PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
ATTIVITA’ UNITARIA CONOSCITIVA E DI CONTROLLO DEL BILANCIO IDRICO VOLTA ALLA PREVENZIONE DEGLI EVENTI DI MAGRA ECCEZIONALE NEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO
STIPULATO TRA
− AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO
− REGISTRO ITALIANO DIGHE
− REGIONE XXXXXX XXXXXXX
− REGIONE LIGURIA
− REGIONE LOMBARDIA
− REGIONE PIEMONTE
− REGIONE VALLE D’AOSTA
− REGIONE VENETO
− PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
− GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE (GRTN)
− ENTI REGOLATORI DEI LAGHI: CONSORZI E AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO
− ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE E IRRIGAZIONI (ANBI)
− AZIENDE DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA
VISTO
− la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (recante Disposizioni in materia di risorse idriche).
PREMESSO CHE
− la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (recante Disposizioni in materia di risorse idriche) tutela le risorse idriche e ne disciplina gli usi, ivi compresi quelli produttivi;
− l’articolo 1, comma 1 della stessa legge 5 gennaio 1994, n. 36 stabilisce, in particolare, che “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”;
− lo stesso articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 36/1994, stabilisce che
“… gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse
...”, mentre l’articolo 5 definisce i criteri da seguire;
− il successivo articolo 2, comma 1 della medesima legge n. 36/1994, inoltre, stabilisce che “l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli usi del medesimo corpo idrico superficiale e sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano”;
− ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge n. 36/1994, spetta all’Autorità di bacino la competenza a definire ed aggiornare periodicamente il bilancio idrico, inteso come strumento diretto ad assicurare l’equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nonché a adottare, per quanto di competenza, le necessarie misure per la pianificazione dell’economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse medesime;
− ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. e) della medesima legge n. 36/1994 e del successivo DPCM 4 marzo 1996 (recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”), le misure di emergenza (orientate alla riduzione degli impatti negativi di situazioni di deficienza idrica eccezionale) sono attribuite alla competenza della Protezione Civile, mentre le misure di prevenzione (orientate, dal canto loro, a ridurre la vulnerabilità del sistema) e di contrasto delle situazione di criticità idrica derivante da magre (con assegnato Tr) sono attribuite alla competenza degli enti responsabili della pianificazione e della gestione ordinaria delle derivazioni e dei relativi impianti;
− l’art. 28, comma 1 della medesima legge n. 36/1994 prevede, altresì, che “Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell’uso agricolo”;
− ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i., le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, ciascuna secondo il proprio Statuto e i propri regolamenti, hanno in via di approvazione appositi
Piani per la tutela e il razionale utilizzo delle risorse idriche, nei confronti dei quali il presente accordo può costituire, con riguardo agli aspetti legati ai fenomeni di siccità, una modalità di coordinamento o un’anticipazione di quanto già previsto nei sopraccitati progetti di Piano;
− il D. Lgs. n° 387/03, che accoglie la direttiva europea 2001/77/CE relativa allo sviluppo d’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, all’articolo 1 stabilisce la necessità di: “… promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario …”;
− con Decreto in data 28 luglio 2004, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato le “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”;
− il Registro Italiano Dighe ha designato quale suo rappresentate nel Comitato d'indirizzo il dott. xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore Generale. Il rappresentante del RID potrà delegare, su specifiche tematiche da trattare, un dirigente della sede centrale o delle sedi periferiche;
− situazioni di ridotta disponibilità idrica e le magre che di conseguenza si possono verificare nel reticolo idrografico afferente al fiume Po possono esporre a rischio sia importanti ed estesi comprensori agricolo - irrigui, sia il normale esercizio delle centrali di produzione di energia elettrica che da tale fonte si approvvigionano, nonché di quelle chiamate a garantire la copertura del fabbisogno di energia del sistema elettrico dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dell’energia elettrica (GRTN);
− per fare fronte a tali situazioni si reputa indispensabile costruire una base di conoscenza dell’evoluzione in tempo reale del bilancio idrico di bacino padano, al fine di acquisire dati ed elementi utili a prevenire, per quanto possibile, le situazioni sopra richiamate.
