CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L'anno duemila ventuno, il giorno ventotto del mese di luglio, in Roma, presso la sede nazionale di ANIF
- Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness Palestre Piscine Campi sportivi -Eurowellness -1986, in xxx Xxxxxxxx x. 000
tra
ANIF - Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness Palestre Piscine Campi sportivi -Eurowellness - 1986 aderente a Confindustria-Federvarie rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx, con l’assistenza degli avvocati Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxx.
e
CISAL Terziario - Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercio - Turismo - Servizi, rappresentata dal Segretario Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Con l’assistenza della CISAL, rappresentata dal segretario confederale Xxxxxx Xx Xxxxxxxx
Premessa
Gli articoli 67, comma 1 lett. m), 69, comma 2 del dpr 22 dicembre 1986 n. 197 (Testo Unico delle imposte sui redditi) e l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono le fonti normative sulle quali si basano gli attuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa all’interno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, all’articolo 25 stabilisce che “1. È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29.” e che “2. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”
L’articolo 37 del decreto legislativo sopra richiamato disciplina le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale e prevede che “1. Ricorrendone i presupposti, l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.”
Tutto ciò premesso
Con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (per il seguito CCNL), le parti contraenti intendono porre la disciplina dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazione coordinata e
continuativa, nonché delle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale poste in essere con le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
Le parti convengono che le norme del presente CCNL che richiamano le disposizioni sul lavoro sportivo contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 si applicano a partire dalla data di applicazione di tali disposizioni, attualmente prevista per il 31 dicembre 2023.
Per quanto non previsto nel presente CCNL e nel decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, si fa riferimento alle vigenti norme sul lavoro, ove applicabili al settore sportivo, con particolare rifermento alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 409, comma 1 n. 3 del codice di procedura civile, e dell’articolo 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente CCNL si applica pertanto alle:
Collaborazioni coordinate e continuative svolte in maniera prevalentemente personale e autonomamente organizzate dal Collaboratore (ex art. 409 c.p.c. punto 3).
Collaborazioni coordinate e continuative per prestazioni sportive svolte in maniera prevalentemente personale e organizzate dal Committente (ex art. 2, comma 1 del Dlgs 81/2015).
Collaborazioni coordinate e continuative per prestazioni sportive con figure professionali in possesso di competenze, titoli e/o abilitazioni per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi Albi/Registri/Elenchi Professionali, (ex art. 2, comma 2, lettera b) del d.lgs. 81/2015) o con altre figure professionali per le quali, su istanza di una Parte interessata, la Commissione Bilaterale Nazionale preveda discipline specifiche in ragione delle particolari esigenze organizzative del settore sportivo.
Collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m) ultimo periodo e dell’articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36.
Alle collaborazioni coordinate e continuative di cui alle lettere a) b) e c) svolte ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67 comma 1, lettera m) del dpr 22 dicembre 1986 n. 917, ove applicabile.
Articolo 2 Committente
Committente è una Società o un’Associazione Sportiva Dilettantistica, senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore pro tempore vigente, che promuove, organizza e gestisce l’attività sportiva dilettantistica, nonché la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, anche di base, all’interno di circoli, club o impianti sportivi, all’aperto o al chiuso, propri o di terzi.
Il Committente deve essere riconosciuto ai fini sportivi dalle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Associate o agli Enti di Promozione Sportiva e deve essere iscritto, ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica svolta, nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI o da altro soggetto individuato dalla normativa pro tempore vigente.
Articolo 3
Collaboratori coordinati e continuativi sportivi
Collaboratori sportivi:
Atleta: il soggetto tesserato per la società o associazione sportiva dilettantistica che pratica l’attività sportiva dilettantistica e partecipa a gare, campionati o ad altre manifestazioni sportive organizzate da Federazioni Sportive nazionali, Discipline associate o Enti di promozione sportiva, o a tornei organizzati tra circoli, club, associazioni o società sportive dilettantistiche.
