera B (la persona esterna al nucleo familiare che tiene temporaneamente in custodia l’animale, l’addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare);
B. genitori e figli dell’Assicurato salvo quanto previsto al punto 11.2 “Garanzia proprietà, custodia e conduzione dell'ani- male” lettera A (lesioni personali ai figli dell’Assicurato minori di 14 anni).
13.2 RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione non comprende i danni:
A. alle cose che l’Assicurato e i suoi familiari conviventi abbia in consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo;
B. derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla naviga- zione di natanti, imbarcazioni e navi a motore e dall’impiego di aeromobili;
C. conseguenti all’esercizio di attività professionali o comunque retribuite, comprese quelle di allevamento;
D. da impiego dell’animale con modalità proibite dalla legge;
E. derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
F. conseguenti ad uso professionale dell’animale;
G. ad altri animali di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi;
H. provocati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;
I. da incendio, esplosione o scoppio provocato dall’animale;
J. che l’Assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà con altri soggetti non assicurati con il presente contratto;
K. causati da atti dolosi dell’Assicurato; sono tuttavia compresi gli atti dolosi commessi da persone delle quali l’Assicu- rato debba rispondere a norma di legge.
14. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
14.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati nei punti precedenti della presente Sezione.
Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di risarcimento pari al
massimale.
PUNTO 11.2 GARANZIA PROPRIETÀ, CUSTODIA E CONDUZIONE DELL'ANIMALE | FRANCHIGIA | SCOPERTO | LIMITE DI RISARCIMENTO | |
11.2 | Danni a cose | € 100 | ||
11.2.A | Lesioni personali causate dall’animale ai figli dell’Assicurato minori di 14 anni | € 100.000 per annualità assicurativa | ||
11.2.B | Lesioni personali causate dall’animale alla perso- na, esterna al nucleo familiare che lo tiene tempo- raneamente in custodia e/o all’addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare | € 100.000 per annualità assicurativa | ||
11.2.C | Xxxxx a cose causati dall’animale durante la par- tecipazione a fiere, gare, mostre | € 250 | € 2.500 per sinistro | |
11.2.D | Danni causati da cane a rischio elevato di aggressività | 10% con il minimo di € 1.000 | € 100.000 per annualità assicurativa |
15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
15.1 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza op- pure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile).
15.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI
Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito sul modulo di polizza o del limite di risarcimento, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente alla presente assicurazione, ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata. In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l’esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.
15.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
L’Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 15.1 “Denuncia dei sinistri e obblighi dell’Assicurato”.
Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell’assicurazione.
SEZIONE TUTELA LEGALE
Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza.
PREMESSA DI AFFIDAMENTO
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59
– 00000 Xxxxxx, in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:
• telefono centralino: 000.0000000,
• mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx,
• fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557,
• mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: xxxxxxxx@XXXX.xx,
• fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: +39 045.8290449.
ARAGTEL
Nelle materie previste nella presente Sezione, l’Assicurato può chiamare il numero gratuito.
Numero Verde
800-508008
Per ricevere informazioni di carattere generale su:
• contratti e responsabilità extra contrattuale,
• leggi, regolamenti e normativa vigente,
• adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi,
• informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie della Sezione,
• modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.
AragTel è operativo:
• dal lunedì al giovedì: 09.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
• venerdì: 09.00 - 13.00
16. CHE COSA POSSO ASSICURARE
16.1 RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua, nei limiti del massimale e nei casi indicati nella presente Sezione, assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, relativi alla vita privata e connessi alla proprietà e alla custodia dell’animale. Sono garantite le spese per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccom- benza poste a carico dell’Assicurato.
Sono inoltre garantite le spese:
A. legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgi- mento di un organismo di mediazione;
B. dell’organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell’arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato;
C. per le operazioni di esecuzione forzata nel limite di 2 tentativi per sinistro;
D. per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
L’Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato.
Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari. Reale Mutua e/o ARAG non si assumono il pagamento:
E. di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
F. delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali.
16.2 PRESTAZIONI GARANTITE
Reale Mutua tutela i diritti dell’Assicurato nell’ambito della vita privata in relazione alla proprietà o alla custodia dell’a- nimale indicato sul modulo di polizza, per i seguenti casi:
A. richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per danni subiti dall’animale per fatti illeciti di altri soggetti;
B. richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali causati dall’animale a terzi, ove, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della Responsabilità Civile. L’intervento di ARAG è comunque condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile.
La presente garanzia opera in primo rischio, nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolar- mente in essere:
• non è operativa nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dal contratto;
• non è operativa perché non c’è responsabilità dell’Assicurato;
• non opera perché l’assicuratore di Responsabilità Civile non ha interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno. La garanzia opera per le spese successive;
C. difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni degli Assicurati connessi alla proprietà o custodia dell’animale indi- cato sul modulo di polizza;
D. controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparti, con valore in lite minimo di € 200;
E. opposizioni a sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore a € 200.
16.3 SOGGETTI ASSICURATI
L’assicurazione è operante a favore:
A. dell’Assicurato, proprietario dell’animale, e dei componenti del nucleo familiare;
B. dei lavoratori domestici che abbiano in custodia l’animale durante lo svolgimento delle loro mansioni;
C. delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, conviventi e non conviventi.
16.4 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
Le garanzie operano per i sinistri relativi alla vita privata degli Assicurati, in relazione ad eventi occasionati dalla proprietà o dalla custodia del animale identificato sul modulo di polizza.
17. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
17.1 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:
A. dalla data di efficacia della presente polizza per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
B. trascorsi tre mesi dalla data di effetto della polizza, in tutti gli altri casi. Se la polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo una precedente polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente polizza.
Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza pre- cedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà per- tanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
17.2 INSORGENZA DEL SINISTRO
Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
A. il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall’Assicurato;
B. la violazione o presunta violazione del contratto;
C. la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
17.3 UNICO SINISTRO
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di insorgenza è quella del primo evento dannoso.
Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.
Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.
17.4 MASSIMALE
La garanzia si intende prestata per ciascun sinistro fino al raggiungimento del massimale indicato sul modulo di polizza, senza limite di denunce per annualità assicurativa.
17.5 ESTENSIONE TERRITORIALE
Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
A. nei paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Sviz- zera e Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi di natura extracontrattuale;
B. nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per tutte le altre ipotesi.
18. CHE COSA NON È ASSICURATO
18.1 RISCHI ESCLUSI
Le garanzie previste dalla Sezione Tutela Legale non operano per:
A. vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
B. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi e di natanti da diporto;
C. fatti dolosi delle persone assicurate;
D. vertenze in materia fiscale, tributaria e amministrativa;
E. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vanda- lismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
F. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
G. casi di adesione a class action.
19. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
19.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
In questa Sezione non sono previsti limiti, franchigie e/o scoperti, salvo il massimale previsto sul modulo di polizza e indicato al punto 17.4 “massimale”.
20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l’ARAG ASSICURAZIONI SE Rappre- sentanza Generale e Direzione per l’Italia (in seguito denominata ARAG), con sede in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, Telefono 000 000 00 00 - Fax 000 000 00 00, a cui l’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i sinistri di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.
20.1 COME DENUNCIARE UN SINISTRO
A. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente a Reale Mutua e/o ad ARAG nel momento in cui l’Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura as- sicurativa per lo stesso rischio.
B. L’Assicurato deve informare Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, non- ché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
C. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicu- rativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
20.2 GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL’AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE
Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’Assicurato.
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle Parti e si riserva di de- mandarne la gestione ad un Avvocato di propria scelta.
Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’Assicurato ha l’onere di fornire.
