CAPITOLATO SPECIALE
COMUNE DI QUARTUCCIU
CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata 1’assicurazione;
Indennizzo o indennità la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia la parte dì danno che l’Assicurato tiene a suo carico;
Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza, entro 2 anni dall’evento stesso, la
morte, un’invalidità permanente o una inabilità temporanea.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Salvo i casi di dolo, gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile non trovano applicazione.
Art. 2. Pagamento del premio — Decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza.
La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 30 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro 30 giorni successivi alla consegna del medesimo.
Il periodo di mora per il pagamento di eventuali appendici o delle rate successive di premio si intende elevato a 90 gg. dalla data di effetto, o di consegna del documento qualora successiva.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art 3. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art 4. Aggravamento di rischio
Salvo il caso di dolo, l’art. 1898 del C.C. non trova applicazione.
A maggior chiarimento, si precisa che, in ogni caso, il Contraente e l’Assicurato sono comunque esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.
Art 5. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art 6. Durata e proroga dell’assicurazione
Il presente contratto ha validità dalle ore 00.00 del 01.01.2017 alle ore 24.00 del 31.12.2018 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
E’ facoltà del Contraente, nei trenta giorni antecedenti la scadenza stabilita, richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.
E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 8 delle presenti condizioni di polizza (Recesso in caso di sinistro).
Art 7. Recesso in caso di sinistri
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di novanta giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art 8. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art 9. Foro competente.
Il foro competente è, esclusivamente, quello di residenza o sede del Contraente.
Art 10. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Sì intendono operanti solo le norme dattiloscritte del presente capitolato speciale.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art 11. Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e favorevole al contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art 12. Forma delle comunicazioni alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l’Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili), indirizzata alla Società.
Art. 13 PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI
1. Al termine di ogni anno dalla data di decorrenza del contratto stipulato e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 3, il Fornitore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) evidenziando, distintamente per ogni tipologia di sinistro, il numero e il costo dei sinistri pagati parziali, il n. e il costo dei sinistri riservati, il n. e il costo dei sinistri pagati.
Art 14. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
art 15. Oggetto dell’assicurazione
L’ assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati per i rischi meglio specificati nelle “Condizioni particolari di assicurazione” che seguono. Il rischio assicurato è esclusivamente quello relativo agli infortuni, indennizzabili a termini di polizza, subiti dagli assicurati durante la partecipazione alle riunioni documentate da appositi verbali e/o registri, nonché dallo svolgimento di ogni altra funzione inerente la loro specifica carica, compresi trasferimenti e missioni, purché risultanti dal mandato ricavabile da verbali, registrazioni, relazioni o lettere d’incarico. La garanzia vale altresì durante il tragitto da casa alla sede dove hanno luogo tali funzioni e viceversa, tragitto effettuato con qualsiasi mezzo di locomozione, purché gli assicurati siano abilitati alla guida a norma di legge, con esclusione di velivoli o elicotteri in genere.
Si dà e si prende atto che, a titolo esemplificativo e non limitativo, sono compresi in garanzia:
• l’asfissia non di origine morbosa;
• l’ingestione o l’assorbimento di sostanze, fumi, gas, vapori e gli avvelenamenti;
• l’annegamento;
• la folgorazione;
• il contatto con corrosivi;
• le affezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o rettili o punture di insetti, escluso la malaria e le malattie tropicali in genere;
• l’assideramento o congelamento;
• i colpi di sole, di calore e di freddo;
• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
• gli infortuni derivanti da malore e/o incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imprudenza, negligenza e colpa anche grave del Contraente e/o dell’Assicurato;
• gli infortuni derivanti da scioperi, sommosse, tumulti popolari, sabotaggio, terrorismo, aggressioni, vandalismi ed atti violenti in genere, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• gli infortuni subiti in conseguenza di eventi atmosferici e della natura o calamità naturali: terremoto, maremoto, alluvione, trombe d’aria/acqua, tempeste, uragani, frane, smottamenti, caduta di grandine o neve, valanghe, ecc. e
fenomeni connessi;
• gli infortuni derivanti dall’uso e dalla guida di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato con esclusione di mezzi aerei;
• le lesioni e/o conseguenze derivanti da sforzo (esclusi gli infarti) comprese le lesioni muscolari e le rotture tendinee;
• le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio.
art. 16 Esclusioni
Salvo patto speciale non sono compresi nell’assicurazione gli infortuni derivanti da:
a. uso di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
b. uso di mezzi di locomozione aerea (considerati come tali anche deltaplani ultraleggeri e simili) salvo quanto previsto all’ articolo 17 “Infortuni aeronautici”;
c. pratica di sports aerei in genere, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e bob, lotte e pugilato;
d. partecipazione a competizioni (e relative prove) sciistiche, ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, di pallamano, di pallacanestro, di hockey, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e/o amatoriale;
e. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e dall’accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
f. uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti, abuso di alcolici o psicofarmaci;
g. conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio, salvo quanto previsto alla clausola 16.1 “Danni estetici”;
h. proprie azioni dolose o dalla partecipazione ad imprese temerarie o inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o per legittima difesa;
i. guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto dalla clausola 16.1 “Rischi di guerra”;
j. dalla guida in stato di ubriachezza di veicoli o natanti in genere;
k. conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche e biologiche derivanti da atti di terrorismo o di guerra
Non sono considerati infortuni:
• gli infarti;
• le ernie, fatta eccezione per quelle traumatiche.
art 17. Estensioni di garanzia:
17.1 Rischio guerra
La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, invasione od insurrezione per il periodo massimo di quattordici giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova in un paese estero sino ad allora in pace. Sono
comunque esclusi dalla presente estensione di garanzia gli infortuni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx.