Coordinatore tecnico: il soggetto che cura l’attività concernente l’individuazione degli indirizzi tecnici di una società o associazione sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli istruttori, allenatori, maestri, tecnici sportivi, preparatori atletici ai quali è affidata la conduzione tecnica delle attività ed eventualmente delle squadre della società o associazione sportiva;
Direttore sportivo: il soggetto che cura l’assetto organizzativo e amministrativo di una società o associazione sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
Istruttore, allenatore, maestro, tecnico sportivo, preparatore atletico: colui che svolge attività di insegnamento, preparazione e perfezionamento nelle diverse discipline sportive, svolte dai praticanti, anche a livello di base;
Assistente bagnante: colui che opera nei centri natatori ed è preposto al controllo e all’eventuale attività di salvamento dei praticanti l’attività natatoria e che sia in possesso di diploma/brevetto specifico rilasciato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline sportive associate dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Assistente istruttore: colui che opera in coordinamento con i collaboratori di cui al punto d) al fine di coadiuvare l’attività di insegnamento e/o di preparazione sportiva dilettantistica svolta dai suddetti collaboratori;
Coordinatore sportivo: è colui che coordina l’attività tecnica di un determinato settore sportivo; Chinesiologo di base, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, chinesiologo sportivo di cui all’articolo 41del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021.
I collaboratori sportivi, di cui alle lettere d) e f) del comma 1, devono essere in possesso di un attestato rilasciato da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina sportiva associata o da un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI o da altro ente abilitato al rilascio di attestati per l’insegnamento dell’attività o disciplina sportiva oggetto della prestazione.
I collaboratori sportivi di cui al precedente comma 2 che già hanno un contratto di collaborazione con società e associazioni sportive dilettantistiche, attivo alla data di stipula del presente CCNL e non hanno il suddetto attestato, sono assimilati a coloro che ne sono in possesso, purché essi svolgano la loro attività, anche in favore di committenti diversi, da almeno 3 anni.
I contratti individuali dei Collaboratori sportivi potranno prevedere ulteriori o diverse attività costituenti l’oggetto delle prestazioni.
Articolo 4
Collaboratori coordinati e continuativi amministrativo-gestionali
Collaboratori Amministrativo-Gestionali
Manager dello sport di cui all’articolo 41 del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021: cura la programmazione, conduzione, gestione di impianti sportivi e strutture private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative, nonché l’organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.
Addetto alla segreteria: colui che raccoglie le iscrizioni, incassa le quote, tiene la prima nota, conserva la documentazione e comunque svolge compiti di amministrazione;
Consulente: colui che accoglie i potenziali frequentatori, fornisce le informazioni da questi richieste, descrive le attività svolte e fa visitare la struttura/impianto sportivo.
I contratti individuali dei Collaboratori Amministrativo-Gestionali potranno prevedere ulteriori o diverse attività formanti l’oggetto delle prestazioni.
Articolo 5 Certificazione dei contratti
Le parti raccomandano che i contratti individuali di collaborazione XX.XX.XX., di cui all’art.3, e art.4, siano certificati ai sensi dell’art. 75 e seguenti del Dlgs 10 settembre 2003 n° 276, da un ente bilaterale. La certificazione dei contratti di lavoro è infatti una speciale procedura finalizzata ad attestare che il contratto individuale sottoscritto abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge, al fine di prevenire di insorgere di eventuali contenziosi.
Le Parti indicano come ente bilaterale contrattuale, l’ENBIC (Ente Bilaterale Confederale), competente per il “Terzo settore, Enti senza scopo di lucro, Sport” e quindi anche per le attività oggetto del presente contratto.
