CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
BOZZA
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Tra
Trentino Marketing S.r.l. con sede in Trento, via X. Xxxxxxxxx 11, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx C.F. e Partita I.V.A. 02341860225, in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A. con sede in Rovereto (TN), giusta procura speciale autenticata nella firma in data 20/12/2017 dal Notaio in Trento Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, repertorio n. 40.904,, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ai fini del presente atto ivi domiciliato, di seguito, per brevità, anche solo “TM”.
e
xxxxx con sede legale in xxxx (xxxx), via xxxx xx, PEC xxxxx, P. IVA xxxxxx, in persona del legale rappresentante xxxxx ai fini del presente atto ivi domiciliato ( di seguito per brevità “Sponsor”)
Premesso che:
- Trentino Marketing S.r.l. è società costituita da Trentino Sviluppo S.p.A per lo svolgimento in Italia e all’estero di attività finalizzate alla promozione del turismo trentino, mediante la gestione, in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A, delle risorse economiche destinate dalla Provincia autonoma di Trento al marketing turistico e territoriale del Trentino;
- nella sua mission rientra, quindi, l’attività di valorizzazione del Trentino e di promozione dei suoi prodotti e di tutte le risorse turistico - territoriali scaturenti dal territorio;
- Trentino Marketing S.r.l. sottoscrive, pertanto, il presente contratto in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A;
- Trentino Marketing S.r.l. è l’organizzatrice del Festival “I Suoni delle Dolomiti”, un progetto di comunicazione e di turismo culturale e ambientale, realizzato in Trentino durante la stagione estiva, con la collaborazione delle Aziende per il Turismo, consistente in un ciclo di concerti e spettacoli dal vivo eseguiti all’aperto, in ambiente montano, cui partecipano musicisti e artisti di fama internazionale;
- lo Sponsor è azienda che opera nel settore merceologico xxxxxxxxxx e, nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con TM un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario, per la valorizzazione del proprio marchio e dei prodotti dallo stesso contraddistinti;
- lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell’ambito dell’attività di TM con specifico riferimento a “I Suoni delle Dolomiti”, anche altri marchi pubblicitari;
- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto il quale rientra ad ogni effetto nell’ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria, regolati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni di legge emanate in materia;
tutto ciò premesso, tra le parti così come sopra rappresentate,
si conviene e si sttipruslpaa-q
0u4a/n0t3o
/s2e0g2u0e-: 0005450 - Allegato Utente 3 (A03)
ART. 1 (Oggetto del contratto)
Con il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante, TM attribuisce a xxxxxxx che accetta la qualifica di Sponsor del Festival “I Suoni delle Dolomiti” e per l’effetto concede a quest’ultima, per tutta la durata della stagione estiva 2020, la visibilità del relativo logo negli spazi e con le modalità di seguito elencati:
- presenza di una pagina pubblicitaria dello Sponsor sul flyer che verrà stampato in 40.000
copie;
- citazione dello Sponsor su tutti i comunicati stampa Italia ed Estero relativi al Festival “I Suoni delle Dolomiti”;
- presenza del logo dello Sponsor su tutte le pagine del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e contestuale link al relativo sito sulla home page;
- menzione dello Sponsor nel corso della presentazione di tutti i concerti;
- partecipazione per attività di PR, con spese a carico dello Sponsor, a 2 incontri stampa programmati in Italia e i Germania da Trentino Marketing nel corso dei quali verrà presentato il festival;
- la disponibilità a costruire, con costi a carico dello Sponsor, azioni personalizzate condivise e coerenti con i contenuti e i valori del festival;
- la disponibilità ad effettuare azioni di comunicazione digitale che coinvolgano lo Sponsor sui canali digitali del festival.
Resta inteso che TM si impegna a collocare sugli spazi concordati il marchio/logo dello Sponsor, conforme all’esemplare che lo stesso si impegna a consegnare, con le dimensioni unilateralmente decise da TM.
Al termine del contratto, lo Sponsor si obbliga, a propria cura e spese, a rimuovere il messaggio pubblicitario.
ART. 2 (Esclusiva)
TM si impegna, limitatamente all’intera durata del presente contratto, a non stipulare, esclusivamente in riferimento all’evento “I Suoni delle Dolomiti” edizione 2020, ulteriori contratti di sponsorizzazione finalizzati alla promozione di prodotti che siano in concorrenza con i prodotti dello Sponsor.
ART. 3 (Durata del contratto)
Il presente contratto decorre dalla sua sottoscrizione fino al xxxxx o comunque fino alla completa esecuzione delle obbligazioni in esso previste a carico delle parti.
È espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
ART. 4 (Corrispettivo)
A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate da TM e per i diritti da questa concessi, così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor si impegna a corrispondere a Trentino Sviluppo S.p.A l’importo di € xxxx.000,00 (xxxx/00) oltre a Iva.
Trentino Sviluppo S.p.A. emetterà fattura elettronica alla stipula del contratto al codice destinatario ........
Lo Sponsor provvederà al pagamento tramite bonifico bancario a 30 giorni data fattura.
ART. 5 (Esclusione e responsabilità)
La conduzione e le scelte organizzative e gestionali relative alle iniziative di TM restano completamente estranee allo Sponsor il quale non potrà in alcun modo intervenire nello svolgimento delle stesse e non risponderà per nessuna ragione delle scelte operate da TM.
ART. 6 (Risoluzione del contratto)
Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.:
- l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
- comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto;
- atti e/o fatti lesivi dell’immagine di ciascuna parte.
Il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra le parti.
ART. 7 (Facoltà di recesso)
È attribuita a TM la facoltà di recedere dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dell’Azienda Sponsor.
L’esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.
ART. 8 (Responsabilità)
Lo Sponsor è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, che TM si trovi a dover subire e/o risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell’adempimento o di inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dalla presente scrittura.
ART. 9 (Divieto di cessione del contratto)
É vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in un’altra società e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
ART. 10 (Foro Competente)
Per ogni controversia nascente dal presente accordo TM e lo Sponsor convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Le Parti concordemente escludono la concorrenza del Foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.
ART. 11 (Spese)
Eventuali spese, nonché imposte e tasse, nascenti a seguito della presente convenzione, sono a carico dello Sponsor.
ART. 12 (Miscellanea)
La presente scrittura costituisce l’intero accordo tra le Parti con riferimento all’oggetto della stessa, supera e sostituisce ogni precedente trattativa, accordo o intesa, anche scritta.
Ogni deroga o modifica alle clausole del Contratto sarà inefficace se non pattuita per iscritto tra le Parti. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.
Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa all’altra parte nella forma scritta.
Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell’altra parte, così come indicato nel preambolo del presente contratto, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all’altra parte per iscritto.
Le Parti si danno atto che la presente scrittura è stata oggetto di contraddittorio tra le stesse e che ogni singola clausola e pattuizione in essa previste è il risultato della volontà di tutte. Non trova quindi applicazione la normativa relativa alle clausole, anche vessatorie di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
ART. 13 (Codice Etico)
Lo Sponsor dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” , dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx/Xxxxx_xxxxxxxxx
/Altri_contenuti.aspx)”, e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.
ART. 14 (Trattamento dei dati personali)
Lo Sponsor autorizza sin d’ora TM al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi Regolamento UE 2016/679 (GDPR)).
Lo Sponsor è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell’esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori dello Sponsee o altro soggetto da quest’ultima individuato.
ART. 15 (Norma di chiusura)
Lo Sponsor, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di Sponsorizzazione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente contratto.
Sponsor Trentino Marketing S.r.l.
Il legale rappresentante