CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Artt. 2229 e seguenti del c.c.
T R A
Il Consorzio RFX, c.f. / partita I.V.A. n. 02685690287, con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0, rappresentato dal suo Direttore xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Megliadino San Vitale il 30/11/1955, di seguito indicato come “Consorzio RFX”
E
il geom. Luca CALORE, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, nato a Padova (PD) il 19/01/1964, residente a Xxxxx Xxx Xxxxxx xx Xxx Xxxxxx, 00, di seguito indicato come “Professionista”
PREMESSO
• che il Consorzio RFX, intende avvalersi delle prestazioni professionali del Professionista nell’espletamento dell’incarico di “supporto al coordinamento delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitati;
• che il Professionista è titolare di Partita IVA 04611460280;
• che il Professionista è iscritto all’Albo dei Geometri di Xxxxxx xx x.0000;
• che il Professionista si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico- professionali per le quali offre la propria prestazione d’opera ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’incarico oggetto del presente contratto;
• che il Professionista solleva il Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile al presente contratto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
ART. 1 – RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo in regime di prestazione d’opera intellettuale consistente nello svolgimento di una attività con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Per tutta la durata del presente contratto indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a ricoprire il ruolo di “supporto al coordinamento delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitate.
L’Assistente al Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito ACDL, collabora con il Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito CDL, nel monitoraggio dei diversi lavori contemporaneamente presenti in cantiere riferendo al CDL sul loro stato di avanzamento; per questo garantirà un’adeguata presenza quotidiana durante il periodo di svolgimento dei lavori nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
All’ACDL, sono affidati fra gli altri i seguenti compiti:
> attraverso visite periodiche al cantiere, verificare che tutte le indicazioni di coordinamento siano attuate correttamente, predisponendo delle note scritte ad utilizzo del CDL al fine di consentire a quest’ultimo di poter coordinare i diversi Direttori Lavori;
> produrre un documento che contenga l’elenco dei diversi appaltatori attivi unitamente ai rispettivi GANTT di attività al fine di supportare il CDL nella realizzazione della documentazione necessaria alla definizione delle sincronizzazioni tra i diversi appaltatori;
> supportare il CDL nell’aggiornamento periodico del cronoprogramma dei lavori complessivi al fine di verificare la coerenza delle istruzioni di coordinamento prodotte;
> presenziare durante i collaudi dei lavori, alle prove di messa in esercizio per l’accettazione degli impianti;
> intrattenere i rapporti con il Consorzio RFX fornendo tutte le informazioni necessarie in merito allo stato di avanzamento delle opere ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al programma;
> partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal Consorzio RFX;
> se il caso, comunicare al CDL ogni richiesta di variante fatta dall’Impresa di cui viene a conoscenza, corredandola di tutte le necessarie annotazioni, affinché il CDL possa interagire con le DL. (Normalmente queste richieste devono essere fatte dalle ditte al proprio DL).
Il ruolo del CDL e ACDL non comprende la gestione della sicurezza nel cantiere. L’ACDL può tuttavia segnalare al CSE, anche con note scritte, eventuali comportamenti che ritenesse scorretti dal punto di vista della sicurezza da parte dei lavoratori in cantiere.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il “Professionista” si impegna ad eseguire la prestazione in linea con le previsioni di cui all’art. 2232 c.c., senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dal Consorzio RFX, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà durata di dodici mesi con avvio il 1/01/2015 e sarà tacitamente rinnovato per analogo periodo in mancanza di espressione di diversa volontà da parte delle parti almeno due mesi prima della scadenza naturale.
ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le parti convengono che il corrispettivo dovuto per l’espletamento della collaborazione in considerazione dell’impegno continuo e quotidiano richiesto, sia pari a € 63.000,00 comprensivo di tutte le spese, al netto della contribuzione Cassa di Previdenza (5%) e di IVA ed escluse le sole spese connesse ad attività da svolgersi fuori dal Cantiere di Padova.
