CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
della vendita all’asta di Yearlings
(generazione 2020)
A.N.A.C.T. 2021
Premessa
La vendita all’asta A.N.A.C.T. 2021 (“Vendita”) è disciplinata dalle seguenti condizioni generali di vendita, che vincolano tutti i partecipanti (Venditore, Offerente, Aggiudicatario e Acquirente, tutti insieme, “Partecipanti”).
La partecipazione di qualunque Partecipante alla Vendita vale accettazione senza condizioni o riserve di queste Condizioni Generali.
La Vendita, riservata ai soli puledri italiani nati nel 2020 (“Cavalli”), è organizzata e diretta da
A.N.A.C.T. che ne fissa le regole di svolgimento.
A.N.A.C.T. assicura la presenza in loco di proprio personale che costituisce la Segreteria Organizzativa.
L’ingresso ai luoghi in cui si svolge la Vendita è gratuito. A.N.A.C.T. si riserva, in ogni caso, il diritto di non ammettere all’ingresso o di allontanare soggetti non graditi.
La presentazione dei Cavalli e la loro circolazione nei luoghi di svolgimento della Vendita può comportare pericoli; visitatori e Partecipanti circolano in detti spazi a proprio rischio e pericolo e sono tenuti a rispettare le raccomandazioni loro rivolte dalla Segreteria Organizzativa e dal personale addetto.
A.N.A.C.T. declina pertanto ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose che da tanto dovessero derivare.
A.N.A.C.T. curerà che lo svolgimento delle attività avvenga in ossequio alle vigenti disposizioni di legge in materia di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e si riserva la facoltà di annullare lo svolgimento della manifestazione qualora ciò non sia consentito per i divieti/limiti alla circolazione e agli assembramenti ai sensi delle stesse disposizioni di legge. Nessun costo e/o nessuna responsabilità potranno essere imputati a A.N.A.C.T. per tale evenienza.
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1. Natura della vendita
1.1 La Vendita è fatta all’incanto, sotto la vigilanza di uno o più Direttori d’Asta nominati dall’A.N.A.C.T., ed è diretta da uno o più soggetti ugualmente incaricati dall’A.N.A.C.T. (“Banditore”).
1.2 I Direttori d’Asta vigilano sul regolare svolgimento delle operazioni della Vendita, potendo impartire direttive e prescrivere comportamenti. Essi ha inoltre le ulteriori facoltà attribuitegli da questo Regolamento.
1.3 La Vendita è retta da questo Regolamento che individua e specifica le Condizioni Generali (“Condizioni”), rese pubbliche in tempo utile mediante inserimento nel catalogo dei Cavalli iscritti e sul sito dell’A.N.A.C.T., che è onere dei Partecipanti consultare.
1.4 Le Condizioni vincolano tutti i Partecipanti e hanno forza di patto per le regole di disciplina che pongono.
1.5 Il Venditore fa trasportare, a propria cura e spese esclusive, i Cavalli iscritti alla Vendita nel luogo del suo svolgimento entro le ore 15 del giorno precedente a quello della Vendita, al fine di consentire ai Partecipanti di esaminarli.
1.6 A.N.A.C.T., anche per mezzo di specialisti incaricati, in esito all’esame dei Cavalli, ha facoltà di escludere dalla Vendita quelli che presentino evidenti e gravi difetti morfologici, incompatibili con la presentazione alla licitazione.
2. Partecipazione alla Vendita e regole generali
2.1 Chiunque intenda partecipare alla Vendita, in qualità di Offerente, in proprio o per conto di terzi, deve accreditarsi presso la segreteria dell’A.N.A.C.T. almeno dieci giorni prima della data fissata per la Vendita, indirizzando la richiesta a xxxx@xxxxx.xx, fornendo i dati necessari alla fatturazione (Cf., P.Iva, Cod.univoco). L’accredito è necessario anche al fine di soddisfare le esigenze legate alle misure di prevenzione dovute all’emergenza epidemiologica da COVID – 19. L’accesso agli spazi della vendita, infatti, potrà essere consentito soltanto ai soggetti accreditati o a quelli che l’A.N.A.C.T. comunque inserirà, come deve, in apposita lista.