La quota contrattuale di iscrizione all’ENBIC per assicurare l’attività della commissione è fissata nella misura globale del 0,50 % lordo corrisposto al collaboratore, di cui lo 0,35% a carico della committente e lo 0,15% a carico del collaboratore
Entro il mese di settembre 2021, le parti comunicheranno all’ENBIC i nominativi dei componenti da loro designati per partecipare ai lavori della commissione del settore specifico, “società e associazioni sportive dilettantistiche” il cui funzionamento verrà disciplinato dai regolamenti dell’Ente,
Le parti stabiliscono fin d’ora che la commissione avrà i seguenti incarichi:
✓ certificare i contratti di collaborazione solo ed esclusivamente del settore specifico;
✓ conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie;
✓ realizzare corsi di formazione con la collaborazione dell’ENBIC;
✓ promuovere iniziative in materia di formazione continua del settore, formazione e riqualificazione professionale.
Articolo 6
Coordinamento del Committente e autonomia del Collaboratore
Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore dovranno essere stabilite tra le Parti nei limiti del fondamentale requisito dell’autonomia del Collaboratore e tenendo conto delle esigenze organizzative del Committente. In considerazione della peculiarità del settore sportivo, con particolare riguardo al settore dilettantistico, all’interno del quale operano le società e associazioni sportive dilettantistiche, il Committente potrà, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo. 15 giugno 2015 n. 81, organizzare le modalità di esecuzione della prestazione anche con riferimento all’orario di svolgimento della prestazione, che, in via preferenziale, dovrà tenere conto della disponibilità comunicata dal Collaboratore, comunque sempre entro i limiti di apertura della struttura.
Il Collaboratore, ferme restando le indicazioni generali sulle modalità di esecuzione, svolgerà la prestazione in piena autonomia, e in forma prevalentemente personale, con l’adozione di propri criteri organizzativi, senza assoggettamento al potere disciplinare e gerarchico del Committente.
Il Collaboratore, dovendo coordinare la propria attività con l’organizzazione del Committente, dovrà agire con lealtà e in buona fede. Il Collaboratore è altresì tenuto a svolgere la propria prestazione con diligenza e nel rispetto delle disposizioni previste nel presente CCNL e nel contratto individuale.
Il Collaboratore dovrà rispettare il riserbo ed il segreto professionale su qualsiasi dato o informazione di cui verrà a conoscenza e mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza nei rapporti con i praticanti dell’attività sportiva e alle norme previste dal d.lgs. 196/2003 - Codice della privacy e dal Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016
Il Collaboratore, nel rispetto della propria autonomia, potrà prestare la propria attività anche a favore di altri committenti, dandone comunque notizia al proprio Committente.
TITOLO II
DISCIPLINA ECONOMICA PREVIDENZIALE ASSICURATIVA E TRIBUTARIA
Articolo 7 Trattamento Economico
Fermo restando il rispetto delle condizioni previste nei contratti individuali, le Parti concordano che la disciplina dei compensi applicabile alle Collaborazioni sia, per la definizione dei minimi retributivi, quella di seguito precisata:
il compenso orario lordo del Collaboratore Atleta sarà di € 7
il compenso orario lordo del Collaboratore Coordinatore Tecnico sarà di € 8 il compenso orario lordo del Collaboratore Direttore sportivo sarà di € 9
il compenso orario lordo del Collaboratore Istruttore, Allenatore, Maestro, Tecnico Sportivo sarà di € 7
il compenso orario lordo del Collaboratore Preparatore Atletico sarà di € 7 il compenso orario lordo del Collaboratore Assistente Xxxxxxxx sarà di € 7 il compenso orario lordo del Collaboratore Assistente istruttore sarà di € 7
il compenso orario lordo del Collaboratore Coordinatore sportivo sarà di € 7 il compenso orario lordo del Collaboratore Addetto alla Segreteria sarà di € 7 il compenso orario lordo del Collaboratore Consulente sarà di € 7
Qualora le Collaborazioni di cui alle lettere b), c), d), e) e quelle di cui alla lettera a) dell’articolo 4 siano svolte dai soggetti indicati negli articoli 41, comma 1 e 42, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, il regime dei compensi sarà il seguente:
il compenso orario lordo del Chinesiologo di base sarà di € 7
il compenso orario lordo del Chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate sarà di € 7 il compenso orario lordo del Chinesiologo sportivo sarà di € 7
il compenso orario lordo del Manager sportivo sarà di € 9
La natura autonoma del rapporto preclude la maturazione a favore del Collaboratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato, fatto salvo quanto specificamente previsto dalla normativa vigente relativa al settore sportivo dilettantistico e di base, dal presente CCNL o dal contratto individuale.
