Contract
CONVENZIONE VIGENTE | CONVENZIONE MODIFICATA Le modifiche rispetto al testo vigente sono indicate in carattere corsivo e grassetto. |
Fra i Comuni: ELENCO | IDEM |
premesso: - che i sopraccitati Comuni facevano parte del "Consorzio Smaltimento Rifiuti" - Ente Responsabile del Bacino VI2, di seguito denominato Consorzio, costituito con provvedimento del Consiglio Regionale n. 563 del 22 marzo 1978; - che il Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di seguito denominato P.R.S.U. approvato con provvedimento del Consiglio Regionale 28.10.1988, n. 785, prevedeva la suddivisione del territorio regionale in bacini di utenza; - che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2659 del 27 aprile 1990, in attuazione dell'art. 17 del P.R.S.U., ha individuato il Consorzio quale "Ente Responsabile per il Bacino VI2"; - che in data 26 marzo 1993 è stata sottoscritta fra i Comuni sopracitati la convenzione per la trasformazione del Consorzio ai sensi degli artt. 24 e seguenti della Legge 8 giugno 1990 n. 142; - che gli enti consorziati hanno accertato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme e pertanto tutti gli attuali soggetti facenti parte del Consorzio hanno espresso la volontà di procedere alla trasformazione del Consorzio in Società di capitali, secondo lo spirito e la lettera della Legge 8 giugno 1990, n. 142; - che i Comuni, come sopra rappresentati, convengono di gestire i loro servizi pubblici in forma associata e coordinata mediante una Società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico locale che sarà denominata "Alto Vicentino Ambiente S.r.l.", con sede in Xxxxx (XX), xxx Xxxx xx Xxxxxxx, civ. 4; - che la gestione in forma associata e coordinata a mezzo della predetta "Alto Vicentino Ambiente S.r.l." riguarderà i servizi pubblici rientranti nell'art. 3 dell'Oggetto statutario della "Alto Vicentino Ambiente S.r.l."; - che pertanto la volontà comune di trasformare la forma di gestione consortile in società a responsabilità limitata implica la stipulazione della presente convenzione; - che peraltro tra la Provincia di Vicenza e gli Enti di Bacino VI2 e VI4, quest’ultimo rappresentato dalla | IDEM |
Comunità Montana – Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, in data 22 ottobre 2003 è stato sottoscritto un accordo di programma per la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nei territori di competenza; - che, in conseguenza di tale accordo, la Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ha conferito in Alto Vicentino Ambiente s.r.l., divenendone socia, l’impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani sito in località Melagon in Comune di Asiago (cfr. l’atto a rogito notaio Xxxxxx Xxxxxxxx rep n. 50899 racc. 11910 del 12 dicembre 2003); - che la Comunità Montana – Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ha approvato lo statuto di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., con atto del Consiglio n. 12 di reg. del 17 giugno 2003; - che, in forza del succitato accordo di programma e dell’adesione ad Alto Vicentino Ambiente s.r.l. della Comunità Montana – Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, i rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nei territori dei bacini VI2 e VI4, così come delimitati dal P.R.S.U., vengono gestiti dagli enti locali in maniera coordinata ed unitaria mediante Alto Vicentino Ambiente s.r.l. nell’impianto di termoutilizzazione sito in Comune di Schio, Via Lago di Pusiano 4 e nell’impianto ubicato in Comune di Asiago, località Melagon, costituito da una sezione di selezione meccanica, da una linea di igienizzazione della frazione umida e da un’annessa discarica; - che del resto il ruolo di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. quale strumento organizzativo degli enti locali soci per la gestione unitaria e coordinata dei rifiuti è stato altresì confermato con documento della Conferenza tra i Sindaci del Bacino VI4 ed il Presidente della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni – prot. AVA n. 4934 del 04.08.2003; - che a seguito della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali soci del 21 aprile 2008, gli stessi hanno convenuto sulla necessità di inserire nella Convenzione sociale e nello Statuto apposite disposizioni, le quali consentano alla società medesima di svolgere determinate attività attraverso separate società facenti capo ad AVA (società di secondo grado o di scopo), ed assicurino altresì agli enti locali soci il controllo, anche su queste ultime società, analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni; - che gli enti locali soci, con deliberazioni dei rispettivi Consigli hanno approvato le modifiche da apportare allo Statuto e alla Convenzione di AVA; le | - che gli enti locali soci, con deliberazioni dei rispettivi Consigli hanno approvato le sopradette modifiche da apportare allo Statuto e alla |