CONSIDERATO CHE
− nel bacino del Po le riserve idriche sono utilizzate nei limiti delle disponibilità e sulla base delle concessioni e delle regolamentazioni vigenti;
− detti utilizzi sono normalmente gestiti con criteri di ottimizzazione per i diversi usi, in modo particolare per l’uso idropotabile, irriguo e idroelettrico;
− sulla base dell’esperienza condotta per fronteggiare la siccità eccezionale verificatasi nel corso della primavera - estate 2003, nel corso di un incontro tenutosi il 2 dicembre 2003 tra i soggetti coinvolti, sono state evidenziate le esigenze e le criticità indotte da eventi di siccità prolungata ed estesi a tutto il bacino del Po;
− oltre alla fornitura idropotabile in alcuni ambiti montano – collinari del bacino, le criticità principali nelle situazioni di scarsità di risorsa si evidenziano sulle principali aste fluviali di pianura, relativamente all’approvvigionamento irriguo estivo da un lato e, dall’altro, alla garanzia della produzione energetica di base da parte delle centrali idroelettriche e termoelettriche situate lungo tali aste fluviali, ovvero poste in serie su alcuni canali a prevalente uso irriguo
− d’altra parte, nel periodo estivo l’utilizzazione della risorsa invasata nei serbatoi di regolazione stagionali a servizio degli impianti idroelettrici alpini è, nei limiti delle leggi, delle concessioni e delle regolamentazioni vigenti, orientata alle esigenze della produzione di energia
− in periodi primaverili ed estivi caratterizzati da scarsi apporti pluvio-nivali nelle zone montane, alla base degli eventi di crisi idrica, vi è anche per tali invasi la difficoltà ad accumulare risorse da impiegare per la produzione di energia nei periodi dell’anno di maggiore richiesta;
− allo scopo di far fronte alle esigenze di cui ai punti precedenti, nel citato incontro del 2 dicembre 2003, il Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume Po ha formulato la proposta di un’attività collegiale e continuativa di controllo e di previsione, delle possibili situazioni di siccità e/o di carenza idrica nel bacino del Po;
− in virtù di quanto sopra precisato, si ritiene necessaria un’attività “unitaria” (cioè condotta in comune con tutti i principali soggetti competenti o interessati agli usi dell’acqua) finalizzata alla definizione degli elementi e degli strumenti conoscitivi e di controllo del bilancio idrico e alla previsione di eventi di crisi idrica, a livello di bacino idrografico, con la partecipazione attiva di tutti gli enti e i soggetti economici interessati, nel rispetto dell’articolazione delle competenze in materia di risorse idriche fissate dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.” e, per il settore irriguo, dalle leggi speciali nazionali e regionali;
− detta proposta è stata accolta dai componenti del gruppo di lavoro e pertanto, a seguito di tale impegno, la Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino del fiume Po è stata incaricata dello sviluppo e dell’implementazione dell’attività, avviando a tale scopo una serie di confronti con i soggetti interessati;
− sulla base di tali incontri, è stato delineato il contenuto dell’attività, consistente nella realizzazione di una procedura unitaria e coordinata di monitoraggio, controllo e previsione delle disponibilità e delle utilizzazioni idriche nel bacino (nel seguito: “controllo” del bilancio idrico) e nella predisposizione di quadri conoscitivi, di scenari e di ogni altro elemento utile per l’allerta e la previsione, al massimo livello possibile, dei prevedibili effetti di eventi di magra eccezionale nel bacino idrografico del Po;
− appare opportuno che tale procedura sia basata su appositi strumenti o specifiche tecniche dell’attività, la cui elaborazione deve costituire essa stessa oggetto del presente accordo;
− in particolare, sono da considerarsi escluse dal presente accordo le risorse non appartenenti al bacino del Po;
PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
tral’Autorità di bacino del fiume Po, il Registro Italiano Dighe, le Regioni Xxxxxx– Romagna, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), i Consorzi e l’AIPO in quanto enti regolatori dei laghi, l’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI), le Aziende produttrici di energia idroelettrica interessate: AEM S.p.A., AEM TORINO S.p.A., C.V.A. S.p.A., EDIPOWER S.p.A., XXXXXX S.p.A., ENEL Produzione S.p.A.,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Finalità dell’accordo)
1. Con il presente atto, i soggetti firmatari s’impegnano a cooperare ai fini della costruzione d’idonei strumenti per l’analisi e il controllo del bilancio idrico volte alla previsione di potenziali situazioni di crisi idrica derivanti da eventi di magra eccezionale (come definiti nelle Specifiche tecniche di cui al successivo art. 15) nel bacino idrografico del Po.
2. A tale scopo, obiettivo del presente accordo consiste nel:
a. predisporre le apposite Specifiche tecniche dell’attività di cui all’art. 15;
b. condurre l’attività di monitoraggio, controllo e previsione di cui al comma 1, nei modi definiti dalle Specifiche tecniche di cui all’art. 15.