2.2 A.N.A.C.T. si riserva la facoltà di rifiutare richieste di accredito in presenza di giustificati motivi, provvedendo a confermare in tempo utile le richieste di accredito.
2.3 Con la richiesta di accredito, il Partecipante: (I) dichiara di aver letto, integralmente, e compreso il presente Regolamento; (II) dichiara di accettarlo integralmente sottoponendosi alla sua disciplina;
(III) dichiara di accettare tutte le clausole, anche vessatorie, in esso contenute; (iv) si obbliga a ripetere tutte le dette dichiarazioni, sottoscrivendole, in sede di sottoscrizione della Conferma Scritta di Acquisto di cui al successivo paragrafo 10.5.
2.4 La partecipazione alla Vendita sarà consentita anche a soggetti non accreditati entro i termini di cui al precedente paragrafo 2.1 soltanto se presentati da soggetto accreditato che del non accreditato si fa garante e previo inserimento, da parte di A.N.A.C.T. nell’apposita lista di cui al punto 2.1. In caso di inadempimenti rilevanti ai sensi dei successivi Articoli 10 e 13, si applicherà anche al garante l’articolo 12.2.
2.5 A tutti i soggetti di cui ai punti 2.1 e 2.4 sarà rilasciato uno strumento di legittimazione (paletta numerata, tagliando, o biglietto) recante un numero di riconoscimento, da utilizzare per la presentazione delle offerte. Tutti i pagamenti dovuti in relazione allo svolgimento delle operazioni di Vendita devono essere effettuati in euro e in conformità alle vigenti disposizioni di legge sulla loro tracciabilità. I riferimenti a divise straniere nel corso della licitazione sono a titolo meramente informativo.
3. Iscrizione e ritiro dei cavalli.
3.1 Possono partecipare alla Vendita, in qualità di Venditori, gli allevatori e i proprietari di puledri, nati nell’anno 2020, che abbiano provveduto all’iscrizione entro le date fissate dall’A.N.A.C.T.
versando regolarmente l’importo dovuto a titolo di iscrizione (euro 450, comprensivi dell’I.V.A. di legge per ogni prodotto presentato).
3.2 Non sarà pertanto consentito l’accesso ai luoghi di svolgimento della Vendita ai Cavalli che non risultino regolarmente iscritti e per i quali non si sia provveduto, nei tempi e con le modalità fissate da A.N.A.C.T., al pagamento dell’iscrizione.
3.3 Le quote di iscrizione sono dovute per qualsiasi Cavallo inserito in catalogo, anche in caso di ritiro/assenza del Cavallo alla Vendita.
3.4 Per qualsiasi Cavallo iscritto al catalogo della Vendita e non presentato, il Venditore deve, salva la presentazione di idoneo certificato veterinario in originale (prodotto il giorno della Vendita) attestante l'assoluta impossibilità di essere presentato (decesso, incidente o malattia grave), versare a A.N.A.C.T., a titolo di penale, la somma di euro 500,00 (+IVA di legge), dovuta oltre alle quote di iscrizione, che in ogni caso non saranno restituite.
3.5 L’importo di cui al precedente capoverso sarà automaticamente dovuto a A.N.A.C.T., pur sempre in aggiunta alla quota di iscrizione se il cavallo compare in un altro catalogo di vendita per lo stesso periodo dell'anno.
4. Stato di salute del cavallo e controlli veterinari
4.1 L’iscrizione del Cavallo alla Vendita comporta, per il Venditore, attestazione del buono stato di salute del cavallo e dell’assenza dei vizi redibitori di cui al successivo Articolo 8.3.1 al giorno della Vendita. Di tali fatti A.N.A.C.T. non assume alcuna responsabilità.
4.2 A.N.A.C.T. si riserva la facoltà di sottoporre a visita veterinaria il Cavallo prima della Vendita, a suo insindacabile giudizio, per mezzo di Veterinario di propria fiducia, senza spese per il Venditore (salve radiografie richieste dal Veterinario medesimo). A.NA.C.T., in ogni caso, raccomanda a tutti i soggetti interessati all’acquisto di ispezionare attentamente i Cavalli al fine di verificarne lo stato di salute e le condizioni morfologiche.