deliberazioni dei Consigli Comunali e del Consiglio della Comunità Montana sono conservate agli atti della società. Tutto quanto sopra premesso tra i sopraccitati Comuni e la Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, Ente responsabile del bacino VI 4, si conviene e stipula quanto segue: | Convenzione di AVA, effettivamente apportate con deliberazione dell’Assemblea societaria in data 13.06.2008; le deliberazioni dei Consigli Comunali e del Consiglio della Comunità Montana sono conservate agli atti della società; - che a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme in materia di società a controllo pubblico e di società in house, e in particolare a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) nonché del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali, con deliberazioni dei relativi consigli conservate agli atti della società hanno approvato ulteriori modifiche allo Statuto e alla Convenzione di AVA. Tutto quanto sopra premesso tra i sopraccitati Comuni e l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, già Ente responsabile del bacino VI 4, si conviene e stipula quanto segue: |
ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE 1. I soggetti stipulanti convengono di attribuire alla Società la denominazione di: "Alto Vicentino Ambiente S.r.l.". 2. La sede della Società è stabilita in Xxxxx (XX) - Xxx Xxxx xx Xxxxxxx x. 0. | ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE 1. IDEM 2. IDEM |
ART. 2 - FINI 1. Le Parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità del precedente ente consortile. La nuova Società, quale ente strumentale degli enti locali soci per la gestione unitaria e coordinata dei servizi pubblici elencati nel relativo statuto, deve assicurare il raggiungimento delle finalità sotto specificate. 2. La Società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi: * la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione; * la progettazione, costruzione e gestione degli impianti per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati, e per conto terzi con esclusione espressa di quanto riservato alle libere professioni; * l'organizzazione e la gestione degli altri servizi di igiene ambientale quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - pulizia e spazzamento di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane, pulizia dei muri; - pulizia, disotturazione, ispezione di fognature, spurgo xxxxx xxxx, caditoie, e pozzetti stradali; | ART. 2 - FINI Le Parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità del precedente ente consortile. La 2. La Società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi di interesse generale: IDEM |
- servizio sgombero neve; - disinfezione, disinfestazione, derattizzazione; - bonifica discariche abusive e di aree contaminate da rifiuti, anche speciali, pericolosi; - cura e manutenzione del verde; - servizi igienici pubblici anche automatizzati; * il rilevamento e il controllo delle emissioni e delle acque reflue; * la costruzione e la gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue; * la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche; * la bonifica, il risanamento e il ripristino ambientale; * l'acquisto, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione, lo scambio e la cessione di energia elettrica; * la produzione, il trattamento, la distribuzione e la gestione di calore; * le attività di autotrasporto di cose c/terzi a norma dell'art. 13, comma 3, della Legge 298/74, al fine di adempiere agli scopi societari; * le attività promozionali per la salvaguardia dell'ambiente, le analisi, i controlli, gli studi e le ricerche in campo ambientale; * i servizi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione del personale; * la riscossione delle tariffe dei servizi. 2-bis. Nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa di settore specificamente applicabile al modello di società in house providing, AVA srl può svolgere tutte le attività rientranti nell’oggetto sociale, con l’esclusione di quelle indicate nel secondo asterisco del comma 2 del presente articolo, anche a mezzo di società da essa direttamente partecipate. L’approvazione dello statuto di queste ultime società è riservato all’Assemblea di AVA srl e deve contenere disposizioni tali da permettere agli enti locali soci di esercitare il controllo sulle società di secondo grado analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni. 3. Nei limiti di quanto consentito dall’ordinamento con riguardo alle società di cui all’art. 113, comma 5, lett. c), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati che siano ad essa affidate dai comuni o da altri enti pubblici e/o privati, e persone fisiche. 4. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le | 2-bis Nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa di settore specificamente applicabile al modello di società in house providing, AVA srl può svolgere tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale anche a mezzo di società da essa direttamente partecipate. L’approvazione dello statuto di queste ultime società è riservato all’Assemblea di AVA srl e deve contenere disposizioni tali da permettere agli enti locali soci di esercitare il controllo sulle società di secondo grado analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni. 3. Nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento con riguardo al modello in house providing, la Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati che siano ad essa affidate dai comuni o da altri enti pubblici e/o privati, e persone fisiche. 4. IDEM |
università e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma. 5. Nei limiti di quanto consentito dall’ordinamento con riguardo alle società di cui all’art. 113, comma 5, lett. c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, la società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. 6. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi. 7. La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing. | 5. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riguardo al modello in house providing, la Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, 6. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. 7. Nella produzione ulteriore di cui al comma precedente rientrano le attività anche di servizio pubblico svolte presso Enti locali non soci e presso enti e/o soggetti privati. 8. La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture secondo le norme e i principi specificamente applicabili. |
ART. 3 - DURATA 1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2100 (trentuno dicembre duemilacento) e può essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con decisione dell'Assemblea dei soci. 2. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dal Codice Civile, da leggi e dall'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale. | ART. 3 - DURATA 1. IDEM 2. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dal Codice Civile, o da disposizioni di legge. |
ART. 4 - IL VINCOLO DELLA PROPRIETÀ TOTALITARIA IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI 1. Gli enti locali soci di "Alto Vicentino Ambiente S.r.l.", in conformità alle disposizioni dell'art. 22, comma 3, lett. e, della legge 8/6/1990, n. 142 ed oggi dell’art. 13, comma 5, lett. c) e 15 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si obbligano a compiere tutti gli atti necessari ad assicurare la loro partecipazione nella "Alto Vicentino Ambiente S.r.l.". | ART. 4 - IL VINCOLO DELLA PROPRIETÀ TOTALITARIA IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI 1. Gli enti locali soci di "Alto Vicentino Ambiente S.r.l.", in conformità alle disposizioni dell'art. 22, comma 3, lett. e, della legge 8/6/1990, n. 142 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 175/2016, si obbligano |
2. Gli enti locali, al fine di consentire il rispetto degli artt. 5 e 6 dello Statuto sociale nella parte in cui lo stesso disciplina i limiti di titolarità delle quote e dei diritti sociali, sono obbligati a compiere, proporzionalmente alla quota già posseduta, gli atti di acquisto di quote o diritti a loro offerte da altri soci, o di sottoscrizione di quote di nuova emissione al fine di mantenere il vincolo del capitale interamente pubblico locale. 3. Qualora, per qualsiasi ragione e comunque nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, si rendesse necessario aumentare il capitale sociale o acquistare le quote di un socio, le parti si impegnano nel rispetto delle derogabili norme di legge, a reperire i mezzi finanziari necessari per effettuare tale acquisto. | a compiere tutti gli atti necessari ad assicurare la loro partecipazione nella "Alto Vicentino Ambiente S.r.l.". 2. IDEM 3. IDEM |
ART. 5 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1. Il capitale sociale è di € 3.526.199,00 (tremilionicinquecentoventiseimilacentonovantano- ve/00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge. Tale capitale sociale spetterà ai soci nelle seguenti rispettive misure: - COMUNE DI SCHIO € 836.965,00 (ottocentotrentaseimilanovecentosessantacinque/00); - COMUNE DI THIENE € 434.380,00 (quattrocentotrentaquattromila trecentoottanta/00); - COMUNE DI MALO € 228.938,00 (duecentoventottomila novecentotrentotto/00); - COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE € 175.022,00 (centosettanta cinquemilaventidue/00); - COMUNE DI MARANO VICENTINO € 167.420,00 (centosessantasettemilaquattrocentoventi /00); - COMUNE DI BREGANZE € 146.186,00 (centoquarantaseimilacentoottantasei/00); - COMUNE DI ZUGLIANO € 120.985,00 (centoventimilanovecentoottantacinque/00); - COMUNE DI ZANE’ € 112.213,00 (centododicimiladuecentotredici/00); - COMUNE DI SANTORSO € 111.380,00 (centoundicimilatrecentoottanta/00); - COMUNE DI TORREBELVICINO € 108.010,00 (centoottomiladieci/00); - COMUNE DI SARCEDO € 93.971,00 (novantatremilanovecentosettantuno/00); - COMUNE DI VILLAVERLA € 91.364,00 (novantunmilatrecentosessanta quattro/00); - COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO € 76.035,00 (settantaseimilatrentacinque/00); | ART. 5 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1. IDEM |