17.2 Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, entro un anno dalla data dell’evento, il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato, la Società corrisponderà l’indennità prevista per il caso dì morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 del C.C. Resta inteso che se, dopo aver pagato l’indennizzo, l’Assicurato risulterà vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.
A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall’evento subito. La società inoltre non potrà invocare eventuali termini di prescrizione, che al più decorreranno da quel momento.
17. 3 Danni estetici
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni di carattere estetico non altrimenti indennizzabili, la Società rimborsa fino ad un importo massimo di € 2.600,00 le spese documentate sostenute dall’Assicurato entro due anni dalla data del sinistro per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.
17. 4 Esposizione agli elementi
La Società, in occasione delle calamità naturali indicate in polizza e di arenamento, naufragio, atterraggio forzato o caduta di mezzo aereo, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di Morte ed Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (ad esempio perdita di orientamento o mancanza di cibo), l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
17. 5 Xxxxx addominali da sforzo
L’assicurazione é estesa, limitatamente al caso di Invalidità permanente e di Inabilità temporanea (se prevista dal contratto), e alle ernie addominali da sforzo con l’intesa che:
• qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l’indennità per inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 gg.
• qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.
Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione é regolata secondo quanto previsto all’art. 31 (Controversie e Collegio Arbitrale).
Art 18. Infortuni aeronautici
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato passeggeri, su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti tranne:
• da Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico di Xxxxxxxxxx;
• da Aeroclubs.
Sono altresì esclusi viaggi effettuati su apparecchi definiti per legge apparecchi “per il volo da diporto o sportivo’’.
Il rischio volo inizia nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso. La salita e la discesa mediante scale o altre attrezzature aeroportuali fanno parte del rischio volo.
Art 19. Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero. L’inabilità temporanea, al di fuori dell’Europa e dei territori degli Stati africani ed asiatici del Mediterraneo e del Mar Nero, é indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa, e/o negli stati suddetti dell’Assicurato.
Il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia e con moneta nazionale.
Art 20. Limiti di età
L’assicurazione vale per persone di età non superiore a settanta anni. Le persone che raggiungono tale età in corso dì contratto, sono assicurate sino alla successiva scadenza annuale del premio.
Art 21. Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi.
L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Qualora l’infortunio colpisca una persona non assicurabile, il relativo premio imponibile sarà restituito dalla Società a richiesta del Contraente.
Art 22. Esonero denuncia difetti fisici
Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di denuncia di difetti fisici, mutilazioni e/o infermità da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipula o che dovessero in seguito sopravvenire.
E’ tuttavia confermato che l’indennizzabilità e la liquidazione di eventuali infortuni avverrà secondo i criteri stabiliti all’ art. 25 (Criteri di indennizzabilità). E’ altresì confermato quanto previsto agli articoli 19 e 20 che precedono.
Art 23. Esonero denuncia generalità Assicurati
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l’identificazione degli Assicurati al momento del sinistro si farà
riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione e/o a qualsiasi altra documentazione del Contraente.
Art 24. Altre assicurazioni
Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di denuncia di altre assicurazioni sugli stessi rischi; pertanto l’eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli assicurati o da altri per la Copertura degli stessi rischi, non pregiudica la garanzia prestata con la presente polizza.
Il pagamento del relativo indennizzo verrà fatto in ogni caso nella misura dovuta a termini contrattuali.
Art 25. Denuncia di infortunio e obblighi relativi
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto od il Contraente, devono darne avviso scritto, secondo le modalità previste dal contratto, entro 10 giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente ne abbia avuto conoscenza.
La denuncia di infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredato da certificato medico.
Successivamente l’assicurato o i suoi aventi diritto od il Contraente, devono inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.
Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In caso di mancato rinnovo, la liquidazione dell’indennità viene fatta considerando quale data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data diversa.
L’Assicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti del caso.
La ritardata denuncia non compromette in ogni caso il diritto all’indennizzo, purché la denuncia stessa sia stata effettuata entro sei mesi dall’infortunio.
Art 26. Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponderà l’indennità per le sole conseguenze dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 28 (Invalidità permanente) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art 27. Pagamento dell’indennizzo
In caso di sinistro, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e quantificato il danno, la Società liquida l’importo dovuto entro 30 giorni.
Qualora non ci sia immediato accordo tra le parti sull’ammontare dell’indennizzo, la Società, in attesa che questo sia determinato come previsto dall‘art. 31 (Controversie e collegio Arbitrale), provvederà al pagamento dell’importo da essa stimato, a titolo di acconto e salvo eventuale conguaglio successivo.