4.3 È facoltà del Venditore presentare una certificazione veterinaria, aggiornata a non più di sette giorni prima della Vendita, che attesti il buono stato di salute del Cavallo e l’assenza delle patologie di cui al successivo Articolo 8.3.1. A.N.A.C.T. metterà tale documentazione a disposizione degli interessati all’acquisto per la sola consultazione fino al momento dell’aggiudicazione del cavallo. In tal caso, l’offerente interessato alla consultazione, con dichiarazione scritta da lui o dal suo Veterinario, si impegnerà a mantenere riservate le informazioni raccolte.
4.4 Dopo l’aggiudicazione – e sempre che l’aggiudicatario abbia esattamente adempiuto agli obblighi derivanti da questo Regolamento – la documentazione veterinaria esistente sarà consegnata all’acquirente, ove questi la richieda.
4.5 La documentazione veterinaria presentata è, in ogni caso, sotto la sola e intera responsabilità del Venditore.
4.6 È vietato l’uso di steroidi anabolizzanti, di antinfiammatori e/o altri medicinali o preparati di qualunque genere che possano mascherare tare o lesioni o alterare la valutazione dello stato di salute e della morfologia del cavallo, salvo che il cavallo sia sottoposto già a trattamenti veterinari e questi siano dichiarati per iscritto dal Venditore prima dell’inizio della Vendita o comunicati al Banditore, che li rende pubblici, prima della licitazione.
4.7 Qualsiasi soggetto accreditato interessato all’acquisto, fino al momento della chiamata per la presentazione del cavallo al tondino della licitazione, potrà, con l'autorizzazione del Venditore, far eseguire ulteriori esami da Veterinario di propria fiducia, sotto la sua responsabilità e a proprie spese esclusive. Al fine di agevolare tali verifiche A.N.A.C.T. assicura la presenza di un veterinario per lo svolgimento di tali attività, pur restando estranea al rapporto tra il cliente e il Veterinario, che sarà interamente regolato tra loro.
4.8 Esclusivamente il Venditore risponde nei confronti dell’acquirente – che abbia esattamente adempiuto alle sue obbligazioni - per l’omissione, dolosa o colposa, di informazioni rilevanti sullo stato di salute del cavallo e sulle sue condizioni fisiche fino al giorno della Vendita.
5. Documentazione a corredo del cavallo iscritto
5.1 I Cavalli iscritti devono essere accompagnati da validi documenti di identificazione, da consegnare, in originale, alla Segreteria Organizzativa all’arrivo del cavallo presso i luoghi di svolgimento della Vendita. La Segreteria Organizzativa li custodisce per poi consegnarli a chi ne abbia diritto alla fine della Vendita, a norma di questo Regolamento.
5.2 Il Cavallo dovrà inoltre essere accompagnato da idonea documentazione attestante:
5.2.1 le vaccinazioni, di base e di richiamo, che alla data della Vendita siano obbligatorie;
5.2.2 l’esito negativo del Coggins-Test (anemia infettiva), risultante da documentazione medica non anteriore al 30 settembre 2020, riportato sul libretto segnaletico secondo le disposizioni vigenti.
5.2.3 eventuali ulteriori documenti richiesti e opportunamente comunicati in tempo utile da
A.N.A.C.T. in ragione di sopraggiunte situazioni sanitarie.
5.3 Non saranno ammessi alla Vendita né potranno accedere ai luoghi di svolgimento dell’asta, i Cavalli sprovvisti dei documenti di cui ai punti precedenti.
6. Ricovero, custodia e movimentazione dei cavalli prima e dopo lo svolgimento della Vendita
6.1 A.N.A.C.T. assicura ai Venditori l’utilizzo, per il tempo di svolgimento della Vendita e fin dal momento di arrivo del cavallo nei luoghi della Vendita di un box, opportunamente munito di paglia per ciascun cavallo.