- COMUNE DI ARSIERO € 73.374,00 (settantatremilatrecentosettantaquattro/00); - COMUNE DI LUGO DI VICENZA € 72.356,00 (settantaduemila trecentocinquantasei/00); - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO € 62.846,00 (sessantaduemilaottocentoquarantasei/00) - COMUNE DI SAN XXXX DI LEGUZZANO € 59.975,00 (cinquantanovemilanovecentosettantacin- que/00); - COMUNE DI FARA VICENTINO € 59.746,00 (cinquantanovemilasettecentoquarantasei/00); - COMUNE DI CHIUPPANO € 49.494,00 (quarantanovemilaquattrocentonovantaquattro/00); - COMUNE DI CARRE’ € 49.422,00 (quarantanovemilaquattrocentoventi due/00); - COMUNE DI VELO D'ASTICO € 46.651,00 (quarantaseimilaseicentocinquantuno/00); - COMUNE DI CALTRANO € 44.595,00 (quarantaquattromilacinquecentonovantacinque/00); - COMUNE DI VALDASTICO € 33.472,00 (trentatremilaquattrocentosettantadue/00); - COMUNE DI CALVENE € 24.710,00 (ventiquattromilasettecentodieci/00); - COMUNE DI SALCEDO € 15.792,00 (quindicimilasettecentonovantadue/00); - COMUNE DI POSINA € 13.698,00 (tredicimilaseicentonovantotto/00); - COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE € 12.252,00 (dodicimiladuecentocinquantadue/00); - COMUNE DI MONTE DI MALO € 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00); - COMUNE DI PEDEMONTE € 9.481,00 (novemilaquattrocentoottantuno/ 00); - COMUNE DI LASTEBASSE € 5.658,00 (cinquemilaseicentocinquantotto/00); - COMUNE DI LAGHI € 3.277,00 (tremiladuecentosettantasette/00); - UNIONE MONTANA “SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI” € 176.131,00 (centosettantaseimilacentotrentuno/00). | |
ART. 6 - RAPPORTI FRA SOCIETÀ E SOCI FONDATORI 1. Ciascun ente locale è obbligato a rispettare il contenuto della presente convenzione e ciò a prescindere dall’avvenuta concreta attivazione dell’affidamento ad "Alto Vicentino Ambiente S.r.l." della gestione di tutti i servizi indicati all'art. 2. 2. In relazione alle obbligazioni assunte con la presente convenzione, gli enti locali si impegnano a prevedere nel proprio bilancio le somme necessarie a garantirne il rispetto. | ART. 6 - RAPPORTI FRA SOCIETÀ E SOCI FONDATORI 1. IDEM 2. IDEM |
3. I soci aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni e gli atti che, possano avere attinenza con la attività della Società. 4. I rappresentanti degli enti locali devono partecipare e votare in seno agli organi della Società essendo stati previamente legittimati nei modi di legge e dello specifico ordinamento locale. 5. Gli enti soci concordano che, mediante appositi strumenti giuridici, deve essere garantito il mantenimento, per tutta la durata della Società, dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario ed interno in ordine alla gestione in house providing dei servizi pubblici locali e cioè i) il capitale sociale interamente pubblico locale; ii) lo svolgimento da parte della società della parte più importante dell’attività con gli enti locali soci; iii) l’esercizio del controllo congiunto degli enti locali, nei confronti della società, analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi. In particolare, lo statuto di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. riserva all’Assemblea della Società la competenza circa: a) l’approvazione del bilancio d’esercizio; b) l’approvazione del Piano Industriale annuale e pluriennale; c) l’esame e l’approvazione della Relazione di cui all’art. 18 dello statuto della società; d) il numero, la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e dei relativi compensi; e) il numero, la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi; f) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione; g) la deliberazione degli schemi tipo dei contratti di servizio e delle relative modificazioni; h) le modificazioni dell’atto costitutivo; i) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. | 3. I soci aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente all’Organo amministrativo le deliberazioni e gli atti che, possano avere attinenza con la attività della Società. 