Tale eventuale conguaglio dovrà essere liquidato dalla Società entro trenta giorni dalla definizione dello stesso.
Art 28. Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell’Assicurato, gli eredi legittimi o testamentari. In caso di premorienza o comorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.
Vengono parificati al caso dì morte, il caso in cui l’Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del C. C.
Art 29. Invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società liquida, per tale titolo, l’indennità, calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente in base alle percentuali previste dalla tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente - industria (all. n. 1) allegata al Regolamento per l’esecuzione del DPR 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche intervenute sino alla stipula della presente polizza con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia di legge prevista.
Nei confronti degli Assicurati che risultino essere xxxxxxx, le percentuali di invalidità permanente previste per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella tabella sopra citata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella (all. n. 1) di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 già citata, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è diminuita per sempre la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui sopra sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% sarà liquidata l’indennità pari all’intero capitale assicurato.
Art 30. Inabilità temporanea
Se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità dell’Assicurato ad attendere alle attività dichiarate in polizza, la Società liquida l’indennità stabilita.
L’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto, integralmente, per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere dalle ore 24.00 del giorno dell’infortunio regolarmente denunciato e cessa con il giorno della avvenuta guarigione.
Art 31. Cumulo di indennità
L’indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella prevista per tutte le altre garanzie.
Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio, ed in conseguenza di questo l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi in parli uguali, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederà rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennità per l’invalidità permanente è dì carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria.
Art 32. Controversie e Collegio Arbitrale
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio, qualora una delle Parti lo richieda, la controversia è demandata per iscritto ad un Collegio Arbitrale che risiede nel comune sede di Istituto di Medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Il Collegio è composto di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio arbitrale.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
E’ data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi, entro il termine massimo di due anni, dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Art 33. Rinuncia alla rivalsa
Qualora l’infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, o del Contraente, la Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti degli Assicurati o degli aventi diritto contro i responsabili dell’infortunio.
Art 34. Franchigia per invalidità permanente
La liquidazione delle indennità dovute verrà determinata come segue:
Invalidità Permanente
- sulla parte di somma assicurata fino a € 207.000,00, l’indennizzo per invalidità permanente è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia.
- sulla parte di somma assicurata oltre € 207.000,00:
a) per invalidità permanente pari o inferiore al 5% non è dovuto alcun indennizzo;
b) per invalidità permanente superiore al 5%, l’indennizzo verrà liquidato solo per l’aliquota di invalidità permanente eccedente il 5%.
Tali franchigie non trovano applicazione se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente di grado pari o superiore al 30%.
Inabilità temporanea
L’indennità per inabilità temporanea decorre:
a) dalle ore 24.00 del giorno dell’infortunio, per la parte di somma assicurata non eccedente
€ 25,00;
b) dalle ore 24.00 del settimo giorno successivo a quello dell’infortunio, per la parte di somma assicurata eccedente € 25,00.
Art 35. Regolazione del premio
Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria in base al numero di Assicurati indicati all’art 37 che segue, moltiplicato per i premi unitari convenuti ed è soggetto a regolazione pro-rata calcolata sulla base dei dati consuntivi.
L’assicurazione si intende immediatamente operante, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente, anche nei confronti di nuovi Assicurati. Il Contraente pertanto, entro 90 giorni dalla scadenza annuale di polizza (o dell’eventuale minor periodo), dovrà comunicare le variazioni intervenute in corso di contratto complete delle date corrispondenti.
La comunicazione dovrà essere effettuata anche in assenza di variazioni. L’eventuale appendice di variazione indicherà:
• la regolazione del premio per l’annualità trascorsa tenendo conto dei saldi algebrici in aumento o diminuzione per le variazione del numero degli assicurati intervenute; • l’eventuale integrazione o diminuzione del premio per l’annualità in corso in relazione alle variazioni intervenute sino alla data di scadenza della annualità precedente; • il relativo nuovo premio dovuto.
L’appendice di regolazione dovrà essere perfezionata dalla parte debitrice entro 90 gg. dalla presentazione della stessa.
Salvo il caso dì dolo, qualora il Contraente abbia fornito indicazioni inesatte circa il numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.
Art 36. Assicurati — Somme assicurate
Sono assicurati il Sindaco, i componenti la Giunta e il Consiglio Comunale.
Le somme assicurate pro-capite per le garanzie di polizza sono le seguenti:
• Caso di Morte € 300.000,00
• Invalidità Permanente € 300.000,00
Art 37. Calcolo del premio lordo
Il premio annuo lordo anticipato è così determinato:
Premio annuo pro-capite € x n. 17 Assicurati Totale premio annuo lordo risultante €
Art. 38. — Osservazione del bilancio tecnico
La Società assicuratrice dovrà redigere ed inviare all’Ente, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l’aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:
• numero assegnato alla pratica;
• data e luogo dell’accadimento;
• data dell’ inoltro dell’avviso ai sensi del precedente art. 24;
• cognome, nome del danneggiato;
• importo liquidato e/o riservato, e/o stimato;
• stato della pratica.