Tutti gli importi indicati nei commi 1 e 2 si intendono al lordo delle ritenute previste dalla normativa pro tempore vigente, escluse quelle a carico del Committente. Trattandosi di prestazione autonoma non è dovuta alcuna maggiorazione per eventuale lavoro prestato, nei limiti della ragionevolezza, oltre quello previsto dal contratto individuale.
In caso di sospensione o interruzione per qualsiasi causa della prestazione del Collaboratore, il compenso pattuito sarà proporzionalmente ridotto, salvo nei casi di malattia e/o infortunio così come previsti dal successivo articolo 13.
Il Collaboratore avrà titolo al rimborso delle spese preventivamente autorizzate e sostenute in nome e per conto del Committente.
La corresponsione del compenso avverrà di norma con cadenza mensile sulla base delle ore effettivamente prestate.
Nel caso di rinnovo del contratto scaduto, le parti potranno concordare una nuova misura del compenso che non potrà eccedere il 5% del compenso fissato
Articolo 8
Revisione del trattamento economico
Al termine del primo periodo di vigenza del presente CCNL di cui all’articolo 20, le parti potranno procedere alla revisione o all’adeguamento del trattamento economico di cui all’articolo 7.
Articolo 9
Profili Tributari, Contributivi e Assicurativi
Considerato che attualmente il compenso del Collaboratore rientra tra i redditi “diversi” di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) e 69 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), esso è escluso dal campo di applicazione IVA.
Il Committente opererà le eventuali ritenute previdenziali e fiscali previste dalle leggi pro tempore
vigenti, riconoscendo al Collaboratore le detrazioni spettanti.
Il Collaboratore che svolge la propria attività per una società o associazione sportiva dilettantistica, e non opera quindi nei settori sportivi professionistici, a partire dalla data di applicazione della disciplina del lavoro sportivo contenuta nel D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 sarà iscritto alla Gestione Separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e il Committente provvederà a versare le rispettive ritenute nella misura prevista dalla suddetta normativa.
È facoltà delle Parti di concordare la stipula da parte del Committente di un’assicurazione o un fondo previdenziale privato secondo la vigente normativa, escludendo i versamenti alla Gestione Separata presso l’INPS di cui al comma 2.
Giusta quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, il Committente è tenuto ad assicurare presso l’INAIL il Collaboratore contro gli infortuni professionali, ai sensi dell’articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.
TITOLO III DISCIPLINA NORMATIVA
Articolo 10
Forma e contenuto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Il Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa deve avere forma scritta e contenere: L’identità delle parti
Il richiamo alle condizioni previste dal presente CCNL
Il complesso delle ulteriori condizioni concordate tra il Committente e il Collaboratore, in relazione alle esigenze specifiche delle parti.
Articolo 11 Luogo della prestazione
Il Collaboratore, stante la peculiarità dell’attività sportiva, svolgerà la propria prestazione presso la struttura sportiva e con gli strumenti del Committente, e, ove necessario, presso i luoghi nei quali si svolgono eventuali gare o eventi o manifestazioni alle quali partecipano squadre o atleti della società o associazione sportiva. Le parti escludono espressamente che tali modalità di prestazione possano rappresentare elementi di un rapporto di lavoro subordinato.
Articolo 12 Durata del Contratto
La durata del contratto di collaborazione di norma segue la stagione sportiva, salvo diversa determinazione tra le parti.