4. IDEM 5. Gli enti soci concordano che, mediante appositi strumenti giuridici, deve essere garantito il mantenimento, per tutta la durata della Società, dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario ed interno in ordine alla gestione in house providing dei servizi pubblici locali e cioè i) il capitale sociale interamente pubblico locale; ii) la provenienza di oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società dallo svolgimento dei compiti affidati dagli Enti locali soci; iii) l’esercizio del controllo congiunto degli enti locali, nei confronti della società, analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi. In particolare, lo statuto di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. riserva all’Assemblea della Società la competenza circa: a) l’approvazione del bilancio d’esercizio e delle connesse relazioni previste per legge; b) l’approvazione del Piano Industriale annuale e pluriennale, comprensivi della relazione programmatica e del piano economico- finanziario; c) l’esame e l’approvazione della Relazione di cui all’art. 18 dello statuto della società; d) la nomina e la revoca dell’Organo amministrativo e quando opti per il consiglio di amministrazione, il numero, la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e dei relativi compensi; e) il numero, la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi; f) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione; g) la deliberazione degli schemi tipo dei contratti di servizio e delle relative modificazioni; h) le modificazioni dell’atto costitutivo; i) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione |
L'assemblea delibera in ordine alle materie sopra elencate con il voto favorevole di tanti enti locali soci che rappresentino almeno il 60% degli enti locali aderenti alla Convenzione e che rappresentino almeno il 60% delle quote di capitale sociale di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. | dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; l) le decisioni sugli argomenti che l’Amministratore unico oppure uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione; m) l'approvazione dello statuto delle società di secondo grado a mezzo delle quali AVA srl esercita le attività indicate dall'art. 2, comma 2- bis della presente convenzione, il quale deve contenere disposizioni tali da permettere agli enti locali soci in AVA srl di esercitare, tramite quest'ultima società, il controllo sulle società di secondo grado analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni; n) acquisti, alienazioni patrimoniali e finanziamenti superiori al 25% del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, se non già previsti nell’ambito dei documenti di cui alla precedente lettera b). 6. L'assemblea delibera in ordine alle materie sopra elencate con il voto favorevole di tanti enti locali soci che rappresentino almeno il 60% degli enti locali medesimi e che rappresentino almeno il 60% delle quote di capitale sociale di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. |
ART. 7 - GARANZIE 1. Si conviene che ciascun ente locale facente parte della Società ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività sociale. 2. La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all’ente locale richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta. 3. Lo statuto della Società deve prevedere che i soci abbiano sempre diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ed altresì il diritto di domandare - sia nell’assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa. | ART. 7 - GARANZIE 1. Si conviene che ciascun ente locale facente parte della Società ha diritto di sottoporre direttamente all’Organo amministrativo proposte e problematiche attinenti l'attività sociale. 2. IDEM 3. Lo statuto della Società deve prevedere che i soci abbiano diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ed altresì il diritto di domandare - sia nell’assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa. |
ART. 8 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI - CONTRATTO DI SERVIZIO 1. La gestione dei servizi da parte di "Alto Vicentino Ambiente S.r.l." sarà disciplinata e avverrà sulla base di contratti di servizio, da stipularsi, uno per ciascun servizio o per gruppi di servizi integrati, tra la Società e ciascun ente locale socio, sulla base degli schemi tipo approvati dall’Assemblea della Società, salva la competenza delle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e regionale. 2. La gestione dei servizi da parte di "Alto Vicentino Ambiente S.r.l." deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti locali aderenti alla presente convenzione e che abbiano proceduto all'affidamento dei servizi stessi, e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione sociale da ciascuno posseduta. | ART. 8 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI - CONTRATTO DI SERVIZIO 1. IDEM 2. IDEM |