6.2 È a carico del Venditore la somministrazione al Cavallo, per il periodo di permanenza nei luoghi della Vendita, degli alimenti.
6.3 Ciascun Venditore dovrà provvedere a garantire la custodia dei cavalli presentati in piena sicurezza mediante proprio personale e a proprie spese per tutto il tempo di permanenza dei Cavalli nei luoghi della Vendita. Il Venditore è, infatti, unico e esclusivo custode del cavallo per ogni conseguenza di legge. Il personale incaricato dal Xxxxxxxxx per la custodia dovrà, inoltre, sotto la propria diretta e esclusiva responsabilità, anche nei confronti dei terzi, provvedere alla movimentazione del cavallo e alla sua conduzione al tondino della licitazione. I Cavalli non possono essere rimossi dal loro box e comunque uscire dai luoghi di svolgimento della Vendita se non previa espressa autorizzazione scritta di A.N.A.C.T.
6.4 Il cavallo dovrà, in ogni caso, lasciare i luoghi della Vendita entro le ore 10,00 della mattina successiva all’aggiudicazione:
(I) a cura e spese dell’Acquirente, se venduto;
(II) a cura e spese del Venditore se non venduto.
6.5 Tutte le obbligazioni previste a carico del Venditore in quest’articolo sono a carico dell’Acquirente dal momento del perfezionamento dell’acquisto ai sensi del successivo Articolo 10. Il Venditore è pertanto unico responsabile della custodia del cavallo aggiudicato fino al momento della consegna, che dovrà essere accompagnata dal rilascio di un Benestare di Rilascio, senza il quale il cavallo non potrà essere consegnato. Il Benestare di Xxxxxxxx sarà emesso: (I) da
A.N.A.C.T. nel caso disciplinato dall’art. 10.6; (II) dal venditore, nel caso disciplinato dall’art. 10.9. Dal momento della consegna, il possesso e la custodia del cavallo passano all’Acquirente.
6.6 A.N.A.C.T. non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare ai Cavalli in permanenza nei luoghi della Vendita per il periodo di svolgimento della stessa fin dal momento del loro arrivo. Ugualmente, A.N.A.C.T. resta estranea a qualunque rapporto di responsabilità per i danni che dalla cattiva custodia e/o movimentazione dei cavalli dovessero derivare a persone o cose, restando le dette attività sotto la responsabilità esclusiva dei Venditori, unici custodi dei cavalli dal momento del loro arrivo e fino al momento della loro uscita dai luoghi di svolgimento della Vendita, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso 6.5.
7. Natura meramente informativa del catalogo e dichiarazioni del Venditore
7.1 A.N.A.C.T., a propria cura e spese, redige il catalogo ufficiale delle aste riportando le indicazioni occorrenti alla individuazione dei cavalli iscritti e alle loro notizie genealogiche per come risultanti dalle banche dati disponibili e pubblicamente consultabili, senza alcuna responsabilità per eventuali inesattezze. Il catalogo ha natura meramente informativa e non implica l’assunzione di alcuna responsabilità per A.N.A.C.T.
7.2. I Cavalli saranno inseriti in catalogo con un numero progressivo, assegnato in ragione della lettera iniziale del nome della fattrice madre. Tenuto conto del fatto che nella prima annata di svolgimento delle aste A.N.A.C.T. (1988) si partì dalla lettera “M”, considerando per gli anni successivi la quinta lettera dopo quella utilizzata nell’anno precedente e che, seguendo tale metodo, nell’ultima Asta A.N.A.C.T. (14 settembre 2013) si partì dalla lettera “C”, proseguendo nell’utilizzo di tale criterio l’ordine di inserimento dei Cavalli in catalogo, per le Aste 2021, sarà determinato assumendo quale lettera di avvio la “H”.