3. Il presente accordo avrà validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e sarà applicato sperimentalmente per un periodo di cinque anni o contenente almeno due eventi di crisi idrica come definita dalle Specifiche tecniche di cui all’art. 15, trascorso il quale potrà essere ratificato dai soggetti firmatari senza termini di scadenza.
4. In attuazione delle decisioni del Comitato tecnico assunte in conformità al successivo art. 3, il Segretario dell’Autorità di bacino può modificare o porre termine alla validità dell’accordo.
5. Le premesse e le considerazioni sopra indicate formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.
ARTICOLO 2
(Ambito d’intervento e ripartizione delle competenze)
1. Per le finalità indicate all’art. 1 e fatte salve le necessità relative allo scambio di dati utili a definire le situazioni di criticità, le procedure di cui al presente accordosi attuano al verificarsi di situazioni di crisi idrica per carenza di disponibilità della risorsa naturale che determinano, conseguentemente, stati di magra idrologica straordinaria nel bacino del fiume Po.
2. In conseguenza del comma 1, è esclusa dal presente accordo l’applicazione delle disposizioni che seguono a criticità o emergenze di diversa natura.
3. Il presente atto disciplina espressamente le procedure relative ai bacini di cui ai punti a) e b) del comma 1 del successivo art. 5; per gli altri bacini, ovvero negli ambiti territoriali regionali, le Regioni e le Province autonome possono definire modalità, procedure o attività differenti, fermo restando che le finalità e gli scopi delle proprie attività devono sempre rimanere congruenti con il presente accordo e nei limiti di esso.
4. A tal fine, ogni eventuale accordo, comunque denominato, promosso dalle Regioni e dalle Province autonome deve uniformarsi ai principi, alle disposizioni e alle finalità contenute nel presente atto, ancorché stipulato in tempi diversi.
ARTICOLO 3
(Comitato tecnico)
1. Per le finalità indicate all’art. 1, tra i firmatari del presente accordo è costituito un tavolo tecnico con funzioni di supervisione, orientamento, collegamento e consulenza relativamente alle attività di cui agli articoli successivi.
2. Detto tavolo tecnico assume la denominazione assegnatagli dall’Ente Coordinatore come definito nel successivo comma 5; nel seguito, il suddetto tavolo viene indicato come “Comitato tecnico”; tale denominazione è al momento definitivamente adottata per le sole attività aventi per Coordinatore l’Autorità di bacino del fiume Po.
3. Il Comitato tecnico è composto dai rappresentanti delegati di ogni Ente o soggetto firmatario del presente Protocollo d’intesa.
4. Le decisioni del Comitato tecnico, affinché abbiano validità, devono essere assunte con espressione unanime di tutti i soggetti firmatari del presente accordo.
5. Le funzioni di coordinamento del Comitato tecnico sono di competenza dell’Ente indicato al comma 1 dell’art. 5, di seguito definito Coordinatore, il quale si avvale delle strutture della propria Amministrazione.
6. Il Comitato tecnico si riunisce presso la sede dell’Ente Coordinatore o quella concordata tra le parti, anche in videoconferenza, e può essere consultato anche via posta elettronica.
7. Le riunioni del Comitato tecnico sono convocate dal Coordinatore. Nella riunione del suo insediamento, il Comitato tecnico organizza anche lo svolgimento coordinato ed integrato delle attività, adottando all’uopo un calendario dei lavori.
8. Di ciascuna riunione del Comitato tecnico si redige un verbale. Il Coordinatore è preposto all’organizzazione ed alla disciplina delle attività di segreteria e di verbalizzazione delle sedute.
9. Alle attività del Comitato tecnico riguardanti l’asta del F. Po potranno partecipare, quale supporto tecnico – scientifico, rappresentanti del “Comitato Tecnico del Compartimento Idrografico del F. Po”, istituito ai sensi del D. Lgs. 112/1998 con un accordo tra il Governo e le Regioni padane stipulato in data 13 marzo 2002.
ARTICOLO 4
(Attività di interesse comune svolte dal Comitato tecnico)
1. Il Comitato tecnico identifica le iniziative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 dell’art. 1.
2. A tal fine, lo stesso Comitato delinea e approva apposite “Specifiche tecniche”, dettagliate all’art. 15.
3. La partecipazione al Comitato tecnico impegna ciascun soggetto firmatario a fornire al Coordinatore, in forma elementare o aggregata secondo le modalità previste nelle Specifiche tecniche, le conoscenze sull’uso e sulla disponibilità delle risorse idriche sulle quali esercita competenze istituzionali o concessioni di derivazione o d’utilizzo idrico.