ART. 9 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 1. Qualsiasi controversia che sorga tra le parti circa la presente convenzione, ivi comprese anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l’interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione, sarà di esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, scelti uno per parte ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dagli altri due arbitri. 2. Il collegio pronuncerà il lodo ritualmente ai sensi degli artt. 806 e seguenti C.P.C, e secondo le disposizioni seguenti: A) il collegio deciderà secondo diritto, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, e assumendo tutti i mezzi di prova che riterrà necessari. B) In caso di disaccordo o inerzia sulla scelta del terzo arbitro, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Vicenza su semplice istanza della parte più diligente. C) Xxxxxx al presidente coordinare l'attività del collegio fissando anche data e luogo delle singole udienze. Nel caso le parti in controversia siano più di 2 (due) l'intero collegio arbitrale dovrà essere nominato da tutte le parti o, in difetto di accordo tra di esse, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. | ART. 9 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 1. Qualsiasi controversia che sorga tra le parti circa la presente convenzione, ivi comprese anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l’interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione, e che in base alla legge possa essere oggetto di clausola compromissoria, sarà di esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, scelti uno per parte ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dagli altri due arbitri. 2. Il collegio pronuncerà il lodo ritualmente ai sensi degli artt. 806 e seguenti C.P.C, e secondo le disposizioni seguenti: A) il collegio deciderà secondo diritto, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, e assumendo tutti i mezzi di prova che riterrà necessari. B) In caso di disaccordo o inerzia sulla scelta del terzo arbitro, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Vicenza su semplice istanza della parte più diligente. C) Xxxxxx al presidente coordinare l'attività del collegio fissando anche data e luogo delle singole udienze. Nel caso le parti in controversia siano più di 2 (due) l'intero collegio arbitrale dovrà essere nominato da tutte le parti o, in difetto di accordo tra di esse, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. |
ART. 10 - SUCCESSIONE 1. La Società: - conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione; - subentra nella gestione di tutte le attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi. | ART. 10 - SUCCESSIONE 1. IDEM |
2. Il personale in servizio presso il Consorzio a far data dal giorno della trasformazione passa alle dipendenze della Società "Alto Vicentino Ambiente S.r.l.", conservando il trattamento normativo ed economico e le posizioni previdenziali acquisite e proprie del contratto in essere. 3. Fino a quando i valori del capitale sociale non sono stati determinati in via definitiva, le quote della Società sono inalienabili. | 2. IDEM 3. IDEM |
ART. 11 - ADESIONE DI NUOVI ENTI LOCALI ALLA CONVENZIONE 1. E’ consentita l’adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quegli Enti locali che acquisiscano quote di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. per la gestione, a mezzo della Società, dei propri servizi pubblici locali in forma associata e coordinata con gli altri Enti locali già aderenti alla Convenzione stessa. 2. La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata, a mezzo di raccomandata a.r.,. al Sindaco del Comune di Schio, il quale provvede senza ritardo a convocare apposita conferenza dei rappresentanti degli altri enti locali aderenti alla presente Convenzione. 3. L’Ente locale richiedente è ammesso a partecipare alla Convenzione se, in seno alla predetta conferenza, si esprimono in senso favorevole i rappresentanti degli enti locali che rappresentino almeno il 60% degli enti aderenti alla Convenzione e che rappresentino almeno il 60% delle quote di capitale sociale di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. 4. Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di cui al comma 3, l’Ente locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d’obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima. 5. Per effetto dell’adesione alla Convenzione, l’Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa in previsti. | ART. 11 - ADESIONE DI NUOVI ENTI LOCALI ALLA CONVENZIONE 1. IDEM 2. IDEM 3. IDEM 4. IDEM 5. IDEM |
ART. 12 - NORMA FINALE I Comuni che assumeranno la qualità di soci, dovranno sottoscrivere la presente convenzione. | ART. 12 - NORMA FINALE IDEM |