CONTRATTO PER L’ACQUISTO
Allegato 1B
CONTRATTO PER L’ACQUISTO
tra
OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, x.0, 00000 Xxxxxx, Capitale sociale 40.489.544,46 euro i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n°07197231009, R.E.A. Milano n.1889224, rappresentata da [●] nella sua qualità di [●], qui di seguito denominata "OLT",
e
[Società], con sede legale in [●], Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di [●] n° [●], R.E.A. [●] n° [●], rappresentata da [●] nella sua qualità di [●], qui di seguito denominata "Venditore",
qui di seguito denominate congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte".
Premesso che
In conformità con le disposizioni dei Decreti del Ministero per lo Sviluppo Economico (“MSE”) del 19 aprile 2013, del 13 settembre 2013, del 18 ottobre 2013 e del 27 dicembre 2013 e delle determinazioni di cui alla comunicazione dell’MSE del 2 ottobre 2018, OLT, in data 2 ottobre 2018, ha pubblicato sul proprio sito internet una procedura di gara per l’individuazione di soggetti disponibili a fornire un carico di GNL per il servizio di peak shaving da immettere nei serbatoi di stoccaggio del Terminale e finalizzato a rendere disponibile a Snam Rete Gas S.p.A. (“SRG”), in qualità di responsabile del bilanciamento, un servizio di modulazione aggiuntivo per esigenze di bilanciamento della rete nel caso di emergenza climatica del sistema nel periodo gennaio 2019- marzo 2019 (di seguito solo “Procedura”);
il Venditore ha partecipato alla Procedura e, risultando aggiudicatario, si è impegnato a mettere a disposizione presso il Terminale un quantitativo di GNL pari a circa [●] MWh, equivalenti a circa [●] metri cubi di GNL, sottoscrivendo un contratto con SRG e con OLT (di seguito “Contratto per il Servizio”);
il Venditore, ai sensi della Procedura, si è inoltre impegnato a vendere ad OLT una parte dei quantitativi di GNL che saranno oggetto della DISCARICA (come definita ai sensi della Procedura) pari a 135.000 MWh, impegnatosi in particolare a sottoscrivere il presente Contratto per l’Acquisto (di seguito anche solo “Contratto”).
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
PREMESSE
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 Nel presente Contratto, salvo espressa contraria indicazione, i termini in maiuscolo ovvero con la sola iniziale in maiuscolo hanno il significato loro attribuito nella Procedura.
DEFINIZIONI
Chilowattora o kWh e relativi multipli (e.g. MWh): per kWh si intende una quantità di energia pari a 3,6 MJ calcolata alle seguenti condizioni di riferimento: 15°C e 1,01325 bar per l’unità di volume e 25°C per la temperatura di combustione (con pressione pari a 1,01325 bar);
Data di Discarica: si intende la data di effettuazione della DISCARICA di cui al punto c) delle premesse;
GNL ovvero Gas Naturale Liquefatto: si intende il gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente Contratto è la vendita da parte del Venditore ad OLT, che ne acquisterà la proprietà secondo quanto di seguito convenuto, di un quantitativo di GNL pari a 135.000 MWh (di seguito “Quantitativo”).
Il trasferimento del diritto di proprietà del Quantitativo dal cedente Venditore alla cessionaria OLT avverrà automaticamente nel momento in cui un quantitativo di GNL pari al Quantitativo sia stato immesso nei serbatori di stoccaggio del Terminale durante le operazioni di DISCARICA e tale momento coinciderà altresì con la consegna del Quantitativo e con la sua individuazione ai sensi dell’art. 1378 c.c.
I quantitativi di GNL che saranno destinati al servizio di peak shaving saranno consegnati successivamente rispetto alla consegna del Quantitativo oggetto di acquisto da parte di OLT ai sensi del presente Contratto.
Resta inteso che in nessun caso il Quantitativo oggetto di vendita ad OLT potrà essere destinato al servizio di peak shaving, né potrà in nessun caso essere considerato o impiegato ai fini dell’assolvimento degli obblighi assunti dal Venditore ai sensi del Contratto per il Servizio. Il GNL destinato al servizio di peak shaving, conformemente a quanto previsto nella Procedura, sarà pertanto calcolato come la differenza tra i quantitativi complessivi immessi dal Venditore durante la DISCARICA ed il Quantitativo acquistato da OLT, salvo quanto previsti per i quantitativi eccedenti quelli destinati al servizio di peak shaving oggetto del Contratto di Capacità.