ARTICOLO 5
(Coordinatore)
1. Le funzioni di Coordinatore come indicate nei successivi commi sono assunte da un soggetto individuato in base all’ambito idrografico di competenza, come sotto descritto:
a) asta Po (a valle della confluenza della Dora Baltea): Autorità di bacino;
b) sottobacini interregionali: Autorità di bacino, salvo Chiese, Dora Baltea, Mincio, Scrivia, Sesia, specifici accordi tra le Ticino, Trebbia Regioni o le Province
autonome interessate;
c) sottobacini piemontesi: Regione Piemonte;
d) sottobacini lombardi: Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx;
f) sottobacini veneti: Regione Veneto;
g) sottobacini trentini: Provincia Aut. di Trento;
2. Per il proprio ambito di competenza, l’Ente Coordinatore è referente e responsabile delle iniziative adottate in conformità al presente accordo; in particolare, l’Ente Coordinatore individua, tra i firmatari del presente accordo, i soggetti che compongono il Comitato tecnico o il tavolo tecnico, comunque denominato, che ne svolge la funzione e può definire altresì, per le finalità di cui all’art. 1, attività, procedure e strumenti alternativi per l’ambito idrografico d’interesse;
3. Il Coordinatore deve garantire la continuità operativa per tutto il periodo delle attività.
ARTICOLO 6
(Attività del Coordinatore)
1. Il Coordinatore svolge le funzioni di organo tecnico del Comitato tecnico, nonché di collegamento, di coordinamento e d’informazione, ai soggetti coinvolti e all’esterno, sulle attività; è facoltà del Coordinatore convocare alle riunioni del Comitato tecnico anche soggetti particolarmente qualificati che non sono membri ufficiali del Comitato medesimo.
2. Il Coordinatore provvede inoltre, su proposta del Comitato tecnico, a:
− costituire un centro documentale per le esigenze delle attività, del Comitato tecnico e verso l’esterno;
− effettuare il monitoraggio del bilancio idrico come stabilito nelle Specifiche tecniche di cui all’art. 15.
− predisporre bozze delle Specifiche tecniche e di tutti gli elaborati tecnici necessari;
− effettuare le modifiche alle Specifiche tecniche o agli strumenti tecnici operativi utilizzati per le attività.
ARTICOLO 7
(Impegni dell’Autorità di bacino del fiume Po)
1. L’Autorità di bacino del fiume Po è membro del Comitato tecnico.
2. L’Autorità di bacino del fiume Po, nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni e per gli ambiti di cui ai punti a) e b) del comma 1 dell’art. 5, s’impegna a svolgere i compiti attinenti al ruolo di Coordinatore attraverso il Segretario Generale, che si avvale della Segreteria Tecnica.
ARTICOLO 8
(Impegni del Registro Italiano Dighe)
1. Il Registro Italiano Dighe (RID) è membro del Comitato tecnico, a cui partecipa attraverso il Direttore Generale o un suo delegato come specificato nelle premesse;
2. Il RID fornisce al Coordinatore ogni elemento conoscitivo posseduto ritenuto utile per la predisposizione delle Specifiche tecniche di cui all’art 15.
ARTICOLO 9
(Impegni delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento)
1. Le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento sono membri del Comitato tecnico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 5, le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento svolgono le funzioni di Coordinatore secondo le competenze e le attribuzioni indicate negli artt. 5 e 6, e sviluppano l’organizzazione delle necessarie conoscenze con riferimento al complessivo territorio regionale.
3. Le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento concorrono alla predisposizione delle Specifiche tecniche di cui all’art. 15 e, nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, s’impegnano a emanare gli atti necessari a realizzare in concreto iniziative individuate e concordate in sede di Comitato tecnico per le finalità di cui all’art. 1, curandone in particolare l’applicazione, per quanto possibile e necessario, nei confronti di tutti i concessionari di derivazione o di attingimento idrico.
4. In particolare, nei xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. x) x x) xxx xxxxx 0 dell’art. 5, le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento acquisiscono, rilevano e forniscono al Coordinatore i dati previsti dalle Specifiche tecniche di cui all’art. 15 o concordati in sede di Comitato tecnico, nonché le informazioni e le indicazioni derivanti dai risultati delle eventuali azioni interne svolte in qualità di Coordinatore per il proprio ambito territoriale.
ARTICOLO 10
(Enti regolatori dei laghi)
1. Ogni Ente regolatore dei laghi è membro del Comitato tecnico, a cui partecipa attraverso un proprio rappresentante.
2. Gli stessi Enti, nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, s’impegnano a:
− eseguire le attività indicate nelle Specifiche tecniche di cui all’art. 15;
− fornire al Coordinatore, secondo le necessità, gli elementi conoscitivi indicati nelle Specifiche tecniche di cui all’art 15 o concordati in sede di Comitato tecnico.