Alla data di scadenza, il contratto cessa i propri effetti e può essere rinnovato soltanto mediante accordo scritto tra il Committente e il Collaboratore. Qualora il Collaboratore prosegua la propria prestazione dopo la scadenza senza che si sia proceduto al rinnovo in forma scritta, egli ha diritto ai compensi maturati in ragione delle ore lavorate, ma non saranno applicabili le altre previsioni contenute nel presente CCNL e nel contratto individuale scaduto.
Articolo 13
Assenze - Gravidanza – Xxxxxxxx – Infortunio
Il Collaboratore non ha l’obbligo di giustificare le assenze, tuttavia egli ha l’obbligo di darne comunicazione al Committente, al solo fine di non creare disagi all’organizzazione e consentire il regolare svolgimento dell’attività sportiva. In caso di malattia contagiosa o che comunque possa recare pregiudizio alla sicurezza della salute all’interno della struttura sportiva, il Collaboratore ha l’obbligo di comunicare la natura della patologia o, quanto meno, la situazione di potenziale pericolo. Le parti dichiarano che i suddetti obblighi non costituiscono indice di subordinazione o di controllo.
La gravidanza, la malattia e l’infortunio del Collaboratore che presta l’attività in via continuativa, non comporta l’estinzione della collaborazione, la cui esecuzione, su richiesta del Collaboratore, rimane sospesa senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del Committente, anche in relazione alla necessità di garantire ai praticanti dell’attività sportiva la continuità necessaria affinché si realizzino gli effetti positivi, sia sulla salute e sia sul mantenimento/miglioramento delle prestazioni sportive, derivanti dalla costante pratica sportiva.
Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta alcuna proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.
Fermo restando il venire meno dell’interesse del Committente di cui al comma 1, in caso di sospensione della collaborazione dovuta a malattia e/o infortunio, che sia eccedente giorni cinque (5), il Collaboratore, dal sesto giorno e nel limite complessivo di 30 giorni per ciascun anno, avrà diritto ad ottenere un sussidio pari al 25% del normale compenso pattuito, pro-quota. Stante la peculiarità del settore sportivo dilettantistico e di base, in caso di maternità, il Collaboratore ha diritto all’astensione dal lavoro e al congedo parentale, fatti salvi eventuali ulteriori benefici contenuti nei contrati individuali.
Articolo 14 Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente CCNL si rinvia agli accordi tra le parti, contenuti nei contratti individuali.
Articolo 15 Recesso e Risoluzione
Tenuto conto della peculiarità del settore sportivo, con particolare riferimento a quello dilettantistico, il Collaboratore e il Committente hanno diritto di recedere dal Contratto di collaborazione, senza necessità di motivazione, prima della scadenza, anche in caso di eventuali proroghe, con un preavviso di giorni 30 (trenta) o a fronte del riconoscimento dell’indennità sostitutiva pari al compenso mensile che mediamente è spettato negli ultimi sei mesi al Collaboratore, rapportato pro-quota al periodo di preavviso non rispettato.
Il contratto può essere risolto di diritto e senza alcun preavviso o indennità nei seguenti casi: comportamenti che provocano danni economici al Committente;
comportamenti che incidano negativamente alla immagine del Committente; mancata corresponsione al Collaboratore di quanto pattuito.
Articolo 16 Sicurezza e salute
Il Committente è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e delle norme in esso richiamate, in quanto compatibili con la tipologia contrattuale oggetto presente CCNL.
Articolo 17
Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
Il Collaboratore, ove ne ricorrano i presupposti, è obbligato ad istituire, aggiornare e custodire la scheda sanitaria prevista all’articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e deve depositarne un duplicato presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata.
Art. 18 Decorrenza e Durata
Il presente CCNL ha la durata di anni 2 a partire dalla data della sua entrata in vigore che, per il primo periodo, è stabilita dalle parti per il giorno 1° settembre 2021ed avrà quindi scadenza il 31 agosto 2023. Il presente CCNL continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Il presente CCNL si rinnoverà automaticamente, se non disdetto da una delle parti, a mezzo lettera raccomandata, almeno sei (6) mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta il presente CCNL resterà vigore fino a quando venga sostituito da uno successivo.