PREZZO DI ACQUISTO E PAGAMENTO
OLT si impegna a pagare, quale corrispettivo per la vendita del Quantitativo, un importo determinato sulla base del prezzo PFOR per il trimestre ottobre 2018 – dicembre 2018 così come aggiornato e pubblicato dalla ARERA ai sensi dell’articolo 6.5 del TIVG (di seguito “Corrispettivo”).
Il Corrispettivo sarà pagato da OLT al Venditore entro il 31 gennaio 2019, previa emissione ed invio di regolare fattura da parte del Venditore entro 20 giorni prima della scadenza del termine di pagamento con espressa indicazione dell’aliquota IVA applicabile attraverso bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate che dovranno essere comunicate dal Venditore ad OLT con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla prevista data di scadenza del termine di pagamento.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
5.1 In caso di mancata consegna ad OLT del Quantitativo entro il termine previsto per la DISCARICA il Venditore sarà considerato inadempiente ai sensi del Contratto ed OLT, qualora il Venditore non provveda a consegnare un quantitativo di GNL equivalente al Quantitativo entro il termine di 10 giorni dalla prevista Data di Discarica, potrà provvedere direttamente al relativo approvvigionamento, con costi e spese a carico del Venditore.
5.2 In caso di mancata consegna del Quantitativo, entro il termine di 10 giorni dalla prevista Data di Discarica, OLT avrà facoltà di procurarsi direttamente sul mercato un quantitativo di GNL pari al Quantitativo, dichiarandosi espressamente il Venditore consapevole che OLT dovrà provvedere ad acquistare sul mercato di riferimento un quantitativo di GNL corrispondete al Quantitativo entro la fine di gennaio 2019 per ragioni operative connesse alla necessità di assicurare la disponibilità del servizio di rigassificazione di GNL presso il Terminale.
5.3 Il Venditore è consapevole che, per potersi approvvigionare di un quantitativo di GNL corrispondente al Quantitativo, OLT sarà tenuta ad acquistare, ovvero a far acquistare per proprio conto, un carico di GNL molto superiore al Quantitativo e, pertanto, il Venditore si impegna a risarcire il danno subito da OLT che, a titolo esemplificativo, comprenderà:
(i) l’eventuale maggior prezzo unitario eventualmente pagato da OLT al terzo fornitore del GNL per un quantitativo di GNL corrispondente al Quantitativo non consegnato dal Venditore;
(ii) i maggiori costi eventualmente sostenuti da OLT per essersi dovuta approvvigionare di GNL sul mercato di riferimento, ivi compresi gli eventuali costi di noleggio della nave metaniera, i costi di eventuali intermediari dei quali si sia avvalsa, nonché, in particolare, il prezzo d’acquisto eventualmente pagato per i quantitativi di GNL eccedenti il Quantitativo, fermo restando che da tale importo saranno comunque dedotti gli eventuali ricavi derivati dalla cessione a SRG, quale Responsabile del Bilanciamento della rete nazionale gasdotti italiana, del gas derivante dal GNL acquistato (direttamente da OLT ovvero per il tramite di un terzo intermediario) e rigassificato.
5.4 In merito alle specifiche di qualità del Quantitativo, il Venditore offre ad OLT le medesime garanzie che il Codice di Rigassificazione prevede a carico degli utenti del servizio di rigassificazione con riferimento al GNL che viene scaricato presso il Terminale.
6) RESPONSABILITÀ DI OLT
6.1 OLT è responsabile per il pagamento del Corrispettivo nei termini e con le modalità previste dal presente Contratto. In caso di ritardo nel pagamento, anche parziale, eccedente i 30 giorni, OLT sarà tenuta al pagamento degli interessi sugli importi ancora dovuti pari al tasso legale, maggiorato del 2%.
6.2 Solo in caso di ritardo nel pagamento di una somma che sia almeno pari al 5% del Corrispettivo e per un periodo eccedente i 30 giorni, il Venditore potrà chiedere la risoluzione del presente contratto e, in ogni caso, limitatamente alla sola parte del Contratto corrispondente al Quantitativo per il quale OLT non abbia effettuato il pagamento, restando pertanto escluso che l’effetto risolutivo possa estendersi a quella parte del Quantitativo per il quale OLT abbia provveduto al pagamento del Corrispettivo. Nel caso in cui il Venditore voglia avvalersi del diritto di risolvere il contratto dovrà darne comunicazione scritta ad OLT ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, al momento della comunicazione della risoluzione, sussistendone i presupposti, il Venditore riacquisterà automaticamente la proprietà del Quantitativo di GNL corrispondete alla parte di Corrispettivo non corrisposto, con effetto retroattivo al momento della consegna ad OLT, dedotti soltanto i quantitativi corrispondenti ai consumi e perdite, che saranno invece rimborsate da OLT al Venditore ad un prezzo unitario equivalente al Corrispettivo.