ARTICOLO 11
(Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica - GRTN)
1. Il GRTN è membro del Comitato tecnico, a cui partecipa attraverso un proprio rappresentante.
2. Il GRTN, nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, s’impegna a fornire al Coordinatore, secondo le necessità, gli elementi conoscitivi previsti dalle Specifiche tecniche di cui all’art 15 o concordati in sede di Comitato tecnico.
ARTICOLO 12
(Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni - ANBI)
1. L’ANBI è membro del Comitato tecnico, a cui partecipa attraverso tre rappresentanti nominati dall’ANBI medesima tenendo conto delle più importanti aree territoriali in cui insistono i Consorzi di bonifica e d’irrigazione associati all’ANBI, operanti nel bacino idrografico del Po.
2. I Consorzi di bonifica ed irrigazione facenti parte dell’ANBI si impegnano a fornire al Coordinatore, direttamente o attraverso le attività regionali di cui all’art. 9 e nei modi definiti dalle Specifiche tecniche, le informazioni richieste dalle Specifiche medesime o concordate in sede di Comitato tecnico, nonché ogni utile informazione relativa alla situazione dei prelievi nel territorio di propria competenza.
3. I Consorzi medesimi s’impegnano tra l’altro, nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, a identificare e proporre al Comitato tecnico modalità di ottimizzazione della propria pratica irrigua orientate al risparmio d’acqua;
ARTICOLO 13
(Aziende produttrici di energia idroelettrica)
1. Le Aziende produttrici d’energia da fonte idroelettrica sono membri del Comitato tecnico e vi partecipano attraverso un rappresentante per ogni gestore d’invasi per uso idroelettrico titolare di una capacità complessiva d’invaso per bacino idrografico elementare superiore a 30 milioni di metri cubi.
2. Le stesse Aziende s’impegnano a fornire al GRTN, o, in sua assenza, al Coordinatore, nei modi definiti dalle Specifiche tecniche di cui all’art. 15, le informazioni richieste dalle Specifiche medesime o concordate in sede di Comitato tecnico.
ARTICOLO 14
(Delega)
1. Ogni membro del Comitato tecnico può delegare ad altro membro parte o la totalità delle proprie funzioni;
2. La responsabilità delle scelte del delegato restano comunque in capo al delegante.
ARTICOLO 15
(Specifiche tecniche)
1. Per l’implementazione delle attività di cui al presente accordo vanno predisposte e utilizzate apposite Specifiche tecniche.
2. Tali Specifiche descrivono in dettaglio lo sviluppo operativo delle attività, e indicano precisamente gli elementi conoscitivi, le modalità e le azioni per raggiungere gli obiettivi elencati alla lett. “b” del comma 2 dell’art. 1, nonché le tempistiche e le scadenze delle suddette azioni.
3. Le Specifiche devono riguardare, oltre che gli indicatori di stato delle risorse e delle possibili tendenze evolutive, anche la realizzazione degli strumenti di raccolta, elaborazione e restituzione delle informazioni necessarie alle finalità di cui all’ art. 1, nonché gli eventuali strumenti ed i modelli di simulazione di distribuzione della risorsa nell’ambito d’interesse.
4. Le Specifiche Tecniche e le procedure in esse contenute sono delineate e approvate dal Comitato tecnico; la predisposizione di dettaglio e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono curate del Coordinatore, che li sottopone al Comitato tecnico per l’approvazione.
ARTICOLO 16
(Dinamicità degli strumenti tecnici)
1. Per perseguire il continuo miglioramento dell’efficacia delle misure stabilite con il presente atto, le Specifiche tecniche di cui all’art. 15 e gli strumenti in esse previsti possono, su richiesta o indicazione di uno o più componenti del Comitato tecnico, essere modificati o integrati dal Comitato medesimo.
2. Le ipotesi di modifica o integrazione di tali strumenti sono predisposte dal Coordinatore: a tal fine, tutti i soggetti membri del Comitato tecnico sono tenuti a fornire al Coordinatore quanto necessario.
ARTICOLO 17
(Norme finali)
1. Per la partecipazione alle attività di cui al presente accordo non è previsto alcun tipo di riscontro economico, neppure a titolo di rimborso o indennizzo.
2. Per le finalità indicate all’art. 1, ogni membro del Comitato tecnico s’impegna ad attuare le iniziative di competenza sulla base degli impegni assunti in tale sede.