COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI
Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale
Prot. n. 00941/2022
Lodo n. 10
Anno 2022
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI
LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
ARBITRO nominato dall’istante
Avv. Xxxxxx Xxxxxxx
ARBITRO nominato per la parte intimata, ex art. 2, comma 5, del Regolamento
Nel procedimento arbitrale promosso dal
Sig. Di Xxxxx Xxxxxxxx, Agente Sportivo, iscritto nel registro FIGC con n. 1136 e iscritto presso il CONI con il numero di tessera 2640910894, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxx Xxx Re ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx, n. 21,
- Parte istante -
contro
Collegio di Garanzia dello Sport Comitato Olimpico Nazionale Italiano 00135 Roma, Foro Italico
Telefono x00 00 0000 0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx
la Società Sportiva Genoa CFC S.p.A., affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede sociale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, x. 00, p.iva 00973790108, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Xxxxxxx Xxxxxx ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, in Bologna, Via Xxxxxxx Xxxxx, n. 4.
- Parte intimata -
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).
************ In Fatto
Con istanza di arbitrato del 15 aprile 2022 (arbitrato n. 24/2022), proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo Xxxxxxxx Xx Xxxxx, con il patrocinio dell’Avv. Guido Del Re, avanzava richiesta di pagamento della somma di euro 500.000,00= (cinquecentomila/00), oltre accessori ed interessi, nei confronti della Società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., in virtù del contratto sottoscritto in data 10 giugno 2021, con il quale la predetta Società ligure aveva conferito al suddetto istante il mandato in via esclusiva avente ad
oggetto la conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica del calciatore Xxxxxxxxxx Xxxxx, contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, il quale ha ritualmente accettato la nomina. La Parte istante fonda la richiesta in forza di contratto di mandato volto alla cura, da parte dell'istante Agente Sportivo, degli interessi della Società Genoa, con particolare riguardo all’opera di intermediazione nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Xxxxxxxxxx Xxxxx, prestando consulenza nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto.
Per la parte intimata, ex art. 2, comma 5, del Regolamento, era nominata dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, l’Avv. Xxxxxx Xxxxxxx, che ha ritualmente accettato la nomina.
I due arbitri hanno convenuto la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, indicandolo nella persona del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che, con dichiarazione del 16 maggio 2022, ha accettato.
La data di celebrazione della prima udienza veniva fissata al 20 maggio 2022, in modalità telematica (per effetto delle note disposizioni dovute all’emergenza epidemiologica ex Covid - 19), onde esperire il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione.
Alla richiamata udienza arbitrale, il Collegio Arbitrale prendeva atto della impossibilità di addivenire ad una conciliazione, e dichiarava esperito senza successo il tentativo di conciliazione, fissando la successiva udienza di discussione per il 21 giugno 2022, alle ore 09:30; veniva in tal senso emanata apposita Ordinanza (prot. 00639/2022) del 20 maggio 2022.
All’udienza di discussione, che si è svolta in teleconferenza, erano presenti i suddetti componenti del Collegio Arbitrale: il difensore della parte istante - sig. Xxxxxxxx Xx Xxxxx - avv. Guido Del Re, nonché l’avv. Xxxxxxx Xxxxxx, per la resistente Genoa Cricket and Football Club S.p.A. Era, altresì, presente in videoconferenza, per la Segreteria del Collegio, il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
In apertura di udienza, il Collegio ha chiesto ai difensori delle parti se, medio tempore, fossero maturate le condizioni per un accordo conciliativo.
Gli avv.ti Del Re e Xxxxxx hanno rappresentato che nulla in tal senso era intervenuto, dando atto alla discussione della causa.
L’Avv. Del Re ha quindi chiesto di depositare, a mezzo pec, una memoria difensiva.
L’avv. Xxxxxx non si è opposto alla suddetta richiesta del difensore di parte istante, ma ha chiesto al Collegio un termine per il deposito di una replica alla memoria di controparte.
Il Collegio, accogliendo le suddette istanze dei difensori delle parti, ha concesso all’avv. Del Re di depositare uno scritto difensivo, assegnando alla parte intimata il termine fino al 28 giugno 2022 per il deposito di repliche.