Per la fase giudiziale l’Assicurato ha il diritto di scegliere un Avvocato tra gli iscritti all’albo:
• dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
• del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l’Avvocato domiciliatario. L’incarico all’Avvocato o al Perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall’Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e Avvocato, per la transazione della vertenza e per l’intervento del Perito o del Consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documen- tazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
20.3 RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE
L’Assicurato è obbligato a:
A. restituire le spese che sono state anticipate da ARAG quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
B. trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di Re- sponsabilità Civile.
20.4 DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
20.5 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
A. dare avviso tempestivo all’Agenzia o alla sede di Reale Mutua o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i partico- lari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
B. conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti; indicare i mezzi di prova; fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
20.6 RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudi- ziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudiziale.
SEZIONE ASSISTENZA
PREMESSA
A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Reale Group.
Le prestazioni di assistenza e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e per poterne usufruire l’Assicu- rato deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile con le seguenti modalità:
• telefono, ai numeri:
DALL’ITALIA DALL’ESTERO
800-909662
Numero Verde
x00 000 000 00 00
• posta elettronica, all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx COMUNICANDO:
• le proprie generalità
• il numero di polizza
• il tipo di assistenza richiesta
• il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo, anche temporaneo.
21. CHE COSA POSSO ASSICURARE
21.1 COSA ASSICURIAMO
All’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di infortunio o malattia, propri o del proprio animale domestico, ciascu- na prestazione è erogata secondo le modalità descritte e può essere fornita fino a tre volte per ciascun tipo ed anno assicurativo.
21.2 PRESTAZIONI E SERVIZI
A. Invio di un Pet Sitter
Qualora l’Assicurato sia ricoverato in una struttura sanitaria a seguito di infortunio o malattia, per un periodo non infe- riore a 3 giorni, oppure, qualora in seguito alla dimissione da quest’ultima, l’Assicurato sia convalescente ed impossibili- tato ad uscire dalla propria residenza, come prescritto dalla struttura stessa o dal proprio medico, e necessiti di reperire ed attivare un operatore che si prenda cura del suo animale domestico, la Centrale Operativa provvede a ad inviare il relativo personale presso la residenza dell’Assicurato, tenendone il costo a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.
In alternativa la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare, residente ad oltre 50 Km dal Comune in cui risiede l’Assicurato, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o treno (prima classe), per raggiungere ed accudire l’animale presso la residenza dell’Assicurato, tenendone il costo a carico di Reale Mutua.
B. Consegna farmaci e/o alimenti per l’animale domestico
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, a seguito di infortunio o malattia, che com- porti una permanenza a letto non inferiore a 3 giorni, certificata da prescrizione medica - la Centrale Operativa per un periodo massimo di 3 settimane successive all’evento, provvede a garantire la consegna di farmaci non salvavita e/o di generi alimentari per il proprio animale domestico.
L’Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l’elenco dei farmaci da acquistare dietro prescrizione veterinaria, purché rientranti tra quelli regolarmente registrati in Italia, e/o l’elenco degli articoli da acquistare, purché rientranti tra quelli comunemente reperibili nei supermercati, nonché gli estremi per il recapito. La consegna potrà avvenire - nei soli giorni feriali con esclu- sione delle fasce orarie notturne - una volta la settimana, previo accordo con l’Assicurato e tenendo conto delle norme che regolano il trasporto di medicinali. L’erogazione della prestazione, comprensiva della consegna, è garantita dalla Centrale Operativa, tenendo il costo a carico di Reale Mutua.
A carico dell’Assicurato resta il solo costo dei farmaci o dei generi alimentari o di prima necessità ordinati, che dovrà essere saldato direttamente al personale incaricato, all’atto della singola consegna.
C. Second Opinion veterinaria
L’Assicurato potrà rivolgersi ai veterinari di fiducia della Centrale Operativa di Blue Assistance e illustrare il caso del pro- prio animale domestico, per il quale abbia già ricevuto la diagnosi per una grave patologia, e per il quale venga richiesta una Second Opinion veterinaria.