6.3 In caso di risoluzione da parte del Venditore, OLT sarà tenuta a rigassificare il Quantitativo residuo ancora disponibile presso il Terminale in conformità al Codice di Rigassificazione ed il Venditore acquisterà la qualifica di utente del servizio di rigassificazione ai sensi del Codice di Rigassificazione relativamente a tale GNL, assumendo così tutti gli obblighi e i diritti di cui al Codice di Rigassificazione. La capacità di rigassificazione allocata al Venditore con riferimento al GNL divenuto di sua proprietà per effetto della comunicazione di risoluzione del Contratto sarà la prima capacità che risulti disponibile presso il Terminale, salvi solo i termini necessari per la consegna da parte del Venditore ad OLT della documentazione necessaria per accedere al servizio di rigassificazione secondo quanto previsto dal Codice di Rigassificazione, nonché quelli necessari alla prenotazione della corrispondente capacità di trasporto gas presso SRG.
6.4 Nel caso in cui, a seguito della risoluzione del contratto comunicata ad OLT da parte del Venditore quest’ultimo si rifiutasse o, comunque, non provvedesse entro 30 giorni a fornire la documentazione richiesta per accedere al servizio di rigassificazione, OLT potrà comunque procedere alla rigassificazione del GNL di proprietà del Venditore presente presso il Terminale, prenotare per suo nome e conto la necessaria capacità di trasporto del gas presso SRG ed addebitare al Venditore la relativa tariffa di rigassificazione approvata dall’ARERA, oltre ad ogni onere connesso. Salvo quanto sopra, il Venditore avrà comunque diritto di percepire gli importi derivanti dalla cessione del GNL rigassificato e riconosciuti da SRG in qualità di responsabile del bilanciamento della rete nazionale gasdotti italiana.
7) CONTRATTO AUTONOMO DI COMPRAVENDITA
7.1 Il presente Contratto è autonomo, indipendente e non collegato al Contratto di Capacità né al Contratto per il Servizio sottoscritto dalle stesse Parti unitamente a SRG e, salvo che sia espressamente previsto nel presente Contratto o nella Procedura, le Parti non potranno far valere i diritti acquisti ai sensi del presente Contratto nell’ambito del Contratto per il Servizio (o Contratto di Capacità) o viceversa, restando così in particolare preclusa la possibilità di far valere l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1660 c.c. nei confronti delle controparti di un contratto, in ragione di effettivi o presunti inadempimenti verificatisi nell’esecuzione dell’altro.
7.2 In parziale deroga a quanto sopra convenuto le Parti accettano che:
(i) nel caso in cui la Data di Discarica prevista per la consegna del GNL destinato al servizio di peak shaving sia spostata, per qualunque motivo fino ad un massimo di 20 giorni, senza che il Venditore sia liberato dagli obblighi di cui al Contratto per il Servizio e, in particolare, dall’obbligo di consegnare presso il Terminale il GNL destinato al servizio di peak shaving, tutti i termini previsti dal presente Contratto si intenderanno automaticamente estesi per un numero di giorni corrispondenti al periodo di spostamento della Data di Discarica;
(ii) in caso di risoluzione del Contratto per il Servizio verificatasi prima della DISCARICA per cause non imputabili al Venditore, anche il presente Contratto cesserà di produrre effetti;
(iii) l’efficacia del presente Contratto è subordinata alla valida sottoscrizione e consegna ad OLT anche del Contratto per il Servizio, secondo quanto previsto nella Procedura.
8) RISERVATEZZA
Le Parti riconoscono che tutte le informazioni relative alle rispettive imprese nonché il contenuto e i termini del presente contratto sono riservate.
Pertanto, le Parti si impegnano a non rivelare ad altra persona informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto.
Il Venditore sarà direttamente ritenuto responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuata dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati e pertanto si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.
9) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Il Venditore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del “Codice Etico e di comportamento” e di quelle previste dal “Modello 231” di OLT, nonché dei contenuti della “Carta dei Valori”, della “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” e della “Policy HQSE” di OLT (pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx e comunque già messi a disposizione della Società) in relazione alle attività previste dal presente incarico e che il Venditore intende integralmente osservare.
Il Venditore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello Organizzativo, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre il Venditore al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/2001, restando inteso che l’osservanza dei principi ivi contenuti riveste per OLT carattere essenziale.
10) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
10.1 Il Contratto è regolato e viene interpretato secondo la legge sostanziale italiana, con esclusione espressa delle norme di diritto internazionale privato, anche convenzionale, ivi compresa qualsivoglia convenzione internazionale sul trasporti di merci.
10.2 Le Parti convengono che eventuali controversie inerenti la validità, interpretazione ed efficacia del presente Contratto nonché quelle che dovessero derivare dall’inosservanza delle relative prescrizioni o dall’inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.
11) ANTIRICICLAGGIO
OLT dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis del Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Il Venditore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231.
Il Venditore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Venditore costituisce inadempimento al presente Contratto. Conseguentemente a OLT è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Venditore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.
L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di OLT il diritto di addebitare al Venditore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordine.
12) PRIVACY
12.1 Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali delle persone fisiche appartenenti all'organizzazione della Controparte (c.d. Interessati) di cui verrà a conoscenza in esecuzione del Contratto per il Servizio nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE n. 679/2016 – c.d. “GDPR”) che dichiara di conoscere, compreso il profilo della sicurezza.
12.2 Al fine di consentire alle Parti i trattamenti necessari per dare esecuzione al Contratto e per il solo tempo necessario a perseguire tale finalità le Parti, in qualità di Titolari dei relativi trattamenti, si garantiscono reciprocamente:
(i) di aver fornito agli Interessati che appartengono alla propria organizzazione tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Reg UE 679/2016 ed ogni informazione relativa ai trattamenti che saranno posti in essere dalla Controparte in esecuzione del contratto;
(ii) di aver posto in essere ogni adempimento necessario nei confronti degli Interessati che appartengono alla propria organizzazione previsto dalla normativa vigente in relazione alle operazioni di trattamento che saranno poste in essere dalla Controparte in esecuzione del Contratto, ivi compreso l’ottenimento del consenso espresso e scritto degli Interessati per tale finalità e la messa a disposizione dei dati alla Controparte;
(iii) che i dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono stati originariamente raccolti (i.e. esecuzione del Contratto) e, in ogni caso, non verranno più trattati a seguito dell’eventuale revoca del consenso dell’Interessato, salvo che il trattamento sia comunque permesso dalla vigente normativa.
12.3 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne la Controparte da ogni pretesa, richiesta o danno, di qualsiasi natura, che dovesse esser avanzata nei confronti della Controparte stessa o dei suoi aventi causa da parte dell'Interessato o di terzi, in conseguenza della violazione delle dichiarazioni o garanzie rilasciate ai sensi del presente articolo.
12.4 Ciascuna Parte terrà a proprio esclusivo carico ogni onere che dovesse derivare dall'applicazione della presente clausola.
12.5 L'integrale ed incondizionata accettazione della presente xxxxxxxx ha rilevanza essenziale per ciascuna Parte e la sua mancanza o il suo venir meno potrà comportare l'impossibilità di sottoscrivere o continuare a dare esecuzione al Contratto.
13) DISPOSIZIONI FINALI
Nessuna delle Parti potrà cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, la propria posizione contrattuale nel presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
Il mancato o ritardato esercizio di un diritto e/o facoltà prevista nel presente Contratto non dovrà in alcun caso essere inteso come una rinuncia dello stesso.
Ogni rinuncia all’esercizio di un diritto e/o di una facoltà prevista nel presente Contratto dovrà essere apportata in forma scritta.
Nessuna modifica o emendamento del presente contratto sarà valida a meno che tale modifica o emendamento risulti da pattuizioni sottoscritte da tutte le Parti
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di Rigassificazione di OLT e del Codice di Rete di SRG, inclusi i relativi allegati, per quanto applicabili.
Il presente Contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna Parte; lo stesso, essendo formalizzato mediante scrittura privata non autenticata e recando disposizioni soggette ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di €. 200,00 (art. 5, 2° c., e art. 40, 1° c., del D.P.R. 26.4.1986 n. 131).
14) DOMICILIO E COMUNICAZIONE
Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono il medesimo domicilio eletto nel contratto per il servizio di peak shaving.
Ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente Contratto si riterrà validamente effettuata solo quando pervenuta agli indirizzi sopra indicati, da intendersi alternativi fra loro.
………………………., [data]
OLT VENDITORE
_____________ _____________ _______________
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile il Venditore approva specificatamente i seguenti articoli:
Articolo 5 (Responsabilità del Venditore)
Articolo 6 (Responsabilità di OLT)
Articolo 7 (Contratto Autonomo di Compravendita)
Articolo 9 (Responsabilità Amministrativa)
Articolo 10 (Legge applicabile e Foro Competente)
Articolo 11 (Antiriciclaggio)
VENDITORE
_______________
Pagina 12 di 12