Su tali premesse, il Collegio, preso atto di quanto rappresentato dai difensori delle parti, tratteneva la causa in decisione.
In Diritto
L’istanza presentata dall’Agente Sportivo, Sig. Xxxxxxxx Xx Xxxxx, nei confronti della Società intimata, Genoa CFC S.p.A., è ammissibile e fondata, meritando, pertanto, accoglimento.
In vero, l’Agente Sportivo ha ritualmente depositato in atti la copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva, stipulato con la suddetta Società, in data 10 giugno 2021, e avente ad oggetto, ex art. 1 dell’Accordo integrativo del contratto di mandato, “…la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica… del seguente calciatore Xxxxxxxxxx Xxxxx”. Il contratto, ritualmente depositato presso la Commissione Agenti FIGC, in data 21 giugno 2021, come da PEC di conferma del 27 giugno 2021.
Le doglianze di parte istante derivano dal mancato adempimento della previsione di cui all’art. 4 dell’Accordo integrativo del contratto di mandato, rubricato “Termini, condizioni e modalità di pagamento”, dell’Accordo integrativo del contratto di mandato. Ivi, alla lettera “a,” veniva pattuito il pagamento della somma omnicomprensiva, pari ad euro 3.000.000,00= (tre milioni/00), oltre fiscalità, prevedendosi una rateazione secondo il seguente calendario:
• euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 15 luglio 2021;
• euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 3 gennaio 2022;
• euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 30 marzo 2022;
• euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 15 luglio 2022;
• euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 30 marzo 2023;
• euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 31 luglio 2023.
E, in vero, nonostante si concludesse il contratto con il calciatore Xxxxxxxxxx Xxxxx, la Società Genoa CFC S.p.A. non provvedeva ad onorare il pagamento del primo rateo con scadenza al 15 luglio 2021. Su queste basi, in data 1° settembre 2021, le parti sottoscrivevano un accordo transattivo, onde consentire alla Società Genoa CFC S.p.A. un più agevole adempimento, salvo la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, ex art. 1186 c.c. In luogo dell’originario ammontare di euro 500.000,00= (cinquecentomila/00), la Società Genoa CFC S.p.A. offriva a titolo transattivo l’importo di euro 450.000,00, di cui 200.000,00 da pagarsi al 30 novembre 2021 e la rimanente somma (pari a euro 250.000,00) da pagarsi entro il 30 dicembre 2021. Termini da intendersi, evidentemente, a beneficio del debitore.
La Società Genoa CFC S.p.A., in un primo tempo risultava inadempiente rispetto ai contenuti dell’accordo transattivo, salvo, in data 1° aprile 2022, tardivamente corrispondere (nell’ammontare indicato) il quantum pattuito.
In data 3 aprile 2022, veniva tuttavia a scadenza anche la terza rata del pagamento e, in data 4 aprile 2022, l’Avv. Del Re invitava e diffidava la società intimata a procedere con il pagamento, con l’avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto a presentare istanza di Arbitrato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI. Nell’istanza presentata a questo Collegio, parte ricorrente chiedeva, nelle conclusioni, la condanna del Genoa CFC S.p.A. al pagamento della somma di euro 500.000,00, oltre IVA e con gli interessi in misura pari al tasso legale, nonché delle spese legali, dei diritti del CONI e degli onorari per il Collegio arbitrale.
Da parte sua, la Sportiva Genoa CFC S.p.A. rilevava che, nonostante l’accordo integrativo al contratto di mandato concluso in data 10 giugno 2021 prevedesse che l’agente, Sig. Di Xxxxx, fornisse alla Società tutte le informazioni sulle condizioni del giocatore (“informazioni conosciute e conoscibili in ordine alla condizione fisica e disciplinare e alle prospettive di carriera”), nulla in tal senso fosse mai stato fatto dal Sig. Di Xxxxx al fine di mettere in condizione la Società di valutare le performance dell’atleta.
Tanto meno, si duole la Società, vi sarebbe stata prova dell’adempimento al contratto di mandato, giacché è solo con la firma del contratto che si consolida il diritto dell’agente. In subordine chiede, quindi, la società che si parametri il compenso al numero di giorni effettivamente impiegati dall’agente per giungere alla conclusione del contratto.