7.3 In ogni caso prima della pubblicazione, A.N.A.C.T. invierà via mail a ciascun Venditore la scheda dei Cavalli iscritti di rispettiva proprietà assegnando un termine entro il quale far pervenire eventuali richieste scritte di rettifica e/o integrazione di dati. Il Venditore è unico responsabile della veridicità e dell’esattezza dei dati così comunicati. Nel caso in cui il Venditore nulla comunichi entro il termine assegnato la scheda di presentazione del cavallo si intenderà definitivamente da lui accettata e atta alla pubblicazione
7.4 Il Venditore è tenuto a comunicare direttamente al Banditore, in forma scritta, eventuali informazioni rilevanti emerse successivamente alla pubblicazione del catalogo. Tali informazioni aggiunte o corrette integreranno e sostituiranno quanto indicato in catalogo.
7.5 Il Venditore risponderà nei confronti dell’Aggiudicatario e di terzi per le eventuali informazioni rilevanti omesse o erroneamente comunicate con dolo o colpa.
7.6 A.N.A.C.T. richiama l'attenzione dei partecipanti alla Vendita sugli annunci fatti prima della licitazione dal Banditore in quanto essi possono contenere informazioni e aggiornamenti non presenti nel catalogo.
8. Garanzie del Venditore
8.1 I Cavalli sono venduti senza alcuna garanzia o responsabilità da parte di A.N.A.C.T., che, in ogni caso, presterà alle parti tutta l’assistenza necessaria per il buon fine di ciascuna vendita.
8.2 Fatta eccezione per quanto precisato al successivo paragrafo 8.3, la Vendita è convenuta a rischio e pericolo dell’acquirente ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile italiano. I Cavalli sono, quindi, venduti come “visti e piaciuti” con esclusione, anche da parte del Venditore, di ogni garanzia per vizi
8.3 La responsabilità del Venditore non è esclusa al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
8.3.1 il vizio rientri tra i seguenti: (I) ballo dell’orso, (II) tic d’appoggio, (III) oftalmite periodica, (IV) atassia spinale, (V) morva, (VI) corneggio, (VII) bolsaggine;
8.3.2 esso sia al Venditore noto prima della Vendita e sia stato da questo taciuto e non dichiarato ovvero in merito a esso siano state rese dichiarazioni scorrette e/o non veritiere, con dolo o colpa;
8.3.3 il vizio sia denunciato dall’Acquirente al Venditore entro 48 ore dalla consegna del cavallo e la denuncia sia supportata da idonea certificazione veterinaria in originale.
8.4 Nei casi di cui all’art. 8.3 il rapporto tra Xxxxxxxxx e Acquirente è disciplinato dalle norme di legge, fermo restando il diritto di A.N.A.C.T. a trattenere le somme versate e/o dovute a titolo di iscrizione. In tal caso, A.N.A.C.T. è comunque estranea a tutte le contestazioni che a qualsiasi titolo possono insorgere fra Acquirente e Venditore o i loro aventi causa con riguardo all’aggiudicazione e alla vendita del cavallo.
8.5 Nessuna contestazione, anche in caso di vizio mortale, è in ogni caso ammissibile se l'Acquirente non abbia esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dall’acquisto in conformità a questo Regolamento.
9. Modalità di svolgimento della licitazione
9.1 I Cavalli saranno presentati al tondino della licitazione nell’ordine di iscrizione nel catalogo.
9.2 I Cavalli sono presentati alla licitazione singolarmente.
9.3 Essi dovranno essere accompagnati dal personale messo a disposizione dal Xxxxxxxxx e presentati, sotto la responsabilità del Venditore, in condizioni tali da poter sfilare regolarmente e in sicurezza anche per mezzo di speciali finimenti che il Venditore è obbligato a utilizzare per garantire ciò.
9.4 I Venditori devono assicurarsi che ogni cavallo presentato rechi il numero a esso assegnato nel catalogo. In caso di errore o confusione, la responsabilità ricadrà interamente su di loro e non potrà essere imputata a A.N.A.C.T.
9.5 Il Banditore darà lettura dei dati identificativi del cavallo in modo chiaro, illustrandone la genealogia e comunicando ogni notizia risultante dal catalogo o comunicata ai sensi del superiore Articolo 7.4 dal Venditore.