Il corrispettivo, come sopra quantificato, è assoggettato alla ritenuta di acconto del 20% ai sensi della normativa vigente e sarà corrisposto come segue:
• il 30% alla firma del presente contratto;
• il 30% a quattro mesi firma del presente contratto;
• il 30% a otto mesi dalla sottoscrizione del presente contratto;
• il saldo al termine del contratto.
Il pagamento del compenso sarà regolato mediante bonifico dietro presentazione di:
• regolare fattura;
• per i pagamenti successivi al primo, acquisizione da parte del Consorzio RFX di una relazione che riporti le attività svolte nel periodo anche attraverso la fornitura delle comunicazioni e documentazione scambiate con il CDL ;
• previo controllo da parte del Consorzio RFX dell’effettivo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto come da previsioni di cui all’art.2 precedente.
Le eventuali ritenute d’acconto specificate in fattura saranno regolarmente versate dal Consorzio RFX nei termini e nelle modalità di legge.
Il corrispettivo sarà accreditato sul C/C professionale IBAN XX00X0 000000 000000000000000 - Banca Popolare di Vicenza - Agenzia di Ponte San Nicolò, intestato a Luca Calore.
ART. 6 – RECESSO
Il Consorzio RFX può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, rimborsando al professionista il compenso per l’opera svolta ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile o prorogarlo in caso di necessità sopravvenuta, previo atto scritto motivato.
Il professionista può recedere dal contratto per giusta causa. Al professionista spetterà esclusivamente il rimborso delle spese effettuate e il compenso maturato per il lavoro prestato ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile.
Per quanto non previsto si rimanda all’articolo 2237 del codice civile.
ART. 7 – PROPRIETA’, RISERVATEZZA DEI RISULTATI
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Consorzio RFX. Pertanto il “Professionista” non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi nè portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Consorzio RFX ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Consorzio RFX.
Fatto salvo il riconoscimento di un’eventuale Vs. diritto morale, per nuovi procedimenti o prodotti risultanti dalle attività, inerenti al presente rapporto, il “Professionista” sin da ora concede gratuitamente al Committente, il diritto ad utilizzare economicamente quanto fosse ad esso attribuito, incluso il trasferimento a terzi di tale diritto, a seguito del presente contratto.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il “Professionista” entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerasi riservati.
ART. 8 – RESPONSABILITA’
Il “Professionista” si fa carico in proprio di stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni, la responsabilità civile contro terzi e la responsabilità professionale per un massimale assicurato di almeno 1 milioni di euro.
In ogni caso il medesimo solleva il Consorzio RFX da qualsiasi responsabilità per gli infortuni che dovesse subire e, così pure, dei danni eventualmente subiti e/o causati a persone e/o cose nello svolgimento dell’incarico.
Copia delle polizze sottoscritte, unitamente alle quietanze di pagamento dei relativi premi a copertura di tutto il periodo oggetto del presente contratto, dovranno essere fornite al Consorzio RFX entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto. Tale termine costituisce “termine essenziale” ai sensi dell’art. 1457 del c.c..
ART. 9 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e seguenti del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.
ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI
Per la tutela del “Professionista”, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.
ART. 12 – CLAUSOLA DI ARBITRATO RITUALE CON ARBITRO UNICO
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ad esso connessa, verrà mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale Padova, organismo operante presso la Camera di Commercio di Padova.
L’Arbitro Unico, nominato secondo Regolamento, deciderà con i poteri di arbitro rituale e secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c., in conformità al Regolamento di Arbitrato Nazionale della Camera Arbitrale Padova, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
Letto, confermato, sottoscritto Padova, lì 15/01/2015
Il Consorzio RFX Il Professionista
Il Direttore
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx geom. Luca Calore
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli artt.6, 7, 8 e 12 del presente contratto.
Padova, lì 15/01/2015
Il Professionista geom. Luca Calore