In Diritto
Alla luce di quanto premesso, l’istanza in rito formulata da parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Xx in vero non si dubita che sia principio generale dell’ordinamento quello secondo cui chiunque agisce in giudizio debba dimostrare i fatti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.. Nel dibattito che in tema di prova dell’inadempimento ha interessato la giurisprudenza, appare indirizzo consolidato quello secondo cui è il creditore, agisca egli per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, a dover dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte. Sarà quindi il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto (tra le tante, Cassazione civile, Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533), costituito dall’avvenuto adempimento o dalla infondatezza della pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad
assumere una decisione che sia rispettosa delle disposizioni normative, nonché dei principi di giustizia sostanziale ed equità. Tale onere, nella specie, appare adempiuto in considerazione dell’allegazione documentale di una serie di fatti, da cui emerge in maniera inequivoca che: 1) esiste un contratto a prestazioni corrispettive; 2) che una parte ha adempiuto alla sua prestazione, rendendo possibile la conclusione del contratto fra il Genoa e il calciatore Xxxxxxxxxx Xxxxx; 3) che l’altra parte non ha adempiuto al pagamento del corrispettivo, pur essendo “maturato” il tempo (ovverossia, sia scaduto il termine).
In assenza di contestazioni del rapporto contrattuale - cosa che, nella specie, pare pacifica, atteso che l’accordo transattivo del 1° luglio 2021 sottende una chiara ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., giacché, se fosse contestato il rapporto fondamentale, non si capirebbero le ragioni per cui si è pacificamente addivenuti allo stesso - è indubbio che il debitore di una somma di danaro risponde pur in assenza di una condotta colpevole (Cass., 2013/2577), a meno di sopravvenienze comunque estranee al rischio inerente all’organizzazione di una prestazione di danaro. Sempre che di tanto sia offerta prova, cosa che nella specie non è accaduto. Così come non provato da parte intimata è l’inadempimento del Sig. Di Xxxxx all’obbligo di fornire alla Società tutte le necessarie informazioni relative alla condizione fisica e disciplinare e alle prospettive di carriera del giocatore Xxxxxxxxxx Xxxxx. Tanto meno, a valersi sul piano probatorio, assume rilievo la produzione di un accordo contrattuale relativo alla cessione di diritti di immagine del giocatore Xxxxxxxxxx Xxxxx assolutamente priva di sottoscrizione. Laddove – come è evidente – è la firma ad attribuire la paternità delle dichiarazioni alla persona che l’ha resa.
Questo Collegio, pertanto, ritiene, per le motivazioni esposte, che vi siano sufficienti elementi per ritenere che la Società Genoa CFC S.p.A. sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
Sussistono, quindi, giusti motivi per condannare la società sportiva Genoa CFC S.p.A. al pagamento delle spese per assistenza difensiva, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché dei diritti del CONI.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando all'unanimità, il Collegio accoglie l’istanza avanzata da parte istante, disponendo:
in favore del Collegio Arbitrale, il pagamento, fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le stesse, del versamento, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del Regolamento, a titolo di saldo per onorari e spese di funzionamento dell'Organo, dell'importo di € 20.000,00, a carico della parte intimata, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, così ripartiti: al Presidente € 8.000,00, oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 6.000,00, oltre IVA e CPA, se dovuti;
in favore dell'istante Xxxxxxxx Xx Xxxxx, a carico del Genoa CFC S.p.A., la rifusione delle somme versate a titolo di diritti amministrativi, di cui al punto 1.1.a della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020, pari ad € 2.000,00, e di cui al punto 1.2.a della Tabella, pari ad € 1.500,00;
a carico dell'intimata Genoa CFC S.p.A., il pagamento del quantum debitum pari a euro 500.000,00= (cinquecentomila/00), oltre accessori di legge, se dovuti;
in favore del CONI, a carico di entrambe le parti, fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le stesse, il pagamento, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella, pari ad € 4.000,00.
Dichiara compensate fra le parti le spese di difesa.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, 26 luglio 2022.
Il Presidente
X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Salerno, 4 agosto 2022
L’Arbitro
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Roma, 4 agosto 2022
L'Arbitro
X.xx Xxxxxx Xxxxxxx Roma, 4 agosto 2022
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 10 agosto 2022. La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport