ACCORDO
ACCORDO
RAI - UNIONE INDUSTRIALI ROMA USIGRAI - FNSI
PER L’ESTENSIONE DEL RINNOVO DEL CNLG DEL 5 MAGGIO 2009
(23 giugno 2009)
Addi` 23 giugno 2009, in Roma,
tra
la Rai Radiotelevisione Italiana, rappresentata dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxx XXXX, as- sistito dal Dr. Xxxxxxx XXXXXX, dall’Avv. Xxxxx XXXXXX e dal Dr. Xxxxx XXXXXXXXX, con l’ausilio dell’Unione degli industriali di Roma, rappresentata dal Dr. Xxxxxx XXXXXXXX
e
la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, rappresentata dal Segretario Nazionale, Dr. Xxxxxx XXXXX, con la partecipazione dell’Unione Sindacale Giornalisti Rai, rappresentata dal Segretario Nazionale, Avv. Xxxxx XXXXX
premesso che:
- in data 27 marzo 2009, e’ stata sottoscritta dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico scaduto il 28 feb- braio 2005;
- in data 5 maggio 2009, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e’ stata ratificata dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazio- nale della Stampa Italiana l’ipotesi di accordo sopra citata;
si conviene quanto segue:
la Rai - Radiotelevisione Italiana darà applicazione al Contratto Nazionale di Lavo- ro Giornalistico rinnovato il 5 maggio 2009, ai fini della disciplina del rapporto di la- voro giornalistico.
Detto contratto si applicherà ai giornalisti che esercitano la propria attività profes- sionale alle dipendenze della Rai - Radiotelevisione Italiana che, pertanto, con le competenze del prossimo mese di luglio, darà attuazione alle previsioni di carattere economico contenute nel citato CNLG.
In considerazione della specificità del giornalismo radiotelevisivo del servizio pub- blico, le modalità di applicazione di taluni aspetti normativi sono disciplinate dall’allegato accordo sottoscritto dalla Rai e dall’Usigrai.
In relazione a quanto precede, si conviene di avviare una serie di incontri per tratta- re e definire il rinnovo dell’accordo integrativo Rai-Usigrai scaduto il 30 giugno 2006.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE ALLA RAI DEL CONTRATTO NAZIO- NALE DI LAVORO GIORNALISTICO DEL 27 MARZO/5 MAGGIO 2009
In considerazione delle peculiarità proprie del servizio pubblico radiotelevisivo, si conviene che il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico rinnovato il 5 maggio
2009 si applicherà, secondo le decorrenze ivi previste, ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze della Rai con le specificazioni di segui- to concordate.
1. Regolamento di disciplina
L’art. 50 del vigente CNLG relativo al codice disciplinare non trova applicazione nei confronti dei giornalisti dipendenti della Rai dal momento che la materia e’ auto- nomamente regolamentata in ambito aziendale, così come già convenuto con l’accordo del 24 febbraio 2001.
2. Caporedattore Centrale, Vicedirettore, Condirettore, Direttore
Le Parti confermano le intese aziendali vigenti in materia di incarichi funzionali; pertanto i giornalisti chiamati a svolgere funzioni di Caporedattore Centrale, Vicedi- rettore, Condirettore e Direttore avranno diritto a percepire, limitatamente alla durata dei rispettivi incarichi, una indennita’ di funzione, fermo restando l’inquadramento nella qualifica di provenienza.
L’indennità verrà revocata all’atto della cessazione dello svolgimento delle relative funzioni.
E’ stabilita una durata minima di diciotto mesi al momento del conferimento dell’incarico e di dodici mesi in occasione di eventuali proroghe.