Questi forniranno indicazione all’Assicurato su tutta la documentazione medica che dovrà presentare al suo veterinario
(es. referti di visite precedenti ed esiti di esami diagnostici).
Il veterinario, a suo giudizio, contatterà i veterinari di fiducia della Centrale Operativa, e, di concerto con loro, valuterà necessità ed appropriatezza della richiesta di Second Opinion.
Nel caso in cui entrambi ritenessero necessaria la Second Opinion, l’Assicurato disporrà l’inoltro, a sue spese e cura, di tutta la suddetta documentazione alla Centrale Operativa di Blue Assistance.
Una volta visionata la documentazione, i veterinari di fiducia della Centrale Operativa provvederanno a:
• individuare la struttura veterinaria più appropriata per l’esame del caso;
• elaborare eventuali quesiti di approfondimento;
• trasmettere, tramite la Centrale Operativa, la documentazione alla struttura prescelta.
La struttura formulerà una risposta scritta che verrà inviata all’Assicurato, unitamente alla documentazione medica originale, per il tramite della Centrale Operativa di Blue Assistance.
La presente garanzia è fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.
D. Recupero dell’animale smarrito e ritrovato
Qualora l’animale si fosse smarrito, o sia stato oggetto di furto, e venga ritrovato ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato, la Centrale Operativa procurerà all’Assicurato, o ad un altro componente del nucleo familiare, o ad altra persona da lui indicata, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o in treno (prima classe), per andare a recuperare l’animale smarrito e ritrovato, fino ad un massimo di € 300 per sinistro, tenendone il costo a carico di Reale Mutua.
L’operatività della prestazione è subordinata alla denuncia di furto o smarrimento ed all’adeguata dichiarazione atte- stante il ritrovamento.
La prestazione viene erogata compatibilmente con la disponibilità del vettore ad accogliere l’animale ed in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di trasporto di animali.
E. Informazioni telefoniche su associazioni e centri per la protezione animali
L’Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa per chiedere informazioni su associazioni o centri per la protezione
animali e/o su rifugi per animali abbandonati.
Il servizio è fornito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.
22. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
22.1 AMBITO DI OPERATIVITÀ
Ciascuna prestazione può essere fornita fino a tre volte per ciascun tipo ed anno assicurativo.
22.2 EFFICACIA TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni e i servizi di assistenza sono valide in Italia e si intendono operanti nei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
La prestazione di cui al punto D “Recupero dell’animale smarrito e ritrovato” è valida in Europa.
23. CHE COSA NON È ASSICURATO
23.1 RISCHI SEMPRE ESCLUSI
Reale Mutua non eroga le prestazioni qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:
A. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
B. stato di guerra dichiarata o stato di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
C. eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
D. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
E. atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato.
Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole prestazioni.
24. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti indicati nei punti precedenti della presente Sezione.
PUNTO 21.2 GARANZIA assistenza -prestazioni e servizi | FRANCHIGIA | SCOPERTO | LIMITI | |
21.2.A | Invio di un Pet Sitter | € 500 per sinistro | ||
21.2.D | Recupero dell’animale smarrito e ritrovato | € 300 per sinistro |
25. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
25.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve:
A. fornire ogni informazione richiesta;
B. fornire copia della denuncia di furto o smarrimento dell’animale presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza;
C. per la sola prestazione “Supporto psicologico”, inviare prescrizione medica, proveniente dal medico di base o specia- lista, o dalla struttura sanitaria presso cui l’Assicurato sia stato eventualmente ricoverato, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell’evento che ha determinato la prestazio- ne fornita e non perde il diritto a far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.
25.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi. Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l’intervento di assi- stenza previsto.
25.3 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Nel caso in cui le prestazioni erogate dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Centrale Operativa stessa sufficienti garanzie di rimborso.
Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.
25.4 RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato o chi per esso, il rimborso delle spese sostenute in seguito all’e- rogazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di assicurazione.
