CAPITOLO II Prodotti dell’agricoltura
CAPITOLO II Prodotti dell’agricoltura
A) Cereali, Cereali minori, leguminose, semi
Art. 46 - Conclusione del contratto
In caso di vendita di merce visitata “in monte” nel granaio o nei magazzini del venditore (o in campo per il verde) , il compratore, qualora non comunichi l’accettazione sul posto, deve far conoscere la sua decisione al venditore non più tardi del giorno successivo alla visita.
A contrattazione avvenuta il mediatore, in quanto sia intervenuto, rilascia alle parti uno scritto con le indicazioni della qualità, del prezzo e delle condizioni contrattuali.
In mancanza di tale scritto, che devesi ritenere come contratto definitivo anche se mancante delle firme dei contraenti, purchè debitamente firmato dal mediatore, ha valore il contratto verbale stipulato per tramite del mediatore stesso o direttamente tra le parti.
Art. 47 - Clausole speciali
Se le parti contraenti hanno espressamente indicato nel contratto il paese e la località di produzione, il venditore è tenuto a fornire merce del luogo di produzione e qualità pattuita.
Se la merce è venduta in piedi in campo, si intende che la vendita riguarda solo quella specificatamente trattata.
Art. 48 - Specie di vendita
I cereali, i legumi, i semi oleosi, sono contrattati sia in base a campioni reali delle derrate, sia in base a campione tipo, sia in base a semplice denominazione.
Art. 49 - Unità di base di contrattazione
E’ di norma il quintale.
Art. 50 - Campioni e analisi
In caso di vendita su campione, questo, quando su contratto si faccia riferimento all’umidità di stagione, viene conservato in recipienti di vetro e/o plastica ermeticamente chiusi e sigillati e di cui sia provato il prelievo in contraddittorio.
Lo stesso campione, qualora la vendita venga conclusa su campione reale o su campione tipo, viene
diviso in due parti, una delle quali viene consegnata al compratore, mentre l’altra viene trattenuta dal venditore o, in caso di intervento del mediatore, da questi.
Se una delle parti richieda l’analisi del prodotto trattato, la controparte non può opporsi: l’analisi stessa , salvo pattuizione contraria, viene di regola eseguita presso il gabinetto chimico dell’Associazione Granaria di Milano.
Art. 51 - Classificazione e requisiti della merce
Il commercio dei cereali, dei cereali minori e dei legumi, si suddivide nelle categorie principali sotto elencate:
a) Cereali
Frumento nazionale ed estero Risoni nazionali
Granoturco nazionale ed estero
b) Cereali minori
Segale nazionale ed estera Avena nazionale ed estera Triticale e sorgo
Orzo nazionale ed estero Miglio nazionale ed estero
c) Leguminose
Fagioli nazionali ed esteri in tutte le loro varietà
Fave e favette nazionali ed estere, anche per uso zootecnico Lupini, ceci, piselli, lenticchie, carrube, ecc.
d) Semi oleosi
e) Semi e frutti oleosi in tutte le specie, sia nazionali che esteri, comprese mandorle e nocciole
f) Vinaccioli
In casi di vendita su campione reale, la merce consegnata deve corrispondere ad esso.
La merce venduta su denominazione (ossia senza campione) deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura e rappresentare la buona media dell’annata del prodotto del luogo di provenienza e nell’epoca della consegna.
La merce visitata e accettata “in monte” nel granaio o nei magazzini del venditore, si ritiene senz’altro conforme a quella contrattata dal compratore.
La merce si intende “sana”, quando non abbia odori sgradevoli e impropri al cereale contrattato, non sia riscaldata, fermentata o germogliata e non abbia macchie di muffa, sia esente da granelle carbonate, cotte o tarlate e da difetti nascosti; si intende “mercantile”, quando non ha difetti
particolari e può essere classificata nella qualità media prodotta nell’annata rispetto alla sua provenienza; si intende “leale”, quando non abbia subito trattamenti tendenti a occultarne in tutto o in parte vizi o difetti.
Per il grano (frumento), il granoturco, l’avena e la segale si usano normalmente le formule:
“sano e secco”, per quel prodotto che, in aggiunta alle caratteristiche dinanzi specificate per la dizione “sano”, sia scorrevole alla mano e dia la risonanza tipica della propria specie (il grado di umidità non deve superare quello stabilito dai contratti tipo nazionali che regolano le contrattazioni);
“sano e stagionato” (o “sano e di stagione”), per quel prodotto che, oltre alle caratteristiche di merce “sana”, abbia un grado di essicazione o di umidità giustificate dalla stagione in cui si contratta o si consegna, avuto riguardo alla buona media dell’annata e all’epoca del raccolto;
“sano e mercantile”, per quel prodotto che, oltre alle caratteristiche di merce “sana”, possa essere classificato tra le qualità della buona media dell’annata;
“sano, secco e mercantile”, per quel prodotto che riassuma in sé le caratteristiche di “sano”, di “secco” e di “mercantile”;
“sano, leale e mercantile”, per la merce che possieda le caratteristiche di “sano”, di “leale” e di “mercantile”;
Art. 52 - Imballaggio
I cereali e gli altri prodotti di cui al presente capitolo lettere a), b), c) e d), vengono contrattati alla rinfusa o in sacchi.
I sacchi, in carta o altro materiale, sono imballaggio a perdere.
Art. 53 - Consegna
Il luogo della consegna è quello stabilito nel contratto: in difetto di altra indicazione si intende per luogo della consegna il domicilio del venditore.