Al termine delle funzioni di cui sopra, in caso di mancata ricollocazione in una po- sizione di “line”, verranno proposte agli interessati tre ipotesi di mansioni alternative tra quelle sottoindicate, che le Parti hanno espressamente ritenuto equivalenti dal punto di vista del contenuto professionale:
- inviato alle dirette dipendenze di un direttore di testata, con indicazione di aree tematiche e/o geografiche di competenza;
- informatore politico-parlamentare;
- editorialista con indicazione dell’area tematica di competenza;
- vaticanista;
- direttore, vicedirettore o assistente di direttore nell’ambito di una Rete o di altra Direzione aziendale;
- componente di staff finalizzati a progetti specifici;
- corrispondente dall’estero;
- capostruttura di Reti o Direzioni fuori delle Testate;
- direttore di una Sede Regionale;
- conduttore delle edizioni principali dei notiziari radiofonici e televisivi nazionali o di rubriche e/o programmi radiotelevisivi di particolare rilievo;
- responsabile del “Media Management”.
La proposta dovrà essere formulata entro 40 giorni dal termine del precedente inca- rico; gli interessati avranno 30 giorni di tempo per comunicare all’Azienda la propria
scelta, che verrà formalizzata mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione ex lege n. 533/1973.
Nel caso di mancato esercizio dell’opzione nel termine sopra indicato, l’Azienda procederà autonomamente all’assegnazione di uno dei tre incarichi proposti.
Nell’ipotesi di rifiuto dell’incarico da parte degli interessati, l’Azienda potrà proce- dere alla risoluzione del rapporto di lavoro, con corresponsione dell’indennità di preavviso di cui all’art. 27 del CNLG del 5 maggio 2009 (fatta eccezione per il caso in cui il giornalista abbia diritto a percepire la cd. “ex fissa”).
In considerazione della regolamentazione sopra concordata, le Parti convengono che nei confronti di detti giornalisti non troverà applicazione l’art. 27 del citato CNLG nella parte in cui prevede che il rapporto di lavoro intercorrente con il diretto- re, condirettore e vicedirettore possa essere risolto anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo, fermo restando quanto previsto per l’ipotesi di rifiuto dell’incarico al precedente capoverso.
I giornalisti già titolari delle funzioni di Vicedirettore, Condirettore e Direttore alla data del 1° marzo 2001 potranno optare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, per l’applicazione della regolamentazione sopra concordata (fatto salvo il trattamento economico percepito). In caso contrario gli stessi saranno assoggettati alla disciplina prevista dal CNLG del 5 maggio 2009.
3. Qualifiche e mutamento di mansioni
Con riferimento alle previsioni contenute nell’art. 11 del CNLG del 5 maggio 2009, considerato anche che nell’accordo integrativo Rai-Usigrai per l’incarico di inviato non e’ indicato un termine di durata e che, in presenza di professionalità specifiche, e’ prevista la possibilità di disporre provvedimenti riguardanti equiparazioni del trat- tamento economico, le Parti:
- convengono, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’organizzazione del lavoro redazionale in Azienda, di non procedere all’introduzione delle nuove qualifiche di “redattore esperto” e di “redattore senior” previste dal citato accor- do di rinnovo;
- confermano che, in caso di mutamento delle mansioni, ai giornalisti interessati dovranno essere assegnate mansioni equivalenti dal punto di vista del contenuto professionale a quelle in precedenza svolte.
In particolare, ai giornalisti con qualifica di Caporedattore eventualmente collocati fuori “line”, l’Azienda proporrà, entro 40 giorni, avendo riguardo anche per la collo- cazione territoriale dell’interessato, tre ipotesi di mansioni alternative tra quelle elen- cate al punto 2 del presente accordo; nel caso di mancato esercizio da parte del Capo- redattore dell’opzione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, l’Azienda pro- cederà autonomamente all’assegnazione di uno dei tre incarichi proposti.
Per quanto concerne l’assegnazione della qualifica di Caposervizio, le Parti si dan- no atto che i nuclei redazionali definiti “servizi” ed affidati alla responsabilità di un caposervizio - di cui al combinato disposto dell’art. 11 del CNLG e del punto 14 del- la “Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico”
- devono essere costituiti da almeno 6 unità. L’esercizio delle funzioni di coordina-
mento andrà valutato, ai fini in questione, con riferimento alla sola redazione di in- quadramento.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma, 23 giugno 2009