SERVIZIO NON ASSICURATIVO – MYNET VETERINARIA
Con l’acquisto della polizza e finché la stessa è in vigore Reale Mutua offre all’Assicurato la possibilità di far effettuare, a tariffa agevolata, prestazioni mediche di cui il proprio animale domestico abbia necessità, rese dal network di cliniche veterinarie di eccellenza e da medici veterinari specializzati nelle differenti branche, distribuiti capillarmente su tutto il territorio italiano.
L’Assicurato potrà inoltre beneficiare dei seguenti servizi:
Consulenza veterinaria telefonica
Qualora l’Assicurato necessiti di una consulenza veterinaria telefonica per il suo animale domestico, potrà contattare 24 ore su 24 la Centrale Operativa che, recepita l’esigenza, provvederà a mettere tempestivamente in contatto l’Assicurato con un veterinario per chiedere:
• una valutazione dello stato di salute del proprio animale domestico. Non verranno però fornite diagnosi né prescrizioni;
• consigli nutrizionali e comportamentali;
• informazioni inerenti alle formalità relative a vaccinazioni, tatuaggi, microchip, iscrizione all’anagrafe Nazionale/ Regionale;
• informazioni inerenti a documenti, regole e consigli per viaggi con il proprio animale domestico al seguito.
Segnalazione cliniche veterinarie
Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni per il reperimento di strutture veterinarie di Pronto Soccorso o reperibili sul territorio nazionale ed internazionale, potrà contattare la Centrale Operativa che, fatte le dovute ricerche, provvederà a fornire le informazioni necessarie sull’ubicazione e la disponibilità ad accogliere l’animale domestico, con costi a carico dell’Assicurato.
Il servizio è fornito 24 ore su 24.
A. MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Il servizio non assicurativo MYNET è fruibile grazie ad un codice di accesso di 16 cifre (PIN) consegnato all’Assicurato entro 7 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
Per fruire del servizio occorrerà connettersi al sito xxx.xxxxx.xxxx ed inserire il codice di accesso, seguendo le istruzioni presenti direttamente sul sito alla voce “guida alla navigazione”.
B. DIRITTI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato ha diritto di usufruire gratuitamente delle tariffe agevolate per le prestazioni veterinarie al proprio animale
domestico rese dal network di Blue Assistance. Resta inteso che:
• le prestazioni dei veterinari/cliniche veterinarie convenzionate saranno fornite direttamente dai predetti soggetti che saranno gli unici responsabili dell’erogazione di tali prestazioni;
• i corrispettivi relativi alle prestazioni dei veterinari/cliniche veterinarie convenzionate saranno a carico dell’Assicurato che vi provvederà secondo gli accordi presi con gli stessi;
• le informazioni relative ai costi delle singole prestazioni dei veterinari/cliniche veterinarie convenzionate saranno for- nite direttamente dagli stessi, a cui l’Assicurato si è rivolto.
ARTICOLI DI LEGGE
ART. 1892 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annul- lamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1897 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'as- sicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiara- zione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicurato- re non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo
stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1900 - SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O CON COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO O DEI DIPENDENTI.
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del bene- ficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al paga- mento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
ART. 1907 - ASSICURAZIONE PARZIALE.
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato rispon- de dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
ART. 1910 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascu- no il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle in- dennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1912 - TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI.
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insur- rezione o da tumulti popolari.
ART. 1913 - AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO.
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre gior- ni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicura- tore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ART. 1916 - DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicu- rato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
NOTE
40 / 39
Condizioni di assicurazione REALMENTE AMICI
Servizio Clienti Buongiorno Reale
800 320 320
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Assistenza stradale,
per l’abitazione e la salute
800 092 092
24 ore su 24
7 giorni su 7
IL TUO AGENTE REALE
Mod. 5173 FUR
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello, 11 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. x00 000 0000000 - Fax x00 000 0000000 - xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 -
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo di Reale Group, iscritto al N. 006 dell’Albo delle società capogruppo.