9.6 Il prezzo di apertura dell'incanto non è inferiore a 3.000 (tremila) euro, salva diversa decisione del Banditore che può determinarlo in misura superiore a seconda delle concrete circostanze e le offerte in aumento dovranno essere da lui fissate in un importo pari almeno a euro 500,00.
9.7 Il Banditore avrà cura di assicurare la permanenza al tondino di ciascun cavallo per un tempo sufficiente a una completa e conveniente licitazione.
9.8 Le offerte di acquisto sono dagli Offerenti effettuate utilizzando, il documento di cui al punto
2.5 (sollevato in alto in modo visibile) in modo da rendere evidente la volontà di acquisto secondo quanto stabilito dal Banditore in apertura della seduta o secondo gli usi.
9.9 A.N.A.C.T., qualora non ne abbia già rifiutato l’accredito, ha comunque sempre la facoltà, per mezzo dei Direttori d’Asta, di non ritenere valide offerte di acquisto da parte di soggetti che non abbiano sufficiente merito creditizio o che si siano resi inadempienti in altra vendita all’asta dello stesso genere. In tal caso, l’aggiudicazione eventualmente intervenuta è annullata e il Cavallo, ove possibile, è nuovamente offerto all’incanto, anche in coda alla seduta.
10. Aggiudicazione e pagamento del prezzo.
10.1 Il cavallo sarà aggiudicato in favore del partecipante che avrà formulato l’offerta maggiore al momento della battuta del martello.
10.2 Le offerte successive alla battuta del martello non hanno effetto.
10.3 In caso di simultanea, uguale offerta da parte di due o più Offerenti per un medesimo cavallo, ove essi rivendichino, ciascuno, per sé il cavallo, questo verrà nuovamente messo all’asta per una nuova licitazione, cui potrà partecipare ogni soggetto presente ancorché non offerente nella prima fase.
10.4 In caso di contestazioni su una licitazione la questione verrà rimessa ai Direttori dell’Asta. Tutte le decisioni dei Direttori dell’Asta sono vincolanti per tutti i partecipanti e non sindacabili.
10.5 L’aggiudicatario, al momento dell’aggiudicazione, è obbligato a sottoscrivere apposita Conferma Scritta di Acquisto, su modello predisposto da A.N.A.C.T., di cui accetta preventivamente il contenuto, a lui sottoposta dalla Segreteria Organizzativa per mezzo del personale presente in sala.
10.6 Il prezzo di aggiudicazione, maggiorato dell’I.V.A. dovuta, dovrà essere interamente corrisposto, con mezzi tracciabili di pagamento, entro la chiusura della giornata di Vendita. L’Acquirente dovrà fornire alla Segreteria Organizzativa i dati necessari per gli adempimenti fiscali conseguenti al pagamento. In espressa deroga all’art. 1376 c.c., il pagamento del prezzo perfeziona il contratto e determina il trasferimento della proprietà del cavallo tra le parti, dando diritto all’Acquirente di riceverne la consegna, unitamente ai documenti di accompagnamento.
10.7 Il pagamento di cui al precedente paragrafo è effettuato direttamente a A.N.A.C.T. nella persona del soggetto espressamente incaricato allo scopo e presente in loco. A.N.A.C.T. riceve il pagamento del prezzo, maggiorato dell’I.V.A. se dovuta, quale indicatario di pagamento del Venditore, ai sensi dell’art. 1188 c.c., e rimetterà al Venditore l’intera somma incassata (comprensiva dell’I.V.A., se dovuta) nei trenta giorni successivi all’incasso. A.N.A.C.T. potrà
legittimamente rifiutare il pagamento a mezzo di assegno bancario, salvo che non venga espressamente autorizzata, per iscritto, dal Xxxxxxxxx a riceverlo, in ogni caso “salvo buon fine”.
10.8 In caso di mancato pagamento di tutto quanto dovuto entro il detto termine, pertanto, la vendita non si intenderà perfezionata e il cavallo sarà rimosso dai luoghi della Vendita a cura e spese del Venditore, che ne resterà l’unico e esclusivo proprietario, possessore e custode.
10.9 Avvenuta l’aggiudicazione e individuato l’aggiudicatario, eseguita la formalità di cui all’art.
10.5 che precede, è in facoltà del Venditore (sotto la sua esclusiva responsabilità) convenire per iscritto con l’aggiudicatario modalità di pagamento diverse da quelle di cui ai precedenti Articoli
10.6 e 10.7, accordando all’Acquirente dilazioni. In tal caso la vendita si perfezionerà con la formula della “riserva di proprietà”, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1523 ss., c.c. e tutti i pagamenti promessi andranno dall’aggiudicatario effettuati direttamente al domicilio del Venditore, maggiorati delle imposte dovute. L’accordo così concluso darà diritto all’Acquirente alla consegna del cavallo, determinando altresì a suo carico il passaggio del rischio per tutte le conseguenze di legge. L’Acquirente da quel momento, pur non essendone proprietario ne diventa possessore e custode. In tal caso il Venditore dovrà espressamente autorizzare A.N.A.C.T. alla consegna dei documenti di accompagnamento del cavallo. Anche con riferimento al caso previsto e disciplinato dal precedente paragrafo 10.9, A.N.A.C.T. non assume alcuna garanzia circa il pagamento del prezzo. La disciplina della vendita, come concordata, è affare esclusivo delle parti, cui A.N.A.C.T. resta assolutamente estranea.
10.10 In nessun caso, e senza alcuna eccezione, A.N.A.C.T. potrà essere ritenuta responsabile per il mancato pagamento, in tutto o in parte, del prezzo di aggiudicazione
11. Adempimenti esecutivi del trasferimento di proprietà.
11.1 L’Acquirente avrà diritto a ottenere l’intestazione del cavallo soltanto in esito all’acquisto perfezionatosi, tra le parti, ai sensi del precedente Articolo 10 e, in ogni caso, soltanto dopo l’integrale pagamento del prezzo e dell’I.V.A. dovuta.
11.2 Il Venditore, ricevuto integralmente il pagamento del prezzo, maggiorato dell’I.V.A. per legge, è obbligato, senza pretesa di compenso o corrispettivo ulteriore, a porre in essere tutti gli atti di sua competenza necessari a che il cavallo venduto possa essere regolarmente intestato all’acquirente secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamenti.
11.3 Tutti i documenti di identità del cavallo devono, dal Venditore, essere messi a disposizione di
A.N.A.C.T. al momento della consegna del cavallo e saranno consegnati all’aggiudicatario al momento del pagamento del prezzo ai sensi del superiore art. 10.6., salva che ricorra l’ipotesi di cui al precedente art. 10.9. Detti documenti saranno riconsegnati al Venditore ove il cavallo non venga venduto.
12. Inadempimenti
12.1 Xxx ricorra la fattispecie di cui al superiore art. 10.9 e l’Acquirente non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti del Venditore, quest’ultimo ha facoltà di comunicare la circostanza – a mezzo PEC - direttamente all’A.N.A.C.T. che provvederà a comunicare agli organi competenti l’inadempimento segnalato al fine dell’iscrizione dell’inadempiente nella “Lista dei pagamenti insoddisfatti” di cui all’art. 104 del vigente Regolamento delle corse al trotto.
12.2 Con l’adesione a queste condizioni generali della Vendita, ai sensi dell’art. 1462 c.c., l’offerente/aggiudicatario/acquirente rinuncia a far valere qualunque eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, riconoscendo che il solo e semplice mancato pagamento del dovuto alle scadenze convenute – come comunicato per iscritto dal Venditore a mezzo PEC a A.N.A.C.T. – legittima A.N.A.C.T. a inoltrare la comunicazione di cui al precedente capoverso.
13. Assenza di Diritti d’asta
13.1 Non sono dovuti dal Venditore e/o dall’Acquirente diritti d’asta o compensi provvigionali.
14. Foro competente
14.1 Qualunque controversia relativa alla interpretazione, all’efficacia e alla esecuzione dei rapporti tra Xxxxxxxxx e Offerente/Aggiudicatario/Acquirente in dipendenza dalle operazioni di Vendita disciplinate da questo Regolamento è rimessa alla competenza del Tribunale di Milano.