La merce può comunque essere consegnata dal venditore nei seguenti modi:
- “franca partenza su mezzo di trasporto, tale essendo la merce ricevuta dal compratore in qualità come in peso sul mezzo di trasporto scelto e ivi trasportata a carico del venditore;
- “franca a destinazione”, quando la merce è trasportata nel luogo di destinazione a spese del venditore: in tal caso il ricevimento della merce in qualità e quantità avverrà nel luogo di destinazione;
- L’epoca della consegna della merce è convenuta all’atto della contrattazione: essa può essere “pronta” oppure “differita” entro un termine determinato, oppure “ripartita” nel corso di più
periodi di tempo successivi; in mancanza di diversa designazione la consegna si intende sempre “pronta” e deve avvenire entro otto giorni (esclusi i giorni festivi e il sabato) dalla data del contratto e nel luogo da esso stabilito.
Art. 54 - Consegna ripartita
Il patto di consegna “differita” oppure “ripartita” si fa normalmente risultare o da scritto del mediatore o dal contratto scambiato tra le parti; la consegna della merce viene in questi casi effettuata entro i termini stabiliti, salvo sempre i casi di forza maggiore, compresa la provata mancanza di mezzi di trasporto (vagoni e autocarri).
Se la merce venduta per consegna differita è già disponibile, essa, pur essendo di proprietà del compratore deve rimanere nei granai o magazzini del venditore, il quale assume l’obbligo di conservarla e consegnarla in conformità alle condizioni di contratto.
Le quantità vendute per consegna ripartite mensilmente sono considerate separatamente anche agli effetti del peso consegnato in più o in meno.
Art. 55 - Verifica della merce
Qualora all’arrivo della merce il compratore constati avarie o ammanchi, siano essi imputabili al venditore o al vettore, deve farle constatare ufficialmente in contraddittorio con quest’ultimo, facendo redigere apposito verbale.
Anche la verifica del peso specifico viene fatta in contraddittorio.
Gli abbuoni percentuali a favore del compratore per deficienza o difetto di qualità e caratteristiche della merce sono regolati da contratti tipo dell’Associazione Granaria di Milano.
Art. 56- Ricevimento
Nessuna partita di cereale può essere rifiutata se è di qualità migliore di quella contrattata, purché essa corrisponda agli estremi stabiliti nel contratto nelle sue condizioni essenziali.
Il compratore è tenuto, in ogni caso, a ricevere in consegna la merce, e ciò per evitare la deperibilità e le spese di giacenza, salvo l’accertamento di cui all’art. 55 e salvo il suo diritto di reclamo o di rifiuto per eventuale differenza di qualità, come previsto dal successivo art. 60.
Art. 57 - Ritardo nella consegna
I termini di consegna sono essenziali.
Il ritardo nei termini di consegna è causa di risoluzione del contratto: il compratore può rifiutare la
xxxxx, salvo che lo stesso abbia posto “in mora” il venditore, concedendogli una proroga di 48 ore per la consegna.
Il ritardo della consegna causato da cause di forza maggiore, non può dare motivo al compratore di rifiutare la merce; in ogni caso il venditore, a richiesta del compratore, è tenuto a mettere a disposizione la merce venduta nel luogo del carico o dove essa si trova, salvo rimborso delle spese normali di trasporto.
Art. 58 - Pagamento
Il pagamento si fa abitualmente nelle mani del venditore al suo domicilio, oppure al mercato.
Xxxxx xxxxx speciali il pagamento è eseguito “per cassa” o “per contanti”, oppure con assegno, senza sconto, a consegna effettuata, oppure al mercato immediatamente successivo al giorno della consegna o del ricevimento della merce.
Art. 59- Difetti e adulterazioni della merce
La merce si intende difettosa, avariata o adulterata, quando non corrisponde, salvo i limiti di tolleranza stabiliti, alle diciture in base alle quali è stata venduta o al campione sulla scorta del quale il contratto è stato concluso.
Art. 60 - Reclami
Qualora tra la merce contrattata e quella ricevuta il compratore riscontri una differenza di qualità a suo danno, egli deve darne comunicazione al venditore, o all’incaricato della consegna o al mediatore, appena ricevuta la merce, a mezzo telegramma o raccomandata da spedirsi entro 48 ore; se la differenza viene riconosciuta dal venditore, le parti concordano fra esse, con o senza il concorso del mediatore, l’abbuono del prezzo.
In difetto di accordo fra le parti l’abbuono stesso è stabilito a mezzo di un arbitro amichevole (vedasi anche quanto contenuto nell’art. 62): gli arbitrati per differenza di qualità devono essere chiesti entro 8 giorni dalla data di comunicazione del compratore al venditore.
Art. 61 - Risoluzione del contratto
Valgono le norme dei contratti tipo adottati dall’Associazione Granaria di Milano, sia per le merci di origine nazionale sia per quelle di provenienza estera.
Art. 62 – Arbitrato
Qualsiasi contestazione insorta sull’interpretazione o sull’esecuzione delle contrattazioni riguardanti cereali, legumi e semi, quando non sia amichevolmente risolta tra le parti direttamente o con il concorso del mediatore, è di regola deferita al giudizio di arbitri amichevoli compositori.
Fatte salve le norme di legge in materia di arbitrato, gli arbitri giudicano “de bono et aequo” senza alcuna formalità di legge, a norma del Regolamento arbitrale vigente presso l’Associazione Granaria di Milano.
Art. 63 - Mediazione
I compensi di mediazione in uso sono i seguenti:
-Cereali | venditore | dal compratore | |
-Cereali minori -Leguminose -Semi oleosi | al q.le alla tonn. | ||
€ 0.052 € 0.52 | € 0.052 € 0.52 |